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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2841/2022 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Manno Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Ferrazzoli Controparte_1
Appellato
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scarlato CP_2
Appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 425/2022 del 2.5.2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza
[...]
ha convenuto in giudizio l' per ivi sentir dichiarare CP_1 Controparte_3 la natura subordinata del rapporto di lavoro con la stessa intercorso dall'1.09.2003 all'attualità, con inquadramento a dirigente medico ex I livello ex art. 27 CCNL 8.06.2000 e successive modifiche, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate nonché alla regolarizzazione della sua posizione contributiva ed assistenziale.
Al proposito ha esposto di aver lavorato per l'Azienda anzidetta con mansioni di medico Chirurgo
Pediatra con contratti di collaborazione coordinata e continuativa annuali a far data dall'1.09.2003, di avere garantito sia l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, sia le turnazioni sui servizi di guardia, diurni, notturni e festivi, di avere osservato un orario di 12 ore al giorno dalle 8 alle 20 e di avere svolto la propria attività sotto la direzione ed il controllo del Direttore della U.O.C. Parte_2
, Prof. poi sostituito dal Prof. utilizzando le attrezzature ed
[...] Persona_1 CP_4
i materiali da questi predisposti e forniti e rendendosi reperibile in ogni occasione.
Si è costituita l' sottolineando la natura autonoma della prestazione Parte_1
ed affermando che il ricorrente non aveva l'obbligo di timbrare il badge marcatempo e non era soggetto a controlli orari;
che aveva sempre mantenuto una piena autonomia della propria prestazione lavorativa, preventivamente concordata a fini organizzativi;
che, proprio in considerazione dell'autonomia della sua prestazione professionale, aveva usufruito di giorni di assenza, di aggiornamento professionale e di studio tanto da conseguire una seconda specializzazione. Ha chiesto il rigetto del ricorso per sua infondatezza ed ha altresì eccepito la prescrizione del credito, essendo stato il ricorso notificato solo in data 10/08/2017.
Ammesse le prove, escussi i testi, espletata la CTU contabile e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , il Tribunale ha così deciso: “-in parziale accoglimento del CP_2 ricorso, dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e Controparte_1 di nel periodo dall'1.09.2003 al 23.07.2017 con inquadramento Parte_1 CP_3
a Dirigente Medico di I livello ex CCNL di settore e per l'effetto condanna l'Azienda anzidetta al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma lorda pari ad € 56.445,32 per il periodo
10.08.2012-23.07.2017, oltre interessi dalle scadenze al saldo;
-condanna altresì l' resistente al versamento dei contributi previdenziale nei limiti del Pt_1
termine prescrizionale decorrente a ritroso dal 24.03.2021;
-respinge la richiesta di conversione del rapporto di lavoro e di stabilizzazione;
-pone a carico della di le spese di CTU, liquidate come da Controparte_5 CP_3
separato decreto;
-compensa per 1/2 le spese di lite e condanna di al pagamento, Controparte_5 CP_3 in favore del ricorrente, del residuo 1/2, che liquida in € 4500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e contributo unificato;
-compensa le spese di lite tra ed e tra e ricorrente”. Parte_1 CP_2 CP_2
2.Proponeva gravame l' lamentando, in sintesi, l'errata valutazione del materiale probatorio Pt_1 da parte del giudice di prime cure.
Nel contraddittorio con le controparti, matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
3.1 In primo luogo va dato atto che è sceso il giudicato interno sulla domanda di conversione del rapporto di lavoro in assenza di appello incidentale.
3.2Ancora, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello va rigettata in quanto l'appellante non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con sufficiente chiarezza, nei limiti del devoluto, le parti della sentenza gravata non condivise, le modifiche da apportare alla stessa, le circostanze che hanno asseritamente viziato la decisione e la decisività di esse in tal senso.
Giova al riguardo ricordare che, con le modifiche apportate dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, il legislatore non ha trasformato il gravame in un atto corrispondente a un modello formale, ma ha indicato e imposto specifici requisiti, la cui sussistenza prescinde da una peculiare tecnica di redazione e dev' essere verificata in concreto (in argomento si vedano, tra le altre, Cass. n. 2143/2015 e n. 13535/2018).
