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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5959 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6452/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Parte_1 C.F._1 PETRAGNANI LEOPIZZI ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, quale mandataria di (P.IVA ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teodoro CARSILLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via Luigi Lilio n. 95
PARTE CONVENUTA E nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3 (C.F. ), CP_4 C.F._2
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per l'avv. Parte_1
Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, rigettare l'opposizione illo tempore spiegata da verso la procedura esecutiva mobiliare Controparte_1 di pignoramento presso terzi rubricata innanzi al Tribunale di Milano al n. rge 505/2023, per l'effetto mandando al proseguo della medesima esecuzione, donde disporre l'assegnazione in favore dell'Avv. dei seguenti importi per sorte: 1) € 6.935,18=, per differenza tra l'importo per cui è Parte_1 stato precetto ed esecuzione, con quanto medio tempore liquidato dalla debitrice;
2) € 8.878,75=, relativamente al diritto di credito per cui v'è intervento dell'Avv. Va da sé, che Parte_1
l'assegnazione delle somme in sede di esecuzione da proseguire dovrà essere anche per liquidazione pagina 1 di 12 dei diritti e delle spese occorse per la medesima esecuzione e per l'estensione pignoramento;
non di CP_ meno in parte qua da distrarsi in favore del difensore antistatario della nella medesima esecuzione. Accertata ed acclarata la più che evidente temerarietà di lite ex adverso interposta, condannare ex art. 96 cpc, al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 Parte_1 dell'importo che verrà ritenuto di giustizia, se del caso guardandosi alla quantificazione per
[...] detta causale secondo il valore spiegato in premessa. Per ogni caso, condannare
[...] al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre che di quelle relative alla Controparte_1 imposta e disposta sospensione della esecuzione e di quelle del giudizio di reclamo. Per Controparte_1
Piaccia al Tribunale di Milano, contrariis rejectis, - Quanto al pignoramento notificato su istanza dell'Avv. dichiarare nullo e privo di efficacia alcuna l'atto di pignoramento Parte_1 notificato su istanza dell'Avv. e, per l'effetto, dichiarare la nullità della procedura Parte_1 esecutiva presso terzi contraddistinta dal numero di R.G.E. 505/2023 emettendo i conseguenti provvedimenti di svincolo delle somme pignorate al terzo;
- Quanto all'intervento Controparte_3 spiegato dalla sig.ra per la somma di € 8.878,75 ed in relazione al quale è subentrato ex CP_4 art. 511 c.p.c. l'Avv. accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione per Parte_1 compensazione del credito medesimo e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto della medesima sig.ra di agire esecutivamente in danno della società esponente nonché quella dell'Avv. CP_4 [...]
a percepire alcunchè. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione ai sensi dell'art. 616 c.p.c. ha introdotto il Parte_1 giudizio di merito relativo alle due opposizioni all'esecuzione depositate, nell'ambito dell'espropriazione forzata presso terzi avente r.g.e. 505/2023, dalla debitrice esecutata
[...]
(in seguito ), con le quali quest'ultima aveva contestato il diritto a procedere Controparte_1 CP_1 in executivis sia del creditore procedente ed odierno attore (prima opposizione) che quello della creditrice intervenuta (seconda opposizione). CP_4
1.1. Nell'introdurre il presente giudizio di merito, il creditore ha eccepito, in primo luogo, Parte_1
l'inammissibilità delle opposizioni di in quanto formulate, in spregio del canone di buona fede CP_1 processuale, con tre distinti ricorsi. In secondo luogo, ha dedotto la sussistenza del credito per la ritenuta d'acconto, non avendo mai la debitrice provato di aver versato detto importo, ed altresì per l'Iva, come già riconosciuto nel procedimento di reclamo proposto avverso l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione. L'attore ha, difatti, dato atto che, nelle more dell'instaurazione del giudizio di merito, la sospensione era stata parzialmente revocata in seguito all'accoglimento del reclamo da parte del Collegio in merito al credito IVA, a cui era seguito il pagamento spontaneo da parte di dell'importo vantato a titolo di IVA dal Da ultimo, CP_1 Parte_1 ha rilevato la tardività dell'opposizione di in relazione al creditore intervenuto, evidenziando CP_1 come l'eccezione di compensazione del credito non potesse essere sollevata nei suoi confronti, stante la pagina 2 di 12 CP_ mancata presenza della signora in giudizio, e il subentro da parte sua nella posizione di quest'ultima.
2. Fino 1 si è costituita in giudizio chiedendo di dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere in executivis dell'avv. e con riferimento all'intervento spiegato da in relazione alla Parte_1 CP_4 quale il era subentrato ex art. 511 c.p.c., di accertare l'intervenuta estinzione del credito per Parte_1 compensazione, richiamando i motivi e le conclusioni di cui ai ricorsi in opposizione.
3. Con decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. il Giudice ha, in sede di verifiche preliminari, rilevato la regolare instaurazione del contraddittorio e, stante la mancata costituzione dei convenuti e ne ha dichiarato la contumacia. CP_4 Controparte_3
3.1. Nel rispetto dei termini le parti hanno regolarmente depositato le memorie integrative e, all'udienza ex art. 183 c.p.c., rigettate le istanze istruttorie, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
Le parti hanno depositato gli scritti conclusivi e all'udienza del 17 giugno 2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
4. Giova, preliminarmente, rilevare che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato dall'odierno CP_ attore, atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato alla convenuta sia presso la propria residenza sia presso il precedente difensore che ha rinunciato al mandato (avv.
[...]
e, altresì, al terzo pignorato ( , come documentato in atti. Pt_1 Controparte_3
Sulla base della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, in sede di decreto ex art. 171 bis c.p.c. è già stata dichiarata la contumacia di e di senza che sia CP_4 Controparte_3 necessaria alcuna nuova dichiarazione di contumacia come chiesto dall'attore in sede di comparsa conclusionale.
4.1. Sempre in via preliminare, si osserva che, dal momento che l'art. 616 c.p.c. prevede che l'introduzione del giudizio di merito possa avvenire a cura della parte interessata, la stessa possa certamente essere individuata nella parte creditrice ovvero nel creditore intervenuto in sostituzione ex art. 511 c.p.c. - che nel caso di specie coincide con il medesimo soggetto, ossia l'avv. - che Parte_1 abbia visto la procedura sospesa ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e che abbia, quindi, interesse ad ottenere il rigetto dell'opposizione al fine di evitare il meccanismo di cui all'art. 624, co. III, c.p.c.
5. Prima di procedere ad esaminare i motivi di opposizione ed ai fini di una migliore comprensione delle doglianze svolte nella presente fase di merito, giova ripercorrere brevemente gli accadimenti processuali del processo esecutivo in cui sono state proposte le opposizioni per cui è causa.
5.1. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 14928/2022 ha condannato alla Controparte_1 rifusione delle spese di giudizio delle parti vittoriose , Controparte_5
pagina 3 di 12 e “da distrarsi in favore Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 dell'avv. dichiaratosi antistatario”. Tali spese sono state liquidate in complessivi Parte_1 euro 27.000,00 per compenso professionale, euro 870,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e c.p.a come per legge.
5.2. Prima di avviare l'esecuzione, il creditore ha richiesto il pagamento delle somme così Parte_1 liquidate, quantificate nella misura complessiva di euro 40.266,24 (di cui euro 27.000,00 per compensi, euro 4.050,00 per spese generali, euro 1.242,00 per contributo cassa avvocati, euro 7.104,24 per IVA ed euro 870,00 per spese esenti ex art. 15 del D.P.R. 633/72). In data 28 ottobre 2022, ha CP_1 corrisposto all'odierno attore il minor importo di euro 26.952,00 evidenziando di aver trattenuto a titolo di ritenuta d'acconto l'importo di euro 6.210,00 e rappresentando la propria volontà di non corrispondere le somme esposte a titolo di IVA all'avv. in quanto la società obbligata Parte_1 principale ( ) risultava avere partita IVA attiva con Controparte_5 conseguente detraibilità della stessa.
5.3. A fronte del mancato integrale adempimento, l'avv. ha intimato con atto di precetto il Parte_1 pagamento della minor somma di euro 14.039,42, tenuto conto di quanto in precedenza corrisposto, e ha avviato l'espropriazione forzata presso terzi mediante notifica dell'atto di pignoramento, in data 20 dicembre 2022, nei confronti della debitrice e del terzo con udienza di citazione CP_1 Controparte_3 indicata al 3.5.2023.
5.4. Nell'ambito del processo esecutivo così instaurato, in data 26.4.2023 difesa dall'avv. CP_4 ha spiegato intervento, per complessivi euro 8.878,75 in forza della sentenza n. 7578/2022 Parte_1 della Corte d'Appello di Roma, che, nel rigettare il gravame interposto da avverso la sentenza n. CP_1
16678/2019 del Tribunale di Roma, l'aveva condannata a rifondere alla creditrice intervenuta le spese di lite, liquidate in € 6.085,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali. In data 2.5.2023, l'avv.
[...] ha spiegato intervento ex art. 511 c.p.c., dichiarando di essere creditore di Pt_1 CP_4
5.5. Fino 1 ha, quindi, depositato in data 2.5.2023 un primo ricorso in opposizione con il quale ha contestato il diritto dell'avv. a procedere in executivis in relazione agli importi Parte_1 precettati a titolo di IVA, in quanto l'obbligata principale ( ) Controparte_5 risultava avere partita IVA attiva e detto esborso non costituiva un costo per la sua assistita, e a titolo di ritenuta d'acconto (per euro 6.120), in quanto da versarsi direttamente da all'erario, come da CP_1 comunicazione inviata dalla debitrice in un momento antecedente all'instaurazione dell'esecuzione. CP_
5.6. A seguito dell'atto di intervento della e del rinvio dell'udienza originariamente fissata per l'assegnazione dal 3.5.2023 al 20.6.2023 al fine di discutere sulla prima opposizione, ha CP_1 contestato, con un secondo ricorso in opposizione, altresì il diritto ad agire esecutivamente della pagina 4 di 12 creditrice intervenuta, eccependo l'estinzione del credito per compensazione con il proprio maggior credito portato dal decreto ingiuntivo n. 4544/2012, emesso del Tribunale di Roma in favore di di cui si era resa cessionaria. Controparte_3
5.7. Il Giudice dell'esecuzione ha disposto la trattazione unitaria delle due opposizioni, differendo nuovamente l'udienza dal 20.6.2023 al 13.9.2023 ed assegnando i termini per la notifica del ricorso unitamente al decreto ed altresì comunicazione del decreto di differimento in ordine all'udienza relativa al primo ricorso.
5.8. Con ordinanza del 25.9.2023, resa all'esito dell'udienza del 13.9.2023, il Giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura avente r.g.e. 505/2023, in accoglimento delle istanze cautelari formulate da
. CP_1
5.9. A seguito di reclamo, detta ordinanza è stata parzialmente riformata nella parte in cui il GE aveva sospeso l'esecuzione relativamente alle somme richieste a titolo di IVA e confermata in ordine alla ritenuta d'acconto e sull'eccepita estinzione del credito di per compensazione. CP_4
6. Successivamente all'ordinanza collegiale e prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ha CP_1 provveduto al pagamento in favore dell'avv. della somma di euro 7.104,24 a titolo di IVA, Parte_1 con riserva di ripetizione.
7. Il presente giudizio costituisce la fase di merito sia dell'opposizione proposta da in ordine al CP_1 credito vantato dall'avv. con riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
14928/2022 (prima opposizione) sia di quella proposta dalla debitrice con riferimento al credito CP_1 oggetto di intervento da parte di in virtù della sentenza n. 7578/2022 della Corte CP_4
d'Appello di Roma (seconda opposizione). CP_
7.1. Ritiene il Tribunale che la prima opposizione proposta da 1 meriti parziale accoglimento e la seconda integrale accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
7.2. Innanzitutto, va rilevato che nessuna violazione dell'art. 615 c.p.c. è prospettabile nel caso di specie per il fatto che ha proposto due ricorsi in opposizione (e non tre come sostenuto da CP_1 [...]
, in data 2.5.2023 e 15.6.2023, avverso gli atti esecutivi di due distinti creditori. I ricorsi sono, Pt_1 difatti, volti a contestare l'uno i crediti del creditore pignorante avv. e l'altro quello del Parte_1 creditore intervenuto in relazione al quale sempre il ha depositato intervento ex CP_4 Parte_1 art. 511 c.p.c.
A ciò si aggiunga che alcuna preclusione può dirsi verificata per il sol fatto che la debitrice non abbia CP_ proposto il ricorso ex art. 615 c.p.c. immediatamente dopo l'intervento della in quanto l'opposizione all'esecuzione è inammissibile, a norma dell'art. 492, co. III, c.p.c. solo laddove proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione. pagina 5 di 12 8. Venendo, quindi, ai profili più propriamente di merito, si procede dapprima alla disamina delle questioni sottese al primo ricorso in opposizione presentato da per contestare il credito dell'avv. CP_1
e, successivamente, al vaglio delle questioni oggetto del secondo ricorso in opposizione di Parte_1
relative al credito sotteso all'intervento di CP_1 CP_4
8.1. I motivi di doglianza della prima opposizione attengono alla contestata debenza dell'IVA e all'eccezione di parziale estinzione del credito relativamente alla ritenuta d'acconto.
8.1.2. Orbene, con riguardo alla contestazione relativa alla debenza dell'IVA, ha insistito CP_1 nell'accoglimento dell'opposizione, sebbene abbia proceduto al pagamento dell'IVA a seguito dell'ordinanza di reclamo, che ha riformato sul punto l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione.
8.1.3. La contestazione in ordine alla debenza dell'IVA, sollevata da nell'opposizione di CP_1 CP_1
è infondata.
Come già ricordato, l'avv. è stato dichiarato antistatario nella sentenza n. 14928/2022 del Parte_1
CP_ Tribunale di Roma che ha condannato 1, quale parte soccombente, alla refusione delle spese di lite in suo favore e ha agito esecutivamente per richiedere la somma di € 13.314,24, lamentando il mancato pagamento di € 7.104,24 a titolo di IVA e di € 6.210,00 quale ritenuta d'acconto, importi a suo dire indebitamente trattenuti dalla società soccombente.
8.1.4. In base al combinato disposto degli artt. 5, 18 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, l'avvocato deve in ogni caso - anche nell'ipotesi di distrazione delle spese - emettere la fattura (dunque il documento fiscale, che potrà assumere la forma di notula, conto, parcella e simili) a carico del proprio cliente, che
è committente del servizio legale, dal momento che non intercorre alcun rapporto d'opera professionale tra lui e la parte soccombente.
Tra le spese rimborsabili rientra pacificamente anche l'IVA che viene riconosciuta in sede di liquidazione e percepita, quindi, dalla parte vittoriosa del giudizio secondo le regole della soccombenza.
Con specifico riguardo alla disciplina dell'IVA, così come correttamente osservato nell'ordinanza emessa in sede di reclamo, deve evidenziarsi che essa è in linea generale compresa nelle spese rimborsabili, di talché la parte vittoriosa in giudizio ha diritto a percepirla dalla parte soccombente.
