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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/03/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
P.U. 1-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente
Dott.ssa Vera Colella Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da Duerre s.r.l. in liquidazione (C.F. e P.I. 1304510413), con sede in
Urbania, alla Via Porta Nuova n. 108, per l'apertura della sua liquidazione giudiziale (c.d. ricorso per autoliquidazione giudiziale); rilevato che, dalla visura camerale depositati in atti, emerge che la società debitrice è una società commerciale che svolge attività di noleggio macchinari ed attrezzature edili;
considerato che
dai bilanci depositati dalla società ricorrente per gli anni 2023, 2022 e 2021 emerge chiaramente il superamento delle soglie previste dall'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i. per la qualificazione di
“impresa minore”, dal momento che Duerre negli ultimi tre anni (2021-2023) ha presentato un attivo patrimoniale sempre di molto superiore ad €300.000,00 ed un monte debitorio pari, al 31 dicembre
2023, ad €1.679.294,00;
ritenuto che
risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto dalla sua stessa dichiarazione circa la crisi irreversibile nella quale è ormai incorsa (di cui è certamente concausa la crisi del settore edile degli anni 2008-2017), dalla pendenza delle procedure esecutive iscritte presso questo Tribunale con R.G.E. 100/2017 ed R.G.E. 67/2024, nonché dalla relazione dell'esperto nominato in sede di composizione negoziata della crisi, che ha fermato che “sono intervenuti fatti che hanno reso inattuabile la strategia di risanamento intrapresa: 1) ulteriore pignoramento immobiliare da parte della Purple SPV Srl notifcato alla Duerre in data 1.6.2022; 2) revoca dell'oferta di acquisto degli immobili da parte del promissario acquirente a seguito del pignoramento;
3) revoca da parte della società 24H Srl degli impegni economici assunti nei confronti di Duerre srl in data 11.4.2022, come da comunicazione per ricevuta in data 28.6.22. Pertanto, essendo la società insolvente, in assenza di nuova fnanza e oferte di acquisto del patrimonio immobiliare, o parte di esso, il piano di risanamento non risulta allo stato percorribile”; rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte, anche alla luce della sostanziale inattività degli ultimi anni;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila (art. 49, c. 5 c.c.i.i.), posto che Duerre è altresì risultata debitrice, alla data del 30 gennaio 2025, di €504.102,10 verso A.d.e.r.;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, c. 1, lett. b), 121, 27, c. 2, 40, 41 e 49 c.c.i.i.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale Duerre s.r.l. in liquidazione (C.F. e P.I. 1304510413), con sede in Urbania, alla Via Porta Nuova n. 108;
NOMINA
Giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Paolo Grippa;
NOMINA
Curatore Avv. Andrea Guidarelli;
ORDINA
Al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, i.r.a.p. ed i.v.a. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i., nella cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 5 giugno 2025, ore 12:00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
La curatrice, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att.c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 122/2010 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 c.c.i.i..
Urbino, 6 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente
Dott.ssa Vera Colella Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da Duerre s.r.l. in liquidazione (C.F. e P.I. 1304510413), con sede in
Urbania, alla Via Porta Nuova n. 108, per l'apertura della sua liquidazione giudiziale (c.d. ricorso per autoliquidazione giudiziale); rilevato che, dalla visura camerale depositati in atti, emerge che la società debitrice è una società commerciale che svolge attività di noleggio macchinari ed attrezzature edili;
considerato che
dai bilanci depositati dalla società ricorrente per gli anni 2023, 2022 e 2021 emerge chiaramente il superamento delle soglie previste dall'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i. per la qualificazione di
“impresa minore”, dal momento che Duerre negli ultimi tre anni (2021-2023) ha presentato un attivo patrimoniale sempre di molto superiore ad €300.000,00 ed un monte debitorio pari, al 31 dicembre
2023, ad €1.679.294,00;
ritenuto che
risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto dalla sua stessa dichiarazione circa la crisi irreversibile nella quale è ormai incorsa (di cui è certamente concausa la crisi del settore edile degli anni 2008-2017), dalla pendenza delle procedure esecutive iscritte presso questo Tribunale con R.G.E. 100/2017 ed R.G.E. 67/2024, nonché dalla relazione dell'esperto nominato in sede di composizione negoziata della crisi, che ha fermato che “sono intervenuti fatti che hanno reso inattuabile la strategia di risanamento intrapresa: 1) ulteriore pignoramento immobiliare da parte della Purple SPV Srl notifcato alla Duerre in data 1.6.2022; 2) revoca dell'oferta di acquisto degli immobili da parte del promissario acquirente a seguito del pignoramento;
3) revoca da parte della società 24H Srl degli impegni economici assunti nei confronti di Duerre srl in data 11.4.2022, come da comunicazione per ricevuta in data 28.6.22. Pertanto, essendo la società insolvente, in assenza di nuova fnanza e oferte di acquisto del patrimonio immobiliare, o parte di esso, il piano di risanamento non risulta allo stato percorribile”; rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte, anche alla luce della sostanziale inattività degli ultimi anni;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila (art. 49, c. 5 c.c.i.i.), posto che Duerre è altresì risultata debitrice, alla data del 30 gennaio 2025, di €504.102,10 verso A.d.e.r.;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, c. 1, lett. b), 121, 27, c. 2, 40, 41 e 49 c.c.i.i.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale Duerre s.r.l. in liquidazione (C.F. e P.I. 1304510413), con sede in Urbania, alla Via Porta Nuova n. 108;
NOMINA
Giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Paolo Grippa;
NOMINA
Curatore Avv. Andrea Guidarelli;
ORDINA
Al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, i.r.a.p. ed i.v.a. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i., nella cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 5 giugno 2025, ore 12:00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
La curatrice, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att.c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 122/2010 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 c.c.i.i..
Urbino, 6 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone