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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/12/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. LV La LL, all'esito dell'udienza del 07 novembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 1962/2024
R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, via G. Calfapetra n. 41, presso lo studio dell'avv.to Francesco PELLE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
RO il Grande, elettivamente domiciliato in Grosseto, alla via Trento n. 44, con gli avv.ti
KA EA OL e AR ER SI ADORNATO, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, a rogito del notaio in Per_1
Fiumicino, rep. 37875, pec: t;
Email_2
CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro- iscrizione elenchi lavoratori agricoli
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.07.2024, ha esposto che per gli anni dal Parte_1
2015 al 2022 ha prestato attività lavorativa a tempo determinato, quale bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta con sede a Benestare;
che ha lavorato per 102 Controparte_2
Pag. 1 a 10 giornate annue, ed ovvero: nell'anno 2015 dal 24 luglio al 30 novembre, nell'anno 2016 dal
1 agosto al 31 dicembre, nel 2017 dal 28 marzo al 31 agosto, nel 2018 dal 10 marzo al 20 luglio, nel 2019 dal 2 marzo al 30 giugno, nel 2020 dal 28 luglio al 31 dicembre, nel 2021 dal
17 maggio al 30 settembre e nel 2022 dal 19 aprile al 31 agosto;
che l'azienda agricola si estende su terreni siti nei comuni di Benestare e Ardore;
che i terreni sono destinati prevalentemente al pascolo e in via residuale ad uliveto e seminativo;
che l'azienda è prevalentemente di tipo zootecnico, settore ovi-caprino; che l'allevamento è composto da ovini e bovini per la produzione di carne e latte;
che nel 2017 l'azienda ha movimentato circa 257 ovini e aveva a carico 57 bovini;
che si è occupato della raccolta delle olive e delle attività propedeutiche ad essa connesse, comunque seguendo le indicazioni del datore di lavoro il quale ha altresì fornito gli attrezzi necessari;
che ha lavorato per 8 ore al giorno dalle
7.00 alle 15/15.30 con pausa pranzo;
che per le mansioni svolte ha percepito circa 45/46 euro giornalieri;
che con provvedimenti datati 19.12.2023 e notificati il 9.1.2024 l' gli ha CP_1 comunicato il disconoscimento dei rapporti di lavoro instaurati con l'azienda agricola
[...]
che avverso i disconoscimenti ha promosso distinte opposizioni alla competente CP_2
commissione CISOA il 7.2.2024, rigettate con provvedimenti datati 11.03.2024 e successivamente notificati;
che ha promosso ricorso in seconda istanza in data 10.4.2024 rimasto senza esito;
che ha diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli in quanto ha regolarmente prestato attività lavorativa. Ha infine così concluso: “a)
Accertare e dichiarare che il ricorrente ha regolarmente lavorato in agricoltura in qualità di bracciante agricolo per gli anni meglio specificati in narrativa e per il numero di giornate regolarmente denunciate alle dipendenze della ditta b) Accertare e Controparte_2
dichiarare che il ricorrente ha diritto ad essere reiscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni contestati e per il numero di giornate regolarmente denunciato per ogni singola annualità; c) Condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., con sede legale in (00144) Roma, via RO il Grande 21, a provvedere alla relativa iscrizione negli appositi elenchi nominativi, per come previsto dalla legge in materia;
d) Condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento delle spese e competenze di causa oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.”.
Pag. 2 a 10 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 22 l. n. 83/1970, l'infondatezza del ricorso, l'omesso assolvimento dell'onere della prova e si è riportato alle risultanze del verbale ispettivo n.
2021007182/DDL emesso nei confronti dell'azienda , a seguito del quale i Controparte_2 rapporti di lavoro denunciati in favore del ricorrente sono stati disconosciuti, così come tutti i rapporti di lavoro instaurati a far data dal 2011 fino al 2022 ad eccezione del rapporto di lavoro con riferibile all'anno 2012. Ha pertanto concluso:” -In via preliminare, Parte_2 dichiarare inammissibile il ricorso;
-rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi, escussi all'udienza del 13 giugno 2025. All'odierna udienza, lette le note di trattazione depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
RAGIONI DELLE DECISIONI
Parte ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2015 al 2022 a seguito dell'avvenuta cancellazione.
Va quindi rilevato che oggetto di causa è la richiesta iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto.
L'eccezione è infondata.
Va ricordato che ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/70, le fasi che portano alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli sono le seguenti: 1) comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi CP_1 in agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto;
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Pag. 3 a 10 Nel caso di specie parte ricorrente ha ricevuto, per tutti gli anni per cui è causa, provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in data 09.01.2024, come da allegazioni dello stesso . Avverso i provvedimenti di disconoscimento ha CP_3
tempestivamente promosso ricorso in prima istanza alla competente Commissione CISOA in data 07.02.2024, rigettati con provvedimenti del 11.3.2024 notificati il 18.3.2024, e successivamente, in data 10.4.2024, ha promosso opposizione in seconda istanza alla competente commissione CAU. Ha infine depositato il presente ricorso il 11.07.2024, ovvero entro il termine di 120 giorni.
Non vi è dubbio, dunque, che il termine previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica del provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, è stato rispettato.
Non appare inutile ricordare che tale termine, inoltre si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n. 533 del 1973, e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. Att. c.p.c.
Pare inoltre opportuno chiarire in questa sede che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinata od autonoma svolta da un determinato soggetto. Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene, ad esempio, quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale, costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche di altri elementi, ugualmente necessari, e l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Nello specifico, secondo quanto dispone il R.D. 24 settembre 1940 n.1949 per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei braccianti agricoli, con conseguente diritto alle prestazioni dell'assicurazione ed iscrizione nei relativi elenchi anagrafici, è necessario che il lavoratore dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno
(art.3, comma 4). Pertanto, in virtù di tali disposizioni, il diritto all'iscrizione negli elenchi
Pag. 4 a 10 può essere rivendicato soltanto da coloro che abbiano svolto nell'anno un'attività di lavoro per il numero di giorni previsto dalla legge.
Appare, inoltre, opportuno delineare il percorso amministrativo che conduce alla compilazione degli elenchi.
Ebbene, qui va chiarito che le iscrizioni, per previsione normativa (l. n. 608/996), avvengono in base alle denunce trimestrali con cui il datore di lavoro denuncia all le CP_1 giornate effettivamente lavorate dal bracciante alle proprie dipendenze. Dunque, in difetto di meccanismi di controllo (che possono peraltro attivarsi anche successivamente), l'iscrizione avviene semplicemente in base al contenuto della dichiarazione del terzo datore di lavoro.
Rilevante, dunque è l'attività di accertamento degli operai agricoli e delle categorie assimilate, le cui modalità, ai fini della loro iscrizione negli elenchi nominativi, hanno subito nel tempo una notevole evoluzione.
Il presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi resta pronunciato nel d.lgs. lgt. n. 212 del 1946, che richiede, per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, pari a 51 (come già indicato nel R.D. 24 settembre 1940 n.1949).
Da ultimo, con la legge 28 novembre 1996, n. 608 recante “Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Se. per i contributi agricoli unificati (SC.), nonché di promozione dell'occupazione” si è venuto a delineare l'attuale sistema relativo al complesso procedimento che porta all'iscrizione negli elenchi la cui caratteristica principale è sicuramente la presenza ed il controllo costante ad opera dell . Si tratta, infatti, di un sistema (artt.
9-ter, 9-quater CP_1
e 9-quinques) in cui se da un lato è vero che gli elenchi vengono compilati sulla base delle dichiarazioni trimestrali inviate all' , dall'altro è vero che l stesso, CP_1 CP_3 nell'assolvimento dei suoi compiti, è tenuto ad un continuo controllo della procedura.
Innanzitutto, è lo stesso che concede il registro d'impresa all'imprenditore agricolo e CP_3 fa ciò sulla base di una verifica preventiva della documentazione prodotta (relativa ai terreni, al tipo di coltura); in tale fase l'istituto è già in grado di operare una verifica previsionale sul numero di giornate necessarie. A titolo esemplificativo basterà notare come l'art 9-ter della citata legge stabilisce che “qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione
Pag. 5 a 10 determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l diffida il datore di lavoro a fornirne CP_1 motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l' procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle CP_1
retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, e successive, modificazioni ed integrazioni”. I poteri d'intervento dell'istituto sono notevoli e, se ben esercitati, consentono di tenere costantemente sotto controllo l'operato dei datori di lavoro, intervenendo laddove vengano rilevate disfunzioni.
