Ordinanza collegiale 12 luglio 2023
Sentenza 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 11/12/2023, n. 3684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3684 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 03684/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00904/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 904 del 2023, proposto da
AL FR RL ON Ellrichshausen, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comande', Serena Caradonna, Giancarlo Maria Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita' Dipartimento Ener, Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6 e con domicilio PEC come da registri di giustizia;
Comune di Buseto Palizzolo, non costituiti in giudizio;
nei confronti
JA Ambiente Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio De Giorgi, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia
- dell''autorizzazione unica rilasciata con D.R.S. n. 763/2016 alla ASJA AMBIENTE ITALIA s.p.a per la realizzazione e l''esercizio di un impianto eolico denominato “Murfi”, di potenza pari a 8,00 MW, sito nel Comune di Buseto Palizzolo (TP), località Baglio Murfi, nonchè per la realizzazione delle opere di connessione e infrastrutturali indispensabili alla costruzione e all''esercizio dello stesso;
- del D.D.G. n. 1317/2019, contenente modifica non sostanziale dell’impianto;
- del D.A. n. 400/GAB del 16 novembre 2016 con il quale Assessorato ha espresso parere di compatibilità ambientale, positivo (V.I.A.) con prescrizioni, ai sensi dell''art. 26 del D.Lgs. 152/06”;
- ove occorra, del parere prot. n. 1424/2015, reso ex art. 152 del Codice dei Beni culturali dalla Soprintendenza di Trapani in seno alla Conferenza di servizi ex art. 14 e ss. l.n. 241/1990 indetta per il rilascio dell''autorizzazione ex art. 12 c.3. d.lgs. 29/12/2003 n. 387;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o collegato;
- del D.D.G. n. 374/2023, pubblicato sul sito web della Regione Siciliana il 21 aprile 2023 e trasmesso a mezzo pec il 24 aprile 2023, con il quale l''Assessorato regionale dell''energia, Dipartimento dell''Energia ha decretato a favore della Società JA Ambiente Italia S.p.A. “l''occupazione temporanea d''urgenza preordinata all''esproprio/asservimento delle aree meglio descritte nel piano particellare che costituisce parte integrante e non allegato al presente decreto”;
- del successivo D.D.G. n. 499/2023, non notificato all''odierno ricorrente, con il quale l''Assessorato ha decretato la modifica dell''art. 1 del D.D.G. n. 374 del 12 aprile 2023, disponendo l''occupazione temporanea e d''urgenza non preordinata all''esproprio delle aree meglio descritte nel piano particellare, che costituisce parte integrante al decreto, e la autorizzazione ai tecnici incaricati a introdursi nei citati terreni per la redazione dei verbali di consistenza ed immissione in possesso relativi alla realizzazione delle opere di mitigazione a tutela del "Baglio Murfi" previste dalla Soprintendenza di Trapani;
- ove occorra, del piano particellare richiamato in detti provvedimenti e di tutti gli atti collegati presupposti e richiamati nei citati provvedimenti, non conosciuti dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di JA Ambiente Italia Spa e di Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente e di Regione Siciliana Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita' Dipartimento Ener e di Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana e di Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana e di Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso notificato il 12.06.2023 e depositato il 16.06.2023, l’odierno ricorrente, premesso di essere proprietario dell’appezzamento di terreno sito nel Comune di Buseto Palizzolo, individuato al foglio catastale n. 43, particelle 9, 92, 93, 137, 117/3, 117/4 e 78, 81, 27, 66, 67, 68, 79, 80, 82, 118, 122, 116/2, 116/3, 116/4, ha dedotto di essere venuto a conoscenza -a seguito di accesso agli atti- dell’autorizzazione unica rilasciata ad JA per la realizzazione del parco eolico “Murfi”, effettivamente realizzato in un’area contigua alla propria proprietà.
2. Ha dedotto di avere appreso, solo a seguito del predetto accesso agli atti, dell’esistenza di opere di mitigazione (consistenti nella piantumazione di alberi ad alto fusto) ricadenti interamente nel proprio fondo.
3. A completamento della vicenda relativa alla realizzazione del parco eolico “Murfi”, l’amministrazione ha adottato dapprima il D.D.G. n. 374 del 12 aprile 2023 avente ad oggetto l’occupazione d’urgenza finalizzata all’esproprio e successivamente D.D.G. n. 499/2023, denominato “di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio” ai sensi dell’art. 49 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001, sostitutivo del precedente atto.
4. Con l’odierno ricorso il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe sulla scorta dei seguenti motivi:
1)con riferimento ai d.d.g. 374/2023 e 499/2023: “ eccesso di potere – violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 17, 22bis, 49 del t.u.es. (d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327) – illogicità manifesta – difetto di motivazione - violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 - violazione e falsa applicazione del d.p.r.s. n. 48/2012 e del d.m. 10 settembre 2010 – violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. – violazione e/o falsa applicazione della l.r. n. 29/2015” ; sul punto, sostiene che il provvedimento n. 499/2023, che riprende le motivazioni del precedente d.d.g. 374/2023, abbia natura di atto sostanzialmente espropriativo, non sussistendo i presupposti per l’occupazione temporanea. Quest’ultima infatti può essere utilizzata soltanto per posare temporaneamente dei materiali per la realizzazione dell’opera o per il transito sempre funzionale ai lavori da eseguire; mentre, nel caso di specie, è prevista l’esecuzione di opere di mitigazione con carattere di tendenziale permanenza;
2) con riferimento al d.r.s. n. 763/2016: “ violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 - violazione e falsa applicazione del d.p.r.s. n. 48/2012 e del d.m. 10 settembre 2010 – violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. – violazione e/o falsa applicazione della l.r. n. 29/2015” , in quanto mancherebbe la disponibilità giuridica delle aree e l’autorizzazione unica non contiene alcun vincolo preordinato all’esproprio, sicché essa è stata rilasciata in maniera illegittima;
3) “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22bis t.u.es. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 15, 16, 17 t.u.es. - eccesso di potere - violazione dell’art.7 l.n. 241/1990 - violazione art. 42 cost - violazione art. 1 prot. 1 c.e.d.u. violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003”, stante la mancata comunicazione di avvio del procedimento di esproprio al proprietario del bene con riguardo agli atti a contenuto autorizzatorio e contenenti la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera assentita;
4) “ decadenza dell’a.u. - eccesso di potere - violazione art. 42 e 97 della costituzione - violazione artt. 12, 13, d.p.r. n. 327/2001 - violazione art. 10 bis, n. 241/1990 - violazione art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22bis t.u.es. e art. 49 del t.u.es”, in quanto non vi sarebbe stata alcuna proroga della dichiarazione di PU a fronte della AU del novembre 2016, con ampio superamento del termine di decadenza quinquennale;
5) “ decadenza dell’a.u. - eccesso di potere - violazione art. 42 e 97 della costituzione - violazione artt. 12, 13, d.p.r. n. 327/2001 - violazione art. 10 bis, n. 241/1990 - violazione art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22bis t.u.es. e art. 49 del t.u.es”; l’AU è ormai priva di effetti, essendo decorso il termine per la conclusione dei lavori - fissato al 31.12.2022- senza che siano state effettuate le opere di mitigazione;
6) “ violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – violazione e/o falsa applicazione legge n. 241/1990 – violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 42/2004 codice dei beni culturali – violazione falsa applicazione t.u.es. (d.pr. 380/2001ess.mm.ii.). violazione dell’art. 42 cost. difetto di istruttoria. violazione art. 1 protocollo c.e.d.u. e art. 11, 42 cost”, in quanto: “ La Regione Siciliana si è dunque limitata ad integrare nel provvedimento autorizzativo le prescrizioni imposte della Soprintendenza senza porre in essere alcuna verifica in ordine alla loro realizzabilità e alla disponibilità giuridica dell’area ” e, inoltre, “ Il vizio genetico del provvedimento stesso colora quindi di illegittimità l’intero atto autorizzativo, che risulta erroneamente istruito e quindi erroneamente ponderato” (cfr. ricorso).