3.3 Nel merito, il thema decidendum verte sull'effettiva natura del rapporto di lavoro intercorso tra il d' e l'Azienda, formalizzato con reiterati contratti di collaborazione coordinata e CP_1
continuativa, ma che secondo il lavoratore sarebbe stata subordinata.
La correttezza della premessa in diritto del giudice di prime cure non è in contestazione.
Gli elementi caratterizzanti il rapporto di para-subordinazione sono: 1) la collaborazione intesa come svolgimento di ogni attività finalizzata al raggiungimento di scopi determinati da altri ( Cass
1897/98), ossia il collaboratore gode di totale autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione, pur svolgendo la propria attività in funzione delle finalità e delle necessità organizzative dell'imprenditore (Cass 92/99); 2) il coordinamento, ossia deve sussistere un collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente ( Cass 1158/96) nel senso che l'attività del lavoratore concorre a realizzare l'attività economica del primo con possibilità per il datore di fornire delle direttive al collaboratore, nei limiti dell'autonomia professionale di quest'ultimo; 3) la continuità intesa come prestazione non meramente occasionale, ossia la necessità che il lavoratore parasubordinato svolga una serie di attività di carattere professionale per un tempo determinato;
4) la personalità della prestazione nel senso che deve essere prevalente nell'espletamento dell'attività l'apporto personale del prestatore di lavoro rispetto ai mezzi ed agli altri soggetti impiegati.
Il rapporto di subordinazione si caratterizza, invece, per l'esistenza di un vincolo che assoggetta il lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Elemento indispensabile della subordinazione, ai fini dell'inquadramento del rapporto in tale figura,
è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, mentre gli altri indici, se pur privi di valore decisivo individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori (Cass 2010/9252).
Nell'ambito di tali indici alcuni sono in grado di sostituire l'indice principale della subordinazione o di compensarne l'attenuazione quali la collaborazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, la continuità della prestazione;
altri, i c.d. indici residuali, sono capaci di rafforzare i precedenti, ma non di sostituirli, quali il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio.
Inoltre si ricorda che per giurisprudenza costante e risalente nel tempo il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto di lavoro perde di rilievo in presenza di un rapporto che per caratteristiche e modalità effettive possa qualificarsi come subordinato (Cass 1998/5214).
Il giudice di prime cure, in fatto, ha così motivato: “Seppur il lavoro del medico è uno dei lavori rispetto al quale il potere di eterodirezione è attenuato, nel caso in esame sussistono gli indici della collaborazione, dell'inserimento nell'organizzazione aziendale e della continuità della prestazione che sostituiscono l'indice principale della subordinazione.
La prestazione è stata resa in un arco temporale di oltre 15 anni, il ricorrente, come risultato inequivocabilmente dalle testimonianze, era inserito nei turni e nell'organizzazione della struttura al fine di prestare assistenza agli utenti (ambulatorio e pronto soccorso), non era libero di scegliere se recarsi o meno negli orari a lui indicati presso il , ma era tenuto a recarsi per le Parte_1 prestazioni agli utenti (si richiamano le dichiarazioni del teste già citato in precedenza). E' Tes_1 pertanto evidente che le prestazioni rese dal D'CC, peraltro del tutto analoghe a quelle svolte da colleghi dipendenti, non rispondessero in alcun modo ad esigenze organizzative temporanee.
A ciò si aggiunge che il suo compenso era fisso e prestabilito annualmente e che lo stesso contratto prevedeva che il ricorrente dovesse giustificare l'assenza, pena la risoluzione del contratto stesso.
Deve pertanto dichiararsi la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti con diritto al pagamento delle differenze retributive commisurate al primo livello dirigente medico nei limiti della eccepita prescrizione, decorrente in corso di rapporto di lavoro”.
