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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1875/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1875/2021 promossa da:
– con c.f.: -, nata a [...], il Parte_1 C.F._1
28.02.1967, rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Giorgio MARCHETTI, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
– con c.f.: -, nato Controparte_1 C.F._2
a Bagdad (Iraq), il 31.08.1972;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi;
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 17/09/2024 per la sola PARTE RICORRENTE:
“disporre la separazione personale dei predetti coniugi con addebito della stessa al marito per colpa, alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ciascuno la propria residenza ove riterranno più opportuno;
- l'immobile condotto in locazione dai coniugi, sito in Jesi (AN), alla via Dei Bersaglieri, n. 9, resterà nella esclusiva disponibilità della Sig.ra Parte_1
pagina 1 di 6 - il marito verserà in favore della moglie un assegno di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, indicato nella misura non inferiore ad € 1.600,00, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- l'autovettura Mercedes Classe B, tg. DB967MB, acquistata in regime di comunione dei beni ed intestata al Sig. viene assegnata alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
in proprietà esclusiva;
i costi del passaggio di proprietà e gli oneri relativi alla gestione
[...] zo, ivi compresi tassa di proprietà, assicurazione e ogni altra spesa ordinaria e straordinaria saranno a carico dell'assegnataria;
- i beni mobili di proprietà dei coniugi che al momento del provvedimento presidenziale sono ubicati nella casa coniugale rimarranno assegnati alla Sig.ra Parte_1
- i coniugi reciprocamente acconsentono al rilascio o rinnovo del passaporto all'altro coniuge.
[…] con vittoria di diritti, onorari e spese“;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 con , in data 12/01/2019 a Jesi, dal quale non sono nati Controparte_2 figli, ha chiesto dichiararsi la separazione giudiziale dal marito, con addebito a quest'ultimo per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, domandando un assegno di mantenimento non inferiore a Euro 1.600,00 mensili.
A sostengo della domanda di addebito, la ricorrente ha dedotto che, già qualche mese dopo il matrimonio, l'odierno resistente, oltre ad assumere comportamenti arroganti e di sottomissione della moglie secondo i dettami della sua religione, ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari, iniziava ad allontanarsi, spesso e senza fornire motivazioni, dalla casa familiare per rientrare nel proprio Paese di origine, l'Iraq, dove rimaneva per lunghi periodi, abbandonando a sé stessa la moglie, sia moralmente – rendendosi difficilmente rintracciabile al telefono e fornendo sporadiche notizie di sé – sia materialmente
– facendo pervenire, ad intervalli di tempo irregolari, somme di denaro ritenute modeste dalla esponente, e ciò sino al mese di marzo 2020 quando, inopinatamente, cessava di far avere alla donna contributi economici e non faceva più rientro presso la abitazione coniugale.
In particolare, la ricorrente rappresentava di aver ricevuto dal marito i seguenti importi nel periodo da maggio 2019 a febbraio 2020,: - il 03.05.2019, € 825,20; - il 28.05.1029, € 458,08; - il 17.07.2019, € 822,48; - il 31.07.2019, € 702,55; - il 06.08.2019, € 658,45; - il 31.08.2019, € 672,44; - il 10.09.2019, € 584,28; - il 18.09.2019, € 415,99; - il 15.10.2019, € 668,24; - il 05.11.2019, € 579,45; - il 13.11.2019, € 501,63; - il 23.12.2019, € 498,10; - il 04.01.2020, € 905,65; - il 29.02.2020, € 817,00. Somme giudicate modeste dalla ricorrente, la quale, svolgendo irregolarmente e occasionalmente funzioni di cameriera o inserviente presso pubblici servizi, nel periodo pandemico Covid-19, si sarebbe attivata, per sopravvivere, per ottenere il reddito di emergenza e poi quello di cittadinanza. La ricorrente faceva, quindi, richiesta al resistente della somma mensile di Euro 1.600, che, nel corso del giudizio, la ricorrente chiarirà essere la somma che ogni mese, manente matrimonio, aveva ricevuto dal marito, a suo dire persona facoltosa in quanto titolare, nel suo Paese e in Cina, di una florida impresa di import-export, con disponibilità di liquidità come dimostrato dalle somme di cui sopra, pur invero giudicate modeste e versate ad intervalli di tempo irregolari, fatte pervenire alla moglie nel periodo pagina 2 di 6 maggio 2019-febbraio 2020. La predetta richiesta della somma mensile di Euro 1.600,00 non trovava alcun riscontro.
