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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7154/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 22/01/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7154/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), con il
[...] P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. LA MALFA MARIA STELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LA MALFA MARIA STELLA RICORRENTI contro
(C.F. contumace Controparte_1 P.IVA_4
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 giugno 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1
discendenti diretti in linea paterna di , nato a [...] il [...]. Persona_1
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_1
confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite,
25317/2022).
pagina 1 di 4 La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile
Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione di parte ricorrente. I ricorrenti, infatti, hanno inviato al Consolato Generale di Italia a San Paolo il modulo di richiesta di appuntamento (doc.13) il quale, ricevuta la richiesta, ha inserito i ricorrenti ai seguenti numeri di lista al numero 7741, al numero 7742, Parte_1 Parte_2 [...]
al numero 7743. Poiché ad oggi il di San Paolo sta evadendo le Parte_3 Parte_4
richieste formulate nel 2008-2009-2010 a fronte di 17.337, vi è assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della autorità consolare, della richiesta presentata dagli odierni ricorrenti posto che il non ha fornisto alcun riscontro alla richiesta avanzata dai ricorrente e che, alla data di Parte_4
presentazione della domanda, sono in corso le convocazione di coloro che hanno presentato domanda nel 2007 con conseguente decorso di un termine irragionevole rispetto all'interesse vantato.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, , poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana Persona_1
pagina 2 di 4 alla figlia nata in [...] il [...], che, a sua Parte_1 volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Parte_5
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
È appena il caso di rilevare che non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale talché neppure è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n.
25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio avendo rivolto previa istanza al , oltre che integro il suo interesse ad CP_1
pagina 3 di 4 agire, può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa al giudizio, giustificando l'applicazione del regime di soccombenza, con conseguente condanna alle spese del soccombente come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.
ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
DICHIARA
Parte_1 Parte_2 [...]
cittadini italiani. Parte_3
ORDINA
Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.410,00 Controparte_1 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Firenze, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 22/01/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7154/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), con il
[...] P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. LA MALFA MARIA STELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LA MALFA MARIA STELLA RICORRENTI contro
(C.F. contumace Controparte_1 P.IVA_4
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 giugno 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1
discendenti diretti in linea paterna di , nato a [...] il [...]. Persona_1
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_1
confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite,
25317/2022).
pagina 1 di 4 La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile
Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione di parte ricorrente. I ricorrenti, infatti, hanno inviato al Consolato Generale di Italia a San Paolo il modulo di richiesta di appuntamento (doc.13) il quale, ricevuta la richiesta, ha inserito i ricorrenti ai seguenti numeri di lista al numero 7741, al numero 7742, Parte_1 Parte_2 [...]
al numero 7743. Poiché ad oggi il di San Paolo sta evadendo le Parte_3 Parte_4
richieste formulate nel 2008-2009-2010 a fronte di 17.337, vi è assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della autorità consolare, della richiesta presentata dagli odierni ricorrenti posto che il non ha fornisto alcun riscontro alla richiesta avanzata dai ricorrente e che, alla data di Parte_4
presentazione della domanda, sono in corso le convocazione di coloro che hanno presentato domanda nel 2007 con conseguente decorso di un termine irragionevole rispetto all'interesse vantato.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, , poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana Persona_1
pagina 2 di 4 alla figlia nata in [...] il [...], che, a sua Parte_1 volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Parte_5
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
È appena il caso di rilevare che non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale talché neppure è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n.
25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio avendo rivolto previa istanza al , oltre che integro il suo interesse ad CP_1
pagina 3 di 4 agire, può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa al giudizio, giustificando l'applicazione del regime di soccombenza, con conseguente condanna alle spese del soccombente come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.
ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
DICHIARA
Parte_1 Parte_2 [...]
cittadini italiani. Parte_3
ORDINA
Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.410,00 Controparte_1 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Firenze, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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