CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/11/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 225/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. all'esito dell'udienza dell'11/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul reclamo ex art. 51 D. l.vo n. 14/19 avverso la sentenza n. 6/25 pubblicata del Tribunale civile di
Larino in composizione collegiale all'esito del procedimento n. 35/24, proposto da
nata ad [...] il [...] (c.f. e residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvo alla Via Trignina n. 81, in proprio e quale legale rappresentante della Soc. FRA.
[...]
(C.F. ) in persona del liquidatore elettivamente CP_1 P.IVA_1 Parte_1
domiciliata in Vasto (CH) al Viale Giulio Cesare n. 15/G presso lo studio dell'Avv. Alessandro
ORLANDO del Foro di Vasto (C.F. ) che la rappresenta e difende;
P.E.C. CodiceFiscale_2
Email_1
RECLAMANTE
nei confronti di
, in persona del curatore dott. , Controparte_2 Controparte_3 RECLAMATA – contumace
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5
, con sede in Vasto (CH), elettivamente domiciliata in Teramo (TE), alla Via V. Irelli n. 6, presso
[...]
lo studio dell'Avv. Carlo DelTorto (C.F.: ; pec: C.F._3 Email_2
che la rappresenta e difende
RECLAMATA
con l'intervento del
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI delle parti private: come da note depositate.
Il Procuratore Generale si è espresso per il rigetto del reclamo.
***
Con ricorso depositato il 3/7/25 la reclamante ha impugnato la sentenza n. 6/25 del Tribunale Con collegiale di Larino, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
CP_
su ricorso della società Controparte_4
La reclamante censura la sentenza, in quanto il ricorso proposto da ed il decreto di Controparte_4
fissazione dell'udienza sarebbero stati notificati ad un soggetto diverso dal legale rappresentante della società. Nè la società né il suo rappresentante legale quindi sarebbero stati messi a conoscenza dell'avvio del procedimento ex art. 40 e ss. D. l.vo 14/19. Ciò comporterebbe, a giudizio della parte impugnante, la nullità della sentenza.
Nel merito ha inoltre sostenuto l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto del reclamo, in ragione della corretta Controparte_4
notifica a controparte degli atti introduttivi relativi al procedimento di liquidazione giudiziale.
Rileva la Corte che la domanda proposta dal creditore, ai sensi dell'art. 40 D. l.vo 14/19, unitamente al decreto di convocazione, è stata notificata a “in qualità di legale Parte_2 rappresentante” della società debitrice, mediante deposito degli atti nella casa comunale ove è ubicata la sede che risulta iscritta nel registro delle imprese (cfr. relata di notifica del 28/3/25). Si
è fatto ricorso a tale residuale modalità di notificazione, in quanto non è stato possibile notificare il ricorso ed il decreto a di persona” a norma dell'art. 107 primo comma D.p.r. 1229/59, Pt_2
come prescritto dal comma 8 del menzionato articolo 40 D. l.vo 14/19. Dalla relata di notifica risulta infatti che il destinatario non è stato rinvenuto nel suo domicilio perché “trasferito”. La notifica è stata però erroneamente eseguita nei confronti di un soggetto ), che Parte_2
Con non rivestiva la carica di legale rappresentante della Dalla visura storica della società CP_1
si evince che già a partire dal lontano 2/5/24 on era più il legale rappresentante della Pt_2
società debitrice, essendo stata nominata quale liquidatrice della società e Parte_1
legale rappresentante.
Dunque erroneamente il ricorso del creditore ed il decreto di convocazione delle parti sono stati notificati ad un soggetto privo dei poteri di rappresentanza della società. Ne discende la nullità della notifica, ai sensi degli artt. 145 e 160 cpc, non sanata dalla costituzione della società debitrice nel giudizio dinanzi al Tribunale.
Essendo stato violato il principio del contraddittorio, la sentenza del primo giudice è affetta da nullità. Va pertanto dichiarata la nullità della sentenza impugnata, con conseguente rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 primo comma c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M.
n. 147/2022.
Mancano i presupposti per procedere ai sensi del comma 15 dell'art. 51 d. L.vo n. 14/19 (prova della mala fede della parte soccombente).