Di qui, la conclusione che il resistente avesse sposato la ricorrente soltanto per ottenere la cittadinanza italiana, come verificatosi una volta maturati i requisiti minimi di residenza in Italia a' sensi dell'art. 5 l. 91/1992. Con
2. non si è costituito in giudizio, nonostante la Controparte_2 regolare notificazione del ricorso introduttivo.
3. Dopo la fase presidenziale e l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti, la causa, istruita documentalmente e tramite prova testimoniale, veniva rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti finali sulle conclusioni precisate da parte ricorrente all'udienza del 17/09/2024.
4. Occorre quindi procedere alla delibazione della domanda di separazione.
Tale domanda è fondata e va accolta.
Alla luce di quanto esposto in atti e di quanto emerso nel corso del giudizio, non vi sono dubbi che la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi non sia più possibile, essendo venuta a mancare quasi subito dopo la celebrazione del matrimonio la comunione morale e materiale.
Secondo quanto esposto nel ricorso introduttivo e dichiarato dalla ricorrente in sede di udienza di comparizione dei coniugi, in costanza di matrimonio il marito ha iniziato ad essere scontroso e irruento nei suoi confronti e, soprattutto, ha lasciato più volte la casa coniugale per tornare al suo Paese di origine senza fornire giustificazione alcuna alla moglie.
Del resto, l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale: non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza. Ovviamente, tale fatto, deve essere verificabile in base a fatti oggettivi e a tal fine rileva la presentazione stessa del ricorso separativo.
Sussistono, dunque, elementi sufficienti per accogliere la domanda e dichiarare la separazione personale tra i due coniugi.
4.1. Con riguardo alla domanda di addebito proposta, rileva il Collegio che sussistono i presupposti per il relativo accoglimento.
Come noto, la pronuncia in parola presuppone che uno dei due coniugi abbia tenuto, in maniera consapevole e volontaria, un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass., n. 13185/2009). Detta pronuncia di addebito non può basarsi sulla semplice violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma è necessario verificare l'esistenza di un nesso causale tra tale violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve sussistere una effettiva incidenza di tali violazioni nel determinare la situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. Cass., n. 6697/2009; conf. Id., n. 11922/2009 e nn. 929/2015). pagina 3 di 6 A tale riguardo si rammenta come, ai sensi dell'art. 143 c.c., dal matrimonio derivi, fra gli altri, l'obbligo dei coniugi all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Quanto all'obbligo di coabitazione, l'orientamento della giurisprudenza è pacifico nell'affermare che l'abbandono della casa coniugale, ove sia attuato da un coniuge senza il consenso dell'altro, e con il rifiuto di tornarvi, costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale e, di conseguenza, causa di addebito della separazione qualora determini l'impossibilità della convivenza. In tali circostanze, incombe infatti sul coniuge che ha abbandonato la casa coniugale, per sottrarsi alla pronuncia di addebito, dimostrare che tale abbandono sia stato causato dal comportamento tenuto dall'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto quando la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass., n. 2740/2008; conf. Id. n. 17056/2007).
Nel caso di specie risulta adeguatamente assolto dalla ricorrente l'onere probatorio in ordine al comportamento del marito che, a seguito della celebrazione del matrimonio e dell'ottenimento del documento di soggiorno, grazie alla moglie cittadina italiana, ha iniziato a lasciare quest'ultima da sola per recarsi nel suo Paese di origine frequentemente e senza fornire giustificazioni, fino ad abbandonare definitivamente la casa familiare. Sul punto,
figlia della ricorrente e nata da una sua precedente relazione, escussa Testimone_1 all'udienza del 19 settembre 2023, dopo aver riferito che “Il signor avorava anche con CP_1
l'estero come Cina, Iraq. All'inizio del matrimonio vi si recava ogni d vi restava due/tre settimana. Nell'ultimo periodo, da gennaio 2020, al contrario veniva in Italia ogni tre mesi circa e vi restava uno/due settimana”, ha confermato che questi dal mese di marzo del 2020 si è allontanato dalla casa coniugale sita in Jesi alla via dei Bersaglieri, n. 9 senza farvi più ritorno (“Sì, è vero. Non l'ho più visto […] Sconosco i motivi per cui se n'è andato”).
