TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 06/06/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice Dott.ssa Monica Bighetti, ha pronunciato, a seguito della discussione orale del giorno 8 maggio 2025 ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1706/2024 promossa da:
(C.f.: ), (C.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.f.: ), tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3
patrocinio dell'Avv. Tiziano Tagliani
RICORRENTI contro
(C.f.: ), (C.f.: Controparte_1 C.F._4 Parte_4
, ( , C.F._5 Parte_5 Pt_6 C.F._6 Pt_7
(C.f.: ) e (C.f.:
[...] C.F._7 Parte_8
C.F._8
CONVENUTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
Conclusioni per la parte ricorrente:
“Voglia l'On. le Tribunale adito
ACCERTARE l'avvenuto acquisto ad usucapionem, pro quota paritetica fra loro, in favore di (cod. fisc. ) e (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), già proprietarie della quota di 56/60 indivisi, della ulteriore quota C.F._2
indivisa di 4/60 sui beni immobili censiti al Catasto di Ferrara al foglio 229 mappale 63:
1 • Sub 3 zona censuaria 2, categoria A/3, classe 1, vani 6,00, superficie catastale metri quadri 110,00 (centodieci/00), rendita catastale euro 542,28
(cinquecentoquarantadue/28) appartamento al piano terra;
• Sub. 4 zona censuaria 2, categoria A/3, classe 1, vani 6,50, superficie catastale metri quadri 122,00 (centoventidue/00), rendita catastale euro 587,47
(cinquecentottantasette/47) appartamento al primo piano;
• Sub. 5 zona censuaria 2, categoria C/2, classe 1, consistenza metri quadri 13,00
(tredici/00), superficie catastale metri quadri 16,00 (sedici/00) rendita catastale euro
24,17 (ventiquattro/17) magazzino sottostante la terrazza;
• Sub. 6 zona censuaria 2, categoria C/2, classe 1, consistenza metri quadri 113,00
(centotredici/00), superficie catastale metri quadri 136,00 (centotrentasei/00) rendita catastale euro 210,09 (duecentodieci/09) magazzino in separato fabbricato
• Sub. 7 bene comune ai detti subalterni non censibile (corte)
E conseguentemente così accertare e dichiarare contro le parti resistenti la piena proprietà sul compendio come sopra descritto nella quota di 30/60 per ciascuna delle due sorelle;
ACCERTARE inoltre, l'avvenuto acquisto ad usucapionem in favore di c.f. Parte_1
, c.f. e c.f. C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
, della pari quota fra loro indivisa di 4/60 anche sull' area allibrata C.F._3
al catasto del Comune di Ferrara al foglio 229 ai mappali:
• 59 - frutteto, classe 1, are 13 centiare 60, reddito dominicale euro 32,91, reddito agrario euro 14,05 – primo lotto di terreno
• 72 - seminativo arborato, classe 1 are 31 centiare 60, reddito dominicale euro 35,05, reddito agrario euro 17,14 – secondo lotto di terreno della quale sono già proprietari per 56/60
Conseguentemente accertare e dichiarare che le aree sopra descritte sono di piena proprietà indivisa fra i ricorrenti , e nella misura paritetica di Pt_1 Pt_2 Parte_3
20/60 ciascuno.
ORDINARE al competente Ufficio del Territorio-Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza ex art. 2651 c.c.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione alla domanda”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 §1. Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c., depositato in data 9 settembre 2024, Pt_1
e hanno adito l'intestato Tribunale domandando
[...] Parte_2 Parte_3
l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della quota di 4/60 della proprietà dei beni immobili siti nel Comune di Ferrara e distinti al catasto fabbricati del cennato
Comune al fg. 229, mapp. 63, subb. 3, 4, 5, 6 e 7, nonché al fg. 229, mapp. 59 e 72.
In particolare, i ricorrenti hanno esposto:
− che le sorelle e sono titolari, per la quota indivisa di 56/60, del Pt_1 Parte_2
diritto di proprietà sui cespiti immobiliari censiti al catasto del Comune di Ferrara al fg.