Conseguono alla revoca della liquidazione giudiziale gli effetti di cui all'art. 53 c.c.i.i., nonché, a Con norma del co. 4 dello stesso articolo, l'obbligo a carico della , sotto la Controparte_1
vigilanza del Curatore, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato, di adempiere trimestralmente gli obblighi informativi nei confronti del
Tribunale in ordine alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; con la medesima periodicità, la FRA è tenuta a depositare al Giudice delegato Controparte_1
presso il Tribunale relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Ai fini dell'art. 147 del D.P.R. n. 115/2002, l'apertura della procedura non può considerarsi imputabile al creditore istante né al debitore, per cui le spese di procedura restano a carico dell'Erario. La decisione della Corte infatti prescinde dalla valutazione della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale.
La Cancelleria provvederà, ai sensi dell'art. 51 comma 12 c.c.i.i., alla notificazione della presente sentenza alle parti ed alla relativa comunicazione al Tribunale di Larino, nonché all'iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 stesso codice.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con ricorso depositato il 3/7/25 da in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della FRA. , avverso la sentenza n. 6/25 del Tribunale collegiale Controparte_1
di Larino, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
rimette la causa al Tribunale di Larino;
2) dispone, a norma del co. 4 dell'art. 53 c.c.i.i., che FRA. , in persona Controparte_1 del l.r.p.t., sotto la vigilanza del Curatore, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato, adempia trimestralmente gli obblighi informativi nei confronti del Tribunale di Larino - sezione procedure concorsuali, in ordine alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, e che, con la medesima periodicità, la Cont
. depositi al Giudice delegato presso il suddetto Tribunale Controparte_1 relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
3) dichiara, ai fini dell'art. 147 del d.P.R. n. 115/2002, che le spese della procedura di liquidazione giudiziale restano a carico dell'Erario;
4) condanna al rimborso delle spese processuali del reclamo in favore della parte Controparte_4 reclamante, che determina in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) manda alla Cancelleria, ai sensi dell'art. 51 comma 12 c.c.i.i., per la notificazione della presente sentenza alle parti e la comunicazione al Tribunale di Larino, nonché per l'iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 stesso codice.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 14/11/2025 Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. all'esito dell'udienza dell'11/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul reclamo ex art. 51 D. l.vo n. 14/19 avverso la sentenza n. 6/25 pubblicata del Tribunale civile di
Larino in composizione collegiale all'esito del procedimento n. 35/24, proposto da
nata ad [...] il [...] (c.f. e residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvo alla Via Trignina n. 81, in proprio e quale legale rappresentante della Soc. FRA.
[...]
(C.F. ) in persona del liquidatore elettivamente CP_1 P.IVA_1 Parte_1
domiciliata in Vasto (CH) al Viale Giulio Cesare n. 15/G presso lo studio dell'Avv. Alessandro
ORLANDO del Foro di Vasto (C.F. ) che la rappresenta e difende;
P.E.C. CodiceFiscale_2
Email_1
RECLAMANTE
nei confronti di
, in persona del curatore dott. , Controparte_2 Controparte_3 RECLAMATA – contumace
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5
, con sede in Vasto (CH), elettivamente domiciliata in Teramo (TE), alla Via V. Irelli n. 6, presso
[...]
lo studio dell'Avv. Carlo DelTorto (C.F.: ; pec: C.F._3 Email_2
che la rappresenta e difende
RECLAMATA
con l'intervento del
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI delle parti private: come da note depositate.
Il Procuratore Generale si è espresso per il rigetto del reclamo.
***
Con ricorso depositato il 3/7/25 la reclamante ha impugnato la sentenza n. 6/25 del Tribunale Con collegiale di Larino, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
CP_
su ricorso della società Controparte_4
La reclamante censura la sentenza, in quanto il ricorso proposto da ed il decreto di Controparte_4
fissazione dell'udienza sarebbero stati notificati ad un soggetto diverso dal legale rappresentante della società. Nè la società né il suo rappresentante legale quindi sarebbero stati messi a conoscenza dell'avvio del procedimento ex art. 40 e ss. D. l.vo 14/19. Ciò comporterebbe, a giudizio della parte impugnante, la nullità della sentenza.
Nel merito ha inoltre sostenuto l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto del reclamo, in ragione della corretta Controparte_4
notifica a controparte degli atti introduttivi relativi al procedimento di liquidazione giudiziale.
Rileva la Corte che la domanda proposta dal creditore, ai sensi dell'art. 40 D. l.vo 14/19, unitamente al decreto di convocazione, è stata notificata a “in qualità di legale Parte_2 rappresentante” della società debitrice, mediante deposito degli atti nella casa comunale ove è ubicata la sede che risulta iscritta nel registro delle imprese (cfr. relata di notifica del 28/3/25). Si
è fatto ricorso a tale residuale modalità di notificazione, in quanto non è stato possibile notificare il ricorso ed il decreto a di persona” a norma dell'art. 107 primo comma D.p.r. 1229/59, Pt_2
come prescritto dal comma 8 del menzionato articolo 40 D. l.vo 14/19. Dalla relata di notifica risulta infatti che il destinatario non è stato rinvenuto nel suo domicilio perché “trasferito”. La notifica è stata però erroneamente eseguita nei confronti di un soggetto ), che Parte_2
Con non rivestiva la carica di legale rappresentante della Dalla visura storica della società CP_1
si evince che già a partire dal lontano 2/5/24 on era più il legale rappresentante della Pt_2
società debitrice, essendo stata nominata quale liquidatrice della società e Parte_1
legale rappresentante.
Dunque erroneamente il ricorso del creditore ed il decreto di convocazione delle parti sono stati notificati ad un soggetto privo dei poteri di rappresentanza della società. Ne discende la nullità della notifica, ai sensi degli artt. 145 e 160 cpc, non sanata dalla costituzione della società debitrice nel giudizio dinanzi al Tribunale.
Essendo stato violato il principio del contraddittorio, la sentenza del primo giudice è affetta da nullità. Va pertanto dichiarata la nullità della sentenza impugnata, con conseguente rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 primo comma c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M.
n. 147/2022.
Mancano i presupposti per procedere ai sensi del comma 15 dell'art. 51 d. L.vo n. 14/19 (prova della mala fede della parte soccombente).
Conseguono alla revoca della liquidazione giudiziale gli effetti di cui all'art. 53 c.c.i.i., nonché, a Con norma del co. 4 dello stesso articolo, l'obbligo a carico della , sotto la Controparte_1
vigilanza del Curatore, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato, di adempiere trimestralmente gli obblighi informativi nei confronti del
Tribunale in ordine alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; con la medesima periodicità, la FRA è tenuta a depositare al Giudice delegato Controparte_1
presso il Tribunale relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Ai fini dell'art. 147 del D.P.R. n. 115/2002, l'apertura della procedura non può considerarsi imputabile al creditore istante né al debitore, per cui le spese di procedura restano a carico dell'Erario. La decisione della Corte infatti prescinde dalla valutazione della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale.
La Cancelleria provvederà, ai sensi dell'art. 51 comma 12 c.c.i.i., alla notificazione della presente sentenza alle parti ed alla relativa comunicazione al Tribunale di Larino, nonché all'iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 stesso codice.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con ricorso depositato il 3/7/25 da in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della FRA. , avverso la sentenza n. 6/25 del Tribunale collegiale Controparte_1
di Larino, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
rimette la causa al Tribunale di Larino;
2) dispone, a norma del co. 4 dell'art. 53 c.c.i.i., che FRA. , in persona Controparte_1 del l.r.p.t., sotto la vigilanza del Curatore, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato, adempia trimestralmente gli obblighi informativi nei confronti del Tribunale di Larino - sezione procedure concorsuali, in ordine alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, e che, con la medesima periodicità, la Cont
. depositi al Giudice delegato presso il suddetto Tribunale Controparte_1 relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
3) dichiara, ai fini dell'art. 147 del d.P.R. n. 115/2002, che le spese della procedura di liquidazione giudiziale restano a carico dell'Erario;
4) condanna al rimborso delle spese processuali del reclamo in favore della parte Controparte_4 reclamante, che determina in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) manda alla Cancelleria, ai sensi dell'art. 51 comma 12 c.c.i.i., per la notificazione della presente sentenza alle parti e la comunicazione al Tribunale di Larino, nonché per l'iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 stesso codice.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 14/11/2025 Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)