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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 14/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1120/2022
T R A
nata ad [...] il [...], residente in [...]
Torre,23 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gennaro Rainone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Domicella alla via G.Marconi;
Appellante
E
con sede legale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Silvio Garofalo e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via Medina, 61 - Avvocatura;
CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.2.2017, l'odierna appellante, adiva il Parte_1
Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché venisse accertata l'illegittima CP_ iscrizione alla Gestione Separata operata dall' con riferimento al reddito da lei prodotto e dichiarato nell'anno 2009 nell'esercizio della sua attività libero-professionale.
Nello specifico, la proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 312 2016 Pt_1 CP_ 00026600 86000 del 24.12.2016, notificato il 27.1.2017, con cui l' richiedeva il pagamento dell'importo di euro 3855,42, incluse sanzioni e somme accessorie, a titolo di contributi previdenziali per Gestione Separata omessi per l'anno 2009. A sostegno dell'opposizione, deduceva che nel periodo contestato svolgeva attività di praticante avvocato abilitato e, in quanto tale, era iscritta nel relativo registro speciale presso l'Ordine degli Avvocati di Avellino.
Contestava pertanto l'iscrizione alla Gestione Separata per insussistenza di presupposti fattuali e normativi atteso che, sulla base della normativa allora vigente, per il periodo di pratica forense, aveva mera facoltatività di iscrizione alla . Eccepiva inoltre l'avvenuta prescrizione CP_2 CP_ della pretesa contributiva dell' per decorso del termine quinquennale applicabile alla fattispecie, svariati vizi formali dell'avviso di addebito (nullità per assenza di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento;
carenza dei requisiti fondamentali di cui all'art. 30 co. 2 D.L. n. 78/2010 e ss.mm. ed ii.) ed infine l'illegittimità della sanzione applicata per sproporzione.
Concludeva chiedendo di dichiarare illegittimo, nullo e infondato l'avviso di addebito e di disporsi la cancellazione dalla Gestione Separata dell' ; in via gradata, annullare le sanzioni CP_1
e interessi.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' contestando le eccezioni formulate e la fondatezza, nel merito, dell'opposizione e invocandone il rigetto.
Con sentenza n. 723/2021 pubblicata il 19.11.2021 il Tribunale adito rigettava il ricorso reputando la professionista tenuta all'iscrizione alla gestione separata e al versamento della relativa contribuzione. In ordine alla prescrizione, dichiarava il relativo termine non decorso, essendo stato interrotto mediante avviso di pagamento notificato il 30.6.2015. Sui vizi formali/procedimentali, inquadrava la domanda quale opposizione agli atti esecutivi e la dichiarava inammissibile per decorso del termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c.. Spese di lite compensate.
Avverso la cennata pronuncia, con ricorso depositato in data 13.05.2022 ha interposto tempestivo appello disconoscendo la notifica dell'avviso di pagamento del 30.6.2015 e Parte_1 quindi l'effetto interruttivo della prescrizione e contestando l'interpretazione adottata dal primo Giudice in merito alla fondatezza della pretesa. Sui vizi formali ha menzionato il diritto di difesa e il termine di 40 giorni per il ricorso indicato nell'avviso di addebito. Sulle sanzioni ha lamentato l'omessa pronuncia e ribadito la sproporzione e l'illegittimità anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022.
Ha quindi chiesto di “riformare la sentenza impugnata nella parte in cui viene riconosciuta l'interruzione dei termini di prescrizione per tutte le motivazioni sopra precisate, ovvero, per omessa pronuncia e/o motivazione su alcuni punti del ricorso. In accoglimento dell'appello riformare la sentenza nella parte in cui omette di decidere, richiamando solo alcune sentenze, sull'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata nel caso in cui non fosse superata la soglia CP_1 per i professionisti iscritti ai propri ordini di appartenenza. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi di appello, sopra esposti, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22.04.2022 annullare l'avviso di addebito impugnato. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio con attribuzione.
Si è costituito l'appellato che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_1 Disposta la trattazione cartolare del procedimento, depositate le note di trattazione scritta, alla odierna udienza – come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
L'appello è infondato.
1.L'appellante ha contestato la inammissibilità dei vizi formali dichiarata dal primo giudice, che ha ritenuto tardiva l'opposizione facendo riferimento al termine di 20 giorni previsto per la opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 co. 1 c.p.c. La ricorrente ha invece fatto riferimento al termine di 40 giorni per il ricorso indicato nell'avviso di addebito, che prevale a tutela del suo diritto di difesa.
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali ai sensi del d.lgs.
n. 46 del 26 febbraio 1999, le contestazioni che riguardano vizi formali e procedurali dell'atto esecutivo (avviso di addebito o cartella) integrano un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione si rinvia alle forme ordinarie, di modo che ai sensi dell'art. 617 c.p.c., prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni che decorre dalla notificazione della cartella/avviso che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo (v. Cass. n. 21080 del 2015).
Come precisato dalla S.C., è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. n. 46/1999, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella/avviso, regolata dagli art. 617 e 618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999.
Tuttavia, ciascuna contestazione (di merito o per vizi formali) andrà proposta nel rispetto delle forme e dei termini previsti per la relativa azione. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità dell'avviso/cartella di pagamento e della notificazione (Cass. n. 15116 del 2015).
Nella specie, il ricorso di primo grado è stato depositato in data 21.2.2017. Parte ricorrente è quindi decaduta dalla possibilità di eccepire contestazioni relative a vizi formali dell'avviso di addebito, notificato il 27.1.2017.
E' irrilevante il diverso termine di 40 giorni per il ricorso riportato nell'avviso di addebito, che evidentemente si riferisce alla impugnazione per motivi di merito ex art. 24 co. 5 del d.lgs. n.
46/1999, atteso il principio secondo cui non si può invocare l'ignoranza totale o parziale della legge al fine di escludere la sua applicazione.
2.L'appellante ha poi eccepito la prescrizione del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito, interrotta solo mediante la notifica di quest'ultimo pervenuta in data 27.1.2017, oltre il termine quinquennale di prescrizione. Ha contestato la data del 6 luglio 2010 (termine per il versamento dei contributi relativi all'anno 2009 prorogato con DPCM 10.6.2010), considerata dal giudice di prime cure quale dies a quo della prescrizione, ed ha disconosciuto la notifica dell'avviso di accertamento di giugno 2015 prodromico all'avviso di addebito opposto. Con riguardo al dies a quo della prescriizone, allo stato della giurisprudenza della Cassazione già condivisa da questo Collegio in precedenti decisioni, deve rilevarsi che per l'anno 2009, il versamento dei contributi doveva avvenire entro il 6 luglio 2010 e da tale data inizia a decorrere il termine di prescrizione, che non risulta maturata al momento della richiesta di pagamento mediante l'avviso di accertamento notificato il 30.6.2015.
Osserva la Corte che trova applicazione, ratione temporis, l'art. 3, commi 9 e 10 legge 8 agosto 1995 n.335, secondo cui a decorrere dal 1 gennaio 1996 il termine di prescrizione decennale previsto per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie è ridotto a cinque anni e tale termine si applica “anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”. Nel caso di specie non vi è dubbio in ordine all'applicazione del termine quinquennale di prescrizione.
Ad avviso dell' il termine di prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere dalla data di CP_3 presentazione, da parte del lavoratore autonomo, della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate (nella specie, 29.9.2010), unico atto dal quale l' potrebbe venire a conoscenza dei CP_3 redditi prodotti. Secondo l'appellante il termine dovrebbe, invece, decorrere dalla data di scadenza del versamento dell'Irpef, fissata al 16.6.2010.
Sul punto il collegio intende richiamare l'insegnamento della Suprema Corte che, in generale, ha posto in rilievo che l'impossibilità di far valere un diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass. sentenze n. 21026 del 06/10/2014 e n. 10828 del 26/05/2015). La Corte di legittimità ha già affermato, “con specifico riferimento alla materia in oggetto (sentenza n. 13463 del 29/05/2017), che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della I. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della I. n. 335 del
1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a CP_ beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del
1997, un maggior reddito. E' pertanto infondata la tesi fatta valere dall' secondo cui il CP_1 diritto ai contributi a percentuale sul reddito sarebbe sorto solo quando l ha avuto CP_3 contezza del suo credito…”.
In continuità con il citato orientamento, la Cassazione ha rilevato che “E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa … tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque
l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. Non è vero infatti … che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi;
e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. … Vale dunque la consolidata regola secondo cui
“l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)” (Così in motivazione Cass n. 27950 del 2018).
Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni espresse dalla Suprema Corte.
Nel caso di specie, inoltre è intervenuto il differimento, senza alcuna maggiorazione, al 6.7.2010 del termine in esame ai sensi del DPCM 10.6.2010.
L'art.17 del DPR n. 435/2001, come modificato dal DL 4 luglio 2006 n. 223, conv. in legge CP_ n.248/2006 e vigente dall'1/5/2007, stabilisce, come chiarito da varie circolari tra cui la n.74 del 2014, che i versamenti di acconto sull'Irpef siano effettuati in due rate, di cui la prima va versata entro il 16 giugno o il 16 luglio e si riferisce al saldo per l'anno antecedente ed al primo acconto per l'anno corrente e la seconda va versata entro il 30 novembre e si riferisce al secondo acconto per l'anno corrente. Il comma 2° di tale norma prevede infatti che “i versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento di interesse corrispettivo”.
Dunque, sebbene il versamento possa essere effettuato fino al 16 luglio di ogni anno, deve tenersi conto che tale differimento comporta una maggiorazione (con un interesse corrispettivo dello
0,40%), che si giustifica solo in considerazione dello spirare del termine da intendersi come finale;
si configura cioè l'applicazione di una sanzione, sia pur minima, per il ritardo. Ed infatti anche nella sopra richiamata sentenza della Suprema Corte ha individuato il termine in giugno, senza dare alcun rilievo alla predetta dilazione.
La S.C. ha precisato che tale decorrenza non muta qualora il legislatore offra al contribuente un'onerosa facilitazione del pagamento in un momento successivo, trattandosi ormai di “un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge” e che appunto “non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva” (cfr. Cass. n. 12279/2019; conforme Cass. n. 23040/2019; Cass. 4899/2021).
Infine deve esaminarsi differimento non oneroso: nel sistema delineato dalla giurisprudenza di
Cassazione sopra citata in termini di individuazione del dies a quo assume rilevanza determinante la proroga del termine disposta, per l'anno 2009, con DPCM 10 giugno 2010 per i versamenti dovuti dai “soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore” - già fissato per il 16.06.2010 - sino al 6.07.2010, senza alcuna maggiorazione e dal 7.7.2010 al 5.10.2010 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Con la recente sentenza sez. L. n. 10273 del 19 aprile 2021 la Suprema Corte - dopo aver ribadito i principi già sopra esposti - ha osservato che “l'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett.
b). Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020). Né può convenirsi con l'impugnata sentenza allorché ritiene che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei «contribuenti estranei ... agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi», atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti ... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., I. 244/2007” (in senso conforme, per i contributi relativi all'anno 2010, cfr. Cass. 4899/2021).
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha individuato nella data del 6.7.2010 il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata (pur essendo la ricorrente soggetta al regime dei cd. Minimi ex legge finanziaria 2008), tempestivamente interrotto mediante la notifica, effettuata in data 30.6.2015, della diffida ad adempiere datata 11.6.2015 (v. modello Unico PF 2010 relativo al reddito d'imposta 2009, CP_ trasmesso dalla ll'Agenzia delle Entrate in data 29.9.2010, e diffida di giugno 2015 Pt_1 CP_ con copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata, allegati al fascicolo di primo grado).
