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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/06/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 157/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 157/2022 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. BARSANTINI ANGELA, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FEDERICA BALDASSARRI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE contro
E in qualità di eredi di (c.f. CP_2 CP_3 Persona_1
) C.F._1
PARTI APPELLATE-CONTUMACI trattenuta in decisione in data 1.4.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante : “Piaccia alla Corte d'Appello Eccellentissima, in riforma della sentenza del
Tribunale di RE n. 909/2021 resa nel procedimento iscritto al Rg. n. 3516/2016 ed in accoglimento dell'appello proposto accertare e dichiarare che il sinistro mortale occorso in data 24.11.14 a
, è da attribuirsi all'esclusiva responsabilità di proprietario e conducente Controparte_4 Persona_1 del veicolo FIAT Punto targata CS930SX, assicurato rca con e per l'effetto Controparte_1 condannare e in solido al pagamento a favore di Persona_1 Controparte_1 Pt_1 dell'ammontare complessivo delle prestazioni che ad oggi risultano pari a € 756.063,85. come da attestazione di costo del 7.01.25 depositata all'udienza del 21.01.25, nei limiti del danno patrimoniale iure proprio accertato di spettanza di e dei figli minori all'esito della morte di CP_5 P_
, o di altra somma che verrà accertata come spettante all'Ente che agisce in surroga, somma che
[...] dovrà essere rivalutata e sulla quale dovranno essere computati gli interessi. Col favore delle spese e competenze legali del presente giudizio oltre oneri di legge”
Per parte appellata-appellante incidentale: “Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello principale o comunque rigettarlo, con vittoria di spese, diritti ed onorari. In accoglimento dell'appello incidentale di Controparte_1
-rideterminare la quota di reddito della da prendere a base per il calcolo del danno patrimoniale P_ dei superstiti: detraendo la quota sibi di 1/3 e di un ulteriore importo pari al 10% quali spese in accoglimento del motivo di appello incidentale n.1, ridurla inoltre ulteriormente di 37,5% per lo scarto vita fisica/vita lavorativa in accoglimento del motivo
n. 2
-Limitare il riconoscimento del danno patrimoniale per il marito sino al raggiungimento del 26 anno di età dei figli, escludendolo per gli anni successivi (motivo 3).
-Applicare il concorso di della ex art. 1227 CC nella misura del 30% anziché del 20% P_
(motivo 4). -Escludere interessi e rivalutazione per i ratei del danno civilistico ancora da corrispondere, trattandosi di danno futuro (motivo 5).
Con vittoria di spese ed onorari.
RICHIESTA DI RESTITUZIONE
Disporre la restituzione ad delle somme dalla stessa corrisposte ad che risultino Controparte_1 Pt_1 versate in eccedenza rispetto a quanto risulterà dovuto all'esito del giudizio, condannando al loro Pt_1 pagamento, con interessi legali dalla data dell'esborso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi
i gradi del giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 909/2021 del Tribunale di RE pubblicata il 4.11.2021 , in materia di azione ex art. 1916 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e le domande proposte.
conveniva dinanzi al Tribunale di RE e Pt_1 Controparte_1 Persona_1 rappresentando che: in data 24.11.2014 alle ore 15 circa alla guida della Controparte_4 sua autovettura targata DE 569JZ veniva investita dall'autovettura targata CS930SX condotta e di proprietà di assicurata RCA con che Persona_1 Controparte_1 transitava sulla stessa strada percorsa dalla (raccordo RE – Autostrada A1) P_ nell'opposto senso di marcia;
in particolare invadeva la corsia opposta, CP_6 percorsa dalla , provocando uno scontro frontale che determinava il decesso P_ immediato della donna;
questa all'epoca dell'evento era dipendente con contratto a tempo indeterminato e qualifica di tecnico di radiologia della di RE e il giorno Pt_2 del sinistro, al termine dell'orario di lavoro, doveva recarsi a prendere la figlia alla scuola materna e rientrare all'abitazione familiare;
riconosciuta l'indennizzabilità del caso, Pt_1 provvedeva ad erogare a norma del dpr n. 1124/65 ai superstiti aventi diritto – il coniuge ed i figli minori di anni 8 e di anni 4 - le Parte_3 Persona_2 Persona_3 prestazioni previdenziali di legge corrispondendo l'assegno funerario e costituendo a loro favore una rendita per il complessivo ammontare di € 570.014,60 come comprovato dall'attestato di costo depositato (€ 531.278,41 quale valore capitale della rendita al 31.3.2016; € 36.603,74 quali acconti già versati;
€ 2.132,45 per assegno funerario).
Precisava l'attrice che nei confronti di pendeva procedimento penale per il Persona_1 reato di cui all'art. 589 c.p. in relazione alla violazione degli artt. 141 e 149 codice della strada e che la relazione del consulente tecnico della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di RE - ing. – aveva accertato che l'evento era attribuibile alla Per_4 esclusiva condotta di guida di . L' deduceva dunque di aver diritto Persona_1 Pt_4 ex art. 1916 c.c. ad ottenere dal responsabile civile e dalla sua compagnia assicurativa il rimborso delle prestazioni erogate nel limite del loro importo e del danno civilistico oltre rivalutazione e interessi e dava atto che aveva corrisposto l'importo di Controparte_1
€ 114.000,00 trattenuto da a titolo di acconto, non ritenendo congruo l'importo Pt_1 versato in quanto non corrispondente al danno civilistico subito dai familiari superstiti della sig.ra . P_
Sulla base di tali allegazioni parte attrice chiedeva dichiararsi l'esclusiva responsabilità di della determinazione dell'infortunio e per l'effetto condannare i convenuti Persona_1 in solido al pagamento in proprio favore della somma di € 570.014,60 o la diversa somma ritenuta spettante con interessi e rivalutazione.
Si costituiva la quale invocava il concorso colposo ex art. 1227 c.c. Controparte_1 della vittima in relazione all'evento morte, in quanto la stessa non indossava la cintura di sicurezza;
contestava nel quantum la avversa domanda dovendo invece ritenersi satisfattiva la somma da essa corrisposta all pari ad € 114.000,00. Pt_1
Si costituiva associandosi alle difese ed eccezioni della propria compagnia Persona_1 assicuratrice.
Dopo istruzione documentale, il Tribunale di RE, avvalendosi delle risultanze non contestate dalle parti della consulenza del perito del PM espletata nel procedimento penale a carico di , attribuiva a quest'ultimo la responsabilità prevalente Persona_1 nella causazione del sinistro e al contempo riteneva sussistente ex art. 1227 comma primo c.c. il concorso colposo della vittima in misura pari al 20 % per non avere fatto uso della cintura di sicurezza.
Con riferimento alla quantificazione del danno spettante agli eredi della SI , P_ il primo giudice, in premessa richiamava i principi di diritto in materia secondo cui "La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito. ( Cass. civ. n. 6619 del
16/03/2018 ). In particolare, per quanto attiene il reddito da prendere a riferimento per calcolare il danno, dal reddito goduto dalla vittima al momento della morte deve essere detratto l'ammontare delle spese per la produzione del reddito e il carico fiscale che in assenza del fatto illecito avrebbero rappresentato voci di spesa e come tali avrebbero ridotto il reddito disponibile per i familiari;
tuttavia è doveroso tenere conto – in presenza di allegazione e prova anche per presunzioni – dei verosimili incrementi futuri che quel reddito avrebbe avuto se la vittima avesse continuato a svolgere la propria attività lavorativa. Come rilevato dalla Corte di Cassazione, “Qualsiasi reddito da lavoro, infatti, è destinato secondo l'id quod plerumque accidit a crescere col tempo…ora, poiché l'operazione di capitalizzazione consiste nel trasformare una rendita in un capitale, essa potrà avvenire in base all'ultimo reddito goduto dalla vittima nel solo caso in cui sia possibile ritenere che se la vittima fosse rimasta in vita, il suo reddito non si sarebbe verosimilmente incrementato. Una valutazione di questo tipo sarebbe tuttavia consentita solo nel caso di morte d'un lavoratore agèe e prossimo all'età pensionabile ovvero svolgente un lavoro che non gli consente alcun incremento reddituale futuro” (cfr. Cass. 6618/2019)”.
Alla luce di tali principi il Tribunale procedeva quindi alla liquidazione del danno considerando :
-“ che il reddito annuo netto per l'anno 2013 della sig.ra ammontava a € 22.327,55 si ritiene P_ di poter prendere a riferimento un reddito di € 24.560,00 (applicando un incremento del 10 %) tenuto conto dell'età della vittima (42 anni) nonché della tipologia di lavoro svolta (tecnico di radiologia presso la
Asl). Non si ritengono sussistenti elementi per poter prendere come parametro un reddito superiore in mancanza di specifica allegazione e prova sul punto;
-- La quota sibi, ossia la porzione di reddito che avrebbe speso per sé, si determina nel Controparte_4
30% del reddito, tenuto conto della composizione del nucleo familiare nonché della circostanza non contestata per cui il marito della vittima ha un'occupazione lavorativa. Pertanto il reddito da prendere come parametro è 17.192,00 (24.560,00 – 7.368,00 per quota sibi).
- avendo la vittima di anni 42, due figli allora di 4 e 8 anni ed un coniuge occupato allora di anni 43
(l'età si ricava dal c.f. indicato nella dichiarazione dei redditi della , si ritiene di stimare che del P_ reddito della vittima, già detratta la quota sibi, il 15% pari ad € 2.578,80 fosse destinato al coniuge e il
42,50 % pari ad € 7.306,60 fosse destinato a ciascun figlio. Applicando a tali quote i coefficienti di capitalizzazione delle rendite assegnate a superstiti di infortunati desunti dalla tavola 7 allegata al dm
22.11.2016 (prodotta da parte attrice) e relativi a coniuge di 42 anni di età - essendo la vittima più giovane di un anno rispetto al coniuge superstite - (27,0673) ed a figli di 4 e 8 anni di età
(rispettivamente 13,6279 e 10,8377) si avranno i seguenti valori: € 69.801,15; € 99.573,61; €
79.186,73. L'importo complessivo pari a € 248.561,49 deve essere decurtato del 20 % a titolo di concorso di colpa per un totale di € 198.849,20. A tale importo va aggiunto quanto liquidato da ai Pt_1 superstiti per assegno funerario (€ 2.132,45). In applicazione del principio stabilito da Cassazione civile,
Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni devono poi essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Pertanto, sulla somma precedentemente indicata, via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, devono essere applicati gli interessi al tasso legale.”