Tuttavia, allorché – come nel caso di specie – la pronuncia giudiziale disponga il rimborso delle spese con distrazione a favore dell'avvocato della parte vittoriosa, l'originario rapporto fra committente
(nella causa, la parte vittoriosa) e prestatore del servizio (il suo legale) viene esteso ad un terzo soggetto
(la parte soccombente), dal quale il legale stesso ha titolo giuridico per pretendere il pagamento di quanto dovuto, liberando, nei soli limiti di tale importo, il proprio assistito.
pagina 6 di 12 Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “il professionista distrattario può richiedere al soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese professionali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta – a titolo di rivalsa – dal proprio cliente, abilitato a detrarla», poiché «non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto abilitato a conseguire due volte la medesima somma di danaro. Tale sarebbe la situazione dell'avvocato distrattario che ottenesse l'Iva sulle proprie competenze sia dal cliente abilitato a detrarre l'imposta che dal soccombente” (cfr. Cass. n. 22279/2018, in senso conforme Cass. n.
2474/2012).
8.1.5. Nel caso di specie, tuttavia, tale ipotetica locupletazione non ha avuto luogo, proprio in considerazione del fatto che il legale distrattario ha emesso le fatture nominativamente nei confronti di clienti, e non abilitati a detrarre l'IVA, il cui costo deve, pertanto, Controparte_9 Controparte_7 essere corrisposto dall'odierna reclamata in ragione della soccombenza nel giudizio menzionato. CP_1
Di conseguenza, sussiste il diritto dell'avv. a richiedere la somma precettata a titolo di IVA Parte_1 sulle spese di lite liquidate in suo favore.
Ciò posto, occorre rilevare che il pagamento spontaneo effettuato medio tempore da parte di CP_1 dell'importo di euro 7.104,24, in conformità all'ordinanza collegiale, ha estinto la pretesa creditoria legittimamente azionata.
8.2. Con riguardo, invece, alla somma richiesta a titolo di ritenuta d'acconto per la somma di euro
6.120,00, l'opposizione di è fondata, non sussistendo il diritto dell'avv. a richiedere CP_1 Parte_1 detto importo, avendo già provveduto la debitrice ad effettuare detto versamento.
8.2.1. Come già osservato dal Collegio, anche in tale materia opera la disciplina generale dettata dall'art. 25 del d.p.r. n. 600/1973, che prevede che i soggetti indicati nell'art. 23 dello stesso decreto siano tenuti ad operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo.
Detta disciplina si applica anche nel caso in cui la parte soccombente in giudizio debba corrispondere le spese di lite all'avvocato distrattario.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “l'obbligo della ritenuta a titolo
d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, posto dall'art. 25 del d.p.r. 29 settembre 1973
n. 600 a carico dei soggetti elencati nel primo comma del precedente art. 23, si applica anche per i pagamenti eseguiti in esecuzione di una sentenza di condanna alle spese processuali, in favore del difensore distrattario della controparte vittoriosa, in quanto il debito, anche se soddisfatto da un terzo, rimane qualificato dal suo originario contenuto di corrispettivo dovuto, oggettivamente considerato, per le prestazioni professionali, come tali soggette alla citata normativa, indipendentemente da un pagina 7 di 12 diretto rapporto di clientela tra l'avvocato distrattario e la parte che esegue il pagamento” (cfr. Cass.
n. 3777/1982).
Tale conclusione è confermata, peraltro, anche dalle plurime indicazioni fornite dall'Agenzia delle
Entrate in merito all'applicazione della ritenuta d'acconto al pagamento delle spese processuali in favore del legale della parte vittoriosa anche quando questi non sia antistatario (cfr. Interpello risposta
286/2022 e Risoluzione 35/E del 2019, richiamata anche da nella sua comparsa). L'agenzia, CP_1 infatti, nell'affrontare la questione relativa alla derogabilità del regime nei casi in cui il legale non sia antistatario, conferma, indirettamente, il fatto che, in caso di distrazione delle spese, la parte soccombente, rientrante nel novero dei soggetti di cui all'art. 23 del d.p.r. 600/1973, sia responsabile per l'eventuale violazione dell'obbligo di esecuzione della ritenuta alla fonte in quanto esso sussiste ogni qualvolta sia chiaro che le somme erogate costituiscano reddito da lavoro autonomo per il destinatario (cfr. pag. 4 Interpello 286/2022 Agenzia delle Entrate).
8.2.2. Nel caso di specie non vi è dubbio che sia un sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 del CP_1
d.p.r. 600/1973 in quanto è una società esercente attività commerciale. Allo stesso modo, è indubbio che la somma dovuta all'Avv. per spese giudiziali costituisca per lo stesso reddito di lavoro Parte_1 autonomo derivante dall'esercizio dell'attività professionale. CP_ La ritenuta è stata, pertanto, legittimamente effettuata da 1.
8.3. Ciò posto, l'avv. si duole, in ogni caso, del fatto che non abbia fornito la prova Parte_1 CP_1 del versamento della ritenuta d'acconto all'Erario, tanto da costringerlo a provvedere al pagamento della medesima.
8.3.1. Tale doglianza è infondata.
La documentazione prodotta dall'attore (ossia i tre documenti rientranti nel doc. 07 denominato
“Certificazioni” allegato all'atto introduttivo), oltre a non essere completa e, quindi, non facilmente intellegibile, appare riguardare invero la liquidazione periodica dell'IVA.
L'unico riferimento al pagamento della ritenuta d'acconto si rinviene nella parte finale della dichiarazione del commercialista che attesta l'avvenuto integrale pagamento della tassazione prevista
“non potendo usufruire del credito di imposta corrispondete all'importo della ritenuta di acconto”, senza, tuttavia, indicare le ragioni che comportato la necessità di procedere al pagamento. Inoltre, la parte non documenta detto pagamento e non produce nemmeno copia della dichiarazione dei redditi dalla quale si possa evincere il pagamento della ritenuta, ma si limita a sostenere di non aver potuto usufruire del credito d'imposta a titolo di ritenuta perché non risultava nel suo cassetto fiscale il versamento della stessa, che avrebbe dovuto essere eseguito-comunicato da entro il giorno 16 CP_1 del mese successivo al versamento delle spese legali, ovvero entro il 16 novembre 2022. pagina 8 di 12 8.3.2. Diversamente, dalla documentazione prodotta da emergono elementi sufficienti da cui CP_1 desumere che la stessa abbia effettuato il versamento all'erario della ritenuta d'acconto.
In particolare, la società ha prodotto sia copia della certificazione unica relativa al credito dell'avv.
[...]
(cfr. doc. A allegato alla prima memoria istruttoria) dalla quale si evince l'esistenza della Pt_1 ritenuta sia la quietanza in relazione ad un versamento per una somma superiore, pari alle ritenute da versarsi da , effettuato il 16 novembre 2022, ossia entro il 16 del mese successivo rispetto al CP_1 momento (il 28/10/2022) in cui è avvenuto il pagamento della fattura dell'avv. da parte di Parte_1
(cfr. doc. B allegato alla prima memoria istruttoria). CP_1
Di conseguenza, non sussiste alcun credito per euro 6.120,00 a titolo di ritenuta d'acconto, avendo dimostrato l'intervenuto versamento e, per tale importo, l'opposizione merita accoglimento. CP_1
8.4. Pertanto, sulla base delle esposte considerazioni, la prima opposizione merita parziale accoglimento, essendo stato accertato che non sussiste il diritto dell'avv. a procedere Parte_1 esecutivamente per euro 6.120,00 somma richiesta a titolo di ritenuta d'acconto.
Con riferimento, invece, alla contestata debenza dell'IVA, sussiste il diritto di credito per l'importo di euro 7.104,24, ma tale parte di credito è stata già estinta a seguito dell'intervenuto pagamento da parte di (doc. 7 parte attrice). Controparte_10
8.5. Ne discende che, allo stato, residua il diritto ad agire in executivis in capo all'avv. Pt_1 Parte_1 per complessivi euro 815,18. A tale quantificazione del credito si giunge tenuto conto dell'importo precettato, pari ad euro 14.039,42, a cui va detratto l'importo dovuto e già pagato a titolo di IVA per euro 7.104,24 e quello accertato come non dovuto per euro 6.120,00.
