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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/11/2024, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2682/2023 R.G. promossa da
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Marocco) il 9 luglio 1968; rappresentato e difeso dall'avv. Eliano Battistini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casalgrande (RE), Piazza Martiri della Libertà n. 7/B
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2
(Marocco) il 31 marzo 1977; rappresentato e difeso dall'avv. Eliano Battistini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casalgrande (RE), Piazza Martiri della Libertà n. 7/B
- convenuta - con l'intervento del
1 di 6 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale e scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
‒ dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il
13.09.2003 in Berrechid –Marocco e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassuolo al n. 95 P. 2 S. C anno
2017, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni;
‒ affidare i figli in modo condiviso e congiunto ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
‒ il padre avrà facoltà di far visita e tenere con sé i figli in qualsiasi momento, previo accordo con la madre;
‒ assegnare la casa coniugale, unitamente ai mobili ed agli arredi alla moglie che vi abiterà coi 2 figli;
‒ il contratto di locazione della abitazione familiare, sita in Scandiano
(RE), Via Pistoni e Blosi n.5, resta intestato al sig. , il Parte_1 quale pagherà i canoni mensili, attualmente di €.550,00, al mese;
‒ le fatture relative alle utenze domestiche ( luce, gas, acqua, ecc.) saranno pagate dal marito;
‒ il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile per il mantenimento dei figli di €.380,00, entro il giorno 15 di ogni mese
a mezzo di bonifico bancario o altra modalità concordata tra le parti, con adeguamento annuale su base ISTAT;
‒ le spese straordinarie per il mantenimento dei figli ( spese scolastiche, medico sanitarie, per attività sportive, abbigliamento dei figli e vacanze) saranno a carico del marito;
‒ i coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni ulteriore rapporto economico e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
2 di 6 FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 30 giugno 2023 Parte_1 chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., pronunciarsi la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio contratto con
. CP_1
L'attore, esponendo che dall'unione dei coniugi erano nati i figli
(il 19 novembre 2006) e (il 3 agosto 2010), chiedeva Per_1 Per_2
l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa familiare e facoltà per il padre di vederli liberamente previo accordo con la madre, offrendo di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di versare alla moglie, a titolo sia di assegno di mantenimento che di assegno divorzile, la somma mensile di €
250,00 al mese.
2. si costituiva con comparsa depositata in data CP_1
13 novembre 2023, rappresentando, in particolare, di avere raggiunto un accordo col marito in ordine alle condizioni della separazione.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 7 luglio 2023 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 9 novembre 2023, sentite personalmente le parti, veniva esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione.
Con sentenza n. 1373/2023 in data 16 novembre 2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti (affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, collocazione prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno in forma libera secondo diretti accordi tra i genitori, assegnazione della casa coniugale
3 di 6 all'attrice, contributo al mantenimento dei figli a carico del padre in misura pari ad € 380,00 al mese, oltre al 100% delle spese straordinarie), e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
All'udienza del 28 novembre 2024 le parti comparivano personalmente, confermando di non volersi riconciliare, e la causa, sulle conclusioni precisate congiuntamente, come in epigrafe trascritte, veniva rimessa in decisione, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e
4 di 6 quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Berrechid
(Marocco) in data 13 settembre 2003.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebratasi in data 9 novembre
2023) nel presente procedimento in cui è stata proposta congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento del matrimonio, e la separazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza n. 1373/2023 in data 16 novembre 2023
(pubblicata in data 17 novembre 2023), passata in giudicato.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Le parti hanno due figli, e che oggi hanno, Per_1 Per_2 rispettivamente, 16 e 13 anni.