Vi sono, dunque, i presupposti per giustificare la dichiarazione di addebito della separazione al marito convenuto.
4.2. Per quanto riguarda le condizioni di separazione, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'importo di Euro 1.600 mensili al fine di assicurare lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, precisando che tale disposizione si giustificherebbe “con il divario sensibile di redditi tra la ricorrente ed il resistente siccome la ricorrente nell'anno 2020 ha percepito un reddito di € € 5.554,33 e nel 2021 ha percepito un reddito di € 12.314,79, somme assai più ridotte rispetto alle risorse di cui la disponeva in costanza di matrimonio”. Pt_1
Ebbene, sul punto difetta la prova necessaria tale non potendo considerarsi le dichiarazioni della teste figlia della ricorrente, circa il fatto che mensilmente la Tes_1 ragazza assisteva alla consegna, in favore della di lei madre, della somma di Euro 1.600 o aveva, comunque, contezza del fatto – per averlo appresso dalla mamma o dal marito di questa (cfr. art. 2735 c.c.) - che il resistente consegnasse alla ale importo. Pt_1
Difatti, condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità, in capo a quest'ultimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che non gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al paramento di riferimento costituito dalle potenzialità
pagina 4 di 6 economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente.
In seno a tale accertamento, però, è necessario non confondere il tenore di vita con la fruizione diretta di determinate somme di denaro. La circostanza secondo cui il resistente versasse la somma mensile di Euro 1.600 per tutte le spese di casa, compreso l'affitto (per Euro 300) non è idonea a dimostrare, di per sé sola, il tenore di vita della coppia. Del resto, manca nelle dichiarazioni della teste una specifica indicazione di elementi a Tes_1 giustificazione dell'impegno di detti soldi, ad eccezione del pagamento dell'affitto; non vengono descritte le condizioni familiari e il livello, le qualità di vita;
manca la individuazione di date e circostanze riguardanti gli assunti emolumenti versati in contanti dal resistente invero nei soli quattro mesi di effettiva vita matrimoniale: si ricorda come il matrimonio sia stato celebrato a gennaio 2019 e già dal maggio dello stesso anno, come espressamente riferito dalla l'odierno resistente iniziava ad allontanarsi dalla casa familiare per lunghi Pt_1 periodi facendo pervenire alla moglie modeste somme di denaro ad intervalli di tempo irregolari. Ai fini della verifica della spettanza e della quantificazione dell'assegno a un determinato tenore di vita non può farsi riferimento a concetto di stile di vita ancorato alla cessazione della concreta fruizione della somma mensile di Euro 1.600, come se l'assegno di mantenimento dovesse indennizzare il venir meno di una simile disponibilità, omettendo, invece, di considerare, come richiesto da una corretta lettura dell'art. 156 c.c., tutte le potenzialità derivanti dalla complessiva situazione patrimoniale dei coniugi, onde poi verificare la necessità di garantire al coniuge richiedente la continuazione del complessivo standard di vita mantenuto in precedenza, ove consentito dalle capacità economiche dell'altro coniuge.
Aspetto quest'ultimo completamente ignoto nel caso concreto e che non può correttamente dedursi dalle somme comunque versate manente matrimonio né di quelle versate nel periodo maggio 2019-febbraio 2020, come per contro preteso da parte ricorrente.
Il dovere reciproco di assistenza materiale, dopo la separazione, va, quindi, declinato tenendo conto della pluralità di parametri prima sinteticamente ricordati. Tra le circostanze da considerare rientra anche la durata del matrimonio che, come detto, nel caso di specie, è di fatto durato appena qualche mese (in tal senso, cfr., tra le tante, Cass., n. 20507/2024).
