Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro
- Presidente
- Consigliere relatore dott.ssa Domenica Capezzera
- Consigliere dott. Luca Ponzillo
all'udienza del 17 giugno 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1031/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
C.F._1 rappresentato e difeso e dall'avv. Giuseppe Cece Parte_1 (C.F.
) elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio (C.F. C.F._2
legale Giuseppe Cece in Itri (LT) in Via San Gennaro, 79 (LT) giusta delega in atti
- APPELLANTE-
E
già denominata con sede legale in Controparte_1 Controparte_2
Milano, Corso di Porta Vigentina, n. 9, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice
, P.IVA_2 in persona del suo procuratore ad negotia, dott. Fiscale P.IVA_1 Partita I.V.A.
elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Tiburtina, n. 177 ex 191, presso lo Controparte_3
), che la rappresenta e difendestudio legale dell'avv. Piero Tomaselli (C.F. C.F. 3 giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino, n. 660/2020, pubblicata in data 22.09.2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: "Il sig. [...] conveniva dinanzi l'intestato ufficio la Controparte_1 al fine di accertare Parte_1
l'inadempimento contrattuale di parte convenuta ed il conseguente diritto dello stesso ad ottenere il
17/10/2011 n. 00200024131804 a far data dal 13/03/13 al soddisfo, nonché la condanna della società assicuratrice, garante del debito dell'attore nei confronti della banca, al risarcimento in favore dell'istante dei danni subiti nella misura di ulteriori € 12.500,00, oltre al pagamento di € 950,00 per i costi sostenuti in sede stragiudiziale, ed in caso di resistenza in giudizio il risarcimento ex art. 96
c.p.c.. L'attore chiedeva l'attivazione della garanzia di polizza alla Controparte_1 a seguito dell'intervento chirurgico di Sleeve Gastrectomy effettuato presso l'Unità Complessa di Chirurgia
Generale del S. Maria Goretti Icot di Latina e conseguente trasferimento presso l'Ospedale Santa
Maria Goretti di Latina che aveva determinato l'invalidità dello stesso;
la società convenuta negava l'attivazione della polizza atteso che le condizioni di salute dell'attore erano riconducibili all'intervento chirurgico eseguito in data 13/03/2013. Si costituiva la Controparte_1 che chiedeva il rigetto della domanda;
venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 n. 6 c.p.c...".
Il Tribunale nella sentenza ha così deciso: "- respinge la domanda attrice;
- condanna l'attore alle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in € 1.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 svolgendo le seguenti conclusioni:
"IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 660-2020, resa inter partes dal Tribunale di
Cassino, sezione civile in persona del Giudice Unico Dott.ssa Marina La Ricca- R.G. n. 801-2015, pubblicata il 22.9.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
"A) accogliere la domanda attrice;
B) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
Controparte_5 e conseguentemente il diritto del sig. Parte_1 ad ottenere il pagamento del 17.10.2011CP_4dell'equivalente del valore delle rate di rimborso del finanziamento n. 00200024131804 dalla data del 13.3.2013 fino al soddisfo;
C) Condannare, per l'effetto, la parte convenuta al pronto ed immediato risarcimento in favore dell'istante, dei danni tutti subiti in conseguenza, nella misura complessiva di ulteriori € 12.500,00 o minore somma che l'Ill.mo
Tribunale adito vorrà corrispondere in sua Giustizia anche a seguito di C.T.U. che espressamente sin da ora si richiede, oltre rivalutazione monetaria e interessi da determinarsi secondo indici istat,
dall'evento all'effettivo suo soddisfo. D) condannare altresì la convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di Euro 950,00 e/o a quella maggiore o quell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto secondo Giustizia, per tutti i costi che l'attore ha sostenuto e/o dovrà, comunque, sostenere per l'assistenza tecnica, legale in sede stragiudiziale, per l'attività istruttoria espletata dal difensore, per le richieste inoltrate alle parti convenute, per tutte le spese, per la parcella del difensore e del consulente di parte, per la perizia al veicolo, per l'assistenza nella ctu tecnica, ove ammessa;
E) in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
F) Con Vittoria di spese, diritti, onorari, oltre IVA e C.P.A. con attribuzione ex art. 93 c.p.c, in favore del l'avv.
