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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/08/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. 3131/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3131/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da: nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Flaminia
Brunelli del Foro di Venezia (pec: presso il cui Email_1 studio – sito in Venezia -Mestre, Via Ospedale, n.8 – è elettivamente domiciliata,
e
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente in CP_1 C.F._2
Zelarino (Ve), Via San Vigilio, n.8, rappresentato e difeso dall'Avv. Manola Sguoto del Foro di Venezia (pec: – presso il cui studio – sito in Email_2
Venezia- Mestre, Riviera Magellano, n. 5 – è elettivamente domiciliato,
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente: come da note di trattazione scritte depositate in data
30.12.2024 in sostituzione dell'udienza del 7.01.2025, che di seguito si riproducono:
“1. i coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà;
2. il sig. rimarrà a vivere nell'immobile di Venezia-Zelarino, Via San Vigilio n.8 CP_1 subentrando come unico intestatario nel contratto di locazione, già cointestato ad entrambi i coniugi. Il sig. manterrà la titolarità esclusiva del deposito cauzionale al termine della locazione, rinunciando la sig.ra CP_1 N. 3131/2024 V.G.
Laganà alla quota di sua spettanza. La sig.ra si è già allontanata dalla casa coniugale ed ha Pt_2 asportato tutti i suoi beni personali;
la stessa ha altresì restituito al sig. le chiavi dell'immobile ed il CP_1 telecomando del garage. La sig.ra si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro il Pt_2
30.07.2024;
3. nulla a titolo di assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti;
4. il conto corrente cointestato tra i coniugi acceso presso la banca Crédit Agricole Filiale di Zelarino con un attuale saldo di € 120,00 verrà estinto. Le spese di chiusura del conto verranno ripartite tra le parti (doc.n.
8)
5. i coniugi, fatto salvo quanto indicato al suesteso punto 4, dichiarano di non aver altro in comune sotto
l'aspetto patrimoniale e di aver risolto ogni questione economica tra loro pendente compresa la divisione dei risparmi contenuti nel conto corrente suindicato dal quale ciascun coniuge ha prelevato la somma di propria spettanza;
6. i coniugi manterranno ciascuno la titolarità delle rispettive autovetture: la sig.ra Parte_3
l'autovettura modello Volkswagen T-ROC targata GE528RB e il sig. l'autovettura modello CP_1
Volkswagen targata FL573ZW (docc. nn. 9-10);
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”
Conclusioni del PM: “Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 25.07.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in Palmi in data 8.09.2023, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia dell'anno 2023, Parte II, Serie B, Ufficio 8, atto n. 38 e che dalla loro unione non erano nati figli.
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta a ottenere la pronuncia della separazione alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata in data 7.01.2025, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127-ter c.p.c. Celebrata la suddetta mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico ministero, intervenuto in giudizio, chiedeva l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta. N. 3131/2024 V.G.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3131/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da: nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Flaminia
Brunelli del Foro di Venezia (pec: presso il cui Email_1 studio – sito in Venezia -Mestre, Via Ospedale, n.8 – è elettivamente domiciliata,
e
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente in CP_1 C.F._2
Zelarino (Ve), Via San Vigilio, n.8, rappresentato e difeso dall'Avv. Manola Sguoto del Foro di Venezia (pec: – presso il cui studio – sito in Email_2
Venezia- Mestre, Riviera Magellano, n. 5 – è elettivamente domiciliato,
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente: come da note di trattazione scritte depositate in data
30.12.2024 in sostituzione dell'udienza del 7.01.2025, che di seguito si riproducono:
“1. i coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà;
2. il sig. rimarrà a vivere nell'immobile di Venezia-Zelarino, Via San Vigilio n.8 CP_1 subentrando come unico intestatario nel contratto di locazione, già cointestato ad entrambi i coniugi. Il sig. manterrà la titolarità esclusiva del deposito cauzionale al termine della locazione, rinunciando la sig.ra CP_1 N. 3131/2024 V.G.
Laganà alla quota di sua spettanza. La sig.ra si è già allontanata dalla casa coniugale ed ha Pt_2 asportato tutti i suoi beni personali;
la stessa ha altresì restituito al sig. le chiavi dell'immobile ed il CP_1 telecomando del garage. La sig.ra si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro il Pt_2
30.07.2024;
3. nulla a titolo di assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti;
4. il conto corrente cointestato tra i coniugi acceso presso la banca Crédit Agricole Filiale di Zelarino con un attuale saldo di € 120,00 verrà estinto. Le spese di chiusura del conto verranno ripartite tra le parti (doc.n.
8)
5. i coniugi, fatto salvo quanto indicato al suesteso punto 4, dichiarano di non aver altro in comune sotto
l'aspetto patrimoniale e di aver risolto ogni questione economica tra loro pendente compresa la divisione dei risparmi contenuti nel conto corrente suindicato dal quale ciascun coniuge ha prelevato la somma di propria spettanza;
6. i coniugi manterranno ciascuno la titolarità delle rispettive autovetture: la sig.ra Parte_3
l'autovettura modello Volkswagen T-ROC targata GE528RB e il sig. l'autovettura modello CP_1
Volkswagen targata FL573ZW (docc. nn. 9-10);
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”
Conclusioni del PM: “Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 25.07.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in Palmi in data 8.09.2023, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia dell'anno 2023, Parte II, Serie B, Ufficio 8, atto n. 38 e che dalla loro unione non erano nati figli.
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta a ottenere la pronuncia della separazione alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata in data 7.01.2025, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127-ter c.p.c. Celebrata la suddetta mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico ministero, intervenuto in giudizio, chiedeva l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta. N. 3131/2024 V.G.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero