TRIB
Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 18/06/2024, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
n. 395/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 395/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIORGIO BORRI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIORGIO BORRI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 15.04.2024 titolare di Parte_1
pensione cat. INVCIV n. 044–050007020221 ha inteso proporre azione di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione delle somme percepite nel periodo da luglio 2020 al gennaio 2023 a titolo di maggiorazione sociale riconosciuta su detta pensione ai sensi dell'art. 38 comma 4 L. n. 448/2001, quantificato, a seguito di rettifica, nella comunicazione del 14.04.2023 in €
8.100,84, assumendo il vano esperimento del ricorso amministrativo.
Parte ricorrente ritiene illegittima la richiesta restitutoria, sulla base della circostanza per la quale il limite reddituale previsto dalla citata normativa, astrattamente superato in virtù della titolarità in capo al ricorrente di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge, non sarebbe stato in concreto superato atteso che, come autocertificato dal da marzo 2020 l'ex moglie ha Pt_1
omesso di corrispondere il contributo in parola, costituendo da tale data quest'ultimo solo un reddito potenziale e non effettivamente percepito. In subordinata ipotesi, il ricorrente eccepisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite quali prestazioni assistenziali atteso che, per consolidata giurisprudenza sia di legittimità che di merito, tale tipologia di erogazione, se ritenuta indebita, è ripetibile esclusivamente dal momento in cui l' accerti il CP_1
venir meno dei requisiti reddituali previsti dalla legge, difettando in capo al l'elemento soggettivo del dolo, atteso che lo stesso non aveva alcun Pt_1
obbligo di dichiarare redditi non percepiti. Conseguentemente, nessuna somma poteva essere richiesta allo stesso in data antecedente alla notifica della nota di debito del 14.04.2023, atteso che i redditi del Senesi erano comunque conoscibili da parte dell' attraverso la consultazione delle banche dati istituite presso CP_1
l'Agenzia delle Entrate.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce tardivamente l' resistente solo in data 14.06.2024, CP_2
chiedendo la reiezione della domanda ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Anzitutto non ritiene il decidente di accogliere l'istanza di rinvio per note avanzata da parte ricorrente a seguito della tardiva costituzione dell' , in CP_1
2 quanto le parti hanno già adeguatamente esplicato il diritto al contraddittorio in ordine a tutti i profili rilevanti per la decisione.
Ritiene il giudicante di non procedere all'esame delle questioni relativa alla legittimità delle erogazioni percepite dal ricorrente tra il mese di Luglio 2020 ed il mese di Gennaio 2023 e di fare applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio 2014). Il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 12002 del 28 maggio 2014).
Ciò premesso occorre rilevare che non è applicabile al caso in esame la disciplina di cui all'art.2033 c.c. per i ratei di prestazione percepiti prima della richiesta di ripetizione, così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità a mente della quale “la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n.537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n.
449, art. 52, comma 3, (ancora in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari),
3 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37 (sempre in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari). Per quanto riguarda i requisiti reddituali viene invece in applicazione il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art.42, comma 5, convertito nella
L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del CP_1
Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che "Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo
"all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L.
n. 269 del 2003".
5. Non sono quindi ripetibili i ratei anteriori al 30 giugno
2003, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 269 del 2003. 6. Per il periodo successivo non si ravvisa invero alcuna norma speciale del settore che valga a sottrarre l'indebito assistenziale alla regola generale di cui all'art. 2033 cc, che ne dispone la ripetibilità”. (cfr. Cass.Sez.Lav. n. 23097/2013).
Analogamente, in tema di prestazioni economiche di natura assistenziale, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dell'indebito previdenziale, che non si possono interpretare neppure estensivamente, in quanto derogano all'art. 2033 cc.
Nel caso in esame occorre rilevare che la disciplina della ripetibilità della maggiorazione sociale accede indubitabilmente a quella della prestazione principale, in regime di stretta accessorietà alla tipologia di pensione percepita
(cfr. Cass. 17 ottobre 2011 n. 21427 e Cass. 27 aprile 2001 n. 6142, C.d.a.
Firenze 344/2022). 'indebito in questione deriva dall'applicazione del c.d.
“incremento al milione” (€ 516,46) dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari
4 di pensione (art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sulla base della sentenza Corte Cost. n. 152 del 23 giugno 2020). In particolare, la norma di riferimento è rappresentata dall'art 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del
23 giugno 2020, ha esteso ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, fino a quel momento spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età.
