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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE AGRARIA
composto da:
Dott. Claudio Casarano Presidente
Dott. Antonio Pensato Giudice rel. Est.
Dott. Antonio Attanasio Giudice
Lorusso Angelo esperto
Trinchera Aurelio esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 5398/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Ubaldo Macrì Parte_1
-ricorrente-
E
nato a [...] il [...], contumace Controparte_1
-resistente-
La parte ricorrente discuteva la causa come da verbale di udienza del 7/4/2025.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Controparte_2 Controparte_1
1
la regolare notifica del ricorso nessuno si costituiva in giudizio per il quale veniva Controparte_1
dichiarato contumace.In rito, le domande proposte dalla ricorrente sono procedibili.La presente azione giudiziale è stata, infatti, preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione, conclusosi con verbale negativo per mancato accordo tra le parti contendenti.In diritto, le domande proposte dalla ricorrente vanno accolte per quanto di ragione.Il contratto di affitto in virtù del quale al era stato concesso il CP_1
diritto di godimento oneroso dei fondi descritti in ricorso è stato dichiarato scaduto al 10/11/2000 in due successivi giudizi, conclusisi entrambi con condanna, passata in giudicato, al relativo rilascio.Il primo di detti giudizi è stato definito con sentenza del Tribunale di Taranto n. 2602/2004 confermata in appello con sentenza n. n. 59/2005.Il secondo giudizio, promosso dalla odierna ricorrente, si è concluso con sentenza del Tribunale di Taranto n. 3002/2019 confermata in appello con sentenza n. 337/2020, divenuta definitiva a seguito di rigetto del ricorso in Cassazione con sentenza pubblicata il 13/10/2023.In virtù di detti giudicati il deve considerarsi in colposo ritardo, rispetto all'adempimento dell'obbligo contrattuale (art. CP_1
1590 c.c.) di restituire i fondi al termine del contratto di affitto, dal 11/11/2000 atteso che il rilascio è
avvenuto soltanto il successivo 16/3/2021, come attesta il verbale dell'ufficiale giudiziario allegato al ricorso.Ne discende l'obbligo di versare al concedente il corrispettivo contrattualmente convenuto atteso che anche al contratto di affitto a coltivatore diretto si applica la disciplina prevista dall'art. 1591 c.c. (in tal senso Cass. civ n. 830/2006).La ricorrente ha dedotto nel proprio atto introduttivo del presente giudizio che il canone di affitto era stato pattuito in £.
2.000.000 annui, pari ad euro 1032,91.Tale assunto deve ritenersi provato sulla scorta della denuncia di contratto verbale, sottoscritta dal con firma da CP_1
ritenersi tacitamente riconosciuta ex art. 215 comma 1 n.1 c.p.c., prodotta in giudizio.In tale denuncia anche il ha dichiarato quale canone di affitto annuo il medesimo importo di euro 1033,00.Poichè la CP_1
ricorrente ha chiesto la condanna del al pagamento dei canoni maturati dopo la scadenza del CP_1
contratto di affitto e fino al rilascio, ma limitatamente ai crediti non prescritti (rif. conclusioni n. 2 di cui ricorso), il va condannato al pagamento, in favore di , della somma di euro 9.296,19 CP_1 Parte_1
per le nove annualità di fitto scadute dal 10/11/2012 al 10/3/2021 in quanto la prima richiesta di pagamento del ristoro previsto dall'art. 1591 c.c. è contenuta nella raccomandata del 10/2/2022 ricevuta
2 dal , come attesta la relativa cartolina di ricevimento, il 19/2/2022.Essa ha interrotto il termine di CP_1
prescrizione decennale del risarcimento ex art. 1591 c.c. (in tal senso Cass. civ. n. 14243/1999), a partire dal 19/2/2012 e fino al rilascio.Sul corrispettivo di affitto dovuto per il periodo di ritardo nella restituzione dei fondi ricevuti in godimento sono dovuti interessi legali (art. 1282 c.c.) dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna annualità, e sul relativo importo, fino al saldo.Non è, invece, dovuta rivalutazione monetaria, come invece pretende la ricorrente, per due ordini di ragioni.In primo luogo non vi è prova che nel contratto di affitto fosse prevista la rivalutazione annuale del corrispettivo di affitto.In secondo luogo il corrispettivo di affitto dovuto ai sensi dell'art. 1591 c.c. è un debito di valuta, e non di valore, sicchè su di esso non è dovuta rivalutazione monetaria (in tal senso Cass. civ. n. 15033/2001).Infondata è anche la pretesa di ristoro del maggior danno, oltre il corrispettivo di affitto, avanzata dalla ricorrente.Quest'ultima fonda la sua pretesa sul mancato introito del maggior corrispettivo di affitto, determinato secondo il valore di mercato degli affitti agrari, che avrebbe potuto conseguire se avesse ricevuto la restituzione dei fondi alla scadenza del contratto.Rispetto a tale pretesa in primo luogo non è provato che la ricorrente avesse ricevuto concrete proposte di affitto dei fondi per cui è causa al canone esposto nella propria perizia di parte, non essendo sufficiente la prova relativa al mero valore locatizio di mercato dei fondi (in tal senso
Cass. civ. n. 13877/2024).In secondo luogo va rilevato che la ricorrente ha ricevuto la intestazione proprietaria dei fondi per cui è causa nell'ambito di una procedura di cartolarizzazione finalizzata a dismettere parte del patrimonio immobiliare delle Asl onde impiegare il ricavato nell'abbattimento del debito sanitario regionale, in attuazione della Legge Regionale n. 16/2007 e dalla successiva delibera di
Giunta Regionale n. 2427/2009.Dunque, è da escludere, a carico ella ricorrente, anche la sola astratta ipotizzabilità di un danno da mancato introito di maggiori canoni di affitto considerato il vincolo in virtù del quale la Regione Puglia le aveva trasferito la proprietà dei fondi a sua tempo affittati, implicante la immediata vendita degli stessi a terzi, senza alcuna possibilità di altra e diversa possibilità di sfruttamento economico, quale la concessione in affitto.Alla soccombenza del resistente segue la condanna (art. 91
c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate come da separato dispositivo e secondo minimi tariffari attesa l'esigua attività difensiva resasi necessaria per la definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto sezione agraria definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
3 provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, dichiara che è in mora Controparte_1
nella restituzione dei fondi descritti nel ricorso stesso a partire dall'11/11/2000 e, per l'effetto,
condanna lo stesso al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 9296,19 con interessi legali maturati ed a maturare su ciascuna annualità di euro 1032,91 scaduta dal
19/2/2012 al 16/3/2021 e fino al saldo;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente Controparte_1
liquidate in euro 1700,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione agraria del Tribunale di Taranto il 7/4/2025
Il Presidente Dott. Claudio Casarano
Il Giudice rel. –est. Antonio Pensato
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