229, mapp. 63, subb. 3, 4, 5, 6 e 7, nonché, assieme al fratello e per la Parte_3
medesima quota indivisa, del diritto di proprietà sui cespiti immobiliari distinti al catasto del cennato Comune al fg. 229, mapp. 59 e 72;
− che i suddetti diritti erano stati acquistati dai ricorrenti a seguito di successione ereditaria del padre, deceduto a Ferrara in data 6 maggio 2022; Persona_1
− che quest'ultimo, in origine proprietario solo della quota di 4/60, aveva acquistato, quando era ancora in vita, l'ulteriore quota di 48/60 dai fratelli , Pt_7 Per_2 Per_3
, , , , e Per_4 CP_2 CP_3 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 Persona_10
divenendo così proprietario dei suddetti beni per la quota complessiva di 52/60;
− che lo stesso aveva successivamente acquistato pure la quota di 4/60 dagli eredi del fratello premorto ( , e , Persona_11 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
divenendo così proprietario dei suddetti beni per la quota complessiva di 56/60;
− che non era tuttavia riuscito ad ottenere la quota residua di proprietà dei Persona_1
suddetti beni (pari a 4/60) dagli eredi dell'ultimo fratello, CP_6
− di aver esperito tentativo obbligatorio di mediazione innanzi alla C.C.I.A. di Ferrara ma con esito negato, stante la mancata adesione dei chiamati;
− che prima e poi i ricorrenti avevano sempre goduto dei suddetti beni in Persona_1
modo pieno, pacifico ed indiscusso, esercitando ogni diritto sull'intera area già dall'anno
1977.
Ciò dedotto, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle suindicate conclusioni, reputando di avere acquisito la proprietà dei beni per usucapione..
3 Alla prima udienza, tenutasi in data 5 dicembre 2024, nessuno è comparso per i convenuti e, pertanto, rilevata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, ne
è stata dichiarata la contumacia.
Alla successiva udienza del 4 marzo 2025 è stato escusso il teste davanti al Testimone_1
G.O.T. designato, Dr. Bruno Sisti.
Infine, all'udienza dell'8 maggio 2025, i ricorrenti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice si è dunque riservato il deposito della sentenza nel successivo termine di giorni trenta ex comma 3 dell'art.281 sexies c.p.c..
***
§ 2. Va preliminarmente dato atto dell'integrità del contraddittorio a seguito del perfezionamento della notifica nei confronti dei convenuti, tutti legittimati passivi rispetto alla domanda spiegata da parte ricorrente.
§ 3. Nel merito, la domanda avanzata da e è Parte_1 Parte_2 Parte_3
fondata e merita pertanto accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso uti dominus esercitato per almeno venti anni.
In generale, perché si verifichi usucapione, devono concorrere i seguenti requisiti:
a) il possesso del bene nelle sue due componenti del corpus possessionis (elemento oggettivo) – ossia l'esercizio, sul bene, di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale – e dell'animus possidendi (elemento soggettivo) – cioè la manifestazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare (cfr. Cass., 24 agosto 2006, n. 18392 e Cass., 29 novembre 2005, n. 25922) – potendo, tale ultimo elemento, essere desunto anche in via presuntiva dal primo (cfr., da ultimo, Corte
Appello Napoli, 27 settembre 2023, n. 4073 e Corte Appello L'Aquila, 17 settembre
2021, n. 1356);
b) la continuità del possesso per un periodo di tempo minimo indicato dalla legge (cfr.
Cass., 30 giugno 2020, n. 13156), per la cui prova il possessore viene agevolato tramite la c.d. “presunzione di possesso intermedio” (art. 1142 c.c.) in forza della quale è sufficiente che lo stesso dimostri di possedere ora e di aver posseduto in un tempo più remoto per far presumere – iuris tantum – il possesso anche nel periodo intermedio;
4 c) la non interruzione del possesso, che si ha allorquando, nel periodo di tempo richiesto dalla legge, non intervenga né una causa di interruzione c.d. “naturale” dell'usucapione
(perdita del possesso per trasferimento a terzi, abbandono del bene, smarrimento definitivo ecc.), né una causa di interruzione c.d. “civile” (proposizione, contro il possessore, di una domanda giudiziale volta a privarlo di esso ovvero riconoscimento, da parte del possessore, del diritto del titolare);
d) l'assenza di vizi del possesso, nel senso che lo stesso non deve essere stato acquistato in modo violento (ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore contro la volontà di quest'ultimo), o clandestino (cioè in maniera occulta rispetto ad una indistinta moltitudine di soggetti), atteso che, in caso contrario, il possesso utile per l'usucapione decorre solo dal momento in cui sono cessate la violenza o la clandestinità (art. 1163 c.c.);
e) il decorso di un certo lasso di tempo, che gli artt. 1158, 1160, comma 1, e 1161, comma
2, c.c. fissano – di regola – in venti anni (c.d. usucapione ordinaria) e per il cui computo il legislatore consente la possibilità, a chi ha acquisito il possesso a titolo universale, di giovarsi anche del possesso del suo autore (c.d. “successione nel possesso” ex art. 1146, comma 1, c.c.), e, a colui che ha acquistato il possesso a titolo particolare, di sommare al tempo del proprio possesso anche il tempo del possesso dei propri danti causa (c.d.
