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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4286 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 5951/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5951/2023, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, C.F.: , elettivamente domiciliato presso e nello Parte_1 C.F._1
Studio dell'Avv. Ulderico Di Bello, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti, codice fiscale: , Pec: C.F._2 Email_1
Opponente
E
, in persona dei l.r.p.t. e P.I. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Claudio Costanzo, C.F. , P.IVA_1 C.F._3 giusta procura in calce all'atto di precetto, pec: Email_2
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato da con il quale veniva intimato Controparte_1 il pagamento della somma di € 14.452,37, in forza del Decreto Ingiuntivo n. 4388/2018, RG 10217/2018 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 08.10.2018.
L'opponente eccepiva l'illegittima della somma precettata adducendo che a seguito di precedete procedura espropriativa preso terzi, l'opposta avesse già ottenuto il pagamento parziale della somma di € 3.975,78, nonché contestava la richiesta degli interessi così come quantificati nell'opposto atto di precetto, pari ad € 4.012,50.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità ed inammissibilità dell'atto di precetto, nonché la sospensione della esecutorietà in via cautelare del titolo Esecutivo e del precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'opposta la Controparte_1 quale prendeva posizione sui fatti di causa e sulle eccezioni dedotte nel libello introduttivo, depositando documentazione a suffragio del diritto di credito, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese diritti ed onorari.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
L'opponente, depositando le buste paga, ha documentato l'accantonamento delle somme da parte del datore di lavoro, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento press terzi, da gennaio 2021 e fino a dicembre 2021, per € 3.975,78.
L'opposta ha depositato l'Ordinanza di Assegnazione emessa dal G.E. a conclusione della procedura di espropriazione preso terzi, R.G. n. 3433/2020, Tribunale di Napoli
Nord.
Pertanto, le somme accantonate nella indicata procedura esecutiva, ed assegnate attraverso l'emissione dell'ordinanza di assegnazione, non possono essere richieste nuovamente al debitore, in quanto allo stesso già sottratte.
la Corte ha chiarito la natura dell'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c.
Tale provvedimento trasferisce il credito dal debitore esecutato originario al creditore assegnatario.
Di conseguenza, il terzo pignorato diventa a tutti gli effetti debitore diretto del Creditore procedente. (Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5778 Anno 2025).
Pag. 2 di 4 Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 28/11/2017) 23/01/2018, n. 1573 “Come già statuito da Cass., 10/08/2017, n. 19986, vanno richiamati i principi di diritto affermati da Cass.
10/05/2016, n. 9390: 1) l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario (cfr. Cass. 02/02/2017, n. 2724; Cass. 25/02/2016,
n. 3712; Cass. 03/06/2015, n. 11493),
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA, Sentenza n. 164/2024 del 17-01-2024:"... In seguito all'assegnazione al creditore esecutante della somma di denaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, il terzo è tenuto ad adempiere nei limiti della somma assegnata, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento legittima il creditore esecutante a pretendere gli interessi, l'eventuale ulteriore risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., nonché le spese e competenze relative all'attività processuale resasi necessaria per la mancata ottemperanza al comando giudiziale. L'ordinanza di assegnazione delle somme da parte del giudice dell'esecuzione, che detta le modalità e i termini di adempimento del terzo pignorato, costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitor debitoris, legittimando il creditore ad agire in executivis in caso di inadempimento. ...".
In reazione alla contestazione sulla quantificazione degli interessi richiesti nell'atto di precetto, ed al criterio applicativo del tasso di interesse, si evidenzia che il D.I. fa espresso riferimento alle condizioni contrattuali, applicando gli interessi di mora così come contrattualmente previsti, al tasso ufficiale di riferimento BCE maggiorato di 10 punti percentuali, art. 5) condizioni generali di finanziamento.
L'opposta ha depositato il contratto di finanziamento, sottoscritto dall'opponente, da cui si evince il tasso degli interessi da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate del finanziamento.
Gli stessi, però, andranno ricalcolati rispetto all'effettiva e minore somma ancora dovuta dell'opponente, come sopra quantificata.
Relativamente alle somme precettate e non dovute, è ormai orientamento costante della giurisprudenza, che non determina la nullità dell'atto, ma dà luogo ad una riduzione
Pag. 3 di 4 della somma domandata nei limiti di quella dovuta, comportando una inefficacia parziale della somma eccedente.
In tal senso: “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Corte di Cassazione con ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014).
Le spese vengono compensate interamente tra le parti, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara illegittimo ed inefficace l'atto di precetto notificato all'opponente nella parte in cui viene richiesta l'intera sorta capitale pari ad € 9.311,35, dovendo essere ridotta a quella minore somma di €
5.335,57, sulla quale dovranno essere ricalcolati calcolare gli interessi moratori, al tasso indicato nel contratto di finanziamento, e richiamati nel D.I., confermando per il restante l'atto di precetto;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Aversa, 04.12.2025
Il GOP
Dott. Ferdinando Bisogni
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 5951/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5951/2023, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, C.F.: , elettivamente domiciliato presso e nello Parte_1 C.F._1
Studio dell'Avv. Ulderico Di Bello, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti, codice fiscale: , Pec: C.F._2 Email_1
Opponente
E
, in persona dei l.r.p.t. e P.I. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Claudio Costanzo, C.F. , P.IVA_1 C.F._3 giusta procura in calce all'atto di precetto, pec: Email_2
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato da con il quale veniva intimato Controparte_1 il pagamento della somma di € 14.452,37, in forza del Decreto Ingiuntivo n. 4388/2018, RG 10217/2018 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 08.10.2018.
L'opponente eccepiva l'illegittima della somma precettata adducendo che a seguito di precedete procedura espropriativa preso terzi, l'opposta avesse già ottenuto il pagamento parziale della somma di € 3.975,78, nonché contestava la richiesta degli interessi così come quantificati nell'opposto atto di precetto, pari ad € 4.012,50.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità ed inammissibilità dell'atto di precetto, nonché la sospensione della esecutorietà in via cautelare del titolo Esecutivo e del precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'opposta la Controparte_1 quale prendeva posizione sui fatti di causa e sulle eccezioni dedotte nel libello introduttivo, depositando documentazione a suffragio del diritto di credito, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese diritti ed onorari.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
L'opponente, depositando le buste paga, ha documentato l'accantonamento delle somme da parte del datore di lavoro, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento press terzi, da gennaio 2021 e fino a dicembre 2021, per € 3.975,78.
L'opposta ha depositato l'Ordinanza di Assegnazione emessa dal G.E. a conclusione della procedura di espropriazione preso terzi, R.G. n. 3433/2020, Tribunale di Napoli
Nord.
Pertanto, le somme accantonate nella indicata procedura esecutiva, ed assegnate attraverso l'emissione dell'ordinanza di assegnazione, non possono essere richieste nuovamente al debitore, in quanto allo stesso già sottratte.
la Corte ha chiarito la natura dell'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c.
Tale provvedimento trasferisce il credito dal debitore esecutato originario al creditore assegnatario.
Di conseguenza, il terzo pignorato diventa a tutti gli effetti debitore diretto del Creditore procedente. (Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5778 Anno 2025).
Pag. 2 di 4 Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 28/11/2017) 23/01/2018, n. 1573 “Come già statuito da Cass., 10/08/2017, n. 19986, vanno richiamati i principi di diritto affermati da Cass.
10/05/2016, n. 9390: 1) l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario (cfr. Cass. 02/02/2017, n. 2724; Cass. 25/02/2016,
n. 3712; Cass. 03/06/2015, n. 11493),
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA, Sentenza n. 164/2024 del 17-01-2024:"... In seguito all'assegnazione al creditore esecutante della somma di denaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, il terzo è tenuto ad adempiere nei limiti della somma assegnata, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento legittima il creditore esecutante a pretendere gli interessi, l'eventuale ulteriore risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., nonché le spese e competenze relative all'attività processuale resasi necessaria per la mancata ottemperanza al comando giudiziale. L'ordinanza di assegnazione delle somme da parte del giudice dell'esecuzione, che detta le modalità e i termini di adempimento del terzo pignorato, costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitor debitoris, legittimando il creditore ad agire in executivis in caso di inadempimento. ...".
In reazione alla contestazione sulla quantificazione degli interessi richiesti nell'atto di precetto, ed al criterio applicativo del tasso di interesse, si evidenzia che il D.I. fa espresso riferimento alle condizioni contrattuali, applicando gli interessi di mora così come contrattualmente previsti, al tasso ufficiale di riferimento BCE maggiorato di 10 punti percentuali, art. 5) condizioni generali di finanziamento.
L'opposta ha depositato il contratto di finanziamento, sottoscritto dall'opponente, da cui si evince il tasso degli interessi da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate del finanziamento.
Gli stessi, però, andranno ricalcolati rispetto all'effettiva e minore somma ancora dovuta dell'opponente, come sopra quantificata.
Relativamente alle somme precettate e non dovute, è ormai orientamento costante della giurisprudenza, che non determina la nullità dell'atto, ma dà luogo ad una riduzione
Pag. 3 di 4 della somma domandata nei limiti di quella dovuta, comportando una inefficacia parziale della somma eccedente.
In tal senso: “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Corte di Cassazione con ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014).
Le spese vengono compensate interamente tra le parti, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara illegittimo ed inefficace l'atto di precetto notificato all'opponente nella parte in cui viene richiesta l'intera sorta capitale pari ad € 9.311,35, dovendo essere ridotta a quella minore somma di €
5.335,57, sulla quale dovranno essere ricalcolati calcolare gli interessi moratori, al tasso indicato nel contratto di finanziamento, e richiamati nel D.I., confermando per il restante l'atto di precetto;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Aversa, 04.12.2025
Il GOP
Dott. Ferdinando Bisogni
Pag. 4 di 4