Articolo 8 della Legge 23 marzo 1998, n. 93
Articolo 7
Versione
15 aprile 1998
Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo, a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 15 aprile 1998