Articolo 1830 del Codice civile
Articolo 1829Articolo 1831
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19 aprile 1942
Art. 1830.

(Sequestro o pignoramento del saldo).

Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non puo', con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento.

Il correntista presso cui e' stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all'altro. Ciascuno di essi puo' recedere dal contratto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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