5. Si è costituita JA eccependo: il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; la violazione del principio del ne bis in idem , essendo stata l’autorizzazione unica già impugnata in un precedente giudizio; l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al contro interessato, ossia all’altra proprietaria del Baglio Murfi; la tardività dell’impugnazione dell’autorizzazione unica D.R.S. n. 763/2016 e degli atti connessi, in quanto il ricorrente è proprietario del Baglio Murfi sin dal 2021, allorquando la realizzazione delle opere era pienamente visibile e ciò consentiva di avere piena conoscenza degli atti impugnati nuovamente in questa sede; la carenza di interesse alla impugnazione del D.D.G. n. 374/2023 e del successivo D.D.G. n. 449/2023 quale conseguenza della inoppugnabilità dell’AU, ossia dell’atto presupposto.
5.1. Nel merito, ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto perché infondato. Ha sostenuto che l’adozione del decreto di occupazione temporanea non è connessa con il termine per l’esecuzione dei lavori previsto nella AU e che comunque le opere di mitigazione non sono state prontamente realizzate solo per fatto del ricorrente, il quale non ha consentito l’accesso alle aree.
Inoltre, ha evidenziato che la decadenza della autorizzazione unica avrebbe dovuto essere accertata con provvedimento dell’autorità e dunque si sarebbe in presenza di un potere non ancora esercitato ex art. 34 co. 2 cpa.
Ha poi sostenuto che le opere di mitigazione realizzate, per come prescritte con parere della Soprintendenza, non hanno comportato alcun sostanziale svuotamento delle prospettive dominicali, posto che la porzione di terreno è stata restituita al ricorrente e lo spossessamento è durato il tempo strettamente necessario alla effettuazione delle opere di mitigazione.
6. Il Comune di Buseto Palizzolo, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6.1. Si è costituita la Regione con memoria di forma.
7. All’udienza camerale del 12.07.2023 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti concernenti l’occupazione d’urgenza, con contestuale fissazione dell’udienza per la trattazione del merito ex art. 55 co. 10 c.p.a.
8. Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza di discussione. In particolare, JA ha rappresentato che in data in data 5 ottobre 2023 sono state completate le attività di messa a dimora del filare alberato in argomento.
9. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 7 novembre 2023, udita la discussione delle parti.
DIRITTO
1.Il ricorso è in parte irricevibile e in parte infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2. In primo luogo, deve essere esaminata, secondo l’ordine di esame delle questioni stabilito da costante giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. plen. n. 10 del 2011), l’eccezione di difetto di giurisdizione.
2.1. L’eccezione è infondata. Sul punto, giova richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione “… tuttavia, nel caso di specie è pacifico fra le parti che si tratti di occupazione non preordinata all'esproprio, per la quale le S.U. hanno ritenuto la giurisdizione del g.o. se l'occupazione temporanea di aree disposta ai sensi del D.P.R. n. 8 giugno 2001, n. 327, art. 49, non è finalizzata all'esproprio, bensì a soddisfare un'esigenza limitata nel tempo, funzionale alla corretta esecuzione dei lavori previsti. Ne consegue che la controversia promossa da un privato per la restituzione di un fondo occupato ai sensi della norma citata - non avendo ad oggetto atti o provvedimenti amministrativi e rimanendo estranea alla materia espropriativa vera e propria - sarebbe devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, purchè la domanda sia limitata a far valere l'illecito protrarsi dell'occupazione temporanea, senza lamentare vizi di illegittimità del relativo provvedimento amministrativo (Cass. S.U. n. 3167/2011).
Ora, reputa il Collegio che nel caso di specie sia stata posta in discussione dalla Corte di appello proprio l'applicabilità del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 49, cit. alla fattispecie concreta relativa all'estrazione di materiale di cava, non risultando nemmeno proposta la domanda per l'illecito protrarsi dell'occupazione temporanea, mentre è stato il giudice a qualificare la domanda proposta come risarcitoria da illecito ex art. 2043 c.c..
Si tratta, all'evidenza, di questione non sovrapponibile a quelle sopra menzionate e regolate dal giudice del riparto . (Cass. ord. n. 12019/2023).