3.Assume rilevanza, ai fini della efficacia interruttiva del termine di prescrizione, la richiesta di pagamento avanzata dall' con l'avviso bonario dell'11.6.2015, pervenuto alla Manzi il 30 CP_1 giugno 2015 (in atti).
CP_ A riprova della notifica, l' ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata avente ad oggetto l'avviso bonario, spedita all'indirizzo di residenza (Via Torre 23 – 83020 Domicella AV) della ricorrente ( ), sottoscritto dall'incaricato della distribuzione Parte_1
e da colui che ha ricevuto l'atto e con il timbro e la data di ricezione (30.6.2015) L'appellante ha negato di aver ricevuto la notifica dell'avviso bonario predetto. Ha lamentato la violazione dell'art. 2719 c.c. in relazione al disconoscimento della copia dell'avviso di CP_ ricevimento della raccomandata postale, utilizzata dall' per notificare l'avviso di accertamento prodromico. Ha osservato che il Tribunale ha erroneamente ritenuto valida una fotocopia della ricevuta A/R senza l'attestazione e/o dichiarazione di conformità dopo la dettagliata eccezione formulata dalla ricorrente.
Ha poi invocato l'art. 60 lett. b-bis del D.P.R.. 600/1973 e contestato la pronuncia di primo grado che ha assegnato efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata con l'avviso di CP_ accertamento consegnata ad un soggetto diverso dal destinatario, senza che l' abbia dato prova di aver inviato una successiva raccomandata indirizzata alla contribuente al fine di informarla della circostanza che un atto a lei indirizzato era stato consegnato ad un soggetto terzo, cosiddetta “raccomandata informativa” o “Comunicazione di avvenuta notifica-C.A.N.”.
E' principio consolidato della Cassazione quello per cui in tema di prova documentale l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che venga contestato (v. Cass. sentt. nn. 16232/2004, 11576/2006).
Ancora, si è precisato che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass., Sentenza n. 7775 del 03/04/2014; conformi, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016; Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017; Sentenza n. 27633 del 30/10/2018; Sentenza n. 16557 del 20/06/2019 ove si ribadisce “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.”).
Per costante e condivisibile giurisprudenza, inoltre, il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non preclude di per sé l'utilizzabilità del documento e non impedisce al giudice di accertarne la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (si vedano in proposito, tra le tante, Cass. n. 1324/2022; n. 14950/2018; n. 16998/2015; n. 24456/2011, n.
9439/2010).
Nella fattispecie la ricorrente ha disconosciuto la conformità della copia fotostatica all'originale dell'avviso di ricevimento, privo del timbro di congiunzione dei due fogli separati e/o della attestazione di conformità. La doglianza è generica e quindi inefficace, essendo riferita genericamente al documento e ad elementi formali (timbro di congiunzione, attestazione di conformità) non richiesti da alcuna norma per la validità della prova documentale, senza indicazione specifica degli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale che avrebbero alterato la genuinità della copia ed inficiato il valore probatorio.
Dall'avviso di ricevimento in esame emerge che la raccomandata con l'avviso bonario è stata recapitata presso l'indirizzo di residenza della ricorrente, destinataria dell'atto. L'avviso di ricevimento contiene poi la firma del ricevente, che non è stata disconosciuta, e la data della consegna.
Come affermato dalla S.C. “in ipotesi di notifica diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, in applicazione del regolamento postale ordinario, è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale (in particolare, la relata) se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (ex plurimis, Cass. sez. 5, 27/05/2011, n. 21714, Rv. 618236-01, nonché, tra le più recenti, la sostanzialmente conforme Cass. sez. 5, 10/01/2020, n. 946)” (Cass. n. 12384 dell'11.5.2021)
Per quanto riguarda la C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica) o raccomandata informativa, era prescritta in tema di notificazione degli atti processuali dall'art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982 (comma inserito dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, e successivamente abrogato dalla l. n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018) nell'ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario. L'art. 14 della citata legge n. 890/1982 consente poi di eseguire le notificazioni anche degli atti impositivi (ossia
“avvisi e altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente”) secondo le medesime modalità “a mezzo della posta a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria”. Il medesimo art. 14 espressamente fa salve le altre modalità di notifica degli atti impositivi e, tra l'altro, l'art. 26 del DPR n. 602/1973 che consente la notificazione della cartella/avviso di accertamento “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario o messo comunale o messo speciale autorizzato, statuendo che “in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Il secondo comma a sua volta prevede che il plico sia consegnato “nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda”. Nella specie, la notificazione dell'avviso bonario è stata eseguita a mezzo posta direttamente dalla Amministrazione, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario messo comunale o altro messo autorizzato, secondo le modalità dell'art. 26 DPR 602/1973 (e non dell'art. 14 l. 890/1982 che prevedeva la C.A.N.).
L'art. 60 lett. b-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (invocato dalla appellante) prescrive la C.A.N. per la notificazione dell'avviso di accertamento, statuendo che: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per
i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata …”.
La disposizione citata prescrive l'invio della “raccomandata informativa” al destinatario dell'avviso di accertamento, qualora il consegnatario sia persona diversa dal destinatario stesso, quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (v. Cass. 2868 del 2017, richiamata dalla stessa appellante, e Cass. 30821 del 2.12.2024).
Il medesimo adempimento non è invece riferibile alla notificazione dell'avviso di accertamento eseguita a mezzo posta (senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario o messo comunale o messo speciale autorizzato), come nella specie, la cui disciplina è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di modo che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 6 giugno 2012, n. 9111; 15 luglio 2016 n. 14501). Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza della comunicazione, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima.
Neanche rileva il principio affermato dalla S.C. (SS.UU. sentenza n. 10012/2021), sempre menzionato dalla appellante, in merito alle notifiche di atti giudiziari e impositivi per irreperibilità relativa, ossia qualora il piego contenente l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per mancanza, inidoneità o assenza di altre persone abilitate a riceverlo, per cui l'art. 8 della l. 890/1992 statuisce che “il piego è depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario” (comma 1) e “Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda
...” (comma 4). In riferimento alla fattispecie legale descritta, dalla quale esula il caso in esame, la S.C. a Sezioni Unite ha affermato che “la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Nella specie, come già osservato, la notificazione dell'avviso bonario di giugno 2015 è stata effettuata a mezzo posta direttamente dalla Amministrazione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 e l'avviso stesso è stato consegnato ad una delle persone indicate nel comma 2 del medesimo art. 26 (“nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda”).
La ricorrente, del resto, non ha sollevato alcuna contestazione sulla correttezza dell'indirizzo di consegna e sulla sua riconducibilità al destinatario, né sulla consegna dell'atto a persona indicata dalla legge ovvero sulla sottoscrizione e la data di ricezione (30.6.2015) indicata nell'avviso di ricevimento. Non vi è dubbio, dunque, sulla operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. per cui le dichiarazioni recettizie, dirette a una determinata persona, “si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”, circostanza neanche questa dedotta né provata dalla Pt_1
La raccomandata con l'avviso bonario di giugno 2015 deve, pertanto, ritenersi conosciuta dal destinatario, in assenza di qualsiasi allegazione e prova contraria sul punto, con conseguente tempestiva interruzione della prescrizione, essendo la notifica del 30.6.2015, anteriore alla scadenza (6.7.2015) del quinquennio prescrizionale decorrente dal 6.7.2010.
4.In ordine alla sussistenza dell' obbligo di iscrizione alla gestione separata la motivazione del giudice di prime cure è, invero, conforme agli arresti giurisprudenziali in subiecta materia formatisi negli ultimi anni secondo cui il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione nella
Gestione Separata è, in linea di principio, strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi ed all'entità dei medesimi, che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui al D.L. n.
269 del 2003, art. 44, comma 2, pari ad euro 5.000,00, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di attività (anche sporadica) di avvocato o di praticante avvocato (Cassazione civile, sezione lavoro, 17/12/2018, n. 32608; 11/01/2019, n. 519).
Può dirsi inoltre consolidato il principio di diritto secondo il quale “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente
l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla alla CP_2 quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù CP_1 del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. n. 32167 del 12/12/2018).
In altri termini il principio di universalizzazione soggettivo e oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2,comma 26, L. 335/1995) di iscrizione alle gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivate dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell' art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003), di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
Ciò premesso, risulta pacifico, che parte appellante ha prodotto nell'anno 2009 un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 (pari ad euro 8109,00 come risulta da Modello Unico PF
2010, quadro CM, versato in atti), provvedendo a corrispondere in favore della propria Cassa previdenziale il solo contributo minimo integrativo del 4%, configurandosi così il requisito necessario per legittimare l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata a prescindere dalla prova dell'abitualità della professione, che in tal caso appare del tutto superflua.
Invero, la contribuzione è da ritenersi dovuta in quanto “la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata” (Cass. n. 29272 del 2022, in motivazione, p. 17; cfr. anche Cass., Ordinanza 17 giugno 2024, n. 16775).
Alla luce di tali principi, pertanto la sentenza di primo grado, sul punto, va esente da censure con conseguente conferma della legittimità dell'iscrizione della ricorrente alla Gestione Separata
e del relativo obbligo contributivo per l'anno 2009. CP_1
5. Infine, affermata la debenza da parte dell'appellante della contribuzione, resta da stabilire quale sia il regime sanzionatorio applicabile, tuttora controverso in questo grado tra le parti.
La norma di riferimento è l'art. 116 comma 8 della legge 388/200 secondo cui “i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi
o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”. Nella fattispecie è incontroverso che le sanzioni civili sono state calcolate in base all'art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000, cioè per l'ipotesi di evasione.
Come ritenuto dalla Suprema Corte “sull'apparato sanzionatorio relativo ai professionisti iscritti d'ufficio alla Gestione separata, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 198 del 2011, art. 18, comma 12 conv.
(ndr D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12) in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22, CP_ tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
In particolare, si è affermato che nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) sotto soglia, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1).
Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza.
La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante
l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata CP_1 relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa.
Posto che la sentenza della Corte Costituzionale è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che – come ha osservato Cass.17970 del 2022 - in base all'art. 136 Cost., in combinato disposto con la L. n. 87 del 1953, art. 30, il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all' art. 22 della L. n. CP_ 576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti” (v. in motivazione Cass. Ordinanza 17 giugno 2024, n. 16775): quindi anche nella presente fattispecie – come in quella esaminata dalla Cassazione - la questione prospettata in ordine alla debenza ed entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la legge dichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, va decisa nel senso che nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla Gestione separata della ricorrente.
Alla luce delle suesposte osservazioni, confermata la contribuzione dovuta con riguardo al reddito professionale prodotto nell'anno 2009, l'appello va accolto per quanto di ragione dichiarandosi – in parziale riforma della sentenza gravata – l'esenzione della ricorrente dal pagamento delle sanzioni pretese dall'Istituto.
In considerazione della novità e complessità delle questioni esaminate, oggetto di recenti interventi della Corte di Cassazione che hanno composto i contrasti giurisprudenziali di merito nonché della sopravvenienza della sentenza della Corte Costituzionale e della soccombenza reciproca, le spese del doppio grado possono essere eccezionalmente compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara l'esenzione di dal pagamento delle sanzioni;
Parte_1
-compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 14/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 14/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1120/2022
T R A
nata ad [...] il [...], residente in [...]
