Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
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LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente dott. Alberto Tilocca Consigliere relatore dott.ssa Chiara Giammarco Consigliere dott.ssa Alessandra Palattella Consigliere On. dott. Roberto Callegari Consigliere On. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento riunito N.R.G. 51848/2024 + 51849/2024 + 51935/2024 vertente
TRA
IN SI, nata a [...] il [...], c.f. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Sagnotti, con indirizzo P.E.C.:
, per procura allegata telematicamente al ricorso - Email_1 reclamante (R.G. 51848/2024). E
TO FA, nato a [...] il [...], c.f. , C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Graziano Di Carlo, con indirizzo P.E.C.:
, per procura allegata telematicamente al ricorso - Email_2 reclamante (R.G. 51849/2024). E
ME AM, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e C.F._3 difesa dall'Avv. Lina Carideo, con indirizzo P.E.C.: , Email_3 per procura allegata telematicamente al ricorso - reclamate (R.G. 51935/2024).
E Avv. Mussini Guido, c.f. , rappresentato e difeso da sé medesimo, C.F._4 nella qualità di curatore speciale della minore TO IN, nata a [...] il 25-1-
2024, giusto decreto del T.M. di Roma del 3-9-2024, con indirizzo P.E.C.:
– reclamato. Email_4
E Sindaco p.t. del Comune di Roma, nella qualità di tutore della minore TO IN, nata a [...] il [...] – reclamato, non costituito. E Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma – intervenuto. Fatto Con ordinanza n. 22038/2024 resa all'udienza del 25-11-2024, nell'ambito del procedimento R.G.N. 3157/2024 promosso dal P.M.M. con atto del 26-7-2024 per l'accertamento dello stato di abbandono della minore TO IN, nata a [...] il [...], il Tribunale per i Minorenni di Roma, in composizione collegiale, ha disposto il collocamento a rischio giuridico della predetta minore, previa individuazione di una coppia tra quelle che hanno dato disponibilità alla adozione (con apertura di apposito fascicolo M.AB.), ha sospeso i rapporti tra la minore ed i familiari, ed ha rinviato alla udienza del 24-3-2025 (poi differita al
26-5-2025) per la precisazione delle conclusioni.
Con ricorso depositato il 5-12-2024 (iscritto al N.R.G. 51848/2024) IN SI, nonna paterna della minore TO IN, ha proposto reclamo avverso il suddetto provvedimento del T.M. di Roma, chiedendo, nel merito, previa sospensione, ed in riforma dell'impugnato provvedimento, di riattivare gli incontri tra la nonna paterna e la minore in casa famiglia, anche eventualmente in forma protetta, disponendone almeno due settimanali di almeno due ore, al fine di garantire alla minore un effettivo rapporto con la
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nonna paterna;
di disporre l'affido della minore alla nonna paterna, con ogni conseguente disposizione;
in via gradata di disporre la ripresa delle visite tra la nonna paterna e la nipote e la valutazione di AN PI, nata a [...] il [...], cugina della minore.
Anche TO FA, padre della minore, con autonomo ricorso depositato il 5-12-2024
(iscritto al N.R.G. 51849/2024) ha proposto reclamo, chiedendo, previa sospensione del provvedimento reclamato, in via preliminare e di urgenza, di attivare gli incontri tra il padre e la minore in casa famiglia in forma protetta, disponendone almeno due settimanali di almeno due ore, al fine di garantire alla minore un effettivo rapporto con il padre;
nel merito, ed in riforma del provvedimento reclamato, di disporre l'affido della minore alla nonna paterna, con ogni conseguente disposizione necessaria;
in via gradata, e previa valutazione di AN PI, cugina della minore, di disporre l'affidamento o il collocamento della minore presso di questa.
Anche ME AM, madre della minore, con ricorso depositato il 4-12-2024 (iscritto al
N.R.G. 51935/2024) ha proposto reclamo, chiedendo, nel merito ed in riforma del provvedimento reclamato, di collocare la reclamante medesima insieme alla LI in idonea struttura/casa-famiglia, al fine di permettere e favorire, con il supporto adeguato, il rapporto genitoriale.
Con decreti presidenziali del 13-1-2025 i procedimenti sono stati riuniti, assegnandosi ai reclamanti il termine del 10-2-2025 per la notifica dei reclami, il termine del 10-3-2025 alle controparti per la costituzione, disponendosi la trasmissione degli atti al P.G., e con richiesta al Servizio Sociale competente di relazione di aggiornamento da trasmettersi entro il 10-3- 2025, con ulteriore termine di 10 giorni alle parti per osservazioni. Con memoria depositata in data 10-3-2025 si è costituito l'Avv. Guido Mussini, quale curatore speciale della minore TO IN, nata a [...] il [...], ed ha chiesto il rigetto di tutti i reclami. Con atto del 22-3-2025 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame (gli atti di reclamo sono stati altresì notificati al P.M.M. nelle date 4 e 7 febbraio 2025).
I reclami sono stati anche notificati a mezzo P.E.C. al Sindaco p.t. del Comune di Roma, quale tutore provvisorio della minore IN TO, nelle date 4 e 7 febbraio 2025; poiché il Sindaco di Roma non si è costituito, se ne deve dichiarare la contumacia.
La Corte ha deciso i reclami nella odierna camera di consiglio. Diritto
Ha motivato la decisione il T.M., con il provvedimento reclamato, affermando che è
“indifferibile e necessario il collocamento a rischio giuridico della minore previa individuazione di una coppia tra quelle che hanno dato disponibilità alla adozione con sospensione dei rapporti con i rispettivi familiari (apertura MAB)”; che sussistono “importanti fattori di rischio a carico di entrambi i genitori che rendono del tutto incerto e improbabile l'esito positivo di un eventuale percorso di recupero genitoriale, allo stato neanche avviato”; che “permane la elevatissima conflittualità della coppia genitoriale che ha provocato più volte l'intervento delle forze dell'ordine e da ultimo ha determinato l'allontanamento della minore ex art 403 cc anche per le condizioni personali della madre che è stata trovata in evidente stato di alterazione psicofisica”; che la madre “ha subìto, come ha ammesso anche in udienza, per anni violenze fisiche e psicologiche da parte del TO senza mai chiedere l'aiuto alle forze dell'ordine o ai Servizi sociali che sono intervenuti in esito alla segnalazione del vicinato e continua a trattenere con lo stesso una comunicazione altamente conflittuale”; che la madre della minore “ha una lunghissima storia di dipendenza dall'alcol mai risolta ed ha abbandonato il percorso al SERD, che dichiara di aver iniziato. Lei stessa è LI di una donna con problemi di alcol e di un padre maltrattante ed ha trascorso un lungo periodo in struttura, con conseguente rischio di riprodurre il medesimo schema familiare per la LI di fatto già riproposto per il figlio MA attualmente collocato in casa famiglia”; che la madre della minore “nel marzo 2023 ha tentato il suicidio e ha
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rifiutato il percorso proposto dalla struttura ospedaliera;
ha assunto alcol anche nel corso della gravidanza;
ha abbandonato, come dalla stessa ammesso, il figlio MA che oggi chiede una famiglia adottiva e si preoccupa solo dello stato di salute della madre che però non vuole vedere;
non ha una rete familiare in quanto il fratello è detenuto per rapina e, a dire del Servizio MA racconta di aver assistito ad episodi di violenza agiti dall'uomo”; che “quanto al padre, come si è detto agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della madre della minore, trattasi di uomo violento - come si evince dai frequenti interventi delle forze dell'ordine - che vive con la madre anche lei coinvolta nel conflitto tra i genitori come dettagliatamente riferito dalla casa famiglia che riporta la incontenibilità della acredine della donna nei confronti della madre della bambina”; che la nonna paterna “non appare poter assumere il ruolo vicario anche per la sua tendenza a sminuire la gravità della situazione e a difendere il figlio”; che “d'altronde la minore è arrivata in casa famiglia in condizioni igieniche precarie di cui nessun familiare era a conoscenza”. Proposti i reclami, e richiesta al Servizio sociale una relazione di aggiornamento, è pervenuta in data 18-3-2025 la relazione del Servizio Sociale del Municipio Roma XI.