9. La seconda opposizione all'esecuzione proposta da , con cui viene contestato il diritto a CP_1 procedere in executivis della creditrice intervenuta merita invece integrale accoglimento. CP_4
In via del tutto preliminare, si osserva che appare infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per difetto di notifica, nella fase sommaria dinanzi al GE, del ricorso ad CP_4
L'opposizione è stata difatti ritualmente notificata all'avv. nella sua qualità di difensore della Parte_1 creditrice intervenuta presso cui aveva eletto domicilio. Pertanto, il contraddittorio sul punto è stato regolarmente instaurato, a nulla rilevando il fatto che il procuratore abbia poi rinunciato al Parte_1 mandato.
9.1. Nello specifico, l'eccezione di compensazione formulata da in ordine al credito sotteso CP_1 all'intervento di nella procedura esecutiva è fondata. CP_4
Tale intervento ha, difatti, ad oggetto spese giudiziali, il che, per consolidata giurisprudenza, non preclude al debitore l'eccepibilità della compensazione poiché, operando la compensazione dal giorno della coesistenza dei due debiti ai sensi dell'art. 1242 c.c., e cioè dal giorno del passaggio in giudicato pagina 9 di 12 della sentenza, il debitore non avrebbe potuto eccepirla se non nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
La giurisprudenza sul punto ha, in proposito, chiarito che “quando un'espropriazione forzata venga promossa per il soddisfacimento di un credito per spese giudiziali liquidate nella sentenza costituente titolo esecutivo, il debitore può, con opposizione all'esecuzione, eccepire in compensazione un suo credito, anche se sorto anteriormente alla formazione del giudicato, in quanto il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito a un giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza” (Cfr. Cass.,
SS.UU., n. 2865/1962; Cass. n. 9347/2009).
ha, quindi, legittimamente eccepito la compensazione a seguito dell'intervento della Controparte_10
CP_ per un credito per spese giudiziali in virtù di un controcredito portato dal decreto ingiuntivo n.
4544/2012 emesso dal Tribunale di Roma. CP_
9.2. L'intervento spiegato ai sensi dell'art. 511 c.p.c. dall'avv. nei confronti della non Parte_1 rileva, invece, ai fini di escludere l'operatività della compensazione tra il credito per spese giudiziali, vantato da nei confronti di in virtù della sentenza della Corte CP_4 Controparte_10
d'appello di Roma n. 7578/2022, ed il maggior credito vantato da quale Controparte_10 cessionaria di nei confronti di in virtù del decreto ingiuntivo n. Controparte_3 CP_4
4544/2012 emesso dal Tribunale di Roma.
9.2. Detto intervento ex art. 511 c.p.c. da parte dell'avv. nei confronti della creditrice Parte_1 intervenuta avvenuto dapprima con la nota di precisazione del credito del 2 maggio 2023 CP_4
e poi con il deposito di un formale atto di intervento nella sua qualità di “creditore del creditore” nel luglio del 2023, non comporta la sostituzione del creditore nella posizione sostanziale della creditrice intervenuta.
Difatti, per pacifica giurisprudenza di legittimità, la domanda di sostituzione esecutiva, di cui all'art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione, ma non costituisce esercizio di azione esecutiva nei confronti del sostituito (non occorrendo il possesso di un titolo esecutivo nei suoi confronti), essendo tenuto il sostituto (o subcollocatario) soltanto a dimostrare documentalmente la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito (cfr. Cass. Sez. 3 n.
32143/2023, ma anche Cass. n. 8001/2015, Cass. n. 2608/1987, n. 22409/06).
Si tratta, quindi, di una posizione meramente processuale avente ad oggetto un diritto meramente eventuale che viene in rilievo solo nella fase della distribuzione e che si fonda sull'esistenza del credito del soggetto sostituito, non comportando un subingresso del creditore di cui all'art. 511 c.p.c. nel diritto pagina 10 di 12 soggettivo sostanziale del creditore sostituito (cfr. sul punto Cass n. 26054/2020 secondo cui “in altri termini, la funzione della sostituzione esecutiva è esclusivamente satisfattiva (Cass. 13/03/1987, n.
2698; Cass. 19/10/2006, n. 22409; Cass. 20/04/2013, n. 8001) e le limitate facoltà surrogatorie riconosciute al creditore subcollocato attengono al mero e circoscritto potere di promuovere, in luogo del creditore sostituito, contestazioni in sede di distribuzione, ovvero di resistere a contestazioni altrui
(già Cass. 5850/79 o Cass. 735/69), oppure ancora di proporre opposizione agli atti esecutivi (Cass.
327/67): situazioni che non esprimono un subingresso del creditore di cui all'art. 511 cod. proc. civ. nel diritto soggettivo sostanziale del creditore sostituito, ma attengono all'esercizio della c.d. azione distributiva, ovvero riguardano un rimedio - l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - che attiene alla regolarità formale del procedimento (in tali espressi termini: Cass. 24/08/1995, n. 8966); di conseguenza, la posizione processuale del subcollocato è subordinata alla persistenza della qualità di creditore in capo al suo debitore (o creditore sostituito) e da quella dipende;
e, poiché quella legittimamente viene meno per la potestativa determinazione di quest'ultimo di rinunciare al processo esecutivo da lui intentato, il subcollocato non ha facoltà di mantenere in vita il processo contro
l'originario debitore a dispetto della rinuncia del sostituito, perché quegli non ha alcun titolo esecutivo nei confronti dell'unico soggetto passivo dell'espropriazione”).
9.3. Di conseguenza, laddove per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione, a seguito della proposta opposizione, venga accertata l'estinzione del credito del creditore sostituito, l'intervento ex art. 511 c.p.c. del subcollocato non produrrà alcun effetto, in quanto presuppone la sussistenza del diritto ad agire in executivis del proprio debitore.
9.4. Tanto premesso, deve ritenersi che il credito vantato da nei confronti di CP_4 [...] sia estinto per compensazione e, quindi, non sussista il diritto della creditrice Controparte_10 intervenuta a procedere esecutivamente.
10. Le spese di lite vanno regolamentate come segue, tenuto conto che le opposizioni hanno avuto una trattazione unitaria nella fase di merito e degli esiti delle medesime.
10.1. Tenuto conto del parziale accoglimento della prima opposizione e dell'integrale accoglimento della seconda opposizione, si ritiene di compensare parzialmente le spese di lite in misura di 1/2 tra le parti, ed in applicazione del principio di soccombenza condannare l'avv. al pagamento Parte_1 del restante metà delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00, per compensi, considerando come parametri di riferimento i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite si conferma la regolamentazione delle spese della fase sommaria e del procedimento di reclamo disposta dal Collegio con ordinanza datata 29.11.2023. pagina 11 di 12 10.2. Alcuna statuizione va emessa in relazione alla posizione processuale di e della terza CP_4 pignorata attesa la loro contumacia. Controparte_3
11. Stante il parziale accoglimento della prima opposizione e l'integrale accoglimento della seconda opposizione si ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna di al Controparte_10 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: con riferimento alla prima opposizione all'esecuzione proposta da nei Controparte_10 confronti dell'avv. Parte_1
- in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta che non sussiste il diritto dell'avvocato Parte_1
a procedere in executivis con riferimento alla somma richiesta a titolo di ritenuta d'acconto per
[...] euro 6.120,00 e, stante l'intervenuto pagamento di € 7.104,00, accerta che non sussiste il diritto a procedere anche per detto importo, stante l'estinzione parziale in un momento successivo all'avvio dell'azione esecutiva, con un residuo credito di € 815,18; con riferimento alla seconda opposizione all'esecuzione proposta da nei Controparte_10 confronti di CP_4
- in accoglimento dell'opposizione, accerta che non sussiste il diritto di a procedere CP_4 esecutivamente, essendo il credito estinto per compensazione;
con riferimento alle spese di lite:
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l'avv. alla refusione in Parte_1 favore di della restante metà delle spese, che si liquidano in € 2.500,00, per Controparte_1 compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili.