Quindi, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che il pagamento indebito sia addebitabile al percipiente ed a tutela dell'affidamento di chi percepisce prestazioni assistenziali, il relativo indebito non è ripetibile a decorrere dal momento in cui oggettivamente la prestazione viene erogata in difetto dei requisiti reddituali, bensì dal successivo momento nel quale l'istituto erogatore emette la comunicazione che accerta la mancanza dei medesimi requisiti reddituali (cfr.
Cass. Civ. Sez. lav. n. 13915/2021 e n. 24133/2021).
Applicando tali principi al caso in esame, atteso che l'assegno di mantenimento è equiparabile ai sensi dell'art. 50 co.1 lett.i) TUIR ai redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 51 TUIR, occorre rilevare che tale norma recita, per quanto di interesse, quanto segue: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta…”. In base al principio di cassa, sancito dall'articolo 51 del Tuir, disciplinante la determinazione del reddito di lavoro dipendente, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi. Conseguentemente, non essendovi prova alcuna in ordine alla percezione da parte del ricorrente dell'assegno di mantenimento (cfr. doc.6 fasc. parte ricorrente), lo stesso non aveva alcun
5 obbligo di dichiarare tali emolumenti, e quindi non può considerarsi in dolo, con conseguente irripetibilità dell'indebito per cui è causa.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura dei valori minimi ex D.M. 147/2022, cause previdenziali di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 prive di istruttoria costituenda, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo sollevate dalle parti e la ridotta attività istruttoria, risoltasi con l'esame dei documenti versati a corredo del ricorso e della memoria difensiva.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA l'irripetibilità dell'indebito contestato a Parte_1
con note del 26.12.2022 e del 14.04.2023, nonché con delibera del
27.02.2024 e per l'effetto DICHIARA non dovuto l'importo di € 8.
100,84 richiesto in pagamento a tale titolo al ricorrente;
2. CONDANNA al pagamento – in favore della parte ricorrente – CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 1.900,00 per compensi, oltre aumento del 30% contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 18/06/2024
Il giudice
Giorgio Rispoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 395/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIORGIO BORRI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIORGIO BORRI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 15.04.2024 titolare di Parte_1
pensione cat. INVCIV n. 044–050007020221 ha inteso proporre azione di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione delle somme percepite nel periodo da luglio 2020 al gennaio 2023 a titolo di maggiorazione sociale riconosciuta su detta pensione ai sensi dell'art. 38 comma 4 L. n. 448/2001, quantificato, a seguito di rettifica, nella comunicazione del 14.04.2023 in €
8.100,84, assumendo il vano esperimento del ricorso amministrativo.
Parte ricorrente ritiene illegittima la richiesta restitutoria, sulla base della circostanza per la quale il limite reddituale previsto dalla citata normativa, astrattamente superato in virtù della titolarità in capo al ricorrente di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge, non sarebbe stato in concreto superato atteso che, come autocertificato dal da marzo 2020 l'ex moglie ha Pt_1
omesso di corrispondere il contributo in parola, costituendo da tale data quest'ultimo solo un reddito potenziale e non effettivamente percepito. In subordinata ipotesi, il ricorrente eccepisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite quali prestazioni assistenziali atteso che, per consolidata giurisprudenza sia di legittimità che di merito, tale tipologia di erogazione, se ritenuta indebita, è ripetibile esclusivamente dal momento in cui l' accerti il CP_1
venir meno dei requisiti reddituali previsti dalla legge, difettando in capo al l'elemento soggettivo del dolo, atteso che lo stesso non aveva alcun Pt_1
obbligo di dichiarare redditi non percepiti. Conseguentemente, nessuna somma poteva essere richiesta allo stesso in data antecedente alla notifica della nota di debito del 14.04.2023, atteso che i redditi del Senesi erano comunque conoscibili da parte dell' attraverso la consultazione delle banche dati istituite presso CP_1
l'Agenzia delle Entrate.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce tardivamente l' resistente solo in data 14.06.2024, CP_2
chiedendo la reiezione della domanda ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Anzitutto non ritiene il decidente di accogliere l'istanza di rinvio per note avanzata da parte ricorrente a seguito della tardiva costituzione dell' , in CP_1
2 quanto le parti hanno già adeguatamente esplicato il diritto al contraddittorio in ordine a tutti i profili rilevanti per la decisione.