Giuseppe Cece sottoscritto difensore, che ha anticipato le spese e non hanno riscosso onorari, e spese generali nella misura del 12,5% ex lege;
in sentenza come per legge" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio".
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: "- dichiarareControparte_1
inammissibile ovvero respingere l'appello proposto dal Sig. Parte_1 dichiarando '
inammissibile la documentazione, non conforme all'originale e non elencata ex art. 87 disp. att.
c.p.c., tardivamente prodotta dall'appellante solo con l'atto di gravame;
- in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversario gravame, liquidare l'indennizzo al netto delle franchigie e degli scoperti previsti in polizza, riducendo la somma dovuta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto lo stato di grave obesità del Sig. evitando il cumulo tra l'indennizzo ed il Parte_1 و
risarcimento del (presunto) danno da responsabilità sanitaria;
- in ogni caso, valutare la condotta della parte attrice-appellante anche sotto il profilo degli art. 88 e 96 c.p.c.. Sempre con vittoria di spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014".
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.10.2021, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie avanzate da e rinviato la causa per precisazione delle conclusioni eParte_1 discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da Parte_1 è articolato in due motivi.
Con il primo motivo rubricato "Erronea qualificazione dell'intervento chirurgico subito dal sig. Parte_1 ", l'appellante censura la sentenza per erronea qualificazione dell'intervento subito dall'appellante, asserendo che esso rientrerebbe nel contratto di polizza assicurativa oggetto del giudizio. Infatti, sostiene che l'intervento subito sarebbe annoverabile tra gli interventi chirurgici necessari per la stessa esistenza in vita del Pt_1 , pertanto, ricompreso nella polizza, come sarebbe attestato dalla documentazione prodotta, tra cui la CTU espletata nel giudizio RG 2654-20, relativo alla responsabilità medica svoltosi innanzi al Tribunale di Latina. Da ciò conseguirebbe il diritto ad ottenere l'attivazione della polizza ed il conseguente pagamento della prestazione ivi prevista per un importo di €12.500,00 pari alle rate di finanziamento ovvero nella misura maggiore (di €20.885,00 pari all'importo complessivo da restituire alla CP_4
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Insufficiente e contraddittoria motivazione del diniego di ammissione della CTU medica", l'appellante censura la sentenza per la mancata ammissione della
CTU medica, volta ad accertare la necessarietà dell'intervento subito dall'appellante, sulla base dell'erroneo presupposto che non vi fosse in atti la documentazione medica idonea a valutare il caso del Pt_1 L'appellante sostiene che invece sarebbe stata versata la documentazione idonea a sostenere la richiesta di CTU medica al fine di provare che l'intervento del Pt_1 era da considerarsi necessario.
La sentenza impugnata è così motivata: "La domanda attrice non può essere accolta per i seguenti motivi. Preliminarmente si evidenzia che la domanda non risulta provata ai sensi dell'art. 2697 c.c. Dalla lettura delle norme contrattuali della polizza versata in atti si evince che sono esclusi dalla garanzia le invalidità totali e permanenti e le malattie causate da "interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall'assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione". Invero il sig.
Pt 1 ha contratto un prestito con Unicredit garantito da polizza Controparte_5 stipulata dallo stesso Istituto per invalidità permanente totale, malattia grave, inabilità temporanea, perdita di impiego, ricovero ospedaliero. Nelle condizioni contrattuali non rientrano i danni causa da interventi chirurgici non necessari. Per vero i danni che l'attore deduce di aver subito all'esito dell'intervento chirurgico di "Sleeve Gastrectomy" del 13/03/2013, non possono essere la conseguenza di infortunio, ovvero di "malattia" o di intervento chirurgico necessario non essendo stata fornita la prova documentale attestante la necessità di un tale intervento in quanto risolutivo dell'obesità. Non risulta, infatti, provato che il paziente fosse affetto da "obesità estrema" tale da causare malattie gravi e tale da poter essere curata solo con l'intervento di "Sleeve Gastrectomy" né risulta dimostrato il quadro clinico dell'attore al momento del suddetto intervento. In assenza della documentazione sanitaria in atti non è stato dimostrato da parte attrice, né è stato possibile accertare in sede istruttoria che la lamentata inabilità sia stata causata dall'intervento subito resosi necessario.