“accessione del possesso” ex art. 1146, comma 2, c.c.).
Sempre secondo la giurisprudenza intervenuta in materia, inoltre, nel caso di bene in comunione “il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui
e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cass., 15 marzo 2024, n. 7091; nello stesso senso Cass., 07 aprile 2023, n. 9546).
Tanto premesso, devono ritenersi integrati, nel caso di specie, tutti i requisiti dell'usucapione, avendo i ricorrenti offerto la prova positiva dei fatti costitutivi del proprio diritto.
5 Risulta provato, anzitutto, che il dante causa dei ricorrenti, ha goduto per Persona_1
oltre vent'anni dei beni nella loro interezza.
e hanno infatti dimostrato che il padre ha goduto dei beni già Pt_1 Pt_2 Parte_3
dall'anno 1977 ovvero dalla data in cui ha acquistato – con atto a rogito del notaio Dott. del 20 luglio 1977 (rep. 7076 - racc. 3297) – la quota di 48/60 dai fratelli Persona_12
, , , , , e Pt_7 Per_2 Per_3 Per_4 CP_2 CP_3 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
(cfr. doc. 2 fasc. ricorrenti). Persona_10
All'art. 3 del suddetto atto di acquisto si legge, infatti, “il possesso fruittizio e materiale viene conferito oggi stesso”.
Risulta altresì dimostrato che tale possesso è perdurato pure dopo l'acquisto, compiuto negli anni 2011 – atto a rogito del notaio Dott.ssa del 18 ottobre 2011 (rep. Persona_13
31220 - racc. 8434) – e 2013 – atto a rogito del notaio Dott.ssa del 7 Persona_13
marzo 2013 (rep. 31621 - racc. 8716) – della (ulteriore) quota di 4/60 dagli eredi del fratello
(cfr. docc. 3 e 4 fasc. ricorrenti). Persona_11
L'espletata istruttoria, inoltre, ha consentito di far risalire all'anno 1977 la data di inizio del possesso in via esclusiva ad usucapionem, oltre alla circostanza per cui tale possesso si è protratto ininterrottamente sino ad oggi. Così, in particolare, il teste , in Testimone_1
risposta al capitolo 2 (“Vero che i predetti prima, , e poi Persona_1 Pt_2 Pt_1 Pt_3
hanno goduto senza interruzione alcuna, quanto meno dal 1977 e comunque per un periodo di oltre venti anni, del possesso pieno di detti immobili, gestendoli in assoluta autonomia ed adottando liberamente ogni scelta di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria senza alcun ostacolo da terzi?”) ha dichiarato “Confermo che i predetti Persona_1
prima, , e poi hanno goduto senza interruzione alcuna, quanto meno Pt_2 Pt_1 Pt_3
dal 1977 e comunque per un periodo di oltre venti anni, del possesso pieno di detti immobili
…”.
Sulla scorta di quanto sopra ed in riferimento al requisito della durata minima del possesso ex art. 1158 c.c., deve allora concludersi che vi è prova che l'inizio del possesso sui beni oggetto di causa, prima esercitato da e poi dagli odierni ricorrenti, questi Persona_1
ultimi succeduti nel possesso del loro dante causa ex art. 1146, comma 1, c.c. (cfr. doc. 1 fasc. ricorrenti), va fatto risalire all'anno 1977 e che lo stesso perdura ancora oggi.
6 Per il periodo intermedio, a fronte del tenore complessivo delle dichiarazioni rese dal testimone escusso e in mancanza di risultanze probatorie di segno contrario, il possesso deve invece ritenersi “presunto” ex art. 1142 c.c.
Devono così ritenersi soddisfatti pure gli ulteriori requisiti della continuità e non interruzione del possesso ex art. 1158 c.c.
Non solo. Le prove offerte da parte ricorrente consentono di ravvisare entrambe le componenti del possesso (corpus possessionis ed animus possidendi). La testimonianza raccolta in seno all'istruttoria ha infatti permesso di appurare che il potere di fatto esercitato prima da e poi dai figli si è estrinsecato attraverso il compimento puntuale di Persona_1
atti corrispondenti a quelli del proprietario. Sintomatica risulta la circostanza per cui _1
sin dall'atto di acquisto della propria quota, e successivamente i suoi eredi, abbiano
[...] gestito i suddetti beni “in assoluta autonomia ed adottando liberamente ogni scelta di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria” (cfr. testimonianza di
[...]