Ciò posto, l'appellante, con articolate argomentazioni difensive, si duole in buona sostanza che non sia stata correttamente valutato il fatto che la prestazione lavorativa dell'appellato fosse stata previamente “concertata” nel senso che la sua presenza in tali giorni o in determinati turni avesse sì un chiaro collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente, ma non fosse affatto frutto di potere di eterodirezione del avendo il teste figlio) riferito: “Non Parte_1 Per_1
essendovi alcun obbligo di presenza la situazione è sempre stata abbastanza flessibile. Abbiamo sempre concertato verbalmente con il ricorrente … la determinazione era concertata e mai in modo unilaterale. Non ho mai imposto turni su cui il ricorrente non fosse d'accordo, ferma restando la grande disponibilità del ricorrente”.
Sostiene inoltre l'appellante che il D'EC si occupava unicamente di attività di consulenza chirurgica ai colleghi pediatri che facevano le guardie, ma non era lui di guardia-e come tale non era soggetto ad alcuna timbratura del cartellino né controllo- e che l'attività di mera consulenza dallo stesso prestata fosse pienamente compatibile con un rapporto di lavoro autonomo o appunto parasubordinato.
Le doglianze non colgono nel segno e vanno disattese alla luce delle risultanze testimoniali e documentali in atti.
Sotto il primo profilo, per quanto di maggior rilievo ai fini di causa, il teste responsabile della Per_1 chirurgia pediatrica, ha tra l'altro riferito “il ricorrente non ha mai fatto turni di guardia, ma turni di consulenze, sempre vincolato dal cartellino. (…) se veniamo chiamati dobbiamo andare però è capitato che se il ricorrente era impegnato in altre cose sono andato io come qualche volta il dott.
ha coperto me in turni di consulenza. Non essendovi nessun obbligo di presenza la CP_1 situazione è sempre stata abbastanza flessibile”.
Il teste , pediatra del reparto di chirurgia pediatrica, ha riferito “io sono al pronto Tes_2 soccorso pediatrico. Fino a uno o due anni fa c'erano turni di guardia dei chirurghi pediatri che venivano a fare le consulenze chirurgiche in pronto soccorso pediatrico. Il dott. veniva CP_1
in pronto soccorso per tali consulenze, era quello che più spesso faceva la consulenze di chirurgia pediatrica in pronto soccorso, era la persona più presente, credo che fosse quello più spesso di turno per le consulenze in pronto soccorso”.
In tal senso il teste , responsabile UPC Pronto soccorso, ha precisato: “ il ricorrente non Tes_3
fa parte della mia UOD, ma svolge turi di chirurgia pediatrica di guardia presso il nostro pronto soccorso…il ricorrente aveva orari fissi perché la guardia pediatrica all'inizio era dalle 8 alle 20 e poi fu portata dalle 8 alle 16 e poi ultimamente dall8-15..era uscito un foglio di guardia che individuava il dott. per uno o due giorni a settimana di guardia per tutto l'anno. Io feci CP_1 notare questa cosa al Prof dicendo che avrebbe dovuto farlo mese per mese (…se c'è Per_1 un'emergenza dalle 15 alle 8 di mattina del giorno dopo ci sono di guardia i chirurghi del DEA centrale. Spesso D'CC se noi lo chiamiamo e c'è in dipartimento viene a visitare il bambino anche se non è di turno.”.
Ancora il teste , dirigente medico di chirurgia pediatrica, ha riferito: “ regolarmente il Tes_1 ricorrente veniva chiamato dal pronto soccorso se c'era da fare un piccolo intervento o una visita risolvibile in loco lo faceva, se si trattava d un bambino che necessitava di un intervento avvisava il dott. il quale provvedeva portare il bambino in sala operatoria. (…) Il dott. veniva Per_1 CP_1
utilizzato in ambulatorio la mattina due giorni della settimana, vale a dire il martedì e il giovedì. Poi faceva la reperibilità al pronto soccorso in attesa di essere chiamato, ciò poteva capitare due volte al giorno. I turni di reperibilità il faceva il dott. Mediamente toccavano quindici giorni al Per_1
mese. Si trattava di turni di disponibilità obbligatoria. I turni occorreva rispettarli nel senso che se il d'CC rientrava nel turno doveva andare in caso di chiamata pena l'omissione di soccorso”.
Sotto il profilo documentale nella lettera del 25.1.2016 (in atti terza facciata doc. 7 parte ricorrente)
a firma Prof. ovvero quella parte del documento non disconosciuta dall'azienda nella memoria Per_1
di costituzione e risposta-si legge che dall'aprile 2015 al gennaio 2016 l'odierno appellato aveva svolto:
-consulenza chirurgica in pronto soccorso pediatrico;
-consulenza chirurgica interna ed esterna alla clinica pediatrica;
-attività di sala operatoria;
-attività ambulatoriale;
-attività di reparto.
Infine nei contratto di collaborazione in atti sono contenute tra l'altro le seguenti previsioni: art. 4
“La presenza nell'Azienda, sia pure in termini non vincolanti, si determina per effetto di una programmazione concordata in relazione alle esigenze di efficiente funzionamento della struttura e dovrà formare oggetto, comunque, di preventivo e documentabile accordo tra il professionista e
l'azienda”; art. 5 “L'assenza non partecipata e giustificata dall' così come la non autorizzata Pt_1 mancata effettuazione di prestazioni per qualunque motivo, ivi incluso l'eventuale stato di malattia superiore a 20 giorni continuativi o comunque superiore a trenta giorni l'anno debitamente comunicato comporta, salvo diversa valutazione dell'azienda, la risoluzione ipso iure del presente contratto”.
Da quanto sopra emerge chiaramente che l'appellato, lungi dallo svolgere la propria attività meramente in funzione delle finalità e delle necessità organizzative dell'imprenditore godendo di assoluta autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione, fosse invero integrato in toto nell'organizzazione aziendale sotto il profilo direttivo, gerarchico e di controllo secondo un rapporto di lavoro tipicamente subordinato ex art. 2094 c.c.
Infatti sin in sede pattizia era stato previsto che la programmazione fosse oggetto di “preventivo e documentabile accordo tra il professionista e l'azienda”: nessun documento concordato al riguardo
è stato prodotto dall' a riguardo, ed anzi il teste ha riferito che i turni erano Pt_1 Tes_1
predisposti dal Per_1
Ancora il era inserito nella turnazione delle consulenze esattamente al pari degli altri CP_1 medici dipendenti del reparto di chirurgia pediatrica (testi , ed è emerso che tali Tes_1 Per_1 consulenze fossero esattamente l'oggetto dei turni di guardia dei chirurghi pediatri (cfr. teste
), senza che assuma rilievo ai fini che qui interessano il fatto che i dipendenti dovessero Tes_4 stare fisicamente presso la struttura mentre l'appellato dovesse garantire la propria reperibilità.
Inoltre quest'ultimo-che osservava un turno prefissato anche nell'orario -non si occupava solamente della consulenza presso il pronto soccorso, ma anche di attività ambulatoriale, di reparto, di sala operatoria (cfr. testi e documento di cui sopra), senza che rilevi la marginalità di tali ultime attività rispetto alla prima sotto il profilo quantitativo, incidendo piuttosto l'ampiezza delle mansioni richieste all'odierno appellato-sulla cui costante disponibilità poteva contare il reparto- e soprattutto l'etero- determinazione delle stesse, a seconda delle necessità aziendali (teste ), come del resto reso Tes_1 inevitabile dall'intrinseca natura del ruolo attribuitogli per 14 anni giustificato dalla necessità di mantenere l'erogazione dei LEA.
Infine la previsione di cui all'art. 5 dei contratti in atti in ordine al particolare regime ivi pattuito per le assenze non giustificate o per malattia evoca una sostanziale regolamentazione del potere disciplinare maggiormente prossimo alla subordinazione che all'autonomia del rapporto di lavoro.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante nei rispettivi rapporti processuali ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento e in ragione dell'attività difensionale prestata.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore di
, che liquida in € 9.991,00, oltre accessori;
Controparte_1
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell' , che liquida in € 6.995,00, oltre accessori;
CP_2
-dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 18.2.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2841/2022 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Manno Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Ferrazzoli Controparte_1
Appellato
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scarlato CP_2
Appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 425/2022 del 2.5.2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza
[...]
ha convenuto in giudizio l' per ivi sentir dichiarare CP_1 Controparte_3 la natura subordinata del rapporto di lavoro con la stessa intercorso dall'1.09.2003 all'attualità, con inquadramento a dirigente medico ex I livello ex art. 27 CCNL 8.06.2000 e successive modifiche, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate nonché alla regolarizzazione della sua posizione contributiva ed assistenziale.
Al proposito ha esposto di aver lavorato per l'Azienda anzidetta con mansioni di medico Chirurgo
Pediatra con contratti di collaborazione coordinata e continuativa annuali a far data dall'1.09.2003, di avere garantito sia l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, sia le turnazioni sui servizi di guardia, diurni, notturni e festivi, di avere osservato un orario di 12 ore al giorno dalle 8 alle 20 e di avere svolto la propria attività sotto la direzione ed il controllo del Direttore della U.O.C. Parte_2
, Prof. poi sostituito dal Prof. utilizzando le attrezzature ed
[...] Persona_1 CP_4
i materiali da questi predisposti e forniti e rendendosi reperibile in ogni occasione.
Si è costituita l' sottolineando la natura autonoma della prestazione Parte_1
ed affermando che il ricorrente non aveva l'obbligo di timbrare il badge marcatempo e non era soggetto a controlli orari;
che aveva sempre mantenuto una piena autonomia della propria prestazione lavorativa, preventivamente concordata a fini organizzativi;
che, proprio in considerazione dell'autonomia della sua prestazione professionale, aveva usufruito di giorni di assenza, di aggiornamento professionale e di studio tanto da conseguire una seconda specializzazione. Ha chiesto il rigetto del ricorso per sua infondatezza ed ha altresì eccepito la prescrizione del credito, essendo stato il ricorso notificato solo in data 10/08/2017.
Ammesse le prove, escussi i testi, espletata la CTU contabile e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , il Tribunale ha così deciso: “-in parziale accoglimento del CP_2 ricorso, dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e Controparte_1 di nel periodo dall'1.09.2003 al 23.07.2017 con inquadramento Parte_1 CP_3
a Dirigente Medico di I livello ex CCNL di settore e per l'effetto condanna l'Azienda anzidetta al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma lorda pari ad € 56.445,32 per il periodo
10.08.2012-23.07.2017, oltre interessi dalle scadenze al saldo;
-condanna altresì l' resistente al versamento dei contributi previdenziale nei limiti del Pt_1
termine prescrizionale decorrente a ritroso dal 24.03.2021;
-respinge la richiesta di conversione del rapporto di lavoro e di stabilizzazione;
-pone a carico della di le spese di CTU, liquidate come da Controparte_5 CP_3
separato decreto;
-compensa per 1/2 le spese di lite e condanna di al pagamento, Controparte_5 CP_3 in favore del ricorrente, del residuo 1/2, che liquida in € 4500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e contributo unificato;
-compensa le spese di lite tra ed e tra e ricorrente”. Parte_1 CP_2 CP_2
2.Proponeva gravame l' lamentando, in sintesi, l'errata valutazione del materiale probatorio Pt_1 da parte del giudice di prime cure.
Nel contraddittorio con le controparti, matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
3.1 In primo luogo va dato atto che è sceso il giudicato interno sulla domanda di conversione del rapporto di lavoro in assenza di appello incidentale.
3.2Ancora, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello va rigettata in quanto l'appellante non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con sufficiente chiarezza, nei limiti del devoluto, le parti della sentenza gravata non condivise, le modifiche da apportare alla stessa, le circostanze che hanno asseritamente viziato la decisione e la decisività di esse in tal senso.
Giova al riguardo ricordare che, con le modifiche apportate dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, il legislatore non ha trasformato il gravame in un atto corrispondente a un modello formale, ma ha indicato e imposto specifici requisiti, la cui sussistenza prescinde da una peculiare tecnica di redazione e dev' essere verificata in concreto (in argomento si vedano, tra le altre, Cass. n. 2143/2015 e n. 13535/2018).
3.3 Nel merito, il thema decidendum verte sull'effettiva natura del rapporto di lavoro intercorso tra il d' e l'Azienda, formalizzato con reiterati contratti di collaborazione coordinata e CP_1
continuativa, ma che secondo il lavoratore sarebbe stata subordinata.
La correttezza della premessa in diritto del giudice di prime cure non è in contestazione.
Gli elementi caratterizzanti il rapporto di para-subordinazione sono: 1) la collaborazione intesa come svolgimento di ogni attività finalizzata al raggiungimento di scopi determinati da altri ( Cass
1897/98), ossia il collaboratore gode di totale autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione, pur svolgendo la propria attività in funzione delle finalità e delle necessità organizzative dell'imprenditore (Cass 92/99); 2) il coordinamento, ossia deve sussistere un collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente ( Cass 1158/96) nel senso che l'attività del lavoratore concorre a realizzare l'attività economica del primo con possibilità per il datore di fornire delle direttive al collaboratore, nei limiti dell'autonomia professionale di quest'ultimo; 3) la continuità intesa come prestazione non meramente occasionale, ossia la necessità che il lavoratore parasubordinato svolga una serie di attività di carattere professionale per un tempo determinato;
4) la personalità della prestazione nel senso che deve essere prevalente nell'espletamento dell'attività l'apporto personale del prestatore di lavoro rispetto ai mezzi ed agli altri soggetti impiegati.
Il rapporto di subordinazione si caratterizza, invece, per l'esistenza di un vincolo che assoggetta il lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Elemento indispensabile della subordinazione, ai fini dell'inquadramento del rapporto in tale figura,
è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, mentre gli altri indici, se pur privi di valore decisivo individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori (Cass 2010/9252).
Nell'ambito di tali indici alcuni sono in grado di sostituire l'indice principale della subordinazione o di compensarne l'attenuazione quali la collaborazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, la continuità della prestazione;
altri, i c.d. indici residuali, sono capaci di rafforzare i precedenti, ma non di sostituirli, quali il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio.
Inoltre si ricorda che per giurisprudenza costante e risalente nel tempo il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto di lavoro perde di rilievo in presenza di un rapporto che per caratteristiche e modalità effettive possa qualificarsi come subordinato (Cass 1998/5214).
Il giudice di prime cure, in fatto, ha così motivato: “Seppur il lavoro del medico è uno dei lavori rispetto al quale il potere di eterodirezione è attenuato, nel caso in esame sussistono gli indici della collaborazione, dell'inserimento nell'organizzazione aziendale e della continuità della prestazione che sostituiscono l'indice principale della subordinazione.
La prestazione è stata resa in un arco temporale di oltre 15 anni, il ricorrente, come risultato inequivocabilmente dalle testimonianze, era inserito nei turni e nell'organizzazione della struttura al fine di prestare assistenza agli utenti (ambulatorio e pronto soccorso), non era libero di scegliere se recarsi o meno negli orari a lui indicati presso il , ma era tenuto a recarsi per le Parte_1 prestazioni agli utenti (si richiamano le dichiarazioni del teste già citato in precedenza). E' Tes_1 pertanto evidente che le prestazioni rese dal D'CC, peraltro del tutto analoghe a quelle svolte da colleghi dipendenti, non rispondessero in alcun modo ad esigenze organizzative temporanee.
A ciò si aggiunge che il suo compenso era fisso e prestabilito annualmente e che lo stesso contratto prevedeva che il ricorrente dovesse giustificare l'assenza, pena la risoluzione del contratto stesso.
Deve pertanto dichiararsi la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti con diritto al pagamento delle differenze retributive commisurate al primo livello dirigente medico nei limiti della eccepita prescrizione, decorrente in corso di rapporto di lavoro”.
Ciò posto, l'appellante, con articolate argomentazioni difensive, si duole in buona sostanza che non sia stata correttamente valutato il fatto che la prestazione lavorativa dell'appellato fosse stata previamente “concertata” nel senso che la sua presenza in tali giorni o in determinati turni avesse sì un chiaro collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente, ma non fosse affatto frutto di potere di eterodirezione del avendo il teste figlio) riferito: “Non Parte_1 Per_1
essendovi alcun obbligo di presenza la situazione è sempre stata abbastanza flessibile. Abbiamo sempre concertato verbalmente con il ricorrente … la determinazione era concertata e mai in modo unilaterale. Non ho mai imposto turni su cui il ricorrente non fosse d'accordo, ferma restando la grande disponibilità del ricorrente”.
Sostiene inoltre l'appellante che il D'EC si occupava unicamente di attività di consulenza chirurgica ai colleghi pediatri che facevano le guardie, ma non era lui di guardia-e come tale non era soggetto ad alcuna timbratura del cartellino né controllo- e che l'attività di mera consulenza dallo stesso prestata fosse pienamente compatibile con un rapporto di lavoro autonomo o appunto parasubordinato.
Le doglianze non colgono nel segno e vanno disattese alla luce delle risultanze testimoniali e documentali in atti.
Sotto il primo profilo, per quanto di maggior rilievo ai fini di causa, il teste responsabile della Per_1 chirurgia pediatrica, ha tra l'altro riferito “il ricorrente non ha mai fatto turni di guardia, ma turni di consulenze, sempre vincolato dal cartellino. (…) se veniamo chiamati dobbiamo andare però è capitato che se il ricorrente era impegnato in altre cose sono andato io come qualche volta il dott.
ha coperto me in turni di consulenza. Non essendovi nessun obbligo di presenza la CP_1 situazione è sempre stata abbastanza flessibile”.
Il teste , pediatra del reparto di chirurgia pediatrica, ha riferito “io sono al pronto Tes_2 soccorso pediatrico. Fino a uno o due anni fa c'erano turni di guardia dei chirurghi pediatri che venivano a fare le consulenze chirurgiche in pronto soccorso pediatrico. Il dott. veniva CP_1
in pronto soccorso per tali consulenze, era quello che più spesso faceva la consulenze di chirurgia pediatrica in pronto soccorso, era la persona più presente, credo che fosse quello più spesso di turno per le consulenze in pronto soccorso”.
In tal senso il teste , responsabile UPC Pronto soccorso, ha precisato: “ il ricorrente non Tes_3
fa parte della mia UOD, ma svolge turi di chirurgia pediatrica di guardia presso il nostro pronto soccorso…il ricorrente aveva orari fissi perché la guardia pediatrica all'inizio era dalle 8 alle 20 e poi fu portata dalle 8 alle 16 e poi ultimamente dall8-15..era uscito un foglio di guardia che individuava il dott. per uno o due giorni a settimana di guardia per tutto l'anno. Io feci CP_1 notare questa cosa al Prof dicendo che avrebbe dovuto farlo mese per mese (…se c'è Per_1 un'emergenza dalle 15 alle 8 di mattina del giorno dopo ci sono di guardia i chirurghi del DEA centrale. Spesso D'CC se noi lo chiamiamo e c'è in dipartimento viene a visitare il bambino anche se non è di turno.”.
Ancora il teste , dirigente medico di chirurgia pediatrica, ha riferito: “ regolarmente il Tes_1 ricorrente veniva chiamato dal pronto soccorso se c'era da fare un piccolo intervento o una visita risolvibile in loco lo faceva, se si trattava d un bambino che necessitava di un intervento avvisava il dott. il quale provvedeva portare il bambino in sala operatoria. (…) Il dott. veniva Per_1 CP_1
utilizzato in ambulatorio la mattina due giorni della settimana, vale a dire il martedì e il giovedì. Poi faceva la reperibilità al pronto soccorso in attesa di essere chiamato, ciò poteva capitare due volte al giorno. I turni di reperibilità il faceva il dott. Mediamente toccavano quindici giorni al Per_1
mese. Si trattava di turni di disponibilità obbligatoria. I turni occorreva rispettarli nel senso che se il d'CC rientrava nel turno doveva andare in caso di chiamata pena l'omissione di soccorso”.
Sotto il profilo documentale nella lettera del 25.1.2016 (in atti terza facciata doc. 7 parte ricorrente)
a firma Prof. ovvero quella parte del documento non disconosciuta dall'azienda nella memoria Per_1
di costituzione e risposta-si legge che dall'aprile 2015 al gennaio 2016 l'odierno appellato aveva svolto:
-consulenza chirurgica in pronto soccorso pediatrico;
-consulenza chirurgica interna ed esterna alla clinica pediatrica;
-attività di sala operatoria;
-attività ambulatoriale;
-attività di reparto.
Infine nei contratto di collaborazione in atti sono contenute tra l'altro le seguenti previsioni: art. 4
“La presenza nell'Azienda, sia pure in termini non vincolanti, si determina per effetto di una programmazione concordata in relazione alle esigenze di efficiente funzionamento della struttura e dovrà formare oggetto, comunque, di preventivo e documentabile accordo tra il professionista e
l'azienda”; art. 5 “L'assenza non partecipata e giustificata dall' così come la non autorizzata Pt_1 mancata effettuazione di prestazioni per qualunque motivo, ivi incluso l'eventuale stato di malattia superiore a 20 giorni continuativi o comunque superiore a trenta giorni l'anno debitamente comunicato comporta, salvo diversa valutazione dell'azienda, la risoluzione ipso iure del presente contratto”.
Da quanto sopra emerge chiaramente che l'appellato, lungi dallo svolgere la propria attività meramente in funzione delle finalità e delle necessità organizzative dell'imprenditore godendo di assoluta autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione, fosse invero integrato in toto nell'organizzazione aziendale sotto il profilo direttivo, gerarchico e di controllo secondo un rapporto di lavoro tipicamente subordinato ex art. 2094 c.c.
Infatti sin in sede pattizia era stato previsto che la programmazione fosse oggetto di “preventivo e documentabile accordo tra il professionista e l'azienda”: nessun documento concordato al riguardo
è stato prodotto dall' a riguardo, ed anzi il teste ha riferito che i turni erano Pt_1 Tes_1
predisposti dal Per_1
Ancora il era inserito nella turnazione delle consulenze esattamente al pari degli altri CP_1 medici dipendenti del reparto di chirurgia pediatrica (testi , ed è emerso che tali Tes_1 Per_1 consulenze fossero esattamente l'oggetto dei turni di guardia dei chirurghi pediatri (cfr. teste
), senza che assuma rilievo ai fini che qui interessano il fatto che i dipendenti dovessero Tes_4 stare fisicamente presso la struttura mentre l'appellato dovesse garantire la propria reperibilità.
Inoltre quest'ultimo-che osservava un turno prefissato anche nell'orario -non si occupava solamente della consulenza presso il pronto soccorso, ma anche di attività ambulatoriale, di reparto, di sala operatoria (cfr. testi e documento di cui sopra), senza che rilevi la marginalità di tali ultime attività rispetto alla prima sotto il profilo quantitativo, incidendo piuttosto l'ampiezza delle mansioni richieste all'odierno appellato-sulla cui costante disponibilità poteva contare il reparto- e soprattutto l'etero- determinazione delle stesse, a seconda delle necessità aziendali (teste ), come del resto reso Tes_1 inevitabile dall'intrinseca natura del ruolo attribuitogli per 14 anni giustificato dalla necessità di mantenere l'erogazione dei LEA.
Infine la previsione di cui all'art. 5 dei contratti in atti in ordine al particolare regime ivi pattuito per le assenze non giustificate o per malattia evoca una sostanziale regolamentazione del potere disciplinare maggiormente prossimo alla subordinazione che all'autonomia del rapporto di lavoro.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante nei rispettivi rapporti processuali ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento e in ragione dell'attività difensionale prestata.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore di
, che liquida in € 9.991,00, oltre accessori;
Controparte_1
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell' , che liquida in € 6.995,00, oltre accessori;
CP_2
-dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 18.2.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi