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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 786 del 2024 V.G. a seguito del ricorso depositato da Parte_1
(c.f. ) e (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._1 Parte_2 C.F._2 dall'avv. Daniela Selis, con cui le parti hanno richiesto la separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in Olbia il 6.2.1999, da cui sono nati, nel 1999 e nel 2007, i figli e Per_1
Claudio, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi esonerandoli dalla comparizione personale all'udienza per la convalida degli accordi di separazione;
2) Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione dello stesso (come avviene da oltre un anno) presso l'abitazione della NO trasferita dalla casa coniugale Pt_1 ad una abitazione sita in Olbia nella Via Genova n°55;
3) Assegnare la casa coniugale al Sig. che vi abita con il figlio maggiore;
autorizzare gli stessi Pt_2
a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre ed il figlio minore potranno liberamente frequentarsi e vedersi;
il padre potrà tenere con sé il figlio nel rispetto delle esigenze, impegni e salute dello stesso e delle esigenze della madre, in modo particolare quelle lavorative;
saranno i genitori a
1 stabilire di comune accordo e di volta in volta orari, giorni di visita ed ogni altro ulteriore impegno del ragazzo tenendo conto anche dei suoi desideri;
Nello stesso modo e con la stessa libertà i genitori, insieme, decideranno in merito alle vacanze estive, vacanze Natalizie e Pasquali nel rispetto, anche, delle usanze familiari;
in caso di disaccordo dovranno seguire le regole dell'alternanza annuale;
5) Porre a carico del Sig. un contributo economico per il solo mantenimento del figlio minore Pt_2 pari ad € 250,00 mensili da doversi inoltrare alla madre tramite bonifico bancario codice iban [...]; per il figlio maggiorenne, economicamente autosufficiente, i genitori si impegnano a sostenerlo ed aiutarlo in caso di necessità ed urgenze.
6) Relativamente alle spese straordinarie del figlio minore, i coniugi dovranno partecipare nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche, abbigliamento specifico o particolarmente necessario;
7) La NO ha lasciato la casa coniugale portando via con sé solo i propri effetti personali Pt_1
e gli arredi decisi di comune accordo;
non sussistono ulteriori pretese economiche tra di loro.
Il Tribunale, dato atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, che vengono, quindi, confermate in questa sede, e da intendersi trascritte in dispositivo, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, ed essendo le stesse rispondenti all'interesse della prole;
visto il parere del P.M.;
DICHIARA
la separazione personale di e in relazione al matrimonio contratto in Parte_1 Parte_2
Olbia il 6.2.1999, alle condizioni sopra indicate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 12.2.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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