In conclusione, il primo giudice, così statuiva:
-accertata la responsabilità di nella misura dell'80% nella determinazione Persona_1 dell'infortunio occorso a nonché il concorso di colpa della vittima nella Controparte_4 misura del 20 %
- accertato il diritto di a ricevere il pagamento di € 200.981,65 oltre rivalutazione e Pt_1 interessi da parte dei convenuti;
- dato atto che ha già corrisposto € 96.000,00 in data 18.04.16; € Controparte_1
18.000,00 in data 20.05.16; € 96.520,00 in data 11.01.18 per complessivi € 210.520,00; - condanna i convenuti in solido tra loro alla corresponsione in favore di della Pt_1 differenza tra il dovuto e quanto già corrisposto da secondo i criteri Controparte_1 indicati nella parte motiva;
- compensa per ¼ le spese di lite e condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione dei restanti ¾ che si liquidano in € 930,75 per spese ed € 10.000,00 per onorari oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Avverso tale sentenza ha interposto appello fondato su due motivi: Pt_1
1)con il primo censura l'attribuzione da parte del Tribunale di una responsabilità per concorso colposo in misura pari al 20% ex art. 1227 coma primo c.c. alla vittima del sinistro, per non aver indossato la cintura di sicurezza, lamentando invece che né la CTU dinamica disposta dalla Procura né i convenuti avrebbero fornito elementi di prova in merito alla circostanza che la violazione del predetto obbligo abbia concorso casualmente alla verificazione della morte della SI;
P_
2) il secondo motivo che attiene al quantum del danno patrimoniale riconosciuto al padre ed ai due figli minori della SI , si articola in tre doglianze con cui P_
l'appellante lamenta che il primo giudice abbia :
a) omesso di riconoscere ai congiunti della vittima la voce di danno emergente, costituita dalla perdita patrimoniale del contributo economico della OR alle esigenze P_ familiari calcolata dalla data del decesso (24.11.14) fino alla data della sentenza (4.11.21); laddove invece il giudicante avesse correttamente valutato tale voce di pregiudizio avrebbe dovuto quantificare l'importo spettante al coniuge in € 18.053,00 e quello spettante a ciascun figlio in € 51.149,00 oltre rivalutazione ed interessi compensativi;
soltanto con riferimento al periodo successivo alla sentenza, il medesimo pregiudizio avrebbe potuto essere determinato applicando il regime di riparazione equitativa consistente nella capitalizzazione anticipata a mezzo di coefficienti che scontano il c.d. montante di anticipazione;
b) erroneamente quantificato le perdite economiche future del coniuge superstite per non aver considerato che, una volta raggiunta l'indipendenza economica dei figli minori, verosimilmente la quota di reddito destinata dalla alle esigenze familiari della P_ coppia si sarebbe incrementata, nella misura presumibile del 50% e non sarebbe invece rimasta invariata e fissa al 15% come statuito dal Tribunale che avrebbe dovuto pertanto applicare il coefficiente di capitalizzazione dell'età che la danneggiata avrebbe avuto al raggiungimento del 26esimo anno di età del minore dei figli pari a 64 anni e moltiplicarlo per il 50% del reddito che avrebbe destinato alle esigenze del nucleo familiare da tale data
(17.192,00:2) x 17,8177 =€ 153.160,94);
c) sottostimato il danno futuro patito dai figli minori per aver applicato il coefficiente di capitalizzazione risultante dalla Tavola 7 del D.M. pubblicato in G.U. serie n. 295 del
19.12.16 corrispondenti a quelli per determinare l'indennizzo spettante agli orfani a norma dell'art. 85 D.p.r. n. 1124/1965 non adeguato.
Si è costituita eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e comunque Controparte_1
l'infondatezza dell'appello ed a sua volta ha proposto impugnazione incidentale formulando i seguenti motivi:
- errata decurtazione da parte del primo giudice della sola percentuale del 30% quale quota sibi del reddito della , anziché nella misura di 1/3
considerato che
entrambi i P_ coniugi svolgevano attività lavorativa;
-mancata decurtazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa ai fini del calcolo del danno patrimoniale dal momento che la de cuius aveva 42 anni e, in base alla vita media, avrebbe avuto da vivere ancora 40 anni, avrebbe lavorato quindi 25 anni mentre gli ultimi
15 anni li avrebbe trascorsi in pensione, pertanto considerando 40 anni ancora da vivere il
37,5% di questi li avrebbe trascorsi in pensione;
- errato riconoscimento del danno patrimoniale futuro al coniuge vita natural durante, per omessa considerazione di circostanze da cui presumere che la , al P_ raggiungimento del 26 anno di età dei figli, avrebbe trattenuto per sé l'intero stipendio;
- erronea percentuale di concorso colposo attribuito alla vittima nella misura del 20% invece che del 30%;
-errato riconoscimento di interessi e rivalutazione sul danno patrimoniale da lucro cessante futuro, trattandosi di somme non ancora spettanti ai superstiti e che Pt_1 neppure ha ancora corrisposto, trattandosi di rendite.
Il giudizio è stato dichiarato interrotto per morte di e poi ritualmente Persona_1 riassunto nei confronti dei suoi eredi, rimasti contumaci. La causa, istruita attraverso produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione in data 1.4.2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 26 giugno
2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c, concessi in forma ridotta (40+20).
Motivi della decisione Contr In limine va disattesa l'eccezione sollevata da di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per mancata indicazione specifica dei capi della sentenza impugnata. Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, essendo, solo, necessario che siano evidenziate le ragioni di censura alla sentenza impugnata e le modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. 10916/2017; Cass n. 2143/2015). Nel caso di specie l' Pt_1 ha articolato specifici motivi di gravame individuando in modo chiaro le parti della sentenza impugnate e la riforma richiesta.
1. Perimetro della decisione
ha proposto azione ex art. 1916 c.c. nei confronti del terzo -estraneo al rapporto Pt_1 assicurativo assicurato da - responsabile del sinistro, nonché nei confronti Pt_1 dell'assicuratore del terzo responsabile per il rimborso delle indennità corrisposte al marito ed ai figli minori della OR deceduta nel sinistro stradale verifcatosi P_ il 24.11.2014. Come correttamente evidenziato dal primo giudice “l'art. 1916 c.c. prevede che “l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”; e tale disposizione, per come previsto dal comma 4, si estende anche all'assicuratore sociale, ovvero all che abbia erogato al lavoratore o ai familiari Pt_1 superstiti le prestazioni previste dalla legge, ovvero, in caso di morte del lavoratore, la rendita e l'assegno funerario previsti dall'art. 85 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1924. In tal caso, dunque, l può Pt_1 proporre la domanda, di surrogazione appunto, diretta a far valere il diritto al risarcimento del danno spettante ai familiari dell'infortunato, nei confronti del terzo civilmente responsabile dell'infortunio. Più precisamente, il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ai sensi dell'art. 1916 c.c. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito (cfr. Cassazione civile, sez. III, 23 febbraio 2009, n. 4347). azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurata.
La qualificazione della domanda non è oggetto di impugnativa, parimenti acclarato è che ha provveduto ad erogare a norma del dpr n. 1124/65 ai superstiti aventi diritto – Pt_1 il coniuge ed i figli minori di anni 8 e di anni Parte_3 Persona_2 Persona_3
4 - le prestazioni previdenziali di legge corrispondendo l'assegno funerario e costituendo a loro favore una rendita per il complessivo ammontare di € 570.014,60 e che abbia ricevuto da la somma di € 210.520,00 accettata in acconto del Controparte_1 maggior avere.
L'oggetto del presente giudizio per effetto dell' impugnazione principale e di quella incidentale attiene dunque da una parte alla verifica della configurabilità di un concorso colposo della vittima ex art. 1227 c.c. e dall'altra al quantum del danno patrimoniale da lucro cessante, presente e futuro, spettante ai congiunti della SI , per il venir P_ meno del contributo economico apportato in vita dalla medesima in quanto soggetto percettore di reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, la cui determinazione
è funzionale alla verifica dell'entità del credito ex art. 1916 c.c. di nei confronti Pt_1 degli eredi di e di Persona_1 Controparte_1
2. Sul concorso colposo della vittima (primo motivo di appello principale e quarto motivo di appello incidentale) ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha riconosciuto un Pt_1 concorso colposo della SI ex art. 1227 comma primo c.c. in ragione P_ dell'inosservanza dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza, quantificato nella misura del 20%, lamentando l'assenza di prova che tale condotta abbia effettivamente avuto una qualche incidenza eziologica nella verificazione dell'evento d danno. Contr A sua volta sostiene che il Tribunale abbia sottostimato la percentuale del medesimo concorso, da determinarsi invece nel 30% .
Il primo motivo dell'appello principale è meritevole di accoglimento.
La dinamica del tragico incidente in cui ha perso la vita la SI , per come P_ ricostruita dal consulente tecnico del PM nel procedimento penale a carico di Per_1 non è in contestazione fra le parti, pertanto può ritenersi acclarato che “La
[...] responsabilità di avere provocato l'incidente è riconducibile alla condotta di guida del sig. Persona_1 conducente della Fiat Punto targata CS930SX…Questa responsabilità emerge in modo chiaro ed incontrovertibile in considerazione sia della posizione del punto d'urto, localizzato sulla corsia di pertinenza della Nissan Micra, sia della modesta velocità di marcia di quest'ultima, ampiamente inferiore al limite massimo stabilito e sia del tentativo estremo della sig.ra di evitare la collisione Controparte_4 decelerando e spostandosi con la vettura quanto più possibile sulla propria destra…..”; il Consulente, dopo avete richiamato le norme del codice della strada che risultano essere state violate nel caso di specie – artt. 141 e 143 – ha proseguito evidenziando “il Caso in esame è da ricondurre all'elemento umano e più propriamente da individuare nella condotta di guida distratta e poco attenta del sig. verosimilmente all'esito di uno stato di stanchezza da affaticamento fisico Persona_1 che con molta probabilità, negli istanti immediatamente prima del sinistro lo ha portato a non rendersi conto di non avere più il controllo della propria vettura. La Fiat Punto deviando a sinistra ha invaso completamente l'opposta corsia di marcia fino a collidere con la Nissan Micra che percorreva regolarmente la propria corsia di marcia. In tali condizioni anche se la conducente della Nissan Micra fosse riuscita ad arrestare la corsa prima dell'urto l'impatto sarebbe stato pressochè equivalente ed egualmente grave;
non si rilevano pertanto elementi di responsabilità nella condotta di guida e nella esecuzione delle possibili manovre di emergenza nei confronti della sig.ra a carico della quale resta invece la Controparte_4 responsabilità di non avere fatto uso delle cinture di sicurezza”. ( sentenza pag. 5 e consulenza dell'Ing. pag.28 e ss) . Per_4 E' parimenti pacifico che al momento del sinistro la SI non indossasse la P_ cintura di sicurezza, circostanza anche questa accertata dal consulente del PM il quale nella sua relazione si è limitato ad evidenziare come tale condotta integrasse una violazione dell'art. 172 C.D.S., ma non che la stessa abbia apportato un contributo causale in relazione al decesso della vittima avvenuto nell'immediatezza, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, che ha evidentemente errato nell'interpretazione dell'elaborato peritale ed omesso sul piano giuridico di valutare tutti gli elementi del caso concreto al fine di effettuare un ragionamento controfattuale secondo la regola della preponderanza dell'evidenza , volto a stabilire se, qualora la avesse indossato la P_ cintura di sicurezza, l'evento morte non si sarebbe verificato, essendo invece pacifico che lo scontro frontale fra le due autovetture sia avvenuto per colpa esclusiva di
[...]
. Per_1
Invero affinché possa configurarsi l'ipotesi di un concorso colposo ex art. 1227 co.1, c.c. della vittima di un sinistro stradale esitato nella morte, occorre pur sempre accertare che la colpa ascrivibile alla stessa non si sostanzi nella mera trasgressione di una regola cautelare
(generica o – come nella specie – specifica) alla cui osservanza la medesimo risultava tenuta, ma che tale violazione abbia effettivamente inciso nell'eziologia del sinistro mortale (Cass. 34625/2023). Evenienza da ritenersi integrata solo quando l'evento morte costituisca la concretizzazione di quello specifico rischio che l'osservanza di quella regola cautelare tendeva, appunto, a neutralizzare.
Nel caso di specie deve in primis osservarsi che in assenza di esame autoptico non vi è prova della sede delle lesioni riportate dalla , che invece avrebbe potuto P_ consentire di apprezzare l'incidenza concausale della violazione dell'art. 172 C.D.S.; d'altra parte dalla consulenza svolta in sede penale, emerge che l'autovettura condotta da
[...]
sia andata ad impattare ad una velocità di 70 Km/h contro la Nissan Micra Per_1 condotta dalla vittima, la forza di urto si è concentrata tutta sul lato del conducente ed ha spinto indietro l'autoveicolo, la cui parte posteriore si è sollevata e con movimento di rotazione antiorario è andata a sbattere contro il guardrail. Gli airbag anteriori si sono naturalmente attivati e la SI è nella sostanza rimasta schiacciata all'interno P_ dell'abitacolo dove è stata rinvenuta senza vita. Non vi sono dunque elementi concreti idonei a dimostrare che il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima costituisca un antecedente causale che ha concretamente influito sulla eziologia dell'evento morte, pertanto in riforma della sentenza impugnata deve escludersi la sussistenza di un concorso colposo ex art. 1227 comma primo c.c.
3. La liquidazione del danno patrimoniale da perdita del congiunto in favore del coniuge e dei figli minori della vittima
Prima di esaminare i motivi di impugnazione, va evidenziato che le parti non hanno impugnato il criterio di determinazione del reddito netto da lavoro indeterminato percepito in vita dalla SI utilizzato dal Tribunale quale base di calcolo del P_ danno patrimoniale in questione, e così individuato : “ per quanto attiene il reddito da prendere
a riferimento per calcolare il danno, dal reddito goduto dalla vittima al momento della morte deve essere detratto l'ammontare delle spese per la produzione del reddito e il carico fiscale che in assenza del fatto illecito avrebbero rappresentato voci di spesa e come tali avrebbero ridotto il reddito disponibile per i familiari;
tuttavia è doveroso tenere conto – in presenza di allegazione e prova anche per presunzioni – dei verosimili incrementi futuri che quel reddito avrebbe avuto se la vittima avesse continuato a svolgere la propria attività lavorativa. Come rilevato dalla Corte di Cassazione, “Qualsiasi reddito da lavoro, infatti, è destinato secondo l'id quod plerumque accidit a crescere col tempo…ora, poiché l'operazione di capitalizzazione consiste nel trasformare una rendita in un capitale, essa potrà avvenire in base all'ultimo reddito goduto dalla vittima nel solo caso in cui sia possibile ritenere che se la vittima fosse rimasta in vita, il suo reddito non si sarebbe verosimilmente incrementato. Una valutazione di questo tipo sarebbe tuttavia consentita solo nel caso di morte d'un lavoratore agèe e prossimo all'età pensionabile ovvero svolgente un lavoro che non gli consente alcun incremento reddituale futuro” (cfr. Cass. 6618/2019) Alla luce di tali principi, tenuto conto che il reddito annuo netto per l'anno 2013 della sig.ra ammontava a € P_
22.327,55 si ritiene di poter prendere a riferimento un reddito di € 24.560,00 (applicando un incremento del 10 %) tenuto conto dell'età della vittima (42 anni) nonché della tipologia di lavoro svolta
(tecnico di radiologia presso la Asl)”. Siffatta statuizione è dunque coperta dal giudicato interno, pertanto il reddito netto della vittima da considerare è di euro 24.560,00 annui.
3.1La determinazione della quota sibi
Contr Il secondo motivo di appello incidentale di deve essere scrutinato prioritariamente in quanto incide sulla determinazione della quota di reddito della de cuius destinata ai bisogni familiari e costituente la base di calcolo del pregiudizio patrimoniale, attuale e futuro, subito dai superstiti a causa della morte della stessa. La compagnia in particolare lamenta una sottostima della quota sibi da parte del Tribunale fissata nella misura del 30% tenuto conto della composizione del nucleo familiare nonché della circostanza- non contestata-che il marito della vittima è percettore di redditi da lavoro, ritenendo invece più adeguata al caso concreto fissare in un 1/3 la quota sibi.
La doglianza è meritevole di accoglimento.
.Invero il primo giudice non ha in alcun modo motivato sulle circostanze concrete che lo hanno indotto a ritenere che la SI avrebbe destinato quasi interamente il P_ proprio reddito ai bisogni del proprio nucleo familiare , composto sì da due figli minori ma anche dal coniuge percettore di un reddito, anche se nessuna delle parti ne ha indicato l'entità. Spettava ad allegare e provare la sussistenza di condizioni Pt_1 economiche, abitudini familiari e quant'altro utile per dimostrare, anche in via presuntiva, che la vittima tenesse per sé solo un 30% del proprio reddito, pertanto in assenza di elementi concreti e specifici, su cui ancorare una valutazione in tal senso, deve ritenersi più verosimile, secondo l'id quoad plerumque accidit, una determinazione della quota sibi nella misura di 1/3, con la conseguenza che il reddito da prendere quale parametro di liquidazione del pregiudizio patito dai prossimi congiunti è pari ad euro 16.374,00 ( reddito netto di euro 24.560-8.186 per quota sibi).
3.2 La perdita patrimoniale già prodottasi nella sfera giuridica dei danneggiati ( prima doglianza del secondo motivo di appello principale)
con la prima doglianza del secondo motivo lamenta che il Tribunale abbia Pt_1 omesso di riconoscere ai congiunti della vittima la voce di danno emergente, costituita dalle perdite patrimoniali già maturate dal decesso (24.11.14) fino alla data della sentenza,
e quindi di operare la capitalizzazione anticipata della rendita con riferimento esclusivo al danno futuro.
La censura è fondata.
La perdita patrimoniale subita dal superstiti sotto il profilo del venir meno della quota parte del reddito della vittima, si configura infatti come un danno emergente e non come un danno futuro, correlandosi ad un periodo temporale ormai decorso e, dunque, ad un danno già verificatosi ed apprezzabile nella sua consistenza senza alcuna valutazione prognostica, qual è quella della liquidazione del danno futuro (Cass. 11719/2021;
10321/2018, 2463/2020; 17061/2017).
Ciò posto, considerato che non è oggetto di impugnazione la ripartizione del Tribunale del reddito della SI a disposizione del nucleo familiare, destinato per il P_
15% al coniuge e per il residuo ai due figli minori in parti uguali, dal momento che sia Contr
che hanno contestato siffatta suddivisione soltanto con riferimento al Pt_1 danno futuro ed al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica della prole, deve procedersi alla liquidazione della perdita patrimoniale già verificatasi secondo la richiamata ripartizione e moltiplicando la quota di reddito destinata a ciascun congiunto per il numero di anni trascorsi dalla morte della donna (24.11.2024) fino ad oggi ( 10 anni e 7 mesi). Per il coniuge il danno va liquidato in euro 25.992,00 ( euro 2456 corrispondente al 15% di euro 16.374,00 x 10 anni e 7 mesi) ; per ciascuno dei figli in euro 73.650,00 ( euro 6959,00 corrispondente al 42,50% x 10 anni e 7 mesi), pervenendosi all'importo complessivo di euro 173.292,00.
3.3 Sulla capitalizzazione della rendita ( secondo motivo di appello principale e secondo e terzo motivo di appello incidentale)
Con la seconda doglianza del secondo motivo di appello assume che il primo Pt_1 giudice abbia sottostimato le perdite economiche future del coniuge superstite della SI per non aver considerato che, una volta raggiunta l'indipendenza P_ economica dei figli minori, verosimilmente la quota di reddito destinata dalla vittima alle esigenze familiari della coppia si sarebbe incrementata, nella misura presumibile del 50% e Cont non sarebbe invece rimasta invariata e fissa al 15% come statuito dal Tribunale. invece con il terzo motivo di impugnazione incidentale lamenta esattamente il contrario, ovvero sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che al raggiungimento del 26 anno di età dei figli, la avrebbe trattenuto per sé l'intero stipendio e comunque P_ escludere la sussistenza della perdita economica per il coniuge vita natural durante, considerando l'elevato dato statistico di separazione e divorzi intorno ai 15-18 anni di matrimonio e che “secondo l'id quod plerumque accidit un uomo di 43 anni, vedovo (così come un separato con figli, per avvicinare le “posizioni”) ricostruirà una convivenza con altro partner, per cui
l'apporto economico della de cuius diverrebbe anche una locupletazione”.
Tutte le censure sono infondate.
Da una parte infatti, appare verosimile che la vittima, che percepiva una retribuzione modesta, costituente il suo unico reddito, una volta divenuti autonomi i figli, avrebbe destinato quella quota alle proprie esigenze personali, essendo il coniuge economicamente indipendente, senza tuttavia sottrarsi ai doveri di solidarietà familiare, in assenza di Cont elementi concreti da cui inferire il contrario. Le ipotesi formulate poi da circa una possibile e futura cessazione della convivenza matrimoniale o, in alternativa, della instaurazione di un nuovo rapporto affettivo equiparabile a quello coniugale da parte del marito della vittima, appaiono del tutto astratte e indimostrate, fondate su proiezioni meramente statistiche, ma del tutto sganciate da circostanze reali e provate , riferibili al caso di specie.
Ciò posto, dalla data della presente sentenza, deve essere qualificato come danno da lucro cessante futuro l'entità del contributo economico di cui il coniuge ed i due figli della SI non potranno più fruire. Tale pregiudizio va liquidato attraverso il P_ metodo della capitalizzazione, cioè moltiplicando l'importo riconosciuto per un coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere in adeguata considerazione il c.d. montante di anticipazione, e cioè il vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma in relazione ad un esborso che egli avrebbe concretamente effettuato solo in futuro.
Si rammenta poi che "il giudice di merito è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, a condizione però che si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti: esempio fornito sono i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti vigenti per la capitalizzazione di rendite assistenziali o previdenziali o i coefficienti elaborati in dottrina" (Cass, sez. III,
16913/2019).
La Corte ritiene dunque di adottare ai fini della liquidazione del danno futuro in esame le
Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al giugno 2024, condividendo la doglianza dell'appellante circa l'inadeguatezza ed incompletezza della tav. 7 allegata al D.M. 22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”). Le Tabelle del Tribunale di Milano, invece adoperano una formula finanziaria corretta con l'età e il sesso della vittima, con le tavole di mortalità, con i tassi di interesse dinamici (rapportati ai diversi archi temporali) e con l'inflazione attesa. I coefficienti sono stati messi a punto con una formula finanziaria che tiene conto di tutti i seguenti parametri:
• la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato;
• l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione;
• la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica;
• il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione). I relativi valori sono forniti dall'ISTAT; la tabella
2024 è basata sulla mortalità del 2022;
• un tasso di rendimento futuro stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al 30 novembre 2023;
• un indice della svalutazione attesa nel prossimo triennio in base ad una previsione di
Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del 2023).
Passando quindi alla determinazione degli importi dovuti ai figli della SI , P_ considerata :
a) la quota di reddito annua a ciascuno dei medesimi destinata in precedenza determinata in euro 6.959,00;
b) l'età degli stessi ad oggi di 19 e 15 anni;
c) l'arco di tempo corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio materno, ovvero fino al momento del raggiungimento della piena indipendenza economica, che può essere individuato nel ventiseiesimo anno di età (in assenza di specifiche allegazioni su particolari condizioni e propensioni dei figli della vittima), che per il figlio maggiore è di Persona_2
7 anni e per la figlia minore è di 11 anni;
Persona_3 d) il coefficiente di capitalizzazione rispettivamente pari a 6,79 per il figlio maggiore e a 10, 53 per la figlio minore;
e) moltiplicato il reddito annuo perduto per ciascuno coefficiente moltiplicativo, si ottiene : per il figlio maggiore la somma di euro 47.251,61 all'attualità e per la figlia minore la somma di euro 73.278,27 sempre all'attualità ( importo complessivo euro 120.529,88).
Per quanto riguarda invece la perdita economica del coniuge superstite, considerata la quota di reddito annua al medesimo destinata di euro 2.456,00 l'età del danneggiato ad oggi ( 54 anni), l'età che avrebbe avuto la SI oggi se fosse sopravvissuta P_
(53 anni), l'età pensionabile media pari a 67 anni della medesima vittima, cui corrisponde un arco temporale di 14 anni di rendita perduta , il coefficiente di capitalizzazione è pari a
12,71 quindi il valore capitale della rendita all'attualità è pari ad euro 31.215,76.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale con l'ultimo motivo di gravame del tutto infondato, anche il danno futuro da fatto illecito è un credito di
"valore", soggetto a "cumulo" di rivalutazione ed interessi, pertanto "anche chi causa un danno futuro è in mora dal giorno del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1219 c.c., per il pagamento del relativo risarcimento;
tale mora andrà calcolata sul credito risarcitorio scontato reso attuale, ma andrà pur sempre calcolata con decorrenza dalla data dell'illecito" ( Cass. 9985/2019).
In definitiva il complessivo importo delle somme spettanti al coniuge ed ai figli superstiti della SI a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ( presente e futuro) P_ da perdita del contributo economico della vittima, va liquidato in complessivi euro
325.037,64 oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria sulla somma devalutata alla data dell'illecito (24.11.2014); tale credito rappresenta il quantum spettante ad Pt_1 ex art. 1916 c.c. dal momento che l'istituto non può pretendere dal terzo responsabile più dell'ammontare effettivo del pregiudizio subito dal danneggiato, quindi essa non ha diritto all'integrale ristoro della maggior costo delle prestazioni erogate pari al 9.11.2023 ad € 731.649,76. (doc. 1 appello ). Contr E' poi pacifico che abbia corrisposto all'appellante € 210.520,00 mediante un bonifico di € 96.000 effettuato in data 18/4/2016, un bonifico € 18.000 del 20/5/2016, ed un bonifico di € 96.520,00 del 8/1/2018 , pertanto deve procedersi alla detrazione degli acconti attraverso le seguenti operazioni:
a) occorre devalutare il credito alla data dell'illecito, e poi computare su di esso la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi - ovvero gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno - fino al momento della corresponsione dell'acconto, così da determinare a quanto ammontasse il complessivo credito, per somma capitale, rivalutazione ed interessi, alla data del pagamento;
b) quindi scomputare da tale complessiva somma l'acconto;
c) riprendere poi il computo degli accessori sulla residua somma, ove in concreto una somma residui.
Dunque, il credito risarcitorio per il complessivo danno patrimoniale devalutato al momento del fatto (24.11.2014)ammonta ad euro 267.961,78.
Al momento del pagamento del primo acconto (in data 18.4.2016), maggiorato della rivalutazione e degli interessi compensativi maturati sino a tale data, esso era pari ad euro
268.928,48, di talché, detratta la somma di euro 96.000 è residuato un credito di euro
172.928,48. Su di esso, da tale giorno, devono riprendere a decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi (sulla somma rivalutata anno per anno) fino al successivo pagamento del 20.5.2016. A tale data, il credito risarcitorio ammontava ad euro
173.130,81 e detratto l'acconto di euro 18.000 è residuato un credito di € 155.130,81. Su di esso, da tale giorno, devono riprendere a decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi (sulla somma rivalutata anno per anno) fino all'ultimo pagamento del
8.1.2018, pervenendosi all'importo di euro 158.284,30, da cui va detratta la somma di euro
96.520,00, residuando un credito di euro 61.764,30. Su di esso, da tale giorno, devono riprendere a decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi (sulla somma rivalutata anno per anno) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, di talchè il credito residuo di va liquidato in euro 81.446,22 oltre interessi legali dalla sentenza al Pt_1 saldo effettivo.
4.Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis:
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv.
639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 -
01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, l'esito complessivo della lite è di soccombenza per gli appellati, tuttavia tenuto conto che nelle more la ha versato quasi per l'intero quanto Parte_5 dovuto, ricorrono giusti motivi per disporre con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, la compensazione per 1/3 e i restanti 2/3 vanno posti a carico dei convenuti, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022, in base al valore della controversia determinato sul decisum ( scaglione fra euro
52.000 ed euro 260.000), considerato un impegno difensivo medio, con esclusione per entrambi i gradi di giudizio della fase istruttoria, in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Pt_1 Controparte_1 avverso la sentenza 909/2021 del Tribunale di RE , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertata la responsabilità esclusiva di Cont
nella causazione dell'infortunio occorso a , Persona_1 P_ condanna e , in qualità di eredi di e CP_3 CP_2 Persona_1 [...]
in solido fra loro, al pagamento in favore di della Controparte_1 Pt_1 somma di € 81.446,22 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
2) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate per 1/3 e condanna Contr e in qualità di eredi di e CP_3 CP_2 Persona_1
in solido fra loro, al pagamento in favore di dei restanti Controparte_1 Pt_1
2/3 che si liquidano per il primo grado di € 5.622,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il secondo grado in €
6.660,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 157/2022 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. BARSANTINI ANGELA, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FEDERICA BALDASSARRI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE contro
E in qualità di eredi di (c.f. CP_2 CP_3 Persona_1
) C.F._1
PARTI APPELLATE-CONTUMACI trattenuta in decisione in data 1.4.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante : “Piaccia alla Corte d'Appello Eccellentissima, in riforma della sentenza del
Tribunale di RE n. 909/2021 resa nel procedimento iscritto al Rg. n. 3516/2016 ed in accoglimento dell'appello proposto accertare e dichiarare che il sinistro mortale occorso in data 24.11.14 a
, è da attribuirsi all'esclusiva responsabilità di proprietario e conducente Controparte_4 Persona_1 del veicolo FIAT Punto targata CS930SX, assicurato rca con e per l'effetto Controparte_1 condannare e in solido al pagamento a favore di Persona_1 Controparte_1 Pt_1 dell'ammontare complessivo delle prestazioni che ad oggi risultano pari a € 756.063,85. come da attestazione di costo del 7.01.25 depositata all'udienza del 21.01.25, nei limiti del danno patrimoniale iure proprio accertato di spettanza di e dei figli minori all'esito della morte di CP_5 P_
, o di altra somma che verrà accertata come spettante all'Ente che agisce in surroga, somma che
[...] dovrà essere rivalutata e sulla quale dovranno essere computati gli interessi. Col favore delle spese e competenze legali del presente giudizio oltre oneri di legge”
Per parte appellata-appellante incidentale: “Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello principale o comunque rigettarlo, con vittoria di spese, diritti ed onorari. In accoglimento dell'appello incidentale di Controparte_1
-rideterminare la quota di reddito della da prendere a base per il calcolo del danno patrimoniale P_ dei superstiti: detraendo la quota sibi di 1/3 e di un ulteriore importo pari al 10% quali spese in accoglimento del motivo di appello incidentale n.1, ridurla inoltre ulteriormente di 37,5% per lo scarto vita fisica/vita lavorativa in accoglimento del motivo
n. 2
-Limitare il riconoscimento del danno patrimoniale per il marito sino al raggiungimento del 26 anno di età dei figli, escludendolo per gli anni successivi (motivo 3).
-Applicare il concorso di della ex art. 1227 CC nella misura del 30% anziché del 20% P_
(motivo 4). -Escludere interessi e rivalutazione per i ratei del danno civilistico ancora da corrispondere, trattandosi di danno futuro (motivo 5).
Con vittoria di spese ed onorari.
RICHIESTA DI RESTITUZIONE
Disporre la restituzione ad delle somme dalla stessa corrisposte ad che risultino Controparte_1 Pt_1 versate in eccedenza rispetto a quanto risulterà dovuto all'esito del giudizio, condannando al loro Pt_1 pagamento, con interessi legali dalla data dell'esborso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi
i gradi del giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 909/2021 del Tribunale di RE pubblicata il 4.11.2021 , in materia di azione ex art. 1916 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e le domande proposte.
conveniva dinanzi al Tribunale di RE e Pt_1 Controparte_1 Persona_1 rappresentando che: in data 24.11.2014 alle ore 15 circa alla guida della Controparte_4 sua autovettura targata DE 569JZ veniva investita dall'autovettura targata CS930SX condotta e di proprietà di assicurata RCA con che Persona_1 Controparte_1 transitava sulla stessa strada percorsa dalla (raccordo RE – Autostrada A1) P_ nell'opposto senso di marcia;
in particolare invadeva la corsia opposta, CP_6 percorsa dalla , provocando uno scontro frontale che determinava il decesso P_ immediato della donna;
questa all'epoca dell'evento era dipendente con contratto a tempo indeterminato e qualifica di tecnico di radiologia della di RE e il giorno Pt_2 del sinistro, al termine dell'orario di lavoro, doveva recarsi a prendere la figlia alla scuola materna e rientrare all'abitazione familiare;
riconosciuta l'indennizzabilità del caso, Pt_1 provvedeva ad erogare a norma del dpr n. 1124/65 ai superstiti aventi diritto – il coniuge ed i figli minori di anni 8 e di anni 4 - le Parte_3 Persona_2 Persona_3 prestazioni previdenziali di legge corrispondendo l'assegno funerario e costituendo a loro favore una rendita per il complessivo ammontare di € 570.014,60 come comprovato dall'attestato di costo depositato (€ 531.278,41 quale valore capitale della rendita al 31.3.2016; € 36.603,74 quali acconti già versati;
€ 2.132,45 per assegno funerario).
Precisava l'attrice che nei confronti di pendeva procedimento penale per il Persona_1 reato di cui all'art. 589 c.p. in relazione alla violazione degli artt. 141 e 149 codice della strada e che la relazione del consulente tecnico della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di RE - ing. – aveva accertato che l'evento era attribuibile alla Per_4 esclusiva condotta di guida di . L' deduceva dunque di aver diritto Persona_1 Pt_4 ex art. 1916 c.c. ad ottenere dal responsabile civile e dalla sua compagnia assicurativa il rimborso delle prestazioni erogate nel limite del loro importo e del danno civilistico oltre rivalutazione e interessi e dava atto che aveva corrisposto l'importo di Controparte_1
€ 114.000,00 trattenuto da a titolo di acconto, non ritenendo congruo l'importo Pt_1 versato in quanto non corrispondente al danno civilistico subito dai familiari superstiti della sig.ra . P_
Sulla base di tali allegazioni parte attrice chiedeva dichiararsi l'esclusiva responsabilità di della determinazione dell'infortunio e per l'effetto condannare i convenuti Persona_1 in solido al pagamento in proprio favore della somma di € 570.014,60 o la diversa somma ritenuta spettante con interessi e rivalutazione.
Si costituiva la quale invocava il concorso colposo ex art. 1227 c.c. Controparte_1 della vittima in relazione all'evento morte, in quanto la stessa non indossava la cintura di sicurezza;
contestava nel quantum la avversa domanda dovendo invece ritenersi satisfattiva la somma da essa corrisposta all pari ad € 114.000,00. Pt_1
Si costituiva associandosi alle difese ed eccezioni della propria compagnia Persona_1 assicuratrice.
Dopo istruzione documentale, il Tribunale di RE, avvalendosi delle risultanze non contestate dalle parti della consulenza del perito del PM espletata nel procedimento penale a carico di , attribuiva a quest'ultimo la responsabilità prevalente Persona_1 nella causazione del sinistro e al contempo riteneva sussistente ex art. 1227 comma primo c.c. il concorso colposo della vittima in misura pari al 20 % per non avere fatto uso della cintura di sicurezza.
Con riferimento alla quantificazione del danno spettante agli eredi della SI , P_ il primo giudice, in premessa richiamava i principi di diritto in materia secondo cui "La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito. ( Cass. civ. n. 6619 del
16/03/2018 ). In particolare, per quanto attiene il reddito da prendere a riferimento per calcolare il danno, dal reddito goduto dalla vittima al momento della morte deve essere detratto l'ammontare delle spese per la produzione del reddito e il carico fiscale che in assenza del fatto illecito avrebbero rappresentato voci di spesa e come tali avrebbero ridotto il reddito disponibile per i familiari;
tuttavia è doveroso tenere conto – in presenza di allegazione e prova anche per presunzioni – dei verosimili incrementi futuri che quel reddito avrebbe avuto se la vittima avesse continuato a svolgere la propria attività lavorativa. Come rilevato dalla Corte di Cassazione, “Qualsiasi reddito da lavoro, infatti, è destinato secondo l'id quod plerumque accidit a crescere col tempo…ora, poiché l'operazione di capitalizzazione consiste nel trasformare una rendita in un capitale, essa potrà avvenire in base all'ultimo reddito goduto dalla vittima nel solo caso in cui sia possibile ritenere che se la vittima fosse rimasta in vita, il suo reddito non si sarebbe verosimilmente incrementato. Una valutazione di questo tipo sarebbe tuttavia consentita solo nel caso di morte d'un lavoratore agèe e prossimo all'età pensionabile ovvero svolgente un lavoro che non gli consente alcun incremento reddituale futuro” (cfr. Cass. 6618/2019)”.
Alla luce di tali principi il Tribunale procedeva quindi alla liquidazione del danno considerando :
-“ che il reddito annuo netto per l'anno 2013 della sig.ra ammontava a € 22.327,55 si ritiene P_ di poter prendere a riferimento un reddito di € 24.560,00 (applicando un incremento del 10 %) tenuto conto dell'età della vittima (42 anni) nonché della tipologia di lavoro svolta (tecnico di radiologia presso la
Asl). Non si ritengono sussistenti elementi per poter prendere come parametro un reddito superiore in mancanza di specifica allegazione e prova sul punto;
-- La quota sibi, ossia la porzione di reddito che avrebbe speso per sé, si determina nel Controparte_4
30% del reddito, tenuto conto della composizione del nucleo familiare nonché della circostanza non contestata per cui il marito della vittima ha un'occupazione lavorativa. Pertanto il reddito da prendere come parametro è 17.192,00 (24.560,00 – 7.368,00 per quota sibi).
- avendo la vittima di anni 42, due figli allora di 4 e 8 anni ed un coniuge occupato allora di anni 43
(l'età si ricava dal c.f. indicato nella dichiarazione dei redditi della , si ritiene di stimare che del P_ reddito della vittima, già detratta la quota sibi, il 15% pari ad € 2.578,80 fosse destinato al coniuge e il
42,50 % pari ad € 7.306,60 fosse destinato a ciascun figlio. Applicando a tali quote i coefficienti di capitalizzazione delle rendite assegnate a superstiti di infortunati desunti dalla tavola 7 allegata al dm
22.11.2016 (prodotta da parte attrice) e relativi a coniuge di 42 anni di età - essendo la vittima più giovane di un anno rispetto al coniuge superstite - (27,0673) ed a figli di 4 e 8 anni di età
(rispettivamente 13,6279 e 10,8377) si avranno i seguenti valori: € 69.801,15; € 99.573,61; €
79.186,73. L'importo complessivo pari a € 248.561,49 deve essere decurtato del 20 % a titolo di concorso di colpa per un totale di € 198.849,20. A tale importo va aggiunto quanto liquidato da ai Pt_1 superstiti per assegno funerario (€ 2.132,45). In applicazione del principio stabilito da Cassazione civile,
Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni devono poi essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Pertanto, sulla somma precedentemente indicata, via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, devono essere applicati gli interessi al tasso legale.”