Ritiene il giudicante di non procedere all'esame delle questioni relativa alla legittimità delle erogazioni percepite dal ricorrente tra il mese di Luglio 2020 ed il mese di Gennaio 2023 e di fare applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio 2014). Il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 12002 del 28 maggio 2014).
Ciò premesso occorre rilevare che non è applicabile al caso in esame la disciplina di cui all'art.2033 c.c. per i ratei di prestazione percepiti prima della richiesta di ripetizione, così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità a mente della quale “la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n.537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n.
449, art. 52, comma 3, (ancora in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari),
3 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37 (sempre in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari). Per quanto riguarda i requisiti reddituali viene invece in applicazione il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art.42, comma 5, convertito nella
L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del CP_1
Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che "Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo
"all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L.
n. 269 del 2003".
5. Non sono quindi ripetibili i ratei anteriori al 30 giugno
2003, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 269 del 2003. 6. Per il periodo successivo non si ravvisa invero alcuna norma speciale del settore che valga a sottrarre l'indebito assistenziale alla regola generale di cui all'art. 2033 cc, che ne dispone la ripetibilità”. (cfr. Cass.Sez.Lav. n. 23097/2013).
Analogamente, in tema di prestazioni economiche di natura assistenziale, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dell'indebito previdenziale, che non si possono interpretare neppure estensivamente, in quanto derogano all'art. 2033 cc.
Nel caso in esame occorre rilevare che la disciplina della ripetibilità della maggiorazione sociale accede indubitabilmente a quella della prestazione principale, in regime di stretta accessorietà alla tipologia di pensione percepita
(cfr. Cass. 17 ottobre 2011 n. 21427 e Cass. 27 aprile 2001 n. 6142, C.d.a.
Firenze 344/2022). 'indebito in questione deriva dall'applicazione del c.d.
“incremento al milione” (€ 516,46) dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari
4 di pensione (art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sulla base della sentenza Corte Cost. n. 152 del 23 giugno 2020). In particolare, la norma di riferimento è rappresentata dall'art 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del
23 giugno 2020, ha esteso ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, fino a quel momento spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età.
Quindi, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che il pagamento indebito sia addebitabile al percipiente ed a tutela dell'affidamento di chi percepisce prestazioni assistenziali, il relativo indebito non è ripetibile a decorrere dal momento in cui oggettivamente la prestazione viene erogata in difetto dei requisiti reddituali, bensì dal successivo momento nel quale l'istituto erogatore emette la comunicazione che accerta la mancanza dei medesimi requisiti reddituali (cfr.
Cass. Civ. Sez. lav. n. 13915/2021 e n. 24133/2021).
Applicando tali principi al caso in esame, atteso che l'assegno di mantenimento è equiparabile ai sensi dell'art. 50 co.1 lett.i) TUIR ai redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 51 TUIR, occorre rilevare che tale norma recita, per quanto di interesse, quanto segue: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta…”. In base al principio di cassa, sancito dall'articolo 51 del Tuir, disciplinante la determinazione del reddito di lavoro dipendente, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi. Conseguentemente, non essendovi prova alcuna in ordine alla percezione da parte del ricorrente dell'assegno di mantenimento (cfr. doc.6 fasc. parte ricorrente), lo stesso non aveva alcun
5 obbligo di dichiarare tali emolumenti, e quindi non può considerarsi in dolo, con conseguente irripetibilità dell'indebito per cui è causa.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura dei valori minimi ex D.M. 147/2022, cause previdenziali di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 prive di istruttoria costituenda, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo sollevate dalle parti e la ridotta attività istruttoria, risoltasi con l'esame dei documenti versati a corredo del ricorso e della memoria difensiva.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA l'irripetibilità dell'indebito contestato a Parte_1
con note del 26.12.2022 e del 14.04.2023, nonché con delibera del
27.02.2024 e per l'effetto DICHIARA non dovuto l'importo di € 8.
100,84 richiesto in pagamento a tale titolo al ricorrente;
2. CONDANNA al pagamento – in favore della parte ricorrente – CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 1.900,00 per compensi, oltre aumento del 30% contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 18/06/2024
Il giudice
Giorgio Rispoli
6