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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5717 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5217/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NT RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
CF: , Email_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv Daniele Granara come da procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4 preso lo studio del difensore
-attore- contro
, PI Controparte_1 P.IVA_1
Assistita e difesa dall'avv. NT Ferrari e dall'avv. AR Graziani giusta procura generale alle liti rep. 57511 racc.22447 del 19.1.2022 notaio in IL ed elettivamente domiciliata presso il Per_1 loro studio in IL Foro Bonaparte 61
-convenuta-
E con la chiamata in causa di
(cf ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso come da procura generale alle liti in data 24.6.2016 rep.50950 racc 21887 notaio in IL dagli avv.ti Antonello Mandarano, Enrico Barbagiovanni, Donatella Silvia, Persona_2
AN VA, TA RH, AR NC SI e RI NT TA ZZ, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in IL via della Guastalla 6
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie di rito:
pagina 1 di 10 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del passaggio pedonale del personale dipendente di CP_1 sull'immobile di proprietà del OR , sito in IL, Via NA 5/A e Parte_1 catastalmente individuato al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 472, mapp. 514, previ, ove occorrano, accertamento e dichiarazione dell'inesistenza della servitù di passaggio sui fondi predetti in favore degli immobili ad essi sotterranei;
2) Conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a cessare immediatamente la condotta lesiva del diritto di proprietà dell'esponente descritta nella narrativa di cui all'atto di citazione in data 1°.02.2022;
3) dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore e/o il CP_1
, in persona del Sindaco in carica, in solido tra loro o come meglio ritenuto, a Controparte_2 corrispondere al OR un equo indennizzo per l'illegittimo utilizzo, dal 2006 ad Parte_1 oggi, da parte della Società medesima degli immobili di proprietà del OR , nella Parte_1 misura meglio vista e ritenuta dall'Ill.mo Tribunale ovvero con ricorso ai criteri equitativi ex art. 1226
c.c.
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Per la parte convenuta CP_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, e previe le declaratorie del caso, così giudicare: Contr Nel merito: a) in via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice di condanna alla corresponsione di un risarcimento/equo indennizzo: 1) accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. e di conseguenza ridurre la pretesa avversaria al periodo relativo all'ultimo quinquennio dalla domanda giudiziale;
2) dichiarare il , in persona del Sindaco pro Controparte_2 tempore, tenuto a risarcire direttamente l'attore per i danni dallo stesso subiti nella misura che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione;
c) in via ulteriormente subordinata: dichiarare il , in persona del Sindaco pro tempore, tenuto a manlevare e Controparte_2 garantire er ogni somma che la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere all'attore per CP_1
i titoli dedotti in atto di citazione, conseguentemente condannandolo a rifondere ad ogni CP_1 conseguente esborso, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione.
In via riconvenzionale: a) accertare e dichiarare la legittimità del diritto di passaggio pedonale del personale di ATM sul fondo di proprietà del sig. , sito in IL, Via NA 5/A e Parte_1 catastalmente individuato al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 472, mapp. 514, tramite l'accesso attraverso il cancello ubicato sulla Via NA 5/A; b) accertare e dichiarare l'illegittimità della pagina 2 di 10 condotta del sig. consistita nell'avere dapprima ostacolato e successivamente Parte_1 impedito il passaggio del personale ATM sul suo fondo sito in IL, Via NA 5/A e catastalmente individuato al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 472, mapp. 514, tramite l'accesso attraverso il cancello ubicato sulla Via NA 5/A, mediante la sostituzione della serratura di detto cancello e della relativa chiave;
c) per l'effetto condannare l'attore: - al ripristino a sue spese dello status quo ante, mediante la rimozione dell'attuale serratura del cancello ubicato sulla Via NA 5/A dallo stesso installata e dotata di cilindretto non unificato ed il ripristino della precedente serratura dotata di Contr cilindretto unificato di tipo US, le cui chiavi sono detenute da e dai Vigili del Fuoco;
- alla cessazione di ogni turbativa finalizzata ad impedire l'esercizio del diritto di passaggio pedonale Contr del personale sul fondo di proprietà dell'attore tramite l'accesso dal cancello ubicato sulla Via Contr NA 5/A; - al versamento di un equo indennizzo in favore di per avere impedito e comunque reso disagevole l'esercizio della servitù di passaggio sul suo fondo, ostacolando con la sua condotta l'esercizio del pubblico servizio di ispezione e di accesso, con possibili gravi conseguenze sulla sicurezza degli impianti e della pubblica incolumità. Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via subordinata istruttoria: a) ammettersi, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi:
1) Vero che il passaggio pedonale del personale di ATM e del personale delle imprese appaltatrici dei lavori di manutenzione sul fondo ora di proprietà del sig. , sito in IL, Via NA Parte_1
5/A per accedere alla griglia ed alla sottostante botola e camera di ventilazione da manutenere si è esplicato dal 1983 sino a qualche tempo fa tramite l'accesso attraverso il cancello ubicato sulla Via
NA 5/A; 2) Vero che ATM detiene le chiavi della serratura originaria del cancello ubicato sulla Via
NA 5/A; 3) Vero che le chiavi della serratura originaria del cancello ubicato sulla Via NA 5/A sono state consegnate anche ai Vigili del Fuoco per gli interventi di emergenza;
4) Vero che la serratura originaria del cancello ubicato sulla Via NA 5/A era dotato di cilindretto unificato di tipo US;
5)
Vero che il sig. recentemente ha sostituito la serratura del cancello ubicato sulla Via NA Pt_1
5/A dotata di cilindretto unificato di tipo US con altra serratura dotata di cilindretto non unificato;
6)
Vero che la parte apribile del grigliato che copre la botola di accesso alla presa d'aria ed alla camera di ventilazione, è situata nel cortile dell'immobile di proprietà del sig. ; 7) Vero che per accedere Pt_1 alla parte apribile del grigliato occorre transitare sul fondo di proprietà del sig. ; 8) Vero che Pt_1
l'accesso sul fondo del sig. del personale addetto alla manutenzione è necessario per Pt_1 raggiungere la botola che permette l'ingresso alla presa d'aria ed alla camera di ventilazione ai fini dell'espletamento delle necessarie manutenzioni previste dalla legge e dal Contratto di servizio in essere con il Comune di IL.
Si indicano a testi: pagina 3 di 10 - Sig. domiciliato c/o Foro Bonaparte 61, IL;
Testimone_1 CP_1
- Sig. domiciliato c/o Foro Bonaparte 61, IL. Testimone_2 CP_1
b) In ogni caso, ammettere la convenuta a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso dedotti ove ritenuti ammissibili con i testi indicati.
Per la parte terza chiamata : Controparte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, e previe le declaratorie del caso, così giudicare: nel merito: in via principale: respingere le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, intimare all'attore di cessare ogni turbativa;
in via subordinata: respingere tutte le domande avversarie accogliendo l'eccezione di usucapione da parte del del diritto di passaggio (servitù di passaggio e ispezione) e, per l'effetto, Controparte_2 intimare all'attore di cessare ogni turbativa;
in ogni caso: respingere la domanda avversaria di condanna alla corresponsione di un risarcimento/equo indennizzo, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. oltre che sfornita dei requisiti previsti dalla legge;
in via ulteriormente subordinata: rigettare la domanda di i essere manlevato in quanto CP_1 sfornita dei requisiti previsti dalla legge e tenuta alla gestione in nome e per conto dell'Ente comunale.
In via istruttoria: ci si riserva espressamente di articolare, dedurre ed ulteriormente produrre ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 1), 2) e 3) c.p.c.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente
Pubblico Comune di IL.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore allega di essere proprietario, in virtù di atto di compravendita notaio Parte_2 in IL del 27.1.2006 di un immobile, già adibito a casello ferroviario e acquistato da Per_3
in parte e da per altra parte, sito in IL, Via Controparte_3 Controparte_4
NA 5/A censito al NCEU al foglio 472, mapp. 77, sub 704 e dell'annessa area cortilizia, censita al
NCEU foglio 472 mapp 514.
Sulla base dell'atto di acquisto l'immobile è stato venduto ed acquistato libero da pesi ed oneri, pagina 4 di 10 Tuttavia nell'area cortilizia è presente una condotta di aerazione con annessa botola di accesso ai locali interrati posti a servizio della stazione metropolitana;
in relazione a tale botola l'attore lamenta il continuo accesso per operazioni di servizio da parte di “soggetti qualificatosi come addetti ai servizi di manutenzione” mai autorizzati dal sig. . Pt_1
Allega che a fronte delle lamentele inoltrate nel 2019 a e alla società FS Sistemi Urbani srl, CP_5
Contr rimaste senza riscontro, riceveva in data 8.1.2020 nota di nella quale si individuava in il CP_5 soggetto gestore del trasporto pubblico locale e il quale proprietario della Controparte_2 infrastruttura, dichiarando pertanto di essere priva di alcun ruolo rispetto alla situazione lamentata dall'attore.
Il sig. ha quindi citato osservando che il continuo passaggio di personale Pt_1 CP_1 CP_1
Contr è privo di legittimazione tenuto conto dell'inesistenza di alcuna servitù di passaggio in capo ad neppure in forza della Convenzione rep. 3240 del 29.10.1979 stipulata tra
[...]
e in vista della realizzazione della stazione della metropolitana Controparte_6 CP_5
di porta Genova, Convenzione inopponibile all'attore CP_1
Ha quindi chiesto venga dichiarata la illegittimità del passaggio, l'accertamento che detta condotta costituisce turbativa dei diritti immobiliari dell'esponente con condanna di alla cessazione CP_1 della condotta lesiva del diritto di proprietà dell'attore con condanna alla corresponsione di un equo indennizzo per l'illegittimo uso dal 2006 alla data della domanda, indennizzo da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 cc.
Si è costituita contestando le domande attoree, dele quali ha chiesto il rigetto, e CP_1 preliminarmente chiedendo di chiamare in giudizio il di IL che aveva incaricato dapprima CP_2
di agire in suo nome e conto per l'occupazione degli immobili coinvolti nella costruzione CP_5
Cont della linea metropolitana in sotterraneo, aveva quindi, a seguito di delibera della Giunta Regionale
Lombardia n. 12921 del 29.11.1977, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità nella occupazione delle aree occorrenti, richiesto a FS l'autorizzazione di attraversare il sottosuolo, autorizzazione che veniva concessa a fronte di un indennizzo di lire 152.000.000. Tali accordi erano parte di una Convenzione stipulata tra il di IL e CP_2 Controparte_6 sottoscritta in data 29.10.1979).
Ultimati i lavori gli assetti si erano così consolidati: il di IL è il soggetto proprietario CP_2 della infrastruttura e titolare del diritto di servitù permanente di galleria e di passaggio nonché di accesso alla presa d'aria ( art. 3 della Convenzione trascritta); è il soggetto utilizzatore di tali CP_1 diritti.
pagina 5 di 10 Ha quindi chiesto di chiamare in giudizio il , quale soggetto titolare del diritto di Controparte_2 servitù oggetto di actio negatoria servitutis da parte del sig. ed anche al fine di ottenere dal Pt_1 manleva rispetto all'eventuale condanna all'equo indennizzo in favore dell'attore. CP_2
Ha quindi eccepito la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione ed ha nel merito chiesto il rigetto delle domande attoree evidenziando come la presenza della botola di accesso alla camera di ventilazione posta sul suo fondo è opera presente in loco dal 1983, è presidio di emergenza e di servizio regolarmente censita ( docc. 12 e 2/a) e che il passaggio del personale addetto alla manutenzione sul fondo del sig. esercita il diritto di passaggio tramite l'accesso dalla Via Pt_1
NA in modo continuativo e senza interruzione a far tempo dal 1983 senza che prima del 2019 fosse stata frapposta alcuna lamentela da parte dell'attore.