Gli elementi probatori raccolti consentono, piuttosto, di riconoscere un assegno di mantenimento nella sua componente assistenziale - non estinguendo la separazione il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale- e tenuto conto delle condizioni reddituali della ricorrente: la stessa nell'anno 2020 ha percepito un reddito da lavoro pari ad € 114,33, oltre alla contribuzione per reddito di emergenza dal mese di giugno al mese di agosto pari ad € 1.650,00 oltre al reddito di cittadinanza dal mese di settembre per € 3.760,00 (€ 940,00/mese) per un reddito complessivo di € 5.554,33; nel 2021 ha percepito un reddito da lavoro pari ad € 1.034,79 e la provvidenza per reddito di cittadinanza di € 11.280,00 (€ 940,00/mese) per un reddito complessivo di € 12.314,79. Si reputa, pertanto, congruo il riconoscimento di un assegno di mantenimento pari a Euro 200,00 mensili.
Va dichiarata l'inammissibilità in questa sede delle restanti domande di assegnazione afferenti ai beni mobili (beni mobili di proprietà dei coniugi che al momento del pagina 5 di 6 provvedimento presidenziale sono ubicati nella casa coniugale) e mobili registrati (Mercedes Classe B, tg. DB967MB, acquistata in regime di comunione dei beni ed intestata al Sig.
[...]
) di cui alle conclusioni di parte ricorrente per violazione Controparte_1 dell'art. 40 c.p.c. (in quanto domande sottoposte a rito differente e in rapporto di connessione non qualificata); parimenti inammissibile è la richiesta di assegnazione della casa coniugale in difetto dei presupposti per detta assegnazione.
5. Le decisioni da ultimo assunte in ordine al quantum dell'assegno di mantenimento, di gran lunga inferiore a quello richiesto, e al rigetto delle restanti domande giustificano una compensazione nella misura di 1/2 delle spese di lite, con condanna di parte resistente alla rifusione delle spese nella residua misura di ½, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa di separazione giudiziale promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata e/o Controparte_2 assorbita, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico di
[...]
; Controparte_2
- ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, celebrato in data 12/01/2019 a Jesi;
- dispone che AL corrisponda a Controparte_2 Parte_1 quale contributo al mantenimento di questa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 200,00 al mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- condanna a rifondere in favore di Controparte_2 Parte_1
la metà delle spese di lite che liquida per intero in Euro 5.261,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata tra le parti la residua misura della metà
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1875/2021 promossa da:
– con c.f.: -, nata a [...], il Parte_1 C.F._1
28.02.1967, rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Giorgio MARCHETTI, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
– con c.f.: -, nato Controparte_1 C.F._2
a Bagdad (Iraq), il 31.08.1972;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi;
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 17/09/2024 per la sola PARTE RICORRENTE:
“disporre la separazione personale dei predetti coniugi con addebito della stessa al marito per colpa, alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ciascuno la propria residenza ove riterranno più opportuno;
- l'immobile condotto in locazione dai coniugi, sito in Jesi (AN), alla via Dei Bersaglieri, n. 9, resterà nella esclusiva disponibilità della Sig.ra Parte_1
pagina 1 di 6 - il marito verserà in favore della moglie un assegno di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, indicato nella misura non inferiore ad € 1.600,00, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- l'autovettura Mercedes Classe B, tg. DB967MB, acquistata in regime di comunione dei beni ed intestata al Sig. viene assegnata alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
in proprietà esclusiva;
i costi del passaggio di proprietà e gli oneri relativi alla gestione
[...] zo, ivi compresi tassa di proprietà, assicurazione e ogni altra spesa ordinaria e straordinaria saranno a carico dell'assegnataria;
- i beni mobili di proprietà dei coniugi che al momento del provvedimento presidenziale sono ubicati nella casa coniugale rimarranno assegnati alla Sig.ra Parte_1
- i coniugi reciprocamente acconsentono al rilascio o rinnovo del passaporto all'altro coniuge.
[…] con vittoria di diritti, onorari e spese“;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 con , in data 12/01/2019 a Jesi, dal quale non sono nati Controparte_2 figli, ha chiesto dichiararsi la separazione giudiziale dal marito, con addebito a quest'ultimo per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, domandando un assegno di mantenimento non inferiore a Euro 1.600,00 mensili.