). Tes_1
Attraverso tali condotte prima e i ricorrenti dopo hanno inequivocabilmente Persona_1
manifestato la propria volontà di estendere la propria signoria sui beni oggetto di causa nella loro interezza e senza curarsi delle ragioni degli altri formali proprietari.
Le prove versati in atti, infine, consentono di ritenere integrato pure l'ulteriore requisito dell'assenza di violenza o clandestinità ex art. 1163 c.c., avendo prima e poi Persona_1
i ricorrenti acquisito pacificamente il possesso sull'intero bene e godendone in maniera palese.
Il teste ha infatti dichiarato che il suddetto possesso è sempre stato Testimone_1
esercitato “senza alcun ostacolo da terzi”.
Deve allora concludersi che prima e i figli e Persona_1 Pt_2 Pt_1 Parte_3
dopo, sin dall'anno 1977 e tutt'oggi, hanno esercitato sui beni oggetto di causa, nella loro interezza e, dunque, anche sulla quota non di loro titolarità (pari a 4/60), un possesso continuo, pacifico, e ininterrotto. Possesso esclusivo che si è estrinsecato attraverso il compimento puntuale di atti corrispondenti a quelli del proprietario e conformi alla destinazione della cosa.
Vi è prova, pertanto, sia dell'estensione del possesso sull'intero compendio immobiliare sia dell'esclusività di tale possesso rispetto ai terzi comunisti (i convenuti Controparte_1
e ), avendo, Parte_4 Parte_5 Parte_7 Parte_8 Persona_1
7 prima e i ricorrenti dopo, palesato la propria intenzione di comportarsi come proprietari esclusivi.
Un'esclusività che, mutuando la prefata giurisprudenza, si è di fatto estrinsecata nel compimento di un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante (ed inconciliabile) con la possibilità di un contestuale godimento altrui, tale da evidenziare in modo certo ed univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
Posto tutto quanto sopra deve allora accogliersi il ricorso e così accertare e dichiarare che, da un lato, e hanno acquistato per usucapione la quota indivisa dei 4/60 Pt_1 Parte_2
della proprietà – già di titolarità dei convenuti – dei beni immobili siti in Via Ravenna, n.
452, identificati catastalmente al fg. 229, mapp. 63, subb. 3, 4, 5, 6 e 7, e, dall'altro, che le medesime e assieme al fratello hanno acquistato per Pt_1 Parte_2 Parte_3
usucapione la quota indivisa di 4/60 della proprietà – già di titolarità dei convenuti – dei beni immobili identificati catastalmente al fg. 229, mapp. 59 e 72.
§ 4. Le spese del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti , come richiesto dagli stessi attori, a fronte della mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Monica Bighetti, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1706/2024 R.G., così provvede:
1) accerta e dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di (C.f.: Parte_1
) e (C.f.: ), già proprietarie C.F._1 Parte_2 C.F._2
della quota indivisa di 56/60, della ulteriore quota indivisa di 4/60 della proprietà dei beni immobili, censiti al Catasto del Comune di Ferrara al fg. 229, map. 63:
• sub. 3, cat. A/3, cl. 1, vani 6,00, s.c. 110 mq, r.c. € 542,28;
• sub. 4, cat. A/3, cl. 1, vani 6,50, s.c. 122 mq, r.c. € 587,47;
• sub. 5, cat. C/2, cl. 1, cons. 13 mq, s.c. 16 mq., r.c. € 24,17;
• sub. 6, cat. C/2, cl. 1, cons. 113 mq, s.c. 136 mq., r.c. € 210,09;
• sub. 7 bene comune ai detti subalterni non censibile (corte);
2) accerta e dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di (C.f.: Parte_1
), (C.f.: ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
8 (C.f.: ), già proprietari della quota indivisa di 56/60, della C.F._3
ulteriore quota indivisa di 4/60 della proprietà dei beni immobili, censiti al Catasto del
Comune di Ferrara al fg. 229:
• map. 59 - frutteto, cl. 1, are 13, cent. 60, r.d. € 32,91, r.a. 14,05 – primo lotto di terreno;
• map. 72 - seminativo arborato, cl. 1, are 31, cent. 60, r.d. € 35,05, r.a. € 17,14 – secondo lotto di terreno.
