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Articolo 8 della Legge 23 marzo 1998, n. 93
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Articolo 7
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Legge 23 marzo 1998, n. 93
Articolo 8 della Legge 23 marzo 1998, n. 93
Versione
15 aprile 1998
Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo, a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 15 aprile 1998
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