A sostengo della domanda di addebito, la ricorrente ha dedotto che, già qualche mese dopo il matrimonio, l'odierno resistente, oltre ad assumere comportamenti arroganti e di sottomissione della moglie secondo i dettami della sua religione, ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari, iniziava ad allontanarsi, spesso e senza fornire motivazioni, dalla casa familiare per rientrare nel proprio Paese di origine, l'Iraq, dove rimaneva per lunghi periodi, abbandonando a sé stessa la moglie, sia moralmente – rendendosi difficilmente rintracciabile al telefono e fornendo sporadiche notizie di sé – sia materialmente
– facendo pervenire, ad intervalli di tempo irregolari, somme di denaro ritenute modeste dalla esponente, e ciò sino al mese di marzo 2020 quando, inopinatamente, cessava di far avere alla donna contributi economici e non faceva più rientro presso la abitazione coniugale.
In particolare, la ricorrente rappresentava di aver ricevuto dal marito i seguenti importi nel periodo da maggio 2019 a febbraio 2020,: - il 03.05.2019, € 825,20; - il 28.05.1029, € 458,08; - il 17.07.2019, € 822,48; - il 31.07.2019, € 702,55; - il 06.08.2019, € 658,45; - il 31.08.2019, € 672,44; - il 10.09.2019, € 584,28; - il 18.09.2019, € 415,99; - il 15.10.2019, € 668,24; - il 05.11.2019, € 579,45; - il 13.11.2019, € 501,63; - il 23.12.2019, € 498,10; - il 04.01.2020, € 905,65; - il 29.02.2020, € 817,00. Somme giudicate modeste dalla ricorrente, la quale, svolgendo irregolarmente e occasionalmente funzioni di cameriera o inserviente presso pubblici servizi, nel periodo pandemico Covid-19, si sarebbe attivata, per sopravvivere, per ottenere il reddito di emergenza e poi quello di cittadinanza. La ricorrente faceva, quindi, richiesta al resistente della somma mensile di Euro 1.600, che, nel corso del giudizio, la ricorrente chiarirà essere la somma che ogni mese, manente matrimonio, aveva ricevuto dal marito, a suo dire persona facoltosa in quanto titolare, nel suo Paese e in Cina, di una florida impresa di import-export, con disponibilità di liquidità come dimostrato dalle somme di cui sopra, pur invero giudicate modeste e versate ad intervalli di tempo irregolari, fatte pervenire alla moglie nel periodo pagina 2 di 6 maggio 2019-febbraio 2020. La predetta richiesta della somma mensile di Euro 1.600,00 non trovava alcun riscontro.
Di qui, la conclusione che il resistente avesse sposato la ricorrente soltanto per ottenere la cittadinanza italiana, come verificatosi una volta maturati i requisiti minimi di residenza in Italia a' sensi dell'art. 5 l. 91/1992. Con
2. non si è costituito in giudizio, nonostante la Controparte_2 regolare notificazione del ricorso introduttivo.
3. Dopo la fase presidenziale e l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti, la causa, istruita documentalmente e tramite prova testimoniale, veniva rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti finali sulle conclusioni precisate da parte ricorrente all'udienza del 17/09/2024.
4. Occorre quindi procedere alla delibazione della domanda di separazione.
Tale domanda è fondata e va accolta.
Alla luce di quanto esposto in atti e di quanto emerso nel corso del giudizio, non vi sono dubbi che la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi non sia più possibile, essendo venuta a mancare quasi subito dopo la celebrazione del matrimonio la comunione morale e materiale.
Secondo quanto esposto nel ricorso introduttivo e dichiarato dalla ricorrente in sede di udienza di comparizione dei coniugi, in costanza di matrimonio il marito ha iniziato ad essere scontroso e irruento nei suoi confronti e, soprattutto, ha lasciato più volte la casa coniugale per tornare al suo Paese di origine senza fornire giustificazione alcuna alla moglie.
Del resto, l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale: non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza. Ovviamente, tale fatto, deve essere verificabile in base a fatti oggettivi e a tal fine rileva la presentazione stessa del ricorso separativo.
Sussistono, dunque, elementi sufficienti per accogliere la domanda e dichiarare la separazione personale tra i due coniugi.
4.1. Con riguardo alla domanda di addebito proposta, rileva il Collegio che sussistono i presupposti per il relativo accoglimento.
