CA
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
R.G. 1645/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al ruolo in data
8.10.2024, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giancarlo e Tommaso Tonetto;
appellante
contro
(C.F. e P.VA , con sede in San Controparte_1 P.VA_1
Donà di Piave (VE), Piazza Novembre 15/5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Victor Rampazzo;
appellata
Oggetto: “Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc”; appello avverso la sentenza n. 3015/2024 pubblicata dal Tribunale di Venezia
1 – Sezione Specializzata in materia d'impresa” in data 3.9.2024, nella causa R.G.
n. 1558/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Nel merito: Condannare la società in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore P.IV , corrente in San Donà di Piave, P.VA_1
Via Novembre 15/5 a pagare al Rag. l'importo di € 58.104,43 quale Parte_1
restituzione finanziamento oltre agli interessi calcolati anche ai sensi dell'art. 1284
penultimo co. c.c. dalla data del dovuto al saldo.
In via istruttoria: in forza della procura speciale allegata alla nota 4.6.24 si chiede di deferire all'attuale Legale Rappresentate della resistente Controparte_2
con sede legale in San Donà di Piave, Via Vittorio Veneto 65,
[...]
P.IV giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c. sulla seguente P.VA_1
circostanza:
1) “Giuro e giurando nego che il Rag. , nato a [...] il Parte_1
27.6.49 residente a[...], C.F.
sia creditore della società C.F._1 Controparte_1 dell'importo di € 58.104,03 ovvero del diverso importo che sarà indicato per un finanziamento dallo stesso eseguito a favore della Controparte_2 quando era socio di tale società” (doc.4).
[...]
Con vittoria di spese anche della precedente fase processuale.”
Per l'appellata Controparte_1
“In via preliminare
- accertare l'inammissibilità per carenza dei requisiti di legge ovvero la manifestata infondatezza dell'impugnazione proposta dal rag. e, per Pt_1
2 l'effetto, disposta ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c., rigettare le domande ex adverso formulate con conseguente conferma dell'impugnata sentenza n. 3015/2024 del
Tribunale di Venezia, pubblicata il 3 settembre 2024 e notificata il 5 settembre
2024;
In via principale
- rigettare l'impugnazione proposta dal rag. in quanto infondata in Parte_1
fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 3015/2024 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 3 settembre 2024 e notificata il 5 settembre
2024, accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel procedimento di primo grado che qui si riportano:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa per i motivi tutti di cui in narrativa:
Nel merito in via principale
1. Accertata la totale mancanza di prova del credito respingersi la domanda del
ricorrente perché infondata con ogni conseguente statuizione;
In ogni caso
2. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
3. rigettare la richiesta di differimento del giuramento decisorio ex adverso
formulata in quanto affetta da nullità insanabile e comunque inammissibile e, in
ogni caso, infondata;
4. con vittoria di spese e competenze anche del presente procedimento.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato il 26.1.2024, ricorreva Parte_1
avanti al Tribunale di Venezia domandando la condanna della
[...]
[... [...]
[...] [
al pagamento, a suo favore, dell'importo di € 58.104,43, a titolo Controparte_3
di restituzione di finanziamenti effettuati nei confronti della resistente, oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo. Esponeva di aver ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 25.6.2004 al 13.6.2022, a fronte di un compenso annuale pari ad € 6.240,00, e di aver versato alla resistente l'importo di
€ 58.104,43 a titolo di finanziamento. Attesa la revoca dalla carica di amministratore unico, disposta con deliberazione adottata in occasione dell'assemblea tenutasi il 13.6.2022, il ricorrente aveva sollecitato in via stragiudiziale la corresponsione delle spettanze maturate fino alla sua destituzione e la restituzione delle somme anticipate a titolo di finanziamento, senza ottenere riscontro. Precisava, inoltre, che il credito oggetto della controversia era fondato su prova scritta proveniente dalla debitrice, ossia dalla deliberazione dei soci
22.5.2023 e dal bilancio approvato dai soci al 31.12.22, costituenti riconoscimento di debito.
Costituitasi, contestava le domande attoree Controparte_1
osservando che nella documentazione in atti non si rinveniva alcun riferimento al finanziamento eseguito dal verso la resistente, e che i documenti allegati Pt_1
nulla provavano in merito alla pretesa avanzata. Rappresentava, altresì, che con ricorso per decreto ingiuntivo del 1.9.2023, il ricorrente aveva già tentato di ottenere un'ingiunzione di pagamento per il medesimo oggetto e sulla base dei medesimi documenti, e che il Tribunale di Venezia, nell'occasione, dopo aver richiesto un'integrazione documentale, aveva emesso il decreto monitorio soltanto per la parte relativa al compenso di amministratore unico, rigettando la domanda relativa all'importo residuale poiché sprovvista di prova scritta utile a dimostrare l'erogazione del finanziamento.
4 In data 21.3.2024, depositava “note difensive di replica” non autorizzate Pt_1
dal Tribunale, nelle quali contestava le difese della resistente, allegando ulteriore documentazione a sostegno della domanda restitutoria avanzata.
All'udienza del 27.3.2024, il difensore della resistente dichiarava di non accettare il contraddittorio su quanto dedotto e prodotto con detta memoria, insistendo per il rigetto della richiesta avversaria, mentre il difensore di domandava la Pt_1
concessione di un termine per il deposito di note di replica ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c.; l'istanza era rigettata poiché ritenuta non sorretta da giustificati motivi, e contestualmente era fissata udienza di discussione orale per la data del
20.6.2024, con assegnazione alle parti di termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni ed ulteriore termine di quindici giorni per note conclusive.
Con nota depositata il 4.6.2024, i difensori del ricorrente deferivano al legale rappresentante della resistente giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c. sulla seguente circostanza: “Giuro e giurando nego che il Rag. , nato a [...]
Musile di Piave il 27.6.49 residente a[...], C.F.
sia creditore della società C.F._1 Controparte_1 dell'importo di € 58.104,03 ovvero del diverso importo che sarà indicato per un finanziamento dallo stesso eseguito a favore della Controparte_2 quando era socio di tale società”.
[...]
Con sentenza n. 3015/2024 pubblicata il 3.9.2.2024, il Tribunale di Venezia rigettava le domande del ricorrente e per l'effetto, condannava quest'ultimo alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente entro il termine previsto per la formazione del thema decidendum e del thema
5 probandum, non presentando la documentazione prodotta con l'atto introduttivo nessun riferimento al finanziamento di cui era chiesta la restituzione;
ha altresì ritenuto mancasse il presupposto di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. per l'assegnazione di “un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”, in quanto la richiesta del ricorrente non era sorretta da esigenza sorta per effetto delle difese della controparte, ma determinata dall'originaria carenza di prova del fatto costitutivo della domanda;
quanto al deferimento del giuramento decisorio, ha valutato il mezzo di prova inammissibile, stante la tardività della relativa istanza, poiché presentata in data successiva alla scadenza del termine assegnato per la precisazione delle conclusioni, che aveva determinato il passaggio dalla fase istruttoria del procedimento a quella decisoria.
Avverso la sentenza ha proposto appello , impugnando la decisione Parte_1
del Tribunale di Venezia sulla base di due motivi di gravame, coi quali ha censurato: a) la omessa concessione del termine di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. e la conseguente declaratoria di inutilizzabilità dei documenti depositati con la memoria del 19.3.2024, idonei a dimostrare sia l'esistenza del finanziamento, poiché aventi contenuto confessorio, sia la temerarietà delle difese avversarie;
b) la errata declaratoria di tardività del deferimento del giuramento decisorio, poiché all'udienza del 20.6.2024 era prevista la discussione orale della causa, sicché l'istanza era stata proposta quando il procedimento non era ancora nella fase decisoria. In via istruttoria, l'appellante ha chiesto nuovamente di deferire giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c. sulla medesima circostanza già
6 indicata in primo grado.
si è costituita chiedendo, in via preliminare, Controparte_1
l'accertamento dell'inammissibilità del gravame, ed in via principale, il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 24.1.2025 è stata fissata l'udienza del 27.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa e la Corte si è riservata il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. svolto dalla convenuta non ricorrendone i presupposti;
vista l'attuale fase della controversia, l'eccezione può ritenersi in ogni caso superata.
Nel merito, l'appello è infondato.
Il procedimento di cui all''art. 281 decies c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre
2022 n. 149 (c.d. riforma Cartabia), impone l'utilizzo del rito semplificato nei casi in cui “i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa”. Il rito si caratterizza, tra l'altro, per l'onere, per la parte ricorrente, di allegare tutti i fatti costitutivi della domanda già con l'atto introduttivo: la domanda rimane dunque cristallizzata già col ricorso, salvo che, a seguito delle contestazioni del resistente costituito, emerga la necessità di allargare il thema
decidendum o il thema probandum, ovvero, attesa la particolare complessità della controversia, sia necessario disporre il mutamento del rito.
Per tale motivo, l'art. 281 duodecies, c.p.c. nel testo anteriore alla novella
7 intervenuta con il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. correttivo Cartabia) al quarto comma recitava: “Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per
precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i
mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Benchè il significato sia ancor più chiaramente espresso nel testo legislativo introdotto nell'ottobre 2024 (“Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non
superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le
conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”), la previsione normativa, fissando il presupposto del “giustificato motivo”, già subordinava l'assegnazione del termine allo sviluppo del contraddittorio in termini tali da ampliare o modificare il thema decidendum e/o probandum della controversia.
Nella specie, invece, parte convenuta si era costituita semplicemente negando il credito dedotto da parte ricorrente ed evidenziando che lo stesso non era stato provato.
Il ricorrente aveva poi depositato una nota difensiva non autorizzata con l'evidente intento di porre rimedio alla carenza di prova che inficiava il suo atto introduttivo,
ma senza poter raggiungere lo scopo, non avendo poi il giudice, con valide ragioni,
né tenuto conto dei documenti depositati irritualmente né assegnato il termine che ne avrebbe consentito di sanarne o rinnovarne la produzione, in quanto, come condivisibilmente ritenuto, le difese della convenuta non avevano esteso né il
8 thema decidendum né il thema probandum né contenevano alcuna deduzione che il ricorrente non potesse agevolmente prevedere.
E' significativo, a tal proposito, che in sede di gravame l'appellante abbia richiamato a sostegno della propria tesi unicamente i contenuti difensivi di cui alle citate Note irrituali e la documentazione con le stesse prodotta (cfr. pag. 3 dell'atto di appello: “Questa causa, pur essendo stata introdotta con il ricorso semplificato, il Giudice alla prima udienza, a fronte delle difese avversarie ed in relazione alla
espressa richiesta formulata dal ricorrente, avrebbe dovuto accordare il termine
di cui all'art. 281 penultimo comma duodecies c.p.c., con conseguente
utilizzabilità dei documenti, provenienti da parte resistente, allegati alle note
difensive 19.3.24. Da tali documenti, di contenuto confessorio, si ha la prova dell'esistenza del finanziamento di cui l'appellante chiede la restituzione”), e non già quella depositata col ricorso introduttivo, ossia con l'atto che - seguendo la ratio della previsione contenuta nell'art. 281 decies c.p.c. - avrebbe dovuto dimostrare la fondatezza della tesi del ricorrente.
A fortiori si osservi che, in effetti, nessuno dei documenti prodotti con il ricorso introduttivo dal ricorrente dimostra l'esistenza del finanziamento asseritamente erogato a favore dell'appellata.
Per tale motivo, considerando che i contenuti della comparsa di costituzione presentata da sono limitati a contestazioni sulla Controparte_1
sussistenza e dimostrazione del credito vantato dal ricorrente, e dunque mere prevedibili difese inidonee a far sorgere l'esigenza di disporre approfondimenti deduttivi ed istruttori, si conferma corretta la decisione del Tribunale di non concedere i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.
Del pari infondata, seppur per le diverse ragioni di seguito esposte, è la doglianza
9 relativa alla mancata ammissione del giuramento decisorio, deferito dall'appellante in primo grado con istanza presentata il 4.6.2024, rinnovata anche nell'odierno grado di giudizio.
Anche aderendo alla tesi del reclamante circa la tempestività della richiesta, in quanto avanzata prima dell'udienza di discussione orale della causa, nonostante l'espressa concessione di un termine “anteriore all'udienza, di trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine di quindici giorni per note conclusive” (v. ordinanza del 27.3.2024), si deve rilevare, come eccepito dalla società appellata, l'inammissibilità della prova richiesta.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “Il giuramento, decisorio o
suppletorio, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni
giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od
opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere
ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza.” (v. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27086 del 25 ottobre 2018). Anche in precedenza la Suprema Corte aveva chiarito che “Il giuramento — sia esso decisorio o suppletorio — non può essere deferito al fine di ottenere dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di un rapporto
giuridico o di una situazione giuridica, né per provocare l'espressione di
apprezzamenti od opinioni, specialmente se questi comportino la valutazione di
situazioni giuridiche;
infatti, la sua formula deve avere ad oggetto circostanze
specifiche, percepibili dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, cioè fatti storici” (v. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5296 del 8 ottobre 1981).
Il contenuto del giuramento deferito dall'appellante in primo grado, e riproposto
10 in sede di gravame dal difensore (ma, nel presente grado, senza la necessaria procura speciale: “È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito
di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì dal difensore dotato
soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà
di "deferire i giuramenti di rito" e nonostante il giuramento sia stato comunque
ritualmente deferito in primo grado;
l'inammissibilità per tale causa è insanabile,
rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa
successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale
la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità”: così Corte di Cassazione, Sez. 2, sentenza n.
17718 del 25.8.2020), oltre a contenere espressioni generiche (basti notare che si fa riferimento all'importo di € 58.104,03, ovvero al “diverso importo che sarà indicato per un finanziamento dallo stesso eseguito a favore della
[...] quando era socio di tale società”), richiede(va) Controparte_2
chiaramente – e, come si è visto, inammissibilmente - al dichiarante una valutazione giuridica quale quella di riferita alla qualità di “creditore della società” in capo al per finanziamenti erogati, e dunque è (era) volto ad ottenere la Pt_1
conferma di una situazione giuridica anziché di un fatto storico.
***
L'appello, in conclusione, deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante , Parte_1
secondo la regola della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 come aggiornato con D.M. 147/22, tenuto conto
11 del valore della controversia (€ 58.104,43) e delle fasi effettivamente svolte
(studio, introduttiva e decisionale), secondo importi medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale in considerazione dell'esiguità dell'attività svolta in quest'ultima fase.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. 3015/2024 emessa il 22.9.2024 dal Tribunale di Venezia – Sezione
Specializzata in materia d'Impresa;
2. condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 7.440,00 per compenso
[...]
professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre IV e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di parte appellante principale.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
12
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
R.G. 1645/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al ruolo in data
8.10.2024, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giancarlo e Tommaso Tonetto;
appellante
contro
(C.F. e P.VA , con sede in San Controparte_1 P.VA_1
Donà di Piave (VE), Piazza Novembre 15/5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Victor Rampazzo;
appellata
Oggetto: “Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc”; appello avverso la sentenza n. 3015/2024 pubblicata dal Tribunale di Venezia
1 – Sezione Specializzata in materia d'impresa” in data 3.9.2024, nella causa R.G.
n. 1558/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Nel merito: Condannare la società in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore P.IV , corrente in San Donà di Piave, P.VA_1
Via Novembre 15/5 a pagare al Rag. l'importo di € 58.104,43 quale Parte_1
restituzione finanziamento oltre agli interessi calcolati anche ai sensi dell'art. 1284
penultimo co. c.c. dalla data del dovuto al saldo.
In via istruttoria: in forza della procura speciale allegata alla nota 4.6.24 si chiede di deferire all'attuale Legale Rappresentate della resistente Controparte_2
con sede legale in San Donà di Piave, Via Vittorio Veneto 65,
[...]
P.IV giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c. sulla seguente P.VA_1
circostanza:
1) “Giuro e giurando nego che il Rag. , nato a [...] il Parte_1
27.6.49 residente a[...], C.F.
sia creditore della società C.F._1 Controparte_1 dell'importo di € 58.104,03 ovvero del diverso importo che sarà indicato per un finanziamento dallo stesso eseguito a favore della Controparte_2 quando era socio di tale società” (doc.4).
[...]
Con vittoria di spese anche della precedente fase processuale.”
Per l'appellata Controparte_1
“In via preliminare
- accertare l'inammissibilità per carenza dei requisiti di legge ovvero la manifestata infondatezza dell'impugnazione proposta dal rag. e, per Pt_1
2 l'effetto, disposta ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c., rigettare le domande ex adverso formulate con conseguente conferma dell'impugnata sentenza n. 3015/2024 del
Tribunale di Venezia, pubblicata il 3 settembre 2024 e notificata il 5 settembre
2024;
In via principale
- rigettare l'impugnazione proposta dal rag. in quanto infondata in Parte_1
fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 3015/2024 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 3 settembre 2024 e notificata il 5 settembre
2024, accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel procedimento di primo grado che qui si riportano:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa per i motivi tutti di cui in narrativa:
Nel merito in via principale
1. Accertata la totale mancanza di prova del credito respingersi la domanda del
ricorrente perché infondata con ogni conseguente statuizione;
In ogni caso
2. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
3. rigettare la richiesta di differimento del giuramento decisorio ex adverso
formulata in quanto affetta da nullità insanabile e comunque inammissibile e, in
ogni caso, infondata;
4. con vittoria di spese e competenze anche del presente procedimento.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato il 26.1.2024, ricorreva Parte_1
avanti al Tribunale di Venezia domandando la condanna della
[...]
[... [...]
[...] [
al pagamento, a suo favore, dell'importo di € 58.104,43, a titolo Controparte_3
di restituzione di finanziamenti effettuati nei confronti della resistente, oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo. Esponeva di aver ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 25.6.2004 al 13.6.2022, a fronte di un compenso annuale pari ad € 6.240,00, e di aver versato alla resistente l'importo di
€ 58.104,43 a titolo di finanziamento. Attesa la revoca dalla carica di amministratore unico, disposta con deliberazione adottata in occasione dell'assemblea tenutasi il 13.6.2022, il ricorrente aveva sollecitato in via stragiudiziale la corresponsione delle spettanze maturate fino alla sua destituzione e la restituzione delle somme anticipate a titolo di finanziamento, senza ottenere riscontro. Precisava, inoltre, che il credito oggetto della controversia era fondato su prova scritta proveniente dalla debitrice, ossia dalla deliberazione dei soci
22.5.2023 e dal bilancio approvato dai soci al 31.12.22, costituenti riconoscimento di debito.
Costituitasi, contestava le domande attoree Controparte_1
osservando che nella documentazione in atti non si rinveniva alcun riferimento al finanziamento eseguito dal verso la resistente, e che i documenti allegati Pt_1
nulla provavano in merito alla pretesa avanzata. Rappresentava, altresì, che con ricorso per decreto ingiuntivo del 1.9.2023, il ricorrente aveva già tentato di ottenere un'ingiunzione di pagamento per il medesimo oggetto e sulla base dei medesimi documenti, e che il Tribunale di Venezia, nell'occasione, dopo aver richiesto un'integrazione documentale, aveva emesso il decreto monitorio soltanto per la parte relativa al compenso di amministratore unico, rigettando la domanda relativa all'importo residuale poiché sprovvista di prova scritta utile a dimostrare l'erogazione del finanziamento.
4 In data 21.3.2024, depositava “note difensive di replica” non autorizzate Pt_1
dal Tribunale, nelle quali contestava le difese della resistente, allegando ulteriore documentazione a sostegno della domanda restitutoria avanzata.
All'udienza del 27.3.2024, il difensore della resistente dichiarava di non accettare il contraddittorio su quanto dedotto e prodotto con detta memoria, insistendo per il rigetto della richiesta avversaria, mentre il difensore di domandava la Pt_1
concessione di un termine per il deposito di note di replica ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c.; l'istanza era rigettata poiché ritenuta non sorretta da giustificati motivi, e contestualmente era fissata udienza di discussione orale per la data del
20.6.2024, con assegnazione alle parti di termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni ed ulteriore termine di quindici giorni per note conclusive.
Con nota depositata il 4.6.2024, i difensori del ricorrente deferivano al legale rappresentante della resistente giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c. sulla seguente circostanza: “Giuro e giurando nego che il Rag. , nato a [...]
Musile di Piave il 27.6.49 residente a[...], C.F.
sia creditore della società C.F._1 Controparte_1 dell'importo di € 58.104,03 ovvero del diverso importo che sarà indicato per un finanziamento dallo stesso eseguito a favore della Controparte_2 quando era socio di tale società”.
[...]
Con sentenza n. 3015/2024 pubblicata il 3.9.2.2024, il Tribunale di Venezia rigettava le domande del ricorrente e per l'effetto, condannava quest'ultimo alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente entro il termine previsto per la formazione del thema decidendum e del thema
5 probandum, non presentando la documentazione prodotta con l'atto introduttivo nessun riferimento al finanziamento di cui era chiesta la restituzione;
ha altresì ritenuto mancasse il presupposto di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. per l'assegnazione di “un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”, in quanto la richiesta del ricorrente non era sorretta da esigenza sorta per effetto delle difese della controparte, ma determinata dall'originaria carenza di prova del fatto costitutivo della domanda;
quanto al deferimento del giuramento decisorio, ha valutato il mezzo di prova inammissibile, stante la tardività della relativa istanza, poiché presentata in data successiva alla scadenza del termine assegnato per la precisazione delle conclusioni, che aveva determinato il passaggio dalla fase istruttoria del procedimento a quella decisoria.
Avverso la sentenza ha proposto appello , impugnando la decisione Parte_1
del Tribunale di Venezia sulla base di due motivi di gravame, coi quali ha censurato: a) la omessa concessione del termine di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. e la conseguente declaratoria di inutilizzabilità dei documenti depositati con la memoria del 19.3.2024, idonei a dimostrare sia l'esistenza del finanziamento, poiché aventi contenuto confessorio, sia la temerarietà delle difese avversarie;
b) la errata declaratoria di tardività del deferimento del giuramento decisorio, poiché all'udienza del 20.6.2024 era prevista la discussione orale della causa, sicché l'istanza era stata proposta quando il procedimento non era ancora nella fase decisoria. In via istruttoria, l'appellante ha chiesto nuovamente di deferire giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c. sulla medesima circostanza già
6 indicata in primo grado.
si è costituita chiedendo, in via preliminare, Controparte_1
l'accertamento dell'inammissibilità del gravame, ed in via principale, il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 24.1.2025 è stata fissata l'udienza del 27.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa e la Corte si è riservata il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. svolto dalla convenuta non ricorrendone i presupposti;
vista l'attuale fase della controversia, l'eccezione può ritenersi in ogni caso superata.
Nel merito, l'appello è infondato.
Il procedimento di cui all''art. 281 decies c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre
2022 n. 149 (c.d. riforma Cartabia), impone l'utilizzo del rito semplificato nei casi in cui “i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa”. Il rito si caratterizza, tra l'altro, per l'onere, per la parte ricorrente, di allegare tutti i fatti costitutivi della domanda già con l'atto introduttivo: la domanda rimane dunque cristallizzata già col ricorso, salvo che, a seguito delle contestazioni del resistente costituito, emerga la necessità di allargare il thema
decidendum o il thema probandum, ovvero, attesa la particolare complessità della controversia, sia necessario disporre il mutamento del rito.
Per tale motivo, l'art. 281 duodecies, c.p.c. nel testo anteriore alla novella
7 intervenuta con il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. correttivo Cartabia) al quarto comma recitava: “Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per
precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i
mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Benchè il significato sia ancor più chiaramente espresso nel testo legislativo introdotto nell'ottobre 2024 (“Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non
superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le
conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”), la previsione normativa, fissando il presupposto del “giustificato motivo”, già subordinava l'assegnazione del termine allo sviluppo del contraddittorio in termini tali da ampliare o modificare il thema decidendum e/o probandum della controversia.
Nella specie, invece, parte convenuta si era costituita semplicemente negando il credito dedotto da parte ricorrente ed evidenziando che lo stesso non era stato provato.
Il ricorrente aveva poi depositato una nota difensiva non autorizzata con l'evidente intento di porre rimedio alla carenza di prova che inficiava il suo atto introduttivo,
ma senza poter raggiungere lo scopo, non avendo poi il giudice, con valide ragioni,
né tenuto conto dei documenti depositati irritualmente né assegnato il termine che ne avrebbe consentito di sanarne o rinnovarne la produzione, in quanto, come condivisibilmente ritenuto, le difese della convenuta non avevano esteso né il
8 thema decidendum né il thema probandum né contenevano alcuna deduzione che il ricorrente non potesse agevolmente prevedere.
E' significativo, a tal proposito, che in sede di gravame l'appellante abbia richiamato a sostegno della propria tesi unicamente i contenuti difensivi di cui alle citate Note irrituali e la documentazione con le stesse prodotta (cfr. pag. 3 dell'atto di appello: “Questa causa, pur essendo stata introdotta con il ricorso semplificato, il Giudice alla prima udienza, a fronte delle difese avversarie ed in relazione alla
espressa richiesta formulata dal ricorrente, avrebbe dovuto accordare il termine
di cui all'art. 281 penultimo comma duodecies c.p.c., con conseguente
utilizzabilità dei documenti, provenienti da parte resistente, allegati alle note
difensive 19.3.24. Da tali documenti, di contenuto confessorio, si ha la prova dell'esistenza del finanziamento di cui l'appellante chiede la restituzione”), e non già quella depositata col ricorso introduttivo, ossia con l'atto che - seguendo la ratio della previsione contenuta nell'art. 281 decies c.p.c. - avrebbe dovuto dimostrare la fondatezza della tesi del ricorrente.
A fortiori si osservi che, in effetti, nessuno dei documenti prodotti con il ricorso introduttivo dal ricorrente dimostra l'esistenza del finanziamento asseritamente erogato a favore dell'appellata.
Per tale motivo, considerando che i contenuti della comparsa di costituzione presentata da sono limitati a contestazioni sulla Controparte_1
sussistenza e dimostrazione del credito vantato dal ricorrente, e dunque mere prevedibili difese inidonee a far sorgere l'esigenza di disporre approfondimenti deduttivi ed istruttori, si conferma corretta la decisione del Tribunale di non concedere i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.
Del pari infondata, seppur per le diverse ragioni di seguito esposte, è la doglianza
9 relativa alla mancata ammissione del giuramento decisorio, deferito dall'appellante in primo grado con istanza presentata il 4.6.2024, rinnovata anche nell'odierno grado di giudizio.
Anche aderendo alla tesi del reclamante circa la tempestività della richiesta, in quanto avanzata prima dell'udienza di discussione orale della causa, nonostante l'espressa concessione di un termine “anteriore all'udienza, di trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine di quindici giorni per note conclusive” (v. ordinanza del 27.3.2024), si deve rilevare, come eccepito dalla società appellata, l'inammissibilità della prova richiesta.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “Il giuramento, decisorio o
suppletorio, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni
giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od
opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere
ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza.” (v. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27086 del 25 ottobre 2018). Anche in precedenza la Suprema Corte aveva chiarito che “Il giuramento — sia esso decisorio o suppletorio — non può essere deferito al fine di ottenere dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di un rapporto
giuridico o di una situazione giuridica, né per provocare l'espressione di
apprezzamenti od opinioni, specialmente se questi comportino la valutazione di
situazioni giuridiche;
infatti, la sua formula deve avere ad oggetto circostanze
specifiche, percepibili dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, cioè fatti storici” (v. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5296 del 8 ottobre 1981).
Il contenuto del giuramento deferito dall'appellante in primo grado, e riproposto
10 in sede di gravame dal difensore (ma, nel presente grado, senza la necessaria procura speciale: “È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito
di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì dal difensore dotato
soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà
di "deferire i giuramenti di rito" e nonostante il giuramento sia stato comunque
ritualmente deferito in primo grado;
l'inammissibilità per tale causa è insanabile,
rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa
successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale
la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità”: così Corte di Cassazione, Sez. 2, sentenza n.
17718 del 25.8.2020), oltre a contenere espressioni generiche (basti notare che si fa riferimento all'importo di € 58.104,03, ovvero al “diverso importo che sarà indicato per un finanziamento dallo stesso eseguito a favore della
[...] quando era socio di tale società”), richiede(va) Controparte_2
chiaramente – e, come si è visto, inammissibilmente - al dichiarante una valutazione giuridica quale quella di riferita alla qualità di “creditore della società” in capo al per finanziamenti erogati, e dunque è (era) volto ad ottenere la Pt_1
conferma di una situazione giuridica anziché di un fatto storico.
***
L'appello, in conclusione, deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante , Parte_1
secondo la regola della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 come aggiornato con D.M. 147/22, tenuto conto
11 del valore della controversia (€ 58.104,43) e delle fasi effettivamente svolte
(studio, introduttiva e decisionale), secondo importi medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale in considerazione dell'esiguità dell'attività svolta in quest'ultima fase.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. 3015/2024 emessa il 22.9.2024 dal Tribunale di Venezia – Sezione
Specializzata in materia d'Impresa;
2. condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 7.440,00 per compenso
[...]
professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre IV e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di parte appellante principale.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
12