In conclusione, il primo giudice, così statuiva:
-accertata la responsabilità di nella misura dell'80% nella determinazione Persona_1 dell'infortunio occorso a nonché il concorso di colpa della vittima nella Controparte_4 misura del 20 %
- accertato il diritto di a ricevere il pagamento di € 200.981,65 oltre rivalutazione e Pt_1 interessi da parte dei convenuti;
- dato atto che ha già corrisposto € 96.000,00 in data 18.04.16; € Controparte_1
18.000,00 in data 20.05.16; € 96.520,00 in data 11.01.18 per complessivi € 210.520,00; - condanna i convenuti in solido tra loro alla corresponsione in favore di della Pt_1 differenza tra il dovuto e quanto già corrisposto da secondo i criteri Controparte_1 indicati nella parte motiva;
- compensa per ¼ le spese di lite e condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione dei restanti ¾ che si liquidano in € 930,75 per spese ed € 10.000,00 per onorari oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Avverso tale sentenza ha interposto appello fondato su due motivi: Pt_1
1)con il primo censura l'attribuzione da parte del Tribunale di una responsabilità per concorso colposo in misura pari al 20% ex art. 1227 coma primo c.c. alla vittima del sinistro, per non aver indossato la cintura di sicurezza, lamentando invece che né la CTU dinamica disposta dalla Procura né i convenuti avrebbero fornito elementi di prova in merito alla circostanza che la violazione del predetto obbligo abbia concorso casualmente alla verificazione della morte della SI;
P_
2) il secondo motivo che attiene al quantum del danno patrimoniale riconosciuto al padre ed ai due figli minori della SI , si articola in tre doglianze con cui P_
l'appellante lamenta che il primo giudice abbia :
a) omesso di riconoscere ai congiunti della vittima la voce di danno emergente, costituita dalla perdita patrimoniale del contributo economico della OR alle esigenze P_ familiari calcolata dalla data del decesso (24.11.14) fino alla data della sentenza (4.11.21); laddove invece il giudicante avesse correttamente valutato tale voce di pregiudizio avrebbe dovuto quantificare l'importo spettante al coniuge in € 18.053,00 e quello spettante a ciascun figlio in € 51.149,00 oltre rivalutazione ed interessi compensativi;
soltanto con riferimento al periodo successivo alla sentenza, il medesimo pregiudizio avrebbe potuto essere determinato applicando il regime di riparazione equitativa consistente nella capitalizzazione anticipata a mezzo di coefficienti che scontano il c.d. montante di anticipazione;
b) erroneamente quantificato le perdite economiche future del coniuge superstite per non aver considerato che, una volta raggiunta l'indipendenza economica dei figli minori, verosimilmente la quota di reddito destinata dalla alle esigenze familiari della P_ coppia si sarebbe incrementata, nella misura presumibile del 50% e non sarebbe invece rimasta invariata e fissa al 15% come statuito dal Tribunale che avrebbe dovuto pertanto applicare il coefficiente di capitalizzazione dell'età che la danneggiata avrebbe avuto al raggiungimento del 26esimo anno di età del minore dei figli pari a 64 anni e moltiplicarlo per il 50% del reddito che avrebbe destinato alle esigenze del nucleo familiare da tale data
(17.192,00:2) x 17,8177 =€ 153.160,94);
c) sottostimato il danno futuro patito dai figli minori per aver applicato il coefficiente di capitalizzazione risultante dalla Tavola 7 del D.M. pubblicato in G.U. serie n. 295 del
19.12.16 corrispondenti a quelli per determinare l'indennizzo spettante agli orfani a norma dell'art. 85 D.p.r. n. 1124/1965 non adeguato.
Si è costituita eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e comunque Controparte_1
l'infondatezza dell'appello ed a sua volta ha proposto impugnazione incidentale formulando i seguenti motivi:
- errata decurtazione da parte del primo giudice della sola percentuale del 30% quale quota sibi del reddito della , anziché nella misura di 1/3
considerato che
entrambi i P_ coniugi svolgevano attività lavorativa;
-mancata decurtazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa ai fini del calcolo del danno patrimoniale dal momento che la de cuius aveva 42 anni e, in base alla vita media, avrebbe avuto da vivere ancora 40 anni, avrebbe lavorato quindi 25 anni mentre gli ultimi
15 anni li avrebbe trascorsi in pensione, pertanto considerando 40 anni ancora da vivere il
37,5% di questi li avrebbe trascorsi in pensione;
- errato riconoscimento del danno patrimoniale futuro al coniuge vita natural durante, per omessa considerazione di circostanze da cui presumere che la , al P_ raggiungimento del 26 anno di età dei figli, avrebbe trattenuto per sé l'intero stipendio;
- erronea percentuale di concorso colposo attribuito alla vittima nella misura del 20% invece che del 30%;
-errato riconoscimento di interessi e rivalutazione sul danno patrimoniale da lucro cessante futuro, trattandosi di somme non ancora spettanti ai superstiti e che Pt_1 neppure ha ancora corrisposto, trattandosi di rendite.
Il giudizio è stato dichiarato interrotto per morte di e poi ritualmente Persona_1 riassunto nei confronti dei suoi eredi, rimasti contumaci. La causa, istruita attraverso produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione in data 1.4.2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 26 giugno
2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c, concessi in forma ridotta (40+20).
Motivi della decisione Contr In limine va disattesa l'eccezione sollevata da di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per mancata indicazione specifica dei capi della sentenza impugnata. Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, essendo, solo, necessario che siano evidenziate le ragioni di censura alla sentenza impugnata e le modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. 10916/2017; Cass n. 2143/2015). Nel caso di specie l' Pt_1 ha articolato specifici motivi di gravame individuando in modo chiaro le parti della sentenza impugnate e la riforma richiesta.
1. Perimetro della decisione
ha proposto azione ex art. 1916 c.c. nei confronti del terzo -estraneo al rapporto Pt_1 assicurativo assicurato da - responsabile del sinistro, nonché nei confronti Pt_1 dell'assicuratore del terzo responsabile per il rimborso delle indennità corrisposte al marito ed ai figli minori della OR deceduta nel sinistro stradale verifcatosi P_ il 24.11.2014. Come correttamente evidenziato dal primo giudice “l'art. 1916 c.c. prevede che “l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”; e tale disposizione, per come previsto dal comma 4, si estende anche all'assicuratore sociale, ovvero all che abbia erogato al lavoratore o ai familiari Pt_1 superstiti le prestazioni previste dalla legge, ovvero, in caso di morte del lavoratore, la rendita e l'assegno funerario previsti dall'art. 85 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1924. In tal caso, dunque, l può Pt_1 proporre la domanda, di surrogazione appunto, diretta a far valere il diritto al risarcimento del danno spettante ai familiari dell'infortunato, nei confronti del terzo civilmente responsabile dell'infortunio. Più precisamente, il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ai sensi dell'art. 1916 c.c. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito (cfr. Cassazione civile, sez. III, 23 febbraio 2009, n. 4347). azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurata.
La qualificazione della domanda non è oggetto di impugnativa, parimenti acclarato è che ha provveduto ad erogare a norma del dpr n. 1124/65 ai superstiti aventi diritto – Pt_1 il coniuge ed i figli minori di anni 8 e di anni Parte_3 Persona_2 Persona_3
4 - le prestazioni previdenziali di legge corrispondendo l'assegno funerario e costituendo a loro favore una rendita per il complessivo ammontare di € 570.014,60 e che abbia ricevuto da la somma di € 210.520,00 accettata in acconto del Controparte_1 maggior avere.
L'oggetto del presente giudizio per effetto dell' impugnazione principale e di quella incidentale attiene dunque da una parte alla verifica della configurabilità di un concorso colposo della vittima ex art. 1227 c.c. e dall'altra al quantum del danno patrimoniale da lucro cessante, presente e futuro, spettante ai congiunti della SI , per il venir P_ meno del contributo economico apportato in vita dalla medesima in quanto soggetto percettore di reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, la cui determinazione
è funzionale alla verifica dell'entità del credito ex art. 1916 c.c. di nei confronti Pt_1 degli eredi di e di Persona_1 Controparte_1
2. Sul concorso colposo della vittima (primo motivo di appello principale e quarto motivo di appello incidentale) ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha riconosciuto un Pt_1 concorso colposo della SI ex art. 1227 comma primo c.c. in ragione P_ dell'inosservanza dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza, quantificato nella misura del 20%, lamentando l'assenza di prova che tale condotta abbia effettivamente avuto una qualche incidenza eziologica nella verificazione dell'evento d danno. Contr A sua volta sostiene che il Tribunale abbia sottostimato la percentuale del medesimo concorso, da determinarsi invece nel 30% .
Il primo motivo dell'appello principale è meritevole di accoglimento.