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle conseguenti trascrizioni;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Ferrara, 6 giugno 2025
Il Giudice
Monica Bighetti
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice Dott.ssa Monica Bighetti, ha pronunciato, a seguito della discussione orale del giorno 8 maggio 2025 ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1706/2024 promossa da:
(C.f.: ), (C.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.f.: ), tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3
patrocinio dell'Avv. Tiziano Tagliani
RICORRENTI contro
(C.f.: ), (C.f.: Controparte_1 C.F._4 Parte_4
, ( , C.F._5 Parte_5 Pt_6 C.F._6 Pt_7
(C.f.: ) e (C.f.:
[...] C.F._7 Parte_8
C.F._8
CONVENUTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
Conclusioni per la parte ricorrente:
“Voglia l'On. le Tribunale adito
ACCERTARE l'avvenuto acquisto ad usucapionem, pro quota paritetica fra loro, in favore di (cod. fisc. ) e (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), già proprietarie della quota di 56/60 indivisi, della ulteriore quota C.F._2
indivisa di 4/60 sui beni immobili censiti al Catasto di Ferrara al foglio 229 mappale 63:
1 • Sub 3 zona censuaria 2, categoria A/3, classe 1, vani 6,00, superficie catastale metri quadri 110,00 (centodieci/00), rendita catastale euro 542,28
(cinquecentoquarantadue/28) appartamento al piano terra;
• Sub. 4 zona censuaria 2, categoria A/3, classe 1, vani 6,50, superficie catastale metri quadri 122,00 (centoventidue/00), rendita catastale euro 587,47
(cinquecentottantasette/47) appartamento al primo piano;
• Sub. 5 zona censuaria 2, categoria C/2, classe 1, consistenza metri quadri 13,00
(tredici/00), superficie catastale metri quadri 16,00 (sedici/00) rendita catastale euro
24,17 (ventiquattro/17) magazzino sottostante la terrazza;
• Sub. 6 zona censuaria 2, categoria C/2, classe 1, consistenza metri quadri 113,00
(centotredici/00), superficie catastale metri quadri 136,00 (centotrentasei/00) rendita catastale euro 210,09 (duecentodieci/09) magazzino in separato fabbricato
• Sub. 7 bene comune ai detti subalterni non censibile (corte)
E conseguentemente così accertare e dichiarare contro le parti resistenti la piena proprietà sul compendio come sopra descritto nella quota di 30/60 per ciascuna delle due sorelle;
ACCERTARE inoltre, l'avvenuto acquisto ad usucapionem in favore di c.f. Parte_1
, c.f. e c.f. C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
, della pari quota fra loro indivisa di 4/60 anche sull' area allibrata C.F._3
al catasto del Comune di Ferrara al foglio 229 ai mappali:
• 59 - frutteto, classe 1, are 13 centiare 60, reddito dominicale euro 32,91, reddito agrario euro 14,05 – primo lotto di terreno
• 72 - seminativo arborato, classe 1 are 31 centiare 60, reddito dominicale euro 35,05, reddito agrario euro 17,14 – secondo lotto di terreno della quale sono già proprietari per 56/60
Conseguentemente accertare e dichiarare che le aree sopra descritte sono di piena proprietà indivisa fra i ricorrenti , e nella misura paritetica di Pt_1 Pt_2 Parte_3
20/60 ciascuno.
ORDINARE al competente Ufficio del Territorio-Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza ex art. 2651 c.c.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione alla domanda”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 §1. Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c., depositato in data 9 settembre 2024, Pt_1
e hanno adito l'intestato Tribunale domandando
[...] Parte_2 Parte_3
l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della quota di 4/60 della proprietà dei beni immobili siti nel Comune di Ferrara e distinti al catasto fabbricati del cennato
Comune al fg. 229, mapp. 63, subb. 3, 4, 5, 6 e 7, nonché al fg. 229, mapp. 59 e 72.
In particolare, i ricorrenti hanno esposto:
− che le sorelle e sono titolari, per la quota indivisa di 56/60, del Pt_1 Parte_2
diritto di proprietà sui cespiti immobiliari censiti al catasto del Comune di Ferrara al fg.