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
5 di 6 Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sui loro rapporti patrimoniali.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a CP_1
Kenitra (Marocco) il 31 marzo 1977, contratto a Berrechid (Marocco)
e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Sassuolo dell'anno 2017 parte 2 serie C numero 95;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 28 novembre 2024.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2682/2023 R.G. promossa da
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Marocco) il 9 luglio 1968; rappresentato e difeso dall'avv. Eliano Battistini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casalgrande (RE), Piazza Martiri della Libertà n. 7/B
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2
(Marocco) il 31 marzo 1977; rappresentato e difeso dall'avv. Eliano Battistini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casalgrande (RE), Piazza Martiri della Libertà n. 7/B
- convenuta - con l'intervento del
1 di 6 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale e scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
‒ dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il
13.09.2003 in Berrechid –Marocco e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassuolo al n. 95 P. 2 S. C anno
2017, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni;
‒ affidare i figli in modo condiviso e congiunto ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
‒ il padre avrà facoltà di far visita e tenere con sé i figli in qualsiasi momento, previo accordo con la madre;
‒ assegnare la casa coniugale, unitamente ai mobili ed agli arredi alla moglie che vi abiterà coi 2 figli;
‒ il contratto di locazione della abitazione familiare, sita in Scandiano
(RE), Via Pistoni e Blosi n.5, resta intestato al sig. , il Parte_1 quale pagherà i canoni mensili, attualmente di €.550,00, al mese;
‒ le fatture relative alle utenze domestiche ( luce, gas, acqua, ecc.) saranno pagate dal marito;
‒ il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile per il mantenimento dei figli di €.380,00, entro il giorno 15 di ogni mese
a mezzo di bonifico bancario o altra modalità concordata tra le parti, con adeguamento annuale su base ISTAT;
‒ le spese straordinarie per il mantenimento dei figli ( spese scolastiche, medico sanitarie, per attività sportive, abbigliamento dei figli e vacanze) saranno a carico del marito;
‒ i coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni ulteriore rapporto economico e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
2 di 6 FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 30 giugno 2023 Parte_1 chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., pronunciarsi la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio contratto con
. CP_1
L'attore, esponendo che dall'unione dei coniugi erano nati i figli
(il 19 novembre 2006) e (il 3 agosto 2010), chiedeva Per_1 Per_2
l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa familiare e facoltà per il padre di vederli liberamente previo accordo con la madre, offrendo di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di versare alla moglie, a titolo sia di assegno di mantenimento che di assegno divorzile, la somma mensile di €
250,00 al mese.
2. si costituiva con comparsa depositata in data CP_1
13 novembre 2023, rappresentando, in particolare, di avere raggiunto un accordo col marito in ordine alle condizioni della separazione.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 7 luglio 2023 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 9 novembre 2023, sentite personalmente le parti, veniva esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione.
Con sentenza n. 1373/2023 in data 16 novembre 2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti (affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, collocazione prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno in forma libera secondo diretti accordi tra i genitori, assegnazione della casa coniugale
3 di 6 all'attrice, contributo al mantenimento dei figli a carico del padre in misura pari ad € 380,00 al mese, oltre al 100% delle spese straordinarie), e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
All'udienza del 28 novembre 2024 le parti comparivano personalmente, confermando di non volersi riconciliare, e la causa, sulle conclusioni precisate congiuntamente, come in epigrafe trascritte, veniva rimessa in decisione, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e
4 di 6 quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Berrechid
(Marocco) in data 13 settembre 2003.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebratasi in data 9 novembre
2023) nel presente procedimento in cui è stata proposta congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento del matrimonio, e la separazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza n. 1373/2023 in data 16 novembre 2023
(pubblicata in data 17 novembre 2023), passata in giudicato.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Le parti hanno due figli, e che oggi hanno, Per_1 Per_2 rispettivamente, 16 e 13 anni.
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
5 di 6 Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sui loro rapporti patrimoniali.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a CP_1
Kenitra (Marocco) il 31 marzo 1977, contratto a Berrechid (Marocco)
e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Sassuolo dell'anno 2017 parte 2 serie C numero 95;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 28 novembre 2024.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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