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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO di CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Il dott. Arturo D'Ingianna, in funzione di giudice del lavoro,
letti gli atti del procedimento ex art.700 cpc. proposto ,unitamente al merito, e iscritto a ruolo al n. rg 947- 1/2025 ,
sul ricorso depositato il 24/02/2025
proposto da (difeso dall'avv. Simona Alfarone) Parte_1
nei confronti del in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t. (difeso da avv. Anna Curatolo)
Esaminati gli atti e le memorie;
uditi i procuratori delle parti ,
Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10.4.2025
pronuncia la seguente
ORDINANZA
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
In via d'urgenza, dare atto che il ricorrente ha diritto all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.
Lgs. 151/01, presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina e per l'effetto ordinare, possibilmente inaudita altera parte, all'Azienda sanitaria resistente, previa concessione del nulla osta, di disporre l'immediata assegnazione provvisoria del ricorrente ex art. 42 bis D. Lgs n. 151/01, presso la sede di destinazione prescelta;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
1 Parte ricorrente deduceva che:
era genitore di un bambino di 7 mesi e dipendente dell' resistente, con qualifica di CP_2
operatore sociosanitario, Cat. BS, in forza presso il presidio ospedaliero Riuniti dal 16.10.2024 ;
in data 29.10.2024, in ragione della tenera età del figlio e del possesso dei requisiti previsti dalla
Legge, parte ricorrente avanzava richiesta di trasferimento genitore ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001 presso IRCCS- Centro Neurolesi Bonino Pulejo, azienda limitrofa alla residenza familiare, sita in
Messina, Via Canova n. 94, is. 482 ;
a fronte del riscontro positivo da parte di (cfr. nota Parte_2
IRCCS all. n. 4), l'azienda resistente, con nota n. 7323 del 21.02.2025, comunicava il mancato accoglimento della suddetta istanza, adducendo generiche motivazione di esigenze organizzative;
CP_
il diniego opposto dall' resistente risultava palesemente contrario alla normativa ratione materiae, nonché in netto contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali posti a presidio di valori fondamentali di assistenza alla famiglia;
che invero non sussistevano i casi nè le esigenze eccezionali richieste dalla norma per il dissenso;
inoltre sussisteva il periculum in mora in quanto svolgeva la propria attività lavorativa presso la sede di distante quindi dal proprio nucleo familiare costituito da un figlio in tenera Controparte_1 età, tra l'altro nato prematuro e bisognevole di maggiori cure anche in termini di controlli sanitari e dal coniuge, impossibilitato a seguirlo in quanto impegnata nello svolgimento della propria attività lavorativa, con conseguente pregiudizio per l'unità familiare;
la distanza tra la città di Messina e quella di è percorribile mediante i mezzi veloci Controparte_1
marittimi, i quali non sempre garantiscono le tratte (si pensi alle avverse condizioni meteo) e, inoltre, non garantiscono l'attraversamento in orari serali. In ragione dei diversi turni del deducente, spesso lo stesso è costretto a pernottare nella città calabra o altrimenti a dover raggiungere la sede di
Villa San Giovanni, nel caso sia garantito invece il passaggio mediante navi traghetto, con attese interminabili e non permettendo al minore di avere il proprio padre accanto;
obiettive e incontestabili difficoltà pregiudicavano l'unità familiare, con conseguente e grave e irreparabile, in assenza di provvedimento cautelare, compromissione di diritti tutelati costituzionalmente e, pertanto, risulta fondata l'urgenza del deducente di essere assegnato provvisoriamente presso l'azienda ricevente con sede in Messina.
2 Parte resistente si costituiva come in Controparte_1 epigrafe ed evidenziava l'intento di rivalutare la vicenda per riferiva di star provvedendo al rilascio del nulla osta richiesto e chiedeva un rinvio .
****
Rimessa la causa in decisione , giova osservare che ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Cessazione della materia del contendere
Preliminarmente all'esame dei due anzidetti requisiti deve però rilevarsi che in sede d'udienza le difese delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere dandosi reciprocamente atto che è sopravvenuto, nelle more del giudizio, il provvedimento prot 12018 del
Contr
7.4.2025 che ha concesso il nulla osta da parte del .
In ragione della concorde richiesta e del fatto sostanziale che ha realizzato l'interesse del ricorrente eliminando la situazione giuridica lesiva , non vi sono ragioni per discostarsi dalla richiesta delle parti .
Resta da regolare le spese .
Le spese del giudizio , avendo la stessa difesa ricorrente dichiarato in sostanza di non essere più interessata la parte ricorrente al giudizio di merito , possono essere liquidate in questa sede cautelare senza attendere l'udienza di merito .
Parte ricorrente ha chiesto il favore delle spese mentre la resistente ha chiesto la compensazione delle spese di lite .
Ad avviso del decidente già il riconoscimento spontaneo del nulla osta è segno del riconoscimento di fondatezza della istanza cautelare così configurando una soccombenza virtuale a carico del
Contr
. In ogni caso l'analisi delle ragioni addotte dal ricorrente e l'assenza di circostanze addotte e Contr provate in questa sede dal circa le ragioni eccezionali per negare il nulla osta , riscontrano in
3 Contr via di elevata probabilità la fondatezza della domanda e la soccombenza virtuale del e ciò tanto per il fumus come pure per il periculum alla luce di quanto paventato dal ricorrente .
Spese del giudizio quindi a carico della parte resistente per la soccombenza virtuale e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore ( indeterminato ) e alla natura della causa ( cautelare )nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , tenendo conto però della fase decisionale che ha richiesto non elevato impegno in ragione dell'avvenuto riconoscimento spontaneo dell'assenso .
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Reggio Calabria 11.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Arturo D'Ingianna
4
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Il dott. Arturo D'Ingianna, in funzione di giudice del lavoro,
letti gli atti del procedimento ex art.700 cpc. proposto ,unitamente al merito, e iscritto a ruolo al n. rg 947- 1/2025 ,
sul ricorso depositato il 24/02/2025
proposto da (difeso dall'avv. Simona Alfarone) Parte_1
nei confronti del in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t. (difeso da avv. Anna Curatolo)
Esaminati gli atti e le memorie;
uditi i procuratori delle parti ,
Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10.4.2025
pronuncia la seguente
ORDINANZA
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
In via d'urgenza, dare atto che il ricorrente ha diritto all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.
Lgs. 151/01, presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina e per l'effetto ordinare, possibilmente inaudita altera parte, all'Azienda sanitaria resistente, previa concessione del nulla osta, di disporre l'immediata assegnazione provvisoria del ricorrente ex art. 42 bis D. Lgs n. 151/01, presso la sede di destinazione prescelta;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
1 Parte ricorrente deduceva che:
era genitore di un bambino di 7 mesi e dipendente dell' resistente, con qualifica di CP_2
operatore sociosanitario, Cat. BS, in forza presso il presidio ospedaliero Riuniti dal 16.10.2024 ;
in data 29.10.2024, in ragione della tenera età del figlio e del possesso dei requisiti previsti dalla
Legge, parte ricorrente avanzava richiesta di trasferimento genitore ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001 presso IRCCS- Centro Neurolesi Bonino Pulejo, azienda limitrofa alla residenza familiare, sita in
Messina, Via Canova n. 94, is. 482 ;
a fronte del riscontro positivo da parte di (cfr. nota Parte_2
IRCCS all. n. 4), l'azienda resistente, con nota n. 7323 del 21.02.2025, comunicava il mancato accoglimento della suddetta istanza, adducendo generiche motivazione di esigenze organizzative;
CP_
il diniego opposto dall' resistente risultava palesemente contrario alla normativa ratione materiae, nonché in netto contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali posti a presidio di valori fondamentali di assistenza alla famiglia;
che invero non sussistevano i casi nè le esigenze eccezionali richieste dalla norma per il dissenso;
inoltre sussisteva il periculum in mora in quanto svolgeva la propria attività lavorativa presso la sede di distante quindi dal proprio nucleo familiare costituito da un figlio in tenera Controparte_1 età, tra l'altro nato prematuro e bisognevole di maggiori cure anche in termini di controlli sanitari e dal coniuge, impossibilitato a seguirlo in quanto impegnata nello svolgimento della propria attività lavorativa, con conseguente pregiudizio per l'unità familiare;
la distanza tra la città di Messina e quella di è percorribile mediante i mezzi veloci Controparte_1
marittimi, i quali non sempre garantiscono le tratte (si pensi alle avverse condizioni meteo) e, inoltre, non garantiscono l'attraversamento in orari serali. In ragione dei diversi turni del deducente, spesso lo stesso è costretto a pernottare nella città calabra o altrimenti a dover raggiungere la sede di
Villa San Giovanni, nel caso sia garantito invece il passaggio mediante navi traghetto, con attese interminabili e non permettendo al minore di avere il proprio padre accanto;
obiettive e incontestabili difficoltà pregiudicavano l'unità familiare, con conseguente e grave e irreparabile, in assenza di provvedimento cautelare, compromissione di diritti tutelati costituzionalmente e, pertanto, risulta fondata l'urgenza del deducente di essere assegnato provvisoriamente presso l'azienda ricevente con sede in Messina.
2 Parte resistente si costituiva come in Controparte_1 epigrafe ed evidenziava l'intento di rivalutare la vicenda per riferiva di star provvedendo al rilascio del nulla osta richiesto e chiedeva un rinvio .
****
Rimessa la causa in decisione , giova osservare che ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Cessazione della materia del contendere
Preliminarmente all'esame dei due anzidetti requisiti deve però rilevarsi che in sede d'udienza le difese delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere dandosi reciprocamente atto che è sopravvenuto, nelle more del giudizio, il provvedimento prot 12018 del
Contr
7.4.2025 che ha concesso il nulla osta da parte del .
In ragione della concorde richiesta e del fatto sostanziale che ha realizzato l'interesse del ricorrente eliminando la situazione giuridica lesiva , non vi sono ragioni per discostarsi dalla richiesta delle parti .
Resta da regolare le spese .
Le spese del giudizio , avendo la stessa difesa ricorrente dichiarato in sostanza di non essere più interessata la parte ricorrente al giudizio di merito , possono essere liquidate in questa sede cautelare senza attendere l'udienza di merito .
Parte ricorrente ha chiesto il favore delle spese mentre la resistente ha chiesto la compensazione delle spese di lite .
Ad avviso del decidente già il riconoscimento spontaneo del nulla osta è segno del riconoscimento di fondatezza della istanza cautelare così configurando una soccombenza virtuale a carico del
Contr
. In ogni caso l'analisi delle ragioni addotte dal ricorrente e l'assenza di circostanze addotte e Contr provate in questa sede dal circa le ragioni eccezionali per negare il nulla osta , riscontrano in
3 Contr via di elevata probabilità la fondatezza della domanda e la soccombenza virtuale del e ciò tanto per il fumus come pure per il periculum alla luce di quanto paventato dal ricorrente .
Spese del giudizio quindi a carico della parte resistente per la soccombenza virtuale e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore ( indeterminato ) e alla natura della causa ( cautelare )nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , tenendo conto però della fase decisionale che ha richiesto non elevato impegno in ragione dell'avvenuto riconoscimento spontaneo dell'assenso .
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Reggio Calabria 11.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Arturo D'Ingianna
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