La dinamica del tragico incidente in cui ha perso la vita la SI , per come P_ ricostruita dal consulente tecnico del PM nel procedimento penale a carico di Per_1 non è in contestazione fra le parti, pertanto può ritenersi acclarato che “La
[...] responsabilità di avere provocato l'incidente è riconducibile alla condotta di guida del sig. Persona_1 conducente della Fiat Punto targata CS930SX…Questa responsabilità emerge in modo chiaro ed incontrovertibile in considerazione sia della posizione del punto d'urto, localizzato sulla corsia di pertinenza della Nissan Micra, sia della modesta velocità di marcia di quest'ultima, ampiamente inferiore al limite massimo stabilito e sia del tentativo estremo della sig.ra di evitare la collisione Controparte_4 decelerando e spostandosi con la vettura quanto più possibile sulla propria destra…..”; il Consulente, dopo avete richiamato le norme del codice della strada che risultano essere state violate nel caso di specie – artt. 141 e 143 – ha proseguito evidenziando “il Caso in esame è da ricondurre all'elemento umano e più propriamente da individuare nella condotta di guida distratta e poco attenta del sig. verosimilmente all'esito di uno stato di stanchezza da affaticamento fisico Persona_1 che con molta probabilità, negli istanti immediatamente prima del sinistro lo ha portato a non rendersi conto di non avere più il controllo della propria vettura. La Fiat Punto deviando a sinistra ha invaso completamente l'opposta corsia di marcia fino a collidere con la Nissan Micra che percorreva regolarmente la propria corsia di marcia. In tali condizioni anche se la conducente della Nissan Micra fosse riuscita ad arrestare la corsa prima dell'urto l'impatto sarebbe stato pressochè equivalente ed egualmente grave;
non si rilevano pertanto elementi di responsabilità nella condotta di guida e nella esecuzione delle possibili manovre di emergenza nei confronti della sig.ra a carico della quale resta invece la Controparte_4 responsabilità di non avere fatto uso delle cinture di sicurezza”. ( sentenza pag. 5 e consulenza dell'Ing. pag.28 e ss) . Per_4 E' parimenti pacifico che al momento del sinistro la SI non indossasse la P_ cintura di sicurezza, circostanza anche questa accertata dal consulente del PM il quale nella sua relazione si è limitato ad evidenziare come tale condotta integrasse una violazione dell'art. 172 C.D.S., ma non che la stessa abbia apportato un contributo causale in relazione al decesso della vittima avvenuto nell'immediatezza, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, che ha evidentemente errato nell'interpretazione dell'elaborato peritale ed omesso sul piano giuridico di valutare tutti gli elementi del caso concreto al fine di effettuare un ragionamento controfattuale secondo la regola della preponderanza dell'evidenza , volto a stabilire se, qualora la avesse indossato la P_ cintura di sicurezza, l'evento morte non si sarebbe verificato, essendo invece pacifico che lo scontro frontale fra le due autovetture sia avvenuto per colpa esclusiva di
[...]
. Per_1
Invero affinché possa configurarsi l'ipotesi di un concorso colposo ex art. 1227 co.1, c.c. della vittima di un sinistro stradale esitato nella morte, occorre pur sempre accertare che la colpa ascrivibile alla stessa non si sostanzi nella mera trasgressione di una regola cautelare
(generica o – come nella specie – specifica) alla cui osservanza la medesimo risultava tenuta, ma che tale violazione abbia effettivamente inciso nell'eziologia del sinistro mortale (Cass. 34625/2023). Evenienza da ritenersi integrata solo quando l'evento morte costituisca la concretizzazione di quello specifico rischio che l'osservanza di quella regola cautelare tendeva, appunto, a neutralizzare.
Nel caso di specie deve in primis osservarsi che in assenza di esame autoptico non vi è prova della sede delle lesioni riportate dalla , che invece avrebbe potuto P_ consentire di apprezzare l'incidenza concausale della violazione dell'art. 172 C.D.S.; d'altra parte dalla consulenza svolta in sede penale, emerge che l'autovettura condotta da
[...]
sia andata ad impattare ad una velocità di 70 Km/h contro la Nissan Micra Per_1 condotta dalla vittima, la forza di urto si è concentrata tutta sul lato del conducente ed ha spinto indietro l'autoveicolo, la cui parte posteriore si è sollevata e con movimento di rotazione antiorario è andata a sbattere contro il guardrail. Gli airbag anteriori si sono naturalmente attivati e la SI è nella sostanza rimasta schiacciata all'interno P_ dell'abitacolo dove è stata rinvenuta senza vita. Non vi sono dunque elementi concreti idonei a dimostrare che il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima costituisca un antecedente causale che ha concretamente influito sulla eziologia dell'evento morte, pertanto in riforma della sentenza impugnata deve escludersi la sussistenza di un concorso colposo ex art. 1227 comma primo c.c.
3. La liquidazione del danno patrimoniale da perdita del congiunto in favore del coniuge e dei figli minori della vittima
Prima di esaminare i motivi di impugnazione, va evidenziato che le parti non hanno impugnato il criterio di determinazione del reddito netto da lavoro indeterminato percepito in vita dalla SI utilizzato dal Tribunale quale base di calcolo del P_ danno patrimoniale in questione, e così individuato : “ per quanto attiene il reddito da prendere
a riferimento per calcolare il danno, dal reddito goduto dalla vittima al momento della morte deve essere detratto l'ammontare delle spese per la produzione del reddito e il carico fiscale che in assenza del fatto illecito avrebbero rappresentato voci di spesa e come tali avrebbero ridotto il reddito disponibile per i familiari;
tuttavia è doveroso tenere conto – in presenza di allegazione e prova anche per presunzioni – dei verosimili incrementi futuri che quel reddito avrebbe avuto se la vittima avesse continuato a svolgere la propria attività lavorativa. Come rilevato dalla Corte di Cassazione, “Qualsiasi reddito da lavoro, infatti, è destinato secondo l'id quod plerumque accidit a crescere col tempo…ora, poiché l'operazione di capitalizzazione consiste nel trasformare una rendita in un capitale, essa potrà avvenire in base all'ultimo reddito goduto dalla vittima nel solo caso in cui sia possibile ritenere che se la vittima fosse rimasta in vita, il suo reddito non si sarebbe verosimilmente incrementato. Una valutazione di questo tipo sarebbe tuttavia consentita solo nel caso di morte d'un lavoratore agèe e prossimo all'età pensionabile ovvero svolgente un lavoro che non gli consente alcun incremento reddituale futuro” (cfr. Cass. 6618/2019) Alla luce di tali principi, tenuto conto che il reddito annuo netto per l'anno 2013 della sig.ra ammontava a € P_
22.327,55 si ritiene di poter prendere a riferimento un reddito di € 24.560,00 (applicando un incremento del 10 %) tenuto conto dell'età della vittima (42 anni) nonché della tipologia di lavoro svolta
(tecnico di radiologia presso la Asl)”. Siffatta statuizione è dunque coperta dal giudicato interno, pertanto il reddito netto della vittima da considerare è di euro 24.560,00 annui.
3.1La determinazione della quota sibi
Contr Il secondo motivo di appello incidentale di deve essere scrutinato prioritariamente in quanto incide sulla determinazione della quota di reddito della de cuius destinata ai bisogni familiari e costituente la base di calcolo del pregiudizio patrimoniale, attuale e futuro, subito dai superstiti a causa della morte della stessa. La compagnia in particolare lamenta una sottostima della quota sibi da parte del Tribunale fissata nella misura del 30% tenuto conto della composizione del nucleo familiare nonché della circostanza- non contestata-che il marito della vittima è percettore di redditi da lavoro, ritenendo invece più adeguata al caso concreto fissare in un 1/3 la quota sibi.
La doglianza è meritevole di accoglimento.
.Invero il primo giudice non ha in alcun modo motivato sulle circostanze concrete che lo hanno indotto a ritenere che la SI avrebbe destinato quasi interamente il P_ proprio reddito ai bisogni del proprio nucleo familiare , composto sì da due figli minori ma anche dal coniuge percettore di un reddito, anche se nessuna delle parti ne ha indicato l'entità. Spettava ad allegare e provare la sussistenza di condizioni Pt_1 economiche, abitudini familiari e quant'altro utile per dimostrare, anche in via presuntiva, che la vittima tenesse per sé solo un 30% del proprio reddito, pertanto in assenza di elementi concreti e specifici, su cui ancorare una valutazione in tal senso, deve ritenersi più verosimile, secondo l'id quoad plerumque accidit, una determinazione della quota sibi nella misura di 1/3, con la conseguenza che il reddito da prendere quale parametro di liquidazione del pregiudizio patito dai prossimi congiunti è pari ad euro 16.374,00 ( reddito netto di euro 24.560-8.186 per quota sibi).
3.2 La perdita patrimoniale già prodottasi nella sfera giuridica dei danneggiati ( prima doglianza del secondo motivo di appello principale)
con la prima doglianza del secondo motivo lamenta che il Tribunale abbia Pt_1 omesso di riconoscere ai congiunti della vittima la voce di danno emergente, costituita dalle perdite patrimoniali già maturate dal decesso (24.11.14) fino alla data della sentenza,
e quindi di operare la capitalizzazione anticipata della rendita con riferimento esclusivo al danno futuro.
La censura è fondata.
La perdita patrimoniale subita dal superstiti sotto il profilo del venir meno della quota parte del reddito della vittima, si configura infatti come un danno emergente e non come un danno futuro, correlandosi ad un periodo temporale ormai decorso e, dunque, ad un danno già verificatosi ed apprezzabile nella sua consistenza senza alcuna valutazione prognostica, qual è quella della liquidazione del danno futuro (Cass. 11719/2021;
10321/2018, 2463/2020; 17061/2017).
Ciò posto, considerato che non è oggetto di impugnazione la ripartizione del Tribunale del reddito della SI a disposizione del nucleo familiare, destinato per il P_
15% al coniuge e per il residuo ai due figli minori in parti uguali, dal momento che sia Contr
che hanno contestato siffatta suddivisione soltanto con riferimento al Pt_1 danno futuro ed al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica della prole, deve procedersi alla liquidazione della perdita patrimoniale già verificatasi secondo la richiamata ripartizione e moltiplicando la quota di reddito destinata a ciascun congiunto per il numero di anni trascorsi dalla morte della donna (24.11.2024) fino ad oggi ( 10 anni e 7 mesi). Per il coniuge il danno va liquidato in euro 25.992,00 ( euro 2456 corrispondente al 15% di euro 16.374,00 x 10 anni e 7 mesi) ; per ciascuno dei figli in euro 73.650,00 ( euro 6959,00 corrispondente al 42,50% x 10 anni e 7 mesi), pervenendosi all'importo complessivo di euro 173.292,00.
3.3 Sulla capitalizzazione della rendita ( secondo motivo di appello principale e secondo e terzo motivo di appello incidentale)
Con la seconda doglianza del secondo motivo di appello assume che il primo Pt_1 giudice abbia sottostimato le perdite economiche future del coniuge superstite della SI per non aver considerato che, una volta raggiunta l'indipendenza P_ economica dei figli minori, verosimilmente la quota di reddito destinata dalla vittima alle esigenze familiari della coppia si sarebbe incrementata, nella misura presumibile del 50% e Cont non sarebbe invece rimasta invariata e fissa al 15% come statuito dal Tribunale. invece con il terzo motivo di impugnazione incidentale lamenta esattamente il contrario, ovvero sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che al raggiungimento del 26 anno di età dei figli, la avrebbe trattenuto per sé l'intero stipendio e comunque P_ escludere la sussistenza della perdita economica per il coniuge vita natural durante, considerando l'elevato dato statistico di separazione e divorzi intorno ai 15-18 anni di matrimonio e che “secondo l'id quod plerumque accidit un uomo di 43 anni, vedovo (così come un separato con figli, per avvicinare le “posizioni”) ricostruirà una convivenza con altro partner, per cui
l'apporto economico della de cuius diverrebbe anche una locupletazione”.
Tutte le censure sono infondate.
Da una parte infatti, appare verosimile che la vittima, che percepiva una retribuzione modesta, costituente il suo unico reddito, una volta divenuti autonomi i figli, avrebbe destinato quella quota alle proprie esigenze personali, essendo il coniuge economicamente indipendente, senza tuttavia sottrarsi ai doveri di solidarietà familiare, in assenza di Cont elementi concreti da cui inferire il contrario. Le ipotesi formulate poi da circa una possibile e futura cessazione della convivenza matrimoniale o, in alternativa, della instaurazione di un nuovo rapporto affettivo equiparabile a quello coniugale da parte del marito della vittima, appaiono del tutto astratte e indimostrate, fondate su proiezioni meramente statistiche, ma del tutto sganciate da circostanze reali e provate , riferibili al caso di specie.
Ciò posto, dalla data della presente sentenza, deve essere qualificato come danno da lucro cessante futuro l'entità del contributo economico di cui il coniuge ed i due figli della SI non potranno più fruire. Tale pregiudizio va liquidato attraverso il P_ metodo della capitalizzazione, cioè moltiplicando l'importo riconosciuto per un coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere in adeguata considerazione il c.d. montante di anticipazione, e cioè il vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma in relazione ad un esborso che egli avrebbe concretamente effettuato solo in futuro.
Si rammenta poi che "il giudice di merito è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, a condizione però che si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti: esempio fornito sono i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti vigenti per la capitalizzazione di rendite assistenziali o previdenziali o i coefficienti elaborati in dottrina" (Cass, sez. III,
16913/2019).
La Corte ritiene dunque di adottare ai fini della liquidazione del danno futuro in esame le
Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al giugno 2024, condividendo la doglianza dell'appellante circa l'inadeguatezza ed incompletezza della tav. 7 allegata al D.M. 22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”). Le Tabelle del Tribunale di Milano, invece adoperano una formula finanziaria corretta con l'età e il sesso della vittima, con le tavole di mortalità, con i tassi di interesse dinamici (rapportati ai diversi archi temporali) e con l'inflazione attesa. I coefficienti sono stati messi a punto con una formula finanziaria che tiene conto di tutti i seguenti parametri:
• la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato;
• l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione;
• la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica;
• il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione). I relativi valori sono forniti dall'ISTAT; la tabella
2024 è basata sulla mortalità del 2022;
• un tasso di rendimento futuro stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al 30 novembre 2023;
• un indice della svalutazione attesa nel prossimo triennio in base ad una previsione di
Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del 2023).
Passando quindi alla determinazione degli importi dovuti ai figli della SI , P_ considerata :
a) la quota di reddito annua a ciascuno dei medesimi destinata in precedenza determinata in euro 6.959,00;
b) l'età degli stessi ad oggi di 19 e 15 anni;
c) l'arco di tempo corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio materno, ovvero fino al momento del raggiungimento della piena indipendenza economica, che può essere individuato nel ventiseiesimo anno di età (in assenza di specifiche allegazioni su particolari condizioni e propensioni dei figli della vittima), che per il figlio maggiore è di Persona_2
7 anni e per la figlia minore è di 11 anni;
Persona_3 d) il coefficiente di capitalizzazione rispettivamente pari a 6,79 per il figlio maggiore e a 10, 53 per la figlio minore;
e) moltiplicato il reddito annuo perduto per ciascuno coefficiente moltiplicativo, si ottiene : per il figlio maggiore la somma di euro 47.251,61 all'attualità e per la figlia minore la somma di euro 73.278,27 sempre all'attualità ( importo complessivo euro 120.529,88).
Per quanto riguarda invece la perdita economica del coniuge superstite, considerata la quota di reddito annua al medesimo destinata di euro 2.456,00 l'età del danneggiato ad oggi ( 54 anni), l'età che avrebbe avuto la SI oggi se fosse sopravvissuta P_
(53 anni), l'età pensionabile media pari a 67 anni della medesima vittima, cui corrisponde un arco temporale di 14 anni di rendita perduta , il coefficiente di capitalizzazione è pari a
12,71 quindi il valore capitale della rendita all'attualità è pari ad euro 31.215,76.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale con l'ultimo motivo di gravame del tutto infondato, anche il danno futuro da fatto illecito è un credito di
"valore", soggetto a "cumulo" di rivalutazione ed interessi, pertanto "anche chi causa un danno futuro è in mora dal giorno del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1219 c.c., per il pagamento del relativo risarcimento;
tale mora andrà calcolata sul credito risarcitorio scontato reso attuale, ma andrà pur sempre calcolata con decorrenza dalla data dell'illecito" ( Cass. 9985/2019).
In definitiva il complessivo importo delle somme spettanti al coniuge ed ai figli superstiti della SI a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ( presente e futuro) P_ da perdita del contributo economico della vittima, va liquidato in complessivi euro
325.037,64 oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria sulla somma devalutata alla data dell'illecito (24.11.2014); tale credito rappresenta il quantum spettante ad Pt_1 ex art. 1916 c.c. dal momento che l'istituto non può pretendere dal terzo responsabile più dell'ammontare effettivo del pregiudizio subito dal danneggiato, quindi essa non ha diritto all'integrale ristoro della maggior costo delle prestazioni erogate pari al 9.11.2023 ad € 731.649,76. (doc. 1 appello ). Contr E' poi pacifico che abbia corrisposto all'appellante € 210.520,00 mediante un bonifico di € 96.000 effettuato in data 18/4/2016, un bonifico € 18.000 del 20/5/2016, ed un bonifico di € 96.520,00 del 8/1/2018 , pertanto deve procedersi alla detrazione degli acconti attraverso le seguenti operazioni:
a) occorre devalutare il credito alla data dell'illecito, e poi computare su di esso la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi - ovvero gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno - fino al momento della corresponsione dell'acconto, così da determinare a quanto ammontasse il complessivo credito, per somma capitale, rivalutazione ed interessi, alla data del pagamento;
b) quindi scomputare da tale complessiva somma l'acconto;
c) riprendere poi il computo degli accessori sulla residua somma, ove in concreto una somma residui.
Dunque, il credito risarcitorio per il complessivo danno patrimoniale devalutato al momento del fatto (24.11.2014)ammonta ad euro 267.961,78.
Al momento del pagamento del primo acconto (in data 18.4.2016), maggiorato della rivalutazione e degli interessi compensativi maturati sino a tale data, esso era pari ad euro
268.928,48, di talché, detratta la somma di euro 96.000 è residuato un credito di euro
172.928,48. Su di esso, da tale giorno, devono riprendere a decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi (sulla somma rivalutata anno per anno) fino al successivo pagamento del 20.5.2016. A tale data, il credito risarcitorio ammontava ad euro
173.130,81 e detratto l'acconto di euro 18.000 è residuato un credito di € 155.130,81. Su di esso, da tale giorno, devono riprendere a decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi (sulla somma rivalutata anno per anno) fino all'ultimo pagamento del
8.1.2018, pervenendosi all'importo di euro 158.284,30, da cui va detratta la somma di euro
96.520,00, residuando un credito di euro 61.764,30. Su di esso, da tale giorno, devono riprendere a decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi (sulla somma rivalutata anno per anno) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, di talchè il credito residuo di va liquidato in euro 81.446,22 oltre interessi legali dalla sentenza al Pt_1 saldo effettivo.
4.Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis:
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv.
639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 -
01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, l'esito complessivo della lite è di soccombenza per gli appellati, tuttavia tenuto conto che nelle more la ha versato quasi per l'intero quanto Parte_5 dovuto, ricorrono giusti motivi per disporre con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, la compensazione per 1/3 e i restanti 2/3 vanno posti a carico dei convenuti, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022, in base al valore della controversia determinato sul decisum ( scaglione fra euro
52.000 ed euro 260.000), considerato un impegno difensivo medio, con esclusione per entrambi i gradi di giudizio della fase istruttoria, in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Pt_1 Controparte_1 avverso la sentenza 909/2021 del Tribunale di RE , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertata la responsabilità esclusiva di Cont
nella causazione dell'infortunio occorso a , Persona_1 P_ condanna e , in qualità di eredi di e CP_3 CP_2 Persona_1 [...]
in solido fra loro, al pagamento in favore di della Controparte_1 Pt_1 somma di € 81.446,22 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
2) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate per 1/3 e condanna Contr e in qualità di eredi di e CP_3 CP_2 Persona_1
in solido fra loro, al pagamento in favore di dei restanti Controparte_1 Pt_1
2/3 che si liquidano per il primo grado di € 5.622,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il secondo grado in €
6.660,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.