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Decreto 13 marzo 2025
Decreto 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 282 /2022 V.G.
TRIBUNALE DI FERMO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Fermo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice relatore sciogliendo la riserva assunta nel procedimento n. R.G. 282/2022 V.G. pendente tra:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERNADETTE VERDUCCI, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria Volontaria
Giurisdizione dell'intestato Tribunale;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
VALENTINA FILIPPO e FABIANA SCREPANTE, elettivamente domiciliata, presso la
Cancelleria Volontaria Giurisdizione dell'intestato Tribunale;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
ha emesso il seguente
DECRETO considerato che: con ricorso ex 337 bis c.c. depositato in data 22.02.2022, chiedeva all' Parte_1 intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Per quanto riguarda la disciplina dell'affidamento del minore
• previa acquisizione del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti del Sig. Parte_2
e dei componenti dello stato di famiglia nonché del fascicolo del procedimento penale al quale il Sig. Pt_2
1 è stato sottoposto per abuso nei confronti di minori e/ o altri reati per il quale ha scontato la pena CP_1 della reclusione presso il carcere di Secondigliano di almeno anni
• disporre l'intervento dei servizi sociali per verificare le condizioni abitative e familiari in cui vive
in Montegiorgio di Fermo;
_1
• disporre consulenza tecnica volta ad accertare lo stato psico-fisico di e la capacità genitoriale _1
della sig.ra valutando altresì l'idoneità dell'ambiente familiare in cui vive il bambino ed assumendo CP_1 tutti i provvedimenti del caso a tutela del minore anche in via di urgenza;
• modificare all'esito, ovvero anche in via preventiva non appena si dovesse evidenziare una situazione di pericolo per il bambino a causa della convivenza, in ambiente peraltro inadeguato, con la famiglia materna, la regolamentazione dell'affidamento del piccolo statuendo che il medesimo sia prevalentemente collocato _1 presso il padre in La EZ alla Via San Bartolomeo n. 213 ovvero presso la madre sempre in La EZ lontano dalla famiglia materna e vicino al padre;
• disporre, in ogni caso, l'alternanza dei genitori a trascorrere il compleanno con il proprio figlio, nonché, qualora permanga l'affidamento in favore della madre, disporre che il bambino possa trascorrere con il genitore non collocatario 40 giorni -anche frazionati- per quanto riguarda le vacanze estive, 10 giorni per le vacanze natalizie e 7 giorni per le vacanze pasquali, oltre alla collaborazione della madre ad accompagnare il figlio dal padre a metà strada, ovvero dividere le spese di viaggio sostenute dal padre e supportate da idonea documentazione fiscale;
In via ulteriore o subordinata
• Autorizzare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 337 ter co. 3 c.c. il Sig. a sottoporre il bambino a Parte_1
psicoterapia con psicologo di sua fiducia per verificare lo stato psicofisico del bambino.
• Per quanto riguarda la regolamentazione del mantenimento del minore
• In caso di collocazione prevalente del figlio presso il padre disporre che la Sig.ra versi al Sig. CP_1
a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore la somma di €. 200,00 mensili. Parte_1
• Nel caso il bambino resti prevalentemente collocato presso la madre si chiede che il contributo al mantenimento per il minore venga ridotto ad € 200,00 mensili ovvero a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito degli accertamenti patrimoniali che sin da ora si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre sui redditi della Sig.ra e su quelli dei familiari con la medesima conviventi: CP_1 Parte_2
, ” Controparte_2 Controparte_3
A sostegno della domanda, il ricorrente rappresentava, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, che:
- dalla relazione more uxorio intrattenuta con la resistente nasceva, in data 12.01.2015,
; _1
2 - nel luglio 2019, a causa di insanabili contrasti insorti nella coppia, le parti decidevano di interrompere la relazione;
- nel gennaio 2020, promuoveva ricorso dinanzi al Tribunale di La Controparte_1
EZ, città ove la coppia viveva con il figlio, chiedendo:
a. la regolamentazione dell'affidamento del minore;
b. la determinazione dell'entità del contributo al mantenimento in favore del figlio da porre a carico dei genitori;
c. l'autorizzazione al trasferimento della residenza propria e del minore in Montegiorgio, avendo la stessa, in quel territorio, maggiori possibilità occupazionali e potendo contare sulla vicinanza della propria famiglia;
- il Tribunale di La EZ, all'esito del giudizio, disponeva l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, regolava il diritto di visita del padre nei confronti bambino e negava il trasferimento di residenza, tenendo conto che non vi era prova che le possibilità di trovare lavoro nella località marchigiana fossero superiori rispetto a quello che l'odierna resistente avrebbe potuto avere in La EZ;
- reperita un'occupazione in Montegiorgio, la proponeva reclamo averso il CP_1
predetto provvedimento, reiterando la richiesta di autorizzazione al trasferimento di residenza;
- la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma del provvedimento impugnato, autorizzava l'odierna resistente a trasferirsi con il figlio minore a Montegiorgio, disciplinava l'esercizio del diritto di visita padre-figlio e poneva a carico del Cavaliere la somma di euro
350,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore;
- a partire dal 27.10.2020, pertanto, si trovava a vivere con la madre in _1
Montegiorgio presso l'abitazione dei nonni materni, peraltro, tale convivenza appariva estremamente pericolosa per il minore tenuto conto delle condanne riportate da
[...] padre dell'odierna resistente, per il reato di abusi sessuali su minori. Pt_2
Si costituiva in giudizio la quale, contestando le domande proposte Controparte_1 dalla controparte, specificava che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, i contatti tra il nonno materno e il nipote, oltre ad essere sporadici, avendo la stessa reperito altra sistemazione, avvenivano comunque in sua presenza. Specificava, poi, che le condanne penali riportate dal padre erano ben note al Cavaliere il quale aveva inteso strumentalizzarle al solo fine di conseguire un provvedimento di modifica del collocamento del figlio.
Con riferimento al minore, la resistente evidenziava che i turbamenti da lui patiti erano dovuti unicamente alla conflittualità esistente tra i genitori.
3 Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Instaurato il contraddittorio, interrogate liberamente le parti, all'udienza del 05.05.2022, il giudice incaricava il Servizio socioassistenziale territorialmente competente in base alla residenza del minore, dell'accertamento delle condizioni di vita del minore, nonché della capacità genitoriale delle parti e, da ultimo, del monitoraggio del nucleo familiare.
Espletata C.T.U. ed emessi i decreti provvisori relativi all'esercizio di visita nei periodi estivi, all'udienza del 12.12.2024, le parti discutevano e il Giudice relatore riservava la decisione al Collegio.
Osserva il Collegio:
1. Ammonimento
Preliminarmente, deve darsi atto che la parte resistente, in sede di note di trattazione scritta per l'udienza 29.02.2024, ha istato per la revoca dell'ammonimento disposto nei suoi confronti dal giudice delegato all'istruttoria con provvedimento del 15.11.2023, per l'asserito difetto di contradditorio, richiesta questa successivamente reiterata nella memoria autorizzata del 29.11.2024.
Sul punto si rendono doverose la seguente considerazioni.
In ordine ai provvedimenti previsti dall'art. 709 ter c.p.c. per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità dell'affidamento, la Suprema Corte ha, in più occasioni, affermato che “al pari di quanto accade per quelli in tema di affidamento dei figli, aventi attitudine al giudicato, sia pure rebus sic stantibus, in quanto modificabili e revocabili soltanto a fronte della sopravvenienza di fatti nuovi, l'efficacia intrinsecamente temporanea delle disposizioni adottate ai sensi di tale articolo non consente di escluderne la natura decisoria e
l'idoneità ad assumere un carattere tendenzialmente stabile” (cfr. Cass., Sez. I, 27/07/2021, n. 21553).
In questi termini, allora, il provvedimento in questione, seppur emesso all'esito di un procedimento camerale, è dotato del carattere della definitività e, dunque, reclamabile e finanche impugnabile, in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 111, comma 7 Cost., anche per asserite violazioni di legge.
Più nello specifico, con riferimento ai provvedimenti previsti dall'art. 709 ter c.p.c., la
Suprema Corte di Cassazione, distaccandosi ad un precedente orientamento giurisprudenziale
– secondo il quale soltanto le misure previste dall'art. 709 ter, comma 2, c.p.c. n. 2) 3)-4) risultavano suscettibili di impugnazione mediante il mezzo del ricorso straordinario in
Cassazione, ma non anche di quelle di cui al n. 1) stante il loro carattere meramente esortativo
4 (cfr. Cass. n. 4176/2014, Cass. n. 16980/2018; Cass. n. 22100/2022) – dando rilievo al dato letterale della disposizione, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'ammonimento mediante il ricorso straordinario per Cassazione, trattandosi di una misura immediatamente afflittiva ed in grado di incidere sul diritto-dovere dei genitori di intrattenere rapporti con i figli e di collaborare all'assistenza, educazione e istruzione degli stessi.
Invero, come precisato dalla stessa Corte, l'ammonimento disposto dal giudice nell'ambito dei giudizi vertenti in ambito familiare ha “tutt'altro che [carattere] esortativo […]
«ammonire» non significa infatti semplicemente consigliare o esortare una persona, ma avvertirla autorevolmente, al fine d'indurla al rispetto di regole di condotta, mettendola in guardia contro le conseguenze negative della loro inosservanza;
e poiché nella specie tali conseguenze non possono che consistere nel pregiudizio che potrà eventualmente derivarne per il sano ed equilibrato sviluppo psicofisico del minore, la cui valutazione può costituire la premessa, oltre che per l'applicazione delle altre misure previste dalla medesima disposizione, anche per la revisione in senso restrittivo delle predette condizioni, o addirittura per l'adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, risulta evidente la portata immediatamente afflittiva del provvedimento in esame, la cui incidenza sul diritto-dovere del genitore d'intrattenere rapporti con il figlio e di collaborare all'assistenza, all'educazione ed all'istruzione dello stesso, posta anche in relazione con
l'irrevocabilità della misura, non suscettibile di ritiro una volta irrogata, giustifica il riconoscimento dell'impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione” (cfr. Cass. ord. 142/2023).
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto che il provvedimento di cui trattasi è stato assunto in sede di decreto provvisorio e del successivo contegno tenuto dalla madre, la quale si è astenuta dai comportamenti in ordine ai quali il medesimo ammonimento era stato emesso, la misura in questione deve essere revocata.
2. Affidamento e collocamento e diritto di visita del minore
Passando ad esaminare le domande svolte dalle parti, in primo luogo, mette conto delibare in merito alla richiesta di modifica del regime del collocamento del minore _2
.
[...]
Con riferimento al regime di affidamento e collocamento del minore, in punto di diritto, va rilevato come l'ambito dei poteri di intervento del giudice sia delineato dall'art. 337 ter c.c. ed
è, dunque, finalizzato a garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, nelle modalità più idonee a soddisfare l'interesse dello stesso. Il giudice, pertanto, non è vincolato alle richieste avanzate dalle parti, né agli accordi intercorsi tra le
5 stesse, potendo anche pronunciarsi "ultra petitum" nel superiore interesse del minore (cfr. in tal senso Cass. n. 25055/2017; Cass. 10174/2012).
È noto come l'art. 337 ter c.c. preveda l'affidamento condiviso quale regola, dovendosi considerare tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli.
Nel vigente assetto ordinamentale, tuttavia, l'ordinario regime dell'affidamento condiviso può essere derogato nel caso in cui risulti contrario all'interesse del minore.
Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorrerà che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (com'è nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura e di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento" (cfr. Cass. n. 18559/2016; Cass n. 27/2017;
Cass. n. 6535/2019).
Può, pertanto, essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio ed uno dei genitori, ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore - emergendo una condizione di manifesta inidoneità educativa di uno dei genitori (come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.) - e sia possibile formulare una valutazione di idoneità educativa dell'altro genitore.
Ebbene, le parti sul punto, già dagli atti introduttivi, non hanno istato per la modifica del regime di affidamento condiviso del minore.
In ogni caso, il Collegio, munito di poteri officiosi in punto di regime di affidamento del minore, tenuto conto del superiore interesse dello stesso, osserva come, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata, non sussistano i presupposti, sub specie di comportamenti ostativi alla corretta e libera estrinsecazione della genitorialità da parte dell'uno o dell'altro genitore o criticità particolari nell'esercizio della bigenitorilità, tali da derogare al regime di affidamento condiviso.
Le principali doglianze delle parti si sono, viceversa, appuntate sulla scelta del miglior regime di collocamento di . Persona_2
6 In particolare, il ricorrente ha chiesto che, a modifica dell'attuale regime di collocamento, il minore sia collocato prevalentemente presso di lui, da un lato, deducendo il presunto turbamento patito dal figlio a causa della sua vicinanza con il nonno materno, vivendo entrambi nella stessa abitazione, dall'altro lato, adducendo, una situazione di vita nel contesto familiare materno non consona al corretto sviluppo del minore.
A sostegno della prima circostanza, il ricorrente ha allegato che padre Parte_2 della resistente, nell'anno 2008 aveva riportato delle condanne – per fatti commessi dal 2001 al
2004 – divenute irrevocabili, per il reato di violenza sessuale nei confronti di persona minore degli anni 14, in continuazione con il reato di violenza sessuale nei confronti di persona minore degli anni 10 e degli anni 16, il tutto con recidiva ex art. 99, comma 4, seconda ipotesi.
Sul punto, la parte resistente ha depositato, il certificato del casellario giudiziale che conferma la su descritta situazione (cfr. copia del casellario giudiziale in atti).
Nondimeno, il ricorrente ha lamentato atti di violenza ai danni del minore, perpetrati dalla madre e , unita civilmente alla sorella della resistente, puntualmente PE denunciati con querele depositata in atti (cfr. doc. n. 1 allegato alla nota di deposito della parte ricorrente del 14.03.2023 e nota di deposito della parte ricorrente del 04.05.2022).
Come detto, al fine di accertare le condizioni di vita di , la capacità Persona_2 genitoriale delle parti, le dinamiche familiari ed eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore,
l'intero nucleo familiare è stato affidato al monitoraggio del Servizio Socio-Assistenziale, competente per territorio in base al luogo di residenza del minore medesimo, che ha preso contatti anche con i Servizi Sociali di La EZ (luogo di residenza del ricorrente); è stata altresì disposta una C.T.U psicologica sul bambino e sulle parti.
Sin dai primi incontri con il personale del Servizio Sociale e Consultoriale incaricato, entrambe le figure genitoriali sono state ritenute idonee al ruolo, sia pure con delle criticità ed è stata evidenziata una forte conflittualità nella gestione dei rapporti tra le parti, proseguita nel corso di tutto il giudizio.
Nella relazione, depositata in data 01.09.2022, i Servizi Sociali del Comune di
Montegiorgio, coadiuvati dal Consultorio Familiare presso l'A.s.u.r. Marche, Area Vasta n. 4, in ordine a hanno dato atto che: “In relazione a quanto esposto relativo agli elementi Controparte_1 emersi durante il percorso effettuato, non si evincono allo stato attuale elementi che lasciano supporre un esercizio non corretto delle funzioni genitoriali della signora Le competenze genitoriali nelle diverse declinazioni CP_1 affettive, normative, riflessive e significanti appaiono nel complesso sufficientemente funzionali alla crescita del
7 minore. La donna esercita il proprio ruolo genitoriale con dedizione e senso di responsabilità” (cfr. pag. 15 della relazione dei S.S. di Montegiorgio depositata in data 01-08.09.2022).
