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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4970 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4596/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 20 maggio 2025, alle ore 11.30, innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo ì Ottavia Martirani, sono presenti:
l'avv. MARRONE FRANCESCA, per la parte attrice;
l'avv. Avitabile Valeria, per la parte convenuta;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori di entrambe le parti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 7 N. 4596/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Rosamaria Ragosta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4596/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
23/04/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli (NA) alla Piazza Quattro Giornate n. 64, presso lo studio dell'avv. Francesca Marrone,
(C.F. , dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._2
alla comparsa di costituzione di nomina di nuovo difensore
-ATTORE
E
C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del l.r.p.t., con sede in via Marocchesa n.14, LI ET (TV), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, elett.te dom.ta in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.377 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Avitabile
( ), Valeria Avitabile (C.F. ) e Gerardo CodiceFiscale_3 C.F._4
Caliento (C.F. ) dai quali è rappresentata e difesa congiuntamente e CodiceFiscale_5
disgiuntamente in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato , in qualità di conducente del ciclomotore Parte_1
Piaggio Beverly tg. CV67225, ha convenuto in giudizio la in persona del Controparte_1
l.r.p.t., quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, chiedendone la condanna al risarcimento delle lesioni personali subite a causa del sinistro verificatosi per colpa di un veicolo rimasto ignoto.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che in data 07/07/12, alle ore 02:55 circa, mentre percorreva, a bordo del predetto ciclomotore, via Domenico Padula in Napoli, in direzione via Provinciale NT TA (Soccavo), giunto all'altezza del civico n. 145, un'autovettura Fiat Punto di colore bianco che procedeva nell'opposto senso di marcia, nell'effettuare una manovra di sorpasso, invadeva completamente l'opposta corsia di marcia e speronava frontalmente alla parte anteriore laterale sinistra lo scooter condotto dall'istante che a causa dell'urto andava a collidere contro una vettura parcheggiata “a pettine” sul margine destro della carreggiata, per poi essere sbalzato al suolo;
che l'autovettura si allontanava a velocità elevata, senza prestare soccorso e senza consentire l'identificazione ed il rilevamento del numero di targa;
che sul posto interveniva la Polizia Municipale ed il personale del 118 che provvedeva a trasportarlo presso il presidio ospedaliero “Antonio Cardarelli” di Napoli, ove gli veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria pilastro posteriore del cotile dx con lussazione coxofemorale. Frattura clavicola sx in politrauma”, cui seguiva intervento chirurgico con postumi permanenti;
di aver sporto denuncia-querela contro ignoti, senza esito, per cui ha concluso nei termini sopra esposti.
Costituitasi in persona del l.r.p.t., quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania dal FGVS, contestata la verificazione del sinistro e la compatibilità dei danni lamentati con la dinamica dello stesso, ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione dei testi ammessi e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, medico legale.
In via pregiudiziale va dichiarata la procedibilità della domanda per il previo espletamento del procedimento di negoziazione assistita.
pagina 3 di 7 Venendo al merito, giova premettere che l'attore ha esperto l'azione di risarcimento del danno nei confronti della come impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, ai sensi dell'art. 283 lett. a) d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito lesioni in seguito ad un sinistro provocato da un veicolo non identificato.
Infatti, l'art. 283 comma 1, d. lgs. n. 209 del 2005, ha riproposto l'operatività del Fondo di garanzia vittime della strada (già istituito con n. 990 del 1969), con lo scopo di manlevare i CP_2
danneggiati dalla circolazione stradale di autoveicoli e natanti a fronte di possibili danni cagionati anche da veicoli non assicurati o non identificati o veicoli assicurati presso compagnia in stato di liquidazione coatta.
L' intervento del Fondo di Garanzia, tuttavia, non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato.
Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che
<
1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita
Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892), quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo, nonché, a seconda dei casi la circostanza che quest'ultimo sia rimasto non identificato o che fosse privo di scopertura assicurativa;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
pagina 4 di 7 La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
È stato infatti affermato che < strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato,
l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda>>
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450)
Nel caso di specie, anche se l'attore ha dedotto che è intervenuta la Polizia Municipale non ha prodotto il rapporto d'incidente redatto dalle autorità asseritamente intervenute, ma solo l'attestazione di intervento del personale del 118 in cui si legge che l'attore è stato trasportato all'ospedale Cardarelli per essere rimasto coinvolto in un incidente nelle predette circostanze di luogo e di tempo.
