Decreto presidenziale 22 novembre 2021
Decreto presidenziale 22 dicembre 2021
Sentenza 21 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto presidenziale 22/12/2021, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2021
N. 00712/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00354/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2016, proposto da
Moda Center, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Ferasin, Andrea Codemo, Daniele Corrado, con domicilio eletto presso lo studio Silvia IN in Mestre, via Mestrina, 6;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 24.12.2015 di annullamento del decreto direttoriale n. 82501 del 20.6.2014 di approvazione del programma di riorganizzazione aziendale presentato dalla ricorrente per il periodo 2.9.2013/31.8.2015; nonché del provvedimento de Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7.1.2016 di diniego autorizzazione alla corresponsione del trattamento CIGS per il secondo anno del programma di riorganizzazione aziendale presentato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza depositata in data 30.11.2021 con la quale i procuratori di parte ricorrente hanno formulato, ai sensi degli artt. 4, I comma D.L. n. 28/2020 e 25 D.L. n. 137/2020, istanza di discussione mediante collegamento “da remoto” dell’Udienza Pubblica del 12 gennaio 2022 fissata per la trattazione del ricorso in epigrafe;
Atteso che l’istanza non è in alcun modo motivata, limitandosi a richiamare la previsione normativa che in casi eccezionali ammette la possibilità della trattazione “da remoto” dell’udienza di discussione;
Considerato che l’art. 7-bis, d.l. n. 105 del 2021 ha inteso prevedere la discussione c.d. da remoto, quale alternativa al rinvio della causa, in ipotesi del tutto eccezionali legate a provvedimenti della pubblica autorità adottati in connessione con la pandemia da Covid-2019 durante lo stato di emergenza nazionale (allo stato prorogato sino al 31 marzo 2022) senza contemplare altri casi di impedimento personale o professionale del difensore, eventualità agevolmente superabile mediante il ricorso alla delega per sostituzione in udienza;
Atteso, in ogni caso, che con riferimento alla normativa - seppur genericamente - invocata, è necessario verificare rigorosamente che ricorra in concreto il triplice presupposto fattuale:
(i) che esistano provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia;
(ii) che la situazione non sia altrimenti fronteggiabile;
(iii) che la situazione sia eccezionale;
ritenuto che non risultano sussistere i suddetti presupposti, essendo l’attuale situazione pandemica dichiarata, allo stato, sotto controllo da parte degli Organi scientifici e di Governo, né sono state rappresentate esigenze particolari da parte dei procuratori di parte ricorrente;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di cui alla parte motiva.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 22 dicembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO