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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 03/04/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e ELle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 748/2024 e promossa con ricorso depositato in data
25/10/2024 da:
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.04.1982 e residente in [...] , v.le Prati n. 27; rappresentata e difesa, giusta procura a margine ELl'atto di ricorso, dall'avv. Stefania Franchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rovereto (TN), C.SO Rosmini n. 46;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a Ploiesti (Romania) e residente in [...], v.le Prati n. 27;
PARTE RESISTENTE-contumace
Con l'intervento EL Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Parte ricorrente: come da memoria ex art. 473 bis 17 EL 05.03.2025, richiamando tutte le istanze istruttorie;
discute rinviando agli atti di causa e chiede la rifusione ELle spese ai sensi EL DM 55/2014;
Parte resistente-contumace: --
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”
Motivi ELla decisione
1 1. Con ricorso depositato il 25.10.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
, esponendo: Controparte_1
- che le parti hanno iniziato la loro relazione nel 1998 in Romania e dalla loro unione sono nati tre figli: nato il [...] a [...], di 20 anni, non _1
economicamente autosufficiente, , nata il [...] ad [...], di 16 anni, Persona_2
e , nata il [...] ad [...], di 9 anni;
Persona_3
- che il 23.10.2018 le parti si sono unite in matrimonio a RI EL AR in regime di comunione legale;
- che sussisterebbero i presupposti per pronunciare la separazione fra le parti, per disporre l'affidamento esclusivo ELle figlie minori alla madre, presso cui dovranno altresì essere collocate, e ciò in ragione ELle condotte aggressive e violente tenute dal resistente nei confronti ELla ricorrente, spesso alla presenza dei figli, vittime quindi di violenza assistita. In particolare, mentre fino al 2021, nonostante l'immotivata gelosia EL resistente, il rapporto matrimoniale fra le parti sarebbe proseguito normalmente, a partire da fine 2021 avrebbe iniziato a degenerare: il resistente negli ultimi tre anni avrebbe iniziato ad abusare di sostanze alcoliche, ad avere problemi economici (spendendo il denaro in alcolici e scommesse di gioco), ad avere soltanto lavori saltuari e discontinui, ad allontanarsi dalla famiglia sparendo per alcuni mesi per poi farvi ritorno;
quando in famiglia, avrebbe iniziato a tenere condotte minacciose, ingiuriose, aggressive e verbalmente violente e, a partire dall'estate 2024, anche fisicamente violente nei confronti ELla moglie, spesso alla presenza dei figli, secondo un'escalation culminata coi fatti di ottobre 2024. Più precisamente:
1. a partire da fine 2021 il resistente avrebbe iniziato ad accusare la ricorrente di intrattenere relazioni extraconiugali, proferendo nei suoi confronti minacce e ingiurie EL tipo "devi crepare", "se mi lasci ti ammazzo, ti taglio la gola", "sei una puttana come tua madre";
2. a partire dal 2022, a causa dei problemi economici, avrebbe iniziato a spendere il CP denaro ELla famiglia (in alcolici e scommesse di gioco), prelevando anche somme di denaro dal conto personale ELla ricorrente appropriandosi EL suo bancomat;
3. trascorsi alcuni mesi con relativa calma, a gennaio 2023 avrebbe ripreso a tenere CP condotte verbalmente aggressive, con minacce anche davanti ai figli, abbandonando l'abitazione familiare per farvi rientro solo ad ottobre 2023;
2 4. dopo qualche mese di tranquillità, a partire da giugno 2024 sarebbero ricominciati gli episodi di grave gelosia, nell'ambito dei quali il resistente avrebbe controllato il cellulare ELla moglie, l'avrebbe pedinata fino al luogo di lavoro, tempestata di telefonate, spiata mentre dormiva;
l'avrebbe poi ingiuriata con epiteti EL tipo "troia, puttana"; le avrebbe richiesto denaro con insistenza, minacciandola di svuotare il conto;
nell'estate 2024 avrebbe CP aggredito fisicamente la moglie (con strattonamenti, prese per i capelli) anche alla presenza dei figli fino a giungere ai gravi episodi di ottobre: in data 10.10.2024 l'avrebbe minacciata di diffondere loro video mentre intrattenevano rapporti sessuali;
in data 14.10.2024 l'avrebbe aggredita con schiaffi e un pugno alla testa;
a fronte EL degenerare ELla situazione la ricorrente ha sporto querela;
- che, in quanto genitore collocatario di prole minore, le andrebbe assegnata la casa familiare, con contestuale rilascio ELl'immobile da parte EL resistente;
- che non sarebbe sua intenzione chiede un assegno di mantenimento per sé stessa, nonostante la disparità economica fra la propria condizione economico-patrimoniale e quella EL marito, mentre sussisterebbero i presupposti per porre a carico di quest'ultimo un contributo per il mantenimento ordinario ELle figlie minorenni nella misura di € 500,00 ciascuna, oltre al 50% ELle spese straordinarie, e un contributo per il mantenimento EL figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nella misura di € 400,00 (considerate anche le problematiche psico-fisiche di cui soffrirebbe): il resistente, infatti, attualmente svolgerebbe la professione di cuoco presso la pizzeria al Sud di RI EL AR, con stipendio mensile pari a circa €
2.500; ella invece sarebbe assunta con contratto a tempo indeterminato come cameriera presso il ristorante Novecento a RI, con stipendio mensile di € 2.000-
2.200; i coniugi sono comproprietari per 1/2 ciascuno ELla casa familiare (p.m. 7 ELla p.ed. 2517 in C.C. RI) e sono gravati dai seguenti mutui (da molto tempo pagati esclusivamente dalla ricorrente): € 1.032 mensili quale rata per il mutuo acceso per l'acquisto ELla casa familiare, € 391,00 ed € 162,00 per finanziamenti conclusi per la ristrutturazione ELl'immobile, oltre alle spese condominiali.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- in via indifferibile, di affidarle le figlie minori in via esclusiva, con collocamento presso di sé, di disporre visite protette padre-figlie, di assegnarle la casa familiare con rilascio da parte EL resistente, di porre a carico di quest'ultimo un contributo per
3 il mantenimento ordinario di ciascuna figlia pari ad € 500,00 mensili, per complessivi € 1.000,00, oltre al 50% ELle spese straordinarie, e un contributo per il mantenimento EL figlio maggiorenne pari ad € 400,00, il tutto a decorrere dalla data di deposito EL ricorso;
di riconoscerle il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli e il diritto di fruire dei benefici fiscali per i figli a carico;
- nel merito, la separazione personale ELle parti oltre alle medesime richieste di cui ai provvedimenti indifferibili e alla rifusione ELle spese EL giudizio.