229, mapp. 63, subb. 3, 4, 5, 6 e 7, nonché, assieme al fratello e per la Parte_3
medesima quota indivisa, del diritto di proprietà sui cespiti immobiliari distinti al catasto del cennato Comune al fg. 229, mapp. 59 e 72;
− che i suddetti diritti erano stati acquistati dai ricorrenti a seguito di successione ereditaria del padre, deceduto a Ferrara in data 6 maggio 2022; Persona_1
− che quest'ultimo, in origine proprietario solo della quota di 4/60, aveva acquistato, quando era ancora in vita, l'ulteriore quota di 48/60 dai fratelli , Pt_7 Per_2 Per_3
, , , , e Per_4 CP_2 CP_3 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 Persona_10
divenendo così proprietario dei suddetti beni per la quota complessiva di 52/60;
− che lo stesso aveva successivamente acquistato pure la quota di 4/60 dagli eredi del fratello premorto ( , e , Persona_11 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
divenendo così proprietario dei suddetti beni per la quota complessiva di 56/60;
− che non era tuttavia riuscito ad ottenere la quota residua di proprietà dei Persona_1
suddetti beni (pari a 4/60) dagli eredi dell'ultimo fratello, CP_6
− di aver esperito tentativo obbligatorio di mediazione innanzi alla C.C.I.A. di Ferrara ma con esito negato, stante la mancata adesione dei chiamati;
− che prima e poi i ricorrenti avevano sempre goduto dei suddetti beni in Persona_1
modo pieno, pacifico ed indiscusso, esercitando ogni diritto sull'intera area già dall'anno
1977.
Ciò dedotto, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle suindicate conclusioni, reputando di avere acquisito la proprietà dei beni per usucapione..
3 Alla prima udienza, tenutasi in data 5 dicembre 2024, nessuno è comparso per i convenuti e, pertanto, rilevata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, ne
è stata dichiarata la contumacia.
Alla successiva udienza del 4 marzo 2025 è stato escusso il teste davanti al Testimone_1
G.O.T. designato, Dr. Bruno Sisti.
Infine, all'udienza dell'8 maggio 2025, i ricorrenti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice si è dunque riservato il deposito della sentenza nel successivo termine di giorni trenta ex comma 3 dell'art.281 sexies c.p.c..
***
§ 2. Va preliminarmente dato atto dell'integrità del contraddittorio a seguito del perfezionamento della notifica nei confronti dei convenuti, tutti legittimati passivi rispetto alla domanda spiegata da parte ricorrente.
§ 3. Nel merito, la domanda avanzata da e è Parte_1 Parte_2 Parte_3
fondata e merita pertanto accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso uti dominus esercitato per almeno venti anni.
In generale, perché si verifichi usucapione, devono concorrere i seguenti requisiti:
a) il possesso del bene nelle sue due componenti del corpus possessionis (elemento oggettivo) – ossia l'esercizio, sul bene, di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale – e dell'animus possidendi (elemento soggettivo) – cioè la manifestazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare (cfr. Cass., 24 agosto 2006, n. 18392 e Cass., 29 novembre 2005, n. 25922) – potendo, tale ultimo elemento, essere desunto anche in via presuntiva dal primo (cfr., da ultimo, Corte
Appello Napoli, 27 settembre 2023, n. 4073 e Corte Appello L'Aquila, 17 settembre
2021, n. 1356);
b) la continuità del possesso per un periodo di tempo minimo indicato dalla legge (cfr.
Cass., 30 giugno 2020, n. 13156), per la cui prova il possessore viene agevolato tramite la c.d. “presunzione di possesso intermedio” (art. 1142 c.c.) in forza della quale è sufficiente che lo stesso dimostri di possedere ora e di aver posseduto in un tempo più remoto per far presumere – iuris tantum – il possesso anche nel periodo intermedio;
4 c) la non interruzione del possesso, che si ha allorquando, nel periodo di tempo richiesto dalla legge, non intervenga né una causa di interruzione c.d. “naturale” dell'usucapione
(perdita del possesso per trasferimento a terzi, abbandono del bene, smarrimento definitivo ecc.), né una causa di interruzione c.d. “civile” (proposizione, contro il possessore, di una domanda giudiziale volta a privarlo di esso ovvero riconoscimento, da parte del possessore, del diritto del titolare);
d) l'assenza di vizi del possesso, nel senso che lo stesso non deve essere stato acquistato in modo violento (ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore contro la volontà di quest'ultimo), o clandestino (cioè in maniera occulta rispetto ad una indistinta moltitudine di soggetti), atteso che, in caso contrario, il possesso utile per l'usucapione decorre solo dal momento in cui sono cessate la violenza o la clandestinità (art. 1163 c.c.);
e) il decorso di un certo lasso di tempo, che gli artt. 1158, 1160, comma 1, e 1161, comma
2, c.c. fissano – di regola – in venti anni (c.d. usucapione ordinaria) e per il cui computo il legislatore consente la possibilità, a chi ha acquisito il possesso a titolo universale, di giovarsi anche del possesso del suo autore (c.d. “successione nel possesso” ex art. 1146, comma 1, c.c.), e, a colui che ha acquistato il possesso a titolo particolare, di sommare al tempo del proprio possesso anche il tempo del possesso dei propri danti causa (c.d.