Milano, 16/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6452/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Parte_1 C.F._1 PETRAGNANI LEOPIZZI ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, quale mandataria di (P.IVA ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teodoro CARSILLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via Luigi Lilio n. 95
PARTE CONVENUTA E nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3 (C.F. ), CP_4 C.F._2
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per l'avv. Parte_1
Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, rigettare l'opposizione illo tempore spiegata da verso la procedura esecutiva mobiliare Controparte_1 di pignoramento presso terzi rubricata innanzi al Tribunale di Milano al n. rge 505/2023, per l'effetto mandando al proseguo della medesima esecuzione, donde disporre l'assegnazione in favore dell'Avv. dei seguenti importi per sorte: 1) € 6.935,18=, per differenza tra l'importo per cui è Parte_1 stato precetto ed esecuzione, con quanto medio tempore liquidato dalla debitrice;
2) € 8.878,75=, relativamente al diritto di credito per cui v'è intervento dell'Avv. Va da sé, che Parte_1
l'assegnazione delle somme in sede di esecuzione da proseguire dovrà essere anche per liquidazione pagina 1 di 12 dei diritti e delle spese occorse per la medesima esecuzione e per l'estensione pignoramento;
non di CP_ meno in parte qua da distrarsi in favore del difensore antistatario della nella medesima esecuzione. Accertata ed acclarata la più che evidente temerarietà di lite ex adverso interposta, condannare ex art. 96 cpc, al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 Parte_1 dell'importo che verrà ritenuto di giustizia, se del caso guardandosi alla quantificazione per
[...] detta causale secondo il valore spiegato in premessa. Per ogni caso, condannare
[...] al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre che di quelle relative alla Controparte_1 imposta e disposta sospensione della esecuzione e di quelle del giudizio di reclamo. Per Controparte_1
Piaccia al Tribunale di Milano, contrariis rejectis, - Quanto al pignoramento notificato su istanza dell'Avv. dichiarare nullo e privo di efficacia alcuna l'atto di pignoramento Parte_1 notificato su istanza dell'Avv. e, per l'effetto, dichiarare la nullità della procedura Parte_1 esecutiva presso terzi contraddistinta dal numero di R.G.E. 505/2023 emettendo i conseguenti provvedimenti di svincolo delle somme pignorate al terzo;
- Quanto all'intervento Controparte_3 spiegato dalla sig.ra per la somma di € 8.878,75 ed in relazione al quale è subentrato ex CP_4 art. 511 c.p.c. l'Avv. accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione per Parte_1 compensazione del credito medesimo e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto della medesima sig.ra di agire esecutivamente in danno della società esponente nonché quella dell'Avv. CP_4 [...]
a percepire alcunchè. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione ai sensi dell'art. 616 c.p.c. ha introdotto il Parte_1 giudizio di merito relativo alle due opposizioni all'esecuzione depositate, nell'ambito dell'espropriazione forzata presso terzi avente r.g.e. 505/2023, dalla debitrice esecutata
[...]
(in seguito ), con le quali quest'ultima aveva contestato il diritto a procedere Controparte_1 CP_1 in executivis sia del creditore procedente ed odierno attore (prima opposizione) che quello della creditrice intervenuta (seconda opposizione). CP_4
1.1. Nell'introdurre il presente giudizio di merito, il creditore ha eccepito, in primo luogo, Parte_1
l'inammissibilità delle opposizioni di in quanto formulate, in spregio del canone di buona fede CP_1 processuale, con tre distinti ricorsi. In secondo luogo, ha dedotto la sussistenza del credito per la ritenuta d'acconto, non avendo mai la debitrice provato di aver versato detto importo, ed altresì per l'Iva, come già riconosciuto nel procedimento di reclamo proposto avverso l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione. L'attore ha, difatti, dato atto che, nelle more dell'instaurazione del giudizio di merito, la sospensione era stata parzialmente revocata in seguito all'accoglimento del reclamo da parte del Collegio in merito al credito IVA, a cui era seguito il pagamento spontaneo da parte di dell'importo vantato a titolo di IVA dal Da ultimo, CP_1 Parte_1 ha rilevato la tardività dell'opposizione di in relazione al creditore intervenuto, evidenziando CP_1 come l'eccezione di compensazione del credito non potesse essere sollevata nei suoi confronti, stante la pagina 2 di 12 CP_ mancata presenza della signora in giudizio, e il subentro da parte sua nella posizione di quest'ultima.
2. Fino 1 si è costituita in giudizio chiedendo di dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere in executivis dell'avv. e con riferimento all'intervento spiegato da in relazione alla Parte_1 CP_4 quale il era subentrato ex art. 511 c.p.c., di accertare l'intervenuta estinzione del credito per Parte_1 compensazione, richiamando i motivi e le conclusioni di cui ai ricorsi in opposizione.
3. Con decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. il Giudice ha, in sede di verifiche preliminari, rilevato la regolare instaurazione del contraddittorio e, stante la mancata costituzione dei convenuti e ne ha dichiarato la contumacia. CP_4 Controparte_3
3.1. Nel rispetto dei termini le parti hanno regolarmente depositato le memorie integrative e, all'udienza ex art. 183 c.p.c., rigettate le istanze istruttorie, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
Le parti hanno depositato gli scritti conclusivi e all'udienza del 17 giugno 2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
4. Giova, preliminarmente, rilevare che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato dall'odierno CP_ attore, atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato alla convenuta sia presso la propria residenza sia presso il precedente difensore che ha rinunciato al mandato (avv.
[...]
e, altresì, al terzo pignorato ( , come documentato in atti. Pt_1 Controparte_3
Sulla base della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, in sede di decreto ex art. 171 bis c.p.c. è già stata dichiarata la contumacia di e di senza che sia CP_4 Controparte_3 necessaria alcuna nuova dichiarazione di contumacia come chiesto dall'attore in sede di comparsa conclusionale.
4.1. Sempre in via preliminare, si osserva che, dal momento che l'art. 616 c.p.c. prevede che l'introduzione del giudizio di merito possa avvenire a cura della parte interessata, la stessa possa certamente essere individuata nella parte creditrice ovvero nel creditore intervenuto in sostituzione ex art. 511 c.p.c. - che nel caso di specie coincide con il medesimo soggetto, ossia l'avv. - che Parte_1 abbia visto la procedura sospesa ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e che abbia, quindi, interesse ad ottenere il rigetto dell'opposizione al fine di evitare il meccanismo di cui all'art. 624, co. III, c.p.c.
5. Prima di procedere ad esaminare i motivi di opposizione ed ai fini di una migliore comprensione delle doglianze svolte nella presente fase di merito, giova ripercorrere brevemente gli accadimenti processuali del processo esecutivo in cui sono state proposte le opposizioni per cui è causa.
5.1. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 14928/2022 ha condannato alla Controparte_1 rifusione delle spese di giudizio delle parti vittoriose , Controparte_5
pagina 3 di 12 e “da distrarsi in favore Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 dell'avv. dichiaratosi antistatario”. Tali spese sono state liquidate in complessivi Parte_1 euro 27.000,00 per compenso professionale, euro 870,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e c.p.a come per legge.
5.2. Prima di avviare l'esecuzione, il creditore ha richiesto il pagamento delle somme così Parte_1 liquidate, quantificate nella misura complessiva di euro 40.266,24 (di cui euro 27.000,00 per compensi, euro 4.050,00 per spese generali, euro 1.242,00 per contributo cassa avvocati, euro 7.104,24 per IVA ed euro 870,00 per spese esenti ex art. 15 del D.P.R. 633/72). In data 28 ottobre 2022, ha CP_1 corrisposto all'odierno attore il minor importo di euro 26.952,00 evidenziando di aver trattenuto a titolo di ritenuta d'acconto l'importo di euro 6.210,00 e rappresentando la propria volontà di non corrispondere le somme esposte a titolo di IVA all'avv. in quanto la società obbligata Parte_1 principale ( ) risultava avere partita IVA attiva con Controparte_5 conseguente detraibilità della stessa.