Ebbene, dal predetto attestato è possibile ritenere provato il verificarsi del sinistro ma non che lo stesso sia stato cagionato da un veicolo rimasto ignoto.
A tal proposito, l'unica prova offerta dall'attore è affidata ai testi escussi, tuttavia, sussistono seri dubbi sull'attendibilità di questi ultimi che non consentono di ritenere provato che pagina 5 di 7 l'incidente di cui è causa sia stato cagionato dall'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato.
In tal senso depone la circostanza che è inverosimile credere, come hanno dedotto i testi escussi, che la Polizia Municipale sopraggiunta non abbia richiesto i nominativi dei testimoni del sinistro per annotarli nella relazione di servizio.
Inoltre, dubbi sulla presenza dei testi escussi sul luogo del sinistro emergono dal fatto che l'attore non li abbia indicati nella denuncia querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, per di più dopo circa tre mesi dal sinistro.
Inoltre, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa risarcitoria, è onere del danneggiato, attore nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, provare l'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo, ma, nella fattispecie, il contegno del danneggiato successivo al sinistro non consente di ritenere che tale prova sia stata raggiunta.
Infatti, la tardività della denuncia-querela, presentata solo dopo circa tre mesi dal sinistro (e che poteva essere presentata anche per il tramite degli stretti congiunti ove fosse stato impossibilitato per motivi di salute) ed il non marginale rilievo dell'omessa indicazione dei nominativi delle persone che hanno assistito al sinistro e che le autorità competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, invece, compiutamente indicate come testimoni nel presente giudizio di risarcimento, sono circostanze fattuali che non consentono di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
In ragione di quanto esposto la domanda va rigettata.
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore della in persona del l.r.p.t., che si liquidano in dispositivo Controparte_1
secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore indeterminabile, a bassa complessità, in ordine alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto il deposito delle memorie di replica).
pagina 6 di 7 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 29/10/2024, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di , con il Parte_1
conseguente diritto della in persona del l.r.p.t., di ripetere dal convenuto Controparte_1 le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in persona del l.r.p.t., così
[...]
provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 6.164,00 euro per compensi, oltre spese
[...]
generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del
29/10/2024, a carico di esclusivo di . Parte_1
È verbale alle ore 11.46
Napoli, 20.05.2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 20 maggio 2025, alle ore 11.30, innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo ì Ottavia Martirani, sono presenti:
l'avv. MARRONE FRANCESCA, per la parte attrice;
l'avv. Avitabile Valeria, per la parte convenuta;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori di entrambe le parti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 7 N. 4596/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Rosamaria Ragosta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4596/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
23/04/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli (NA) alla Piazza Quattro Giornate n. 64, presso lo studio dell'avv. Francesca Marrone,
(C.F. , dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._2
alla comparsa di costituzione di nomina di nuovo difensore
-ATTORE
E
C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del l.r.p.t., con sede in via Marocchesa n.14, LI ET (TV), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, elett.te dom.ta in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.377 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Avitabile
( ), Valeria Avitabile (C.F. ) e Gerardo CodiceFiscale_3 C.F._4
Caliento (C.F. ) dai quali è rappresentata e difesa congiuntamente e CodiceFiscale_5
disgiuntamente in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato , in qualità di conducente del ciclomotore Parte_1
Piaggio Beverly tg. CV67225, ha convenuto in giudizio la in persona del Controparte_1
l.r.p.t., quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, chiedendone la condanna al risarcimento delle lesioni personali subite a causa del sinistro verificatosi per colpa di un veicolo rimasto ignoto.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che in data 07/07/12, alle ore 02:55 circa, mentre percorreva, a bordo del predetto ciclomotore, via Domenico Padula in Napoli, in direzione via Provinciale NT TA (Soccavo), giunto all'altezza del civico n. 145, un'autovettura Fiat Punto di colore bianco che procedeva nell'opposto senso di marcia, nell'effettuare una manovra di sorpasso, invadeva completamente l'opposta corsia di marcia e speronava frontalmente alla parte anteriore laterale sinistra lo scooter condotto dall'istante che a causa dell'urto andava a collidere contro una vettura parcheggiata “a pettine” sul margine destro della carreggiata, per poi essere sbalzato al suolo;
che l'autovettura si allontanava a velocità elevata, senza prestare soccorso e senza consentire l'identificazione ed il rilevamento del numero di targa;
che sul posto interveniva la Polizia Municipale ed il personale del 118 che provvedeva a trasportarlo presso il presidio ospedaliero “Antonio Cardarelli” di Napoli, ove gli veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria pilastro posteriore del cotile dx con lussazione coxofemorale. Frattura clavicola sx in politrauma”, cui seguiva intervento chirurgico con postumi permanenti;
di aver sporto denuncia-querela contro ignoti, senza esito, per cui ha concluso nei termini sopra esposti.
