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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice unico Dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1446/2021 R.G., assunta in decisione all'udienza del 06.02.2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 536/2021 TRA
rapp.to e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione Parte_1 dall'Avv. Francesco di Paola Discolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa 59
APPELLANTE
E
rapp.ta e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione Controparte_1 in appello, dall' avvocato Francesco Cirillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Seggio del Popolo, 22
APPELLATO
E
, domiciliato in Udine al Viale della Libertà 58 Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 06.02.2025 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 la e per sentirli condannare al CP_1 Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 26.03.2016 al Viale Europa alle ore 19.20 circa. Esponeva l'attore che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, si trovava a bordo, in qualità di terzo trasportato, del motoveicolo BMW tg. DV64912 di proprietà di CP_2
e assicurato per la R.C.A. con la;
che il detto motoveicolo
[...] CP_1 CP_1 percorreva il Viale Europa, strada in quel tratto a doppio senso di circolazione delimitato da striscia bianca continua, con direzione Via Annunziatella, a moderata velocità; che, giunto all'intersezione con la Via Don Minzoni, all'altezza del civico 155 ed in corrispondenza di un varco di accesso privato posto sulla sinistra, il motoveicolo BMW improvvisamente veniva urtato alla parte laterale destra dalla parte anteriore laterale sinistra del veicolo RD ES tg. EL965GR, il cui conducente, proveniente da dietro, nella medesima direzione di marcia, dapprima affiancava a destra il motoveicolo BMW, poi, al fine di immettersi nel predetto varco privato, per distrazione e negligenza, svoltava repentinamente e senza segnalazione alcuna a sinistra tagliando di fatto, con tale manovra, la strada al motociclo BMW che transitava in quel momento;
in conseguenza all'urto ricevuto alla parte antero-laterale destra, il motoveicolo BMW tg. DV64912 di proprietà di sbandava e cadeva al suolo sul lato Controparte_2 destro, unitamente agli occupanti. A seguito del sinistro, parte attrice, trasportata a bordo del motoveicolo BW, nonostante indossasse il casco protettivo, subiva lesioni personali. Si costituiva in giudizio la la quale contestava in via preliminare Controparte_1
l'ammissibilità della domanda per violazione degli artt. 145-148 D.lgs. 2005 n. 209, la mancata e ingiustificata presentazione a visita dell'attore e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata;
contestava la dinamica come descritta e chiedeva attribuirsi, almeno in parte, la responsabilità al conducente del veicolo sul quale viaggiava parte attrice. Rimaneva contumace . Controparte_2
Espletata l'istruttoria, con la sentenza n. 536/2021 il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda, ritenendo responsabile del sinistro il conducente del veicolo RD ES tg. EL965GR. Il giudice inquadrava la fattispecie nell'art. 1681 c.c. ed evidenziava, pertanto, che la domanda fosse stata proposta nei confronti di un soggetto esente da colpa. Avverso la indicata sentenza, con atto ritualmente notificato, ha proposto appello
[...]
, chiedendo la riforma della sentenza e la condanna della Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 141 e segg. D.lgs. 209/2005, al risarcimento di tutti i danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali diretti e mediati conseguenti al sinistro, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. A fondamento del gravame l'appellante ha lamentato l'erronea qualificazione della domanda da parte del giudice di prime cure ai sensi dell'art. 1681 c.c. in luogo dell'art. 141, D.lgs. 209/05 ricorrendone tutti i presupposti. L'assicuratrice ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del presente grado di giudizio. Nonostante la regolarità della notifica ha omesso di costituirsi sicchè Controparte_2 ne va dichiarata la contumacia. All'udienza del 06.02.2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Questioni Preliminari.
2. Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza avvenuta in data 06-02-2021 (appello notificato in data 11.03.2021). L'appello è inoltre procedibile in quanto iscritto a ruolo in data 16.03.2021. 2.1 In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
3. Parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di pace ha dichiarato
“ne consegue il rigetto della domanda poiché la domanda è stata proposta nei confronti di un soggetto esente da colpe” (cfr. pag. 4 sentenza agli atti) riconducendo la fattispecie unicamente al paradigma normativo di cui all'art. 1681 c.c. e omettendo di considerare che, alla luce dei fatti allegati e dal tenore letterale delle conclusioni rassegnate in primo grado, si evinceva che la domanda – in via alternativa e/o gradata – era stata formulata anche ai sensi dell'art. 141 dlgs 209/2005 in combinato disposto con l'art. 144 dlgs 209/2005 e quindi in riforma della gravata sentenza chiedeva la condanna diretta della convenuta compagnia quale ente garante per la RCA il veicolo di proprietà di , evocato in lite quale litisconsorte Controparte_2 necessario. Il motivo è fondato. Alla luce dei fatti costitutivi allegati dall'attore in primo grado nell'atto introduttivo della lite ben può dirsi che lo stesso abbia esercitato, anche, un'azione risarcitoria riconducibile al paradigma normativo dell'art. 141 dlgs 209/2005, avendo allegato di aver riportato lesioni personali quale terzo trasportato sul motoveicolo BMW tg. DV64912 di proprietà di CP_2
e assicurato per la R.C.A. con la , a seguito di scontro dello
[...] Controparte_1 stesso con un' autovettura RD ES, assicurata con la Controparte_3
Ebbene, la Cass. Sez. Un., sentenza 30 novembre 2022, n. 35318 ha affermato i seguenti principi di diritto:
- “l'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”;
- “la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”;
-“in tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 c.ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro” (cfr altresì Cassazione civile sez. III, 07/02/2025, n.3118). Dunque, per integrare gli estremi del caso fortuito, escludendo, quindi, una responsabilità dell'assicurazione del vettore, occorre che venga fornita la prova di un evento eccezionale estraneo alla circolazione in grado di impattare sul nesso causale. Posto che l'azione diretta prevista dall'art. 141 codice assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, la Suprema Corte ha anche avuto modo di affermare la piena legittimità dell'esercizio cumulativo, da parte del danneggiato dell'azione ex art. 141 c.d.a., nei confronti dell'assicuratore del vettore sul quale si trovava trasportata, e l'azione generale di danno nei confronti dei responsabili del sinistro (cfr Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, (ud. 21/06/2024, dep. 26/07/2024), n.21021). All'uopo la Corte ha chiarito che “se il trasportato agisse nei confronti del proprio vettore e dell'altro conducente in base al combinato disposto degli artt. 2054, comma 2, 2055 cod. civ. e 144 cod. assicurazioni, il giudizio avrebbe ad oggetto la responsabilità dei conducenti ed il trasportato potrebbe ottenere il risarcimento nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore entro i limiti del massimale contrattuale anche nel caso di concorso di colpa del vettore. Nel caso dell'art. 141, con la contropartita del limite del massimale minimo di legge a fini risarcitori, il trasportato agisce nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causalità (Sez. 3, sentenza n. 20654 del 13/10/2016), "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", con la possibilità che gli venga opposto il solo caso fortuito, che, in un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo (diversamente Sez. 3, sentenza n. 4147 del 13/02/2019 include nel caso fortuito di cui all'art. 141 anche la condotta umana del conducente dell'altro veicolo coinvolto - conforme a tale pronuncia è Sez. 3, sentenza n. 14388 del 27/5/2019);il riconoscimento del risarcimento senza "accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro" spiega perché, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 141, l'impresa di assicurazioni che ha effettuato il pagamento abbia diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile: ove nel caso fortuito si includa la condotta colposa dell'altro conducente, tale disposizione non potrebbe trovare applicazione (ma è lo stesso art. 141, in realtà, a non trovare applicazione, perché nel giudizio non si prescinderebbe dall'accertamento della responsabilità dei conducenti);l'azione prevista dall'art. 141 non introduce un giudizio sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro: tale esito è configurabile solo nel caso in cui l'impresa di assicurazione del responsabile civile, intervenendo nel giudizio, estrometta l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, come prevede l'art. 141, comma 3, seconda parte;
l'art. 141 delimita il giudizio di responsabilità alla mancanza di caso fortuito;
estenderlo invece alla mancanza (o concorrenza) di responsabilità del veicolo antagonista significherebbe limitare l'azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l'art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi degli artt. 2054, comma 2, 2055 cod. civ. e 144 cod. assicurazioni (cfr Cass. civile sez. III, 26/07/2024, (ud. 21/06/2024, dep. 26/07/2024), n.21021). Dunque il giudice d'appello, investito di specifica impugnazione del danneggiato, ha il potere/dovere di qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 c.ass. in base ai fatti costitutivi dedotti, ove, come nella fattispecie, ne sussistano i presupposti: qualità di terzo trasportato, scontro tra due veicoli assicurati, corretta instaurazione del contraddittorio (cfr Cassazione civile sez. III, 07/02/2025, n.3078). Nel caso di specie, ricondotta la domanda in base ai fatti allegati al paradigma normativo di cui all'art. 141 dlgs 209/2005, la stessa appare meritevole di accoglimento, emergendo dalla svolta istruttoria la prova della qualità di trasportato dell'odierno appellante, del verificarsi dell'evento storico e del nesso di causalità, e non essendo ravvisabile il caso fortuito. Per ritenere sussistenti gli estremi del caso fortuito, escludendo, quindi, una responsabilità dell'assicurazione del vettore, occorre che venga fornita la prova di un evento eccezionale estraneo alla circolazione in grado di impattare sul nesso causale. L'intero impianto istruttorio si fonda su un rapporto della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, una deposizione testimoniale precisa e dettagliata nonché da successiva documentazione medica e da relazione della CTU medico-legale espletata il primo grado, per cui deve ritenersi che l'istante abbia correttamente assolto all'onere probatorio su di esso incombente. Il coinvolgimento nel sinistro delle persone e dei veicoli indicati in citazione, la qualità di terzo trasportato dell'odierno appellante, nonché le circostanze spazio temporali dell'incidente trovano piena conferma nel rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Castellammare di Stabia (cfr allegato 16 produzione appellante). Inoltre il teste escusso, , sentito all'udienza del 18.07.2018, ha reso Testimone_1 dichiarazioni puntuali e circostanziate, sufficienti ai fini della ricostruzione e della prova della qualità di terzo trasportato di , del fatto storico del sinistro nonché Parte_1 del nesso causale. Il teste ha precisato il tempo ed il luogo del sinistro nonché la sua posizione rispetto allo stesso, e ha dichiarato: “ho avuto modo di vedere una moto BMW di colore nero, condotto da un conoscente e con a bordo un altro ragazzo, percorrere lentamente il Viale Europa;
giunto all'altezza del punto ove termina lo spartitraffico ed inizia la linea continua che separa il Viale Europa dalla Via Don Minzoni, la moto è stata superata a destra da una RD ES di colore scuro la cui conducente dopo aver tentato di superare la moto, svoltava improvvisamente a sinistra per accedere ad un condominio posto sulla sinistra. Con tale manovra la RD ES urtò con la propria parte laterale anteriore sinistra la parte laterale destra della BMW che, dopo aver sbandato cadde al suolo sul lato destro unitamente ai due occupanti”; il teste è stato esaustivo anche in merito alle lesioni riportate: “entrambi avevano il casco del tipo semiaperto ed entrambi riportavano lesioni, in particolare il ragazzo che era trasportato, tale , aveva Pt_1 un taglio al mento, gli usciva sangue dalla bocca e lamentava dolori alla spalla e al ginocchio destro”. Dunque, appare evidente che a seguito dell'impatto il motoveicolo modello BMW rovinava al suolo unitamente al conducente e al terzo trasportato. Il verbale di pronto soccorso allegato agli atti, n. 2016/17331 del 26.03.2016, conferma quanto detto dal teste in riferimento all'intervento dei vigili e dell'ambulanza che ha trasportato presso l'Ospedale di Castellammare di Stabia (cfr. Controparte_4 verbale agli atti, voce: “modalità di arrivo”). La sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate ed il sinistro ha, poi, trovato riscontro nella perizia tecnica d'ufficio espletata in primo grado, nella quale il c.t.u., con esposizione logica ed immune da censure, ha concluso che: “ riportò in occasione Parte_1 dell'evento di causa un trauma contusivo-distorsivo della spalla e del ginocchio dx nonché un trauma facciale con documentata frattura degli incisici centrale e laterale superiori dx. Sussiste nesso causale tra la dinamica dell'evento riferito in anamnesi e le lesioni documentate. Tali lesioni sono compatibili con il regolare utilizzo del casco (mezzo obbligatorio di protezione) che comunque non ha influito sulla loro entità”. Tanto premesso sull' an, relativamente al quantum, ben può farsi riferimento alla consulenza espletata in primo grado, logica, coerente ed esente da vizi. Dalla richiamata consulenza risulta che che il danneggiato ha riportato, a seguito del sinistro, un “trauma contusivo-distorsivo della spalla e del ginocchio dx nonché trauma facciale con allegata fattura dell'incisivo centrale superiore dx e laterale superiore dx”, e, considerate le lesioni congrue e coerenti con le modalità di produzione degli eventi traumatici descritti ed accertati e con quanto emerge dalla documentazione medica, i postumi permanenti sono stati valutati nella percentuale dell' 4-5% cui vanno aggiunti a titolo di ITP 24 giorni al 75%, 10 al 50% e giorni 10 al 25%. Ciò posto, nella specie, quindi, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139, co. 1°, lett. b), del D.L.vo n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona (d.m. 16-7-2024), ripartiti come di seguito illustrato, per un soggetto di anni 21 al momento del sinistro (percentuale di invalidità permanente 4,5%; Punto base danno permanente € 947,30; Indennità giornaliera € 55,24). Pertanto, il danno biologico patito da (valutato alla luce dell'età del Parte_1 danneggiato al momento del sinistro –) deve essere quantificato come segue: Danno biologico permanente al 4,5%: € 5.684,51 (media tra un danno del 4% pari ad € 4.655,03 ed un danno del 5% pari ad € 6.713,99); Invalidità temporanea parziale al 75% (24 giorni) € 994,32;Invalidità temporanea parziale al 50% (10 giorni) € 276,20; Invalidità temporanea parziale al 25% (10 giorni) € 138,10; Totale danno biologico temporaneo €1.408,62. Ne discende un definitivo importo risarcitorio a titolo di danno biologico permanente e transitorio di euro 7.093,13. Nulla può riconoscersi a titolo di danno morale. All'uopo si rileva che la giurisprudenza legittimità (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, ha chiarito che il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Dunque, secondo recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (cfr. altresì Cass. 25164/2020, § 4.1.), l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
di conseguenza, se per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei "fatti" in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.). Tale allegazione può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto a tal fine non è sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o "etichette" ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell'attore danneggiato. In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, non può essere riconosciuto alcunché a titolo di ristoro del danno morale, ove il danneggiato si è limitato a richiedere il risarcimento di tale voce senza allegare l'incidenza della lesione circa la sofferenza patita né ha dimostrato in giudizio di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico- fisica. Va invece riconosciuto all'odierno appellante il danno patrimoniale per spese mediche sostenute e da sostenersi. In ordine al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, spetta invece a favore di parte attrice la somma di euro 253,36 a titolo di spese mediche in quanto documentate dalla parte attrice e ritenute congrue dal c.t.u, oltre ad euro 5.200,00 per il danno emergente odontoiatrico pure riconosciuto dal ctu. L'importo risarcitorio complessivo, a titolo di danno patrimoniale e non, ammonta ad euro 12.546,19. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10.3.2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla devalutazione al momento dell'incidente (26.03.2016) di euro12.546,19. Sulla predetta somma, previamente devalutata, vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 26.03.2016 all'attualità. Sulla somma totale così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, una nuova regolamentazione delle spese di lite. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). Le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio, seguono il principio della soccombenza dei convenuti e si liquidano, di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, valori medi per il primo grado, e medi per le prime due fasi del grado di appello e minimi per quella di trattazione e decisionale in appello, attesa la non complessità delle questioni trattate e l'assenza di istruttoria) con distrazione in favore dell'avvocato Discolo Francesco di Paola dichiaratosi antistatario. Le spese di ctu si pongono in via definitiva a carico della compagnia assicurativa appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: a) accoglie l'appello e per l'effetto, ricondotta la domanda alla fattispecie normativa di cui all'art. 141 dlgs 209/2005, condanna la in persona del legale CP_1 Controparte_1
p.t., al risarcimento dei danni patiti da che liquida nella somma Parte_1 complessiva di euro 12.546,19 oltre interessi come in parte motiva;
b) condanna la in persona del legale p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese processuali che per il primo grado del giudizio, si liquidano in euro 2.090,00 per competenze ed euro 143,50 per esborsi e rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo;
per il secondo grado di giudizio, si liquidano in complessivi euro 3.400,00 per compensi ed euro 382,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a., con attribuzione al difensore antistatario. Pone le spese di ctu come liquidate in primo grado in via definitiva a carico dell'appellata soccombente. Così deciso in Torre Annunziata, 03.06.2025
il giudice monocratico dott.ssa Maria Rosaria Barbato
rapp.to e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione Parte_1 dall'Avv. Francesco di Paola Discolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa 59
APPELLANTE
E
rapp.ta e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione Controparte_1 in appello, dall' avvocato Francesco Cirillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Seggio del Popolo, 22
APPELLATO
E
, domiciliato in Udine al Viale della Libertà 58 Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 06.02.2025 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 la e per sentirli condannare al CP_1 Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 26.03.2016 al Viale Europa alle ore 19.20 circa. Esponeva l'attore che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, si trovava a bordo, in qualità di terzo trasportato, del motoveicolo BMW tg. DV64912 di proprietà di CP_2
e assicurato per la R.C.A. con la;
che il detto motoveicolo
[...] CP_1 CP_1 percorreva il Viale Europa, strada in quel tratto a doppio senso di circolazione delimitato da striscia bianca continua, con direzione Via Annunziatella, a moderata velocità; che, giunto all'intersezione con la Via Don Minzoni, all'altezza del civico 155 ed in corrispondenza di un varco di accesso privato posto sulla sinistra, il motoveicolo BMW improvvisamente veniva urtato alla parte laterale destra dalla parte anteriore laterale sinistra del veicolo RD ES tg. EL965GR, il cui conducente, proveniente da dietro, nella medesima direzione di marcia, dapprima affiancava a destra il motoveicolo BMW, poi, al fine di immettersi nel predetto varco privato, per distrazione e negligenza, svoltava repentinamente e senza segnalazione alcuna a sinistra tagliando di fatto, con tale manovra, la strada al motociclo BMW che transitava in quel momento;
in conseguenza all'urto ricevuto alla parte antero-laterale destra, il motoveicolo BMW tg. DV64912 di proprietà di sbandava e cadeva al suolo sul lato Controparte_2 destro, unitamente agli occupanti. A seguito del sinistro, parte attrice, trasportata a bordo del motoveicolo BW, nonostante indossasse il casco protettivo, subiva lesioni personali. Si costituiva in giudizio la la quale contestava in via preliminare Controparte_1
l'ammissibilità della domanda per violazione degli artt. 145-148 D.lgs. 2005 n. 209, la mancata e ingiustificata presentazione a visita dell'attore e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata;
contestava la dinamica come descritta e chiedeva attribuirsi, almeno in parte, la responsabilità al conducente del veicolo sul quale viaggiava parte attrice. Rimaneva contumace . Controparte_2
Espletata l'istruttoria, con la sentenza n. 536/2021 il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda, ritenendo responsabile del sinistro il conducente del veicolo RD ES tg. EL965GR. Il giudice inquadrava la fattispecie nell'art. 1681 c.c. ed evidenziava, pertanto, che la domanda fosse stata proposta nei confronti di un soggetto esente da colpa. Avverso la indicata sentenza, con atto ritualmente notificato, ha proposto appello
[...]
, chiedendo la riforma della sentenza e la condanna della Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 141 e segg. D.lgs. 209/2005, al risarcimento di tutti i danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali diretti e mediati conseguenti al sinistro, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. A fondamento del gravame l'appellante ha lamentato l'erronea qualificazione della domanda da parte del giudice di prime cure ai sensi dell'art. 1681 c.c. in luogo dell'art. 141, D.lgs. 209/05 ricorrendone tutti i presupposti. L'assicuratrice ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del presente grado di giudizio. Nonostante la regolarità della notifica ha omesso di costituirsi sicchè Controparte_2 ne va dichiarata la contumacia. All'udienza del 06.02.2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Questioni Preliminari.
2. Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza avvenuta in data 06-02-2021 (appello notificato in data 11.03.2021). L'appello è inoltre procedibile in quanto iscritto a ruolo in data 16.03.2021. 2.1 In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
3. Parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di pace ha dichiarato
“ne consegue il rigetto della domanda poiché la domanda è stata proposta nei confronti di un soggetto esente da colpe” (cfr. pag. 4 sentenza agli atti) riconducendo la fattispecie unicamente al paradigma normativo di cui all'art. 1681 c.c. e omettendo di considerare che, alla luce dei fatti allegati e dal tenore letterale delle conclusioni rassegnate in primo grado, si evinceva che la domanda – in via alternativa e/o gradata – era stata formulata anche ai sensi dell'art. 141 dlgs 209/2005 in combinato disposto con l'art. 144 dlgs 209/2005 e quindi in riforma della gravata sentenza chiedeva la condanna diretta della convenuta compagnia quale ente garante per la RCA il veicolo di proprietà di , evocato in lite quale litisconsorte Controparte_2 necessario. Il motivo è fondato. Alla luce dei fatti costitutivi allegati dall'attore in primo grado nell'atto introduttivo della lite ben può dirsi che lo stesso abbia esercitato, anche, un'azione risarcitoria riconducibile al paradigma normativo dell'art. 141 dlgs 209/2005, avendo allegato di aver riportato lesioni personali quale terzo trasportato sul motoveicolo BMW tg. DV64912 di proprietà di CP_2
e assicurato per la R.C.A. con la , a seguito di scontro dello
[...] Controparte_1 stesso con un' autovettura RD ES, assicurata con la Controparte_3
Ebbene, la Cass. Sez. Un., sentenza 30 novembre 2022, n. 35318 ha affermato i seguenti principi di diritto:
- “l'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”;
- “la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”;
-“in tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 c.ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro” (cfr altresì Cassazione civile sez. III, 07/02/2025, n.3118). Dunque, per integrare gli estremi del caso fortuito, escludendo, quindi, una responsabilità dell'assicurazione del vettore, occorre che venga fornita la prova di un evento eccezionale estraneo alla circolazione in grado di impattare sul nesso causale. Posto che l'azione diretta prevista dall'art. 141 codice assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, la Suprema Corte ha anche avuto modo di affermare la piena legittimità dell'esercizio cumulativo, da parte del danneggiato dell'azione ex art. 141 c.d.a., nei confronti dell'assicuratore del vettore sul quale si trovava trasportata, e l'azione generale di danno nei confronti dei responsabili del sinistro (cfr Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, (ud. 21/06/2024, dep. 26/07/2024), n.21021). All'uopo la Corte ha chiarito che “se il trasportato agisse nei confronti del proprio vettore e dell'altro conducente in base al combinato disposto degli artt. 2054, comma 2, 2055 cod. civ. e 144 cod. assicurazioni, il giudizio avrebbe ad oggetto la responsabilità dei conducenti ed il trasportato potrebbe ottenere il risarcimento nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore entro i limiti del massimale contrattuale anche nel caso di concorso di colpa del vettore. Nel caso dell'art. 141, con la contropartita del limite del massimale minimo di legge a fini risarcitori, il trasportato agisce nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causalità (Sez. 3, sentenza n. 20654 del 13/10/2016), "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", con la possibilità che gli venga opposto il solo caso fortuito, che, in un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo (diversamente Sez. 3, sentenza n. 4147 del 13/02/2019 include nel caso fortuito di cui all'art. 141 anche la condotta umana del conducente dell'altro veicolo coinvolto - conforme a tale pronuncia è Sez. 3, sentenza n. 14388 del 27/5/2019);il riconoscimento del risarcimento senza "accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro" spiega perché, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 141, l'impresa di assicurazioni che ha effettuato il pagamento abbia diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile: ove nel caso fortuito si includa la condotta colposa dell'altro conducente, tale disposizione non potrebbe trovare applicazione (ma è lo stesso art. 141, in realtà, a non trovare applicazione, perché nel giudizio non si prescinderebbe dall'accertamento della responsabilità dei conducenti);l'azione prevista dall'art. 141 non introduce un giudizio sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro: tale esito è configurabile solo nel caso in cui l'impresa di assicurazione del responsabile civile, intervenendo nel giudizio, estrometta l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, come prevede l'art. 141, comma 3, seconda parte;
l'art. 141 delimita il giudizio di responsabilità alla mancanza di caso fortuito;