2. Svolta una sommaria istruttoria, mediante l'acquisizione dei verbali di intervento ELle forze ELl'ordine e EL referto EL Pronto Soccorso di Arco e mediante la richiesta di informazioni all'Autorità Giudiziaria penale, con decreto inaudita altera parte, pronunciato il 05.11.2024, ai sensi ELl'art. 473 bis 15, comma 1 c.p.c., la giudice ELegata – ritenuto sussistere un pregiudizio imminente e irreparabile al benessere psicofisico dei figli a fronte ELla prosecuzione ELla convivenza fra le parti – ha assegnato la casa familiare alla ricorrente, ordinando il rilascio immediato da parte di . Con il medesimo decreto è stata altresì fissata l'udienza per CP
l'interrogatorio libero ELle parti, per l'assunzione di due informatori a testa, nonché per la conferma, revoca o modifica EL provvedimento assunto inaudita altera parte, assegnando alla ricorrente termine per la notifica EL ricorso e EL decreto e al resistente termine per la costituzione a mezzo di difensore.
3. Nonostante il perfezionamento ELla notifica (consegnata a mani), CP
non si è costituito, né è comparso all'udienza EL 20.11.2024, all'esito
[...] ELla quale, effettuato l'interrogatorio libero ELla parte ricorrente e assunte le informazioni dall'unico informatore citato, ossia il figlio con _1
ordinanza EL 27.11.2024 sono stati confermati e integrati i provvedimenti indifferibili adottati con il precedente decreto.
3.1. In particolare, con l'ordinanza EL 27.11.2024 – ritenuto gravemente pregiudizievole per il benessere psicofisico ELle figlie minori il protrarsi ELla convivenza fra le parti, in quanto segnata da una gravissimo conflittualità culminata in atti di aggressione verbale ma anche fisica EL resistente nei confronti ELla ricorrente – si è provveduto:
4 - ad affidare le minori e in via esclusiva a Persona_2 Persona_3 Parte_1
;
[...]
- a collocare e presso la madre;
Persona_2 Persona_3
- ad assegnare a la casa familiare di RI EL AR, v.le Prati n. 27; Parte_1
- a ordina a di allontanarsi dalla casa familiare;
Controparte_1
- ad autorizzare ad avvalersi ELl'ausilio ELla forza pubblica per il Parte_1
caso di opposizione o resistenza da parte EL coniuge;
- a prevedere che le visite padre-figlie avvenissero in spazio neutro, alla presenza di un'educatrice o di un educatore;
- a porre a carico di un contributo per il mantenimento Controparte_1 ordinario dei tre figli pari ad € 600,00 mensili (€ 200,00 mensili ciascuno);
- a porre a carico di ciascun genitore il 50% ELle spese straordinarie necessarie per i figli;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida EL C.N.F., dovranno essere concordate solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad € 200,00;
- a riconoscere a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i Parte_1
contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti da ciascun genitore secondo il riparto effettivo ELle spese straordinarie;
- a fissare l'udienza per l'esame ELla causa nel merito;
- ad acquisire relazione EL servizio sociale e informazioni da parte ELl'Autorità
Giudiziaria penale in ordine al nuovo procedimento aperto a carico di . CP
4. All'udienza EL 26.03.2025 - preso atto ELla mancata costituzione EL resistente nonostante la ritualità e tempestività ELla notifica, assunto nuovamente l'interrogatorio ELla ricorrente, esaminata la relazione EL servizio sociale EL
10.03.2025 e ritenute superflue le istanze istruttorie ELla ricorrente - la giudice ha invitato la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi ELl'art. 473 bis 22 c.p.c., riservandosi di riferire al Collegio, previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
5. In data 28.03.2025 la pubblico ministero ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
5 6. Tanto premesso, passando ad esaminare la domanda di separazione formulata da parte ricorrente, essa è fondata.
6.1. In particolare, la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente può trovare accoglimento sussistendo i presupposti richiesti dalla legge a tal fine (art. 151 c.c.).
6.1.1. Le risultanze processuali, infatti, evidenziano una crisi EL rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruire quella comunione d'intenti e di sentimenti che di quel rapporto rappresenta l'indispensabile presupposto.
6.1.2. Sorreggono tale convincimento le gravi allegazioni ELla ricorrente, che imputa al coniuge comportamenti aggressivi e violenti, nonché il fatto che non si CP
sia costituito in giudizio.
6.2. Si pronuncia pertanto la separazione personale fra i coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio in RI EL
[...] Controparte_1
AR (TN), il 23.10.2018 e si dispone la trasmissione di copia autentica EL dispositivo ELla presente sentenza all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
7. Passando a esaminare le questioni relative all'affidamento, al collocamento e al diritto di visite EL genitore non collocatario, vanno confermati i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'udienza EL 26.03.2025.
7.1. Quanto all'affidamento, si rileva che l'istruttoria svolta ha messo in luce il protrarsi, oramai da lungo tempo, di una situazione familiare molto deteriorata, caratterizzata da incomunicabilità assoluta fra i coniugi, da continue liti, aggressioni verbali e, talvolta, anche fisiche EL marito alla moglie, soprattutto in concomitanza con l'abuso di sostanze alcoliche da parte EL resistente, il che rende evidentemente impossibile l'esercizio condiviso ELla responsabilità genitoriale. Tale esasperata conflittualità fra i genitori pare avere principalmente causa nelle condotte EL resistente che, talvolta alterato dall'alcool, animato da una ossessiva gelosia per la moglie e spinto da continue richieste economiche, l'aggredisce verbalmente, la controlla, la insulta e talvolta giunge persino ad aggredirla fisicamente (spinte, tirate per i capelli, pugni, ecc…).
6 Quanto osservato si ricava, in particolare dalla documentazione presente nel fascicolo ELle indagini preliminari relativo al procedimento, conclusosi con archiviazione, R.G. GIP 23/986 R.G.N.R. 1002/23 ed in specie:
- dalla consulenza psichiatrica EL 18.08.2022 ELl'ospedale di Arco, effettuata a fronte di chiamata al 118 operata dal figlio ELle parti, nella quale lo specialista riporta che il paziente “…quando beve alcolici presenta una Controparte_1
sintomatologia ELirante di gelosia nei confronti ELla moglie. Per tale motivo litiga spesso con la moglie e questo ha spinto il figlio oggi a chiedere aiuto perché ieri sera e anche oggi in preda all'alcool ha litigato pesantemente con la moglie…” (doc.
28 fasc. pen.);
- dall'annotazione di indagine EL 05.06.2023, dalla quale risulta che ha PT chiesto l'intervento dei Carabinieri di RI EL AR, lamentando che quella notte il marito, rincasato a casa alle ore 00:15, si è accanito “per futili motivi, sia verbalmente che fisicamente” su di lei e che il figlio maggiorenne si è _1 allontanato da casa in preda ad una crisi d'ansia; al momento ELl'intervento, inoltre,
i verbalizzanti danno atto che era con la figlia minorenne in PT Persona_2 strada e che quest'ultima, sopraggiunto il padre (che in un primo momento aveva cercato di eludere i controlli dei militi nascondendosi), ha avuto un attacco di panico, necessitando di cure mediche;
nel medesimo documento i verbalizzanti danno atto che “i figli, a seguito dei continui litigi fra i genitori, sono seguiti da psicologi ELla scuola poiché entrambi soffrono di attacchi d'ansia/attacchi di panico” (doc. 14 fasc. pen.);
- dal verbale di pronto soccorso ELl'ospedale di Arco EL 05.06.2023 relativo all'accesso di , nel quale viene effettuata una diagnosi di Parte_1
“Contusione arto superiore” con prognosi di 7 giorni che la paziente riferisce esserle stata causata “da parte EL marito” (doc. 32 fasc. pen.);
- dal verbale di pronto soccorso ELl'ospedale di Arco relativo all'accesso EL
05.06.2023 di , nel quale la minore riferisce uno stato di angoscia e di Persona_2
essere seguita dalla psicologa ELla scuola (doc. 34 fasc. pen.);
- dalla segnalazione ELla scuola ELl'alunna EL Persona_4
22.06.2023 e EL verbale di SIT di insegnante ELla minore, la quale Persona_5
7 riferisce che la bambina le ha confidato che il papà, quando beve, le dice brutte cose
(che le spacca la faccia, che la riempirà di botte) e litiga anche con la mamma, la quale, per colpa EL marito, “si sarebbe fatta male”; sempre a causa EL padre, inoltre, suo fratello avrebbe tentato di scappare di casa;
la minore ha altresì confidato all'insegnante di essere esausta, di non pensare ad altro e che, nonostante la madre le abbia chiesto di non parlarne con nessuno, di non farcela più a tenere tutto per sé.
L'insegnante, nella e-mail inviata alla dirigente scolastica, scrive che la minore le ha raccontato quanto riportato singhiozzando e piangendo e di averla vista “veramente provata e spaventata”; nel verbale di SIT Abeni riferisce anche che la minore le ha confidato di aver paura e di tremare come una foglia quando madre e padre litigano
(cfr. docc. 2 e 12 fasc. pen.);
- dal verbale di sommarie informazioni EL 27.07.2023 di Persona_6
conoscente ELla famiglia , il quale ha riferito di aver sentito Persona_7
“spesso provenire dall'appartamento EL , soprattutto la sera verso CP mezzanotte, forti urla di uomo e donna adulti, ma anche pianti di bambina” (doc. 11 fasc. pen.);
- dal verbale di sommarie informazioni EL 08.08.2023 EL medico di base di
[...]
dott. , che riporta di essere stato contattato da , Per_1 Persona_8 PT
che lo ha chiamato per un problema di prolungate assenze da parte EL figlio a causa di “stress e ansia” (cfr. doc. 39 fasc. pen.);
- dal verbale di sommarie informazioni EL 30.08.2023 rese da , che Parte_1
afferma che fra lei e il marito vi sarebbero continue liti, a frequenza settimanale
(anche tre giorni a settimana), a causa ELla sua immotivata gelosia (doc. 48 fasc. pen.);
- dal verbale di sommarie informazioni EL 30.08.2023 di che parla _1
di violenza verbale fra i genitori a cadenza giornaliera negli ultimi anni, con notti insonni per lui e sua sorella proprio a causa di tali liti;
il ragazzo riferisce Persona_2 inoltre di aver assistito alla lite EL 05.06.2023 fra i genitori, nell'ambito ELla quale il padre dava “violente spinte” alla madre per questione di soldi (doc. 51 fasc. pen.);
- dalla richiesta di archiviazione EL pubblico ministero EL 07.09.2023, nella quale, sebbene si escluda la sussistenza di una situazione di maltrattamenti, tuttavia si
8 evidenza una conflittualità molto elevata fra i genitori “di cui fanno le spese soprattutto i figli” (doc. 57 e 58 fasc. pen.).
Il quadro emergente da tali atti è stato confermato e precisato da _1 all'udienza EL 20.11.2024, sentito quale sommario informatore: il ragazzo ha ribadito l'ossessiva gelosia EL padre nei confronti ELla madre, il fatto che, quando in preda ai suoi attacchi di gelosia, avrebbe atteggiamento molto aggressivi, pretenderebbe di vedere il cellulare ELla moglie, l'assillerebbe con continue telefonate, insisterebbe per sapere dov'è, la insulterebbe dandole ELla poco di buono, giungendo sino a spintonarla;
tali comportamenti, secondo quanto riferito dal ragazzo, sarebbero iniziati nell'autunno EL 2021 e costituirebbero, secondo la percezione EL figlio, vere e proprie aggressioni verbali di nei confronti di CP
. Da maggio 2024 i litigi fra i genitori avverrebbero ogni tre-quattro giorni, PT
quasi sempre a causa ELla gelosia EL padre, talvolta per richieste di denaro che questi rivolgerebbe con molta insistenza alla moglie, usando il denaro forse per scommesse;
ha aggiunto che il padre ha l'abitudine di svegliare _1
di notte e di non lasciarla riposare e poiché ella dorme in camera con la figlia PT
, anche quest'ultima verrebbe svegliata. Riferisce ancora il ragazzo che la Persona_2
sorella si spaventa molto a fronte dei litigi dei genitori e si Persona_3
rannicchia in un angolo coprendosi le orecchie, oppure piange in camera sua (cfr. verbale d'udienza EL 20.11.2024).
Anche la documentazione inserita nel fascicolo ELle indagini preliminari relativo al procedimento, conclusosi con richiesta di archiviazione, R.G.N.R. 1500/24, rappresenta ulteriore conferma EL quadro sopra descritto: ci si riferisce in particolare alle sommarie informazioni testimoniali resa da , Testimone_1 Testimone_2
, ex-colleghe di lavoro ELla ricorrente, le quali hanno riferito che la donna in
[...]
alcune occasioni si era confidata lamentando le condotte EL marito, la cui esasperata gelosia trasmodava in aggressioni verbali e, almeno in un'occasione, fisiche (con un pugno sferrato alla ricorrente); ha poi riferito di aver visto più volte il Tes_3
resistente, nel corso EL 2022, presentarsi sul luogo di lavoro di per verificare PT
la presenza ELla moglie (cfr. pag. 24 e 25 fasc. penale cit.).
9 7.1.2. L'affidamento esclusivo ELle minori alla madre appare necessario anche in ragione EL manifestato disinteresse paterno, inequivocabilmente ricavabile:
- dal rifiuto all'attivazione ELlo spazio neutro per vedere le figlie (cfr. relazione EL servizio sociale EL 10.03.2025);
- dall'inadempimento all'obbligo di mantenere i figli;
- dalla sua sostanziale irreperibilità (cfr. esiti ELla notifica effettuata ai sensi ELl'art. 140 c.p.c.);
- dalla sua mancata costituzione in giudizio.
7.1.3. Alla luce di tali conclusioni si ritiene che la tutela ELl'interesse ELle minori e in via esclusiva a renda necessario Persona_2 Persona_3 Parte_1
l'affidamento di queste ultime alla madre, rispetto alla quale non sono emersi elementi che inducano a sospettare circa la sua adeguatezza all'esercizio EL ruolo genitoriale. Si affidano, pertanto, le minori e in via Persona_2 Persona_3
esclusiva alla madre, , presso la quale saranno altresì collocate e Parte_1
fisseranno la loro residenza.
7.2. A fronte EL collocamento ELle minori presso la madre, va confermato l'assegnazione a quest'ultima ELla casa familiare di RI EL AR, v.le Prati n. 27;
7.3. Quanto al diritto di visita EL padre, non si può che prendere atto ELla decisione di di non procedere all'attivazione ELle visite in spazio neutro, modalità CP senz'altro giustificata alla luce ELle risultanze probatorie esaminate ai paragrafi precedente: si sospendono, pertanto, le visite padre-figlie, salva la possibilità di attivazione di visite in spazio neutro allorché il resistente si attivasse a tal fine e comunque nel rispetto ELla volontà ELle minori che il servizio sociale avrà cura di accertare.
8. Passando alla questione EL mantenimento, va anzitutto rilevato che nessun dubbio sussiste in ordine al diritto di tutti e tre i figli a essere mantenuti dai genitori:
[...]
e sono infatti minorenni, mentre è Per_2 Persona_3 _1 neomaggiorenne (compirà 21 anni quest'anno) e frequenta le scuole superiori.
8.2. Ciò premesso, in ordine alla quantificazione EL mantenimento per ciascun figlio/figlia, vanno presi in considerazione i seguenti elementi:
10 - l'età ELle minori di e di , rispettivamente di 16 e 9 Persona_2 Persona_3
anni;
- l'età EL figlio maggiorenne, di soli 21 anni, frequentante le scuole superiori;
- l'affidamento esclusivo ELle figlie alla madre e la sospensione ELle visite padre- figli, con la conseguenza che tutti i compiti di cura, accudimento e di educazione ELle minori grava sulla ricorrente;
- la situazione economico-patrimoniale EL padre: dal percorso lavoratore di risulta che costui svolge da molti anni la professione di cuoco con CP
contratti a tempo determinato (doc. 16 e ss fasc. pen.) e dall'esame ELle dichiarazioni dei redditi dimesse (docc. 7, 8 e 9 di parte ricorrente) si ricava uno stipendio mensile netto medio che, a seconda ELl'annualità, si aggira attorno ad €
1.750-1.800 (calcolo effettuato su dodici mensilità); il resistente è contitolare assieme alla moglie ELla abitazione familiare, che però ha dovuto rilasciare a fronte ELl'assegnazione alla ricorrente, con conseguente necessità di reperire altra situazione abitativa;
è obbligato, assieme alla coniuge, al pagamento EL CP mutuo relativo all'abitazione familiare (doc. 3 di parte ricorrente) e al pagamento di due ulteriori finanziamenti accesi per la sua ristrutturazione (docc. 12 e 13 di parte ricorrente), per un importo mensile complessivo ammontante a circa € 1.535; la ricorrente, tuttavia, allega che il marito è inadempiente all'obbligo di pagamento ELla propria quota dei debiti sopra indicati e nessuna prova contraria è emersa sul punto;
- la situazione economico-patrimoniale ELla madre: è assunta con contratto a PT
tempo indeterminato come cameriera presso il ristorante Novecento a RI e dichiara di percepire uno stipendio mensile pari ad € 2.000-2.200 circa, ancorché dall'esame ELle dichiarazioni dei redditi risulti un reddito mensile netto (calcolato su dodici mensilità), pari a circa 1.600 euro (cfr. dichiarazione dei redditi 2024 per l'annualità
2023 – doc. 7); è comproprietaria assieme al coniuge ELla casa familiare, che le è assegnata;
ella allega di essere gravata per intero dal peso economico di tali debiti relativi all'abitazione familiare stante l'inadempimento EL marito nel concorrere al loro pagamento.
11 8.2.1. Alla luce di tali elementi si ritiene di porre a carico EL padre, a decorrere dalla data EL deposito EL ricorso, un contributo per il mantenimento dei tre figli pari ad €
700,00 mensili (€ 200,00 mensili per ciascuna figlia minorenne e € 300,00 per il figlio maggiorenne); detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato da sul conto corrente di Controparte_1 Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, salvo diverso accordo fra le parti.
8.2.2. I genitori saranno inoltre gravati EL 50% ELle spese straordinarie necessarie per i figli;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida EL C.N.F., dovranno essere concordate solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad €
200,00.
8.2.3. Si riconosce inoltre a il diritto di percepire integralmente gli Parte_1
assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti da ciascun genitore secondo il riparto effettivo ELle spese straordinarie.
9. Si precisa che - stante la mancata costituzione EL padre, il rifiuto di quest'ultimo all'attivazione ELle visite in spazio neutro alle figlie e la natura sostanzialmente obbligata e necessaria ELla misura ELl'affidamento esclusivo e ELla sospensione ELle visite - l'ascolto ELle minori è stato ritenuto superfluo.
10. Le spese EL giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori minimi ELlo scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di valore indeterminato e indeterminabile di bassa complessità), vanno poste a carico EL resistente, stante l'accoglimento integrale ELle pretese ELla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori/le procuratrici ELle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. PRONUNCIA la separazione personale fra i coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in RI EL AR (TN), il Controparte_1
23.10.2018;
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica EL dispositivo ELla presente sentenza all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
12 3. AFFIDA le minori e in via esclusiva alla Persona_2 Persona_3
madre, , presso la quale saranno altresì collocate e fisseranno la loro Parte_1
residenza;
4. ASSEGNA a la casa familiare di RI EL AR, v.le Prati n. Parte_1
27;
5. SOSPENDE le visite padre-figlie, salva la possibilità di attivazione di tale modalità di visita a fronte di iniziativa paterna in tal senso e nel rispetto ELla volontà ELle minori che il servizio sociale avrà cura di accertare;
6. PONE a carico EL padre, a decorrere dalla data EL deposito EL ricorso, un contributo per il mantenimento dei tre figli pari ad € 700,00 mensili (€ 200,00 mensili per ciascuna figlia minorenne e € 300,00 per il figlio maggiorenne); detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato da
[...]
sul conto corrente di entro il giorno cinque di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, salvo diverso accordo fra le parti;
7. PONE a carico di entrambi i genitori EL 50% ELle spese straordinarie necessarie per i figli;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida EL C.N.F., dovranno essere concordate solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad € 200,00;
8. RICONOSCE a il diritto di percepire integralmente gli Parte_1
assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti da ciascun genitore secondo il riparto effettivo ELle spese straordinarie;
9. CONDANNA al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
ELle spese EL giudizio, liquidate in € 98,00 per anticipazioni e in € 3.809,00
[...]
per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio EL 03/04/2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e ELle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 748/2024 e promossa con ricorso depositato in data
25/10/2024 da:
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.04.1982 e residente in [...] , v.le Prati n. 27; rappresentata e difesa, giusta procura a margine ELl'atto di ricorso, dall'avv. Stefania Franchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rovereto (TN), C.SO Rosmini n. 46;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a Ploiesti (Romania) e residente in [...], v.le Prati n. 27;
PARTE RESISTENTE-contumace
Con l'intervento EL Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Parte ricorrente: come da memoria ex art. 473 bis 17 EL 05.03.2025, richiamando tutte le istanze istruttorie;
discute rinviando agli atti di causa e chiede la rifusione ELle spese ai sensi EL DM 55/2014;
Parte resistente-contumace: --
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”
Motivi ELla decisione
1 1. Con ricorso depositato il 25.10.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
, esponendo: Controparte_1
- che le parti hanno iniziato la loro relazione nel 1998 in Romania e dalla loro unione sono nati tre figli: nato il [...] a [...], di 20 anni, non _1
economicamente autosufficiente, , nata il [...] ad [...], di 16 anni, Persona_2
e , nata il [...] ad [...], di 9 anni;
Persona_3
- che il 23.10.2018 le parti si sono unite in matrimonio a RI EL AR in regime di comunione legale;
- che sussisterebbero i presupposti per pronunciare la separazione fra le parti, per disporre l'affidamento esclusivo ELle figlie minori alla madre, presso cui dovranno altresì essere collocate, e ciò in ragione ELle condotte aggressive e violente tenute dal resistente nei confronti ELla ricorrente, spesso alla presenza dei figli, vittime quindi di violenza assistita. In particolare, mentre fino al 2021, nonostante l'immotivata gelosia EL resistente, il rapporto matrimoniale fra le parti sarebbe proseguito normalmente, a partire da fine 2021 avrebbe iniziato a degenerare: il resistente negli ultimi tre anni avrebbe iniziato ad abusare di sostanze alcoliche, ad avere problemi economici (spendendo il denaro in alcolici e scommesse di gioco), ad avere soltanto lavori saltuari e discontinui, ad allontanarsi dalla famiglia sparendo per alcuni mesi per poi farvi ritorno;
quando in famiglia, avrebbe iniziato a tenere condotte minacciose, ingiuriose, aggressive e verbalmente violente e, a partire dall'estate 2024, anche fisicamente violente nei confronti ELla moglie, spesso alla presenza dei figli, secondo un'escalation culminata coi fatti di ottobre 2024. Più precisamente:
1. a partire da fine 2021 il resistente avrebbe iniziato ad accusare la ricorrente di intrattenere relazioni extraconiugali, proferendo nei suoi confronti minacce e ingiurie EL tipo "devi crepare", "se mi lasci ti ammazzo, ti taglio la gola", "sei una puttana come tua madre";
2. a partire dal 2022, a causa dei problemi economici, avrebbe iniziato a spendere il CP denaro ELla famiglia (in alcolici e scommesse di gioco), prelevando anche somme di denaro dal conto personale ELla ricorrente appropriandosi EL suo bancomat;
3. trascorsi alcuni mesi con relativa calma, a gennaio 2023 avrebbe ripreso a tenere CP condotte verbalmente aggressive, con minacce anche davanti ai figli, abbandonando l'abitazione familiare per farvi rientro solo ad ottobre 2023;
2 4. dopo qualche mese di tranquillità, a partire da giugno 2024 sarebbero ricominciati gli episodi di grave gelosia, nell'ambito dei quali il resistente avrebbe controllato il cellulare ELla moglie, l'avrebbe pedinata fino al luogo di lavoro, tempestata di telefonate, spiata mentre dormiva;
l'avrebbe poi ingiuriata con epiteti EL tipo "troia, puttana"; le avrebbe richiesto denaro con insistenza, minacciandola di svuotare il conto;
nell'estate 2024 avrebbe CP aggredito fisicamente la moglie (con strattonamenti, prese per i capelli) anche alla presenza dei figli fino a giungere ai gravi episodi di ottobre: in data 10.10.2024 l'avrebbe minacciata di diffondere loro video mentre intrattenevano rapporti sessuali;
in data 14.10.2024 l'avrebbe aggredita con schiaffi e un pugno alla testa;
a fronte EL degenerare ELla situazione la ricorrente ha sporto querela;
- che, in quanto genitore collocatario di prole minore, le andrebbe assegnata la casa familiare, con contestuale rilascio ELl'immobile da parte EL resistente;
- che non sarebbe sua intenzione chiede un assegno di mantenimento per sé stessa, nonostante la disparità economica fra la propria condizione economico-patrimoniale e quella EL marito, mentre sussisterebbero i presupposti per porre a carico di quest'ultimo un contributo per il mantenimento ordinario ELle figlie minorenni nella misura di € 500,00 ciascuna, oltre al 50% ELle spese straordinarie, e un contributo per il mantenimento EL figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nella misura di € 400,00 (considerate anche le problematiche psico-fisiche di cui soffrirebbe): il resistente, infatti, attualmente svolgerebbe la professione di cuoco presso la pizzeria al Sud di RI EL AR, con stipendio mensile pari a circa €
2.500; ella invece sarebbe assunta con contratto a tempo indeterminato come cameriera presso il ristorante Novecento a RI, con stipendio mensile di € 2.000-
2.200; i coniugi sono comproprietari per 1/2 ciascuno ELla casa familiare (p.m. 7 ELla p.ed. 2517 in C.C. RI) e sono gravati dai seguenti mutui (da molto tempo pagati esclusivamente dalla ricorrente): € 1.032 mensili quale rata per il mutuo acceso per l'acquisto ELla casa familiare, € 391,00 ed € 162,00 per finanziamenti conclusi per la ristrutturazione ELl'immobile, oltre alle spese condominiali.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- in via indifferibile, di affidarle le figlie minori in via esclusiva, con collocamento presso di sé, di disporre visite protette padre-figlie, di assegnarle la casa familiare con rilascio da parte EL resistente, di porre a carico di quest'ultimo un contributo per
3 il mantenimento ordinario di ciascuna figlia pari ad € 500,00 mensili, per complessivi € 1.000,00, oltre al 50% ELle spese straordinarie, e un contributo per il mantenimento EL figlio maggiorenne pari ad € 400,00, il tutto a decorrere dalla data di deposito EL ricorso;
di riconoscerle il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli e il diritto di fruire dei benefici fiscali per i figli a carico;
- nel merito, la separazione personale ELle parti oltre alle medesime richieste di cui ai provvedimenti indifferibili e alla rifusione ELle spese EL giudizio.
2. Svolta una sommaria istruttoria, mediante l'acquisizione dei verbali di intervento ELle forze ELl'ordine e EL referto EL Pronto Soccorso di Arco e mediante la richiesta di informazioni all'Autorità Giudiziaria penale, con decreto inaudita altera parte, pronunciato il 05.11.2024, ai sensi ELl'art. 473 bis 15, comma 1 c.p.c., la giudice ELegata – ritenuto sussistere un pregiudizio imminente e irreparabile al benessere psicofisico dei figli a fronte ELla prosecuzione ELla convivenza fra le parti – ha assegnato la casa familiare alla ricorrente, ordinando il rilascio immediato da parte di . Con il medesimo decreto è stata altresì fissata l'udienza per CP
l'interrogatorio libero ELle parti, per l'assunzione di due informatori a testa, nonché per la conferma, revoca o modifica EL provvedimento assunto inaudita altera parte, assegnando alla ricorrente termine per la notifica EL ricorso e EL decreto e al resistente termine per la costituzione a mezzo di difensore.
3. Nonostante il perfezionamento ELla notifica (consegnata a mani), CP
non si è costituito, né è comparso all'udienza EL 20.11.2024, all'esito
[...] ELla quale, effettuato l'interrogatorio libero ELla parte ricorrente e assunte le informazioni dall'unico informatore citato, ossia il figlio con _1
ordinanza EL 27.11.2024 sono stati confermati e integrati i provvedimenti indifferibili adottati con il precedente decreto.
3.1. In particolare, con l'ordinanza EL 27.11.2024 – ritenuto gravemente pregiudizievole per il benessere psicofisico ELle figlie minori il protrarsi ELla convivenza fra le parti, in quanto segnata da una gravissimo conflittualità culminata in atti di aggressione verbale ma anche fisica EL resistente nei confronti ELla ricorrente – si è provveduto:
4 - ad affidare le minori e in via esclusiva a Persona_2 Persona_3 Parte_1
;
[...]
- a collocare e presso la madre;
Persona_2 Persona_3
- ad assegnare a la casa familiare di RI EL AR, v.le Prati n. 27; Parte_1
- a ordina a di allontanarsi dalla casa familiare;
Controparte_1
- ad autorizzare ad avvalersi ELl'ausilio ELla forza pubblica per il Parte_1
caso di opposizione o resistenza da parte EL coniuge;
- a prevedere che le visite padre-figlie avvenissero in spazio neutro, alla presenza di un'educatrice o di un educatore;
- a porre a carico di un contributo per il mantenimento Controparte_1 ordinario dei tre figli pari ad € 600,00 mensili (€ 200,00 mensili ciascuno);
- a porre a carico di ciascun genitore il 50% ELle spese straordinarie necessarie per i figli;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida EL C.N.F., dovranno essere concordate solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad € 200,00;
- a riconoscere a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i Parte_1
contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti da ciascun genitore secondo il riparto effettivo ELle spese straordinarie;
- a fissare l'udienza per l'esame ELla causa nel merito;
- ad acquisire relazione EL servizio sociale e informazioni da parte ELl'Autorità
Giudiziaria penale in ordine al nuovo procedimento aperto a carico di . CP
4. All'udienza EL 26.03.2025 - preso atto ELla mancata costituzione EL resistente nonostante la ritualità e tempestività ELla notifica, assunto nuovamente l'interrogatorio ELla ricorrente, esaminata la relazione EL servizio sociale EL
10.03.2025 e ritenute superflue le istanze istruttorie ELla ricorrente - la giudice ha invitato la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi ELl'art. 473 bis 22 c.p.c., riservandosi di riferire al Collegio, previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
5. In data 28.03.2025 la pubblico ministero ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
5 6. Tanto premesso, passando ad esaminare la domanda di separazione formulata da parte ricorrente, essa è fondata.
6.1. In particolare, la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente può trovare accoglimento sussistendo i presupposti richiesti dalla legge a tal fine (art. 151 c.c.).
6.1.1. Le risultanze processuali, infatti, evidenziano una crisi EL rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruire quella comunione d'intenti e di sentimenti che di quel rapporto rappresenta l'indispensabile presupposto.
6.1.2. Sorreggono tale convincimento le gravi allegazioni ELla ricorrente, che imputa al coniuge comportamenti aggressivi e violenti, nonché il fatto che non si CP
sia costituito in giudizio.
6.2. Si pronuncia pertanto la separazione personale fra i coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio in RI EL
[...] Controparte_1
AR (TN), il 23.10.2018 e si dispone la trasmissione di copia autentica EL dispositivo ELla presente sentenza all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
7. Passando a esaminare le questioni relative all'affidamento, al collocamento e al diritto di visite EL genitore non collocatario, vanno confermati i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'udienza EL 26.03.2025.
7.1. Quanto all'affidamento, si rileva che l'istruttoria svolta ha messo in luce il protrarsi, oramai da lungo tempo, di una situazione familiare molto deteriorata, caratterizzata da incomunicabilità assoluta fra i coniugi, da continue liti, aggressioni verbali e, talvolta, anche fisiche EL marito alla moglie, soprattutto in concomitanza con l'abuso di sostanze alcoliche da parte EL resistente, il che rende evidentemente impossibile l'esercizio condiviso ELla responsabilità genitoriale. Tale esasperata conflittualità fra i genitori pare avere principalmente causa nelle condotte EL resistente che, talvolta alterato dall'alcool, animato da una ossessiva gelosia per la moglie e spinto da continue richieste economiche, l'aggredisce verbalmente, la controlla, la insulta e talvolta giunge persino ad aggredirla fisicamente (spinte, tirate per i capelli, pugni, ecc…).
6 Quanto osservato si ricava, in particolare dalla documentazione presente nel fascicolo ELle indagini preliminari relativo al procedimento, conclusosi con archiviazione, R.G. GIP 23/986 R.G.N.R. 1002/23 ed in specie:
- dalla consulenza psichiatrica EL 18.08.2022 ELl'ospedale di Arco, effettuata a fronte di chiamata al 118 operata dal figlio ELle parti, nella quale lo specialista riporta che il paziente “…quando beve alcolici presenta una Controparte_1
sintomatologia ELirante di gelosia nei confronti ELla moglie. Per tale motivo litiga spesso con la moglie e questo ha spinto il figlio oggi a chiedere aiuto perché ieri sera e anche oggi in preda all'alcool ha litigato pesantemente con la moglie…” (doc.
28 fasc. pen.);
- dall'annotazione di indagine EL 05.06.2023, dalla quale risulta che ha PT chiesto l'intervento dei Carabinieri di RI EL AR, lamentando che quella notte il marito, rincasato a casa alle ore 00:15, si è accanito “per futili motivi, sia verbalmente che fisicamente” su di lei e che il figlio maggiorenne si è _1 allontanato da casa in preda ad una crisi d'ansia; al momento ELl'intervento, inoltre,
i verbalizzanti danno atto che era con la figlia minorenne in PT Persona_2 strada e che quest'ultima, sopraggiunto il padre (che in un primo momento aveva cercato di eludere i controlli dei militi nascondendosi), ha avuto un attacco di panico, necessitando di cure mediche;
nel medesimo documento i verbalizzanti danno atto che “i figli, a seguito dei continui litigi fra i genitori, sono seguiti da psicologi ELla scuola poiché entrambi soffrono di attacchi d'ansia/attacchi di panico” (doc. 14 fasc. pen.);
- dal verbale di pronto soccorso ELl'ospedale di Arco EL 05.06.2023 relativo all'accesso di , nel quale viene effettuata una diagnosi di Parte_1
“Contusione arto superiore” con prognosi di 7 giorni che la paziente riferisce esserle stata causata “da parte EL marito” (doc. 32 fasc. pen.);
- dal verbale di pronto soccorso ELl'ospedale di Arco relativo all'accesso EL
05.06.2023 di , nel quale la minore riferisce uno stato di angoscia e di Persona_2
essere seguita dalla psicologa ELla scuola (doc. 34 fasc. pen.);
- dalla segnalazione ELla scuola ELl'alunna EL Persona_4
22.06.2023 e EL verbale di SIT di insegnante ELla minore, la quale Persona_5
7 riferisce che la bambina le ha confidato che il papà, quando beve, le dice brutte cose
(che le spacca la faccia, che la riempirà di botte) e litiga anche con la mamma, la quale, per colpa EL marito, “si sarebbe fatta male”; sempre a causa EL padre, inoltre, suo fratello avrebbe tentato di scappare di casa;
la minore ha altresì confidato all'insegnante di essere esausta, di non pensare ad altro e che, nonostante la madre le abbia chiesto di non parlarne con nessuno, di non farcela più a tenere tutto per sé.
L'insegnante, nella e-mail inviata alla dirigente scolastica, scrive che la minore le ha raccontato quanto riportato singhiozzando e piangendo e di averla vista “veramente provata e spaventata”; nel verbale di SIT Abeni riferisce anche che la minore le ha confidato di aver paura e di tremare come una foglia quando madre e padre litigano
(cfr. docc. 2 e 12 fasc. pen.);
- dal verbale di sommarie informazioni EL 27.07.2023 di Persona_6
conoscente ELla famiglia , il quale ha riferito di aver sentito Persona_7
“spesso provenire dall'appartamento EL , soprattutto la sera verso CP mezzanotte, forti urla di uomo e donna adulti, ma anche pianti di bambina” (doc. 11 fasc. pen.);
- dal verbale di sommarie informazioni EL 08.08.2023 EL medico di base di
[...]
dott. , che riporta di essere stato contattato da , Per_1 Persona_8 PT
che lo ha chiamato per un problema di prolungate assenze da parte EL figlio a causa di “stress e ansia” (cfr. doc. 39 fasc. pen.);
- dal verbale di sommarie informazioni EL 30.08.2023 rese da , che Parte_1
afferma che fra lei e il marito vi sarebbero continue liti, a frequenza settimanale
(anche tre giorni a settimana), a causa ELla sua immotivata gelosia (doc. 48 fasc. pen.);
- dal verbale di sommarie informazioni EL 30.08.2023 di che parla _1
di violenza verbale fra i genitori a cadenza giornaliera negli ultimi anni, con notti insonni per lui e sua sorella proprio a causa di tali liti;
il ragazzo riferisce Persona_2 inoltre di aver assistito alla lite EL 05.06.2023 fra i genitori, nell'ambito ELla quale il padre dava “violente spinte” alla madre per questione di soldi (doc. 51 fasc. pen.);
- dalla richiesta di archiviazione EL pubblico ministero EL 07.09.2023, nella quale, sebbene si escluda la sussistenza di una situazione di maltrattamenti, tuttavia si
8 evidenza una conflittualità molto elevata fra i genitori “di cui fanno le spese soprattutto i figli” (doc. 57 e 58 fasc. pen.).
Il quadro emergente da tali atti è stato confermato e precisato da _1 all'udienza EL 20.11.2024, sentito quale sommario informatore: il ragazzo ha ribadito l'ossessiva gelosia EL padre nei confronti ELla madre, il fatto che, quando in preda ai suoi attacchi di gelosia, avrebbe atteggiamento molto aggressivi, pretenderebbe di vedere il cellulare ELla moglie, l'assillerebbe con continue telefonate, insisterebbe per sapere dov'è, la insulterebbe dandole ELla poco di buono, giungendo sino a spintonarla;
tali comportamenti, secondo quanto riferito dal ragazzo, sarebbero iniziati nell'autunno EL 2021 e costituirebbero, secondo la percezione EL figlio, vere e proprie aggressioni verbali di nei confronti di CP
. Da maggio 2024 i litigi fra i genitori avverrebbero ogni tre-quattro giorni, PT
quasi sempre a causa ELla gelosia EL padre, talvolta per richieste di denaro che questi rivolgerebbe con molta insistenza alla moglie, usando il denaro forse per scommesse;
ha aggiunto che il padre ha l'abitudine di svegliare _1
di notte e di non lasciarla riposare e poiché ella dorme in camera con la figlia PT
, anche quest'ultima verrebbe svegliata. Riferisce ancora il ragazzo che la Persona_2
sorella si spaventa molto a fronte dei litigi dei genitori e si Persona_3
rannicchia in un angolo coprendosi le orecchie, oppure piange in camera sua (cfr. verbale d'udienza EL 20.11.2024).
Anche la documentazione inserita nel fascicolo ELle indagini preliminari relativo al procedimento, conclusosi con richiesta di archiviazione, R.G.N.R. 1500/24, rappresenta ulteriore conferma EL quadro sopra descritto: ci si riferisce in particolare alle sommarie informazioni testimoniali resa da , Testimone_1 Testimone_2
, ex-colleghe di lavoro ELla ricorrente, le quali hanno riferito che la donna in
[...]
alcune occasioni si era confidata lamentando le condotte EL marito, la cui esasperata gelosia trasmodava in aggressioni verbali e, almeno in un'occasione, fisiche (con un pugno sferrato alla ricorrente); ha poi riferito di aver visto più volte il Tes_3
resistente, nel corso EL 2022, presentarsi sul luogo di lavoro di per verificare PT
la presenza ELla moglie (cfr. pag. 24 e 25 fasc. penale cit.).
9 7.1.2. L'affidamento esclusivo ELle minori alla madre appare necessario anche in ragione EL manifestato disinteresse paterno, inequivocabilmente ricavabile:
- dal rifiuto all'attivazione ELlo spazio neutro per vedere le figlie (cfr. relazione EL servizio sociale EL 10.03.2025);
- dall'inadempimento all'obbligo di mantenere i figli;
- dalla sua sostanziale irreperibilità (cfr. esiti ELla notifica effettuata ai sensi ELl'art. 140 c.p.c.);
- dalla sua mancata costituzione in giudizio.
7.1.3. Alla luce di tali conclusioni si ritiene che la tutela ELl'interesse ELle minori e in via esclusiva a renda necessario Persona_2 Persona_3 Parte_1
l'affidamento di queste ultime alla madre, rispetto alla quale non sono emersi elementi che inducano a sospettare circa la sua adeguatezza all'esercizio EL ruolo genitoriale. Si affidano, pertanto, le minori e in via Persona_2 Persona_3
esclusiva alla madre, , presso la quale saranno altresì collocate e Parte_1
fisseranno la loro residenza.
7.2. A fronte EL collocamento ELle minori presso la madre, va confermato l'assegnazione a quest'ultima ELla casa familiare di RI EL AR, v.le Prati n. 27;
7.3. Quanto al diritto di visita EL padre, non si può che prendere atto ELla decisione di di non procedere all'attivazione ELle visite in spazio neutro, modalità CP senz'altro giustificata alla luce ELle risultanze probatorie esaminate ai paragrafi precedente: si sospendono, pertanto, le visite padre-figlie, salva la possibilità di attivazione di visite in spazio neutro allorché il resistente si attivasse a tal fine e comunque nel rispetto ELla volontà ELle minori che il servizio sociale avrà cura di accertare.
8. Passando alla questione EL mantenimento, va anzitutto rilevato che nessun dubbio sussiste in ordine al diritto di tutti e tre i figli a essere mantenuti dai genitori:
[...]
e sono infatti minorenni, mentre è Per_2 Persona_3 _1 neomaggiorenne (compirà 21 anni quest'anno) e frequenta le scuole superiori.
8.2. Ciò premesso, in ordine alla quantificazione EL mantenimento per ciascun figlio/figlia, vanno presi in considerazione i seguenti elementi:
10 - l'età ELle minori di e di , rispettivamente di 16 e 9 Persona_2 Persona_3
anni;
- l'età EL figlio maggiorenne, di soli 21 anni, frequentante le scuole superiori;
- l'affidamento esclusivo ELle figlie alla madre e la sospensione ELle visite padre- figli, con la conseguenza che tutti i compiti di cura, accudimento e di educazione ELle minori grava sulla ricorrente;
- la situazione economico-patrimoniale EL padre: dal percorso lavoratore di risulta che costui svolge da molti anni la professione di cuoco con CP
contratti a tempo determinato (doc. 16 e ss fasc. pen.) e dall'esame ELle dichiarazioni dei redditi dimesse (docc. 7, 8 e 9 di parte ricorrente) si ricava uno stipendio mensile netto medio che, a seconda ELl'annualità, si aggira attorno ad €
1.750-1.800 (calcolo effettuato su dodici mensilità); il resistente è contitolare assieme alla moglie ELla abitazione familiare, che però ha dovuto rilasciare a fronte ELl'assegnazione alla ricorrente, con conseguente necessità di reperire altra situazione abitativa;
è obbligato, assieme alla coniuge, al pagamento EL CP mutuo relativo all'abitazione familiare (doc. 3 di parte ricorrente) e al pagamento di due ulteriori finanziamenti accesi per la sua ristrutturazione (docc. 12 e 13 di parte ricorrente), per un importo mensile complessivo ammontante a circa € 1.535; la ricorrente, tuttavia, allega che il marito è inadempiente all'obbligo di pagamento ELla propria quota dei debiti sopra indicati e nessuna prova contraria è emersa sul punto;
- la situazione economico-patrimoniale ELla madre: è assunta con contratto a PT
tempo indeterminato come cameriera presso il ristorante Novecento a RI e dichiara di percepire uno stipendio mensile pari ad € 2.000-2.200 circa, ancorché dall'esame ELle dichiarazioni dei redditi risulti un reddito mensile netto (calcolato su dodici mensilità), pari a circa 1.600 euro (cfr. dichiarazione dei redditi 2024 per l'annualità
2023 – doc. 7); è comproprietaria assieme al coniuge ELla casa familiare, che le è assegnata;
ella allega di essere gravata per intero dal peso economico di tali debiti relativi all'abitazione familiare stante l'inadempimento EL marito nel concorrere al loro pagamento.
11 8.2.1. Alla luce di tali elementi si ritiene di porre a carico EL padre, a decorrere dalla data EL deposito EL ricorso, un contributo per il mantenimento dei tre figli pari ad €
700,00 mensili (€ 200,00 mensili per ciascuna figlia minorenne e € 300,00 per il figlio maggiorenne); detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato da sul conto corrente di Controparte_1 Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, salvo diverso accordo fra le parti.
8.2.2. I genitori saranno inoltre gravati EL 50% ELle spese straordinarie necessarie per i figli;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida EL C.N.F., dovranno essere concordate solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad €
200,00.
8.2.3. Si riconosce inoltre a il diritto di percepire integralmente gli Parte_1
assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti da ciascun genitore secondo il riparto effettivo ELle spese straordinarie.
9. Si precisa che - stante la mancata costituzione EL padre, il rifiuto di quest'ultimo all'attivazione ELle visite in spazio neutro alle figlie e la natura sostanzialmente obbligata e necessaria ELla misura ELl'affidamento esclusivo e ELla sospensione ELle visite - l'ascolto ELle minori è stato ritenuto superfluo.
10. Le spese EL giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori minimi ELlo scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di valore indeterminato e indeterminabile di bassa complessità), vanno poste a carico EL resistente, stante l'accoglimento integrale ELle pretese ELla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori/le procuratrici ELle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. PRONUNCIA la separazione personale fra i coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in RI EL AR (TN), il Controparte_1
23.10.2018;
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica EL dispositivo ELla presente sentenza all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
12 3. AFFIDA le minori e in via esclusiva alla Persona_2 Persona_3
madre, , presso la quale saranno altresì collocate e fisseranno la loro Parte_1
residenza;
4. ASSEGNA a la casa familiare di RI EL AR, v.le Prati n. Parte_1
27;
5. SOSPENDE le visite padre-figlie, salva la possibilità di attivazione di tale modalità di visita a fronte di iniziativa paterna in tal senso e nel rispetto ELla volontà ELle minori che il servizio sociale avrà cura di accertare;
6. PONE a carico EL padre, a decorrere dalla data EL deposito EL ricorso, un contributo per il mantenimento dei tre figli pari ad € 700,00 mensili (€ 200,00 mensili per ciascuna figlia minorenne e € 300,00 per il figlio maggiorenne); detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato da
[...]
sul conto corrente di entro il giorno cinque di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, salvo diverso accordo fra le parti;
7. PONE a carico di entrambi i genitori EL 50% ELle spese straordinarie necessarie per i figli;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida EL C.N.F., dovranno essere concordate solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad € 200,00;
8. RICONOSCE a il diritto di percepire integralmente gli Parte_1
assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti da ciascun genitore secondo il riparto effettivo ELle spese straordinarie;
9. CONDANNA al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
ELle spese EL giudizio, liquidate in € 98,00 per anticipazioni e in € 3.809,00
[...]
per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio EL 03/04/2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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