“accessione del possesso” ex art. 1146, comma 2, c.c.).
Sempre secondo la giurisprudenza intervenuta in materia, inoltre, nel caso di bene in comunione “il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui
e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cass., 15 marzo 2024, n. 7091; nello stesso senso Cass., 07 aprile 2023, n. 9546).
Tanto premesso, devono ritenersi integrati, nel caso di specie, tutti i requisiti dell'usucapione, avendo i ricorrenti offerto la prova positiva dei fatti costitutivi del proprio diritto.
5 Risulta provato, anzitutto, che il dante causa dei ricorrenti, ha goduto per Persona_1
oltre vent'anni dei beni nella loro interezza.
e hanno infatti dimostrato che il padre ha goduto dei beni già Pt_1 Pt_2 Parte_3
dall'anno 1977 ovvero dalla data in cui ha acquistato – con atto a rogito del notaio Dott. del 20 luglio 1977 (rep. 7076 - racc. 3297) – la quota di 48/60 dai fratelli Persona_12
, , , , , e Pt_7 Per_2 Per_3 Per_4 CP_2 CP_3 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
(cfr. doc. 2 fasc. ricorrenti). Persona_10
All'art. 3 del suddetto atto di acquisto si legge, infatti, “il possesso fruittizio e materiale viene conferito oggi stesso”.
Risulta altresì dimostrato che tale possesso è perdurato pure dopo l'acquisto, compiuto negli anni 2011 – atto a rogito del notaio Dott.ssa del 18 ottobre 2011 (rep. Persona_13
31220 - racc. 8434) – e 2013 – atto a rogito del notaio Dott.ssa del 7 Persona_13
marzo 2013 (rep. 31621 - racc. 8716) – della (ulteriore) quota di 4/60 dagli eredi del fratello
(cfr. docc. 3 e 4 fasc. ricorrenti). Persona_11
L'espletata istruttoria, inoltre, ha consentito di far risalire all'anno 1977 la data di inizio del possesso in via esclusiva ad usucapionem, oltre alla circostanza per cui tale possesso si è protratto ininterrottamente sino ad oggi. Così, in particolare, il teste , in Testimone_1
risposta al capitolo 2 (“Vero che i predetti prima, , e poi Persona_1 Pt_2 Pt_1 Pt_3
hanno goduto senza interruzione alcuna, quanto meno dal 1977 e comunque per un periodo di oltre venti anni, del possesso pieno di detti immobili, gestendoli in assoluta autonomia ed adottando liberamente ogni scelta di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria senza alcun ostacolo da terzi?”) ha dichiarato “Confermo che i predetti Persona_1
prima, , e poi hanno goduto senza interruzione alcuna, quanto meno Pt_2 Pt_1 Pt_3
dal 1977 e comunque per un periodo di oltre venti anni, del possesso pieno di detti immobili
…”.
Sulla scorta di quanto sopra ed in riferimento al requisito della durata minima del possesso ex art. 1158 c.c., deve allora concludersi che vi è prova che l'inizio del possesso sui beni oggetto di causa, prima esercitato da e poi dagli odierni ricorrenti, questi Persona_1
ultimi succeduti nel possesso del loro dante causa ex art. 1146, comma 1, c.c. (cfr. doc. 1 fasc. ricorrenti), va fatto risalire all'anno 1977 e che lo stesso perdura ancora oggi.
6 Per il periodo intermedio, a fronte del tenore complessivo delle dichiarazioni rese dal testimone escusso e in mancanza di risultanze probatorie di segno contrario, il possesso deve invece ritenersi “presunto” ex art. 1142 c.c.
Devono così ritenersi soddisfatti pure gli ulteriori requisiti della continuità e non interruzione del possesso ex art. 1158 c.c.
Non solo. Le prove offerte da parte ricorrente consentono di ravvisare entrambe le componenti del possesso (corpus possessionis ed animus possidendi). La testimonianza raccolta in seno all'istruttoria ha infatti permesso di appurare che il potere di fatto esercitato prima da e poi dai figli si è estrinsecato attraverso il compimento puntuale di Persona_1
atti corrispondenti a quelli del proprietario. Sintomatica risulta la circostanza per cui _1
sin dall'atto di acquisto della propria quota, e successivamente i suoi eredi, abbiano
[...] gestito i suddetti beni “in assoluta autonomia ed adottando liberamente ogni scelta di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria” (cfr. testimonianza di
[...]
