Ordinanza cautelare 4 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9278 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09278/2025REG.PROV.COLL.
N. 02133/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2133 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, n. 81;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina, Sezione Prima, n. -OMISSIS-del 2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. DA EO;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.‒ I fatti principali, utili ai fini del decidere, sono così riassumibili:
- con sentenza n. 1375 del 2014, il Tribunale di Velletri, accertata la responsabilità penale per i reati di cui all’art. 73, commi 1 e 1- bis , del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannava il signor-OMISSIS-, Assistente Capo della Polizia Penitenziaria S.R., alla pena della reclusione per anni tre e mesi sei, nonché alla multa di € 5.000,00 ed alla interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
- con verbale di contestazione del 2 luglio 2014 l’Amministrazione penitenziaria avviava nei suoi confronti un procedimento disciplinare, contestandogli la violazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2 lett. a), b) e d), del d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 449, ravvisando nei fatti contestati in ambito penale l’inaffidabilità nello svolgimento dei servizi d’istituto e una condotta in gravissimo contrasto con i doveri inerenti lo stesso, in quanto sintomatici della mancanza di senso dell’onore e morale, oltre che in contrasto con i doveri assunti con il giuramento e fonte di grave pregiudizio per l’amministrazione stessa;
- con successiva nota dell’8 luglio 2014, il procedimento disciplinare veniva sospeso fino alla conclusione del procedimento penale;
- con sentenza n. 10505 del 2019, la Corte d’Appello di Roma dichiarava di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati contestati (sentenza divenuta definitiva stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione proposto per la riforma della sentenza d’appello);
- il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) riattivava il procedimento disciplinare, che si è concludeva con il provvedimento di destituzione a far data dall’8 aprile 2008 (ovvero dalla sospensione dal servizio disposta a seguito dell’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari);
- con ricorso integrato da motivi aggiunti, il signor-OMISSIS- impugnava dinnanzi al T.a.r.:
i) con ricorso introduttivo, l’atto di riassunzione del procedimento disciplinare del 30 gennaio 2023, lamentando la violazione del principio di non colpevolezza, stante il proscioglimento in sede penale, nonché la decadenza dell’Amministrazione dal potere disciplinare per scadenza dei termini perentori;
ii) con motivi aggiunti, il provvedimento disciplinare di destituzione emanato con decreto n. 0232023-2023/26030/DS08 del 28 agosto 2023, lamentando, oltre ai motivi già spiegati contro l’atto di riassunzione, la genericità delle accuse e, quindi, delle condotte contestate; nonché la sproporzionalità tra fatto e sanzione.
- con sentenza n. -OMISSIS-del 17 settembre 2024, il T.a.r. respingeva il ricorso integrato dai motivi aggiunti.
3.‒ Il signor-OMISSIS- ha quindi proposto appello, dichiarando, preliminarmente, di rinunciare alle censure concernenti l’asserita tardività del procedimento disciplinare.
a) Con il primo motivo, l’appellante lamenta la violazione del principio di non colpevolezza (come delineato dall’art. 6, paragrafo 2, della CEDU e dall’art. 27 della Costituzione), nonché dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 449 del 1992: il proscioglimento per intervenuta prescrizione dei reati contestati disposto in sede penale osterebbe, essendo la motivazione dell’addebito integralmente fondata sulle accuse mosse in sede penale, all’applicazione di sanzioni anche in sede disciplinare, difettando in tale ipotesi l’accertamento della responsabilità dell’incolpato.
b) Con il secondo motivo, l’appellante lamenta l’assenza di un quadro probatorio in grado di condurre alla sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, la carenza di istruttoria e di motivazione, la violazione dell’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 23 febbraio 2018 (codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia), nonché la violazione dell’art. 6, comma 2, lettere a), b) e d), del d.lgs. n. 449 del 1992: il provvedimento sarebbe motivato esclusivamente con riferimento alle accuse mosse in sede penale che, tuttavia, sarebbero del tutto generiche, non essendo nelle stesse sufficientemente individuate né le date in cui i fatti contestati sarebbero avvenuti, né la tipologia e quantità delle sostanze stupefacenti che sarebbero state introdotte in carcere, né i detenuti interessati dalla contestata cessione; peraltro, nemmeno nell’ambito delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini sarebbe stato mai stato fatto il nome del ricorrente, identificato solo per i riferimenti degli intercettati ad un «guardiano» e per la presenza di un «fortissimo accento napoletano», elementi che non potrebbero ritenersi idonei a fondare l’accertamento del proprio coinvolgimento nella vicenda.
