Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5959
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Sentenza 17 luglio 2025

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Il Tribunale di Milano, Sezione Terza Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un avvocato, quale creditore procedente, contro una società debitrice e nei confronti di altri soggetti dichiarati contumaci. L'attore, avvocato, chiedeva il rigetto dell'opposizione all'esecuzione immobiliare promossa nei confronti della società debitrice, chiedendo l'assegnazione di somme per un importo complessivo di € 15.813,93, oltre spese, e la condanna ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite. La società debitrice, invece, chiedeva la dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento e della procedura esecutiva, nonché l'accertamento dell'estinzione per compensazione del credito vantato da un creditore intervenuto, con cui la debitrice aveva eccepito la compensazione. L'attore aveva sollevato eccezioni preliminari di inammissibilità delle opposizioni per essere state formulate in modo non unitario, la sussistenza del proprio credito per ritenuta d'acconto e IVA, e la tardività dell'opposizione della debitrice rispetto al creditore intervenuto. La debitrice, costituendosi, aveva ribadito le proprie doglianze relative alla nullità del pignoramento e all'estinzione del credito per compensazione.

Il Tribunale, dopo aver verificato la regolare instaurazione del contraddittorio e dichiarato la contumacia di alcuni convenuti, ha esaminato le opposizioni. Riguardo alla prima opposizione, relativa al credito dell'avvocato procedente, il Tribunale ha parzialmente accolto le doglianze della debitrice, accertando l'infondatezza della pretesa relativa alla ritenuta d'acconto per € 6.120,00, avendo la debitrice provato il relativo versamento all'erario. Per quanto concerne l'IVA, pur ritenendo sussistente il diritto del creditore procedente, ha considerato estinta tale pretesa per il pagamento spontaneo effettuato dalla debitrice medio tempore. Di conseguenza, il residuo credito azionabile dall'avvocato procedente è stato quantificato in € 815,18. Quanto alla seconda opposizione, relativa al credito del creditore intervenuto, il Tribunale l'ha accolta integralmente, accertando l'estinzione del credito per compensazione, come eccepito dalla debitrice, in virtù di un maggior credito vantato dalla stessa. L'intervento ex art. 511 c.p.c. di un altro soggetto non ha inciso sull'esito della compensazione, non comportando un subingresso nella posizione sostanziale del creditore sostituito. Le spese di lite sono state compensate per metà e la restante metà è stata posta a carico dell'avvocato procedente. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5959
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 5959
    Data del deposito : 17 luglio 2025

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