Anche all'interno di questo sottosistema spetta dunque al lavoratore agricole di provare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto.
Il rapporto di lavoro subordinato, per quanto connotato dalle peculiarità di settore, trova il suo riferimento normativo nell'art. 2094 c.c., per il quale “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
In ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento, grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento (v. Cass. n. 13677/2018).
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Pertanto, la norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed
Pag. 6 a 10 il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse.
Dall'articolo 2697 c.c. si ricava una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Nel caso in esame la mancata iscrizione per gli anni di causa è scaturita dal verbale ispettivo del 08.02.2023, redatto nei confronti dell'azienda . Controparte_2
Va ricordato che la documentazione prodotta (buste paga, comunicazione Unilav, estratto contributivo) non è da sola sufficiente a supportare le richieste della parte ricorrente.
È noto che nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n.
10529/1996, n. 9290/2000).
Il quadro probatorio in tema di iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi, ai fini della prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa a favore di un'azienda agricola necessita infatti dell'assunzione di prove testimoniali che possano consentire di affermare, in forza di affermazioni coerenti e puntuali, l'esistenza del rapporto di lavoro.
In questo senso, le testimonianze possono essere valutate, unitariamente con altro materiale probatorio, in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa.
Ciò premesso, occorre dare conto delle risultanze testimoniali, partendo dalla deposizione del teste “Conosco il ricorrente da ragazzo, abbiamo fatto Testimone_1 parte della confraternita di Benestare di Maria SS del Rosario e poi abbiamo lavorato per
l'azienda Io ho lavorato nel 2018, da ottobre a dicembre per la raccolta delle ulive, e CP_2 feci 51 giornate. ADR Il ricorrente aveva iniziato a lavorare a marzo aprile per la pulizia dei terreni, mi chiamava per manutenere i decespugliatori. Ricordo che quando io ho CP_2 iniziato a ottobre 2018 l'ho trovato che lavorava ancora. Non ricordo quando ha finito. ADR
Lui mi disse che era stato pagato, circa 40-45 al giorno, lui lavorava anche nelle stalle con le mucche e le pecore. Lui era il jolly dell'azienda ADR Lui lavorava dalle 7 alle 12 CP_2
e poi dalle 13.30 alle 15 per 5 giorni dal lunedì al venerdì. ADR Era che dava CP_2
Pag. 7 a 10 disposizioni, c'erano circa 5 o 6 dipendenti. ADR Era una azienda grande. ADR Io ho subito il disconoscimento di giornate agricole e non ho fatto causa. ADR Non abbiamo lavorato insieme, ovvero con le stesse mansioni nello stesso tempo. Ricordo tra i lavoratori
[...]
, poi c'era un tale ed altri stranieri. Specifico per la Persona_2 Per_3
Pasqua del 2019 andai a prendere un agnello da e lui era lì che lavorava, faceva CP_2
pulizia nella stalla”, per proseguire con il quale ha dichiarato: “Conosco il Persona_4 ricorrente da quando è nato, a Benestare siamo tutti una famiglia. ADR Io l'ho visto lavorare per l'azienda sia con le pecore che per la raccolta delle olive. Non ho un riferimento CP_2
temporale. Ricordo di averlo visto in certi periodi dell'anno. ADR Vedevo anche un indiano.
ADR Da quel che so è stato pagato. ADR Lui era un dipendente, non poteva certo fare quello che voleva. So queste cose perché ho terreni attigui all'azienda quindi quando CP_2 passavo lo vedevo. L'azienda aveva 4 o 5 dipendenti”. CP_2
Va considerato che la valutazione delle risultanze istruttorie deve essere effettuata in un'ottica complessiva delle deposizioni acquisite e non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni e della disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni.
All'esito di tale disamina va osserva il Tribunale che le dichiarazioni esaminate confermano gli assunti di parte ricorrente.
È vero che tali testimonianze si connotano per un certo tasso di genericità e, se confrontate con le deduzioni attoree appaiono talvolta imprecise, come ad esempio emerge confrontando il periodo di assunzione del 2018, avvenuto, secondo quanto riferito dal primo testimone, da ottobre a dicembre (“Ricordo che quando io ho iniziato a ottobre 2018 l'ho trovato che lavorava ancora. Non ricordo quando ha finito”), liddove il ricorrente riferisce di aver prestato attività lavorativa dal 10 marzo al 20 luglio.
Tuttavia, entrambi i testimoni hanno riferito dell'attività lavorativa del testimone nei termini indicati e tale essenziale elemento è, per vero, riscontrabile anche da una piana lettura del verbale dell'Istituto. Dal nominato provvedimento si apprende infatti che il datore ha confermato l'assunzione per tutti gli anni di causa del lavoratore e ne ha precisato le mansioni
(“ ha pulito i terreni col decespugliatore ed è andato a dare da mangiare alle Per_5
mucche”, cfr. pag. 4 verbale ispettivo) e la retribuzione. A tal fine, è bene precisare che
Pag. 8 a 10 l'attività pastorizia condotta dall'azienda è omogenea e geneticamente connessa con la CP_2
sua attività commerciale, in quanto titolare di due macellerie.
L'attività lavorativa prestata in via subordinata è stata inoltre confermata in sede ispettiva anche da , che agli ispettori verbalizzanti ha indicato di aver Persona_2 lavorato con il ricorrente sia nel 2021 sia nei quattro o cinque precedenti (cfr. doc.
“dichiarazioni dipendenti” parte convenuta).
Fermo restando quanto già indicato in premessa, e ribadito che la domanda in essere non ha natura impugnatoria, occorre ad ogni modo rilevare che la cancellazione delle giornate agricole a carico del dipendete è stata disposta dall' per quanto indicato, solo in ragione CP_1 della mancata presentazione da parte di questi a rendere le dichiarazioni in sede ispettiva.
Ebbene, tale contegno, seppur espressivo di una mancata collaborazione, ed in quanto tale censurabile, non può essere di per sé bastevole a giustificare la determinazione assunta.
Diversamente, per quanto indicato, già il verbale ispettivo, in uno con le prove assunte in giudizio, confermano che il ricorrente ha prestato attività lavorativa per i periodi indicati in un regime di subordinazione.
Ed infatti, le attività riferite e l'impegno denunciato dal lavoratore per le mansioni cui
è stato destinato sono perfettamente allineate, ed a fronte di un quadro ispettivo espressivo dell'attività lavorativa dedotta, le testimonianze assunte appaiono sufficienti a provare la fondatezza della domanda.
Appare quindi che l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti sono state in grado di superare quanto concluso in sede ispettiva con riferimento all'odierno ricorrente, in quanto quest'ultimo ha ottemperato all'onere della prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro.
Dunque, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi sono emersi la tipologia delle mansioni svolte dal ricorrente, l'orario di lavoro, il luogo di lavoro, la retribuzione, il vincolo di subordinazione, ovvero tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.
Del resto, le difese formulate dall' non appaiono fondate. CP_1
Deve, pertanto, ritenersi raggiunta la prova dell'espletamento da parte del ricorrente dell'attività lavorativa di bracciante agricolo svolta per il numero di giornate e per gli anni indicati in ricorso, con conseguente dichiarazione del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 per 102
Pag. 9 a 10 giornate lavorative annue, con ogni conseguenza di legge, anche di natura previdenziale, ed obbligo per l' di provvedere ai relativi adempimenti. CP_1
Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e visto il D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022, considerata la natura previdenziale della materia trattata, visto lo scaglione indeterminabile secondo i valori minimi, esse sono liquidate, visto altresì l'art.
4-bis che dispone un aumento in ragione delle particolari modalità telematiche di redazione degli scritti difesivi, in complessivi €3.411,71, di cui €2.966,70 per compensi ed €445,01 per spese, oltre
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e per 102 giornate lavorative, con ogni conseguenza di legge;
2.- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida €3.411,71, di cui €2.966,70 per compensi ed €445,01 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 7 dicembre 2025
Il Giudice
LV La LL
Pag. 10 a 10