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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1207/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1207 dell'anno 2023
T R A
(codice fiscale ), elettivamente domiciliata in Lucera Parte_1 CodiceFiscale_1
(FG) alla Via B.A. Casotti n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Marco Ciliberti (codice fiscale
[...]
) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
C.F._2
APPELLANTE
E
( e Controparte_1 C.F._3 CP_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Antonietta Montanaro del foro di C.F._4
FO ( presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Torremaggiore C.F._5
(FG), alla via Braille, 2, giusta procura alle liti conferita su separato foglio,
APPELLATO
n liquidazione società cancellata (P.IVA. , Controparte_3 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 05.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione,
sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate pagina 1 di 9 Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e innanzi al Parte_1 Controparte_1 CP_2
Tribunale di FO, deducendo :
a) di essere proprietaria di un appartamento sino in Torremaggiore (FG) alla via San Benedetto da Norcia, 37, immobile interessato nella notte del 10 luglio 2013 da copiose infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento soprastante di proprietà di e Controparte_1
che avevano provocato all'immobile e agli arredi danni da lei constatati solo CP_2 qualche giorno dopo, di rientro da un periodo di villeggiatura;
b) di avere esperito procedimento per atp (rg 929/2013) all'esito del quale si era constatato che i danni erano dovuti al malfunzionamento dell'impianto di depurazione di acqua collegato all'impianto idrico di proprietà degli appellati.
Ha richiesto, pertanto, all'adito Tribunale di dichiarare i coniugi responsabili Controparte_4 dei danni cagionati ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.civ. con condanna al pagamento dell'importo di € 13.139,95 o della diversa somma di giustizia, oltre vittoria di spese.
e si sono costituiti in giudizio, deducendo che la fuoriuscita di Controparte_1 CP_2 acqua era dipesa dal malfunzionamento dell'impianto di depurazione installato dalla Controparte_3 che nella notte tra il 9 e il 10 luglio 2013 aveva cagionato l'allagamento del loro immobile, tant'è che il giorno dopo un tecnico della società aveva sostituito il componente difettoso (ossia il prefiltro a sedimenti), circostanza denunciata alla con raccomandata del 19.07.2013 e seguita da Controparte_3 nuovo malfunzionamento il 19.09.2013 derivante dalla rottura meccanica del pezzo di connessione tra il prefiltro e il tubo di connessione dell'acqua, circostanza che escludeva la loro responsabilità.
Hanno, pertanto, chiesto il rigetto della domanda, previa autorizzazione alla chiamata in causa della per sentirla dichiarare unica responsabile del danno arrecati nei loro confronti. Controparte_3
Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda per essere in corso innanzi al Controparte_3
Giudice di Pace giudizio con i convenuti per l'accertamento della responsabilità contrattuale per grave inadempimento ed evidenziando che la rottura del pezzo sostituito a seguito dell'evento del 9 luglio non era tale da cagionare il danno lamentato.
La causa, istruita con prove orali e con l'acquisizione del fascicolo dell'espletato atp, è stata decisa con sentenza n. 610/2023 emessa e depositata il 01.03.2023 con la quale il Tribunale di FO ha dichiarato l'esclusiva responsabilità della per i danni per cui è causa, condannandola al Controparte_3 pagamento in favore della della somma di euro 9.185,00, oltre accessori e rivalutazione dalla Pt_1 data del sinistro sino al soddisfo ed interessi legali, dalla data della decisione sino al soddisfo e ha pagina 2 di 9 rigettato la domanda proposta dalla nei confronti dei coniugi , Pt_1 Controparte_4 Co condannando la al pagamento delle spese del giudizio di merito e di atp nei confronti della parte attrice e delle spese del giudizio di merito in favore dei convenuti, compensandole invece in riferimento al procedimento di atp e ponendo le spese di CTU in via definitiva a carico della
Controparte_3
Avverso tale sentenza la con atto di citazione notificato il 29.09.2023 ha proposto appello Pt_1 innanzi a questa Corte sulla base dei seguenti motivi :
1. esistenza di un proprio interesse ad impugnare la statuizione di condanna resa nei confronti della poiché detta società è stata cancellata dal Registro delle Imprese il Controparte_3
04.03.2022 con un bilancio finale di liquidazione attestante un patrimonio netto finale negativo e tale da non consentire alla di potersi rivalere nei confronti degli ex soci, ai quali non Pt_1 sono state distribuite somme sulla base del bilancio finale di liquidazione;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.civ., avendo erroneamente il Giudice di
Prime escluso la responsabilità degli appellati per l'esistenza di caso fortuito consistente Pt_2 nel malfunzionamento dell'impianto di depurazione, con conseguente pericolosità intrinseca del bene, circostanza di cui i custodi erano ignari. In proposito l'appellante ha evidenziato che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.civ. ha natura oggettiva, essendo sufficiente da parte del danneggiato la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, senza rilevanza della diligenza o meno del custode. Pertanto, a suo dire, non rilevano ai fini di causa le attenzioni prestate dagli appellati alla manutenzione del bene, risultando appurato che l'allagamento è stato cagionato da malfunzionamento dell'impianto di depurazione dell'acqua, trattandosi di vicenda rilevante nei rapporti tra gli appellati e la ma non attinente alla posizione dell'appellante. Ha CP_3 poi aggiunto che il caso fortuito è fatto giuridico che si pone in relazione causale diretta con il bene senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, mentre la condotta del danneggiato o del terzo o del danneggiato rileva come atto giuridico caratterizzato dalla colpa con rilevanza causale esclusiva o concorrente, ossia quale condotta oggettivamente imprevedibile ed imprevenibile da parte del custode. L'ineludibilità risulta esclusa poiché gli appellati hanno preteso di dimostrare che l'apparecchio di depurazione fosse soggetto a guasti o rotture con fuoriuscite di liquido, evento non eccezionale, né imprevedibile, tenuto anche conto dell'epoca dell'ultimo intervento manutentivo (circa due mesi prima dell'evento dannoso) che ha consolidato nelle loro mani il potere di custodia e governo del bene anche a seguito di modifiche intervenute;
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.civ. circa l'assenza di colpa in capo agli appellati e , non avendo costoro provveduto ad avvisare nell'immediatezza CP_1 CP_2 dei fatti l'appellante, non consentendole di mettere in sicurezza l'immobile e di attenuare i danni patiti - circostanza non contestata dalle controparti - vista la negligenza degli appellati, i pagina 3 di 9 quali hanno omesso di spegnere l'impianto in orario notturno e ben potendo ricondursi la rottura dell'impianto ad utilizzo non conforme alle prescrizioni impartite.
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare gli appellati e CP_1
responsabili ex art. 2051 o, in subordine, ex art. 2043 c.civ. dei danni patrimoniali patiti CP_2 dall'appellante in conseguenza per cui è causa, condannandoli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 13.195,95 ovvero nella diversa somma quantificata di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti gli appellati, evidenziando quanto all'interesse ad agire dell'appellante che anche a loro risulta preclusa ogni possibilità di vedersi riconosciuto il ristoro di quanto sborsato per l'installazione del depuratore, per i costi di manutenzione e per i danni riportati anche al loro immobile di proprietà comprese le spese legali, avendo il Tribunale di FO escluso la loro responsabilità, derivante dal difettoso funzionamento dell'impianto e non potendo la responsabilità essere “spostata” in capo agli appellati a causa dell'assenza di somme distribuite ai soci della srl cancellata derivanti dal bilancio finale di liquidazione, non potendo gli appellati prevedere l'evento dannoso, stante la regolare manutenzione dell'impianto, tale da elidere il nesso eziologico tra il bene in custodia e il danno.
Hanno poi aggiunto che nessuna responsabilità sussiste neppure ai sensi dell'art. 2043 c.civ., non avendo violato alcuna regola di diligenza, cautela o perizia per avere proceduto alla manutenzione del bene in data 23.05.2013, non potendo rilevare neppure l'omesso spegnimento notturno dell'impianto, trattandosi di deduzione emergente solo dopo la CTU e anche tenuto conto che il successivo allagamento del 19.09.2013 si è verificato di giorno.
Hanno, pertanto, dichiarato di non appellare la sentenza in ordine alla domanda riconvenzionale di ristoro del danno spiegata nei confronti della terza chiamata in causa, insistendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La non si è costituita e la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies Controparte_3 cpc all'udienza del 05.02.2025, previa concessione di termini per note.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_3
Sul punto va evidenziato che dall'esame della visura camerale (doc. 2 fasc. appellante) prodotta dall'appellante all'atto della sua costituzione in giudizio si evince che la – terza Controparte_3 chiamata in causa nel giudizio di primo grado – è stata cancellata dal Registro delle Imprese il
04.03.2022 e quindi prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2022 senza che il procuratore della detta parte abbia fatto constare detto evento negli atti e verbali di causa.
Pertanto, vige in tale circostanza il principio di ultrattività del mandato al difensore che non abbia dichiarato o notificato l'evento con conseguente regolarità della notifica dell'atto di appello agli avv.ti pagina 4 di 9 Sarcina e Galletta, difensori della società cancellata (cfr. Cassazione 19103/2022 e Cass. n. 11193/2022) e dichiarazione di contumacia della detta srl cancellata.
Inoltre, la sentenza in oggetto che ha statuito la responsabilità della società cancellata nei confronti della non è stata impugnata dalla detta terza chiamata/appellata, sicchè nei suoi confronti è Pt_1 passata in giudicato.
Nel merito, l'appello proposto è fondato e merita accoglimento.
Primo motivo di appello : erroneità ed illogicità della motivazione nella parte in cui il Giudice di
Prime Cure ha ritenuto insussistente il nesso causale tra il bene oggetto di custodia e i danni cagionati alla odierna appellante, escludendo la responsabilità dei coniugi , custodi del bene, Controparte_4 per avere costoro svolto tutte le manutenzioni del depuratore, il cui malfunzionamento (evento imprevedibile da parte da parte dei convenuti) costituisce la causa dell'allagamento tanto dell'appartamento degli appellati che della Pt_1
Sulla scorta di tale premessa il Giudice a quo – in ragione della chiamata in causa della Controparte_3 compiuta dai coniugi al fine di sentirla dichiarare unica responsabile dell'evento Controparte_4 dannoso per cui è causa e quindi dell'automatica estensione della domanda originaria alla detta srl – Co ha escluso la responsabilità degli appellati costituiti ex art. 2051 c.civ. e condannato direttamente la a risarcire i danni nei confronti della ai sensi dell'art. 2043 c.civ. Pt_1
Il motivo di appello – avente efficacia assorbente rispetto a tutte le ulteriori questioni proposte – risulta fondato.
Va premesso che non risulta contestato che i danni di cui si discute si siano verificati secondo le modalità descritte dalla nell'atto introduttivo di primo grado (ossia per la fuoriuscita di Pt_1 copiosa quantità di acqua da tubazione dell'appartamento del piano superiore a quello inferiore nella notte tra il 9 e il 10 luglio 2013), ipotesi per la quale in linea astratta opera l'art. 2051 c.civ.
Inoltre, gli appellati sul punto non hanno negato tale circostanza, sostenendo (vedi Controparte_4 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di responsabilità) di dover andare esenti da responsabilità poiché tale fuoriuscita è dipesa dal difettoso funzionamento dell'impianto di depurazione installato sulla loro tubazione.
Deve, tuttavia, ritenersi errata la decisione del Giudice di Prime Cure nella parte in cui ha ritenuto che tale circostanza possa costituire caso fortuito con l'efficacia esimente di cui all'art. 2051 c.civ.
Si osserva, invero, che – come anche chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la decisione n. 20943 del 30/06/2022 – “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la
pagina 5 di 9 cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
La sentenza in esame ha precisato, inoltre, in motivazione che :
a) trattasi di un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Inoltre, l'esimente del caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul pagina 6 di 9 concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode.
In particolare “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con
l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi)” (cfr. limpidamente in motivazione Cass. 11152/2023).
Allorquando poi la prova liberatoria è costituita dalla ricorrenza del caso fortuito “(cfr. anche l'art. 2052
c.c., "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito") è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art. 2052 c.c.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia” (cfr. Cass. 11152/2023 cit. in motivazione).
Infine, “per fatto del terzo deve intendersi la condotta di un soggetto, estranea al custode, di per sé idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa oggetto di custodia;
non ricorre, pertanto, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode quando la cosa oggetto di custodia abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo” (ex multis, Cassazione Civile n. 26577/2017 e Cass. Civ. sentenza n.
26051 del 30/10/2008; nello stesso senso, Cass. Civ. Sentenza n. 5755 del 10/03/2009).
Chiarito quanto precede è evidente che l'appellata ha certamente assolto l'onere della prova su di lei gravante secondo la richiamata giurisprudenza, derivando causalmente la fuoriuscita di acqua dalle tubazioni di pertinenza dell'abitazione dei coniugi , le quali ricomprendono il Controparte_4 depuratore apposto sotto il lavello della loro cucina – strutture certamente poste sotto il loro potere di custodia quali proprietari ed occupanti l'immobile – e scaturendo i danni dall'imbibimento del pavimento degli appellati di acqua, la quale per successivo percolamento ha bagnato il solaio di copertura dell'appartamento del piano sottostante e poi parte degli arredi dell'abitazione della
(nei termini descritti in citazione e come anche confermato dal CTU a pag. 4 della relazione Pt_1 redatta in sede di atp).
Inoltre - e al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di Prime Cure – non puo' attribuirsi alcuna efficacia esimente allo svolgimento dell'attività di controllo periodico effettuata dagli appellati sul depuratore, non avente efficacia scriminante sia per quanto chiarito in premessa, anche tenuto pagina 7 di 9 ulteriormente conto che questa è avvenuta il 23.05.2013 ossia quasi due mesi prima dell'evento dannoso.
A ciò va aggiunto che nulla è dato sapere in ordine allo stato manutentivo del bene nel periodo successivo al controllo effettuato, sicchè nell'arco temporale il bene è stato sottoposto alla custodia degli appellati, la quale è presupposto per l'operatività dell'invocata responsabilità ex art. 2051 cciv. per cui anche l'eventuale vizio strutturale del depuratore (difettoso funzionamento del filtro a sedimenti di cui non è nota la causa) non è idoneo di per sé a “degradare” la res al rango di mera occasione dell'evento.
In conseguenza di quanto innanzi e in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi la responsabilità degli appellati e nella causazione dei danni per cui è causa, CP_1 CP_2 correttamente quantificati dal CTU in sede di ATP in € 9.185,00, oltre IVA ed accessori dovuti come per legge.
Trattandosi di risarcimento del danno, l'importo di cui in premessa va maggiorato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito, via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat del “costo della vita” (accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio come chiariscono sul punto Cassazione civile, sez. III, 28/04/2010, n. 10193 e Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15928). Poiché la somma liquidata è stata determinata alla data di deposito della CTU in sede di ATP, per il calcolo degli interessi, in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della S.C, la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici
Istat dalla data del deposito della CTU in sede di ATP a quella dell'illecito e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale ultima data devono calcolarsi gli interessi al tasso legale (ritenuto il più equo valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore ai sensi dell'art. 1224 c.c.) da calcolarsi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della presente sentenza sulla base dell'apposito indice fornito dall'
I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria
(così determinato in via equitativa il danno da ritardo in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712; si vedano altresì, tra le tante, Cass. civ., 18 aprile 1996, n. 3666; Cass. civ., 17 gennaio 1996, n. 339).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza comporta - nei rapporti tra l'appellante e gli appellati - la condanna degli appellati costituiti, in solido tra loro, al pagamento Controparte_4 pagina 8 di 9 delle spese processuali di atp, del giudizio di primo grado e del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo, le prime sulla base delle tabelle vigenti all'epoca di conclusione del relativo giudizio e le altre sulla base del DM 147/2022, tenuto conto dell'importo riconosciuto in sentenza (ricompreso nello scaglione € 5.200,01-€ 26.000,00), ai valori minimi per il giudizio di ATP e ai valori compresi tra minimi e medi per i due gradi di giudizio, in considerazione dell'oggetto del contendere e delle somme effettivamente riconosciute all'appellante rispetto allo scaglione di riferimento.
Nulla per le spese tra appellante ed appellata contumace, mera litisconsorte processuale e non direttamente destinataria dei motivi di appello proposti dalla Pt_1
Le spese di CTU, liquidate come in atti, già poste a carico della vanno poste in via Controparte_3 definitiva (e ai fini dell'eventuale diritto di ripetizione della parte che le ha anticipate) a carico anche degli odierni appellati , odierni soccombenti. Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 29.09.2023 da avverso la sentenza n. 610/2023 Parte_1 emessa e depositata in data 01.03.2023 dal Tribunale di Trani, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, condanna gli appellati CP_1
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante
[...] CP_2 Pt_1
dell'importo di € 9.185,00 oltre IVA ed accessori dovuti come per legge, oltre interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di cui in parte motiva (qui da intendersi richiamata e trascritta) e sino al soddisfo;
2) condanna gli appellati e , in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_1 CP_2 favore dell'appellante, delle spese processuali, liquidate per la fase di ATP in € 157,48 per borsuali ed
€ 1.260,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti di legge, per il giudizio di primo grado in € 274,08 per borsuali ed € 3.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge e per questo grado di giudizio in € 355,50 per borsuali ed € 4.350,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori come per legge;
3) nulla per le spese tra appellante e appellata contumace;
4) pone, in via definitiva, le spese di CTU in sede di ATP come liquidate in atti anche a carico degli appellati e nei termini precisati in parte motiva. CP_1 CP_2
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 12.02.2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Fazio Dott. Salvatore Grillo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1207 dell'anno 2023
T R A
(codice fiscale ), elettivamente domiciliata in Lucera Parte_1 CodiceFiscale_1
(FG) alla Via B.A. Casotti n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Marco Ciliberti (codice fiscale
[...]
) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
C.F._2
APPELLANTE
E
( e Controparte_1 C.F._3 CP_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Antonietta Montanaro del foro di C.F._4
FO ( presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Torremaggiore C.F._5
(FG), alla via Braille, 2, giusta procura alle liti conferita su separato foglio,
APPELLATO
n liquidazione società cancellata (P.IVA. , Controparte_3 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 05.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione,
sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate pagina 1 di 9 Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e innanzi al Parte_1 Controparte_1 CP_2
Tribunale di FO, deducendo :
a) di essere proprietaria di un appartamento sino in Torremaggiore (FG) alla via San Benedetto da Norcia, 37, immobile interessato nella notte del 10 luglio 2013 da copiose infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento soprastante di proprietà di e Controparte_1
che avevano provocato all'immobile e agli arredi danni da lei constatati solo CP_2 qualche giorno dopo, di rientro da un periodo di villeggiatura;
b) di avere esperito procedimento per atp (rg 929/2013) all'esito del quale si era constatato che i danni erano dovuti al malfunzionamento dell'impianto di depurazione di acqua collegato all'impianto idrico di proprietà degli appellati.
Ha richiesto, pertanto, all'adito Tribunale di dichiarare i coniugi responsabili Controparte_4 dei danni cagionati ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.civ. con condanna al pagamento dell'importo di € 13.139,95 o della diversa somma di giustizia, oltre vittoria di spese.
e si sono costituiti in giudizio, deducendo che la fuoriuscita di Controparte_1 CP_2 acqua era dipesa dal malfunzionamento dell'impianto di depurazione installato dalla Controparte_3 che nella notte tra il 9 e il 10 luglio 2013 aveva cagionato l'allagamento del loro immobile, tant'è che il giorno dopo un tecnico della società aveva sostituito il componente difettoso (ossia il prefiltro a sedimenti), circostanza denunciata alla con raccomandata del 19.07.2013 e seguita da Controparte_3 nuovo malfunzionamento il 19.09.2013 derivante dalla rottura meccanica del pezzo di connessione tra il prefiltro e il tubo di connessione dell'acqua, circostanza che escludeva la loro responsabilità.
Hanno, pertanto, chiesto il rigetto della domanda, previa autorizzazione alla chiamata in causa della per sentirla dichiarare unica responsabile del danno arrecati nei loro confronti. Controparte_3
Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda per essere in corso innanzi al Controparte_3
Giudice di Pace giudizio con i convenuti per l'accertamento della responsabilità contrattuale per grave inadempimento ed evidenziando che la rottura del pezzo sostituito a seguito dell'evento del 9 luglio non era tale da cagionare il danno lamentato.
La causa, istruita con prove orali e con l'acquisizione del fascicolo dell'espletato atp, è stata decisa con sentenza n. 610/2023 emessa e depositata il 01.03.2023 con la quale il Tribunale di FO ha dichiarato l'esclusiva responsabilità della per i danni per cui è causa, condannandola al Controparte_3 pagamento in favore della della somma di euro 9.185,00, oltre accessori e rivalutazione dalla Pt_1 data del sinistro sino al soddisfo ed interessi legali, dalla data della decisione sino al soddisfo e ha pagina 2 di 9 rigettato la domanda proposta dalla nei confronti dei coniugi , Pt_1 Controparte_4 Co condannando la al pagamento delle spese del giudizio di merito e di atp nei confronti della parte attrice e delle spese del giudizio di merito in favore dei convenuti, compensandole invece in riferimento al procedimento di atp e ponendo le spese di CTU in via definitiva a carico della
Controparte_3
Avverso tale sentenza la con atto di citazione notificato il 29.09.2023 ha proposto appello Pt_1 innanzi a questa Corte sulla base dei seguenti motivi :
1. esistenza di un proprio interesse ad impugnare la statuizione di condanna resa nei confronti della poiché detta società è stata cancellata dal Registro delle Imprese il Controparte_3
04.03.2022 con un bilancio finale di liquidazione attestante un patrimonio netto finale negativo e tale da non consentire alla di potersi rivalere nei confronti degli ex soci, ai quali non Pt_1 sono state distribuite somme sulla base del bilancio finale di liquidazione;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.civ., avendo erroneamente il Giudice di
Prime escluso la responsabilità degli appellati per l'esistenza di caso fortuito consistente Pt_2 nel malfunzionamento dell'impianto di depurazione, con conseguente pericolosità intrinseca del bene, circostanza di cui i custodi erano ignari. In proposito l'appellante ha evidenziato che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.civ. ha natura oggettiva, essendo sufficiente da parte del danneggiato la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, senza rilevanza della diligenza o meno del custode. Pertanto, a suo dire, non rilevano ai fini di causa le attenzioni prestate dagli appellati alla manutenzione del bene, risultando appurato che l'allagamento è stato cagionato da malfunzionamento dell'impianto di depurazione dell'acqua, trattandosi di vicenda rilevante nei rapporti tra gli appellati e la ma non attinente alla posizione dell'appellante. Ha CP_3 poi aggiunto che il caso fortuito è fatto giuridico che si pone in relazione causale diretta con il bene senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, mentre la condotta del danneggiato o del terzo o del danneggiato rileva come atto giuridico caratterizzato dalla colpa con rilevanza causale esclusiva o concorrente, ossia quale condotta oggettivamente imprevedibile ed imprevenibile da parte del custode. L'ineludibilità risulta esclusa poiché gli appellati hanno preteso di dimostrare che l'apparecchio di depurazione fosse soggetto a guasti o rotture con fuoriuscite di liquido, evento non eccezionale, né imprevedibile, tenuto anche conto dell'epoca dell'ultimo intervento manutentivo (circa due mesi prima dell'evento dannoso) che ha consolidato nelle loro mani il potere di custodia e governo del bene anche a seguito di modifiche intervenute;
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.civ. circa l'assenza di colpa in capo agli appellati e , non avendo costoro provveduto ad avvisare nell'immediatezza CP_1 CP_2 dei fatti l'appellante, non consentendole di mettere in sicurezza l'immobile e di attenuare i danni patiti - circostanza non contestata dalle controparti - vista la negligenza degli appellati, i pagina 3 di 9 quali hanno omesso di spegnere l'impianto in orario notturno e ben potendo ricondursi la rottura dell'impianto ad utilizzo non conforme alle prescrizioni impartite.
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare gli appellati e CP_1
responsabili ex art. 2051 o, in subordine, ex art. 2043 c.civ. dei danni patrimoniali patiti CP_2 dall'appellante in conseguenza per cui è causa, condannandoli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 13.195,95 ovvero nella diversa somma quantificata di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti gli appellati, evidenziando quanto all'interesse ad agire dell'appellante che anche a loro risulta preclusa ogni possibilità di vedersi riconosciuto il ristoro di quanto sborsato per l'installazione del depuratore, per i costi di manutenzione e per i danni riportati anche al loro immobile di proprietà comprese le spese legali, avendo il Tribunale di FO escluso la loro responsabilità, derivante dal difettoso funzionamento dell'impianto e non potendo la responsabilità essere “spostata” in capo agli appellati a causa dell'assenza di somme distribuite ai soci della srl cancellata derivanti dal bilancio finale di liquidazione, non potendo gli appellati prevedere l'evento dannoso, stante la regolare manutenzione dell'impianto, tale da elidere il nesso eziologico tra il bene in custodia e il danno.
Hanno poi aggiunto che nessuna responsabilità sussiste neppure ai sensi dell'art. 2043 c.civ., non avendo violato alcuna regola di diligenza, cautela o perizia per avere proceduto alla manutenzione del bene in data 23.05.2013, non potendo rilevare neppure l'omesso spegnimento notturno dell'impianto, trattandosi di deduzione emergente solo dopo la CTU e anche tenuto conto che il successivo allagamento del 19.09.2013 si è verificato di giorno.
Hanno, pertanto, dichiarato di non appellare la sentenza in ordine alla domanda riconvenzionale di ristoro del danno spiegata nei confronti della terza chiamata in causa, insistendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La non si è costituita e la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies Controparte_3 cpc all'udienza del 05.02.2025, previa concessione di termini per note.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_3
Sul punto va evidenziato che dall'esame della visura camerale (doc. 2 fasc. appellante) prodotta dall'appellante all'atto della sua costituzione in giudizio si evince che la – terza Controparte_3 chiamata in causa nel giudizio di primo grado – è stata cancellata dal Registro delle Imprese il
04.03.2022 e quindi prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2022 senza che il procuratore della detta parte abbia fatto constare detto evento negli atti e verbali di causa.
Pertanto, vige in tale circostanza il principio di ultrattività del mandato al difensore che non abbia dichiarato o notificato l'evento con conseguente regolarità della notifica dell'atto di appello agli avv.ti pagina 4 di 9 Sarcina e Galletta, difensori della società cancellata (cfr. Cassazione 19103/2022 e Cass. n. 11193/2022) e dichiarazione di contumacia della detta srl cancellata.
Inoltre, la sentenza in oggetto che ha statuito la responsabilità della società cancellata nei confronti della non è stata impugnata dalla detta terza chiamata/appellata, sicchè nei suoi confronti è Pt_1 passata in giudicato.
Nel merito, l'appello proposto è fondato e merita accoglimento.
Primo motivo di appello : erroneità ed illogicità della motivazione nella parte in cui il Giudice di
Prime Cure ha ritenuto insussistente il nesso causale tra il bene oggetto di custodia e i danni cagionati alla odierna appellante, escludendo la responsabilità dei coniugi , custodi del bene, Controparte_4 per avere costoro svolto tutte le manutenzioni del depuratore, il cui malfunzionamento (evento imprevedibile da parte da parte dei convenuti) costituisce la causa dell'allagamento tanto dell'appartamento degli appellati che della Pt_1
Sulla scorta di tale premessa il Giudice a quo – in ragione della chiamata in causa della Controparte_3 compiuta dai coniugi al fine di sentirla dichiarare unica responsabile dell'evento Controparte_4 dannoso per cui è causa e quindi dell'automatica estensione della domanda originaria alla detta srl – Co ha escluso la responsabilità degli appellati costituiti ex art. 2051 c.civ. e condannato direttamente la a risarcire i danni nei confronti della ai sensi dell'art. 2043 c.civ. Pt_1
Il motivo di appello – avente efficacia assorbente rispetto a tutte le ulteriori questioni proposte – risulta fondato.
Va premesso che non risulta contestato che i danni di cui si discute si siano verificati secondo le modalità descritte dalla nell'atto introduttivo di primo grado (ossia per la fuoriuscita di Pt_1 copiosa quantità di acqua da tubazione dell'appartamento del piano superiore a quello inferiore nella notte tra il 9 e il 10 luglio 2013), ipotesi per la quale in linea astratta opera l'art. 2051 c.civ.
Inoltre, gli appellati sul punto non hanno negato tale circostanza, sostenendo (vedi Controparte_4 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di responsabilità) di dover andare esenti da responsabilità poiché tale fuoriuscita è dipesa dal difettoso funzionamento dell'impianto di depurazione installato sulla loro tubazione.
Deve, tuttavia, ritenersi errata la decisione del Giudice di Prime Cure nella parte in cui ha ritenuto che tale circostanza possa costituire caso fortuito con l'efficacia esimente di cui all'art. 2051 c.civ.
Si osserva, invero, che – come anche chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la decisione n. 20943 del 30/06/2022 – “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la
pagina 5 di 9 cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
La sentenza in esame ha precisato, inoltre, in motivazione che :
a) trattasi di un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Inoltre, l'esimente del caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul pagina 6 di 9 concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode.
In particolare “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con
l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi)” (cfr. limpidamente in motivazione Cass. 11152/2023).
Allorquando poi la prova liberatoria è costituita dalla ricorrenza del caso fortuito “(cfr. anche l'art. 2052
c.c., "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito") è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art. 2052 c.c.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia” (cfr. Cass. 11152/2023 cit. in motivazione).
Infine, “per fatto del terzo deve intendersi la condotta di un soggetto, estranea al custode, di per sé idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa oggetto di custodia;
non ricorre, pertanto, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode quando la cosa oggetto di custodia abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo” (ex multis, Cassazione Civile n. 26577/2017 e Cass. Civ. sentenza n.
26051 del 30/10/2008; nello stesso senso, Cass. Civ. Sentenza n. 5755 del 10/03/2009).
Chiarito quanto precede è evidente che l'appellata ha certamente assolto l'onere della prova su di lei gravante secondo la richiamata giurisprudenza, derivando causalmente la fuoriuscita di acqua dalle tubazioni di pertinenza dell'abitazione dei coniugi , le quali ricomprendono il Controparte_4 depuratore apposto sotto il lavello della loro cucina – strutture certamente poste sotto il loro potere di custodia quali proprietari ed occupanti l'immobile – e scaturendo i danni dall'imbibimento del pavimento degli appellati di acqua, la quale per successivo percolamento ha bagnato il solaio di copertura dell'appartamento del piano sottostante e poi parte degli arredi dell'abitazione della
(nei termini descritti in citazione e come anche confermato dal CTU a pag. 4 della relazione Pt_1 redatta in sede di atp).
Inoltre - e al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di Prime Cure – non puo' attribuirsi alcuna efficacia esimente allo svolgimento dell'attività di controllo periodico effettuata dagli appellati sul depuratore, non avente efficacia scriminante sia per quanto chiarito in premessa, anche tenuto pagina 7 di 9 ulteriormente conto che questa è avvenuta il 23.05.2013 ossia quasi due mesi prima dell'evento dannoso.
A ciò va aggiunto che nulla è dato sapere in ordine allo stato manutentivo del bene nel periodo successivo al controllo effettuato, sicchè nell'arco temporale il bene è stato sottoposto alla custodia degli appellati, la quale è presupposto per l'operatività dell'invocata responsabilità ex art. 2051 cciv. per cui anche l'eventuale vizio strutturale del depuratore (difettoso funzionamento del filtro a sedimenti di cui non è nota la causa) non è idoneo di per sé a “degradare” la res al rango di mera occasione dell'evento.
In conseguenza di quanto innanzi e in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi la responsabilità degli appellati e nella causazione dei danni per cui è causa, CP_1 CP_2 correttamente quantificati dal CTU in sede di ATP in € 9.185,00, oltre IVA ed accessori dovuti come per legge.
Trattandosi di risarcimento del danno, l'importo di cui in premessa va maggiorato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito, via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat del “costo della vita” (accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio come chiariscono sul punto Cassazione civile, sez. III, 28/04/2010, n. 10193 e Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15928). Poiché la somma liquidata è stata determinata alla data di deposito della CTU in sede di ATP, per il calcolo degli interessi, in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della S.C, la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici
Istat dalla data del deposito della CTU in sede di ATP a quella dell'illecito e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale ultima data devono calcolarsi gli interessi al tasso legale (ritenuto il più equo valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore ai sensi dell'art. 1224 c.c.) da calcolarsi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della presente sentenza sulla base dell'apposito indice fornito dall'
I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria
(così determinato in via equitativa il danno da ritardo in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712; si vedano altresì, tra le tante, Cass. civ., 18 aprile 1996, n. 3666; Cass. civ., 17 gennaio 1996, n. 339).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza comporta - nei rapporti tra l'appellante e gli appellati - la condanna degli appellati costituiti, in solido tra loro, al pagamento Controparte_4 pagina 8 di 9 delle spese processuali di atp, del giudizio di primo grado e del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo, le prime sulla base delle tabelle vigenti all'epoca di conclusione del relativo giudizio e le altre sulla base del DM 147/2022, tenuto conto dell'importo riconosciuto in sentenza (ricompreso nello scaglione € 5.200,01-€ 26.000,00), ai valori minimi per il giudizio di ATP e ai valori compresi tra minimi e medi per i due gradi di giudizio, in considerazione dell'oggetto del contendere e delle somme effettivamente riconosciute all'appellante rispetto allo scaglione di riferimento.
Nulla per le spese tra appellante ed appellata contumace, mera litisconsorte processuale e non direttamente destinataria dei motivi di appello proposti dalla Pt_1
Le spese di CTU, liquidate come in atti, già poste a carico della vanno poste in via Controparte_3 definitiva (e ai fini dell'eventuale diritto di ripetizione della parte che le ha anticipate) a carico anche degli odierni appellati , odierni soccombenti. Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 29.09.2023 da avverso la sentenza n. 610/2023 Parte_1 emessa e depositata in data 01.03.2023 dal Tribunale di Trani, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, condanna gli appellati CP_1
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante
[...] CP_2 Pt_1
dell'importo di € 9.185,00 oltre IVA ed accessori dovuti come per legge, oltre interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di cui in parte motiva (qui da intendersi richiamata e trascritta) e sino al soddisfo;
2) condanna gli appellati e , in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_1 CP_2 favore dell'appellante, delle spese processuali, liquidate per la fase di ATP in € 157,48 per borsuali ed
€ 1.260,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti di legge, per il giudizio di primo grado in € 274,08 per borsuali ed € 3.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge e per questo grado di giudizio in € 355,50 per borsuali ed € 4.350,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori come per legge;
3) nulla per le spese tra appellante e appellata contumace;
4) pone, in via definitiva, le spese di CTU in sede di ATP come liquidate in atti anche a carico degli appellati e nei termini precisati in parte motiva. CP_1 CP_2
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 12.02.2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Fazio Dott. Salvatore Grillo
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