Ordinanza cautelare 30 novembre 2022
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 12/12/2025, n. 22536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22536 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22536/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12837/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12837 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’esclusione dal concorso a 300 posti nella qualifica vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto del capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 34 del 21/02/2022, comunicata dalla Commissione d’esame al termine della prova fisica espletata in data 14/09/2022 e pubblicata sulla posizione digitale personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it nella sezione concorsi, per il mancato superamento della stessa, a causa dell’insufficiente esecuzione della “PROVA 2” (valutazione della resistenza);
- del verbale, di estremi e contenuto ignoto, redatto dalla medesima Commissione all’esito dell’espletamento delle prove motorio - attitudinali;
- di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla medesima Commissione, tra cui le rilevazioni effettuate in occasione della “PROVA 2” “valutazione della resistenza” corsa di 1000 metri;
- del provvedimento, di estremi e contenuto ignoto, con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale decreta l’esclusione del ricorrente dal concorso a 300 posti nella qualifica vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto del capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 34 del 21/02/2022;
- dell’allegato A, richiamato dall’art 8 del bando di concorso, nella parte in cui non stabilisce modalità certe di misurazione della “PROVA 2” “valutazione della resistenza” corsa di 1000 metri;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. PA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che:
- con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato in data 28.10.2022 e depositato il 2.11.2022, -OMISSIS- ha impugnato innanzi a questo Tribunale il provvedimento, in epigrafe meglio indicato, con cui lo stesso è stato escluso dal “ concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”, indetto con D.M. n. 34 del 21.2.2022;
- la parte ha assegnato la fondatezza del ricorso ai motivi di doglianza come di seguito compendiati: I. “ Violazione della lex specialis costituita dal bando di concorso Art. 8 (allegato A) ‘PROVA 2’ ‘valutazione della resistenza’, per il mancato svolgimento individuale della prova e, comunque, per lo svolgimento irregolare della stessa conseguente all’invasione della corsia di percorrenza del ricorrente da parte di altri concorrenti - Eccesso di potere per Difetto di istruttoria, anche in relazione ai metodi di misurazione del tempo della prova, ed illegittimità in parte qua dell’Allegato A nella parte in cui non prescrive metodi certi di rilevazione del tempo della prova, in violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa ex art.97 Cost. ”; II. “ Violazione di legge ex art.3 Legge 241/1990 per difetto di motivazione e/o eccesso di potere per carenza della motivazione. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost. ”;
- si è costituito nel presente giudizio il Ministero dell’Interno in data 7.11.2022, sviluppando le proprie difese con successiva memoria del 25.11.2022;
- all’esito della camera di consiglio del 29.11.2022, il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare di parte ricorrente con ordinanza n. -OMISSIS-;
- all’udienza del 5.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
2. Considerato che:
- parte ricorrente risulta aver depositato in data 30.11.2025 istanza per la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere;
- tale istanza, nel manifestare un evidente venir meno dell’interesse del ricorrente a un pronunciamento di merito in riferimento al contenzioso de quo , deve dunque più propriamente essere riqualificata dal Tribunale come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso azionato, non sussistendo alcun riscontro in atti circa il fatto che la pretesa azionata dalla parte con il presente procedimento sia stata materialmente e integralmente soddisfatta in sede stragiudiziale (in tal senso, ex multis , cfr. Cons. Stato, V, n. 2434/2016, nonché Id ., III, n. 3089/2015);
3. Rilevato che:
- alla luce di quanto precede, il ricorso è da dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- in punto di spese di giudizio, il Tribunale reputa congruo disporne l’integrale compensazione tra i contendenti, in conformità con quanto richiesto dall’odierno istante, non essendo stata svolta alcuna attività difensiva dalle parti successivamente alla definizione della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
PA RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA RO | TO AR |
IL SEGRETARIO