Con essa si riferisce che ME AM è madre del minore MA IS, nato a [...] il [...] da una precedente relazione, per il quale è stato aperto altro procedimento davanti al medesimo T.M., che ne ha disposto l'allontanamento dalla madre in conseguenza dello stato di alcolismo di quest'ultima, con inserimento in casa famiglia;
che nel marzo 2023 ME AM era stata ricoverata presso l'Ospedale San Camillo di Roma per atti di autolesionismo ma aveva rifiutato qualsiasi tipo di aiuto poi lasciando l'ospedale; che la Questura di Roma San Paolo in data 17-7-2023 aveva segnalato una situazione di rischio di ME AM, nuovamente in gravidanza, perché in stato di alterazione psicofisica a causa della assunzione eccessiva di alcol, e litigava spesso per strada con il compagno,
TO FA, padre della minore IN nata il [...]; che ME AM veniva contattata dal Servizio Sociale per un colloquio ma rifiutava di presentarsi, tanto che la situazione veniva segnalata alla Procura dei Minorenni di Roma;
che in data 27-2-2024 i
Carabinieri del Trullo - Roma avevano segnalato al Servizio Sociale che a seguito di una lite tra i genitori della minore, erano intervenuti presso l'abitazione di IN SI, madre di TO FA e nonna della minore;
che a causa della lite ME AM aveva accusato lesioni con 30 giorni di prognosi, ma ME AM aveva riferito di essere caduta dalle scale per proteggere il compagno;
che dopo tale evento TO FA era stato sottoposto a misura cautelare detentiva nel carcere di Regina Coeli in attesa del processo;
che ME AM non aveva mai sporto denuncia nei confronti del compagno per i maltrattamenti subiti;
che in data 26-3-2024 il Servizio sociale, allertato da una telefonata di IN SI che chiedeva aiuto, aveva effettuato un accesso presso l'abitazione della stessa IN SI, dove insieme a questa viveva ME AM con la LI minore;
che IN SI aveva dichiarato che ME AM si assentava per molte ore da casa, senza portare con sé la bambina, rientrando a casa in uno stato visibilmente alterato dall'alcol, e mostrava un atteggiamento minaccioso ed aggressivo nei suoi confronti;
che durante l'accesso gli operanti del Servizio Sociale avevano constatato che ME AM era in procinto di portare via la bambina e di trasferirsi presso un'altra abitazione, sita a Corviale, che risultava molto fatiscente e non aveva allaccio di acqua, nella quale viveva la compagna del proprio fratello che era in carcere;
che il Servizio Sociale provvedeva a mettere la minore in sicurezza, accompagnandola presso la casa-famiglia sita in Roma, via del Casaletto 400; che ME AM aveva iniziato il percorso presso il SERD ma non lo aveva portato a termine;
che al momento ME AM viveva nell'appartamento sito a Corviale che divideva con il fratello violento e la compagna di quest'ultimo, non lavorava e sembrava aver ripreso la frequentazione con TO FA;
che ME AM aveva effettuato degli incontri con la LI dal mese di aprile 2024 presso la comunità educativa, per un'ora settimanale, e la nonna paterna aveva iniziato gli incontri con la minore dalla fine
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del mese di maggio 2024 per un'ora ogni tre settimane;
che nel mese di novembre 2024 erano terminati gli incontri della minore con la madre e con la nonna;
che il T.M. aveva individuato una coppia idonea con la quale a fine gennaio 2025 era cominciata la frequentazione con la minore ed in data 17-2-2025 la minore era stata collocata presso la predetta famiglia;
che anche per il figlio maggiore di ME AM era stato aperto dal T.M. un procedimento di verifica dello stato di abbandono ed il minore aveva cominciato la frequentazione con una coppia individuata dal T.M..
Va precisato che alla udienza del 25-11-2024 il T.M. aveva provveduto a contestare lo stato di abbandono della minore TO IN ai genitori di questa, i quali, così come la nonna paterna della minore, IN SI, si erano costituiti in giudizio con proprio difensore, ed all'esito dell'udienza il T.M. aveva pronunciato il provvedimento qui reclamato, con cui aveva disposto il collocamento a rischio giuridico della minore, previa individuazione di una coppia che aveva dato disponibilità alla adozione, ed aveva disposto la sospensione dei rapporti tra la minore ed i familiari, rinviando ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
Si osserva allora che il T.M. ha sufficientemente motivato, con la succitata ordinanza del 25- 11-2024, gli specifici fattori di rischio a carico di entrambi i genitori che avevano imposto l'apertura del procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono della minore IN;
ed ha altresì motivato perché si doveva ritenere, beninteso a quello stato della procedura, che sussistevano specifici fattori di rischio anche a carico della nonna paterna,
IN SI. L'art. 10, comma 3, l. 4-5-1983 n. 184 legittima il T.M. a disporre financo il collocamento temporaneo del minore presso una famiglia, e sotto tale profilo, una volta individuata la necessità del collocamento a rischio giuridico della minore IN presso una coppia, ed attuato, a far data dal 17-2-2025, tale collocamento, la regressione della minore nella casa famiglia dove prima era ospitata non è di certo nell'interesse della minore, perché potrebbe causarle serio pregiudizio, quando invece ha bisogno, anche in ragione della sua tenera età, di stabilire fermi rapporti di accudimento.
Si rileva però che il T.M. non ha spiegato perché, in questo contesto, sussiste anche un pregiudizio della minore, nelle more del procedimento, al mantenimento dei rapporti con la propria madre e con la nonna paterna, con le quali nel periodo dal mese di maggio 2024 certamente, fino al mese di novembre 2024, la minore aveva avuto regolari incontri presso la comunità educativa, essendo collocata in casa famiglia.
Non essendo dunque precisato per quale ragione il mantenimento dei rapporti della minore con la madre e con la nonna paterna, nel corso della trattazione del giudizio, possa recare pregiudizio alla minore, imponendosi in via cautelare di interromperli, il provvedimento di interruzione dei rapporti viene ad assumere valenza di anticipazione del merito della decisone finale del procedimento e pertanto deve essere revocato.
In conclusione, fermo restando il collocamento della minore presso una famiglia, si deve revocare, in parziale accoglimento dei reclami soltanto di IN SI e ME
AM, la sospensione dei rapporti della minore con la madre e con la nonna paterna;
segue la immediata restituzione del fascicolo di ufficio di primo grado, in quanto pervenuto, al T.M. di Roma che provvederà ai conseguenti provvedimenti.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese tra le parti costituite in ragione della particolarità della materia;
nulla sulle spese con la parte rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia del Sindaco p.t. di Roma, quale tutore provvisorio della minore TO IN, nata a [...] il [...], così provvede:
- rigetta il reclamo proposto da TO FA;
- in parziale accoglimento dei reclami proposti da IN SI e da ME AM, ed
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in parziale riforma della ordinanza n. 22038/2024 del Tribunale per i Minorenni di Roma del
25-11-2024, revoca la sospensione dei rapporti della minore TO IN, nata a
Roma il 25-1-2024, con la madre ME AM e con la nonna paterna IN SI;
- conferma nel resto la ordinanza n. 22038/2024 del Tribunale per i Minorenni di Roma del
25-11-2024;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite;
- nulla sulle spese con la parte rimasta contumace;
- dispone la immediata restituzione del fascicolo di ufficio di primo grado, in quanto pervenuto, al T.M. di Roma.
Si comunichi. Roma 1-4-2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 51848/2024 + 51849/2024 + 51935/2024