Come noto, la pronuncia in parola presuppone che uno dei due coniugi abbia tenuto, in maniera consapevole e volontaria, un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass., n. 13185/2009). Detta pronuncia di addebito non può basarsi sulla semplice violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma è necessario verificare l'esistenza di un nesso causale tra tale violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve sussistere una effettiva incidenza di tali violazioni nel determinare la situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. Cass., n. 6697/2009; conf. Id., n. 11922/2009 e nn. 929/2015). pagina 3 di 6 A tale riguardo si rammenta come, ai sensi dell'art. 143 c.c., dal matrimonio derivi, fra gli altri, l'obbligo dei coniugi all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Quanto all'obbligo di coabitazione, l'orientamento della giurisprudenza è pacifico nell'affermare che l'abbandono della casa coniugale, ove sia attuato da un coniuge senza il consenso dell'altro, e con il rifiuto di tornarvi, costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale e, di conseguenza, causa di addebito della separazione qualora determini l'impossibilità della convivenza. In tali circostanze, incombe infatti sul coniuge che ha abbandonato la casa coniugale, per sottrarsi alla pronuncia di addebito, dimostrare che tale abbandono sia stato causato dal comportamento tenuto dall'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto quando la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass., n. 2740/2008; conf. Id. n. 17056/2007).
Nel caso di specie risulta adeguatamente assolto dalla ricorrente l'onere probatorio in ordine al comportamento del marito che, a seguito della celebrazione del matrimonio e dell'ottenimento del documento di soggiorno, grazie alla moglie cittadina italiana, ha iniziato a lasciare quest'ultima da sola per recarsi nel suo Paese di origine frequentemente e senza fornire giustificazioni, fino ad abbandonare definitivamente la casa familiare. Sul punto,
figlia della ricorrente e nata da una sua precedente relazione, escussa Testimone_1 all'udienza del 19 settembre 2023, dopo aver riferito che “Il signor avorava anche con CP_1
l'estero come Cina, Iraq. All'inizio del matrimonio vi si recava ogni d vi restava due/tre settimana. Nell'ultimo periodo, da gennaio 2020, al contrario veniva in Italia ogni tre mesi circa e vi restava uno/due settimana”, ha confermato che questi dal mese di marzo del 2020 si è allontanato dalla casa coniugale sita in Jesi alla via dei Bersaglieri, n. 9 senza farvi più ritorno (“Sì, è vero. Non l'ho più visto […] Sconosco i motivi per cui se n'è andato”).
Vi sono, dunque, i presupposti per giustificare la dichiarazione di addebito della separazione al marito convenuto.
4.2. Per quanto riguarda le condizioni di separazione, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'importo di Euro 1.600 mensili al fine di assicurare lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, precisando che tale disposizione si giustificherebbe “con il divario sensibile di redditi tra la ricorrente ed il resistente siccome la ricorrente nell'anno 2020 ha percepito un reddito di € € 5.554,33 e nel 2021 ha percepito un reddito di € 12.314,79, somme assai più ridotte rispetto alle risorse di cui la disponeva in costanza di matrimonio”. Pt_1
Ebbene, sul punto difetta la prova necessaria tale non potendo considerarsi le dichiarazioni della teste figlia della ricorrente, circa il fatto che mensilmente la Tes_1 ragazza assisteva alla consegna, in favore della di lei madre, della somma di Euro 1.600 o aveva, comunque, contezza del fatto – per averlo appresso dalla mamma o dal marito di questa (cfr. art. 2735 c.c.) - che il resistente consegnasse alla ale importo. Pt_1
Difatti, condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità, in capo a quest'ultimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che non gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al paramento di riferimento costituito dalle potenzialità
pagina 4 di 6 economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente.
