Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3433 /2023 RG
Alla udienza del 10.04.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accertata regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui la causa è stata rinviata per la discussione orale, ed è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art
127 ter cpc.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15 e 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 3433 ruolo generale degli affari civili dell'anno
2023
TRA
1
legale in Petralia Sottana (Pa),in persona del legale rapp.te pro-tempore (Avv.
Davide Beatrice)
OPPONENTE
CONTRO
, (cf. , in persona del legale rapp.te pro-tempore CP_1 P.IVA_2
(avv. Maurizio Palmeri)
OPPOSTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
Rigetta integralmente la spiegata opposizione proposta dalla CP_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 355/2023, emesso dal Tribunale Civile di
[...]
Palermo, e conseguentemente conferma lo stesso;
si condanna parte opponente a pagare a titolo di responsabilità aggravata ex art
96 cpc, la somma di euro 2.000,00, in favore di parte opposta;
pone a carico della parte opponente soccombente il pagamento delle spese legali, in favore della società opposta, che liquida nella complessiva somma di
3.500,00 euro oltre IVA, CPA rimborso forfettario come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione è stata introdotta dalla avverso il CP_2
decreto ingiuntivo n°355/2023 (R.G. 15674/2022), emesso dal Tribunale di
2 Palermo in data 16/01/2023 e notificato ad istanza della con il quale le CP_1
era stato ingiunto di pagare, in favore della ricorrente, la somma di €. 13.532,00,
oltre interessi e compensi come per legge. A fondamento della richiesta di ingiunzione, la ricorrente assumeva di aver diritto alla restituzione delle predette somme pagate in favore della in virtù della sentenza di primo Controparte_2
grado, resa dal Tribunale di Palermo, n. 1648.2017, e revocata per effetto della riforma operata dalla sentenza della Corte di Appello n. 1600/22.
La , nel presente giudizio lamenta ogni fondamento della pretesa CP_3
(restitutoria) azionata con il monitorio dalla ,sulla base del decisum, di cui CP_1
alla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1600/2022, già passata in giudicato.
Di Contra, costituitasi la società opposta ha premesso che la citata sentenza,
emessa dalla Corte di Appello n. 1600/2022, passata in giudicato, da cui trae origine il decreto n. 355/23 opposto, ha privato di ogni effetto la riformata sentenza del Tribunale n. 1648/17 rendendo indebito il pagamento (forzoso,
tramite pignoramento) eseguito nel 2019 dalla in favore della CP_1 CP_3
per 13.532,00 euro su quel titolo esecutivo.
Ed ancora, ha sottolineato che il pagamento, oggetto del presente giudizio, è
stato riconosciuto (oltre che documentato) dalla stessa opponente in citazione,
pertanto deve ritenersi incontroverso, e sullo stesso si basa la ripetizione ordinata con il decreto opposto.
Peraltro la ha anche sottolineato che la stessa non ha chiesto, in sede CP_1
di appello, la restituzione di quanto pagato per la (poi) riformata sentenza di primo grado, in quanto il pagamento era stato eseguito, in favore della
3 opponente, già in fase di rinvio per la precisazione delle conclusioni della causa di secondo grado, ed una eventuale richiesta di ripetizione in quella sede,
avrebbe comportato l'inammissibilità della domanda in quanto “quid nova”.
Questa è la ragione per la quale la società opposta – come previsto dalla legge –
si è munita di autonomo titolo, per la ripetizione delle somme ut supra indebitamente pagate alla cfr. Cassazione 7144/2021) tramite CP_2
monitorio.
Ed invero, da un'attenta disamina della sentenza emessa dal giudice del gravame emerge chiaramente la fondatezza della domanda monitoria oggi spiegata.
Ed infatti, testualmente, la Corte, riformando la sentenza di primo grado, ha motivato come segue :” per cio che concerne la quantificazione del danno, cosi
come accertato nel primo grado del giudizio, la ha dimostrato che, a CP_2
seguito della incompleta esecuzione delle opere, si è rivolta alla ditta per CP_4
la definizione dei lavori con un esborso pari a euro 13.532,00.
Tuttavia, considerato che la prestazione inerente alla barriera non è stata
corrisposta (rectius 7.148,00), da tale somma deve essere sottratto l'importo
relativo a tale prestazione, residuando quanto sborsato per il completamento dei
lavori, cioè euro 6.384,00 (pagato ad altra ditta 13.532,00 meno dovuto non
corrisposto 7.148,00): questo, cioè, l'importo in più che ha dovuto corrispondere
la committente per ottenere la completa esecuzione dei lavori. Spettando alla
appaltatrice il compenso per le due fatture relative alla segnaletica stradale
(rectius 10.518,96) , il residuo dovuto a è quindi pari ad euro 4.134,96 ( CP_1
10.518,96 lavori segnaletica stradale meno 6.384,00 dovuti corrispondere in più).
4 Ciò posto, è di tutta evidenza come sia del tutto fondata e va accolta la richiesta di ripetizione di indebito, spiegata da parte opposta. Ed infatti, dalla motivazione della sentenza n. 1600/2022, emerge chiaramente che la Corte di Appello ha infatti statuito in riforma del decisum del Tribunale n. 1648/17 che alla , per i CP_1
rapporti inter partes, andava riconosciuto il credito di 10.518,96, relativo a due fatture di prestazioni di servizi segnaletici, ed alla andava CP_3
riconosciuto un risarcimento di euro 6.384,00 per la incompleta esecuzione di altre opere di barriera effettuate dalla su sua commissione, e non i CP_1
13.532,00, stabiliti dal Giudice di prime cure, che venivano cassati. La Corte
quindi, operando la compensazione di rito tra i 10.518,96 euro pro ed i CP_1
6.384,00 euro pro , ha condannato quest'ultima a pagare la differenza CP_3
di euro 4.134,96 euro, che la parte opponente ha in effetti già onorato dopo la notifica del precetto, allegato agli atti di parte al n. 7 sub 8.
Alla luce di quanto dedotto e dalla corretta ed univoca disposizione della sentenza di secondo grado della Corte, è pacifico che l'incasso dell'importo di euro 13.532,00 avvenuto sulla scorta del titolo giudiziario di primo grado revocato dalla sentenza di appello, diventa indebito con applicazione della norma di cui all'art. 2033 e con diritto alla ripetizione in favore della opposta di quanto già
pagato e divenuto “sine titulo”, oltre interessi e rivalutazione.
Per ultimo, considerate le infondate argomentazioni spiegate da parte opponente, malgrado il chiaro contenuto della sentenza della Corte di Appello,
nonché la necessità della opposta, malgrado la diffida elevata del 28/09/22, di dover instaurare altro procedimento monitorio, al fine di ottenere gli esborsi,
oramai indebiti, appare fondata la domanda per responsabilità aggravata ex art
5 96 cpc. Pertanto, si condanna parte opponente a pagare a titolo di responsabilità
aggravata ex art 96 cpc, la somma di euro 2.000,00, in favore di parte opposta.
In merito alle spese legali spettanti a parte opposta, vanno poste a carico di parte opponente soccombente, e per la liquidazione si rimanda al dispositivo
Così deciso.
Pa, lì 10.04.2025 Dott.ssa Valentina Cimino
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