Torre,23 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gennaro Rainone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Domicella alla via G.Marconi;
Appellante
E
con sede legale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Silvio Garofalo e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via Medina, 61 - Avvocatura;
CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.2.2017, l'odierna appellante, adiva il Parte_1
Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché venisse accertata l'illegittima CP_ iscrizione alla Gestione Separata operata dall' con riferimento al reddito da lei prodotto e dichiarato nell'anno 2009 nell'esercizio della sua attività libero-professionale.
Nello specifico, la proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 312 2016 Pt_1 CP_ 00026600 86000 del 24.12.2016, notificato il 27.1.2017, con cui l' richiedeva il pagamento dell'importo di euro 3855,42, incluse sanzioni e somme accessorie, a titolo di contributi previdenziali per Gestione Separata omessi per l'anno 2009. A sostegno dell'opposizione, deduceva che nel periodo contestato svolgeva attività di praticante avvocato abilitato e, in quanto tale, era iscritta nel relativo registro speciale presso l'Ordine degli Avvocati di Avellino.
Contestava pertanto l'iscrizione alla Gestione Separata per insussistenza di presupposti fattuali e normativi atteso che, sulla base della normativa allora vigente, per il periodo di pratica forense, aveva mera facoltatività di iscrizione alla . Eccepiva inoltre l'avvenuta prescrizione CP_2 CP_ della pretesa contributiva dell' per decorso del termine quinquennale applicabile alla fattispecie, svariati vizi formali dell'avviso di addebito (nullità per assenza di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento;
carenza dei requisiti fondamentali di cui all'art. 30 co. 2 D.L. n. 78/2010 e ss.mm. ed ii.) ed infine l'illegittimità della sanzione applicata per sproporzione.
Concludeva chiedendo di dichiarare illegittimo, nullo e infondato l'avviso di addebito e di disporsi la cancellazione dalla Gestione Separata dell' ; in via gradata, annullare le sanzioni CP_1
e interessi.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' contestando le eccezioni formulate e la fondatezza, nel merito, dell'opposizione e invocandone il rigetto.
Con sentenza n. 723/2021 pubblicata il 19.11.2021 il Tribunale adito rigettava il ricorso reputando la professionista tenuta all'iscrizione alla gestione separata e al versamento della relativa contribuzione. In ordine alla prescrizione, dichiarava il relativo termine non decorso, essendo stato interrotto mediante avviso di pagamento notificato il 30.6.2015. Sui vizi formali/procedimentali, inquadrava la domanda quale opposizione agli atti esecutivi e la dichiarava inammissibile per decorso del termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c.. Spese di lite compensate.
Avverso la cennata pronuncia, con ricorso depositato in data 13.05.2022 ha interposto tempestivo appello disconoscendo la notifica dell'avviso di pagamento del 30.6.2015 e Parte_1 quindi l'effetto interruttivo della prescrizione e contestando l'interpretazione adottata dal primo Giudice in merito alla fondatezza della pretesa. Sui vizi formali ha menzionato il diritto di difesa e il termine di 40 giorni per il ricorso indicato nell'avviso di addebito. Sulle sanzioni ha lamentato l'omessa pronuncia e ribadito la sproporzione e l'illegittimità anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022.
Ha quindi chiesto di “riformare la sentenza impugnata nella parte in cui viene riconosciuta l'interruzione dei termini di prescrizione per tutte le motivazioni sopra precisate, ovvero, per omessa pronuncia e/o motivazione su alcuni punti del ricorso. In accoglimento dell'appello riformare la sentenza nella parte in cui omette di decidere, richiamando solo alcune sentenze, sull'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata nel caso in cui non fosse superata la soglia CP_1 per i professionisti iscritti ai propri ordini di appartenenza. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi di appello, sopra esposti, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22.04.2022 annullare l'avviso di addebito impugnato. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio con attribuzione.
Si è costituito l'appellato che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_1 Disposta la trattazione cartolare del procedimento, depositate le note di trattazione scritta, alla odierna udienza – come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
L'appello è infondato.
1.L'appellante ha contestato la inammissibilità dei vizi formali dichiarata dal primo giudice, che ha ritenuto tardiva l'opposizione facendo riferimento al termine di 20 giorni previsto per la opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 co. 1 c.p.c. La ricorrente ha invece fatto riferimento al termine di 40 giorni per il ricorso indicato nell'avviso di addebito, che prevale a tutela del suo diritto di difesa.
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali ai sensi del d.lgs.
n. 46 del 26 febbraio 1999, le contestazioni che riguardano vizi formali e procedurali dell'atto esecutivo (avviso di addebito o cartella) integrano un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione si rinvia alle forme ordinarie, di modo che ai sensi dell'art. 617 c.p.c., prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni che decorre dalla notificazione della cartella/avviso che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo (v. Cass. n. 21080 del 2015).
Come precisato dalla S.C., è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. n. 46/1999, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella/avviso, regolata dagli art. 617 e 618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999.
Tuttavia, ciascuna contestazione (di merito o per vizi formali) andrà proposta nel rispetto delle forme e dei termini previsti per la relativa azione. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità dell'avviso/cartella di pagamento e della notificazione (Cass. n. 15116 del 2015).
Nella specie, il ricorso di primo grado è stato depositato in data 21.2.2017. Parte ricorrente è quindi decaduta dalla possibilità di eccepire contestazioni relative a vizi formali dell'avviso di addebito, notificato il 27.1.2017.
E' irrilevante il diverso termine di 40 giorni per il ricorso riportato nell'avviso di addebito, che evidentemente si riferisce alla impugnazione per motivi di merito ex art. 24 co. 5 del d.lgs. n.
46/1999, atteso il principio secondo cui non si può invocare l'ignoranza totale o parziale della legge al fine di escludere la sua applicazione.
2.L'appellante ha poi eccepito la prescrizione del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito, interrotta solo mediante la notifica di quest'ultimo pervenuta in data 27.1.2017, oltre il termine quinquennale di prescrizione. Ha contestato la data del 6 luglio 2010 (termine per il versamento dei contributi relativi all'anno 2009 prorogato con DPCM 10.6.2010), considerata dal giudice di prime cure quale dies a quo della prescrizione, ed ha disconosciuto la notifica dell'avviso di accertamento di giugno 2015 prodromico all'avviso di addebito opposto. Con riguardo al dies a quo della prescriizone, allo stato della giurisprudenza della Cassazione già condivisa da questo Collegio in precedenti decisioni, deve rilevarsi che per l'anno 2009, il versamento dei contributi doveva avvenire entro il 6 luglio 2010 e da tale data inizia a decorrere il termine di prescrizione, che non risulta maturata al momento della richiesta di pagamento mediante l'avviso di accertamento notificato il 30.6.2015.
Osserva la Corte che trova applicazione, ratione temporis, l'art. 3, commi 9 e 10 legge 8 agosto 1995 n.335, secondo cui a decorrere dal 1 gennaio 1996 il termine di prescrizione decennale previsto per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie è ridotto a cinque anni e tale termine si applica “anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”. Nel caso di specie non vi è dubbio in ordine all'applicazione del termine quinquennale di prescrizione.
Ad avviso dell' il termine di prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere dalla data di CP_3 presentazione, da parte del lavoratore autonomo, della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate (nella specie, 29.9.2010), unico atto dal quale l' potrebbe venire a conoscenza dei CP_3 redditi prodotti. Secondo l'appellante il termine dovrebbe, invece, decorrere dalla data di scadenza del versamento dell'Irpef, fissata al 16.6.2010.
Sul punto il collegio intende richiamare l'insegnamento della Suprema Corte che, in generale, ha posto in rilievo che l'impossibilità di far valere un diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass. sentenze n. 21026 del 06/10/2014 e n. 10828 del 26/05/2015). La Corte di legittimità ha già affermato, “con specifico riferimento alla materia in oggetto (sentenza n. 13463 del 29/05/2017), che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della I. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della I. n. 335 del
1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a CP_ beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del
1997, un maggior reddito. E' pertanto infondata la tesi fatta valere dall' secondo cui il CP_1 diritto ai contributi a percentuale sul reddito sarebbe sorto solo quando l ha avuto CP_3 contezza del suo credito…”.
In continuità con il citato orientamento, la Cassazione ha rilevato che “E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa … tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque
l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. Non è vero infatti … che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi;
e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. … Vale dunque la consolidata regola secondo cui
“l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)” (Così in motivazione Cass n. 27950 del 2018).
Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni espresse dalla Suprema Corte.
Nel caso di specie, inoltre è intervenuto il differimento, senza alcuna maggiorazione, al 6.7.2010 del termine in esame ai sensi del DPCM 10.6.2010.
L'art.17 del DPR n. 435/2001, come modificato dal DL 4 luglio 2006 n. 223, conv. in legge CP_ n.248/2006 e vigente dall'1/5/2007, stabilisce, come chiarito da varie circolari tra cui la n.74 del 2014, che i versamenti di acconto sull'Irpef siano effettuati in due rate, di cui la prima va versata entro il 16 giugno o il 16 luglio e si riferisce al saldo per l'anno antecedente ed al primo acconto per l'anno corrente e la seconda va versata entro il 30 novembre e si riferisce al secondo acconto per l'anno corrente. Il comma 2° di tale norma prevede infatti che “i versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento di interesse corrispettivo”.
Dunque, sebbene il versamento possa essere effettuato fino al 16 luglio di ogni anno, deve tenersi conto che tale differimento comporta una maggiorazione (con un interesse corrispettivo dello
0,40%), che si giustifica solo in considerazione dello spirare del termine da intendersi come finale;
si configura cioè l'applicazione di una sanzione, sia pur minima, per il ritardo. Ed infatti anche nella sopra richiamata sentenza della Suprema Corte ha individuato il termine in giugno, senza dare alcun rilievo alla predetta dilazione.
La S.C. ha precisato che tale decorrenza non muta qualora il legislatore offra al contribuente un'onerosa facilitazione del pagamento in un momento successivo, trattandosi ormai di “un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge” e che appunto “non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva” (cfr. Cass. n. 12279/2019; conforme Cass. n. 23040/2019; Cass. 4899/2021).
Infine deve esaminarsi differimento non oneroso: nel sistema delineato dalla giurisprudenza di
Cassazione sopra citata in termini di individuazione del dies a quo assume rilevanza determinante la proroga del termine disposta, per l'anno 2009, con DPCM 10 giugno 2010 per i versamenti dovuti dai “soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore” - già fissato per il 16.06.2010 - sino al 6.07.2010, senza alcuna maggiorazione e dal 7.7.2010 al 5.10.2010 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Con la recente sentenza sez. L. n. 10273 del 19 aprile 2021 la Suprema Corte - dopo aver ribadito i principi già sopra esposti - ha osservato che “l'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett.
b). Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020). Né può convenirsi con l'impugnata sentenza allorché ritiene che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei «contribuenti estranei ... agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi», atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti ... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., I. 244/2007” (in senso conforme, per i contributi relativi all'anno 2010, cfr. Cass. 4899/2021).
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha individuato nella data del 6.7.2010 il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata (pur essendo la ricorrente soggetta al regime dei cd. Minimi ex legge finanziaria 2008), tempestivamente interrotto mediante la notifica, effettuata in data 30.6.2015, della diffida ad adempiere datata 11.6.2015 (v. modello Unico PF 2010 relativo al reddito d'imposta 2009, CP_ trasmesso dalla ll'Agenzia delle Entrate in data 29.9.2010, e diffida di giugno 2015 Pt_1 CP_ con copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata, allegati al fascicolo di primo grado).
3.Assume rilevanza, ai fini della efficacia interruttiva del termine di prescrizione, la richiesta di pagamento avanzata dall' con l'avviso bonario dell'11.6.2015, pervenuto alla Manzi il 30 CP_1 giugno 2015 (in atti).
CP_ A riprova della notifica, l' ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata avente ad oggetto l'avviso bonario, spedita all'indirizzo di residenza (Via Torre 23 – 83020 Domicella AV) della ricorrente ( ), sottoscritto dall'incaricato della distribuzione Parte_1
e da colui che ha ricevuto l'atto e con il timbro e la data di ricezione (30.6.2015) L'appellante ha negato di aver ricevuto la notifica dell'avviso bonario predetto. Ha lamentato la violazione dell'art. 2719 c.c. in relazione al disconoscimento della copia dell'avviso di CP_ ricevimento della raccomandata postale, utilizzata dall' per notificare l'avviso di accertamento prodromico. Ha osservato che il Tribunale ha erroneamente ritenuto valida una fotocopia della ricevuta A/R senza l'attestazione e/o dichiarazione di conformità dopo la dettagliata eccezione formulata dalla ricorrente.
Ha poi invocato l'art. 60 lett. b-bis del D.P.R.. 600/1973 e contestato la pronuncia di primo grado che ha assegnato efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata con l'avviso di CP_ accertamento consegnata ad un soggetto diverso dal destinatario, senza che l' abbia dato prova di aver inviato una successiva raccomandata indirizzata alla contribuente al fine di informarla della circostanza che un atto a lei indirizzato era stato consegnato ad un soggetto terzo, cosiddetta “raccomandata informativa” o “Comunicazione di avvenuta notifica-C.A.N.”.
E' principio consolidato della Cassazione quello per cui in tema di prova documentale l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che venga contestato (v. Cass. sentt. nn. 16232/2004, 11576/2006).
Ancora, si è precisato che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass., Sentenza n. 7775 del 03/04/2014; conformi, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016; Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017; Sentenza n. 27633 del 30/10/2018; Sentenza n. 16557 del 20/06/2019 ove si ribadisce “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.”).
Per costante e condivisibile giurisprudenza, inoltre, il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non preclude di per sé l'utilizzabilità del documento e non impedisce al giudice di accertarne la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (si vedano in proposito, tra le tante, Cass. n. 1324/2022; n. 14950/2018; n. 16998/2015; n. 24456/2011, n.
9439/2010).
Nella fattispecie la ricorrente ha disconosciuto la conformità della copia fotostatica all'originale dell'avviso di ricevimento, privo del timbro di congiunzione dei due fogli separati e/o della attestazione di conformità. La doglianza è generica e quindi inefficace, essendo riferita genericamente al documento e ad elementi formali (timbro di congiunzione, attestazione di conformità) non richiesti da alcuna norma per la validità della prova documentale, senza indicazione specifica degli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale che avrebbero alterato la genuinità della copia ed inficiato il valore probatorio.
Dall'avviso di ricevimento in esame emerge che la raccomandata con l'avviso bonario è stata recapitata presso l'indirizzo di residenza della ricorrente, destinataria dell'atto. L'avviso di ricevimento contiene poi la firma del ricevente, che non è stata disconosciuta, e la data della consegna.
Come affermato dalla S.C. “in ipotesi di notifica diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, in applicazione del regolamento postale ordinario, è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale (in particolare, la relata) se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (ex plurimis, Cass. sez. 5, 27/05/2011, n. 21714, Rv. 618236-01, nonché, tra le più recenti, la sostanzialmente conforme Cass. sez. 5, 10/01/2020, n. 946)” (Cass. n. 12384 dell'11.5.2021)
Per quanto riguarda la C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica) o raccomandata informativa, era prescritta in tema di notificazione degli atti processuali dall'art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982 (comma inserito dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, e successivamente abrogato dalla l. n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018) nell'ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario. L'art. 14 della citata legge n. 890/1982 consente poi di eseguire le notificazioni anche degli atti impositivi (ossia
“avvisi e altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente”) secondo le medesime modalità “a mezzo della posta a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria”. Il medesimo art. 14 espressamente fa salve le altre modalità di notifica degli atti impositivi e, tra l'altro, l'art. 26 del DPR n. 602/1973 che consente la notificazione della cartella/avviso di accertamento “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario o messo comunale o messo speciale autorizzato, statuendo che “in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Il secondo comma a sua volta prevede che il plico sia consegnato “nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda”. Nella specie, la notificazione dell'avviso bonario è stata eseguita a mezzo posta direttamente dalla Amministrazione, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario messo comunale o altro messo autorizzato, secondo le modalità dell'art. 26 DPR 602/1973 (e non dell'art. 14 l. 890/1982 che prevedeva la C.A.N.).
L'art. 60 lett. b-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (invocato dalla appellante) prescrive la C.A.N. per la notificazione dell'avviso di accertamento, statuendo che: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per
i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata …”.
La disposizione citata prescrive l'invio della “raccomandata informativa” al destinatario dell'avviso di accertamento, qualora il consegnatario sia persona diversa dal destinatario stesso, quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (v. Cass. 2868 del 2017, richiamata dalla stessa appellante, e Cass. 30821 del 2.12.2024).
Il medesimo adempimento non è invece riferibile alla notificazione dell'avviso di accertamento eseguita a mezzo posta (senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario o messo comunale o messo speciale autorizzato), come nella specie, la cui disciplina è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di modo che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 6 giugno 2012, n. 9111; 15 luglio 2016 n. 14501). Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza della comunicazione, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima.
Neanche rileva il principio affermato dalla S.C. (SS.UU. sentenza n. 10012/2021), sempre menzionato dalla appellante, in merito alle notifiche di atti giudiziari e impositivi per irreperibilità relativa, ossia qualora il piego contenente l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per mancanza, inidoneità o assenza di altre persone abilitate a riceverlo, per cui l'art. 8 della l. 890/1992 statuisce che “il piego è depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario” (comma 1) e “Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda
...” (comma 4). In riferimento alla fattispecie legale descritta, dalla quale esula il caso in esame, la S.C. a Sezioni Unite ha affermato che “la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Nella specie, come già osservato, la notificazione dell'avviso bonario di giugno 2015 è stata effettuata a mezzo posta direttamente dalla Amministrazione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 e l'avviso stesso è stato consegnato ad una delle persone indicate nel comma 2 del medesimo art. 26 (“nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda”).
La ricorrente, del resto, non ha sollevato alcuna contestazione sulla correttezza dell'indirizzo di consegna e sulla sua riconducibilità al destinatario, né sulla consegna dell'atto a persona indicata dalla legge ovvero sulla sottoscrizione e la data di ricezione (30.6.2015) indicata nell'avviso di ricevimento. Non vi è dubbio, dunque, sulla operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. per cui le dichiarazioni recettizie, dirette a una determinata persona, “si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”, circostanza neanche questa dedotta né provata dalla Pt_1
La raccomandata con l'avviso bonario di giugno 2015 deve, pertanto, ritenersi conosciuta dal destinatario, in assenza di qualsiasi allegazione e prova contraria sul punto, con conseguente tempestiva interruzione della prescrizione, essendo la notifica del 30.6.2015, anteriore alla scadenza (6.7.2015) del quinquennio prescrizionale decorrente dal 6.7.2010.
4.In ordine alla sussistenza dell' obbligo di iscrizione alla gestione separata la motivazione del giudice di prime cure è, invero, conforme agli arresti giurisprudenziali in subiecta materia formatisi negli ultimi anni secondo cui il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione nella
Gestione Separata è, in linea di principio, strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi ed all'entità dei medesimi, che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui al D.L. n.
269 del 2003, art. 44, comma 2, pari ad euro 5.000,00, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di attività (anche sporadica) di avvocato o di praticante avvocato (Cassazione civile, sezione lavoro, 17/12/2018, n. 32608; 11/01/2019, n. 519).
Può dirsi inoltre consolidato il principio di diritto secondo il quale “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente
l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla alla CP_2 quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù CP_1 del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. n. 32167 del 12/12/2018).
In altri termini il principio di universalizzazione soggettivo e oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2,comma 26, L. 335/1995) di iscrizione alle gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivate dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell' art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003), di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
Ciò premesso, risulta pacifico, che parte appellante ha prodotto nell'anno 2009 un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 (pari ad euro 8109,00 come risulta da Modello Unico PF
2010, quadro CM, versato in atti), provvedendo a corrispondere in favore della propria Cassa previdenziale il solo contributo minimo integrativo del 4%, configurandosi così il requisito necessario per legittimare l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata a prescindere dalla prova dell'abitualità della professione, che in tal caso appare del tutto superflua.
Invero, la contribuzione è da ritenersi dovuta in quanto “la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata” (Cass. n. 29272 del 2022, in motivazione, p. 17; cfr. anche Cass., Ordinanza 17 giugno 2024, n. 16775).
Alla luce di tali principi, pertanto la sentenza di primo grado, sul punto, va esente da censure con conseguente conferma della legittimità dell'iscrizione della ricorrente alla Gestione Separata
e del relativo obbligo contributivo per l'anno 2009. CP_1
5. Infine, affermata la debenza da parte dell'appellante della contribuzione, resta da stabilire quale sia il regime sanzionatorio applicabile, tuttora controverso in questo grado tra le parti.
La norma di riferimento è l'art. 116 comma 8 della legge 388/200 secondo cui “i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi
o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”. Nella fattispecie è incontroverso che le sanzioni civili sono state calcolate in base all'art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000, cioè per l'ipotesi di evasione.
Come ritenuto dalla Suprema Corte “sull'apparato sanzionatorio relativo ai professionisti iscritti d'ufficio alla Gestione separata, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 198 del 2011, art. 18, comma 12 conv.
(ndr D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12) in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22, CP_ tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
In particolare, si è affermato che nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) sotto soglia, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1).
Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza.
La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante
l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata CP_1 relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa.
Posto che la sentenza della Corte Costituzionale è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che – come ha osservato Cass.17970 del 2022 - in base all'art. 136 Cost., in combinato disposto con la L. n. 87 del 1953, art. 30, il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all' art. 22 della L. n. CP_ 576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti” (v. in motivazione Cass. Ordinanza 17 giugno 2024, n. 16775): quindi anche nella presente fattispecie – come in quella esaminata dalla Cassazione - la questione prospettata in ordine alla debenza ed entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la legge dichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, va decisa nel senso che nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla Gestione separata della ricorrente.
Alla luce delle suesposte osservazioni, confermata la contribuzione dovuta con riguardo al reddito professionale prodotto nell'anno 2009, l'appello va accolto per quanto di ragione dichiarandosi – in parziale riforma della sentenza gravata – l'esenzione della ricorrente dal pagamento delle sanzioni pretese dall'Istituto.
In considerazione della novità e complessità delle questioni esaminate, oggetto di recenti interventi della Corte di Cassazione che hanno composto i contrasti giurisprudenziali di merito nonché della sopravvenienza della sentenza della Corte Costituzionale e della soccombenza reciproca, le spese del doppio grado possono essere eccezionalmente compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara l'esenzione di dal pagamento delle sanzioni;
Parte_1
-compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 14/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano