Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 936/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 936 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 7 aprile 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Parte_1 C.F._1
Degli Artisti, 27 presso lo studio dell'avv. Mirko Capuano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Controparte_1 C.F._2
Piazza Degli Artisti, 27 presso lo studio dell'avv. Mirko Capuano che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
All'udienza del 3 aprile 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6 marzo 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 18 luglio 2007, dal quale sono nati due figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...])- Per_1 Per_2
alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 3 aprile 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 7 aprile 2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli Nord (avvenuta il 28-3-2023) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 28-3-2023; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1. Ciascuno dei coniugi vivrà per proprio conto, con mutuo rispetto;
2. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido Per_1 Per_2
condiviso, pur dimorando con la madre, con facoltà per il padre di vederli e trattenerli con sé, secondo le seguenti modalità temporali:
a week end alterni dalle 20,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica con pernotto, e due volte alla settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 19,30, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e per Per_1 Per_2
quanto riguarda le vacanze natalizie, il Sig. terrà con sé i figli minori, Parte_1
alternativamente, un anno, dalle ore 15,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 28 dicembre, e l'anno
2 V.G. n. 936/2025
successivo, dalle ore 15,00 del 28 dicembre alle ore 21,00 del successivo 2 gennaio;
il minori, altresì, trascorreranno le festività di Pasqua e Lunedì in Albis, ivi compresa la notte tra le medesime, alternativamente un anno con un genitore e 1'anno successivo con l'altro, iniziando con la madre per l'anno successivo;
infine, e trascorreranno con il padre, durante le vacanze scolastiche Per_1 Per_2
estive, due settimane consecutive durante il mese di agosto, sempre dalle ore 10,00 del lunedì alle ore
21,00 della domenica successiva, la cui collocazione nei mesi di riferimento dovrà concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
3. I ricorrenti adotteranno autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità dei figli minori mentre si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tutte le questioni di rilevante importanza attinente la salute, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e , tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle Per_1 Per_2
aspirazioni degli stessi;
4. I coniugi, comunque, sono ben consapevoli della necessità per i figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, pertanto, gli accordi sopra indicati costituiscono il contenuto minimo dei rapporti genitori-figli, nel senso che si cercherà in ogni caso di favorire un'equa presenza dei minori presso ciascun genitore;
5. Il Sig. si obbliga a versare, quale contributo per il mantenimento ai figli minori Parte_1
e , la somma di € 520,00 (cinquecentoventi/00) mensili, e precisamente € 260,00 Per_1 Per_2
(duecentosessanta/00) per ciascun figlio. Detta somma verrà adeguata annualmente secondo gli indici
Istat. Inoltre il Sig. si impegna a versare il 50% delle spese relative alla istruzione Parte_1
scolastica, mediche (se non convenzionate con il SSN), extrascolastiche, sportive e ludiche, preventivamente concordate da entrambi i genitori, se documentate;
Che, in ogni caso, tutte quelle spese che la Sig.ra riterrà opportune ed indifferibili, nonché le spese relative ad Controparte_1
eventuali festeggiamenti per compleanni, onomastici ed eventuali sacramenti religiosi;
Le parti, in ogni caso, prendono atto di quanto previsto dal Protocollo d'intesa datato 07.03.2018 siglato tra
Magistrati del Tribunale di Napoli Nord ed avvocati del foro di Napoli Nord, richiamandone il contenuto.
6. La casa coniugale sita in Melito di Napoli (NA), alla via Enrico De Nicola, 3 di proprietà esclusiva della sig. resta assegnata alla stessa in uso esclusivo, la quale continuerà ad Controparte_1
abitarla congiuntamente ai suoi figli e , completa di mobili e suppellettili che Per_1 Per_2
l'arredano;
7. Il mutuo fondiario acceso sull'immobile sito in Melito di Napoli (NA), alla via Enrico De Nicola, 3
3 V.G. n. 936/2025
intestato alla sig. , resta a carico esclusivo della stessa fino alla scadenza naturale Controparte_1
dello stesso;
8. Nulla stabilirsi a titolo di assegno divorzile, l'uno in favor dell'altro, non ricorrendone i presupposti per legge, giacchè entrambi autosufficienti sotto il profilo economico;
9. I coniugi dichiarano di aver provveduto a risolvere tutte le questioni di ordine patrimoniale e non, con separata scrittura privata, e pertanto di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
10. Entrambi i genitori rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003, i genitori su concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio
11. le spese della presente procedura sono sostenute in compensazione da entrambi i ricorrenti.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse dei minori il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 18 luglio 2007
(atto n. 78, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) tra (nato a [...]
Napoli il 9.6.1983) ed (nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in Controparte_1
parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7 aprile 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4 V.G. n. 936/2025
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