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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2024, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 9/1/2024 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2075/2021 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Laghi)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv. Manno)
PARTE APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 48 del 13/1/2021
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si dichiarava inammissibile l'opposizione, proposta dalla Parte_1 CP_
- d'ora in poi, breviter, “ ” - nei confronti dell' e dell'
[...] CP_3 Controparte_2
, avverso l'estratto di ruolo, da cui risultava, a suo carico, l'avviso di addebito n. 397 2012
[...]
0002712690, relativo a crediti contributivi vantati dall'Istituto per complessivi € 336,74, sul rilievo fondante che, essendo decorso, tra la notifica di tale avviso (26/3/2012) ed il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (13/6/2019), un periodo superiore al termine quinquennale di prescrizione, in assenza di prova di atti interruttivi compiuti medio tempore, fosse ragionevole ritenere che né l'Ente creditore né l' CP_4
avrebbero proceduto alla relativa riscossione coattiva, sicché, in difetto di minaccia attuale di atti
[...] esecutivi, difettava l'interesse ad agire.
La Società interponeva gravame, cui resisteva l' , mentre l optava per la contumacia. CP_1 CP_2
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue con dispositivo e motivazione contestuale.
L'appello si rivela infondato.
Il Tribunale capitolino - aderendo ad uno degli orientamenti giurisprudenziali formatisi all'epoca della gravata decisione - aveva considerato assorbente l'eccezione preliminare di inammissibilità della suddetta opposizione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., sollevata dalla resistente in primo grado.
Tale orientamento ha ottenuto successivamente l'autorevole avallo delle Sezioni Unite - v. Cass. S.U.
6/9/2022, n. 26283 - le quali hanno, altresì, ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma di cui appresso, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.
(quest'ultimo riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione).
Invero, la questione ha registrato il chiarimento del massimo organo di nomofilachia - cui adde, più di recente, tra le altre, Cass. nn. 38148/2022, 37365/2022, 37494/2022, 37286/2022, 36708/2022, 36665/2022,
36130/2022, 34287/2022, 33533/2022, 33532/2022, 33531/2022, 31561/2022 - avvenuto sì nelle more del presente giudizio, ma in ordine al quale la Società ha avuto modo di interloquire in sede di note di trattazione scritta, nelle quali, però, nulla ha allegato e documentato sulla sussistenza della condizione per l'azione c.d. diretta (v. appresso).
Nel ricorso introduttivo, la stessa Società riferisce di aver appreso dell'esistenza di una sua CP_ esposizione debitoria nei confronti dell solo dopo una verifica effettuata, in data 27/5/2019, presso l' , all'esito della quale le veniva rilasciato l'estratto del ruolo de quo, da Controparte_2 cui emergeva il mancato pagamento dell'avviso di cui sopra, atto asseritamente mai notificato in precedenza.
Sul punto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3-bis del decreto-legge n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 (intitolato alla
“Formazione e contenuto dei ruoli”), in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale norma concerne, comunque, la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, in base
- per quel che qui rileva - alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali.
Orbene, la prima disposizione del citato comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato espressamente dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 tra quelli impugnabili.
Quel che si impugna è, quindi, l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo, sicchè è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata, o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
È la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta che ha suscitato accesi fermenti, in ordine ai quali il massimo consesso decidente ha, però, chiarito che non siamo in presenza di una norma di interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992: infatti, non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario.
Né la norma è da considerarsi retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento, né introduce motivi di impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.
Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare i casi specifici di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri, di per sé, bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire.
Questa condizione dell'azione - si precisa - ha “natura dinamica”, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
La disciplina sopravvenuta si applica allora - ad avviso della summenzionata Cass. S.U. n.
26283/2022 - ai processi pendenti (come quello de quo), perché incide sulla pronuncia della sentenza che è
ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
È, quindi, coerente che l'interesse c.d. qualificato, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato, in quanto sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte,
mossa da intenti defatigatori, e pertanto non meritevole di tutela giuridica, in armonia con il principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost. La dimostrazione, peraltro, si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e, quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, si sostiene che sia utile il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini - comunque, non invocato da parte dell'odierna appellante - posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto, mentre, a fortiori, esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo.
Nel caso di specie - come prima accennato - la Società, nel ricorso introduttivo, si era limitata a dedurre di aver impugnato l'avviso di addebito di cui sopra, per il tramite dell'estratto di ruolo a lei consegnato dal in data 27/5/2019, mentre, nel presente grado non ha Controparte_5 allegato e documentato nulla riguardo alla sussistenza delle circostanze indicate dalla normativa sopravvenuta ai fini della qualificazione dell'interesse ad agire (nelle note di trattazione scritta inviate telematicamente il 5/1/2024, si accenna soltanto a “possibili danni per l'istante quale, ad esempio, il declassamento del ranking bancario, con conseguente aggravio delle difficoltà di accesso al credito”)
Non rivenendosi, quindi, alcuna situazione contemplata tra i presupposti tassativi per l'impugnabilità
c.d. diretta dell'estratto ruolo ex art. 3-bis del decreto-legge n. 146/2021, ne consegue il rigetto dell'opposizione per inammissibilità dell'originaria domanda stante la carenza, allegatoria e probatoria, dell'interesse c.d. qualificato ad agire (peraltro, da ultimo, tale norma ha passato indenne il vaglio di costituzionalità a seguito della recente Corte Cost. 17/10/2023, n. 190).
Per quanto fin qui esposto - assorbita ogni ulteriore questione - l'appello non merita accoglimento e va confermata la gravata sentenza (sia pure con una motivazione parzialmente diversa da quella esplicitata dal
Tribunale, che va qui integrata alla luce di quanto sopra delineato).
Tenuto conto dello ius superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite, si rinvengono i presupposti per compensare le spese del presente grado.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - compensa le spese del grado;
c - dà atto che sussistono, in capo alla Società appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 9/1/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)