2.2. Nel caso concreto si discute in ordine alla possibilità di qualificare l’attività posta in essere dall’Amministrazione in termini di occupazione temporanea non finalizzata all’esproprio, ovvero in termini di attività a contenuto sostanzialmente espropriativo a fronte, secondo tale seconda prospettiva interpretativa, di una dichiarazione di pubblica utilità non seguita da un valido decreto d’esproprio. Il ricorrente censura le modalità di esercizio del potere sostenendo, in via di estrema sintesi, tra l’altro, che le misure di mitigazione prescritte non avrebbero potuto essere attuate attraverso una mera occupazione temporanea, bensì attraverso l’apprensione alla mano pubblica della porzione di terreno a tal fine necessaria. Da tale considerazione fa discendere, a ritroso, l’illegittimità dell’autorizzazione unica, che incorrerebbe nella aporia di prevedere misure di mitigazione che non possono essere realizzate stante la mancata previsione del vincolo preordinato all’esproprio.
Il ricorrente censura proprio le modalità di esercizio del potere, per cui non può dubitarsi che la controversia sia correttamente radicata, trattandosi di una materia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. G) c.p.a., oltre che nella giurisdizione generale di legittimità quanto al provvedimento autorizzatorio.
3. In secondo luogo, deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem , ossia per essere stata già impugnata in un precedente giudizio l’autorizzazione unica n. 763/2016, dichiarata irricevibile con sentenza di questo Tribunale n. 599/2023.
3.1. L’eccezione è infondata.
E’ assunto consolidato che le pronunce in rito definiscono il giudizio in via solo processuale, senza dare luogo alla formazione della cosa giudicata in senso sostanziale (Cass. n. 26377/2014; CdS n. 1149/2018).
Ed infatti, la richiamata giurisprudenza afferma in estrema sintesi che: le pronunce in rito " definiscono il giudizio in via solo processuale, senza formare cosa giudicata in senso sostanziale" (Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2018, n. 1149); " mentre le decisioni su questioni di merito, anche di carattere preliminare, spiegano loro effetti anche al di fuori del processo e sono vincolanti in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni processuali, sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nello ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato formale), e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio (tra le altre, v. da ultimo Cass. n. 15383 del 2014, Cass. n. 7303 del 2012)" [Cass. Civile, sez. III, 16 dicembre 2014, n. 26377].
Più in particolare è stato affermato che: " sono suscettibili di formazione del giudicato le sentenze solo apparentemente processuali cioè quelle che, pur statuendo sul rapporto processuale, risolvono anche questioni di merito attinenti a situazioni giuridiche soggettive sostanziali, in modo da costituire principi vincolanti per la definizione dei rapporti tra privati ed amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 19 maggio 2022 n. 3976, §§. 6.1. e 6.2.; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 24 maggio 2013, n. 2844; Sez. III, 2 febbraio 2012, n. 602; Sez. V, 22 febbraio 2011 n. 1095; sulla possibilità di esperire l'ottemperanza sulle sentenze di rito che hanno un contenuto "non meramente processuale", più di recente, Cons. Stato, Sez. III, 8 febbraio 2018, n. 827)" [Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2023, n. 5396].
3.2. La pronuncia già intervenuta tra le parti, con la quale è stata dichiarata l’irricevibilità per tardività dell’impugnazione, rientra tra le sentenze “strettamente processuali” e in quanto tale non contiene statuizioni di merito suscettibili di fare stato tra le parti.
4. In terzo luogo, deve essere vagliata l’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione dell’autorizzazione unica e degli atti connessi, tra cui il parere della Soprintendenza n. 1424 del 30 settembre 2015.
4.1. L’eccezione è fondata.
Si osserva che il ricorrente è divenuto proprietario del “Baglio Murfi” con atto registrato a Trapani il 16 giugno 2021 e nella nota di trascrizione dell’atto pubblico di compravendita stipulato dal ricorrente (depositato in atti), si riporta testualmente: << la parte venditrice, per ogni conseguente effetto di legge, ha dichiarato - e la parte acquirente ne ha preso atto senza eccezione o riserva alcuna - che: - per le p.lle 133 e 127 (ex p.lla 70), ubicate a breve distanza dal fondo oggetto del presente atto, esiste un progetto per la realizzazione di un impianto eolico in forza del contratto preliminare di locazione e di costituzione di diritti di superficie con firme autenticate in data 23 ottobre 2014 dal notaio francesco di natale di trapani, rep.n.20941, ivi reg.to il 7 novembre 2014 al n.5154 e trascritto in pari data al n.16020 reg.part. >>.