Né risulta altresì documentata la quantificazione del danno, che parte attrice attribuisce all'intervento chirurgico, di cui chiede contestualmente l'indennizzo ed il risarcimento dovuto dal terzo responsabile dell'infortunio. Anche sotto questo aspetto la domanda non può essere accolta atteso che la Cass. Civ. Sez. III n. 13233/14 ha stabilito che "l'assicurazione contro gli infortuni non mortali è soggetta alla disciplina delle assicurazioni contro i danni, in caso di infortunio l'assicurato non potrà cumulare l'indennizzo dovuto per effetto di essa, con il risarcimento dovuto dal terzo responsabile dell'infortunio". Pertanto l'assicurato non può cumulare la richiesta di indennizzo e risarcimento atteso che avrebbe interesse “all'avverarsi del sinistro e l'assicuratore perderebbe il diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 comma 4 c.c.". Detto principio stabilito dal Giudice di legittimità risulta applicabile alla presente fattispecie. Le spese seguono la soccombenza”.
In primis va rigettata l'eccezione di nullità della citazione come formulata dall'appellata che deduce come nella fattispecie in discorso l'odierno attore-appellante avrebbe omesso di redigere, sottoscrivere ed allegare la relazione di notificazione, con conseguente inesistenza e, comunque, nullità insanabile dell'atto di citazione in appello.
Premesso che risulta agli atti la relazione di notifica depositata dall'appellante all'atto di iscrizione a ruolo dell'appello, vi è che nessuna nullità dell'atto notificato può nella specie essersi verificato.
"In tema di notificazione degli atti di impugnazione (nella fattispecie, ricorso per cassazione), la mancata indicazione della parte istante nella relata di notifica, o l'uso di formule generiche quali
"ad istanza come in atti", non determinano la nullità della notificazione, a condizione che nel contesto dell'atto notificato sia indicato in modo non equivoco il soggetto che ha richiesto la notificazione, o siano presenti altri elementi idonei a dar contenuto specifico alle suddette formule. Cass Sentenza n.
1574 del 26/01/2005 (Rv. 579416 - 01). E leggendo la pec di notifica della citazione come depositata dalla stessa parte appellata non sembra vi siano dubbi sul soggetto richiedente la notificazione (Avv.
Giuseppe Cece) così come ben chiaro risulta il destinatario (Avv. Piero Tomaselli).
Con il primo motivo l'appellante deduce che il Giudice avrebbe errato nel non riconoscere l'operatività della polizza, atteso che la invalidità che denunciava era derivata da un intervento da ritenersi necessario come, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, doveva dirsi emergente dai documenti depositati in primo grado e in ogni caso dalla ctu prodotta in appello e relativa ad altro giudizio introdotto dal Pt_1 a titolo di responsabilità sanitaria.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Cassino nella assenza di prova circa la natura dell'intervento subito ha correttamente motivato sulla non necessità per il Pt_1 di curare le proprie patologie, dovute all'obesità, con l'intervento di Sleeve Gastrectomy, evidenziando che non risultava dimostrato il quadro clinico dell'attore al momento del suddetto intervento.
Invero, le condizioni contrattuali, di cui alla polizza stipulata dall'attore per invalidità permanente totale da infortunio o malattia, escludono "(...) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione (...)".
Sul punto, l'appellante non ha spiegato le ragioni per le quali la motivazione data dal giudicante sia da censurarsi, anche perché neppure sono stati indicati i documenti da cui poter evincere in senso contrario che l'intervento subito fosse da ritenersi necessario per la propria salute e quindi unica soluzione alla patologia da cui era affetto (obesità).
' pacifico poi che l'attore non avesse affatto richiesto l'indennizzo per la malattia in sé ma per E
la situazione di invalidità residuata dall'intervento di riduzione gastrica subito.
Inoltre, e con riferimento alla doglianza esplicitata nel secondo motivo sulla mancata ammissione della C.T.U. medico-legale da parte del Tribunale di Cassino, non appare ultroneo rammentare che la C.T.U. è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del Giudice di merito, il quale esercita un potere discrezionale disponendo ovvero non disponendone la nomina.
Nel caso di specie, le argomentazioni svolte nella sentenza, da cui emerge l'assoluta carenza probatoria in capo all'attore-appellante, hanno portato il Giudice alla mancata ammissione della perizia medico-legale richiesta, proprio al fine di evitare indagini esplorative finalizzate ad aggirare gli oneri di cui all'art. 2697 c.c.
La finalità esplorativa emerge chiaramente dalla richiesta dell'appellante, svolta anche nelle conclusioni istruttorie rese in appello e sulle quali la Corte si è già espressa con motivazione del tutto condivisibile, nei seguenti termini: “considerato che la CTU medico-legale richiesta dall'appellante non può essere ammessa, non avendo l'appellante né indicato nell'atto di appello quali sarebbero i documenti depositati nel giudizio di primo grado nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. che il Tribunale avrebbe omesso di valutare, né depositato il proprio fascicolo di primo grado, contenente, secondo la sua prospettazione, i documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che il
CTU non potrebbe acquisire la documentazione mancante nel corso delle indagini peritali, alla stregua del principio di diritto secondo cui: «In tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie,
l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti» (Cass. 06-12-2019, n.
31886);"
In conclusione, il Tribunale di Cassino non è incorso in alcun vizio di contraddittoria od insufficiente motivazione nel negare all'attore appellante l'ammissione della C.T.U., essendosi rivelate del tutto insufficienti le sue allegazioni e le conseguenti offerte di prova.
Quanto alla ctu prodotta solo nel presente grado va evidenziato che, diversamente da quanto asserito dall'appellante, essa non costituisce un documento sopravvenuto rispetto alla celebrazione del giudizio di prime cure, essendo stata redatta nel 2017; quindi, risultando essa ben disponibile già nel primo grado, nell'ambito del quale non veniva però prodotta nel giudizio di primo grado tale documentazione è stata depositata in violazione dell'345 co. III c.p.c. che non ammette nel giudizio di appello l'ingresso nuovi mezzi di prova ovvero di nuovi documenti. Né, tantomeno, nella specie l'appellante ha dimostrato di non aver potuto produrre detta documentazione in primo grado, per cause ad essa non imputabili.
In ogni caso, si deve evidenziare come la stessa consulenza non appaia affatto utile per sostenere la necessità dell'intervento subito;
il detto elaborato, espletato nell'ambito della causa di responsabilità professionale intrapresa dal medesimo Pt_1 definisce l'intervento come "conforme alle norme di buona prassi chirurgica e rispondente alle regole tecniche previste"; esso, alla luce dell'obesità di cui soffriva il paziente, viene poi qualificato come “indicato” nonché “sufficientemente giustificato, come comunemente accade, in accordo con le regole della buona prassi medica". Nulla di indifferibile dunque essendosi trattato di un intervento che si presentava soltanto come "indicato”
o "sufficientemente giustificato".
Anche il detto motivo deve essere respinto e con esso l'appello proposto unitamente alla domanda ex art. 96 c.p.c. pure avanzata dall'appellante stante la sua soccombenza. Parte appellata ha pure formulato domanda ex art. 96 c.p.c. la quale, tuttavia, non merita di esser accolta.
Quanto alla domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., essa richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass. 15-4-2013, n. 9080; Cass. 30-7-2010, n. 17902; Cass. 8-6-2007, n. 13395). Essendo,
nella specie, mancata la prova del danno, la domanda va respinta.
Relativamente alla richiesta ex art. 96, comma 3, c.p.c., essa presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
che la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass.
n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n.
15629/2010). In difetto di tali situazioni che non ricorrono obiettivamente nella specie atteso oltretutto che la causa ha riguardato clausole contrattuali sottoposte al vaglio interpretativo del giudicante, la domanda va disattesa.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione fino ad €.26.000,00) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Parte_1La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Cassino n. 660/2020, pubblicata il 22/09/2020 così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. come proposte dalle parti;
-condanna Parte_1 a rifondere in favore di Controparte_1 le spese del presente grado, liquidate in complessivi €4.888 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto perParte_1
l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Giulia Spadaro-
-Domenica Capezzera-