Quanto alla domanda volta ad ottenere un equo indennizzo ne ha contestato sia il fondamento sia la genericità.
Autorizzata la chiamata del terzo , quest'ultimo si è costituito aderendo alle difese Controparte_2 svolte da e chiedendo il rigetto delle domande attoree richiamando il contenuto della CP_1
Convenzione sottoscritta in data 29.10.1979 preceduta dalla delibera 12921 del 29.11.1977 omologata dal Commissario del Governo con provvedimento n. 11629-15530 del 22.12.1977 ciò che ha determinato l'asservimento dei beni immobili indicati, tra i quali quello del sig. , ad una servitù Pt_1 coattiva pubblica di galleria e di passaggio in favore del e a carico dell'allora Controparte_2 proprietario . Detta Convenzione, ritualmente trascritta, è opponibile al sig. , Controparte_6 Pt_1 indipendentemente dalle dichiarazioni del venditore contenute nel contratto di acquisto del 2016, ove peraltro l'immobile era stato trasferito con “tutti i relativi diritti, accessori, comunioni, pertinenze e servitù attive e passive” che l'acquirente aveva ben note.
Alla servitù di passaggio sotterraneo doveva collegarsi anche la servitù di passaggio superficiaria sia perché ad essa funzionalmente collegata sia perché espressamente menzionata nella Convenzione all'art. 3.
In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle domande dell'attore in punto costituzione della servitù di passaggio superficiario e sua opponibilità all'attore in base alla Convenzione, il Comune ha formulato eccezione di usucapione del diritto di passaggio del Comune e dei soggetti da esso delegati
(quali il personale ATM) sull'area cortilizia di proprietà dell'attore trattandosi di passaggio esercitato ininterrottamente e pacificamente dal 1983. Contr Ha osservato che proprio in virtù di specifico contratto di servizio con il , è Controparte_7 tenuta a garantire ed a monitorare costantemente la piena funzionalità della infrastruttura di pagina 6 di 10 metropolitana e che dunque il passaggio dalla botola è funzionale alla esecuzione di tale CP_1 compito.
Ha quindi contestato la sussistenza del diritto di parte attrice ad ottenere la condanna al pagamento di un equo indennizzo per il passaggio eccependo la prescrizione quinquennale ex art. 2947 cc e comunque l'assenza di un danno documentato ed anche soltanto allegato.
Tanto premesso, svolta con esito negativo la mediazione, senza svolgimento di attività istruttoria ritenuta inammissibile ed irrilevante ai fini della decisione, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni dapprima al
24.1.2024 e quindi differita dal precedente giudice assegnatario al 6.2.202, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla proprietà dell'area cortilizia e sulla servitù di passaggio (superficiaria).
L'azione svolta dall'attore da qualificarsi quale actio negatoria servitutis si caratterizza per essere un'azione a difesa del diritto di proprietà, del quale si protesta la pienezza con esclusione di pesi ed oneri, tipicamente riconducibili ad una servitù.
Pacifico che , in tema di azione negatoria, la parte che agisce non ha l'onere di fornire – come nell'azione di rivendica – la prova rigorosa della proprietà, ma risulta bastevole dare la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell'esistenza di un valido titolo di proprietà del bene: cfr., tra le tante, Cass. n. 21851/2014 e Cass. n. 1905/2023).
L'attore con il deposito dell'atto di compravendita a notaio del 2016 ha quindi dato prova Per_3 della proprietà dell'unità immobiliare in esame (che del resto non risulta neppure contestata).
Né per il vero risulta contestata la sussistenza della servitù di “galleria”, circostanza peraltro documentata dalla produzione della Convenzione stipulata tra e di IL Controparte_6 CP_2 che la prevede espressamente e dalla sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari ( doc. 1 produzioni del di IL) a fronte del richiamo, sufficiente trattandosi di atto normativo, della CP_2 delibera della Regione Lombardia del 29.11.1977 n. 12921, che ne ha sancito la qualità d occupazione per pubblica utilità.
Legittimato passivo rispetto a detta domanda non può che essere il titolare del fondo dominante, essendo le servitù pediali pesi ed oneri del fondo indipendentemente dal soggetto che poi le eserciti (cfr
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19249 del 07/07/2021 (Rv. 662044 - 01)).
pagina 7 di 10 Il convenuto, proprietario del fondo dominante, al fine di paralizzare detta domanda, può svolgere, tempestivamente, l'eccezione di usucapione ( cfr Cass. Sez. 2 ordinanza n. 18322 del 27.6.2023).
Ora, nel caso che interessa il Tribunale il convenuto , come anche hanno Controparte_2 CP_1 richiamato a fondamento del titolo costitutivo della servitù di passaggio “superficiaria” il testo della
Convenzione stipulata tra e che all'art. 2 prevede che autorizza il CP_2 CP_6 CP_6 CP_2
Cont di IL e per esso ad attraversare in sotterraneo tre zone di terreno di proprietà Ferroviaria della superficie di complessivi mq 7270 fecenti parte degli immobili individuati al foglio 472 con i numeri
375, 293, 234,399, 200, 400, 75; il successivo art. 3, nello stabilire quali saranno i rapporti tra mm E
, dà conto della necessità di un utilizzo “monitorato” da parte di Controparte_6 CP_8
e prevede che “la presa d'aria indicata sul disegno allegato sub 1 con la lettera a) servirà
[...] anche come accesso di emergenza o di servizio ai sottostanti locali tecnologici della stazione metropolitana P. Genova. Resta inteso e convenuto che per la utilizzazione di tale accesso per le operazioni di servizio, ad eccezione che per quelle di emergenza, la società Metropolitana o chi per essa, dovrà prendere accordi con le . CP_6
Ora tale previsione, quand'anche fosse in astratto idonea a costituire un diritto di servitù di passaggio attraverso la proprietà dell'attore, che ha acquistato da un immobile che appartiene Controparte_6 al foglio 472, tuttavia non è per nulla circoscritta in mancanza dell'allegato sub 1 .
Le parti hanno infatti depositato il solo testo della Convenzione priva di disegni.
Ne consegue che, in ragione della genericità della botola di accesso e della forma del passaggio, tal riferimento è inidoneo a fondare la prova della sussistenza di una servitù di passaggio ex contractu.
Tuttavia coglie nel segno l'eccezione di usucapione tempestivamente formulata dal Controparte_2 nella comparsa di risposta.
E' infatti documentato sia dai disegni depositati dal ( produzione sub 12 e 12/a) sia dalla CP_2 stessa ricostruzione attorea che il passaggio del personale addetto alla manutenzione della metropolitana, dall'ingresso di Via NA 5/A è precedente all'acquisto dell'attore ( avvenuto nel
2006) e, come riferisce senza essere smentito il , perdura dal 1983. Controparte_2
Le modalità di tale passaggio sul fondo del sig. non sono note ma di certo il personale Pt_1 disponeva di chiavi di accesso al fondo di proprietà del sig. ( fino al momento in cui in costanza Pt_1 di proposizione della domanda giudiziale, è stata cambiata da questi la serratura di ingresso, atto che a tutti gli effetti costituisce contrasto all'esercizio della condotta con cui si estrinseca la servitù di passaggio).
Non risultano lamentele o contestazioni a detto passaggio, prima del 2019 e ciò nonostante la situazione fosse ben nota all'attore il quale ha acquistato l'immobile nel 2006 ma , come si legge pagina 8 di 10 nell'atto di compravendita. Era già proprietario, in qualità di ferroviere, di altra porzione dell'immobile. Le caratteristiche della botola, come emergenti dalle fotografie in atti, rendono del tutto evidente sia il fatto che essa era apribile, sia che essa era funzionale alla ispezione della stazione metropolitana.
Sussiste anche l'animus rem sibi habendi atteso che le modalità concrete dell'esercizio, tenuto conto del contesto in cui il passaggio avveniva, sono esplicative della consapevolezza di esercitare una servitù di passaggio e dunque un possesso titolato .
Ne consegue che l'eccezione di usucapione del diritto alla servitù di passaggio superficiaria da parte del e per suo conto, del personale di addetto alla manutenzione del sistema CP_2 CP_1 metropolitano, è fondata ed è idonea a paralizzare la domanda di parte attrice di negatoria servitutis.
Il rigetto della domanda attorea alla luce della fondatezza della eccezione di usucapione, rende inoltre legittimo il passaggio che non può quindi qualificarsi come condotta molesta.
Il rigetto della domanda attorea comporta che anche la domanda ad ottenere un equo indennizzo deve essere respinta.
L'esercizio della servitù infatti è sempre stato svolto pacificamente e senza richieste di controprestazione;
del resto risulta del tutto sfornita di prova la domanda in ordine al fondamento di detto indennizzo atteso che non risulta né allegato né provato che il passaggio del personale ATM abbia pregiudicato il godimento della area cortilizia da parte dell'attore, che ha lamentato un mero fastidio.
3.Le domande riconvenzionali
L'unica domanda meritevole di accoglimento è quella direttamente conseguente alla riconosciuta fondatezza della eccezione cui consegue la legittimità del passaggio superficiario da parte del CP_2
e dei suoi incaricati quali e cioè l'ordine in capo all'attore di cessare la condotta molesta CP_1 consistente nell'avere cambiato la serratura. Detta condotta costituisce infatti impedimento all'esercizio della servitù di passaggio come esercitata fino a detto avvenimento.
Va quindi accolta la domanda del , unico legittimato a proporre domande di Controparte_2 cessazione della condotta impeditiva dell'esercizio del diritto di servitù in suo favore, volta all'ordine di cessazione delle molestie da parte del sig. . Pt_1
Contr Le restanti domande svolte da sono da respingersi in assenza di legittimazione attiva a far valere in giudizio l'esercizio della servitù di passaggio e comunque non provate in riferimento al quantum..
4.Conclusioni – la regolamentazione delle spese.
Le domande di parte attrice meritano l'integrale rigetto. pagina 9 di 10 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità media).
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale.
Stante la legittimità della chiamata del terzo da parte di – unico soggetto in assunto titolare CP_1 della servitù di passaggio-, parte attrice va anche condannata al pagamento dlele spese processuali sostenute dal , che si liquidano in virtù dei medesimi parametri come sopra esposti, Controparte_2 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di IL ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) In accoglimento della eccezione di usucapione sollevata dal rigetta le Controparte_2 domande di parte attrice;
2) Ordina all'attore di cessare ogni condotta che costituisca turbativa dell'esercizio Parte_1 della servitù di passaggio.
3) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta e della terza chiamata, che si liquidano, per ciascuna di esse in € 7.202,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in IL il 9 luglio 2025
Il giudice
NT RO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NT RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
CF: , Email_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv Daniele Granara come da procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4 preso lo studio del difensore
-attore- contro
, PI Controparte_1 P.IVA_1
Assistita e difesa dall'avv. NT Ferrari e dall'avv. AR Graziani giusta procura generale alle liti rep. 57511 racc.22447 del 19.1.2022 notaio in IL ed elettivamente domiciliata presso il Per_1 loro studio in IL Foro Bonaparte 61
-convenuta-
E con la chiamata in causa di
(cf ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso come da procura generale alle liti in data 24.6.2016 rep.50950 racc 21887 notaio in IL dagli avv.ti Antonello Mandarano, Enrico Barbagiovanni, Donatella Silvia, Persona_2
AN VA, TA RH, AR NC SI e RI NT TA ZZ, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in IL via della Guastalla 6
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie di rito:
pagina 1 di 10 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del passaggio pedonale del personale dipendente di CP_1 sull'immobile di proprietà del OR , sito in IL, Via NA 5/A e Parte_1 catastalmente individuato al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 472, mapp. 514, previ, ove occorrano, accertamento e dichiarazione dell'inesistenza della servitù di passaggio sui fondi predetti in favore degli immobili ad essi sotterranei;
2) Conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a cessare immediatamente la condotta lesiva del diritto di proprietà dell'esponente descritta nella narrativa di cui all'atto di citazione in data 1°.02.2022;
3) dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore e/o il CP_1
, in persona del Sindaco in carica, in solido tra loro o come meglio ritenuto, a Controparte_2 corrispondere al OR un equo indennizzo per l'illegittimo utilizzo, dal 2006 ad Parte_1 oggi, da parte della Società medesima degli immobili di proprietà del OR , nella Parte_1 misura meglio vista e ritenuta dall'Ill.mo Tribunale ovvero con ricorso ai criteri equitativi ex art. 1226
c.c.
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Per la parte convenuta CP_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, e previe le declaratorie del caso, così giudicare: Contr Nel merito: a) in via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice di condanna alla corresponsione di un risarcimento/equo indennizzo: 1) accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. e di conseguenza ridurre la pretesa avversaria al periodo relativo all'ultimo quinquennio dalla domanda giudiziale;
2) dichiarare il , in persona del Sindaco pro Controparte_2 tempore, tenuto a risarcire direttamente l'attore per i danni dallo stesso subiti nella misura che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione;
c) in via ulteriormente subordinata: dichiarare il , in persona del Sindaco pro tempore, tenuto a manlevare e Controparte_2 garantire er ogni somma che la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere all'attore per CP_1
i titoli dedotti in atto di citazione, conseguentemente condannandolo a rifondere ad ogni CP_1 conseguente esborso, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione.
In via riconvenzionale: a) accertare e dichiarare la legittimità del diritto di passaggio pedonale del personale di ATM sul fondo di proprietà del sig. , sito in IL, Via NA 5/A e Parte_1 catastalmente individuato al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 472, mapp. 514, tramite l'accesso attraverso il cancello ubicato sulla Via NA 5/A; b) accertare e dichiarare l'illegittimità della pagina 2 di 10 condotta del sig. consistita nell'avere dapprima ostacolato e successivamente Parte_1 impedito il passaggio del personale ATM sul suo fondo sito in IL, Via NA 5/A e catastalmente individuato al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 472, mapp. 514, tramite l'accesso attraverso il cancello ubicato sulla Via NA 5/A, mediante la sostituzione della serratura di detto cancello e della relativa chiave;
c) per l'effetto condannare l'attore: - al ripristino a sue spese dello status quo ante, mediante la rimozione dell'attuale serratura del cancello ubicato sulla Via NA 5/A dallo stesso installata e dotata di cilindretto non unificato ed il ripristino della precedente serratura dotata di Contr cilindretto unificato di tipo US, le cui chiavi sono detenute da e dai Vigili del Fuoco;
- alla cessazione di ogni turbativa finalizzata ad impedire l'esercizio del diritto di passaggio pedonale Contr del personale sul fondo di proprietà dell'attore tramite l'accesso dal cancello ubicato sulla Via Contr NA 5/A; - al versamento di un equo indennizzo in favore di per avere impedito e comunque reso disagevole l'esercizio della servitù di passaggio sul suo fondo, ostacolando con la sua condotta l'esercizio del pubblico servizio di ispezione e di accesso, con possibili gravi conseguenze sulla sicurezza degli impianti e della pubblica incolumità. Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via subordinata istruttoria: a) ammettersi, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi:
1) Vero che il passaggio pedonale del personale di ATM e del personale delle imprese appaltatrici dei lavori di manutenzione sul fondo ora di proprietà del sig. , sito in IL, Via NA Parte_1
5/A per accedere alla griglia ed alla sottostante botola e camera di ventilazione da manutenere si è esplicato dal 1983 sino a qualche tempo fa tramite l'accesso attraverso il cancello ubicato sulla Via
NA 5/A; 2) Vero che ATM detiene le chiavi della serratura originaria del cancello ubicato sulla Via
NA 5/A; 3) Vero che le chiavi della serratura originaria del cancello ubicato sulla Via NA 5/A sono state consegnate anche ai Vigili del Fuoco per gli interventi di emergenza;
4) Vero che la serratura originaria del cancello ubicato sulla Via NA 5/A era dotato di cilindretto unificato di tipo US;
5)
Vero che il sig. recentemente ha sostituito la serratura del cancello ubicato sulla Via NA Pt_1
5/A dotata di cilindretto unificato di tipo US con altra serratura dotata di cilindretto non unificato;
6)
Vero che la parte apribile del grigliato che copre la botola di accesso alla presa d'aria ed alla camera di ventilazione, è situata nel cortile dell'immobile di proprietà del sig. ; 7) Vero che per accedere Pt_1 alla parte apribile del grigliato occorre transitare sul fondo di proprietà del sig. ; 8) Vero che Pt_1
l'accesso sul fondo del sig. del personale addetto alla manutenzione è necessario per Pt_1 raggiungere la botola che permette l'ingresso alla presa d'aria ed alla camera di ventilazione ai fini dell'espletamento delle necessarie manutenzioni previste dalla legge e dal Contratto di servizio in essere con il Comune di IL.
Si indicano a testi: pagina 3 di 10 - Sig. domiciliato c/o Foro Bonaparte 61, IL;
Testimone_1 CP_1
- Sig. domiciliato c/o Foro Bonaparte 61, IL. Testimone_2 CP_1
b) In ogni caso, ammettere la convenuta a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso dedotti ove ritenuti ammissibili con i testi indicati.
Per la parte terza chiamata : Controparte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, e previe le declaratorie del caso, così giudicare: nel merito: in via principale: respingere le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, intimare all'attore di cessare ogni turbativa;
in via subordinata: respingere tutte le domande avversarie accogliendo l'eccezione di usucapione da parte del del diritto di passaggio (servitù di passaggio e ispezione) e, per l'effetto, Controparte_2 intimare all'attore di cessare ogni turbativa;
in ogni caso: respingere la domanda avversaria di condanna alla corresponsione di un risarcimento/equo indennizzo, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. oltre che sfornita dei requisiti previsti dalla legge;
in via ulteriormente subordinata: rigettare la domanda di i essere manlevato in quanto CP_1 sfornita dei requisiti previsti dalla legge e tenuta alla gestione in nome e per conto dell'Ente comunale.
In via istruttoria: ci si riserva espressamente di articolare, dedurre ed ulteriormente produrre ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 1), 2) e 3) c.p.c.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente
Pubblico Comune di IL.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore allega di essere proprietario, in virtù di atto di compravendita notaio Parte_2 in IL del 27.1.2006 di un immobile, già adibito a casello ferroviario e acquistato da Per_3
in parte e da per altra parte, sito in IL, Via Controparte_3 Controparte_4
NA 5/A censito al NCEU al foglio 472, mapp. 77, sub 704 e dell'annessa area cortilizia, censita al
NCEU foglio 472 mapp 514.
Sulla base dell'atto di acquisto l'immobile è stato venduto ed acquistato libero da pesi ed oneri, pagina 4 di 10 Tuttavia nell'area cortilizia è presente una condotta di aerazione con annessa botola di accesso ai locali interrati posti a servizio della stazione metropolitana;
in relazione a tale botola l'attore lamenta il continuo accesso per operazioni di servizio da parte di “soggetti qualificatosi come addetti ai servizi di manutenzione” mai autorizzati dal sig. . Pt_1
Allega che a fronte delle lamentele inoltrate nel 2019 a e alla società FS Sistemi Urbani srl, CP_5
Contr rimaste senza riscontro, riceveva in data 8.1.2020 nota di nella quale si individuava in il CP_5 soggetto gestore del trasporto pubblico locale e il quale proprietario della Controparte_2 infrastruttura, dichiarando pertanto di essere priva di alcun ruolo rispetto alla situazione lamentata dall'attore.
Il sig. ha quindi citato osservando che il continuo passaggio di personale Pt_1 CP_1 CP_1
Contr è privo di legittimazione tenuto conto dell'inesistenza di alcuna servitù di passaggio in capo ad neppure in forza della Convenzione rep. 3240 del 29.10.1979 stipulata tra
[...]
e in vista della realizzazione della stazione della metropolitana Controparte_6 CP_5
di porta Genova, Convenzione inopponibile all'attore CP_1
Ha quindi chiesto venga dichiarata la illegittimità del passaggio, l'accertamento che detta condotta costituisce turbativa dei diritti immobiliari dell'esponente con condanna di alla cessazione CP_1 della condotta lesiva del diritto di proprietà dell'attore con condanna alla corresponsione di un equo indennizzo per l'illegittimo uso dal 2006 alla data della domanda, indennizzo da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 cc.
Si è costituita contestando le domande attoree, dele quali ha chiesto il rigetto, e CP_1 preliminarmente chiedendo di chiamare in giudizio il di IL che aveva incaricato dapprima CP_2
di agire in suo nome e conto per l'occupazione degli immobili coinvolti nella costruzione CP_5
Cont della linea metropolitana in sotterraneo, aveva quindi, a seguito di delibera della Giunta Regionale
Lombardia n. 12921 del 29.11.1977, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità nella occupazione delle aree occorrenti, richiesto a FS l'autorizzazione di attraversare il sottosuolo, autorizzazione che veniva concessa a fronte di un indennizzo di lire 152.000.000. Tali accordi erano parte di una Convenzione stipulata tra il di IL e CP_2 Controparte_6 sottoscritta in data 29.10.1979).
Ultimati i lavori gli assetti si erano così consolidati: il di IL è il soggetto proprietario CP_2 della infrastruttura e titolare del diritto di servitù permanente di galleria e di passaggio nonché di accesso alla presa d'aria ( art. 3 della Convenzione trascritta); è il soggetto utilizzatore di tali CP_1 diritti.
pagina 5 di 10 Ha quindi chiesto di chiamare in giudizio il , quale soggetto titolare del diritto di Controparte_2 servitù oggetto di actio negatoria servitutis da parte del sig. ed anche al fine di ottenere dal Pt_1 manleva rispetto all'eventuale condanna all'equo indennizzo in favore dell'attore. CP_2
Ha quindi eccepito la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione ed ha nel merito chiesto il rigetto delle domande attoree evidenziando come la presenza della botola di accesso alla camera di ventilazione posta sul suo fondo è opera presente in loco dal 1983, è presidio di emergenza e di servizio regolarmente censita ( docc. 12 e 2/a) e che il passaggio del personale addetto alla manutenzione sul fondo del sig. esercita il diritto di passaggio tramite l'accesso dalla Via Pt_1
NA in modo continuativo e senza interruzione a far tempo dal 1983 senza che prima del 2019 fosse stata frapposta alcuna lamentela da parte dell'attore.