estenderlo invece alla mancanza (o concorrenza) di responsabilità del veicolo antagonista significherebbe limitare l'azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l'art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi degli artt. 2054, comma 2, 2055 cod. civ. e 144 cod. assicurazioni (cfr Cass. civile sez. III, 26/07/2024, (ud. 21/06/2024, dep. 26/07/2024), n.21021). Dunque il giudice d'appello, investito di specifica impugnazione del danneggiato, ha il potere/dovere di qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 c.ass. in base ai fatti costitutivi dedotti, ove, come nella fattispecie, ne sussistano i presupposti: qualità di terzo trasportato, scontro tra due veicoli assicurati, corretta instaurazione del contraddittorio (cfr Cassazione civile sez. III, 07/02/2025, n.3078). Nel caso di specie, ricondotta la domanda in base ai fatti allegati al paradigma normativo di cui all'art. 141 dlgs 209/2005, la stessa appare meritevole di accoglimento, emergendo dalla svolta istruttoria la prova della qualità di trasportato dell'odierno appellante, del verificarsi dell'evento storico e del nesso di causalità, e non essendo ravvisabile il caso fortuito. Per ritenere sussistenti gli estremi del caso fortuito, escludendo, quindi, una responsabilità dell'assicurazione del vettore, occorre che venga fornita la prova di un evento eccezionale estraneo alla circolazione in grado di impattare sul nesso causale. L'intero impianto istruttorio si fonda su un rapporto della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, una deposizione testimoniale precisa e dettagliata nonché da successiva documentazione medica e da relazione della CTU medico-legale espletata il primo grado, per cui deve ritenersi che l'istante abbia correttamente assolto all'onere probatorio su di esso incombente. Il coinvolgimento nel sinistro delle persone e dei veicoli indicati in citazione, la qualità di terzo trasportato dell'odierno appellante, nonché le circostanze spazio temporali dell'incidente trovano piena conferma nel rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Castellammare di Stabia (cfr allegato 16 produzione appellante). Inoltre il teste escusso, , sentito all'udienza del 18.07.2018, ha reso Testimone_1 dichiarazioni puntuali e circostanziate, sufficienti ai fini della ricostruzione e della prova della qualità di terzo trasportato di , del fatto storico del sinistro nonché Parte_1 del nesso causale. Il teste ha precisato il tempo ed il luogo del sinistro nonché la sua posizione rispetto allo stesso, e ha dichiarato: “ho avuto modo di vedere una moto BMW di colore nero, condotto da un conoscente e con a bordo un altro ragazzo, percorrere lentamente il Viale Europa;
giunto all'altezza del punto ove termina lo spartitraffico ed inizia la linea continua che separa il Viale Europa dalla Via Don Minzoni, la moto è stata superata a destra da una RD ES di colore scuro la cui conducente dopo aver tentato di superare la moto, svoltava improvvisamente a sinistra per accedere ad un condominio posto sulla sinistra. Con tale manovra la RD ES urtò con la propria parte laterale anteriore sinistra la parte laterale destra della BMW che, dopo aver sbandato cadde al suolo sul lato destro unitamente ai due occupanti”; il teste è stato esaustivo anche in merito alle lesioni riportate: “entrambi avevano il casco del tipo semiaperto ed entrambi riportavano lesioni, in particolare il ragazzo che era trasportato, tale , aveva Pt_1 un taglio al mento, gli usciva sangue dalla bocca e lamentava dolori alla spalla e al ginocchio destro”. Dunque, appare evidente che a seguito dell'impatto il motoveicolo modello BMW rovinava al suolo unitamente al conducente e al terzo trasportato. Il verbale di pronto soccorso allegato agli atti, n. 2016/17331 del 26.03.2016, conferma quanto detto dal teste in riferimento all'intervento dei vigili e dell'ambulanza che ha trasportato presso l'Ospedale di Castellammare di Stabia (cfr. Controparte_4 verbale agli atti, voce: “modalità di arrivo”). La sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate ed il sinistro ha, poi, trovato riscontro nella perizia tecnica d'ufficio espletata in primo grado, nella quale il c.t.u., con esposizione logica ed immune da censure, ha concluso che: “ riportò in occasione Parte_1 dell'evento di causa un trauma contusivo-distorsivo della spalla e del ginocchio dx nonché un trauma facciale con documentata frattura degli incisici centrale e laterale superiori dx. Sussiste nesso causale tra la dinamica dell'evento riferito in anamnesi e le lesioni documentate. Tali lesioni sono compatibili con il regolare utilizzo del casco (mezzo obbligatorio di protezione) che comunque non ha influito sulla loro entità”. Tanto premesso sull' an, relativamente al quantum, ben può farsi riferimento alla consulenza espletata in primo grado, logica, coerente ed esente da vizi. Dalla richiamata consulenza risulta che che il danneggiato ha riportato, a seguito del sinistro, un “trauma contusivo-distorsivo della spalla e del ginocchio dx nonché trauma facciale con allegata fattura dell'incisivo centrale superiore dx e laterale superiore dx”, e, considerate le lesioni congrue e coerenti con le modalità di produzione degli eventi traumatici descritti ed accertati e con quanto emerge dalla documentazione medica, i postumi permanenti sono stati valutati nella percentuale dell' 4-5% cui vanno aggiunti a titolo di ITP 24 giorni al 75%, 10 al 50% e giorni 10 al 25%. Ciò posto, nella specie, quindi, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139, co. 1°, lett. b), del D.L.vo n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona (d.m. 16-7-2024), ripartiti come di seguito illustrato, per un soggetto di anni 21 al momento del sinistro (percentuale di invalidità permanente 4,5%; Punto base danno permanente € 947,30; Indennità giornaliera € 55,24). Pertanto, il danno biologico patito da (valutato alla luce dell'età del Parte_1 danneggiato al momento del sinistro –) deve essere quantificato come segue: Danno biologico permanente al 4,5%: € 5.684,51 (media tra un danno del 4% pari ad € 4.655,03 ed un danno del 5% pari ad € 6.713,99); Invalidità temporanea parziale al 75% (24 giorni) € 994,32;Invalidità temporanea parziale al 50% (10 giorni) € 276,20; Invalidità temporanea parziale al 25% (10 giorni) € 138,10; Totale danno biologico temporaneo €1.408,62. Ne discende un definitivo importo risarcitorio a titolo di danno biologico permanente e transitorio di euro 7.093,13. Nulla può riconoscersi a titolo di danno morale. All'uopo si rileva che la giurisprudenza legittimità (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, ha chiarito che il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Dunque, secondo recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (cfr. altresì Cass. 25164/2020, § 4.1.), l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
di conseguenza, se per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei "fatti" in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.). Tale allegazione può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto a tal fine non è sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o "etichette" ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell'attore danneggiato. In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, non può essere riconosciuto alcunché a titolo di ristoro del danno morale, ove il danneggiato si è limitato a richiedere il risarcimento di tale voce senza allegare l'incidenza della lesione circa la sofferenza patita né ha dimostrato in giudizio di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico- fisica. Va invece riconosciuto all'odierno appellante il danno patrimoniale per spese mediche sostenute e da sostenersi. In ordine al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, spetta invece a favore di parte attrice la somma di euro 253,36 a titolo di spese mediche in quanto documentate dalla parte attrice e ritenute congrue dal c.t.u, oltre ad euro 5.200,00 per il danno emergente odontoiatrico pure riconosciuto dal ctu. L'importo risarcitorio complessivo, a titolo di danno patrimoniale e non, ammonta ad euro 12.546,19. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10.3.2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla devalutazione al momento dell'incidente (26.03.2016) di euro12.546,19. Sulla predetta somma, previamente devalutata, vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 26.03.2016 all'attualità. Sulla somma totale così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, una nuova regolamentazione delle spese di lite. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). Le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio, seguono il principio della soccombenza dei convenuti e si liquidano, di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, valori medi per il primo grado, e medi per le prime due fasi del grado di appello e minimi per quella di trattazione e decisionale in appello, attesa la non complessità delle questioni trattate e l'assenza di istruttoria) con distrazione in favore dell'avvocato Discolo Francesco di Paola dichiaratosi antistatario. Le spese di ctu si pongono in via definitiva a carico della compagnia assicurativa appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: a) accoglie l'appello e per l'effetto, ricondotta la domanda alla fattispecie normativa di cui all'art. 141 dlgs 209/2005, condanna la in persona del legale CP_1 Controparte_1
p.t., al risarcimento dei danni patiti da che liquida nella somma Parte_1 complessiva di euro 12.546,19 oltre interessi come in parte motiva;
b) condanna la in persona del legale p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese processuali che per il primo grado del giudizio, si liquidano in euro 2.090,00 per competenze ed euro 143,50 per esborsi e rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo;
per il secondo grado di giudizio, si liquidano in complessivi euro 3.400,00 per compensi ed euro 382,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a., con attribuzione al difensore antistatario. Pone le spese di ctu come liquidate in primo grado in via definitiva a carico dell'appellata soccombente. Così deciso in Torre Annunziata, 03.06.2025
il giudice monocratico dott.ssa Maria Rosaria Barbato