c) Con il terzo motivo, l’appellante lamenta la violazione del diritto al lavoro (di cui agli artt. 1, 2, 4, 35 della Costituzione), l’eccesso di potere, il difetto di motivazione, l’eccessiva sproporzione tra fatto e sanzione, nonché la violazione degli artt. 6 ed 11 del d.lgs. n. 449 del 1992»: la riferita incertezza del quadro fattuale non avrebbe consentito l’applicazione della più grave tra le sanzioni disciplinari, quale è la destituzione.
4.‒ Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con memoria di mero stile.
5.‒ Questa Sezione, con ordinanza 4 aprile 2025, n. 1270 ‒ « Ritenuto che: - le questioni di fatto e diritto oggetto della presente controversia richiedono un adeguato approfondimento non compatibile con i caratteri dell’incidente cautelare; - le esigenze dell’appellante – il quale lamenta le conseguenze derivanti dalla perdita dell’unica fonte di reddito, stentando lo stesso a trovare forme di sostentamento, anche a causa dell’età posseduta – sono tutelabili esclusivamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito (art. 55, comma 10, c.p.a.) » ‒ ha accolto l’appello cautelare, ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, e rinvia la trattazione della causa all’udienza del 6 novembre 2025.
6.‒ All’odierna udienza pubblica del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.‒ In via preliminare, va rimarcato che l’appellante ha dichiarato espressamente di «soprassedere sulle censure, inizialmente prospettate con il ricorso […], concernenti l’asserita tardività del procedimento disciplinare», in quanto il «deposito della pertinente documentazione in corso di giudizio ha infatti consentito di appurare il rispetto dei termini di legge da parte del DAP».
Il capo di sentenza che ha escluso la decadenza del potere disciplinare (punti da 8 a 8.7 della gravata sentenza) è dunque passato in giudicato.
2.‒ Con il primo motivo di gravame, l’appellante lamenta la violazione del principio di colpevolezza; sostiene, in estrema sintesi, che la pronuncia penale di proscioglimento per intervenuta prescrizione condizionerebbe anche gli esiti del procedimento disciplinare, impedendo l’applicazione di una sanzione, in ragione dell’assenza di un accertamento definitivo circa la colpevolezza dell’accusato.
La questione sollevata richiede, per la sua delicatezza, un approfondimento.
2.1.‒ L’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU protegge il diritto di ogni persona ad essere «presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata». Il medesimo principio trova, come è noto, la sua base anche nell’art. 27 della Costituzione.
Secondo la giurisprudenza europea, la presunzione di innocenza impone specifiche condizioni, riguardanti in particolare: l’onere della prova (sentenze RÀ, ES e AB c. Spagna, 6 dicembre 1988, § 77; ER c. Austria, 20 marzo 2001, § 15); le presunzioni di fatto e di diritto (sentenze AL c. France, 7 ottobre 1988, § 28; Radio France et autres c. France, § 24); il diritto di non contribuire alla propria incriminazione (sentenze AU v. Regno Unito, 17 dicembre 1996, § 68; HE e CG v. Irlanda, n. 34720/97, § 40); la pubblicità che può essere data alla causa prima dello svolgimento del processo (sentenze AK v. Turchia 19 febbraio 2002; G.C.P. c. Romania, § 46, 20 dicembre 2011); la formulazione da parte del giudice di merito o di qualsiasi altra autorità pubblica di dichiarazioni premature quanto alla colpevolezza dell'imputato (sentenze EN de NT c. France, 10 febbraio 1995, § 35-36; Nešť ák c. Slovacchia, § 88, 27 febbraio 2007).
La presunzione d’innocenza riveste anche un altro aspetto, rilevante in modo specifico ai fini della presente decisione: la garanzia in esame impedisce che gli individui che abbiano beneficiato di un’assoluzione o di un’archiviazione dell’azione penale siano trattati dagli agenti o dalle autorità pubbliche come se fossero di fatto colpevoli del reato che era stato loro ascritto. Senza la protezione destinata a far rispettare in ogni procedimento successivo il proscioglimento o l’archiviazione dell’azione penale, le garanzie dell’articolo 6, paragrafo 2, rischierebbero infatti di divenire teoriche e illusorie (sentenza Allen c. Regno Unito, GC, § 94; vedi anche le sentenze Zollmann v. Regno Unito, e Taliadorou, Stylianou v. Cipro, § 27 e 56-59, Konstas v. Grecia, § 32, 24 maggio 2011, secondo cui la protezione offerta dall’articolo 6, paragrafo 2, può essere a tale riguardo sovrapposta a quella fornita dall’articolo 8 della stessa convenzione, allo scopo di favorire il rispetto dell’onore e della dignità della persona perseguita).
Tuttavia, come dimostra la giurisprudenza della stessa Corte europea, la garanzia dell’articolo 6, paragrafo 2, va verificata nello specifico contesto del procedimento successivo alla chiusura del procedimento penale (vedi la sentenza Teodor c. Romania, §§ 42-46, riguardante una causa civile per licenziamento, nonché la sentenza ET e altri c. Grecia, § 88).
La presunzione di innocenza non richiede cioè che la mancanza di condanna penale sia preservata, sempre e comunque, in tutti i procedimenti successivi di qualsiasi natura.
La violazione della presunzione di innocenza si realizza quando la decisione adottata nel secondo procedimento contenga una dichiarazione sostanzialmente corrispondente all’affermazione di responsabilità penale della parte imputata, perché i fatti imputati sono identici e gli elementi costitutivi delle infrazioni di cui trattasi sono gli stessi.
Provvedimenti d’improcedibilità fondati su cause estintive della responsabilità penale (come, per l’appunto, la prescrizione o l’amnistia) non impediscono, invece, che gli stessi fatti possano dare luogo ad un’altra forma di responsabilità, come quella civile o disciplinare, all’esito di un distinto procedimento che valuti autonomamente gli elementi di prova raccolti e per fini diversi da quelli penali.
Diversamente opinando, la prescrizione intervenuta verrebbe assimilata al giudicato penale di assoluzione (ai sensi dell’art. 653, comma 1, del c.p.p., invece, solo «la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso»).
2.2.‒ Ai principi convenzionali sopra esposti appare conforme la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (a cui il giudice di prime cure si è correttamente attenuto), secondo cui il procedimento disciplinare può riguardare fatti oggetto dell’imputazione nel processo penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere in ordine al reato ascritto, perché estinto per prescrizione, purché ciò avvenga sulla base di elementi di valutazione tratti autonomamente dagli atti formati ed acquisiti nel procedimento penale (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 23 giugno 2022, n. 5182; sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4381). La sanzione disciplinare è legittimamente irrogata all’esito di una autonoma e necessaria rivalutazione, al fine di accertarne il rilievo disciplinare, dei fatti che hanno costituito oggetto del giudizio penale, purché venga salvaguardato il diritto dell’incolpato di addurre elementi a discarico per contrastare l’accusa rivoltagli (Consiglio di Stato. Sez. IV, 14 maggio 2019, n. 3125; sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1689; Sez. II, n. 1163 del 2022).
2.3.‒ Nel caso in esame, il procedimento disciplinare ‒ rispetto al quale l’articolo 6 della CEDU trova comunque applicazione sotto il profilo della protezione dei diritti di carattere civile (si vedano, Tosti c. Italia, 12 maggio 2009, e Bayer c. Germania, § 38, 16 luglio 2009) ‒ si è sì basato sulle prove raccolte nel corso del dibattimento penale di primo grado, ma riesaminando e rivalutando detti elementi autonomamente.
La sanzione espulsiva non è stata fatta discendere automaticamente dalla sentenza che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, bensì quale conseguenza dell’illecito disciplinare autonomo previsto dall’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (la sanzione disciplinare da reato è prevista, invece, dell’art. 6, comma 4, dello stesso d.lgs. n. 449 del 1992, secondo cui l’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria può altresì essere destituito nei casi di condanna passata in giudicato per alcune tipologie di delitti).
Va sottolineato che il Sovrintendente della Polizia Penitenziaria ha legittimamente ritenuto di non avvalersi della facoltà di rinunciare alla prescrizione (la pronuncia di proscioglimento per prescrizione, come è noto, presuppone la «non evidenza dell’innocenza dell’imputato»), esercitando un suo pieno diritto. Per altro verso, quale pubblico ufficiale della polizia penitenziaria, egli era sicuramente consapevole che a tale ‒ si ripete, pienamente legittima ‒ scelta processuale avrebbero potuto fare seguito autonome valutazioni di carattere disciplinare.
3.‒ A questo punto, venendo al secondo motivo di impugnazione, occorre verificare se le prove prese in considerazione dell’Amministrazione ‒ prove raccolte nel dibattimento penale, con le ampie garanzie di contraddittorio ivi previste nella formazione della prova ‒ siano congrue rispetto alla sanzione irrogata.
Anche sul punto, il Collegio ritiene che la sentenza del giudice di prime cure sia corretta.
3.1.‒ In particolare, l’organo disciplinare sembra avere ragionevolmente ravvisato l’emersione, nel corso del dibattimento di primo grado conclusosi con la sentenza di condanna, di adeguati elementi di prova (e segnatamente, sulla base dell’esame dei testi escussi, delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, degli accertamenti di polizia giudiziaria circa l’identificazione dell’imputato) in grado di dimostrare la responsabilità dell’incolpato in relazione ai fatti a lui addebitati, con particolare riferimento alla introduzione presso la Casa Circondariale di Velletri di imprecisati quantitativi di sostanze stupefacenti, in cambio di denaro ed altre utilità.
A quanto detto si aggiunge che, anche nel procedimento disciplinare, il ricorrente ha ammesso la frequentazione con il soggetto dal quale, per quanto emerso in sede penale, aveva ricevuto la sostanza stupefacente oggetto di cessione nell’ambito del carcere presso il quale prestava servizio.
È poi significato che l’incolpato non abbia fornito, innanzi all’organo disciplinare, alcuna alternativa ricostruzione dei fatti emersi in sede penale. Secondo la giurisprudenza convenzionale, per quanto spetti all’accusa offrire delle prove sufficienti per dare fondamento a una dichiarazione di colpevolezza (RÀ, ES e AB c. Spagna, § 77; OS c. Svezia, § 97), cionondimeno la difesa può essere tenuta a fornire una spiegazione una volta che l’accusa abbia presentato elementi sufficienti contro l’accusato (PO e VI c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, §§ 62-67).
4.‒ Da ultimo, va respinta la censura incentrata sul difetto di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto al fatto accertato.
4.1.‒ L’ipotesi contestata ‒ l’avere introdotto all’interno della Casa Circondariale di Velletri sostanza stupefacente destinata ad uno o più detenuti ‒ appare sicuramente sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti), secondo cui: «[ l ] a destituzione è inflitta: a) per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale; b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; c) per grave abuso di autorità o di fiducia; d) per dolosa violazione dei doveri, che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione penitenziaria, ad enti pubblici o a privati […]».
Si tratta, infatti, di condotta incompatibile con l’ulteriore permanenza in servizio dell’ufficiale di polizia, in quanto idonea ad arrecare un gravissimo pregiudizio alla credibilità dello Stato e dell’Amministrazione Penitenziaria.
5.‒ Per le ragioni sopra esposte, l’appello deve essere respinto.
5.1.‒ Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del secondo grado di giudizio, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e del fatto che la difesa erariale ha depositato nel presente giudizio soltanto una memoria di mero stile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
DR ON, Presidente
DA EO, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA EO | DR ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.