5.3. A fronte del mancato integrale adempimento, l'avv. ha intimato con atto di precetto il Parte_1 pagamento della minor somma di euro 14.039,42, tenuto conto di quanto in precedenza corrisposto, e ha avviato l'espropriazione forzata presso terzi mediante notifica dell'atto di pignoramento, in data 20 dicembre 2022, nei confronti della debitrice e del terzo con udienza di citazione CP_1 Controparte_3 indicata al 3.5.2023.
5.4. Nell'ambito del processo esecutivo così instaurato, in data 26.4.2023 difesa dall'avv. CP_4 ha spiegato intervento, per complessivi euro 8.878,75 in forza della sentenza n. 7578/2022 Parte_1 della Corte d'Appello di Roma, che, nel rigettare il gravame interposto da avverso la sentenza n. CP_1
16678/2019 del Tribunale di Roma, l'aveva condannata a rifondere alla creditrice intervenuta le spese di lite, liquidate in € 6.085,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali. In data 2.5.2023, l'avv.
[...] ha spiegato intervento ex art. 511 c.p.c., dichiarando di essere creditore di Pt_1 CP_4
5.5. Fino 1 ha, quindi, depositato in data 2.5.2023 un primo ricorso in opposizione con il quale ha contestato il diritto dell'avv. a procedere in executivis in relazione agli importi Parte_1 precettati a titolo di IVA, in quanto l'obbligata principale ( ) Controparte_5 risultava avere partita IVA attiva e detto esborso non costituiva un costo per la sua assistita, e a titolo di ritenuta d'acconto (per euro 6.120), in quanto da versarsi direttamente da all'erario, come da CP_1 comunicazione inviata dalla debitrice in un momento antecedente all'instaurazione dell'esecuzione. CP_
5.6. A seguito dell'atto di intervento della e del rinvio dell'udienza originariamente fissata per l'assegnazione dal 3.5.2023 al 20.6.2023 al fine di discutere sulla prima opposizione, ha CP_1 contestato, con un secondo ricorso in opposizione, altresì il diritto ad agire esecutivamente della pagina 4 di 12 creditrice intervenuta, eccependo l'estinzione del credito per compensazione con il proprio maggior credito portato dal decreto ingiuntivo n. 4544/2012, emesso del Tribunale di Roma in favore di di cui si era resa cessionaria. Controparte_3
5.7. Il Giudice dell'esecuzione ha disposto la trattazione unitaria delle due opposizioni, differendo nuovamente l'udienza dal 20.6.2023 al 13.9.2023 ed assegnando i termini per la notifica del ricorso unitamente al decreto ed altresì comunicazione del decreto di differimento in ordine all'udienza relativa al primo ricorso.
5.8. Con ordinanza del 25.9.2023, resa all'esito dell'udienza del 13.9.2023, il Giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura avente r.g.e. 505/2023, in accoglimento delle istanze cautelari formulate da
. CP_1
5.9. A seguito di reclamo, detta ordinanza è stata parzialmente riformata nella parte in cui il GE aveva sospeso l'esecuzione relativamente alle somme richieste a titolo di IVA e confermata in ordine alla ritenuta d'acconto e sull'eccepita estinzione del credito di per compensazione. CP_4
6. Successivamente all'ordinanza collegiale e prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ha CP_1 provveduto al pagamento in favore dell'avv. della somma di euro 7.104,24 a titolo di IVA, Parte_1 con riserva di ripetizione.
7. Il presente giudizio costituisce la fase di merito sia dell'opposizione proposta da in ordine al CP_1 credito vantato dall'avv. con riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
14928/2022 (prima opposizione) sia di quella proposta dalla debitrice con riferimento al credito CP_1 oggetto di intervento da parte di in virtù della sentenza n. 7578/2022 della Corte CP_4
d'Appello di Roma (seconda opposizione). CP_
7.1. Ritiene il Tribunale che la prima opposizione proposta da 1 meriti parziale accoglimento e la seconda integrale accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
7.2. Innanzitutto, va rilevato che nessuna violazione dell'art. 615 c.p.c. è prospettabile nel caso di specie per il fatto che ha proposto due ricorsi in opposizione (e non tre come sostenuto da CP_1 [...]
, in data 2.5.2023 e 15.6.2023, avverso gli atti esecutivi di due distinti creditori. I ricorsi sono, Pt_1 difatti, volti a contestare l'uno i crediti del creditore pignorante avv. e l'altro quello del Parte_1 creditore intervenuto in relazione al quale sempre il ha depositato intervento ex CP_4 Parte_1 art. 511 c.p.c.
A ciò si aggiunga che alcuna preclusione può dirsi verificata per il sol fatto che la debitrice non abbia CP_ proposto il ricorso ex art. 615 c.p.c. immediatamente dopo l'intervento della in quanto l'opposizione all'esecuzione è inammissibile, a norma dell'art. 492, co. III, c.p.c. solo laddove proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione. pagina 5 di 12 8. Venendo, quindi, ai profili più propriamente di merito, si procede dapprima alla disamina delle questioni sottese al primo ricorso in opposizione presentato da per contestare il credito dell'avv. CP_1
e, successivamente, al vaglio delle questioni oggetto del secondo ricorso in opposizione di Parte_1
relative al credito sotteso all'intervento di CP_1 CP_4
8.1. I motivi di doglianza della prima opposizione attengono alla contestata debenza dell'IVA e all'eccezione di parziale estinzione del credito relativamente alla ritenuta d'acconto.
8.1.2. Orbene, con riguardo alla contestazione relativa alla debenza dell'IVA, ha insistito CP_1 nell'accoglimento dell'opposizione, sebbene abbia proceduto al pagamento dell'IVA a seguito dell'ordinanza di reclamo, che ha riformato sul punto l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione.
8.1.3. La contestazione in ordine alla debenza dell'IVA, sollevata da nell'opposizione di CP_1 CP_1
è infondata.
Come già ricordato, l'avv. è stato dichiarato antistatario nella sentenza n. 14928/2022 del Parte_1
CP_ Tribunale di Roma che ha condannato 1, quale parte soccombente, alla refusione delle spese di lite in suo favore e ha agito esecutivamente per richiedere la somma di € 13.314,24, lamentando il mancato pagamento di € 7.104,24 a titolo di IVA e di € 6.210,00 quale ritenuta d'acconto, importi a suo dire indebitamente trattenuti dalla società soccombente.
8.1.4. In base al combinato disposto degli artt. 5, 18 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, l'avvocato deve in ogni caso - anche nell'ipotesi di distrazione delle spese - emettere la fattura (dunque il documento fiscale, che potrà assumere la forma di notula, conto, parcella e simili) a carico del proprio cliente, che
è committente del servizio legale, dal momento che non intercorre alcun rapporto d'opera professionale tra lui e la parte soccombente.
Tra le spese rimborsabili rientra pacificamente anche l'IVA che viene riconosciuta in sede di liquidazione e percepita, quindi, dalla parte vittoriosa del giudizio secondo le regole della soccombenza.
Con specifico riguardo alla disciplina dell'IVA, così come correttamente osservato nell'ordinanza emessa in sede di reclamo, deve evidenziarsi che essa è in linea generale compresa nelle spese rimborsabili, di talché la parte vittoriosa in giudizio ha diritto a percepirla dalla parte soccombente.
Tuttavia, allorché – come nel caso di specie – la pronuncia giudiziale disponga il rimborso delle spese con distrazione a favore dell'avvocato della parte vittoriosa, l'originario rapporto fra committente
(nella causa, la parte vittoriosa) e prestatore del servizio (il suo legale) viene esteso ad un terzo soggetto
(la parte soccombente), dal quale il legale stesso ha titolo giuridico per pretendere il pagamento di quanto dovuto, liberando, nei soli limiti di tale importo, il proprio assistito.
pagina 6 di 12 Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “il professionista distrattario può richiedere al soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese professionali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta – a titolo di rivalsa – dal proprio cliente, abilitato a detrarla», poiché «non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto abilitato a conseguire due volte la medesima somma di danaro. Tale sarebbe la situazione dell'avvocato distrattario che ottenesse l'Iva sulle proprie competenze sia dal cliente abilitato a detrarre l'imposta che dal soccombente” (cfr. Cass. n. 22279/2018, in senso conforme Cass. n.
2474/2012).
8.1.5. Nel caso di specie, tuttavia, tale ipotetica locupletazione non ha avuto luogo, proprio in considerazione del fatto che il legale distrattario ha emesso le fatture nominativamente nei confronti di clienti, e non abilitati a detrarre l'IVA, il cui costo deve, pertanto, Controparte_9 Controparte_7 essere corrisposto dall'odierna reclamata in ragione della soccombenza nel giudizio menzionato. CP_1
Di conseguenza, sussiste il diritto dell'avv. a richiedere la somma precettata a titolo di IVA Parte_1 sulle spese di lite liquidate in suo favore.
Ciò posto, occorre rilevare che il pagamento spontaneo effettuato medio tempore da parte di CP_1 dell'importo di euro 7.104,24, in conformità all'ordinanza collegiale, ha estinto la pretesa creditoria legittimamente azionata.
8.2. Con riguardo, invece, alla somma richiesta a titolo di ritenuta d'acconto per la somma di euro
6.120,00, l'opposizione di è fondata, non sussistendo il diritto dell'avv. a richiedere CP_1 Parte_1 detto importo, avendo già provveduto la debitrice ad effettuare detto versamento.
8.2.1. Come già osservato dal Collegio, anche in tale materia opera la disciplina generale dettata dall'art. 25 del d.p.r. n. 600/1973, che prevede che i soggetti indicati nell'art. 23 dello stesso decreto siano tenuti ad operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo.
Detta disciplina si applica anche nel caso in cui la parte soccombente in giudizio debba corrispondere le spese di lite all'avvocato distrattario.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “l'obbligo della ritenuta a titolo
d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, posto dall'art. 25 del d.p.r. 29 settembre 1973
n. 600 a carico dei soggetti elencati nel primo comma del precedente art. 23, si applica anche per i pagamenti eseguiti in esecuzione di una sentenza di condanna alle spese processuali, in favore del difensore distrattario della controparte vittoriosa, in quanto il debito, anche se soddisfatto da un terzo, rimane qualificato dal suo originario contenuto di corrispettivo dovuto, oggettivamente considerato, per le prestazioni professionali, come tali soggette alla citata normativa, indipendentemente da un pagina 7 di 12 diretto rapporto di clientela tra l'avvocato distrattario e la parte che esegue il pagamento” (cfr. Cass.
n. 3777/1982).
Tale conclusione è confermata, peraltro, anche dalle plurime indicazioni fornite dall'Agenzia delle
Entrate in merito all'applicazione della ritenuta d'acconto al pagamento delle spese processuali in favore del legale della parte vittoriosa anche quando questi non sia antistatario (cfr. Interpello risposta
286/2022 e Risoluzione 35/E del 2019, richiamata anche da nella sua comparsa). L'agenzia, CP_1 infatti, nell'affrontare la questione relativa alla derogabilità del regime nei casi in cui il legale non sia antistatario, conferma, indirettamente, il fatto che, in caso di distrazione delle spese, la parte soccombente, rientrante nel novero dei soggetti di cui all'art. 23 del d.p.r. 600/1973, sia responsabile per l'eventuale violazione dell'obbligo di esecuzione della ritenuta alla fonte in quanto esso sussiste ogni qualvolta sia chiaro che le somme erogate costituiscano reddito da lavoro autonomo per il destinatario (cfr. pag. 4 Interpello 286/2022 Agenzia delle Entrate).
8.2.2. Nel caso di specie non vi è dubbio che sia un sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 del CP_1
d.p.r. 600/1973 in quanto è una società esercente attività commerciale. Allo stesso modo, è indubbio che la somma dovuta all'Avv. per spese giudiziali costituisca per lo stesso reddito di lavoro Parte_1 autonomo derivante dall'esercizio dell'attività professionale. CP_ La ritenuta è stata, pertanto, legittimamente effettuata da 1.
8.3. Ciò posto, l'avv. si duole, in ogni caso, del fatto che non abbia fornito la prova Parte_1 CP_1 del versamento della ritenuta d'acconto all'Erario, tanto da costringerlo a provvedere al pagamento della medesima.
8.3.1. Tale doglianza è infondata.
La documentazione prodotta dall'attore (ossia i tre documenti rientranti nel doc. 07 denominato
“Certificazioni” allegato all'atto introduttivo), oltre a non essere completa e, quindi, non facilmente intellegibile, appare riguardare invero la liquidazione periodica dell'IVA.
L'unico riferimento al pagamento della ritenuta d'acconto si rinviene nella parte finale della dichiarazione del commercialista che attesta l'avvenuto integrale pagamento della tassazione prevista
“non potendo usufruire del credito di imposta corrispondete all'importo della ritenuta di acconto”, senza, tuttavia, indicare le ragioni che comportato la necessità di procedere al pagamento. Inoltre, la parte non documenta detto pagamento e non produce nemmeno copia della dichiarazione dei redditi dalla quale si possa evincere il pagamento della ritenuta, ma si limita a sostenere di non aver potuto usufruire del credito d'imposta a titolo di ritenuta perché non risultava nel suo cassetto fiscale il versamento della stessa, che avrebbe dovuto essere eseguito-comunicato da entro il giorno 16 CP_1 del mese successivo al versamento delle spese legali, ovvero entro il 16 novembre 2022. pagina 8 di 12 8.3.2. Diversamente, dalla documentazione prodotta da emergono elementi sufficienti da cui CP_1 desumere che la stessa abbia effettuato il versamento all'erario della ritenuta d'acconto.
In particolare, la società ha prodotto sia copia della certificazione unica relativa al credito dell'avv.
[...]
(cfr. doc. A allegato alla prima memoria istruttoria) dalla quale si evince l'esistenza della Pt_1 ritenuta sia la quietanza in relazione ad un versamento per una somma superiore, pari alle ritenute da versarsi da , effettuato il 16 novembre 2022, ossia entro il 16 del mese successivo rispetto al CP_1 momento (il 28/10/2022) in cui è avvenuto il pagamento della fattura dell'avv. da parte di Parte_1
(cfr. doc. B allegato alla prima memoria istruttoria). CP_1
Di conseguenza, non sussiste alcun credito per euro 6.120,00 a titolo di ritenuta d'acconto, avendo dimostrato l'intervenuto versamento e, per tale importo, l'opposizione merita accoglimento. CP_1
8.4. Pertanto, sulla base delle esposte considerazioni, la prima opposizione merita parziale accoglimento, essendo stato accertato che non sussiste il diritto dell'avv. a procedere Parte_1 esecutivamente per euro 6.120,00 somma richiesta a titolo di ritenuta d'acconto.
Con riferimento, invece, alla contestata debenza dell'IVA, sussiste il diritto di credito per l'importo di euro 7.104,24, ma tale parte di credito è stata già estinta a seguito dell'intervenuto pagamento da parte di (doc. 7 parte attrice). Controparte_10
8.5. Ne discende che, allo stato, residua il diritto ad agire in executivis in capo all'avv. Pt_1 Parte_1 per complessivi euro 815,18. A tale quantificazione del credito si giunge tenuto conto dell'importo precettato, pari ad euro 14.039,42, a cui va detratto l'importo dovuto e già pagato a titolo di IVA per euro 7.104,24 e quello accertato come non dovuto per euro 6.120,00.
9. La seconda opposizione all'esecuzione proposta da , con cui viene contestato il diritto a CP_1 procedere in executivis della creditrice intervenuta merita invece integrale accoglimento. CP_4
In via del tutto preliminare, si osserva che appare infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per difetto di notifica, nella fase sommaria dinanzi al GE, del ricorso ad CP_4
L'opposizione è stata difatti ritualmente notificata all'avv. nella sua qualità di difensore della Parte_1 creditrice intervenuta presso cui aveva eletto domicilio. Pertanto, il contraddittorio sul punto è stato regolarmente instaurato, a nulla rilevando il fatto che il procuratore abbia poi rinunciato al Parte_1 mandato.
9.1. Nello specifico, l'eccezione di compensazione formulata da in ordine al credito sotteso CP_1 all'intervento di nella procedura esecutiva è fondata. CP_4
Tale intervento ha, difatti, ad oggetto spese giudiziali, il che, per consolidata giurisprudenza, non preclude al debitore l'eccepibilità della compensazione poiché, operando la compensazione dal giorno della coesistenza dei due debiti ai sensi dell'art. 1242 c.c., e cioè dal giorno del passaggio in giudicato pagina 9 di 12 della sentenza, il debitore non avrebbe potuto eccepirla se non nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
La giurisprudenza sul punto ha, in proposito, chiarito che “quando un'espropriazione forzata venga promossa per il soddisfacimento di un credito per spese giudiziali liquidate nella sentenza costituente titolo esecutivo, il debitore può, con opposizione all'esecuzione, eccepire in compensazione un suo credito, anche se sorto anteriormente alla formazione del giudicato, in quanto il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito a un giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza” (Cfr. Cass.,
SS.UU., n. 2865/1962; Cass. n. 9347/2009).
ha, quindi, legittimamente eccepito la compensazione a seguito dell'intervento della Controparte_10
CP_ per un credito per spese giudiziali in virtù di un controcredito portato dal decreto ingiuntivo n.
4544/2012 emesso dal Tribunale di Roma. CP_
9.2. L'intervento spiegato ai sensi dell'art. 511 c.p.c. dall'avv. nei confronti della non Parte_1 rileva, invece, ai fini di escludere l'operatività della compensazione tra il credito per spese giudiziali, vantato da nei confronti di in virtù della sentenza della Corte CP_4 Controparte_10
d'appello di Roma n. 7578/2022, ed il maggior credito vantato da quale Controparte_10 cessionaria di nei confronti di in virtù del decreto ingiuntivo n. Controparte_3 CP_4
4544/2012 emesso dal Tribunale di Roma.
9.2. Detto intervento ex art. 511 c.p.c. da parte dell'avv. nei confronti della creditrice Parte_1 intervenuta avvenuto dapprima con la nota di precisazione del credito del 2 maggio 2023 CP_4
e poi con il deposito di un formale atto di intervento nella sua qualità di “creditore del creditore” nel luglio del 2023, non comporta la sostituzione del creditore nella posizione sostanziale della creditrice intervenuta.
Difatti, per pacifica giurisprudenza di legittimità, la domanda di sostituzione esecutiva, di cui all'art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione, ma non costituisce esercizio di azione esecutiva nei confronti del sostituito (non occorrendo il possesso di un titolo esecutivo nei suoi confronti), essendo tenuto il sostituto (o subcollocatario) soltanto a dimostrare documentalmente la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito (cfr. Cass. Sez. 3 n.
32143/2023, ma anche Cass. n. 8001/2015, Cass. n. 2608/1987, n. 22409/06).
Si tratta, quindi, di una posizione meramente processuale avente ad oggetto un diritto meramente eventuale che viene in rilievo solo nella fase della distribuzione e che si fonda sull'esistenza del credito del soggetto sostituito, non comportando un subingresso del creditore di cui all'art. 511 c.p.c. nel diritto pagina 10 di 12 soggettivo sostanziale del creditore sostituito (cfr. sul punto Cass n. 26054/2020 secondo cui “in altri termini, la funzione della sostituzione esecutiva è esclusivamente satisfattiva (Cass. 13/03/1987, n.
2698; Cass. 19/10/2006, n. 22409; Cass. 20/04/2013, n. 8001) e le limitate facoltà surrogatorie riconosciute al creditore subcollocato attengono al mero e circoscritto potere di promuovere, in luogo del creditore sostituito, contestazioni in sede di distribuzione, ovvero di resistere a contestazioni altrui
(già Cass. 5850/79 o Cass. 735/69), oppure ancora di proporre opposizione agli atti esecutivi (Cass.
327/67): situazioni che non esprimono un subingresso del creditore di cui all'art. 511 cod. proc. civ. nel diritto soggettivo sostanziale del creditore sostituito, ma attengono all'esercizio della c.d. azione distributiva, ovvero riguardano un rimedio - l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - che attiene alla regolarità formale del procedimento (in tali espressi termini: Cass. 24/08/1995, n. 8966); di conseguenza, la posizione processuale del subcollocato è subordinata alla persistenza della qualità di creditore in capo al suo debitore (o creditore sostituito) e da quella dipende;
e, poiché quella legittimamente viene meno per la potestativa determinazione di quest'ultimo di rinunciare al processo esecutivo da lui intentato, il subcollocato non ha facoltà di mantenere in vita il processo contro
l'originario debitore a dispetto della rinuncia del sostituito, perché quegli non ha alcun titolo esecutivo nei confronti dell'unico soggetto passivo dell'espropriazione”).
9.3. Di conseguenza, laddove per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione, a seguito della proposta opposizione, venga accertata l'estinzione del credito del creditore sostituito, l'intervento ex art. 511 c.p.c. del subcollocato non produrrà alcun effetto, in quanto presuppone la sussistenza del diritto ad agire in executivis del proprio debitore.
9.4. Tanto premesso, deve ritenersi che il credito vantato da nei confronti di CP_4 [...] sia estinto per compensazione e, quindi, non sussista il diritto della creditrice Controparte_10 intervenuta a procedere esecutivamente.
10. Le spese di lite vanno regolamentate come segue, tenuto conto che le opposizioni hanno avuto una trattazione unitaria nella fase di merito e degli esiti delle medesime.
10.1. Tenuto conto del parziale accoglimento della prima opposizione e dell'integrale accoglimento della seconda opposizione, si ritiene di compensare parzialmente le spese di lite in misura di 1/2 tra le parti, ed in applicazione del principio di soccombenza condannare l'avv. al pagamento Parte_1 del restante metà delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00, per compensi, considerando come parametri di riferimento i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite si conferma la regolamentazione delle spese della fase sommaria e del procedimento di reclamo disposta dal Collegio con ordinanza datata 29.11.2023. pagina 11 di 12 10.2. Alcuna statuizione va emessa in relazione alla posizione processuale di e della terza CP_4 pignorata attesa la loro contumacia. Controparte_3
11. Stante il parziale accoglimento della prima opposizione e l'integrale accoglimento della seconda opposizione si ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna di al Controparte_10 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: con riferimento alla prima opposizione all'esecuzione proposta da nei Controparte_10 confronti dell'avv. Parte_1
- in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta che non sussiste il diritto dell'avvocato Parte_1
a procedere in executivis con riferimento alla somma richiesta a titolo di ritenuta d'acconto per
[...] euro 6.120,00 e, stante l'intervenuto pagamento di € 7.104,00, accerta che non sussiste il diritto a procedere anche per detto importo, stante l'estinzione parziale in un momento successivo all'avvio dell'azione esecutiva, con un residuo credito di € 815,18; con riferimento alla seconda opposizione all'esecuzione proposta da nei Controparte_10 confronti di CP_4
- in accoglimento dell'opposizione, accerta che non sussiste il diritto di a procedere CP_4 esecutivamente, essendo il credito estinto per compensazione;
con riferimento alle spese di lite:
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l'avv. alla refusione in Parte_1 favore di della restante metà delle spese, che si liquidano in € 2.500,00, per Controparte_1 compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili.
Milano, 16/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
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