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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8820 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. GI AN ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 24048 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, rimessa in decisione nell'udienza del 03.06.2025 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. P. Maietta
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
CONTUMACE
NONCHE
in persona del Sindaco p.t. CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. G.P. Alaimo
APPELLATA
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Con atto di citazione ex art. 615 cpc dinanzi al Giudice di Pace di CP_2 Controparte_1
proponeva opposizione all'esecuzione avverso la cartella di pagamento n. 09720210247990132000 di €
1.279,99 notificata in data 03/11//2022 a mezzo pec dall' , cui erano sottesi Parte_1
verbali irrogativi di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada elevate da CP_2
Deduceva, al riguardo, di voler contestare suddetta cartella in quanto irritualmente notificazione a mezzo
PEC, non risultando l'indirizzo di ER dai pubblici registri;
la nullità di tale forma di notifica produceva, ad avviso dell'opponente, la radicale inesistenza della cartella e la conseguente prescrizione del sotteso credito.
Si costituivano sia ed contestando quanto ex adverso dedotto sulla CP_2 Parte_1
scorta della rituale notifica perfezionatasi a mezzo Pec e della conseguente legittimità della cartella di pagamento.
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 8618 del 2023, rilevata la nullità della notifica della CP_2
cartella di pagamento a mezzo PEC da parte dell'agente della riscossione, accoglieva l'opposizione e per l'effetto annullava la cartella di pagamento;
condannava alla Controparte_3
rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente in dipendenza del fatto che la prescrizione del credito dipendeva da causa imputabile all'ente della riscossione, mentre disponeva la compensazione delle spese di lite nei rapporti con l'ente impositore . CP_2
Avverso tale sentenza ha proposto l' insistendo nella Parte_1
regolarità della notifica perfezionatasi a mezzo Pec.
Si è costituita chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto e, in ogni caso, CP_2
dichiararla esente da qualsivoglia forma di responsabilità, anche in ordine alle spese processuali.
Nessuno si è costituito per che è stata, pertanto, dichiarata contumacie Controparte_1
nel secondo grado di giudizio. °°°°°
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito spiegati.
Ed invero, fondato risulta il motivo di gravame con cui parte appellante contesta la decisione la decisione del Giudice di prime cure laddove questi ha ritenuto invalida la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento.
Al riguardo si osserva che risulta priva di pregio la doglianza relativa al mancato perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento impugnata, non potendo qualificarsi come nulla e/o inesistente e risultando evidente che la stessa ha, in ogni caso, raggiunto il suo scopo, ossia quello di portare a conoscenza l'odierno appellante della pretesa creditoria vantata dall'ente impositore.
Infatti, in tema di notifica degli atti accertativi ed esecutivi a mezzo pec, la giurisprudenza ha in più occasioni ribadito la sua validità anche se l'indirizzo pec di provenienza non risulta da pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente (Cass. ord. n. 26682, 14 ottobre 2024).
Nel caso di specie, risulta con ogni evidenza che la notificazione a mezzo Pec della cartella di pagamento ha pienamente raggiunto il proprio scopo, portando a conoscenza del sig. la CP_4
pretesa creditoria vantata da ER e consentendogli di espletare le proprie difese in tal senso;
infatti,
la notifica è stata effettuata all'indirizzo Pec t, Email_1
indirizzo che è facilmente riconducibile alla appellante. Pt_1
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellata al pagamento delle Controparte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 8618 del 2023, così provvede: CP_2
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda avanzata da Controparte_1 b) condanna alla refusione delle spese di lite- relative al primo grado di Controparte_1
giudizio in favore dell' , spese che liquida in € 457,00 per Parte_1
compensi, oltre spese esenti, spese generali, Iva a Cap come per legge;
c)- condanna, inoltre, alla refusione delle spese di lite- relative al presente Controparte_1
grado di giudizio in favore dell' , spese che liquida in € 852,00 Parte_1
per compensi, oltre spese esenti, spese generali, Iva a Cap come per legge;
d) condanna, infine, al pagamento delle spese di lite in favore di del Controparte_1 CP_2
presente grado di giudizio, che liquida in euro 852,00 per compensi, oltre oneri riflessi.
Roma, 11/06/2025
Il Giudice
GI AN