Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 4/2/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1754 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rapp.te Parte_1 p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Solazzo Pietro, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Nicolardi n.154
APPELLANTE
E
e rapp.te e difese dagli avv. Controparte_1 Controparte_2
Pasquale Baldassarre e Anna Moretto, elettivamente domiciliate in Napoli alla via Gioacchino Rossini n.5 presso lo studio del primo
APPELLATE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27/6/24, la società indicata in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n. 3316/24 del 21/6/24, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a e Controparte_1 CP_2
il 26 luglio 2023, condannando la società datrice di lavoro
[...] alla loro reintegra in servizio ed al risarcimento in misura non superiore a 12 mensilità di retribuzione, rigettando per il resto il ricorso introduttivo del giudizio.
A sostegno del proposto gravame la società appellante eccepiva in via preliminare il vizio di ultrapetizione per non essersi il Tribunale attenuto al thema decidendum, nonchè l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, oltre al mancato esame della
Sosteneva inoltre l'erronea applicazione dell'art. 18 stat. Lav. competendo solo la tutela indennitaria.
Si doleva anche dell'eccessiva liquidazione delle spese di lite stante il parziale accoglimento della domanda.
Sulla base dei predetti motivi, l'appellante società chiedeva, in riforma della sentenza di prime cure, il rigetto della domanda di primo grado o in subordine la revoca della reintegra, limitando la condanna alla sola indennità risarcitoria.
Ricostituito il contraddittorio, la appellate sostenevano l'infondatezza del gravame per le ragioni esposte nella memoria difensiva chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
Il licenziamento delle odierne appellate è stato disposto dalla società datrice di lavoro per ragioni economiche come risulta dalla comunicazione inoltrata alle due lavoratrici, la cui motivazione è la seguente: “Risulta essere in esubero limitatamente alla fase produttiva della catena produttiva cui è assegnato e ciò per effetto della considerevole contrazione in seno all'organico aziendale, della sua figura professionale provvedimento necessario ed indifferibile per il ridimensionamento dei capi prodotti dell'intera linea, situazione conseguente alla grave e ben nota crisi di mercato, nazionale ed estera, i cui effetti sono ben documentati dal decremento del volume d'affari aziendale e dai connessi riflessi sugli indicatori economici e finanziari aziendali, così come rilevabili dai bilanci societari”.
Trattasi, dunque, di un licenziamento determinato dalla contrazione del volume di affari aziendale e dal ridimensionamento dei capi prodotti, che ha indotto l'azienda a sopprimere ben tre posizioni lavorative, in quanto, oltre alle due ricorrenti, è stata licenziata anche una terza dipendente ( , tutte addette ad una Parte_2 precipua fase di lavorazione, cd. della “sbastitura”, consistente nella pulitura dei fili residui dalle camicie.
Il thema decidendum, quindi, ha ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati alle odierne appellate, le quali, come risulta dall'atto introduttivo del giudizio di prime cure, ne hanno contestato la sussistenza sostenendo, in particolare, la mancanza di crisi aziendale, la possibilità di una loro diversa ricollocazione stante la fungibilità delle mansioni, l'assunzione di nuovo personale e la violazione dell'obbligo di repêchage, deducendo anche la natura discriminatoria del recesso datoriale che aveva interessato le uniche lavoratrici iscritte ad una determinata sigla sindacale (FIAC CISAL), natura esclusa dal Tribunale per le ragioni che si leggono in sentenza, non censurate dalle lavoratrici.
Sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria testimoniale svolta, quali riportati nella sentenza impugnata, il primo giudice ha, invece, affermato l'illegittimità dei licenziamenti per l'insussistenza il giustificato motivo oggettivo connesso alla riorganizzazione aziendale dedotta dalla società datrice di lavoro (soppressione delle posizioni lavorative addette alla fase di sbastitura o pulitura dei fili con ridistribuzione dei relativi compiti tra il personale addetto ad altre mansioni), conclusione questa criticata dalla società resistente, le cui censure (sub 2, 3 e 4 dell'atto di gravame) sono in buona parte condivise da questa Corte anche alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie concreta.
Come osservato dalla Suprema Corte (cfr Cass. 24882/17 e più di recente Cass. 2024/22186) “Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della legge n. 604/1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore;
l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (così Cass. n.24882/2017 e più recentemente Cass. n. 2739/2024).
Inoltre “ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa;
ove, però, il recesso sia motivato dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti, in concreto, l'inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta” (Cass. 2016/25201 e Cass. 2017/10699).
Conseguentemente, il datore di lavoro deve ritenersi gravato dell'onere di provare la sussistenza delle ragioni inerenti all'attività produttiva, il nesso di causalità ed anche l'impossibilità di utilizzare diversamente il dipendente.
A tale ultimo proposito, giova anche rammentare come la Corte di Cassazione abbia affermato che l'onere probatorio in tema di repechage può essere assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi quali, ad esempio, il fatto che posti di lavoro relativi a mansioni di potenziale reimpiego fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati o il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo lasso di tempo non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 luglio 2009, n. 16323 e Cass. n. 6497 del 2021).
Fatta questa necessaria premessa sui principi di diritto applicabili alla fattispecie concreta, possono essere a questo punto esaminate le censure mosse dalla società appellante avverso la sentenza impugnata, che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento sul presupposto erroneo e contraddetto dal complesso istruttorio (anche documentale) della insussistenza delle ragioni riorganizzative poste a base del recesso.
Questa Corte, infatti, ritiene fondate le censure sub due, tre e quattro dell'atto di appello (a cui è in qualche modo collegata anche quella sub 1), da scrutinare congiuntamente per connessione logico- giuridica, con cui la società appellante si duole dell'omesso esame della produzione documentale relativa al periodo di cassa integrazione a zero ore che aveva interessato proprio la fase lavorativa della sbastitura e che aveva preceduto i disposti licenziamenti, nonchè dell'erroneo esame delle risultanze della prova testimoniale, complessiva e singolarmente considerata, sulla cui base il Tribunale aveva ritenuto l'illegittimità del recesso aziendale.
Sostiene, in particolare, che la documentazione prodotta in primo grado (verbali della Giunta Regionale Campania, sottoscritti anche dalla rappresentanza sindacale, verbale dell'Ispettorato del Lavoro e relazione cigs) dava conto, insieme ai bilanci aziendali, tanto della situazione di crisi determinata dalla contrazione della produzione delle camicie e del fatturato quanto della infungibilità delle mansioni svolte dalle odierne appellate, il cui licenziamento era dipeso proprio dalla riorganizzazione del reparto sbastitura, a cui erano addette, in precedenza ed in via esclusiva, 5/6 dipendenti;
trattandosi di una fase semplice, la società decise di ridimensionarla non applicandovi più in modo fisso un determinato numero di persone, ma ridistribuendola tra le altre operaie affinchè la svolgessero insieme alle loro specifiche mansioni, di qui l'esubero delle dipendenti licenziate.
Quanto alla errata valutazione della prova testi, complessiva e singolarmente considerata, l'azienda si duole della maggiore attendibilità accordata al teste (RSU della sigla Cisal) Tes_1 rispetto agli altri testi escussi, tra cui Testimone_2 responsabile dell'ufficio risorse umane, evidenziando altresì che la deposizione del primo, diversamente da quanto si leggeva in sentenza, non collimava affatto con le dichiarazioni rese del teste Tes_3 (pure RSU).
Orbene, il Giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle risultanze dell'istruttoria testimoniale, da cui ha tratto la conclusione che parte datoriale, sulla quale gravava il relativo onere, non avesse fornito la prova del proprio assunto;
ha, infatti, ritenuto illegittimi i licenziamenti sul presupposto che non era vera la dedotta soppressione (rectius riorganizzazione) della fase di sbastitura, che, invece, come può ritenersi emerso dal complesso di tutte le deposizioni testimoniali raccolte (ivi inclusa quella che è stata ritenuta maggiormente attendibile dal primo giudice, ossia quella del teste vi è stata;
ed invero Tes_1 tutti i testi escussi hanno confermato la diversa organizzazione pre e post-covid di tale fase di lavorazione e lo hanno confermato nella propria memoria difensiva le stesse appellate, ma già prima nel ricorso introduttivo del giudizio, dove non era mai stata contestata tale riorganizzazione (di qui il dedotto vizio di ultrapetizione di cui al motivo di appello sub 1), ma piuttosto, a monte, la dedotta situazione di crisi aziendale ed era stata allegata la possibilità di una loro ricollocazione in altre mansioni, sul presupposto, sconfessato dall'istruttoria svolta (ma prima ancora dalla documentazione riguardante la pregressa collocazione in cassa integrazione a zero ore), di avere una professionalità identica a quella delle altre dipendenti.
La prova raccolta, pur tenendosi conto di qualche elemento di contrasto ed imprecisione, ha sostanzialmente confermato che vi era stata la affermata modifica organizzativa (non soppressione di cui l'azienda non aveva mai parlato) di quello che era considerato quasi un minireparto di lavoratrici che si occupavano, in via esclusiva, della fase di sbastitura;
infatti a tale fase, che era una lavorazione necessaria ma anche alquanto elementare e che non richiedeva una particolare specializzazione, erano addette, prima della riorganizzazione, della pregressa cassa integrazione e degli impugnati licenziamenti, ben sei dipendenti, ossia le due appellate, (parimenti licenziata, la quale ha impugnato Parte_2 separatamente il recesso datoriale, definito con la sentenza di rigetto prodotta in atti), e Parte_3 Parte_4
come è pacifico tra le parti, oltre che Parte_5 comprovato.
Successivamente è, invece, risultato che e Parte_4 hanno cambiato mansioni essendo passate dal Parte_5 piano terra, dove avveniva la lavorazione di pulitura dei fili residui dalle camicie, al primo piano (cfr in tal senso proprio la deposizione del teste , confermata anche dagli altri testi Tes_1 escussi), mentre la risulta ancora addetta alla sbastitura Pt_3 (non è chiaro se in via esclusiva o meno), attività questa che viene altresì svolta anche da operaie che prima non se ne occupavano affatto perchè addette ad altre mansioni, richiedenti una diversa e maggiore specializzazione, ossia da (avente qualifica CP_3 macchinista), e Controparte_4 Testimone_4 CP_5
(quest'ultima escussa anche come teste), che, oltre ad
[...] occuparsi delle mansioni loro proprie, si occupano anche, all'occorrenza, della sbastitura.
Tanto può ricavarsi dalla deposizione di ben tre testi ( CP_5
e ) per cui non è affatto condivisibile sia la Tes_2 Tes_3 valutazione complessiva della prova, da parte del Tribunale, che il maggior peso dato alla testimonianza del teste che, Tes_1 comunque, non ha affatto negato che una diversa organizzazione della fase di lavorazione in esame vi sia stata, mentre la sua affermazione che della se ne occupino, in via quasi esclusiva, alcune Parte_6 dipendenti che prima non la facevano, ossia CP_3 CP_4
e (che occasionalmente erano anche addette
[...] Testimone_4 alla plastifica dei colli e quest'ultima anche allo stiro), nonchè
come se si fosse trattato solo di una Controparte_5 sostituzione di dipendenti ad altri nella mansione in esame, oltre ad essere sconfessata dalle altre deposizioni, ivi compresa, per quanto si dirà, quella della , risulta anche poco attendibile Tes_3 visto che l'esubero vi era nella fase della sbastitura e non in altre fasi lavorative, come dimostrato dal pregresso periodo di cigs a zero ora delle odierne appellate proprio in quanto addette alla pulitura dei fili;
peraltro il teste lavora a piano terra in una stanza lontana dalla postazione delle operaie e quindi non può sapere, con precisione, quali compiti concretamente svolgano le dipendenti ivi assegnate nel corso della intera giornata lavorativa.
La teste , che lavora al primo piano, ha, invece, dichiarato Tes_3 che della fase di sbastitura, dopo la riorganizzazione, se ne occupano, non in via esclusiva, e Testimone_5 Tes_6 [...]
e di sapere tanto per averne parlato con loro;
ha dichiarato Tes_7 altresì che una sola macchinista, svolge in via CP_3 esclusiva questa mansione, insieme ad Controparte_5 mostrando, con specifico riferimento a queste ultime due operaie, una non diretta, precisa ed attendibile conoscenza di tali circostanze, come è evidente dalle sue dichiarazioni (penso che sia stata assegnata alla fase di sbastitura in via CP_5 esclusiva e non so se tale assegnazione sia antecedente o successiva alla pandemia. Sono sicura che sono addette alla fase di sbastitura in via esclusiva: So questo perché una volta che sono CP_3 scesa al piano terra le ho chiesto cosa stesse facendo e lei mi rispose che era addetta a questa fase, affermazione che non significa affatto la sua adibizione esclusiva alla pulizia dei fili, potendo esservi addetta, invece, in quel momento specifico).
Dalla prova testimoniale, considerata nel suo complesso, può inoltre ritenersi emerso, con preciso margine di univocità, che le due appellate, inquadrate al secondo livello del CCNL, si occupavano in via esclusiva della sbastitura, mentre la circostanza che, ogni tanto, venissero adibite anche ad altre mansioni (come ad. es. abbottonatura delle camicie, stiro, smistamento e numerazione delle camicie, circostanze queste neppure risultate univocamente dalla prova testi), non rende certo interscambiabile la loro posizione rispetto a quella delle altre dipendenti, con inquadramento superiore, che svolgevano, in via esclusiva, mansioni richiedenti una diversa e maggiore specializzazione acquisita nel tempo.
In sostanza, mentre la mansione di sbastitura, che era la funzione più elementare, poteva essere assegnata ad altre dipendenti più specializzate, non era possibile il contrario, ossia che mansioni richiedenti maggiore competenze e specializzazioni venissero affidate a chi aveva svolto, in via principale ed esclusiva, quella elementare della pulitura dei fili o altri compiti parimenti elementari.
L'azienda, peraltro, ha dato atto di come ha operato la scelta dei licenziandi nell'ambito delle dipendenti addette a tale lavorazione, applicando i criteri concorrenti previsti dall'art. 5 della l.223/91, e su tale aspetto non vi è alcuna contestazione da parte delle attrici - odierne appellate.
Risulta, dunque, effettiva la dedotta riorganizzazione con l'accorpamento della mansioni prima svolte in via esclusiva da alcune dipendenti, che ha determinato l'esubero di ben tre posizioni lavorative, esubero che già risultava dalla loro collocazione in cassa integrazione a zero ore nel periodo post-covid; anche la situazione di crisi aziendale intesa come consistente riduzione del fatturato più redditivo, che è appunto quello delle camicie, è ben documentata in atti (cfr i bilanci aziendali e la relazione, da cui risulta la consistente riduzione dell'utile dal 2019 al 2022).
Orbene, non è in discussione che, ai fini della configurabilità della ipotesi di soppressione del posto di lavoro, integrante il giustificato motivo oggettivo di recesso, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, nel senso della loro assoluta e definitiva eliminazione nell'ottica dei profili tecnici e degli scopi propri dell'azienda di appartenenza, atteso che le stesse ben possono essere soltanto diversamente ripartite ed attribuite nel quadro del personale già esistente, secondo insindacabili e valide, o necessitate, scelte datoriali relative ad una ridistribuzione o diversa organizzazione imprenditoriale, senza che detta operazione comporti il venir meno della effettività di tale soppressione (in questo senso costante giurisprudenza cfr Cass. n. 11402 del 2012 e n. 29238 del 6/2/2017).
In tale ultima evenienza il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale ed il licenziamento, sicché non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato siano stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta” (Cass. n. 19185/2016).
Orbene, dalle risultanze dell'espletata istruttoria testimoniale è emerso che il ruolo delle lavoratrici licenziate non è stato formalmente ricoperto da nessun nuovo dipendente dopo il loro licenziamento, dal momento che, espunte le posizioni lavorative in oggetto, le relative mansioni sono state riassorbite nell'ambito dei compiti diverse e maggiormente specialistici svolti dalle altre dipendenti.
Ne consegue che il nesso causale tra le mansioni soppresse ed il nuovo assetto organizzativo aziendale, che ha portato al licenziamento economico delle appellate, deve ritenersi pienamente provato.
Si consideri che, prima della collocazione in cigs, l'azienda intendeva attivare la procedura di licenziamento collettivo date le già dedotte esigenze di riorganizzazione aziendale che non consentivano il reimpiego del personale addetto alla sbastitura nell'ambito delle varie linee produttive, e che, solo all'esito dell'esame congiunto del 7/7/2022 presso la Giunta Regionale della regione Campania, alla presenza delle sigle sindacali, fu concordato il ricorso alla fino a zero ore per n. 5 operai addetti al CP_6 reparto sbastitura, a decorrere dal 7.7.2022 e fino al 6.7.2023, disposta proprio a causa della non fungibilità delle professionalità specifiche.
Quanto infine al repechage, la società appellante ha dedotto e comprovato fin dal primo grado l'impossibilità di assegnare le lavoratrici licenziate a mansioni diverse dalla pulitura dei fili residui, svolte da sempre in maniera esclusiva dalle stesse, in quanto non dotate della stessa professionalità degli altri dipendenti, ai quali la mansione era stata affidata. Osserva, in proposito, la Corte che è stata prodotta documentazione (il LUL, sub documento 10, dal quale si evince che dal 2019 la società non ha assunto nessun altro lavoratore per adibirlo in fabbrica, così come confermato anche dall'organigramma versato in atti), da cui risulta che, dopo i licenziamenti delle odierne appellate, contrariamente al loro assunto, non è stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica o in altre, nè con contratto a tempo indeterminato nè a termine, e coloro che sono andati via per pensionamento o dimissione non sono stati sostituiti.
Con riferimento all'obbligo di repêchage, trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro ha l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti di tipo indiziario o presuntivo idonei a dimostrare la veridicità di quanto allegato circa l'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. 10435/2018), prova che, nel caso concreto, sulla base di tutti gli elementi fin qui evidenziati, può ritenersi fornita.
Nel caso di specie, infatti, l'azienda non solo non ha provveduto a nuove assunzioni nell'anno in cui sono state licenziate le due ricorrenti, odierne appellate, ma ha disposto il licenziamento anche di una terza dipendente che svolgeva mansioni analoghe, dimostrando così che vi erano diversi lavoratori in esubero per quella mansione e che non era possibile ricollocarle altrove.
Rileva, altresì, la Corte che, secondo il condivisibile insegnamento della S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 25.1.2021 n.1508), l'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare in altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale, in quanto, in tal caso, il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con tale esigenza.
Una tale impostazione, d'altronde, appare coerente con il più generale inquadramento dell'istituto del repechage effettuato dalla
, per la quale, in tema di licenziamento per giustificato Parte_7 motivo oggettivo, l'ambito del sindacato giurisdizionale non può estendersi alla valutazione delle scelte gestionali ed organizzative dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., per cui l'obbligo di repechage non può ritenersi violato quando l'ipotetica possibilità di ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale non sia compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale (cfr. Cass., Sez. Lav., 6.9.2018 n. 21715).
Nella fattispecie al vaglio risulterebbe decisamente incongruo, da un lato, ritenere la legittimità della soppressione di alcuni posti di lavoro, al fine di fronteggiare la crisi aziendale, dall'altro che le medesime unità siano mantenute in azienda, così elidendo il risultato che legittimamente si voleva perseguire. In conclusione risulta accertata, nel caso in esame, la sussistenza della ragione economica posta a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nonché l'impossibilità, in concreto, di ricollocazione delle lavoratrici in altre posizioni libere, equivalenti o anche inferiori.
Alla stregua di tutte le osservazioni fin qui esposte, assorbiti gli altri motivi di censura perché successivi in ordine logico- giuridico, la sentenza impugnata va, pertanto, riformata con il rigetto della domanda di primo grado.
Le spese di lite del doppio grado si compensano tra le parti atteso il diverso esito del giudizio e le ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado.
Napoli 4/2/25
Il Consigliere Estensore Il Presidente