Ancora, dalla relazione del Servizio Consultoriale AST di Fermo del 19.04.2024 si legge che“ [la è apparsa allo scrivente motivata a mettersi in discussione al fine di maturare maggiore CP_1 consapevolezza di sé stessa, dell'essere madre e di come affrontare la relazione con il suo ex compagno, padre di
, ma anche a lavorare sulle sue resistenze e fragilità _1
[…] Ad oggi, dai colloqui con la donna, emerge il suo impegno nel cercare di essere un bravo genitore, ad assumere maggiore consapevolezza rispetto alle proprie fragilità e debolezze e a cercare di mettere in pratica le dovute correzione che emergono dai colloqui con lo scrivente, perché possa riconoscere sempre più i propri stati emotivi e possa migliorare e mutare i punti di debolezza in risorse” (cfr. pagg 3-4- della relazione dei S.S. di Montegiorgio depositato in cancelleria in data 19.04.2024).
L'educatrice domiciliare che ha seguito e il minore a Persona_4 Controparte_1 far data dal 17.10.2023, ha riferito quanto segue:“la madre sembra dimostrare un'attenzione sia ai bisogni più concreti/materiali del figlio (ad esempio vestiario, materiale scolastico, giochi) sia un'attenzione ai bisogni emotivi e affettivi (ad esempio manifesta preoccupazione e indaga con delle domande se coglie un'espressione o sente un episodio triste riportato dal figlio;
si organizza con le altre mamme per far incontrare il figlio con gli amichetti;
lascia libero il bambino di esprimere la sua volontà e la sua personalità come ad esempio nelle scelta dell'abbigliamento e nell'accoglienza di sue opinioni e pensieri;
c'è vicinanza fisica come ad esempio abbracci e carezze). […] La signora sa dimostrarsi anche autorevole nelle situazioni in cui è necessario (ad esempio per il rispetto delle regole come quelle relative al tempo di utilizzo di dispositivi elettronici e il riordino).
[…]
La signora manifesta una consapevolezza e una volontà di migliorare su alcuni aspetti della sua genitorialità e nel corso di questi mesi ha messo in atto delle modifiche. Ad esempio se prima capitavano frequenti episodi in la notte il bambino dormiva con la madre, ora questo sembrerebbe non verificarsi più. […] Inoltre la madre, da quando è iniziato il percorso di educativa domiciliare, si sostituisce sempre meno al bambino in compiti che esso può svolgere, favorendo così l'autonomia e la responsabilizzazione del minore, tenendo conto dei suoi compiti” (cfr. relazione relativa all'educativa domiciliare allegata alla nota di aggiramento dei
S.S. dei Comune di Montegiorgio del 19.04.2024).
Ancora, nella nota di aggiornamento trasmessa ai Servizi Sociali di Montegiorgio,
l'educatrice, con riferimento a ha rappresentato quanto segue:“continuo ad Controparte_1 osservare un suo costante impegno nel proseguimento del percorso in atto su più fronti che naturalmente si intersecano: quello della prima crescita individuale e quello che riguarda la genitorialità. La Sig.ra infatti continua con costanza gli incontri con il psicologo, esperienza della quale mi parla in maniera molto positiva,
8 riferendomi che la sta aiutando a lavorare per migliorare alcuni aspetti di sé (ad es. mi accenna a contenuti che riguardano la sua famiglia di origine, oppure mi parla del lavoro per migliorare la sicurezza in sé); anche gli incontri con me si svolgono in maniera costante e avvengono in un clima sempre sereno con la Sig.ra che dimostra sempre con atteggiamento solare e un fare coinvolto e propenso all'ascolto e al dialogo. La Sig.ra manifesta pensieri autoriflessivi, ovvero appare fare ragionamenti e mettere in discussione alcuni sui pensieri e comportamenti, in particolare si domanda se le sue scelte e i suoi atteggiamenti siano i più giusti, soprattutto per suo figlio.
[…] La Sig.ra appare nella maggior parte dei casi una figura genitoriale autorevole e che cerca il dialogo e il confronto positivo e costruttivo con il figlio (es. nel far rispettare regole stabilite spiega con tono calmo e le motivazioni di certe regole;
ascolta con attenzione quello che il figlio vuole comunicare); che dimostra l'affetti al figlio sia a parole (es. comportamenti molto educati e gentili), sia attraverso la fisicità (es. carezze e abbracci)
(cfr. pag. 12 della nota di aggiornamento dei Servizi Sociali di Montegiorgio del 01.10.2024).
Dalla nota di aggiornamento del Dott. psicologo che ha seguito la Testimone_1 resistente nel percorso di sostegno alla genitorialità, si legge che: “Durante questi ultimi incontri la signora ha mostrato una motivazione a mettersi in discussione con l'obiettivo di sviluppare una crescente consapevolezza di sé e del proprio ruolo materno orientandosi verso un equilibrio auspicato e una ridefinizione funzionale dei confini. […] Ad oggi, come evidenziato nel precedente aggiornamento, dai colloqui con la signora
, emerge il suo impegno nel ricoprire al meglio il ruolo materno cercando una cooperazione equilibrata e CP_1 rispettosa con la figura paterna del minore.
[…]
Allo stato, la genitrice sta affrontando e lavorando sulle sue aree di vulnerabilità nel ruolo genitoriale mettendo in partica le dovute correzioni che emergono dai colloqui con lo scrivente, con l'obiettivo di migliorare le proprie competenze e strategie educative” (cfr. pagg. 15-16 della relazione dei Servizi Sociali di Montegiorgio depositata in data 01.10.2024).
Quanto alla figura paterna, i Servizi Sociali sopra individuati, hanno acquisito la relazione redatta dai Servizi Sociosanitari della Città di La EZ i quali, con riferimento a Parte_1
, hanno dato atto che: “il sig. si è mostrato collaborativo durante l'esecuzione
[...] Parte_1 dell'indagine, cercando di fornire in modo puntuale le informazioni al Servizio Sociale scrivente. Non si rilevano criticità dal punto di vista sociale, mostrando lo stesso una condizione lavorativa ed abitativa stabile. È emersa, durante i colloqui, la necessità di far emergere la propria preoccupazione circa gli elementi di cui si è riferito con nota del 04.07 e di cui lo stesso sig. ha personalmente notiziato il Tribunale Ordinario di Fermo. Il Parte_1
Sig. è apparso un padre effettivamente presente ed attento al proprio figlio. Mostra la volontà di fornire Parte_1 allo stesso frequenti occasioni di svago e socializzazione con i pari, rischiando di sacrificare un po' il tempo “della
9 routine quotidiana”, atteggiamento probabilmente anche favorito dal minor tempo che il minore trascorre in modo consecutivo presso il padre e che di fatto incide sulla costruzione di una routine quotidiana-madre figlio. È emersa sfiducia nella capacità genitoriali e di protezione dell'altro genitore e divergenze rispetto agli stili educativi.
Si è notata la tendenza alla produzione di foto e video registrazioni, in cui è protagonista il minore e che il sig. motiva sia come necessità di conservare ricorsi felici con il proprio figlio, sia anche come possibilità di Parte_1 testimonianza di ciò che accade. Da quanto raccolto, comunque la relazione tra il sig. ed il proprio Parte_1 figlio appare effettivamente positiva” (cfr. pag. 18 della relazione dei S.S. di Montegiorgio depositata in data 01-08.09.2022)
Ancora, i Servizi Sociali di La EZ, all'esito dei primi incontri svolti in presenza del minore e del , hanno rappresentato quanto segue: “il sig. ha mostrato buone Parte_1 Parte_1 capacità di rispondere ai bisogni di base e di sicurezza del bambino.
[…]
Il padre è apparso mentalizzare in modo adeguato i [bisogni] del figlio, offrendogli opportunità esperienziali adatte all'età e diversificate, stimolandolo sul piano sociale, cognitivo, motorio, della motricità fine e creativo.
[…]
Si è osservata una tendenza ad assecondare il bambino, anche quando la situazione richiedeva un ruolo da parte del padre maggiormente normativo ed autorevole, tuttavia tale aspetto potrebbe imputarsi al fatto che padre e figlio trascorrono poco tempo insieme e che quindi il sig. possa trovare ancora faticosi imporsi in Parte_1 modo severo. Complessivamente si è rilevata una buona competenza genitoriale nell'accogliere le difficoltà del figlio
e aiutarlo nella gestione emotiva” (cfr. pag. 7 della relazione dei Servizi Sociali di La EZ depositata in data 21.09.2023).
Buone capacità genitoriali sono state ravvisate nel Cavaliere sia dall'assistente sociale,
Dott.ssa che, da ultimo, lo ha seguito, sia dalla Dott.ssa , psicologa Persona_5 Persona_6 che ha affiancato il ricorrente nel percorso di supporto psicologico e di sostegno alle genitorialità dallo stesso intrapreso.
Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla Dott.ssa la quale, Persona_7 all'esito del servizio di educativa domiciliare, svolto presso il ricorrente, ha riferito che “Il
Cavaliere ha mostrato buone capacità di rispondere ai bisogni di base e si sicurezza del bambino
[…]
Complessivamente, si è rilevata una buona competenza genitoriale nell'accogliere le difficoltà del figlio ed aiutarlo nella gestione emotiva. Sul piano dell'autorevolezza, il padre si mostra adeguato anche se con fatica,
10 riferendo all'educatrice di trovare difficoltà a sgridare il figlio, anche quando necessario, relativamente al poco tempo che trascorrono insieme.
[…]
Nel limitato periodo di osservazione delle due settimane trascorse a La EZ, non sono stati riscontrati elementi di inadeguatezza nella relazione tra ed il padre” (cfr. pag.13 della relazione _1 dei Servizi Sociali di La EZ depositata in data 26.09.2024).
Nell'ambito delle operazioni peritali, la C.T.U., nel primo elaborato, depositato in data
24.04.2023, all'esito degli incontri avvenuti con il minore - sia insieme a ciascuno dei genitori, sia da solo - con le parti e con i genitori di ognuna di queste, ha rilevato, quanto a CP_1 che: “Dal punto di vista personologico la RA presenta sensibilità, fragilità, immaturità e
[...] instabilità emotiva. Nella relazione emerge dipendenza nei confronti dell'altro al quale tende ad aggrapparsi per poi gestirlo anche attraverso atti impulsivi, poiché quando l'angoscia aumenta tende a relazionarsi con l'altro in termini di minaccia.
[…]
Dalla valutazione svolta non si osservano franchi sintomi psicotici, ma dal narrato da parte di entrambi
i periziati si evincono momenti in cui la RA ha episodi deliranti per cui si rivolge alle cure di uno psichiatra.
Dall'esame psicodiagnostico si rileva: “la valutazione ha evidenziato un funzionamento compromesso dove è rintracciabile una sintomatologia sia nevrotica che più chiaramente di natura psicotica. La debolezza cognitiva risulta essere una conseguenza delle difficoltà di natura emotiva che determinano una lettura debole della realtà, nonostante la presenza di risorse e capacità di riflessione e di mentalizzazione”.
[…]
È possibile, inoltre, che la signora possa, dal punto di vista del tono dell'umore, alternare fasi depressive
a fasi più reattive, sempre al fine di gestire il mondo esterno e le relazioni con gli altri, di cui sente di aver bisogno.
La relazione dipendente con l'altro è caratterizzata anche da sottomissione e da conformismo solo al fine di evitare la solitudine e l'isolamento”. (cfr. pagg. 37-38 della C.T.U. depositata il 24.04.2023).
Con riguardo al ricorrente, l'ausiliario del giudice ha esposto che: “Dal punto di vista personologico il Signor presenta tratti di grandiosità che presumibilmente nascondono da un vissuto di Parte_1 inadeguatezza. Egli tende a porre in primo piano sé stesso dimostrando immaturità e una difficoltà a percepire
l'altro come soggetto che necessita di bisogni”.
Dall'esame psicodiagnostico è stato rilevato che “nonostante si sia difeso Parte_1 rispetto alla manifestazione di sé, abbia anche cercato di presentarsi in modo convenzionale ed aderente alle convenzioni sociali, ma ciò, tuttavia, non ha evitato di far emergere un quadro clinico non solido e compensato.
11 Difatti, mentre a livello sovrastrutturale egli si mostra adeguato e privo di un funzionamento psicopatologico, a livello strutturale si vince un funzionamento anomalo, caratterizzato da tratti narcisistici con cui egli cerca di coprire i propri limiti. In particolare, la sfera emotiva risulta essere labile e soggetta alle interferenze degli aspetti pulsionali non adeguatamente gestiti. […]
Alla base della depressione narcisistica si evidenzia la percezione di una profonda discrepanza tra le aspettative idealizzate e la realtà. Nello specifico possiamo pensare ad un funzionamento narcisistico con un fondo depressivo. Il signor sente di non valere o “di non essere abbastanza…” e cerca di presentarsi Parte_1 con un Io più grandioso e quindi nella sua testa amabile ed accettabile” (cfr. pagg. 38-39 della C.T.U. depositata in data 24.04.2023).
Peraltro, l'ausiliario del Tribunale si è espresso in termini sostanzialmente positivi quanto alla capacità di entrambi i genitori di rispondere alle esigenze del figlio dando atto che “i due genitori dimostrano di essere in grado di rispondere ai bisogni concreti del figlio e di garantire le sue necessità primarie, compreso lo spazio fisico e ambientale. […] Essi sono, inoltre, sinceramente interessati al figlio” (cfr. pag. 43 della relazione peritale del 24.04.2023).
In questi termini, il C.T.U. ha sottolineato come la problematica principale che si riverbera anche sul minore debba essere rinvenuta nella “profonda conflittualità agita dalla coppia genitoriale”, data dall'incapacità delle parti di comunicare tra loro nell'interesse del figlio e di anteporre i propri bisogni emotivi quelli del minore. Invero “Entrambi i genitori dimostrano di avere molte resistenze a trovare uno spazio di confronto e di collaborazione genitoriale. […]
Nel corso della valutazione il Signor mostra la propria difficoltà a trovare una collaborazione Parte_1 con l'ex compagna, si presenta rigido, impositivo e dai toni accusatori. La RA, formalmente, si mostra più propensa a porsi in una posizione di collaborazione, poiché, per esempio, afferma che non sia utile, ma tende anche lei ad accusare fortemente l'ex compagno, mostra forti resistenze ad allontanarsi dal figlio e sente la necessità di controllarne i movimenti. […] Entrambi i genitori coinvolgono il figlio nel loro conflitto e lo mettono al corrente di tutte le vicende giudiziarie che li riguardano senza porre un filtro e rimandando al minore una immagine negativa dell'altro genitore. Entrambi i genitori mancano di capacità riflessiva nei confronti del figlio, poiché non riescono a riflettere sui suoi stati mentali (credenze, desideri, emozioni ed intenzioni) (cfr. pagg. 42-
43-44 della relazione peritale del 24.04.2023).
Ancora, il C.T.U. ha dato atto che “la RA tende a non seguire le indicazioni espresse nel corso della valutazione: lasciare che il figlio partecipi alla videochiamata quotidiana con il padre nella sua stanza senza la sua presenza e senza la distrazione di altri dispositivi con i quali il bambino durante la chiamata continua a giocare. Il bambino ha anche libero accesso a internet dove va a guardare cartoni animati di personaggi dell'orrore che non sono adatti ai bambini (UG . Per_8
12 Anche il Signor tende ad anteporre i propri bisogni a quelli del figlio poiché concentrato Parte_1 prevalentemente su se stesso e a vivere l'altro come un proprio prolungamento.
Da parte del figlio egli si aspetta di ricevere continue conferme della positività del proprio operato e si comporta nei suoi confronti con eccessiva premura e attenzioni e si pone come il suo salvatore. Egli, tuttavia, riconosce il disagio che vive il figlio, al contrario della RA che pensa che il figlio sia sereno e che non CP_1 presenti problematiche. Entrambi poi passano ad accusare l'altro genitore di essere il responsabile del disagio che prova” (cfr. pagg. 43-44 della relazione peritale del 24.04.2023).
All'esito, il C.T.U. ha temporaneamente concluso, rilevando la necessità di una prosecuzione dell'accertamento successivamente al periodo estivo, nei termini che seguono: “A seguito della valutazione svolta, si ritiene che la RA e il Signor Controparte_1 Parte_1 presentino in misura diversa degli aspetti di criticità per quanto riguarda l'esercizio della genitorialità. Pertanto, nell'interesse del minore si suggerisce il suo affidamento al Servizio Sociale di Montegiorgio Persona_2
e con la collaborazione del Servizio Sociale di La EZ.
Riguardo al collocamento prevalente del minore si ritiene che al momento il genitore maggiormente adeguato sia il Signor ma nell'obiettivo di offrire ai due genitori la possibilità di potenziare le loro Parte_1 competenze genitoriali, si propone il seguente progetto che possa permettere di considerare un tempo di osservazione: il minore appena terminata la scuola potrà raggiungere il padre a La EZ e trascorrere con lui tutto il periodo estivo. La madre potrà avere con sé il figlio un fine settimana ogni quindici giorni (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) e quindici giorni continuativi (o suddivisi in due settimane spezzate) in corrispondenza delle sue ferie estive. Il viaggio sarà equamente suddiviso tra i genitori (un genitore si occuperà dell'andata del minore a Fermo e l'altro del ritorno a La EZ).
Si ritiene necessario attivare al più presto il Servizio di educativa domiciliare presso entrambi i contesti familiari (per la madre fino al termine dell'anno scolastico e poi nel periodo delle ferie estive, per il padre durante il periodo estivo).
In questi mesi i due genitori dovranno impegnarsi ad effettuare un serio percorso di psicoterapia individuale e un percorso di supporto alla genitorialità ciascuno nel proprio territorio.
Nel mese di settembre sarà necessario valutare gli eventuali progressi fatti dai genitori del minore per poter decidere il collocamento prevalente dello stesso” (cfr. pag. 45 della relazione peritale del 24.04.2023).
In data 21.09.2023, i Servizi Sociosanitari della Città di La EZ, nella relazione aggiornata, hanno evidenziato l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare che ha restituito “un quadro positivo del rapporto padre-figlio”. Si è dato, altresì, atto che il ricorrente, seguendo le indicazioni del C.T.U., ha attivato per sé, presso una psicologa privata, un percorso di sostegno alla genitorialità.
13 I Servizi Sociali del Comune di Montegiorgio, dal canto loro, hanno dato atto dell'attivazione da parte della resistente di un percorso di sostegno alla genitorialità presso l'U.O.S. Consultorio A.s.t. di Fermo (cfr. relazione depositata in data 21.09.2023).
Con la relazione depositata in data 13-14.11.2023, i Servizi Sociali del Comune di La
EZ hanno rilevato le difficoltà per le parti di addivenire ad una soluzione concordata in ordine agli incontri genitori-figlio.
Dalla suddetta relazione, poi, emerge l'integrazione del bambino nell'ambiente scolastico e nella palestra che è solito frequentare allorché lo stesso non è impegnato a scuola, attestando anche come il minore sia riuscito a creare una cerchia di amicizie.
Il medesimo Servizio Sociale ha, poi, dato atto della prosecuzione da parte del ricorrente del percorso di supporto psicologico privato con la Dott.ssa e della riattivazione, dopo Per_6 una prima sospensione, del servizio di educativa domiciliare presso lo stesso Parte_1
(cfr. pag. 17 della relazione dei S.S. di Montegiorgio del 26.09.2024).
La stessa Dott.ssa , psicologa alla quale si è rivolto – Persona_6 Parte_1 come visto - nell'ambito del percorso di sostegno alla genitorialità, all'esito degli incontri effettuati e degli esami eseguiti, ha individuato nel ricorrente “un buon potenziale genitoriale”, avendo lo stesso “buone doti di comunicazione con il proprio figlio e una buona propensione a cercare di capire gli stati d'animo del bambino” (cfr. pag. 10 della relazione depositata in data 21.09.2024).
In sede di aggiornamento della relazione di consulenza tecnica d'ufficio e sempre con riferimento alle parti, il C.T.U., ha concluso come segue: “Il Signor durante il periodo estivo Parte_1 si è mostrato collaborativo a recarsi mensilmente a Valdichiana, luogo individuato per dividere il viaggio.
Durante questi fine settimana, è rimasto a pernottare all'interno del villaggio di Valdichiana per evitare di dovere fare due ulteriori viaggi. Fin dal mese di maggio si è attivato per iniziare privatamente un percorso di supporto alla genitorialità che lo ha portato a nuove riflessioni e ad un nuovo stile educativo più improntato alla regola e al dialogo con il figlio. Tali cambiamenti sembrano sortire una maggiore sicurezza e autonomia in
nella quotidianità. Anche il Servizio Sociale conferma la positività del rapporto padre-figlio. _1
La RA durante il periodo estivo si è mostrata poco collaborativa da un lato a causa della CP_1 situazione economica che vive che le ha impedito di effettuare viaggi per andare a trovare il figlio a La EZ, e a darne una cadenza mensile, dall'altro a causa di una sua paura ad affrontare i viaggi in auto. La RA ha trovato la disponibilità dell'ex compagno ad affrontare il viaggio fino a metà strada. Per quanto riguarda il percorso di supporto alla genitorialità la RA ha provato a chiedere una presa in carico al Servizio Sociale che però non ha potuto procedere fin quando non ha avuto un mandato da parte del Tribunale e ciò avviene nel mese di agosto. Ad oggi la RA ha effettuato qualche seduta con il Dott. che, ascoltato, sembra non Tes_1
14 conoscere ancora a fondo la situazione. Ad oggi la scarsa incisività del percorso non ha ancora portato a dei cambiamenti significativi. Dal punto di vista delle criticità genitoriali si rileva che non si evidenziano evoluzioni e
l'aspetto di maggiore gravità è che la RA non riesce a comprendere le sue difficoltà che tende a minimizzare e
a risolvere affermando di essere intenzionata a svolgere tutti i percorsi che le verranno suggeriti. La RA, infatti, mostra di avere con il figlio ancora una relazione adesiva nella quale fa fatica a distinguere le sue emozioni e i suoi bisogni da quelli del bambino. Riguardo alle riflessioni sul modo migliore per aiutare il minore la RA non prende minimamente in considerazione l'ipotesi che possa essere collocato presso il _1 padre o, se confermato il collocamento presso di lei, che possa trascorrere le festività e l'estate con il padre. La
RA ritiene che il figlio abbia maggiori necessità di stare con lei e riconosce l'importanza del ruolo paterno per
. La RA rimane rigidamente sui propri bisogni, sembra non prendere mai in considerazione quelli _1 del figlio e non riconosce la sua necessità di vivere dei momenti anche prolungati con il padre. La RA a difesa della sua tesi continua ad attaccare l'ex compagno tornando su eventi del passato e pensando al futuro e prevedendo già aspetti da criticare come il trasferimento dei nonni paterni a La EZ e che potrebbe _1 avere contatti con la compagna del padre.
[…] A seguito della valutazione svolta, si ritiene che il Signor risulti il genitore maggiormente Parte_1 adeguato a gestire il figlio. Pertanto, nell'interesse del minore si ritiene necessario suggerire il Persona_2 collocamento prevalente del minore presso la residenza paterna con un ampio spazio di visita per la madre durante il periodo estivo (che potrà trascorrere a Montegiorgio, eccetto per i fine settimana ogni quindici _1 giorni che trascorrerà con il padre - dal venerdì pomeriggio alla domenica sera – o salvo altri accordi per trascorrere un periodo di vacanza) e durante le festività.
[…]
Si ritiene necessario che i due genitori proseguano con i percorsi già avviati e con l'educativa domiciliare secondo i periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore” (cfr. da pag. 12 a pag 15 della relazione peritale del 14.02.2024).
Passando ad esaminare gli esiti dell'istruttoria svolta sulle condizioni di vita del minore, osserva il Collegio che, in sede di consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario del giudice, dall'esame psicodiagnostico svolto sul minore, ha potuto rilevare che lo stesso “risulta essere insicuro, depresso ed ansioso con un livello di stima particolarmente basso e che necessita di validi sostegni e punti di riferimento al fine acquisire maggiore fiducia in se stesso;
ha bisogno di sentire di essere amato senza dover ricorrere all'isolamento e alla chiusura o addirittura al distacco. Le relazioni con la famiglia vengono rappresentate e quindi si ipotizza che siano vissute dal minore in modo confuso e prive di calore emotivo. Le figure genitoriali non risultano essere in questo momento dei validi punti di riferimento, nonostante il desiderio del minore di avere una famiglia unita che si occupi di lui” (cfr. doc. pagg. 41-42 della relazione peritale del 24.04.2023).
15 All'esito dell'osservazione integrativa sul minore, il C.T.U. ha concluso nel senso che:
“Dal colloquio svolto con emerge che il bambino è sempre più confuso, privo di riferimenti temporali e _1 spaziali, perso nei propri pensieri alla ricerca della risposta giusta da dare. seppure al momento non _1 presenta un disturbo psicotico presenta, tuttavia, sintomi dissociativi causati dalla posizione d'incastro che vive tra i genitori, ingabbiato nella difficoltà di allearsi con il padre o con la madre. Il Signor nel tempo si è Parte_1 reso consapevole di tale difficoltà del figlio e tenta di porsi con una modalità più centrata sul figlio e di superare il conflitto evitando di attaccare e colpevolizzare l'ex compagna. La RA ancora è ferma e CP_1 inconsapevole delle difficoltà che vive il figlio, tanto da ribadire di vederlo sereno.” (cfr. pag. 14 della c.t.u. depositata in data 14.02.2024).
Le suddette conclusioni sono state enucleate successivamente all'ascolto del minore il quale, all'epoca delle audizioni (ottobre-novembre 2022), era prossimo al compimento dell'ottavo anno anni di età.
Il minore, sentito dal C.T.U., ha riferito di trovarsi bene con i nonni materni, di essere molto legato a loro e di passarvi del tempo ma solo in compagnia della madre (cfr. pag. 25 della relazione peritale del 24.04.2023).
Pertanto, all'esito della valutazione svolta, l'ausiliario, rilevate le criticità in entrambe le parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, ha suggerito, quale modello di affidamento, quello che preveda che sia affidato ai Servizi Sociali, con Persona_2 collocamento prevalente dello stesso presso il padre, ritenendolo il genitore “maggiormente adeguato”.
Tanto riassunto, allora, osserva il Collegio come le conclusioni cui è giunto il C.T.U., in punto di affidamento e collocamento del minore, debbano essere parzialmente disattese.
Ed invero, la stessa istruttoria espletata, anche alla luce delle domande svolte sul punto dalle parti e dei progressi riconoscibili in capo ad entrambe le figure genitoriali, in ordine alla gestione del minore, consente di rilevare come non vi siano ragioni per optare per un affidamento del minore ai Servizi Sociali.
Nonostante i rapporti conflittuali esistenti tra le parti, nel corso del giudizio, non è stato possibile riscontrare comportamenti ostruzionistici da parte dell'una o dell'altra figura genitoriale in ordine alle scelte di maggiore interesse per il figlio, né condotte tali da ritenere che le parti, nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, non siano in grado di garantire un equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino.
Quanto al regime di collocamento del minore, poi, deve rilevarsi come la parte ricorrente abbia istato per una modifica del precedente collocamento del minore presso la madre,
16 allegando asseriti pregiudizi per il minore discendenti dai contatti dello stesso con il nonno paterno, nonché dalle condotte non idonee tenute dalla madre e da violenze perpetrate da ai danni del bambino. PE
Ebbene, sul punto, la richiesta di modifica deve essere rigettata.
In primo luogo, mette conto rilevare come l'istruttoria espletata abbia chiarito che la parte ricorrente fosse, in linea di massima, a conoscenza della vicenda penale che aveva coinvolto il padre della ex compagna e ciò già in epoca antecedente rispetto ai vari procedimenti incardinati dai genitori per il collocamento di . Persona_2
È stata, infatti, la stessa parte ricorrente, nel riferire al C.T.U del proprio trascorso sentimentale con la a dichiarare che: “all'incontro successivo ad Avellino nuovamente la CP_1 compagna dopo un rapporto scoppia a piangere ed egli piange con lei nel vederla così sofferente. La compagna rimane colpita dalla sua vicinanza e dalle sue dimostrazioni di affetto poiché dice di avere pianto per sette anni da sola in camera sua. Racconta i rapporti avuti con altri ragazzi, basati solo sul sesso, mai sull'affetto. Lei si fida di lui e gli racconta che il padre è carcerato per avere abusato sessualmente delle sue quattro cugine e anche di lei” (cfr. pag. 15 della relazione peritale del 24.04.2023).
In ogni caso, in seno al presente giudizio – come ampiamente sopra illustrato – è stata svolta ampia istruttoria al fine di accertare l'idoneità dello spazio di vita del minore.
All'esito della stessa istruttoria, deve ritenersi accertato che , da Persona_2 tempo, non vive più con il nonno. La resistente, infatti, dopo aver reperito una nuova abitazione, ha provveduto nel mese di aprile 2022 a richiedere il cambio di residenza al Comune di Montegiorgio per lei e per il minore, dalla Via Archimede n. 13, ove è ubicata la casa dei nonni materni, al nuovo indirizzo di Via Guido Rossa n. 7 e dove la stessa effettivamente vive con il figlio (cfr. doc.ti nn. 27-28-29-30 allegati alla comparsa di costituzione di e risposta).
Gli stessi Servizi Sociali hanno dato atto della circostanza che il minore non fa riferimento ad incontri con il nonno materno se non alla presenza della madre, circostanza riferita dal bambino anche al C.T.U..
Del resto, non sono emersi turbamenti del minore deponenti nel senso di ritenere sussistenti rapporti pregiudizievoli per lo stesso quale conseguenza di relazioni “deviate” con i membri della famiglia di origine della mamma. Né il ricorrente – di contro – ha fornito prova della permanenza del figlio, da solo, presso il nonno materno.
Quanto ad asserite condotte pregiudizievoli, ascrivibili alla madre e a PE
, deve darsi atto di come il G.I.P. del Tribunale di Fermo, con ordinanza del
[...]
26.09.2023, depositata in pari data, abbia rigettato l'opposizione promossa da Parte_1
17 avverso la richiesta di archiviazione del P.M., formulata nell'ambito nel procedimento Parte_1 penale n. 1064/2023 R.G.N.R. che vedeva indagata per il reato di cui all'art. Controparte_1
591 c.p. (cfr. doc. n. 5 allegato alle note di trattazione di trattazione per l'udienza della resistente depositate in data 27.02.2024).
Con riferimento all'asserito atto di violenza, posto in essere da PE nei confronti del minore, appreso da durante una conversazione telefonica Parte_1 intercorsa con il figlio, lo stesso non risulta da solo sufficiente ad incidere sul collocamento del minore neppure risultandone pienamente allegata la portata. Ed, invero, il ricorrente si è limitato a produrre in giudizio il mero esposto del 29.04.2022, presentato alla Legione
Carabinieri Liguria- Stazione della EZ Principale, corredato dalle registrazioni telefoniche relative alla suddetta conversazione tra padre e figlio, senza, tuttavia, documentare il seguito dell'eventuale procedimento successivamente incardinato (cfr. doc. allegato alla prima nota di deposito della parte ricorrente del 04.05.2022).
Ancora, osserva il Collegio, come l'ausiliario del giudice abbia concluso nel senso di ritenere maggiormente adeguata la figura paterna, motivando detta conclusione soprattutto sulla scorta del sostanziale rifiuto della resistente di comprendere il bisogno del figlio di trascorrere del tempo, anche lungo e continuato, con il padre, evidenziando, peraltro, la disponibilità della stessa a proseguire nei percorsi di sostegno, sicuramente, utili alla maturazione del CP_1 riconoscimento dell'importanza del ruolo genitoriale rivestito dal . Parte_1
D'altro conto, non può non tenersi conto dei molteplici aspetti rilevanti per la tutela del benessere psicofisico del minore e in base ai quali un diverso collocamento dello stesso, attualmente di anni dieci, non possa ritenersi in linea con la tutela del superiore interesse del bambino ad uno sviluppo equilibrato.
Ed invero, anche all'esito del supplemento di istruttoria richiesto, deve ritenersi maggiormente rispondente all'interesse del minore un collocamento presso la madre, tenuto conto della tenera età dello stesso, dell'assenza di elementi concreti che facciano dubitare della capacità educativa della - anche alla luce che la stessa si è dichiarata disposta a CP_1 proseguire - e soprattutto del radicamento che ha sviluppato nel contesto di vita _1 attuale, garantendo, in ogni caso, tempi di permanenza ampi del bambino presso l'altro genitore.
Il trasferimento a La EZ, infatti, finirebbe per sradicare il minore – che frequenta la quinta elementare – dall'ambiente sociale e scolastico in cui risulta da ultimo ben integrato.
18 Sul punto assume rilevanza la relazione dell'educatrice domiciliare la Persona_4 quale ha esposto che “Nell'ultimo periodo dell'anno scolastico , oltre all'impegno della scuola, _1 trascorre il suo tempo principalmente andando agli allenamenti di basket, a catechismo, al parco, stando in compagnia delle due cuginette che abitano nell'appartamento di fronte al suo (nelle rispettive abitazioni o nel cortile del condominio), incontrandosi con amici a casa sua o a casa loro;
il tutto sotto la supervisione della madre
o di altre figure adulte. Il minore appare in generale ben integrato con i suoi pari, intrattenendo attività di gioco e di dialogo con gli altri bambini;
mostra prevalentemente atteggiamenti pacati, sorrisi e a volte un fare scherzoso e allegro. Non osservo comportamenti meno appropriati, caratterizzati ad esempio da forte rabbia e/o aggressività, arroganza, prevaricazione, questo sia osservandolo con altri bambini che con gli adulti” (cfr. pag. 11 della relazione del S.S. di Montegiorgio depositata dal 01.10.2024).
Le stesse insegnanti hanno illustrato il graduale ma costante processo di integrazione intrapreso dal minore all'interno della classe, evidenziando come, non potendosi negare le difficoltà del bambino “ad integrarsi pienamente nel gruppo-classe”, lo stesso comunque coltivi delle relazioni con un ristretto numero di compagni, iniziando ad instaurare rapporti più significativi soprattutto nei momenti di attività libera (cfr. relazione sopra citata).
Del resto, durante il giudizio è stato possibile accertare che il minore, nei periodi di permanenza presso il padre, abbia trascorso gran parte del suo tempo, non con il ricorrente, bensì con i nonni paterni, come riferito dal minore all'assistente sociale Dott.ssa Persona_5
(cfr. pag. 8 della relazione dei Servizi Sociali di Montegiorgio depositata in data 01.10.2024 e pag. 18 della relazione dei Sevizi Sociali di La EZ depositata in data 26.09.2024).
Alla conferma del collocamento del minore presso la madre deve seguire una sostanziale conferma della regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso il padre, per come già individuati nel provvedimento oggetto di modifica, con le seguenti specificazioni.
Le criticità emerse nel corso del giudizio in ordine alla gestione partecipata della prole, poi, induce il Collegio – privo in tale ambito di poteri coercitivi – ad invitare le parti a dare seguito ai percorsi individuali di sostegno alla genitorialità e di educativa domiciliare già intrapresi, così da poter superare tale difficoltà.
Passando, allora, alla regolamentazione del diritto di visita del padre, nell'ottica della massima tutela del diritto del minore alla bigenitorialità, ritiene il Collegio di prevedere tempi di visita ampi.
In questi termini, potrà vedere e tenere con sé il minore: Parte_1
Quanto alle modalità di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , _1 salvo diverso accordo tra le parti:
19 - due fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola, sino alla domenica sera sino alle ore 19.00, andando a prenderlo, a metà strada tra le residenze delle parti, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
- durante il periodo estivo- da intendersi quello delimitato dalla fine della scuola nel mese di giugno, sino alla ripresa delle lezioni scolastiche nel mese di settembre- per otto settimane anche non consecutive. Nel periodo estivo, in ogni caso, alla madre deve essere garantita una permanenza del minore presso di sé per un periodo di almeno tre settimane anche non consecutive. I periodi in questione dovranno essere individuati, previo accordo tra le parti, entro 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie per sette giorni consecutivi, compreso il giorno di
Natale, di Capodanno e dell'Epifania, ad anni alterni;
- durante le festività pasquali, per tre giorni che comprendano ad anni alterni, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- ogni altra festività (25 Aprile, 1 Maggio, 2 giugno, 1 Novembre e 8 Dicembre), ad anni alterni.
3. Contributo di mantenimento ai minori e spese straordinarie
La parte ricorrente, nell'instare per la modifica del regime del collocamento del minore, ha chiesto, quale conseguenza, che la parte resistente contribuisse al mantenimento del figlio versando la somma mensile di euro 350,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie, in misura del 50%.
Ebbene, il rigetto della domanda in punto di modifica del regime attuale di collocamento assorbe anche quella relativa al mantenimento della prole, rilevato altresì come la resistente nulla abbia, a sua volta, chiesto in termini di modifica del quantum versato dall'altro genitore al medesimo titolo.
Al riguardo è bene osservare che la modifica dell'entità del contributo al mantenimento e/o del soggetto tenuto alla sua corresponsione deve essere fondata necessariamente sul mutamento dei presupposti fattuali che hanno determinato l'adozione del precedente regime. A tal fine, occorre che il richiedente provi le vicende intervenute, tali da determinare la necessità di modifiche del regime giuridico, quali, a titolo di esempio, le mutate condizioni reddituali o patrimoniali, in meglio o in peggio, di una delle due parti, o le accresciute e/o mutate esigenze dei minori, il più delle volte legate alla loro crescita, essendo preclusa al giudice una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già valutate al momento della pronuncia.
20 Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si è potuto rilevare quanto segue.
, in sede di ricorso introduttivo, ha depositato buste paga relative ai Parte_1 mesi di ottobre 2021 e di gennaio 2022, dalla quali emergono delle retribuzioni netta pari rispettivamente ad euro 1.239,00 e euro 1. 213,41 (cfr. doc. 14-17 allegati al ricorso introduttivo).
Dall'ultimo cedolino datato aprile 2024 risulta che il ricorrente consegue mensilmente una retribuzione netta pari ad euro 1.080,15 già decurtata dalle spese relative a due finanziamenti dell'importo, rispettivamente, di euro 303,00 e di euro 310,00 (cfr. doc. 4 allegato alla nota di deposito del ricorrente del 03.05.2024).
Quanto alla parte resistente, in sede di interrogatorio libero, all'udienza del 05.05.2022, la Co stessa ha dichiarato: “lavoro con contratto a tempo indeterminato nel calzaturificio e percepisco mensilmente lo stipendio di euro 1.300,00 netti al quale si possono aggiungere gli straordinari per un massimo non eccedente l'importo di euro 1.500,00. Sostengo mensilmente la spesa relativa al mutuo e ad una polizza per un totale di euro 400,00 circa (371 euro + 23 euro). Ho un'automobile di mia proprietà per la quale verso quanto dovuto per l'assicurazione e il bollo”.
Le suddette circostanze sono state confermate dinanzi ai Servizi Sociali incaricati.
I Servizi Sociali del Comune di Montegiorgio, nella relazione del 21.09.2023, hanno dato atto delle dichiarazioni della resistente in ordine al proprio impiego, con contratto a tempo indeterminato, presso il calzaturificio “Nicholas s.r.l.” e della retribuzione mensile oscillante tra un minimo di euro 1.200, 00 e un massimo di euro 1.500,00.
Quanto alle spese sostenute, ha dichiarato ai Servizi Sociali di essere Controparte_1 gravata della rata mensile, dell'importo complessivo pari ad euro 400,00, per il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile in cui vive e per la relativa assicurazione (cfr. relazione del
21.09.2023)
Nella relazione dei Servizi Sociali di Montegiorgio depositata in data 22.12.2023 si evince che la resistente, a seguito del licenziamento da parte dell'azienda “Nicholas s.r.l.”, è riuscita a reperire, nel mese di novembre 2023, un impiego presso altro calzaturificio con contratto a tempo determinato con scadenza a maggio 2024.
Nella nota di aggiornamento del 15.04.2024 risulta che la resistente da febbraio 2024 è stata posta in cassa di integrazione in conseguenza del cambio stagionale dei prodotti. La sentita dagli assistenti sociali, ha riferito di aver reperito un impego come addetta alle CP_1
21 pulizie che la occupa giornalmente per due ore, nell'attesa di essere richiamata dall'azienda calzaturiera per cui lavorava.
La ricorrente ha inoltre dichiarato di aver trovato temporaneamente altri lavori, come addetta alle pulizie e cameriera di sala, che la impegnano non più di quattro giorni al mese (cfr. pag. 4 della relazione dei Servizi Sociali di Montegiorgio depositata in data 01.10.2024).
Dall'estratto contro previdenziale del 20.10.2023, prodotto dalla parte, si evince CP_5 che la resistente, a seguito del decreto della Corte di Appello di Genova, ha conseguito, nel periodo compreso dall'anno 2020 sino al 03.05.2024, tali contribuzioni:
- euro 9.948,96, a titolo di contribuzione figurativa Naspi, per il periodo dal 01.01.2020 al
05.07.2020;
- euro 392,00, a titolo di lavoro dipendente, per il periodo compreso dal 06.07.2020 al
05.10.2020;
- euro 2.210.88, a titolo di contribuzione figurativa Naspi, per il periodo dal 06.10.2020 al
16.11.2020;
- euro 895,00, a titolo a titolo di lavoro dipendente part-time, per il periodo compreso dal
14.12.2020 al 31.12.2020;
- euro 3.097,00, a titolo di lavoro dipendente part-time, per il periodo compreso dal
01.10.2020 al 31.03.2021;
- euro 1.800,00, a titolo di lavoro dipendente, per il periodo compreso dal 01.04.2021 al
31.05.2021;
- euro 1.840 a titolo di contribuzione per la cassa integrazione ordinaria, per il periodo compreso dal 01.04.2021 al 26.06.2021;
- euro 12.524, a titolo di lavoro dipendente, per il periodo compreso dal 01.05.2021 al
31.12.2021;
- euro 1.169,00, a titolo di contribuzione per la cassa integrazione ordinaria, per il periodo compreso dal 01.05.2021 al 31.12.2021
- euro 21.576,00 a titolo da lavoro dipendente, per il periodo compreso dal 01.10.2022 al
31.12.2022;
- euro 691,00 a titolo di malattia/ infortunio o altre indennità, per il periodo compresa dal
01.10.2022 al 31.12.2022;
- euro 390,00, a titolo di titolo di contribuzione per la cassa integrazione integrativa, per il periodo compresa dal 01.10.2022 al 31.12.2022;
22 - euro 5.175,00, a titolo di lavoro dipendente, per il periodo compreso dal 01.01.2023 al
31.03.2023;
- euro 9.074,00, a titolo di lavoro dipendente, per il periodo compreso dal 01.04.2023 al
22.09.2023;
- euro 1.963, a titolo di contribuzione figurativa Naspi, per il periodo compreso dal
30.09.2023 al 31.10.2023 (cfr. doc. n. 2) allegata alla nota di deposito della parte ricorrente del
03.05.2024).
Ebbene, in ragione della documentazione versata in atti, tenuto conto sia del rigetto della domanda volta al collocamento prevalente del minore presso il padre sia della regolamentazione del regime di visita del padre nei confronti del figlio di cui sopra, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la modifica del contributo al mantenimento ordinario come già previsto dal provvedimento reso dalla Corte D'Appello di Genova.
Viceversa, preso atto della sostanziale convergenza delle conclusioni delle parti sul punto, per quanto attiene alle spese straordinarie, le stesse devono essere poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo “per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale sulla “Riforma Cartabia in materia di famiglia”, in Ancona, il 10.07.2024.
Nondimeno, evidenzia il Collegio, come la straordinarietà della regolamentazione del diritto di visita nel periodo estivo, nel senso che il minore possa trascorrere presso il padre un periodo di otto settimane, giustifichi la previsione di un mantenimento del minore in forma diretta, limitatamente ai soli mesi da giugno a settembre di ogni anno. In questi termini, ciascun genitore, ferma restando la contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, dovrà provvedere direttamente al mantenimento del minore nelle settimane estive di spettanza.
4. Domanda ex art. 96 c.p.c. e spese di lite
Quanto alla condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla resistente, non si ravvisano nel caso di specie, né dalle allegazioni delle parti né dal comportamento processuale elementi suscettibili di integrare i presupposti della norma richiamata.
Nel corso del giudizio non vi è prova del presupposto soggettivo della “mala feda o colpa grave”, prescritto dall'art. 96, comma 1 c.p.c., né parimenti, dell'obiettivo abuso del processo, che avrebbe legittimato la ricorrenza dell'ulteriore ipotesi di cui all'art. 96, comma 2
c.p.c., non essendo a riguardo sufficiente il mero rigetto della domanda.
23 Non possono, pertanto, ritersi soddisfatti i requisiti prescritti dalla citata norma per la condanna dello stesso al pagamento di una somma equitativamente determinata.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Quanto alle spese di C.T.U., le stesse, liquidate come da separato provvedimento, devono essere poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ in accoglimento della domanda svolta dalla parte resistente, revoca la misura dell'ammonimento disposta nei confronti di con provvedimento del Controparte_1
15.11.2023;
❖ a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 489/2020, emesso dalla Corte di
Appello di Genova in data 30.09.2020 e pubblicato in data 15.10.2020, regolamenta il diritto di visita del ricorrente nei confronti del minore secondo quanto indicato in motivazione;
❖ pone a carico di ciascun genitore, limitatamente al periodo da giugno a settembre di ogni anno, la contribuzione al mantenimento ordinario del minore in forma diretta;
❖ pone a carico di ciascuno dei genitori la contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio secondo quanto indicato in motivazione;
❖ invita le parti a proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità e di educativa familiare già intrapresi;
❖ rigetta le ulteriori domande svolte dalle parti;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite
❖ pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 07.02.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott.ssa Mariannunziata Taverna
24
TRIBUNALE DI FERMO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Fermo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice relatore sciogliendo la riserva assunta nel procedimento n. R.G. 282/2022 V.G. pendente tra:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERNADETTE VERDUCCI, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria Volontaria
Giurisdizione dell'intestato Tribunale;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
VALENTINA FILIPPO e FABIANA SCREPANTE, elettivamente domiciliata, presso la
Cancelleria Volontaria Giurisdizione dell'intestato Tribunale;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
ha emesso il seguente
DECRETO considerato che: con ricorso ex 337 bis c.c. depositato in data 22.02.2022, chiedeva all' Parte_1 intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Per quanto riguarda la disciplina dell'affidamento del minore
• previa acquisizione del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti del Sig. Parte_2
e dei componenti dello stato di famiglia nonché del fascicolo del procedimento penale al quale il Sig. Pt_2
1 è stato sottoposto per abuso nei confronti di minori e/ o altri reati per il quale ha scontato la pena CP_1 della reclusione presso il carcere di Secondigliano di almeno anni
• disporre l'intervento dei servizi sociali per verificare le condizioni abitative e familiari in cui vive
in Montegiorgio di Fermo;
_1
• disporre consulenza tecnica volta ad accertare lo stato psico-fisico di e la capacità genitoriale _1
della sig.ra valutando altresì l'idoneità dell'ambiente familiare in cui vive il bambino ed assumendo CP_1 tutti i provvedimenti del caso a tutela del minore anche in via di urgenza;
• modificare all'esito, ovvero anche in via preventiva non appena si dovesse evidenziare una situazione di pericolo per il bambino a causa della convivenza, in ambiente peraltro inadeguato, con la famiglia materna, la regolamentazione dell'affidamento del piccolo statuendo che il medesimo sia prevalentemente collocato _1 presso il padre in La EZ alla Via San Bartolomeo n. 213 ovvero presso la madre sempre in La EZ lontano dalla famiglia materna e vicino al padre;
• disporre, in ogni caso, l'alternanza dei genitori a trascorrere il compleanno con il proprio figlio, nonché, qualora permanga l'affidamento in favore della madre, disporre che il bambino possa trascorrere con il genitore non collocatario 40 giorni -anche frazionati- per quanto riguarda le vacanze estive, 10 giorni per le vacanze natalizie e 7 giorni per le vacanze pasquali, oltre alla collaborazione della madre ad accompagnare il figlio dal padre a metà strada, ovvero dividere le spese di viaggio sostenute dal padre e supportate da idonea documentazione fiscale;
In via ulteriore o subordinata
• Autorizzare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 337 ter co. 3 c.c. il Sig. a sottoporre il bambino a Parte_1
psicoterapia con psicologo di sua fiducia per verificare lo stato psicofisico del bambino.
• Per quanto riguarda la regolamentazione del mantenimento del minore
• In caso di collocazione prevalente del figlio presso il padre disporre che la Sig.ra versi al Sig. CP_1
a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore la somma di €. 200,00 mensili. Parte_1
• Nel caso il bambino resti prevalentemente collocato presso la madre si chiede che il contributo al mantenimento per il minore venga ridotto ad € 200,00 mensili ovvero a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito degli accertamenti patrimoniali che sin da ora si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre sui redditi della Sig.ra e su quelli dei familiari con la medesima conviventi: CP_1 Parte_2
, ” Controparte_2 Controparte_3
A sostegno della domanda, il ricorrente rappresentava, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, che:
- dalla relazione more uxorio intrattenuta con la resistente nasceva, in data 12.01.2015,
; _1
2 - nel luglio 2019, a causa di insanabili contrasti insorti nella coppia, le parti decidevano di interrompere la relazione;
- nel gennaio 2020, promuoveva ricorso dinanzi al Tribunale di La Controparte_1
EZ, città ove la coppia viveva con il figlio, chiedendo:
a. la regolamentazione dell'affidamento del minore;
b. la determinazione dell'entità del contributo al mantenimento in favore del figlio da porre a carico dei genitori;
c. l'autorizzazione al trasferimento della residenza propria e del minore in Montegiorgio, avendo la stessa, in quel territorio, maggiori possibilità occupazionali e potendo contare sulla vicinanza della propria famiglia;
- il Tribunale di La EZ, all'esito del giudizio, disponeva l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, regolava il diritto di visita del padre nei confronti bambino e negava il trasferimento di residenza, tenendo conto che non vi era prova che le possibilità di trovare lavoro nella località marchigiana fossero superiori rispetto a quello che l'odierna resistente avrebbe potuto avere in La EZ;
- reperita un'occupazione in Montegiorgio, la proponeva reclamo averso il CP_1
predetto provvedimento, reiterando la richiesta di autorizzazione al trasferimento di residenza;
- la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma del provvedimento impugnato, autorizzava l'odierna resistente a trasferirsi con il figlio minore a Montegiorgio, disciplinava l'esercizio del diritto di visita padre-figlio e poneva a carico del Cavaliere la somma di euro
350,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore;
- a partire dal 27.10.2020, pertanto, si trovava a vivere con la madre in _1
Montegiorgio presso l'abitazione dei nonni materni, peraltro, tale convivenza appariva estremamente pericolosa per il minore tenuto conto delle condanne riportate da
[...] padre dell'odierna resistente, per il reato di abusi sessuali su minori. Pt_2
Si costituiva in giudizio la quale, contestando le domande proposte Controparte_1 dalla controparte, specificava che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, i contatti tra il nonno materno e il nipote, oltre ad essere sporadici, avendo la stessa reperito altra sistemazione, avvenivano comunque in sua presenza. Specificava, poi, che le condanne penali riportate dal padre erano ben note al Cavaliere il quale aveva inteso strumentalizzarle al solo fine di conseguire un provvedimento di modifica del collocamento del figlio.
Con riferimento al minore, la resistente evidenziava che i turbamenti da lui patiti erano dovuti unicamente alla conflittualità esistente tra i genitori.
3 Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Instaurato il contraddittorio, interrogate liberamente le parti, all'udienza del 05.05.2022, il giudice incaricava il Servizio socioassistenziale territorialmente competente in base alla residenza del minore, dell'accertamento delle condizioni di vita del minore, nonché della capacità genitoriale delle parti e, da ultimo, del monitoraggio del nucleo familiare.
Espletata C.T.U. ed emessi i decreti provvisori relativi all'esercizio di visita nei periodi estivi, all'udienza del 12.12.2024, le parti discutevano e il Giudice relatore riservava la decisione al Collegio.
Osserva il Collegio:
1. Ammonimento
Preliminarmente, deve darsi atto che la parte resistente, in sede di note di trattazione scritta per l'udienza 29.02.2024, ha istato per la revoca dell'ammonimento disposto nei suoi confronti dal giudice delegato all'istruttoria con provvedimento del 15.11.2023, per l'asserito difetto di contradditorio, richiesta questa successivamente reiterata nella memoria autorizzata del 29.11.2024.
Sul punto si rendono doverose la seguente considerazioni.
In ordine ai provvedimenti previsti dall'art. 709 ter c.p.c. per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità dell'affidamento, la Suprema Corte ha, in più occasioni, affermato che “al pari di quanto accade per quelli in tema di affidamento dei figli, aventi attitudine al giudicato, sia pure rebus sic stantibus, in quanto modificabili e revocabili soltanto a fronte della sopravvenienza di fatti nuovi, l'efficacia intrinsecamente temporanea delle disposizioni adottate ai sensi di tale articolo non consente di escluderne la natura decisoria e
l'idoneità ad assumere un carattere tendenzialmente stabile” (cfr. Cass., Sez. I, 27/07/2021, n. 21553).
In questi termini, allora, il provvedimento in questione, seppur emesso all'esito di un procedimento camerale, è dotato del carattere della definitività e, dunque, reclamabile e finanche impugnabile, in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 111, comma 7 Cost., anche per asserite violazioni di legge.
Più nello specifico, con riferimento ai provvedimenti previsti dall'art. 709 ter c.p.c., la
Suprema Corte di Cassazione, distaccandosi ad un precedente orientamento giurisprudenziale
– secondo il quale soltanto le misure previste dall'art. 709 ter, comma 2, c.p.c. n. 2) 3)-4) risultavano suscettibili di impugnazione mediante il mezzo del ricorso straordinario in
Cassazione, ma non anche di quelle di cui al n. 1) stante il loro carattere meramente esortativo
4 (cfr. Cass. n. 4176/2014, Cass. n. 16980/2018; Cass. n. 22100/2022) – dando rilievo al dato letterale della disposizione, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'ammonimento mediante il ricorso straordinario per Cassazione, trattandosi di una misura immediatamente afflittiva ed in grado di incidere sul diritto-dovere dei genitori di intrattenere rapporti con i figli e di collaborare all'assistenza, educazione e istruzione degli stessi.
Invero, come precisato dalla stessa Corte, l'ammonimento disposto dal giudice nell'ambito dei giudizi vertenti in ambito familiare ha “tutt'altro che [carattere] esortativo […]
«ammonire» non significa infatti semplicemente consigliare o esortare una persona, ma avvertirla autorevolmente, al fine d'indurla al rispetto di regole di condotta, mettendola in guardia contro le conseguenze negative della loro inosservanza;
e poiché nella specie tali conseguenze non possono che consistere nel pregiudizio che potrà eventualmente derivarne per il sano ed equilibrato sviluppo psicofisico del minore, la cui valutazione può costituire la premessa, oltre che per l'applicazione delle altre misure previste dalla medesima disposizione, anche per la revisione in senso restrittivo delle predette condizioni, o addirittura per l'adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, risulta evidente la portata immediatamente afflittiva del provvedimento in esame, la cui incidenza sul diritto-dovere del genitore d'intrattenere rapporti con il figlio e di collaborare all'assistenza, all'educazione ed all'istruzione dello stesso, posta anche in relazione con
l'irrevocabilità della misura, non suscettibile di ritiro una volta irrogata, giustifica il riconoscimento dell'impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione” (cfr. Cass. ord. 142/2023).
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto che il provvedimento di cui trattasi è stato assunto in sede di decreto provvisorio e del successivo contegno tenuto dalla madre, la quale si è astenuta dai comportamenti in ordine ai quali il medesimo ammonimento era stato emesso, la misura in questione deve essere revocata.
2. Affidamento e collocamento e diritto di visita del minore
Passando ad esaminare le domande svolte dalle parti, in primo luogo, mette conto delibare in merito alla richiesta di modifica del regime del collocamento del minore _2
.
[...]
Con riferimento al regime di affidamento e collocamento del minore, in punto di diritto, va rilevato come l'ambito dei poteri di intervento del giudice sia delineato dall'art. 337 ter c.c. ed
è, dunque, finalizzato a garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, nelle modalità più idonee a soddisfare l'interesse dello stesso. Il giudice, pertanto, non è vincolato alle richieste avanzate dalle parti, né agli accordi intercorsi tra le
5 stesse, potendo anche pronunciarsi "ultra petitum" nel superiore interesse del minore (cfr. in tal senso Cass. n. 25055/2017; Cass. 10174/2012).
È noto come l'art. 337 ter c.c. preveda l'affidamento condiviso quale regola, dovendosi considerare tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli.
Nel vigente assetto ordinamentale, tuttavia, l'ordinario regime dell'affidamento condiviso può essere derogato nel caso in cui risulti contrario all'interesse del minore.
Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorrerà che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (com'è nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura e di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento" (cfr. Cass. n. 18559/2016; Cass n. 27/2017;
Cass. n. 6535/2019).
Può, pertanto, essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio ed uno dei genitori, ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore - emergendo una condizione di manifesta inidoneità educativa di uno dei genitori (come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.) - e sia possibile formulare una valutazione di idoneità educativa dell'altro genitore.
Ebbene, le parti sul punto, già dagli atti introduttivi, non hanno istato per la modifica del regime di affidamento condiviso del minore.
In ogni caso, il Collegio, munito di poteri officiosi in punto di regime di affidamento del minore, tenuto conto del superiore interesse dello stesso, osserva come, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata, non sussistano i presupposti, sub specie di comportamenti ostativi alla corretta e libera estrinsecazione della genitorialità da parte dell'uno o dell'altro genitore o criticità particolari nell'esercizio della bigenitorilità, tali da derogare al regime di affidamento condiviso.
Le principali doglianze delle parti si sono, viceversa, appuntate sulla scelta del miglior regime di collocamento di . Persona_2
6 In particolare, il ricorrente ha chiesto che, a modifica dell'attuale regime di collocamento, il minore sia collocato prevalentemente presso di lui, da un lato, deducendo il presunto turbamento patito dal figlio a causa della sua vicinanza con il nonno materno, vivendo entrambi nella stessa abitazione, dall'altro lato, adducendo, una situazione di vita nel contesto familiare materno non consona al corretto sviluppo del minore.
A sostegno della prima circostanza, il ricorrente ha allegato che padre Parte_2 della resistente, nell'anno 2008 aveva riportato delle condanne – per fatti commessi dal 2001 al
2004 – divenute irrevocabili, per il reato di violenza sessuale nei confronti di persona minore degli anni 14, in continuazione con il reato di violenza sessuale nei confronti di persona minore degli anni 10 e degli anni 16, il tutto con recidiva ex art. 99, comma 4, seconda ipotesi.
Sul punto, la parte resistente ha depositato, il certificato del casellario giudiziale che conferma la su descritta situazione (cfr. copia del casellario giudiziale in atti).
Nondimeno, il ricorrente ha lamentato atti di violenza ai danni del minore, perpetrati dalla madre e , unita civilmente alla sorella della resistente, puntualmente PE denunciati con querele depositata in atti (cfr. doc. n. 1 allegato alla nota di deposito della parte ricorrente del 14.03.2023 e nota di deposito della parte ricorrente del 04.05.2022).
Come detto, al fine di accertare le condizioni di vita di , la capacità Persona_2 genitoriale delle parti, le dinamiche familiari ed eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore,
l'intero nucleo familiare è stato affidato al monitoraggio del Servizio Socio-Assistenziale, competente per territorio in base al luogo di residenza del minore medesimo, che ha preso contatti anche con i Servizi Sociali di La EZ (luogo di residenza del ricorrente); è stata altresì disposta una C.T.U psicologica sul bambino e sulle parti.
Sin dai primi incontri con il personale del Servizio Sociale e Consultoriale incaricato, entrambe le figure genitoriali sono state ritenute idonee al ruolo, sia pure con delle criticità ed è stata evidenziata una forte conflittualità nella gestione dei rapporti tra le parti, proseguita nel corso di tutto il giudizio.
Nella relazione, depositata in data 01.09.2022, i Servizi Sociali del Comune di
Montegiorgio, coadiuvati dal Consultorio Familiare presso l'A.s.u.r. Marche, Area Vasta n. 4, in ordine a hanno dato atto che: “In relazione a quanto esposto relativo agli elementi Controparte_1 emersi durante il percorso effettuato, non si evincono allo stato attuale elementi che lasciano supporre un esercizio non corretto delle funzioni genitoriali della signora Le competenze genitoriali nelle diverse declinazioni CP_1 affettive, normative, riflessive e significanti appaiono nel complesso sufficientemente funzionali alla crescita del
7 minore. La donna esercita il proprio ruolo genitoriale con dedizione e senso di responsabilità” (cfr. pag. 15 della relazione dei S.S. di Montegiorgio depositata in data 01-08.09.2022).
Ancora, dalla relazione del Servizio Consultoriale AST di Fermo del 19.04.2024 si legge che“ [la è apparsa allo scrivente motivata a mettersi in discussione al fine di maturare maggiore CP_1 consapevolezza di sé stessa, dell'essere madre e di come affrontare la relazione con il suo ex compagno, padre di
, ma anche a lavorare sulle sue resistenze e fragilità _1
[…] Ad oggi, dai colloqui con la donna, emerge il suo impegno nel cercare di essere un bravo genitore, ad assumere maggiore consapevolezza rispetto alle proprie fragilità e debolezze e a cercare di mettere in pratica le dovute correzione che emergono dai colloqui con lo scrivente, perché possa riconoscere sempre più i propri stati emotivi e possa migliorare e mutare i punti di debolezza in risorse” (cfr. pagg 3-4- della relazione dei S.S. di Montegiorgio depositato in cancelleria in data 19.04.2024).
L'educatrice domiciliare che ha seguito e il minore a Persona_4 Controparte_1 far data dal 17.10.2023, ha riferito quanto segue:“la madre sembra dimostrare un'attenzione sia ai bisogni più concreti/materiali del figlio (ad esempio vestiario, materiale scolastico, giochi) sia un'attenzione ai bisogni emotivi e affettivi (ad esempio manifesta preoccupazione e indaga con delle domande se coglie un'espressione o sente un episodio triste riportato dal figlio;
si organizza con le altre mamme per far incontrare il figlio con gli amichetti;
lascia libero il bambino di esprimere la sua volontà e la sua personalità come ad esempio nelle scelta dell'abbigliamento e nell'accoglienza di sue opinioni e pensieri;
c'è vicinanza fisica come ad esempio abbracci e carezze). […] La signora sa dimostrarsi anche autorevole nelle situazioni in cui è necessario (ad esempio per il rispetto delle regole come quelle relative al tempo di utilizzo di dispositivi elettronici e il riordino).
[…]
La signora manifesta una consapevolezza e una volontà di migliorare su alcuni aspetti della sua genitorialità e nel corso di questi mesi ha messo in atto delle modifiche. Ad esempio se prima capitavano frequenti episodi in la notte il bambino dormiva con la madre, ora questo sembrerebbe non verificarsi più. […] Inoltre la madre, da quando è iniziato il percorso di educativa domiciliare, si sostituisce sempre meno al bambino in compiti che esso può svolgere, favorendo così l'autonomia e la responsabilizzazione del minore, tenendo conto dei suoi compiti” (cfr. relazione relativa all'educativa domiciliare allegata alla nota di aggiramento dei
S.S. dei Comune di Montegiorgio del 19.04.2024).
Ancora, nella nota di aggiornamento trasmessa ai Servizi Sociali di Montegiorgio,
l'educatrice, con riferimento a ha rappresentato quanto segue:“continuo ad Controparte_1 osservare un suo costante impegno nel proseguimento del percorso in atto su più fronti che naturalmente si intersecano: quello della prima crescita individuale e quello che riguarda la genitorialità. La Sig.ra infatti continua con costanza gli incontri con il psicologo, esperienza della quale mi parla in maniera molto positiva,
8 riferendomi che la sta aiutando a lavorare per migliorare alcuni aspetti di sé (ad es. mi accenna a contenuti che riguardano la sua famiglia di origine, oppure mi parla del lavoro per migliorare la sicurezza in sé); anche gli incontri con me si svolgono in maniera costante e avvengono in un clima sempre sereno con la Sig.ra che dimostra sempre con atteggiamento solare e un fare coinvolto e propenso all'ascolto e al dialogo. La Sig.ra manifesta pensieri autoriflessivi, ovvero appare fare ragionamenti e mettere in discussione alcuni sui pensieri e comportamenti, in particolare si domanda se le sue scelte e i suoi atteggiamenti siano i più giusti, soprattutto per suo figlio.
[…] La Sig.ra appare nella maggior parte dei casi una figura genitoriale autorevole e che cerca il dialogo e il confronto positivo e costruttivo con il figlio (es. nel far rispettare regole stabilite spiega con tono calmo e le motivazioni di certe regole;
ascolta con attenzione quello che il figlio vuole comunicare); che dimostra l'affetti al figlio sia a parole (es. comportamenti molto educati e gentili), sia attraverso la fisicità (es. carezze e abbracci)
(cfr. pag. 12 della nota di aggiornamento dei Servizi Sociali di Montegiorgio del 01.10.2024).
Dalla nota di aggiornamento del Dott. psicologo che ha seguito la Testimone_1 resistente nel percorso di sostegno alla genitorialità, si legge che: “Durante questi ultimi incontri la signora ha mostrato una motivazione a mettersi in discussione con l'obiettivo di sviluppare una crescente consapevolezza di sé e del proprio ruolo materno orientandosi verso un equilibrio auspicato e una ridefinizione funzionale dei confini. […] Ad oggi, come evidenziato nel precedente aggiornamento, dai colloqui con la signora
, emerge il suo impegno nel ricoprire al meglio il ruolo materno cercando una cooperazione equilibrata e CP_1 rispettosa con la figura paterna del minore.
[…]
Allo stato, la genitrice sta affrontando e lavorando sulle sue aree di vulnerabilità nel ruolo genitoriale mettendo in partica le dovute correzioni che emergono dai colloqui con lo scrivente, con l'obiettivo di migliorare le proprie competenze e strategie educative” (cfr. pagg. 15-16 della relazione dei Servizi Sociali di Montegiorgio depositata in data 01.10.2024).
Quanto alla figura paterna, i Servizi Sociali sopra individuati, hanno acquisito la relazione redatta dai Servizi Sociosanitari della Città di La EZ i quali, con riferimento a Parte_1
, hanno dato atto che: “il sig. si è mostrato collaborativo durante l'esecuzione
[...] Parte_1 dell'indagine, cercando di fornire in modo puntuale le informazioni al Servizio Sociale scrivente. Non si rilevano criticità dal punto di vista sociale, mostrando lo stesso una condizione lavorativa ed abitativa stabile. È emersa, durante i colloqui, la necessità di far emergere la propria preoccupazione circa gli elementi di cui si è riferito con nota del 04.07 e di cui lo stesso sig. ha personalmente notiziato il Tribunale Ordinario di Fermo. Il Parte_1
Sig. è apparso un padre effettivamente presente ed attento al proprio figlio. Mostra la volontà di fornire Parte_1 allo stesso frequenti occasioni di svago e socializzazione con i pari, rischiando di sacrificare un po' il tempo “della
9 routine quotidiana”, atteggiamento probabilmente anche favorito dal minor tempo che il minore trascorre in modo consecutivo presso il padre e che di fatto incide sulla costruzione di una routine quotidiana-madre figlio. È emersa sfiducia nella capacità genitoriali e di protezione dell'altro genitore e divergenze rispetto agli stili educativi.
Si è notata la tendenza alla produzione di foto e video registrazioni, in cui è protagonista il minore e che il sig. motiva sia come necessità di conservare ricorsi felici con il proprio figlio, sia anche come possibilità di Parte_1 testimonianza di ciò che accade. Da quanto raccolto, comunque la relazione tra il sig. ed il proprio Parte_1 figlio appare effettivamente positiva” (cfr. pag. 18 della relazione dei S.S. di Montegiorgio depositata in data 01-08.09.2022)
Ancora, i Servizi Sociali di La EZ, all'esito dei primi incontri svolti in presenza del minore e del , hanno rappresentato quanto segue: “il sig. ha mostrato buone Parte_1 Parte_1 capacità di rispondere ai bisogni di base e di sicurezza del bambino.
[…]
Il padre è apparso mentalizzare in modo adeguato i [bisogni] del figlio, offrendogli opportunità esperienziali adatte all'età e diversificate, stimolandolo sul piano sociale, cognitivo, motorio, della motricità fine e creativo.
[…]
Si è osservata una tendenza ad assecondare il bambino, anche quando la situazione richiedeva un ruolo da parte del padre maggiormente normativo ed autorevole, tuttavia tale aspetto potrebbe imputarsi al fatto che padre e figlio trascorrono poco tempo insieme e che quindi il sig. possa trovare ancora faticosi imporsi in Parte_1 modo severo. Complessivamente si è rilevata una buona competenza genitoriale nell'accogliere le difficoltà del figlio
e aiutarlo nella gestione emotiva” (cfr. pag. 7 della relazione dei Servizi Sociali di La EZ depositata in data 21.09.2023).
Buone capacità genitoriali sono state ravvisate nel Cavaliere sia dall'assistente sociale,
Dott.ssa che, da ultimo, lo ha seguito, sia dalla Dott.ssa , psicologa Persona_5 Persona_6 che ha affiancato il ricorrente nel percorso di supporto psicologico e di sostegno alle genitorialità dallo stesso intrapreso.
Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla Dott.ssa la quale, Persona_7 all'esito del servizio di educativa domiciliare, svolto presso il ricorrente, ha riferito che “Il
Cavaliere ha mostrato buone capacità di rispondere ai bisogni di base e si sicurezza del bambino
[…]
Complessivamente, si è rilevata una buona competenza genitoriale nell'accogliere le difficoltà del figlio ed aiutarlo nella gestione emotiva. Sul piano dell'autorevolezza, il padre si mostra adeguato anche se con fatica,
10 riferendo all'educatrice di trovare difficoltà a sgridare il figlio, anche quando necessario, relativamente al poco tempo che trascorrono insieme.
[…]
Nel limitato periodo di osservazione delle due settimane trascorse a La EZ, non sono stati riscontrati elementi di inadeguatezza nella relazione tra ed il padre” (cfr. pag.13 della relazione _1 dei Servizi Sociali di La EZ depositata in data 26.09.2024).
Nell'ambito delle operazioni peritali, la C.T.U., nel primo elaborato, depositato in data
24.04.2023, all'esito degli incontri avvenuti con il minore - sia insieme a ciascuno dei genitori, sia da solo - con le parti e con i genitori di ognuna di queste, ha rilevato, quanto a CP_1 che: “Dal punto di vista personologico la RA presenta sensibilità, fragilità, immaturità e
[...] instabilità emotiva. Nella relazione emerge dipendenza nei confronti dell'altro al quale tende ad aggrapparsi per poi gestirlo anche attraverso atti impulsivi, poiché quando l'angoscia aumenta tende a relazionarsi con l'altro in termini di minaccia.
[…]
Dalla valutazione svolta non si osservano franchi sintomi psicotici, ma dal narrato da parte di entrambi
i periziati si evincono momenti in cui la RA ha episodi deliranti per cui si rivolge alle cure di uno psichiatra.
Dall'esame psicodiagnostico si rileva: “la valutazione ha evidenziato un funzionamento compromesso dove è rintracciabile una sintomatologia sia nevrotica che più chiaramente di natura psicotica. La debolezza cognitiva risulta essere una conseguenza delle difficoltà di natura emotiva che determinano una lettura debole della realtà, nonostante la presenza di risorse e capacità di riflessione e di mentalizzazione”.
[…]
È possibile, inoltre, che la signora possa, dal punto di vista del tono dell'umore, alternare fasi depressive
a fasi più reattive, sempre al fine di gestire il mondo esterno e le relazioni con gli altri, di cui sente di aver bisogno.
La relazione dipendente con l'altro è caratterizzata anche da sottomissione e da conformismo solo al fine di evitare la solitudine e l'isolamento”. (cfr. pagg. 37-38 della C.T.U. depositata il 24.04.2023).
Con riguardo al ricorrente, l'ausiliario del giudice ha esposto che: “Dal punto di vista personologico il Signor presenta tratti di grandiosità che presumibilmente nascondono da un vissuto di Parte_1 inadeguatezza. Egli tende a porre in primo piano sé stesso dimostrando immaturità e una difficoltà a percepire
l'altro come soggetto che necessita di bisogni”.
Dall'esame psicodiagnostico è stato rilevato che “nonostante si sia difeso Parte_1 rispetto alla manifestazione di sé, abbia anche cercato di presentarsi in modo convenzionale ed aderente alle convenzioni sociali, ma ciò, tuttavia, non ha evitato di far emergere un quadro clinico non solido e compensato.
11 Difatti, mentre a livello sovrastrutturale egli si mostra adeguato e privo di un funzionamento psicopatologico, a livello strutturale si vince un funzionamento anomalo, caratterizzato da tratti narcisistici con cui egli cerca di coprire i propri limiti. In particolare, la sfera emotiva risulta essere labile e soggetta alle interferenze degli aspetti pulsionali non adeguatamente gestiti. […]
Alla base della depressione narcisistica si evidenzia la percezione di una profonda discrepanza tra le aspettative idealizzate e la realtà. Nello specifico possiamo pensare ad un funzionamento narcisistico con un fondo depressivo. Il signor sente di non valere o “di non essere abbastanza…” e cerca di presentarsi Parte_1 con un Io più grandioso e quindi nella sua testa amabile ed accettabile” (cfr. pagg. 38-39 della C.T.U. depositata in data 24.04.2023).
Peraltro, l'ausiliario del Tribunale si è espresso in termini sostanzialmente positivi quanto alla capacità di entrambi i genitori di rispondere alle esigenze del figlio dando atto che “i due genitori dimostrano di essere in grado di rispondere ai bisogni concreti del figlio e di garantire le sue necessità primarie, compreso lo spazio fisico e ambientale. […] Essi sono, inoltre, sinceramente interessati al figlio” (cfr. pag. 43 della relazione peritale del 24.04.2023).
In questi termini, il C.T.U. ha sottolineato come la problematica principale che si riverbera anche sul minore debba essere rinvenuta nella “profonda conflittualità agita dalla coppia genitoriale”, data dall'incapacità delle parti di comunicare tra loro nell'interesse del figlio e di anteporre i propri bisogni emotivi quelli del minore. Invero “Entrambi i genitori dimostrano di avere molte resistenze a trovare uno spazio di confronto e di collaborazione genitoriale. […]
Nel corso della valutazione il Signor mostra la propria difficoltà a trovare una collaborazione Parte_1 con l'ex compagna, si presenta rigido, impositivo e dai toni accusatori. La RA, formalmente, si mostra più propensa a porsi in una posizione di collaborazione, poiché, per esempio, afferma che non sia utile, ma tende anche lei ad accusare fortemente l'ex compagno, mostra forti resistenze ad allontanarsi dal figlio e sente la necessità di controllarne i movimenti. […] Entrambi i genitori coinvolgono il figlio nel loro conflitto e lo mettono al corrente di tutte le vicende giudiziarie che li riguardano senza porre un filtro e rimandando al minore una immagine negativa dell'altro genitore. Entrambi i genitori mancano di capacità riflessiva nei confronti del figlio, poiché non riescono a riflettere sui suoi stati mentali (credenze, desideri, emozioni ed intenzioni) (cfr. pagg. 42-
43-44 della relazione peritale del 24.04.2023).
Ancora, il C.T.U. ha dato atto che “la RA tende a non seguire le indicazioni espresse nel corso della valutazione: lasciare che il figlio partecipi alla videochiamata quotidiana con il padre nella sua stanza senza la sua presenza e senza la distrazione di altri dispositivi con i quali il bambino durante la chiamata continua a giocare. Il bambino ha anche libero accesso a internet dove va a guardare cartoni animati di personaggi dell'orrore che non sono adatti ai bambini (UG . Per_8
12 Anche il Signor tende ad anteporre i propri bisogni a quelli del figlio poiché concentrato Parte_1 prevalentemente su se stesso e a vivere l'altro come un proprio prolungamento.
Da parte del figlio egli si aspetta di ricevere continue conferme della positività del proprio operato e si comporta nei suoi confronti con eccessiva premura e attenzioni e si pone come il suo salvatore. Egli, tuttavia, riconosce il disagio che vive il figlio, al contrario della RA che pensa che il figlio sia sereno e che non CP_1 presenti problematiche. Entrambi poi passano ad accusare l'altro genitore di essere il responsabile del disagio che prova” (cfr. pagg. 43-44 della relazione peritale del 24.04.2023).
All'esito, il C.T.U. ha temporaneamente concluso, rilevando la necessità di una prosecuzione dell'accertamento successivamente al periodo estivo, nei termini che seguono: “A seguito della valutazione svolta, si ritiene che la RA e il Signor Controparte_1 Parte_1 presentino in misura diversa degli aspetti di criticità per quanto riguarda l'esercizio della genitorialità. Pertanto, nell'interesse del minore si suggerisce il suo affidamento al Servizio Sociale di Montegiorgio Persona_2
e con la collaborazione del Servizio Sociale di La EZ.
Riguardo al collocamento prevalente del minore si ritiene che al momento il genitore maggiormente adeguato sia il Signor ma nell'obiettivo di offrire ai due genitori la possibilità di potenziare le loro Parte_1 competenze genitoriali, si propone il seguente progetto che possa permettere di considerare un tempo di osservazione: il minore appena terminata la scuola potrà raggiungere il padre a La EZ e trascorrere con lui tutto il periodo estivo. La madre potrà avere con sé il figlio un fine settimana ogni quindici giorni (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) e quindici giorni continuativi (o suddivisi in due settimane spezzate) in corrispondenza delle sue ferie estive. Il viaggio sarà equamente suddiviso tra i genitori (un genitore si occuperà dell'andata del minore a Fermo e l'altro del ritorno a La EZ).
Si ritiene necessario attivare al più presto il Servizio di educativa domiciliare presso entrambi i contesti familiari (per la madre fino al termine dell'anno scolastico e poi nel periodo delle ferie estive, per il padre durante il periodo estivo).
In questi mesi i due genitori dovranno impegnarsi ad effettuare un serio percorso di psicoterapia individuale e un percorso di supporto alla genitorialità ciascuno nel proprio territorio.
Nel mese di settembre sarà necessario valutare gli eventuali progressi fatti dai genitori del minore per poter decidere il collocamento prevalente dello stesso” (cfr. pag. 45 della relazione peritale del 24.04.2023).
In data 21.09.2023, i Servizi Sociosanitari della Città di La EZ, nella relazione aggiornata, hanno evidenziato l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare che ha restituito “un quadro positivo del rapporto padre-figlio”. Si è dato, altresì, atto che il ricorrente, seguendo le indicazioni del C.T.U., ha attivato per sé, presso una psicologa privata, un percorso di sostegno alla genitorialità.
13 I Servizi Sociali del Comune di Montegiorgio, dal canto loro, hanno dato atto dell'attivazione da parte della resistente di un percorso di sostegno alla genitorialità presso l'U.O.S. Consultorio A.s.t. di Fermo (cfr. relazione depositata in data 21.09.2023).
Con la relazione depositata in data 13-14.11.2023, i Servizi Sociali del Comune di La
EZ hanno rilevato le difficoltà per le parti di addivenire ad una soluzione concordata in ordine agli incontri genitori-figlio.
Dalla suddetta relazione, poi, emerge l'integrazione del bambino nell'ambiente scolastico e nella palestra che è solito frequentare allorché lo stesso non è impegnato a scuola, attestando anche come il minore sia riuscito a creare una cerchia di amicizie.
Il medesimo Servizio Sociale ha, poi, dato atto della prosecuzione da parte del ricorrente del percorso di supporto psicologico privato con la Dott.ssa e della riattivazione, dopo Per_6 una prima sospensione, del servizio di educativa domiciliare presso lo stesso Parte_1
(cfr. pag. 17 della relazione dei S.S. di Montegiorgio del 26.09.2024).
La stessa Dott.ssa , psicologa alla quale si è rivolto – Persona_6 Parte_1 come visto - nell'ambito del percorso di sostegno alla genitorialità, all'esito degli incontri effettuati e degli esami eseguiti, ha individuato nel ricorrente “un buon potenziale genitoriale”, avendo lo stesso “buone doti di comunicazione con il proprio figlio e una buona propensione a cercare di capire gli stati d'animo del bambino” (cfr. pag. 10 della relazione depositata in data 21.09.2024).
In sede di aggiornamento della relazione di consulenza tecnica d'ufficio e sempre con riferimento alle parti, il C.T.U., ha concluso come segue: “Il Signor durante il periodo estivo Parte_1 si è mostrato collaborativo a recarsi mensilmente a Valdichiana, luogo individuato per dividere il viaggio.
Durante questi fine settimana, è rimasto a pernottare all'interno del villaggio di Valdichiana per evitare di dovere fare due ulteriori viaggi. Fin dal mese di maggio si è attivato per iniziare privatamente un percorso di supporto alla genitorialità che lo ha portato a nuove riflessioni e ad un nuovo stile educativo più improntato alla regola e al dialogo con il figlio. Tali cambiamenti sembrano sortire una maggiore sicurezza e autonomia in
nella quotidianità. Anche il Servizio Sociale conferma la positività del rapporto padre-figlio. _1
La RA durante il periodo estivo si è mostrata poco collaborativa da un lato a causa della CP_1 situazione economica che vive che le ha impedito di effettuare viaggi per andare a trovare il figlio a La EZ, e a darne una cadenza mensile, dall'altro a causa di una sua paura ad affrontare i viaggi in auto. La RA ha trovato la disponibilità dell'ex compagno ad affrontare il viaggio fino a metà strada. Per quanto riguarda il percorso di supporto alla genitorialità la RA ha provato a chiedere una presa in carico al Servizio Sociale che però non ha potuto procedere fin quando non ha avuto un mandato da parte del Tribunale e ciò avviene nel mese di agosto. Ad oggi la RA ha effettuato qualche seduta con il Dott. che, ascoltato, sembra non Tes_1
14 conoscere ancora a fondo la situazione. Ad oggi la scarsa incisività del percorso non ha ancora portato a dei cambiamenti significativi. Dal punto di vista delle criticità genitoriali si rileva che non si evidenziano evoluzioni e
l'aspetto di maggiore gravità è che la RA non riesce a comprendere le sue difficoltà che tende a minimizzare e
a risolvere affermando di essere intenzionata a svolgere tutti i percorsi che le verranno suggeriti. La RA, infatti, mostra di avere con il figlio ancora una relazione adesiva nella quale fa fatica a distinguere le sue emozioni e i suoi bisogni da quelli del bambino. Riguardo alle riflessioni sul modo migliore per aiutare il minore la RA non prende minimamente in considerazione l'ipotesi che possa essere collocato presso il _1 padre o, se confermato il collocamento presso di lei, che possa trascorrere le festività e l'estate con il padre. La
RA ritiene che il figlio abbia maggiori necessità di stare con lei e riconosce l'importanza del ruolo paterno per
. La RA rimane rigidamente sui propri bisogni, sembra non prendere mai in considerazione quelli _1 del figlio e non riconosce la sua necessità di vivere dei momenti anche prolungati con il padre. La RA a difesa della sua tesi continua ad attaccare l'ex compagno tornando su eventi del passato e pensando al futuro e prevedendo già aspetti da criticare come il trasferimento dei nonni paterni a La EZ e che potrebbe _1 avere contatti con la compagna del padre.
[…] A seguito della valutazione svolta, si ritiene che il Signor risulti il genitore maggiormente Parte_1 adeguato a gestire il figlio. Pertanto, nell'interesse del minore si ritiene necessario suggerire il Persona_2 collocamento prevalente del minore presso la residenza paterna con un ampio spazio di visita per la madre durante il periodo estivo (che potrà trascorrere a Montegiorgio, eccetto per i fine settimana ogni quindici _1 giorni che trascorrerà con il padre - dal venerdì pomeriggio alla domenica sera – o salvo altri accordi per trascorrere un periodo di vacanza) e durante le festività.
[…]
Si ritiene necessario che i due genitori proseguano con i percorsi già avviati e con l'educativa domiciliare secondo i periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore” (cfr. da pag. 12 a pag 15 della relazione peritale del 14.02.2024).
Passando ad esaminare gli esiti dell'istruttoria svolta sulle condizioni di vita del minore, osserva il Collegio che, in sede di consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario del giudice, dall'esame psicodiagnostico svolto sul minore, ha potuto rilevare che lo stesso “risulta essere insicuro, depresso ed ansioso con un livello di stima particolarmente basso e che necessita di validi sostegni e punti di riferimento al fine acquisire maggiore fiducia in se stesso;
ha bisogno di sentire di essere amato senza dover ricorrere all'isolamento e alla chiusura o addirittura al distacco. Le relazioni con la famiglia vengono rappresentate e quindi si ipotizza che siano vissute dal minore in modo confuso e prive di calore emotivo. Le figure genitoriali non risultano essere in questo momento dei validi punti di riferimento, nonostante il desiderio del minore di avere una famiglia unita che si occupi di lui” (cfr. doc. pagg. 41-42 della relazione peritale del 24.04.2023).
15 All'esito dell'osservazione integrativa sul minore, il C.T.U. ha concluso nel senso che:
“Dal colloquio svolto con emerge che il bambino è sempre più confuso, privo di riferimenti temporali e _1 spaziali, perso nei propri pensieri alla ricerca della risposta giusta da dare. seppure al momento non _1 presenta un disturbo psicotico presenta, tuttavia, sintomi dissociativi causati dalla posizione d'incastro che vive tra i genitori, ingabbiato nella difficoltà di allearsi con il padre o con la madre. Il Signor nel tempo si è Parte_1 reso consapevole di tale difficoltà del figlio e tenta di porsi con una modalità più centrata sul figlio e di superare il conflitto evitando di attaccare e colpevolizzare l'ex compagna. La RA ancora è ferma e CP_1 inconsapevole delle difficoltà che vive il figlio, tanto da ribadire di vederlo sereno.” (cfr. pag. 14 della c.t.u. depositata in data 14.02.2024).
Le suddette conclusioni sono state enucleate successivamente all'ascolto del minore il quale, all'epoca delle audizioni (ottobre-novembre 2022), era prossimo al compimento dell'ottavo anno anni di età.
Il minore, sentito dal C.T.U., ha riferito di trovarsi bene con i nonni materni, di essere molto legato a loro e di passarvi del tempo ma solo in compagnia della madre (cfr. pag. 25 della relazione peritale del 24.04.2023).
Pertanto, all'esito della valutazione svolta, l'ausiliario, rilevate le criticità in entrambe le parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, ha suggerito, quale modello di affidamento, quello che preveda che sia affidato ai Servizi Sociali, con Persona_2 collocamento prevalente dello stesso presso il padre, ritenendolo il genitore “maggiormente adeguato”.
Tanto riassunto, allora, osserva il Collegio come le conclusioni cui è giunto il C.T.U., in punto di affidamento e collocamento del minore, debbano essere parzialmente disattese.
Ed invero, la stessa istruttoria espletata, anche alla luce delle domande svolte sul punto dalle parti e dei progressi riconoscibili in capo ad entrambe le figure genitoriali, in ordine alla gestione del minore, consente di rilevare come non vi siano ragioni per optare per un affidamento del minore ai Servizi Sociali.
Nonostante i rapporti conflittuali esistenti tra le parti, nel corso del giudizio, non è stato possibile riscontrare comportamenti ostruzionistici da parte dell'una o dell'altra figura genitoriale in ordine alle scelte di maggiore interesse per il figlio, né condotte tali da ritenere che le parti, nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, non siano in grado di garantire un equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino.
Quanto al regime di collocamento del minore, poi, deve rilevarsi come la parte ricorrente abbia istato per una modifica del precedente collocamento del minore presso la madre,
16 allegando asseriti pregiudizi per il minore discendenti dai contatti dello stesso con il nonno paterno, nonché dalle condotte non idonee tenute dalla madre e da violenze perpetrate da ai danni del bambino. PE
Ebbene, sul punto, la richiesta di modifica deve essere rigettata.
In primo luogo, mette conto rilevare come l'istruttoria espletata abbia chiarito che la parte ricorrente fosse, in linea di massima, a conoscenza della vicenda penale che aveva coinvolto il padre della ex compagna e ciò già in epoca antecedente rispetto ai vari procedimenti incardinati dai genitori per il collocamento di . Persona_2
È stata, infatti, la stessa parte ricorrente, nel riferire al C.T.U del proprio trascorso sentimentale con la a dichiarare che: “all'incontro successivo ad Avellino nuovamente la CP_1 compagna dopo un rapporto scoppia a piangere ed egli piange con lei nel vederla così sofferente. La compagna rimane colpita dalla sua vicinanza e dalle sue dimostrazioni di affetto poiché dice di avere pianto per sette anni da sola in camera sua. Racconta i rapporti avuti con altri ragazzi, basati solo sul sesso, mai sull'affetto. Lei si fida di lui e gli racconta che il padre è carcerato per avere abusato sessualmente delle sue quattro cugine e anche di lei” (cfr. pag. 15 della relazione peritale del 24.04.2023).
In ogni caso, in seno al presente giudizio – come ampiamente sopra illustrato – è stata svolta ampia istruttoria al fine di accertare l'idoneità dello spazio di vita del minore.
All'esito della stessa istruttoria, deve ritenersi accertato che , da Persona_2 tempo, non vive più con il nonno. La resistente, infatti, dopo aver reperito una nuova abitazione, ha provveduto nel mese di aprile 2022 a richiedere il cambio di residenza al Comune di Montegiorgio per lei e per il minore, dalla Via Archimede n. 13, ove è ubicata la casa dei nonni materni, al nuovo indirizzo di Via Guido Rossa n. 7 e dove la stessa effettivamente vive con il figlio (cfr. doc.ti nn. 27-28-29-30 allegati alla comparsa di costituzione di e risposta).
Gli stessi Servizi Sociali hanno dato atto della circostanza che il minore non fa riferimento ad incontri con il nonno materno se non alla presenza della madre, circostanza riferita dal bambino anche al C.T.U..
Del resto, non sono emersi turbamenti del minore deponenti nel senso di ritenere sussistenti rapporti pregiudizievoli per lo stesso quale conseguenza di relazioni “deviate” con i membri della famiglia di origine della mamma. Né il ricorrente – di contro – ha fornito prova della permanenza del figlio, da solo, presso il nonno materno.
Quanto ad asserite condotte pregiudizievoli, ascrivibili alla madre e a PE
, deve darsi atto di come il G.I.P. del Tribunale di Fermo, con ordinanza del
[...]
26.09.2023, depositata in pari data, abbia rigettato l'opposizione promossa da Parte_1
17 avverso la richiesta di archiviazione del P.M., formulata nell'ambito nel procedimento Parte_1 penale n. 1064/2023 R.G.N.R. che vedeva indagata per il reato di cui all'art. Controparte_1
591 c.p. (cfr. doc. n. 5 allegato alle note di trattazione di trattazione per l'udienza della resistente depositate in data 27.02.2024).
Con riferimento all'asserito atto di violenza, posto in essere da PE nei confronti del minore, appreso da durante una conversazione telefonica Parte_1 intercorsa con il figlio, lo stesso non risulta da solo sufficiente ad incidere sul collocamento del minore neppure risultandone pienamente allegata la portata. Ed, invero, il ricorrente si è limitato a produrre in giudizio il mero esposto del 29.04.2022, presentato alla Legione
Carabinieri Liguria- Stazione della EZ Principale, corredato dalle registrazioni telefoniche relative alla suddetta conversazione tra padre e figlio, senza, tuttavia, documentare il seguito dell'eventuale procedimento successivamente incardinato (cfr. doc. allegato alla prima nota di deposito della parte ricorrente del 04.05.2022).
Ancora, osserva il Collegio, come l'ausiliario del giudice abbia concluso nel senso di ritenere maggiormente adeguata la figura paterna, motivando detta conclusione soprattutto sulla scorta del sostanziale rifiuto della resistente di comprendere il bisogno del figlio di trascorrere del tempo, anche lungo e continuato, con il padre, evidenziando, peraltro, la disponibilità della stessa a proseguire nei percorsi di sostegno, sicuramente, utili alla maturazione del CP_1 riconoscimento dell'importanza del ruolo genitoriale rivestito dal . Parte_1
D'altro conto, non può non tenersi conto dei molteplici aspetti rilevanti per la tutela del benessere psicofisico del minore e in base ai quali un diverso collocamento dello stesso, attualmente di anni dieci, non possa ritenersi in linea con la tutela del superiore interesse del bambino ad uno sviluppo equilibrato.
Ed invero, anche all'esito del supplemento di istruttoria richiesto, deve ritenersi maggiormente rispondente all'interesse del minore un collocamento presso la madre, tenuto conto della tenera età dello stesso, dell'assenza di elementi concreti che facciano dubitare della capacità educativa della - anche alla luce che la stessa si è dichiarata disposta a CP_1 proseguire - e soprattutto del radicamento che ha sviluppato nel contesto di vita _1 attuale, garantendo, in ogni caso, tempi di permanenza ampi del bambino presso l'altro genitore.
Il trasferimento a La EZ, infatti, finirebbe per sradicare il minore – che frequenta la quinta elementare – dall'ambiente sociale e scolastico in cui risulta da ultimo ben integrato.
18 Sul punto assume rilevanza la relazione dell'educatrice domiciliare la Persona_4 quale ha esposto che “Nell'ultimo periodo dell'anno scolastico , oltre all'impegno della scuola, _1 trascorre il suo tempo principalmente andando agli allenamenti di basket, a catechismo, al parco, stando in compagnia delle due cuginette che abitano nell'appartamento di fronte al suo (nelle rispettive abitazioni o nel cortile del condominio), incontrandosi con amici a casa sua o a casa loro;
il tutto sotto la supervisione della madre
o di altre figure adulte. Il minore appare in generale ben integrato con i suoi pari, intrattenendo attività di gioco e di dialogo con gli altri bambini;
mostra prevalentemente atteggiamenti pacati, sorrisi e a volte un fare scherzoso e allegro. Non osservo comportamenti meno appropriati, caratterizzati ad esempio da forte rabbia e/o aggressività, arroganza, prevaricazione, questo sia osservandolo con altri bambini che con gli adulti” (cfr. pag. 11 della relazione del S.S. di Montegiorgio depositata dal 01.10.2024).
Le stesse insegnanti hanno illustrato il graduale ma costante processo di integrazione intrapreso dal minore all'interno della classe, evidenziando come, non potendosi negare le difficoltà del bambino “ad integrarsi pienamente nel gruppo-classe”, lo stesso comunque coltivi delle relazioni con un ristretto numero di compagni, iniziando ad instaurare rapporti più significativi soprattutto nei momenti di attività libera (cfr. relazione sopra citata).
Del resto, durante il giudizio è stato possibile accertare che il minore, nei periodi di permanenza presso il padre, abbia trascorso gran parte del suo tempo, non con il ricorrente, bensì con i nonni paterni, come riferito dal minore all'assistente sociale Dott.ssa Persona_5
(cfr. pag. 8 della relazione dei Servizi Sociali di Montegiorgio depositata in data 01.10.2024 e pag. 18 della relazione dei Sevizi Sociali di La EZ depositata in data 26.09.2024).
Alla conferma del collocamento del minore presso la madre deve seguire una sostanziale conferma della regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso il padre, per come già individuati nel provvedimento oggetto di modifica, con le seguenti specificazioni.
Le criticità emerse nel corso del giudizio in ordine alla gestione partecipata della prole, poi, induce il Collegio – privo in tale ambito di poteri coercitivi – ad invitare le parti a dare seguito ai percorsi individuali di sostegno alla genitorialità e di educativa domiciliare già intrapresi, così da poter superare tale difficoltà.
Passando, allora, alla regolamentazione del diritto di visita del padre, nell'ottica della massima tutela del diritto del minore alla bigenitorialità, ritiene il Collegio di prevedere tempi di visita ampi.
In questi termini, potrà vedere e tenere con sé il minore: Parte_1
Quanto alle modalità di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , _1 salvo diverso accordo tra le parti:
19 - due fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola, sino alla domenica sera sino alle ore 19.00, andando a prenderlo, a metà strada tra le residenze delle parti, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
- durante il periodo estivo- da intendersi quello delimitato dalla fine della scuola nel mese di giugno, sino alla ripresa delle lezioni scolastiche nel mese di settembre- per otto settimane anche non consecutive. Nel periodo estivo, in ogni caso, alla madre deve essere garantita una permanenza del minore presso di sé per un periodo di almeno tre settimane anche non consecutive. I periodi in questione dovranno essere individuati, previo accordo tra le parti, entro 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie per sette giorni consecutivi, compreso il giorno di
Natale, di Capodanno e dell'Epifania, ad anni alterni;
- durante le festività pasquali, per tre giorni che comprendano ad anni alterni, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- ogni altra festività (25 Aprile, 1 Maggio, 2 giugno, 1 Novembre e 8 Dicembre), ad anni alterni.
3. Contributo di mantenimento ai minori e spese straordinarie
La parte ricorrente, nell'instare per la modifica del regime del collocamento del minore, ha chiesto, quale conseguenza, che la parte resistente contribuisse al mantenimento del figlio versando la somma mensile di euro 350,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie, in misura del 50%.
Ebbene, il rigetto della domanda in punto di modifica del regime attuale di collocamento assorbe anche quella relativa al mantenimento della prole, rilevato altresì come la resistente nulla abbia, a sua volta, chiesto in termini di modifica del quantum versato dall'altro genitore al medesimo titolo.
Al riguardo è bene osservare che la modifica dell'entità del contributo al mantenimento e/o del soggetto tenuto alla sua corresponsione deve essere fondata necessariamente sul mutamento dei presupposti fattuali che hanno determinato l'adozione del precedente regime. A tal fine, occorre che il richiedente provi le vicende intervenute, tali da determinare la necessità di modifiche del regime giuridico, quali, a titolo di esempio, le mutate condizioni reddituali o patrimoniali, in meglio o in peggio, di una delle due parti, o le accresciute e/o mutate esigenze dei minori, il più delle volte legate alla loro crescita, essendo preclusa al giudice una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già valutate al momento della pronuncia.
20 Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si è potuto rilevare quanto segue.
, in sede di ricorso introduttivo, ha depositato buste paga relative ai Parte_1 mesi di ottobre 2021 e di gennaio 2022, dalla quali emergono delle retribuzioni netta pari rispettivamente ad euro 1.239,00 e euro 1. 213,41 (cfr. doc. 14-17 allegati al ricorso introduttivo).
Dall'ultimo cedolino datato aprile 2024 risulta che il ricorrente consegue mensilmente una retribuzione netta pari ad euro 1.080,15 già decurtata dalle spese relative a due finanziamenti dell'importo, rispettivamente, di euro 303,00 e di euro 310,00 (cfr. doc. 4 allegato alla nota di deposito del ricorrente del 03.05.2024).
Quanto alla parte resistente, in sede di interrogatorio libero, all'udienza del 05.05.2022, la Co stessa ha dichiarato: “lavoro con contratto a tempo indeterminato nel calzaturificio e percepisco mensilmente lo stipendio di euro 1.300,00 netti al quale si possono aggiungere gli straordinari per un massimo non eccedente l'importo di euro 1.500,00. Sostengo mensilmente la spesa relativa al mutuo e ad una polizza per un totale di euro 400,00 circa (371 euro + 23 euro). Ho un'automobile di mia proprietà per la quale verso quanto dovuto per l'assicurazione e il bollo”.
Le suddette circostanze sono state confermate dinanzi ai Servizi Sociali incaricati.
I Servizi Sociali del Comune di Montegiorgio, nella relazione del 21.09.2023, hanno dato atto delle dichiarazioni della resistente in ordine al proprio impiego, con contratto a tempo indeterminato, presso il calzaturificio “Nicholas s.r.l.” e della retribuzione mensile oscillante tra un minimo di euro 1.200, 00 e un massimo di euro 1.500,00.
Quanto alle spese sostenute, ha dichiarato ai Servizi Sociali di essere Controparte_1 gravata della rata mensile, dell'importo complessivo pari ad euro 400,00, per il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile in cui vive e per la relativa assicurazione (cfr. relazione del
21.09.2023)
Nella relazione dei Servizi Sociali di Montegiorgio depositata in data 22.12.2023 si evince che la resistente, a seguito del licenziamento da parte dell'azienda “Nicholas s.r.l.”, è riuscita a reperire, nel mese di novembre 2023, un impiego presso altro calzaturificio con contratto a tempo determinato con scadenza a maggio 2024.
Nella nota di aggiornamento del 15.04.2024 risulta che la resistente da febbraio 2024 è stata posta in cassa di integrazione in conseguenza del cambio stagionale dei prodotti. La sentita dagli assistenti sociali, ha riferito di aver reperito un impego come addetta alle CP_1
21 pulizie che la occupa giornalmente per due ore, nell'attesa di essere richiamata dall'azienda calzaturiera per cui lavorava.
La ricorrente ha inoltre dichiarato di aver trovato temporaneamente altri lavori, come addetta alle pulizie e cameriera di sala, che la impegnano non più di quattro giorni al mese (cfr. pag. 4 della relazione dei Servizi Sociali di Montegiorgio depositata in data 01.10.2024).
Dall'estratto contro previdenziale del 20.10.2023, prodotto dalla parte, si evince CP_5 che la resistente, a seguito del decreto della Corte di Appello di Genova, ha conseguito, nel periodo compreso dall'anno 2020 sino al 03.05.2024, tali contribuzioni:
- euro 9.948,96, a titolo di contribuzione figurativa Naspi, per il periodo dal 01.01.2020 al
05.07.2020;
- euro 392,00, a titolo di lavoro dipendente, per il periodo compreso dal 06.07.2020 al
05.10.2020;
- euro 2.210.88, a titolo di contribuzione figurativa Naspi, per il periodo dal 06.10.2020 al
16.11.2020;
- euro 895,00, a titolo a titolo di lavoro dipendente part-time, per il periodo compreso dal
14.12.2020 al 31.12.2020;
- euro 3.097,00, a titolo di lavoro dipendente part-time, per il periodo compreso dal
01.10.2020 al 31.03.2021;
- euro 1.800,00, a titolo di lavoro dipendente, per il periodo compreso dal 01.04.2021 al
31.05.2021;
- euro 1.840 a titolo di contribuzione per la cassa integrazione ordinaria, per il periodo compreso dal 01.04.2021 al 26.06.2021;
- euro 12.524, a titolo di lavoro dipendente, per il periodo compreso dal 01.05.2021 al
31.12.2021;
- euro 1.169,00, a titolo di contribuzione per la cassa integrazione ordinaria, per il periodo compreso dal 01.05.2021 al 31.12.2021
- euro 21.576,00 a titolo da lavoro dipendente, per il periodo compreso dal 01.10.2022 al
31.12.2022;
- euro 691,00 a titolo di malattia/ infortunio o altre indennità, per il periodo compresa dal
01.10.2022 al 31.12.2022;
- euro 390,00, a titolo di titolo di contribuzione per la cassa integrazione integrativa, per il periodo compresa dal 01.10.2022 al 31.12.2022;
22 - euro 5.175,00, a titolo di lavoro dipendente, per il periodo compreso dal 01.01.2023 al
31.03.2023;
- euro 9.074,00, a titolo di lavoro dipendente, per il periodo compreso dal 01.04.2023 al
22.09.2023;
- euro 1.963, a titolo di contribuzione figurativa Naspi, per il periodo compreso dal
30.09.2023 al 31.10.2023 (cfr. doc. n. 2) allegata alla nota di deposito della parte ricorrente del
03.05.2024).
Ebbene, in ragione della documentazione versata in atti, tenuto conto sia del rigetto della domanda volta al collocamento prevalente del minore presso il padre sia della regolamentazione del regime di visita del padre nei confronti del figlio di cui sopra, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la modifica del contributo al mantenimento ordinario come già previsto dal provvedimento reso dalla Corte D'Appello di Genova.
Viceversa, preso atto della sostanziale convergenza delle conclusioni delle parti sul punto, per quanto attiene alle spese straordinarie, le stesse devono essere poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo “per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale sulla “Riforma Cartabia in materia di famiglia”, in Ancona, il 10.07.2024.
Nondimeno, evidenzia il Collegio, come la straordinarietà della regolamentazione del diritto di visita nel periodo estivo, nel senso che il minore possa trascorrere presso il padre un periodo di otto settimane, giustifichi la previsione di un mantenimento del minore in forma diretta, limitatamente ai soli mesi da giugno a settembre di ogni anno. In questi termini, ciascun genitore, ferma restando la contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, dovrà provvedere direttamente al mantenimento del minore nelle settimane estive di spettanza.
4. Domanda ex art. 96 c.p.c. e spese di lite
Quanto alla condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla resistente, non si ravvisano nel caso di specie, né dalle allegazioni delle parti né dal comportamento processuale elementi suscettibili di integrare i presupposti della norma richiamata.
Nel corso del giudizio non vi è prova del presupposto soggettivo della “mala feda o colpa grave”, prescritto dall'art. 96, comma 1 c.p.c., né parimenti, dell'obiettivo abuso del processo, che avrebbe legittimato la ricorrenza dell'ulteriore ipotesi di cui all'art. 96, comma 2
c.p.c., non essendo a riguardo sufficiente il mero rigetto della domanda.
23 Non possono, pertanto, ritersi soddisfatti i requisiti prescritti dalla citata norma per la condanna dello stesso al pagamento di una somma equitativamente determinata.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Quanto alle spese di C.T.U., le stesse, liquidate come da separato provvedimento, devono essere poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ in accoglimento della domanda svolta dalla parte resistente, revoca la misura dell'ammonimento disposta nei confronti di con provvedimento del Controparte_1
15.11.2023;
❖ a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 489/2020, emesso dalla Corte di
Appello di Genova in data 30.09.2020 e pubblicato in data 15.10.2020, regolamenta il diritto di visita del ricorrente nei confronti del minore secondo quanto indicato in motivazione;
❖ pone a carico di ciascun genitore, limitatamente al periodo da giugno a settembre di ogni anno, la contribuzione al mantenimento ordinario del minore in forma diretta;
❖ pone a carico di ciascuno dei genitori la contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio secondo quanto indicato in motivazione;
❖ invita le parti a proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità e di educativa familiare già intrapresi;
❖ rigetta le ulteriori domande svolte dalle parti;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite
❖ pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 07.02.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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