Quanto alla domanda volta ad ottenere un equo indennizzo ne ha contestato sia il fondamento sia la genericità.
Autorizzata la chiamata del terzo , quest'ultimo si è costituito aderendo alle difese Controparte_2 svolte da e chiedendo il rigetto delle domande attoree richiamando il contenuto della CP_1
Convenzione sottoscritta in data 29.10.1979 preceduta dalla delibera 12921 del 29.11.1977 omologata dal Commissario del Governo con provvedimento n. 11629-15530 del 22.12.1977 ciò che ha determinato l'asservimento dei beni immobili indicati, tra i quali quello del sig. , ad una servitù Pt_1 coattiva pubblica di galleria e di passaggio in favore del e a carico dell'allora Controparte_2 proprietario . Detta Convenzione, ritualmente trascritta, è opponibile al sig. , Controparte_6 Pt_1 indipendentemente dalle dichiarazioni del venditore contenute nel contratto di acquisto del 2016, ove peraltro l'immobile era stato trasferito con “tutti i relativi diritti, accessori, comunioni, pertinenze e servitù attive e passive” che l'acquirente aveva ben note.
Alla servitù di passaggio sotterraneo doveva collegarsi anche la servitù di passaggio superficiaria sia perché ad essa funzionalmente collegata sia perché espressamente menzionata nella Convenzione all'art. 3.
In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle domande dell'attore in punto costituzione della servitù di passaggio superficiario e sua opponibilità all'attore in base alla Convenzione, il Comune ha formulato eccezione di usucapione del diritto di passaggio del Comune e dei soggetti da esso delegati
(quali il personale ATM) sull'area cortilizia di proprietà dell'attore trattandosi di passaggio esercitato ininterrottamente e pacificamente dal 1983. Contr Ha osservato che proprio in virtù di specifico contratto di servizio con il , è Controparte_7 tenuta a garantire ed a monitorare costantemente la piena funzionalità della infrastruttura di pagina 6 di 10 metropolitana e che dunque il passaggio dalla botola è funzionale alla esecuzione di tale CP_1 compito.
Ha quindi contestato la sussistenza del diritto di parte attrice ad ottenere la condanna al pagamento di un equo indennizzo per il passaggio eccependo la prescrizione quinquennale ex art. 2947 cc e comunque l'assenza di un danno documentato ed anche soltanto allegato.
Tanto premesso, svolta con esito negativo la mediazione, senza svolgimento di attività istruttoria ritenuta inammissibile ed irrilevante ai fini della decisione, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni dapprima al
24.1.2024 e quindi differita dal precedente giudice assegnatario al 6.2.202, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla proprietà dell'area cortilizia e sulla servitù di passaggio (superficiaria).
L'azione svolta dall'attore da qualificarsi quale actio negatoria servitutis si caratterizza per essere un'azione a difesa del diritto di proprietà, del quale si protesta la pienezza con esclusione di pesi ed oneri, tipicamente riconducibili ad una servitù.
Pacifico che , in tema di azione negatoria, la parte che agisce non ha l'onere di fornire – come nell'azione di rivendica – la prova rigorosa della proprietà, ma risulta bastevole dare la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell'esistenza di un valido titolo di proprietà del bene: cfr., tra le tante, Cass. n. 21851/2014 e Cass. n. 1905/2023).
L'attore con il deposito dell'atto di compravendita a notaio del 2016 ha quindi dato prova Per_3 della proprietà dell'unità immobiliare in esame (che del resto non risulta neppure contestata).
Né per il vero risulta contestata la sussistenza della servitù di “galleria”, circostanza peraltro documentata dalla produzione della Convenzione stipulata tra e di IL Controparte_6 CP_2 che la prevede espressamente e dalla sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari ( doc. 1 produzioni del di IL) a fronte del richiamo, sufficiente trattandosi di atto normativo, della CP_2 delibera della Regione Lombardia del 29.11.1977 n. 12921, che ne ha sancito la qualità d occupazione per pubblica utilità.
Legittimato passivo rispetto a detta domanda non può che essere il titolare del fondo dominante, essendo le servitù pediali pesi ed oneri del fondo indipendentemente dal soggetto che poi le eserciti (cfr
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19249 del 07/07/2021 (Rv. 662044 - 01)).
pagina 7 di 10 Il convenuto, proprietario del fondo dominante, al fine di paralizzare detta domanda, può svolgere, tempestivamente, l'eccezione di usucapione ( cfr Cass. Sez. 2 ordinanza n. 18322 del 27.6.2023).
Ora, nel caso che interessa il Tribunale il convenuto , come anche hanno Controparte_2 CP_1 richiamato a fondamento del titolo costitutivo della servitù di passaggio “superficiaria” il testo della
Convenzione stipulata tra e che all'art. 2 prevede che autorizza il CP_2 CP_6 CP_6 CP_2
Cont di IL e per esso ad attraversare in sotterraneo tre zone di terreno di proprietà Ferroviaria della superficie di complessivi mq 7270 fecenti parte degli immobili individuati al foglio 472 con i numeri
375, 293, 234,399, 200, 400, 75; il successivo art. 3, nello stabilire quali saranno i rapporti tra mm E
, dà conto della necessità di un utilizzo “monitorato” da parte di Controparte_6 CP_8
e prevede che “la presa d'aria indicata sul disegno allegato sub 1 con la lettera a) servirà
[...] anche come accesso di emergenza o di servizio ai sottostanti locali tecnologici della stazione metropolitana P. Genova. Resta inteso e convenuto che per la utilizzazione di tale accesso per le operazioni di servizio, ad eccezione che per quelle di emergenza, la società Metropolitana o chi per essa, dovrà prendere accordi con le . CP_6
Ora tale previsione, quand'anche fosse in astratto idonea a costituire un diritto di servitù di passaggio attraverso la proprietà dell'attore, che ha acquistato da un immobile che appartiene Controparte_6 al foglio 472, tuttavia non è per nulla circoscritta in mancanza dell'allegato sub 1 .
Le parti hanno infatti depositato il solo testo della Convenzione priva di disegni.
Ne consegue che, in ragione della genericità della botola di accesso e della forma del passaggio, tal riferimento è inidoneo a fondare la prova della sussistenza di una servitù di passaggio ex contractu.
Tuttavia coglie nel segno l'eccezione di usucapione tempestivamente formulata dal Controparte_2 nella comparsa di risposta.
E' infatti documentato sia dai disegni depositati dal ( produzione sub 12 e 12/a) sia dalla CP_2 stessa ricostruzione attorea che il passaggio del personale addetto alla manutenzione della metropolitana, dall'ingresso di Via NA 5/A è precedente all'acquisto dell'attore ( avvenuto nel
2006) e, come riferisce senza essere smentito il , perdura dal 1983. Controparte_2
Le modalità di tale passaggio sul fondo del sig. non sono note ma di certo il personale Pt_1 disponeva di chiavi di accesso al fondo di proprietà del sig. ( fino al momento in cui in costanza Pt_1 di proposizione della domanda giudiziale, è stata cambiata da questi la serratura di ingresso, atto che a tutti gli effetti costituisce contrasto all'esercizio della condotta con cui si estrinseca la servitù di passaggio).
Non risultano lamentele o contestazioni a detto passaggio, prima del 2019 e ciò nonostante la situazione fosse ben nota all'attore il quale ha acquistato l'immobile nel 2006 ma , come si legge pagina 8 di 10 nell'atto di compravendita. Era già proprietario, in qualità di ferroviere, di altra porzione dell'immobile. Le caratteristiche della botola, come emergenti dalle fotografie in atti, rendono del tutto evidente sia il fatto che essa era apribile, sia che essa era funzionale alla ispezione della stazione metropolitana.
Sussiste anche l'animus rem sibi habendi atteso che le modalità concrete dell'esercizio, tenuto conto del contesto in cui il passaggio avveniva, sono esplicative della consapevolezza di esercitare una servitù di passaggio e dunque un possesso titolato .
Ne consegue che l'eccezione di usucapione del diritto alla servitù di passaggio superficiaria da parte del e per suo conto, del personale di addetto alla manutenzione del sistema CP_2 CP_1 metropolitano, è fondata ed è idonea a paralizzare la domanda di parte attrice di negatoria servitutis.
Il rigetto della domanda attorea alla luce della fondatezza della eccezione di usucapione, rende inoltre legittimo il passaggio che non può quindi qualificarsi come condotta molesta.
Il rigetto della domanda attorea comporta che anche la domanda ad ottenere un equo indennizzo deve essere respinta.
L'esercizio della servitù infatti è sempre stato svolto pacificamente e senza richieste di controprestazione;
del resto risulta del tutto sfornita di prova la domanda in ordine al fondamento di detto indennizzo atteso che non risulta né allegato né provato che il passaggio del personale ATM abbia pregiudicato il godimento della area cortilizia da parte dell'attore, che ha lamentato un mero fastidio.
3.Le domande riconvenzionali
L'unica domanda meritevole di accoglimento è quella direttamente conseguente alla riconosciuta fondatezza della eccezione cui consegue la legittimità del passaggio superficiario da parte del CP_2
e dei suoi incaricati quali e cioè l'ordine in capo all'attore di cessare la condotta molesta CP_1 consistente nell'avere cambiato la serratura. Detta condotta costituisce infatti impedimento all'esercizio della servitù di passaggio come esercitata fino a detto avvenimento.
Va quindi accolta la domanda del , unico legittimato a proporre domande di Controparte_2 cessazione della condotta impeditiva dell'esercizio del diritto di servitù in suo favore, volta all'ordine di cessazione delle molestie da parte del sig. . Pt_1
Contr Le restanti domande svolte da sono da respingersi in assenza di legittimazione attiva a far valere in giudizio l'esercizio della servitù di passaggio e comunque non provate in riferimento al quantum..
4.Conclusioni – la regolamentazione delle spese.
Le domande di parte attrice meritano l'integrale rigetto. pagina 9 di 10 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità media).
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale.
Stante la legittimità della chiamata del terzo da parte di – unico soggetto in assunto titolare CP_1 della servitù di passaggio-, parte attrice va anche condannata al pagamento dlele spese processuali sostenute dal , che si liquidano in virtù dei medesimi parametri come sopra esposti, Controparte_2 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di IL ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) In accoglimento della eccezione di usucapione sollevata dal rigetta le Controparte_2 domande di parte attrice;
2) Ordina all'attore di cessare ogni condotta che costituisca turbativa dell'esercizio Parte_1 della servitù di passaggio.
3) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta e della terza chiamata, che si liquidano, per ciascuna di esse in € 7.202,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in IL il 9 luglio 2025
Il giudice
NT RO
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