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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4771/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato in [...] il [...] (avv. SPARTI Parte_1
VINCENZO);
E
nata in [...] il [...] (avv. SPARTI Controparte_1
VINCENZO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del 14/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in
Palermo il 12/01/1999 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
14/01/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni
1 sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto dell'8/05/2012;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I ricorrenti continueranno a vivere separati impegnandosi al reciproco rispetto ed alla tutela nei confronti della figlia.
2) Le parti sono d'accordo che la sig.ra ha già trasferito la propria residenza in CP_1
Labatlan (Ungheria), Zsebehazi Lajos Utca 2A;
3) Svolgendo entrambi attività lavorativa ed essendo dotati di autonoma capacità reddituale, ognuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento.
4) Le parti danno atto di avere già risolto ogni altra reciproca pretesa economica e di nulla più avere a pretendere reciprocamente e che ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto.
5) Nulla si statuisce sulla figlia maggiorenne già autosufficiente in quanto manager di
Ryanair”(cfr. ricorso congiunto depositato in data 22/10/2024).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
2 Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
12/01/1999, da , nato in [...] il [...], Parte_1
e da nata in [...] il [...], iscritto Controparte_1
nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 3, parte I, dell'anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 14/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4771/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato in [...] il [...] (avv. SPARTI Parte_1
VINCENZO);
E
nata in [...] il [...] (avv. SPARTI Controparte_1
VINCENZO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del 14/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in
Palermo il 12/01/1999 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
14/01/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni
1 sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto dell'8/05/2012;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I ricorrenti continueranno a vivere separati impegnandosi al reciproco rispetto ed alla tutela nei confronti della figlia.
2) Le parti sono d'accordo che la sig.ra ha già trasferito la propria residenza in CP_1
Labatlan (Ungheria), Zsebehazi Lajos Utca 2A;
3) Svolgendo entrambi attività lavorativa ed essendo dotati di autonoma capacità reddituale, ognuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento.
4) Le parti danno atto di avere già risolto ogni altra reciproca pretesa economica e di nulla più avere a pretendere reciprocamente e che ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto.
5) Nulla si statuisce sulla figlia maggiorenne già autosufficiente in quanto manager di
Ryanair”(cfr. ricorso congiunto depositato in data 22/10/2024).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
2 Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
12/01/1999, da , nato in [...] il [...], Parte_1
e da nata in [...] il [...], iscritto Controparte_1
nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 3, parte I, dell'anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 14/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
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