Costituitasi in persona del l.r.p.t., quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania dal FGVS, contestata la verificazione del sinistro e la compatibilità dei danni lamentati con la dinamica dello stesso, ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione dei testi ammessi e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, medico legale.
In via pregiudiziale va dichiarata la procedibilità della domanda per il previo espletamento del procedimento di negoziazione assistita.
pagina 3 di 7 Venendo al merito, giova premettere che l'attore ha esperto l'azione di risarcimento del danno nei confronti della come impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, ai sensi dell'art. 283 lett. a) d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito lesioni in seguito ad un sinistro provocato da un veicolo non identificato.
Infatti, l'art. 283 comma 1, d. lgs. n. 209 del 2005, ha riproposto l'operatività del Fondo di garanzia vittime della strada (già istituito con n. 990 del 1969), con lo scopo di manlevare i CP_2
danneggiati dalla circolazione stradale di autoveicoli e natanti a fronte di possibili danni cagionati anche da veicoli non assicurati o non identificati o veicoli assicurati presso compagnia in stato di liquidazione coatta.
L' intervento del Fondo di Garanzia, tuttavia, non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato.
Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che
<
1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita
Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892), quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo, nonché, a seconda dei casi la circostanza che quest'ultimo sia rimasto non identificato o che fosse privo di scopertura assicurativa;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
pagina 4 di 7 La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
È stato infatti affermato che < strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato,
l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda>>
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450)
Nel caso di specie, anche se l'attore ha dedotto che è intervenuta la Polizia Municipale non ha prodotto il rapporto d'incidente redatto dalle autorità asseritamente intervenute, ma solo l'attestazione di intervento del personale del 118 in cui si legge che l'attore è stato trasportato all'ospedale Cardarelli per essere rimasto coinvolto in un incidente nelle predette circostanze di luogo e di tempo.
Ebbene, dal predetto attestato è possibile ritenere provato il verificarsi del sinistro ma non che lo stesso sia stato cagionato da un veicolo rimasto ignoto.
A tal proposito, l'unica prova offerta dall'attore è affidata ai testi escussi, tuttavia, sussistono seri dubbi sull'attendibilità di questi ultimi che non consentono di ritenere provato che pagina 5 di 7 l'incidente di cui è causa sia stato cagionato dall'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato.
In tal senso depone la circostanza che è inverosimile credere, come hanno dedotto i testi escussi, che la Polizia Municipale sopraggiunta non abbia richiesto i nominativi dei testimoni del sinistro per annotarli nella relazione di servizio.
Inoltre, dubbi sulla presenza dei testi escussi sul luogo del sinistro emergono dal fatto che l'attore non li abbia indicati nella denuncia querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, per di più dopo circa tre mesi dal sinistro.
Inoltre, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa risarcitoria, è onere del danneggiato, attore nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, provare l'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo, ma, nella fattispecie, il contegno del danneggiato successivo al sinistro non consente di ritenere che tale prova sia stata raggiunta.
Infatti, la tardività della denuncia-querela, presentata solo dopo circa tre mesi dal sinistro (e che poteva essere presentata anche per il tramite degli stretti congiunti ove fosse stato impossibilitato per motivi di salute) ed il non marginale rilievo dell'omessa indicazione dei nominativi delle persone che hanno assistito al sinistro e che le autorità competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, invece, compiutamente indicate come testimoni nel presente giudizio di risarcimento, sono circostanze fattuali che non consentono di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
In ragione di quanto esposto la domanda va rigettata.
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore della in persona del l.r.p.t., che si liquidano in dispositivo Controparte_1
secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore indeterminabile, a bassa complessità, in ordine alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto il deposito delle memorie di replica).
pagina 6 di 7 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 29/10/2024, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di , con il Parte_1
conseguente diritto della in persona del l.r.p.t., di ripetere dal convenuto Controparte_1 le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in persona del l.r.p.t., così
[...]
provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 6.164,00 euro per compensi, oltre spese
[...]
generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del
29/10/2024, a carico di esclusivo di . Parte_1
È verbale alle ore 11.46
Napoli, 20.05.2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 7 di 7