In seno a tale accertamento, però, è necessario non confondere il tenore di vita con la fruizione diretta di determinate somme di denaro. La circostanza secondo cui il resistente versasse la somma mensile di Euro 1.600 per tutte le spese di casa, compreso l'affitto (per Euro 300) non è idonea a dimostrare, di per sé sola, il tenore di vita della coppia. Del resto, manca nelle dichiarazioni della teste una specifica indicazione di elementi a Tes_1 giustificazione dell'impegno di detti soldi, ad eccezione del pagamento dell'affitto; non vengono descritte le condizioni familiari e il livello, le qualità di vita;
manca la individuazione di date e circostanze riguardanti gli assunti emolumenti versati in contanti dal resistente invero nei soli quattro mesi di effettiva vita matrimoniale: si ricorda come il matrimonio sia stato celebrato a gennaio 2019 e già dal maggio dello stesso anno, come espressamente riferito dalla l'odierno resistente iniziava ad allontanarsi dalla casa familiare per lunghi Pt_1 periodi facendo pervenire alla moglie modeste somme di denaro ad intervalli di tempo irregolari. Ai fini della verifica della spettanza e della quantificazione dell'assegno a un determinato tenore di vita non può farsi riferimento a concetto di stile di vita ancorato alla cessazione della concreta fruizione della somma mensile di Euro 1.600, come se l'assegno di mantenimento dovesse indennizzare il venir meno di una simile disponibilità, omettendo, invece, di considerare, come richiesto da una corretta lettura dell'art. 156 c.c., tutte le potenzialità derivanti dalla complessiva situazione patrimoniale dei coniugi, onde poi verificare la necessità di garantire al coniuge richiedente la continuazione del complessivo standard di vita mantenuto in precedenza, ove consentito dalle capacità economiche dell'altro coniuge.
Aspetto quest'ultimo completamente ignoto nel caso concreto e che non può correttamente dedursi dalle somme comunque versate manente matrimonio né di quelle versate nel periodo maggio 2019-febbraio 2020, come per contro preteso da parte ricorrente.
Il dovere reciproco di assistenza materiale, dopo la separazione, va, quindi, declinato tenendo conto della pluralità di parametri prima sinteticamente ricordati. Tra le circostanze da considerare rientra anche la durata del matrimonio che, come detto, nel caso di specie, è di fatto durato appena qualche mese (in tal senso, cfr., tra le tante, Cass., n. 20507/2024).
Gli elementi probatori raccolti consentono, piuttosto, di riconoscere un assegno di mantenimento nella sua componente assistenziale - non estinguendo la separazione il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale- e tenuto conto delle condizioni reddituali della ricorrente: la stessa nell'anno 2020 ha percepito un reddito da lavoro pari ad € 114,33, oltre alla contribuzione per reddito di emergenza dal mese di giugno al mese di agosto pari ad € 1.650,00 oltre al reddito di cittadinanza dal mese di settembre per € 3.760,00 (€ 940,00/mese) per un reddito complessivo di € 5.554,33; nel 2021 ha percepito un reddito da lavoro pari ad € 1.034,79 e la provvidenza per reddito di cittadinanza di € 11.280,00 (€ 940,00/mese) per un reddito complessivo di € 12.314,79. Si reputa, pertanto, congruo il riconoscimento di un assegno di mantenimento pari a Euro 200,00 mensili.
Va dichiarata l'inammissibilità in questa sede delle restanti domande di assegnazione afferenti ai beni mobili (beni mobili di proprietà dei coniugi che al momento del pagina 5 di 6 provvedimento presidenziale sono ubicati nella casa coniugale) e mobili registrati (Mercedes Classe B, tg. DB967MB, acquistata in regime di comunione dei beni ed intestata al Sig.
[...]
) di cui alle conclusioni di parte ricorrente per violazione Controparte_1 dell'art. 40 c.p.c. (in quanto domande sottoposte a rito differente e in rapporto di connessione non qualificata); parimenti inammissibile è la richiesta di assegnazione della casa coniugale in difetto dei presupposti per detta assegnazione.
5. Le decisioni da ultimo assunte in ordine al quantum dell'assegno di mantenimento, di gran lunga inferiore a quello richiesto, e al rigetto delle restanti domande giustificano una compensazione nella misura di 1/2 delle spese di lite, con condanna di parte resistente alla rifusione delle spese nella residua misura di ½, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa di separazione giudiziale promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata e/o Controparte_2 assorbita, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico di
[...]
; Controparte_2
- ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, celebrato in data 12/01/2019 a Jesi;
- dispone che AL corrisponda a Controparte_2 Parte_1 quale contributo al mantenimento di questa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 200,00 al mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- condanna a rifondere in favore di Controparte_2 Parte_1
la metà delle spese di lite che liquida per intero in Euro 5.261,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata tra le parti la residua misura della metà
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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