). Tes_1
Attraverso tali condotte prima e i ricorrenti dopo hanno inequivocabilmente Persona_1
manifestato la propria volontà di estendere la propria signoria sui beni oggetto di causa nella loro interezza e senza curarsi delle ragioni degli altri formali proprietari.
Le prove versati in atti, infine, consentono di ritenere integrato pure l'ulteriore requisito dell'assenza di violenza o clandestinità ex art. 1163 c.c., avendo prima e poi Persona_1
i ricorrenti acquisito pacificamente il possesso sull'intero bene e godendone in maniera palese.
Il teste ha infatti dichiarato che il suddetto possesso è sempre stato Testimone_1
esercitato “senza alcun ostacolo da terzi”.
Deve allora concludersi che prima e i figli e Persona_1 Pt_2 Pt_1 Parte_3
dopo, sin dall'anno 1977 e tutt'oggi, hanno esercitato sui beni oggetto di causa, nella loro interezza e, dunque, anche sulla quota non di loro titolarità (pari a 4/60), un possesso continuo, pacifico, e ininterrotto. Possesso esclusivo che si è estrinsecato attraverso il compimento puntuale di atti corrispondenti a quelli del proprietario e conformi alla destinazione della cosa.
Vi è prova, pertanto, sia dell'estensione del possesso sull'intero compendio immobiliare sia dell'esclusività di tale possesso rispetto ai terzi comunisti (i convenuti Controparte_1
e ), avendo, Parte_4 Parte_5 Parte_7 Parte_8 Persona_1
7 prima e i ricorrenti dopo, palesato la propria intenzione di comportarsi come proprietari esclusivi.
Un'esclusività che, mutuando la prefata giurisprudenza, si è di fatto estrinsecata nel compimento di un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante (ed inconciliabile) con la possibilità di un contestuale godimento altrui, tale da evidenziare in modo certo ed univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
Posto tutto quanto sopra deve allora accogliersi il ricorso e così accertare e dichiarare che, da un lato, e hanno acquistato per usucapione la quota indivisa dei 4/60 Pt_1 Parte_2
della proprietà – già di titolarità dei convenuti – dei beni immobili siti in Via Ravenna, n.
452, identificati catastalmente al fg. 229, mapp. 63, subb. 3, 4, 5, 6 e 7, e, dall'altro, che le medesime e assieme al fratello hanno acquistato per Pt_1 Parte_2 Parte_3
usucapione la quota indivisa di 4/60 della proprietà – già di titolarità dei convenuti – dei beni immobili identificati catastalmente al fg. 229, mapp. 59 e 72.
§ 4. Le spese del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti , come richiesto dagli stessi attori, a fronte della mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Monica Bighetti, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1706/2024 R.G., così provvede:
1) accerta e dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di (C.f.: Parte_1
) e (C.f.: ), già proprietarie C.F._1 Parte_2 C.F._2
della quota indivisa di 56/60, della ulteriore quota indivisa di 4/60 della proprietà dei beni immobili, censiti al Catasto del Comune di Ferrara al fg. 229, map. 63:
• sub. 3, cat. A/3, cl. 1, vani 6,00, s.c. 110 mq, r.c. € 542,28;
• sub. 4, cat. A/3, cl. 1, vani 6,50, s.c. 122 mq, r.c. € 587,47;
• sub. 5, cat. C/2, cl. 1, cons. 13 mq, s.c. 16 mq., r.c. € 24,17;
• sub. 6, cat. C/2, cl. 1, cons. 113 mq, s.c. 136 mq., r.c. € 210,09;
• sub. 7 bene comune ai detti subalterni non censibile (corte);
2) accerta e dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di (C.f.: Parte_1
), (C.f.: ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
8 (C.f.: ), già proprietari della quota indivisa di 56/60, della C.F._3
ulteriore quota indivisa di 4/60 della proprietà dei beni immobili, censiti al Catasto del
Comune di Ferrara al fg. 229:
• map. 59 - frutteto, cl. 1, are 13, cent. 60, r.d. € 32,91, r.a. 14,05 – primo lotto di terreno;
• map. 72 - seminativo arborato, cl. 1, are 31, cent. 60, r.d. € 35,05, r.a. € 17,14 – secondo lotto di terreno.
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle conseguenti trascrizioni;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Ferrara, 6 giugno 2025
Il Giudice
Monica Bighetti
9