Sin dalla comunicazione mail del 29 novembre 2021 il ricorrente mostra una completa conoscenza del progetto che in quell’occasione gli ha consentito anche di elaborare autonomamente una ipotesi di variante dell’impianto.
Le interlocuzioni tra il ricorrente e JA oggetto del messaggio e-mail inviato dal primo alla seconda in data 16 dicembre 2021 (cfr. all. 17 e 16) e il rendering ivi allegato (che dava conto in maniera puntuale dello stato dei luoghi all’esito della realizzazione del progetto), oneravano il ricorrente della immediata impugnazione previa tempestiva proposizione - se del caso - di apposita istanza di accesso agli atti, invero avanzata solo diversi mesi dopo.
Deve ritenersi, sulla scorta della documentazione sopra menzionata, che il ricorrente abbia avuto conoscenza degli atti oggi (nuovamente) impugnati sin dal dicembre del 2021. Inoltre, trattandosi di atti ritualmente pubblicati in GURS, alla luce delle circostanze di fatto predette, il ricorrente si trovava nelle condizioni di poterli conoscere in maniera piena operando con diligenza.
4.2. Del resto, non può dubitarsi circa il fatto che al momento dell’adozione dell’atto autorizzatorio impugnato non fosse in corso alcuna procedura espropriativa nei confronti del ricorrente, sicché, non può assumere alcuna rilevanza ai fini della tempestività dell’impugnazione l’omissione delle comunicazioni di cui al D.P.R. 327/2001.
4.3. Né l’adozione del decreto di occupazione temporanea può valere a rimettere in termini il ricorrente per l’impugnazione dell’autorizzazione unica, quanto a vizi concernenti esclusivamente quest’ultima.
4.4. Ne consegue, stante l’irricevibilità dell’impugnazione degli atti presupposti al decreto di occupazione temporanea, che non possono essere esaminati il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo di ricorso, concernenti atti ormai inoppugnabili.
5. Ritiene, tuttavia, il Collegio che l’irricevibilità dell’impugnazione degli atti predetti non determini la carenza di interesse all’impugnazione del d.d.g. 374/2023 e del d.d.g. 499/2023, atteso che il ricorrente contesta le precipue modalità con cui sono state realizzate le misure di mitigazione prescritte nell’autorizzazione unica e nel parere della soprintendenza. Tali atti, infatti, si limitano a prevedere la necessità di piantumazione di alberi ad alto fusto, quale misura necessaria a contenere l’impatto visivo dell’impianto, senza stabilire la “veste giuridica” con cui dette misure avrebbero dovuto essere realizzate. Da ciò deriva pertanto la infondatezza della relativa eccezione avanzata dalla resistente.
6. In quarto luogo, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ad una parte necessaria, ossia alla sorella dell’odierno ricorrente, anche ella proprietaria pro quota dell’immobile ove insistono le misure di mitigazione.
L’eccezione è infondata. Sul punto, rileva il Collegio che non è condivisibile l’assunto da cui muove JA, che in maniera velata qualifica l’altra proprietaria come contro interessata. Invero, la posizione dell’altra comproprietaria, a fronte di provvedimenti quali i decreti impugnati, che hanno una potenziale incidenza sul diritto di proprietà, è in tutto e per tutto assimilabile a quella dell’odierno ricorrente.
Del resto, una pronuncia di annullamento degli atti impugnati non potrebbe che riverberare i propri effetti –favorevoli- anche sulla posizione dell’altra proprietaria.
7. Nel merito, il Collegio osserva quanto segue. Per le ragioni già esposte (cfr. punto 4.1, 4.2 e 4.3.), in questa sede residua esclusivamente l’esame del primo motivo e del quinto motivo di ricorso.
8. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La disposizione di cui all’art. 49 TU espropri prevede: “1 . L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.
2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea.
3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi (…) ”.
La giurisprudenza ha così interpretato la norma richiamata: “ L'art. 49 del d.P.R. n. 327 del 2001 stabilisce che l'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.
Ne consegue che i presupposti per poter legittimamente adottare il provvedimento di occupazione in discorso sono la strumentalità, la necessità e la provvisorietà.
L'area da occupare, infatti, deve essere strumentale all'esecuzione dell'opera, necessaria alla sua corretta realizzazione e deve essere restituita al proprietario una volta esaurita la sua funzione, mentre il vincolo preordinato all'esproprio postula che sull'area esproprianda venga realizzata in tutto o in parte l'opera pubblica oppure che il detto rapporto di strumentalità necessaria sia destinato ad avere una durata tendenzialmente illimitata e non temporanea ” (Cons. di Stato n. 2874/2018).
8.1. Nel caso di specie, la strumentalità e la necessità dell’occupazione di cui si discute possono essere apprezzate, sebbene in via mediata. Come già rilevato, le misure di mitigazione sono state previste come necessarie per contenere l’impatto visivo dell’impianto, sito in prossimità al Baglio Murfi e sono state poste quale condizione per la realizzazione dell’impianto stesso. In altri termini, emerge chiaramente tanto dal parere della Soprintendenza n. 1424/2016 quanto dalla autorizzazione unica n. 763/2016 (in particolare all’art. 3, giusta tav. 1.24), che l’effettuazione delle misure di contenimento si pone quale presupposto per la conservazione dell’autorizzazione rilasciata.
L’occupazione si è posta quale strumentale, oltre che necessaria, alla realizzazione delle misure prescritte le quali, a loro volta, rivestono carattere di strumentalità e necessità rispetto all’opera di pubblica utilità già realizzata e al suo funzionamento.
8.2. Né si può ritenere che difetti il requisito della temporaneità e che le misure realizzate siano idonee a svuotare di contenuto le prerogative del proprietario quanto alla porzione di terreno ove esse insistono. E’ pacifico, infatti, che il fondo è stato occupato per il tempo strettamente necessario alla messa a dimora degli alberi e poi restituito al ricorrente.
Del resto, la presenza degli alberi per il tempo di funzionamento dell’impianto non è sufficiente a pregiudicare in maniera seria le prerogative connesse al diritto di proprietà. Sul piano astratto, infatti, il tipo di misura realizzata è difficilmente atta a privare di contenuto le facoltà di godimento e disposizione connesse all’esercizio del diritto. In concreto, inoltre, le misure di contenimento risultano collocate su di un filare in una porzione relativamente esigua di terreno nei pressi del confine del fondo di proprietà del ricorrente, sicché si appalesa la piena tollerabilità delle misure imposte in relazione alla specificità del loro impatto dimensionale e della loro collocazione nel complesso del fondo stesso.
Inoltre, è del tutto generica l’allegazione del ricorrente circa il pregiudizio che deriverebbe al progetto di ristrutturazione del Baglio per effetto della piantumazione di un filare di alberi. Non vi sono elementi concreti per ritenere che le misure di mitigazione pregiudichino il progetto del ricorrente sul bene avendo, anzi, la funzione di escludere dalla vista l’impianto.
Per concludere sul punto, non realizzandosi una definitiva privazione nell’uso del suolo –effetto tipico dell’espropriazione- l’attività posta in essere non ha contenuto sostanzialmente espropriativo.
9. Il quinto motivo di ricorso è infondato.
Come emerge dall’autorizzazione unica (art. 6), invero, la data del 31 dicembre 2022 è stata prevista quale termine per l’esecuzione dei lavori in senso stretto e finalizzati alla realizzazione delle opere di impianto e connesse infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto eolico, e non per l’esecuzione dei lavori relativi all’opera di mitigazione.
E’ incontestato che il 28 dicembre 2022 sono stati ultimati i lavori di realizzazione di tutte le opere del parco eolico “Murfi”, in quanto entro tale data sono state realizzate e ultimate le opere impiantistiche e le opere civili strutturali funzionali all’esercizio dell’impianto.
Non può non osservarsi, in ogni caso, che la mancata piantumazione del filare alberato prima della indicata scadenza temporale è riconducibile al rifiuto opposto dal ricorrente, che ha negato l’accesso al proprio fondo in tempo utile (nel novembre 2022), rendendo così necessaria l’adozione del decreto d’occupazione temporanea. Non può, dunque, il ricorrente giovarsi delle conseguenze di proprie condotte a scapito di un altro soggetto, specie in considerazione del fatto che l’accesso è stato richiesto in tempo comunque sufficiente a realizzare la messa a dimora delle piante.
10. La peculiarità delle questioni trattate giustifica, malgrado la soccombenza, la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte lo respinge;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO