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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 223/2024 del R.A.C.C. in data
5 febbraio 2024, iniziata con atto di citazione notificato in data 30 gennaio
2024
d a
- (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Nicola De Stefano ed Elisa De Stefano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pordenone, Corso V. Emanuele n. 54, giusto mandato allegato all'atto di citazione;
attrice
c o n t r o
- (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Arnaldo De Vito ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone, Viale Cossetti n.
9, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa
l'azione ex art. 1669 c.c.) trattenuta in decisione all'udienza del 20 dicembre 2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Pag. 1 per parte attrice come da foglio di p.c. depositato in via telematica ovvero “Nel merito: 1) Accertarsi che “IEC” nulla deve in tutto o in parte in
riferimento alla già contestata fattura n. 23/43 della curatela, poiché emessa
in assenza delle causali che la giustifichino;
2) Accertato che le forniture e/o
gli interventi eseguiti dalla subappaltatrice presso il Controparte_2
presentavano vizi e difetti tali da causare gli inconvenienti di cui alla documentazione prodotta dall'odierna attrice, quantificato il credito vantato da quest'ultima in regresso per gli interventi riparatori eseguiti, disporsi la compensazione con il credito che nell'eventualità verrà accertato in favore
della procedura, con riserva di azionare il residuo accertando credito in
conformità alla normativa concorsuale. Spese di lite rifuse. In via istruttoria:
Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che in data
9.05.2023 l'amministratrice del sito in Pordenone, Controparte_2
Par sig.ra lamentava a la presenza di infiltrazioni di acqua CP_3
meteoritica all'interno dell'abitazione in occasione di piogge, CP_4
provenienti dal lastrico solare o dalle tubazioni di scarico ''afferenti comunque i lavori fatti per il Bonus 110'', le cui canalette erano state posate
dalla convenuta, giusta mail in pari data comunicazione che si rammostra al
teste (doc. 5 fasc. attoreo) 2) vero che era la prima volta che gli
inconvenienti lamentati di cui al precedente capitolo si manifestavano 3)
vero che nei giorni successivi veniva riscontrata la presenza delle medesime infiltrazioni (acqua piovana) ''sulla stessa linea verticale'' (delle pareti interne- ndr) nell' abitazione , giusta n. 2 pec del successivo 10 Pt_2
maggio, che si rammostrano al teste (doc.ti 7 e 7 bis ibid) 4) vero che
l'abitazione è sottostante il lastrico solare del fabbricato Pt_2
condominiale, quella sottostante l'abitazione '' 5) vero CP_4 Pt_2
che lo stato di alcune delle pareti di dette abitazioni interessate dalle
infiltrazioni è quello rammostrato nelle foto allegate al citato doc 7 bis fasc
Co attoreo'' 6) vero che nei giorni successivi IEC richiedeva a “sopralluogo
Pag. 2 urgente”, prima, segnalava che la situazione si era ulteriormente aggravata,
dopo, con conseguente intimazione di risolvere le problematiche emerse,
come da comunicazioni pec in data 11 e 12 maggio, che si rammostrano al
teste (doc.ti 8 e 9 ibid); 7) vero che RC riscontrava le comunicazioni di cui
sopra con pec in data 15 maggio 2023, con cui comunicava di aver contattato l'ing. per ''le valutazioni del caso'' (doc. 10 ibid) 8) vero CP_5
che a seguito delle riscontrate infiltrazioni veniva deciso di sospendere
l'opera di piastrellatura affidata a RC (vedi fatt RC 43/23 doc 19 fasc
attoreo-ndr) 9) vero che nei giorni immediatamente successivi,
l'amministratrice condominiale segnalava la presenza di macchie causate dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare nell'abitazione , Pt_3
anch'essa sottostante quest'ultimo, in seguito, ''sulla colonna verticale sottostante , nell'appartamento , come da Pt_3 Parte_4
comunicazioni in data 15 e 23 maggio, che si rammostrano al teste (doc.ti 11
e 12 ibid) 10) vero che le foto allegate alla pec 16/5/23 (doc 11 cit)
rammostrano lo stato delle pareti interessate dalle infiltrazioni dell'abitazione 11) vero che a seguito delle contestazioni di cui Persona_1
sopra e richieste di intervento in loco alcun sopralluogo veniva eseguito dai preposti RC 12) vero che l'ing eseguiva in tale stesso periodo CP_5
(maggio-giugno '23) accessi presso il condominio e gli appartamenti
interessati dalle infiltrazioni, per accertare lo stato di fatto ed individuare gli
interventi da eseguire per ovviarvi 13) vero che per ovviare ai difetti, tra
l'altro, per il rifacimento del manto impermeabilizzante del lastrico solare condominiale, l'odierna attrice ha eseguito le opere e sopportato costi per €
20.175,64 (al netto di spese generali, costo di manodopera e utile imponibile) indicati nell'elencazione/foglio di riepilogo intervento, nel quale le voci di
interesse sono evidenziate in colore verde, che si rammostra al teste (doc. 14
ibid); 14) vero che per le medesime finalità di cui al capitolo precedente IEC sopportava esborsi per gestione rifiuti pari ad € 69.59 (fatt. – doc. Per_2
Pag. 3 15 ibid), nonché € 300 al netto di IVA (150 x 2 - fatt. -doc. 16 ibid)) Per_3
15) vero che per il ripristino delle pareti degli alloggi interessati dalle
infiltrazioni per cui è causa, per essi, altresì, rifacimento intonaci e
pitturazioni, si rendono necessari gli interventi di cui preventivo in data
31.12.2023, che si rammostra al teste (doc. 17 ibid), con una spesa preventivata al 31/12/23 di € 10.030,00 16) vero che per i lavori di cui al
citato preventivo si richiede la presenza di almeno 2 dipendenti per 50 ore, con complessivo esborso di € 2.500 (h50 x € 50,00) Testi: CP_3
ing. , , anche a riprova Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
sulle circostanze avversarie, ove ammesse. Si chiede ammettersi prova per
testi contraria alle istanze di parte convenuta sulla seguente circostanza: 1)
''Vero che le attività di “fornitura e posa di canaletta compresi raccordi e tubi” nonché di “demolizione dei camini di sfiato” di cui alla fattura
[...]
in Liquidazione Giudiziale n. 43/23, che si rammostra al teste Controparte_1
sub doc 19 fasc. attoreo, sono state eseguite da IEC'' Teste: Tes_1
ing. . Disporsi all'occorrenza CTU volta ad
[...] Testimone_2
accertare natura, causa ed entità delle infiltrazioni lamentate dell'amministratrice del , nello specifico, dai proprietari Controparte_2
degli alloggi interessati dalle stesse, in particolare, la riferibilità delle
infiltrazioni alle opere eseguite da in bonis, di cui al numero CP_1
d'ordine IEC n. 22/2947 del 14.11.2022 (doc. 4 fasc. attoreo). Accertarsi,
Par ove contestata, la congruità degli esborsi patiti da per ovviare alle
problematiche di cui sopra (doc.ti 14, 15, e 16 fasc. attoreo), oltre che
quantificarsi gli importi necessari per il risanamento delle porzioni degli appartamenti interessati dai vizi riscontrati.”;
per parte convenuta come da foglio di p.c. depositato in via telematica ovvero “Preliminarmente: dichiarare inammissibili le domande
formulate da nei confronti della società Pt_1 [...]
, in quanto le stesse debbono essere necessariamente Controparte_1
Pag. 4 proposte nelle forme prevista dal Codice della Crisi di Impresa in sede
concorsuale. Con integrale rifusione delle spese di lite che la Procedura è
stata costretta a sostenere. Nel merito: respingere la domanda di
accertamento del credito risarcitorio in quanto infondata, respingere
l'eccezione di compensazione in quanto inammissibile e comunque infondata. spese in ogni caso rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4, c.p.c., come sostituito dall'art. 45, co. 17, della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione notificato in data 30 gennaio 2024, Parte_1
conveniva in giudizio al fine Controparte_1
di veder accolte le seguenti conclusioni di merito: “1) Accertato che le
forniture e/o gli interventi eseguiti dalla subappaltatrice Controparte_1
presso il presentavano vizi e difetti tali da causare gli Controparte_2
inconvenienti di cui alla documentazione indicata nella parte espositiva del
presente atto, quantificarsi il credito vantato dall'attrice in regresso contro la subappaltatrice per gli interventi riparatori eseguiti, in misura di € 40
mila, o quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi dal dì del
dovuto sino alla data della dichiarazione della liquidazione giudiziaria. 2)
Compensarsi il credito accertato sub 1) con eventuali crediti della
procedura, contestata la fattura n 23/43 della curatela poiché emessa in
assenza delle causali che la giustifichino. 3) Accertarsi il maggior credito vantato dall'attrice per effetto della domanda sub 1), operata la
compensazione sub 2), con riserva di azionare il medesimo in conformità alla normativa fallimentare.”
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio
[...]
, contestando in fatto ed in diritto quanto Controparte_1
dedotto da parte attrice e concludendo, in via preliminare, per
Pag. 5 l'inammissibilità delle domande di controparte e, nel merito, per il rigetto delle domande ed eccezioni avversarie.
Alla prima udienza, differita con decreto dell'8 febbraio 2024 al 5
luglio 2024, i procuratori delle parti contestavano reciprocamente quanto ex
adverso dedotto ed insistevano nelle rispettive conclusioni. Il Giudice,
ritenuta la causa già documentalmente istruita alla luce delle allegazioni e delle eccezioni delle parti, fissava avanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi di rito.
All'udienza del 20 dicembre 2024, il Giudice, letto l'art. 189 c.p.c.,
tratteneva la causa in decisione.
I Fatti
Nel mese di novembre 2022, affidava in subappalto a Parte_1 [...]
gli interventi necessari alla copertura del Controparte_1 CP_2
in Pordenone (cfr. docc. 4, 4 bis e 4 ter di parte attrice).
[...]
Con p.e.c. del 9 maggio 2023, l'amministratrice di condominio segnalava taluni difetti nella realizzazione delle opere dai quali scaturivano infiltrazioni d'acqua (cfr. docc. 5 e 6 di parte attrice). Il giorno seguente, riceveva un'ulteriore p.e.c. avente ad oggetto la denuncia di Parte_1
ulteriori vizi riscontrati dai condomini (cfr. docc. 7 e 7 bis di parte attrice).
Di talché, la società appaltatrice chiedeva alla Controparte_1
con p.e.c. dell'11 maggio 2023, di effettuare un sopralluogo urgente, sì da verificare quanto contestato ed effettuare i relativi interventi (cfr. doc. 8 di parte attrice).
Seguiva una copiosa corrispondenza telematica con la committenza, nella quale quest'ultima dava prontamente conto dell'evoluzione dei difetti,
di cui ne chiedeva la sistemazione (cfr. docc. 11-13 di parte attrice).
Pag. 6 Medio tempore, il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 13 luglio
2023, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(cfr. doc. 2 di parte attrice). Controparte_1
Con p.e.c. del 16 gennaio 2024, il curatore della procedura intimava all'odierna attrice il pagamento della fattura n. 43 del 29 dicembre 2023 per euro 12.754,72 (cfr. doc. 19 di parte attrice). Da ciò scaturiva uno scambio scritto con la difesa di sulla pretesa creditoria avanzata dalla Parte_1
procedura, senza però addivenire ad una definizione delle reciproche contestazioni.
Alla luce di ciò, lamentando di aver sostenuto e/o dover Parte_1
sostenere costi non di sua competenza per la soluzione dei difetti denunciati dal cliente finale, in assenza della possibilità di risolvere bonariamente la controversia, decideva di adire questo Tribunale al fine di veder tutelate le proprie ragioni.
In Diritto
In via preliminare, va rilevato come l'odierna convenuta abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità delle domande formulate da controparte per essere queste state proposte in modo irrituale e non conforme a quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
L'eccezione, come tale, è fondata e merita accoglimento, con conseguente rigetto in rito delle domande spiegate da Parte_1
Il Tribunale di Pordenone, infatti, con sentenza del 13 luglio 2023 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta. Di conseguenza, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 151, co. 2, CCII (già art. 52, co. 2, L.F.), a norma del quale “ogni
credito, anche se munito di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto
reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le
norme stabilite dal capo III del presente titolo [artt. 200 e ss. CCII, n.d.r.], salvo diverse disposizioni di legge”. Da ciò deriva, per costante
Pag. 7 giurisprudenza di legittimità, che ove l'azione di accertamento del credito sia stata proposta secondo il rito ordinario di cognizione debba esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che, rispettivamente, l'apertura della procedura concorsuale sia intervenuta prima della proposizione della domanda o sia sopravvenuta a quest'ultima (cfr. in questo senso Cass. civ., sez. III, 4 ottobre
2018, n. 24156; Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2021, n. 12432).
Non coglie peraltro nel segno l'argomento di parte attrice secondo cui l'invocata compensazione sarebbe stata azionata in via d'eccezione riconvenzionale – ricadendo così nella competenza del giudice ordinario (cfr.
Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2024, n. 13345) – pur in assenza di una precedente iniziativa processuale della procedura. Tecnicamente intesa, infatti, l'eccezione, ovvero la deduzione di fatti impeditivi/modificativi/estintivi del diritto fatto valere dall'attore, presuppone ontologicamente l'iniziativa processuale di controparte. Nel caso che ci occupa, invece, non risulta esserci stata alcuna azione autonoma, né
alcuna domanda riconvenzionale da parte della procedura fallimentare, che si limita ad espletare mere difese, concludendo per il rigetto delle avversarie domande. Di talché, la compensazione può dirsi costituire l'oggetto di una vera e propria domanda formulata da parte attrice con l'atto introduttivo per paralizzare la pretesa stragiudizialmente avanzata dalla procedura, peraltro subordinata al previo accertamento del proprio controcredito.
Da ultimo, v'è da interrogarsi sulla corretta qualificazione, e dunque sull'ammissibilità, della domanda sub 1 di parte attrice, formulata per la prima con la memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.
Invero, va osservato come nel suddetto scritto difensivo il patrocinio di abbia cambiato le proprie conclusioni [a] condensando e Parte_1
precisando quelle riportate nell'atto di citazione al punto 2 e [b] introducendo al punto 1 una domanda di accertamento negativo del credito vantato da
Pag. 8 controparte relativamente alla fattura n. 23/43. Entrambe le richieste venivano formulate come conclusioni di merito in via principale, restando tali anche in sede di precisazione ex art. 189 c.p.c.
Ferma l'inammissibilità della domanda esplicata sub n. 2 per le ragioni suesposte, stante l'identità della stessa con quelle formulate nell'atto introduttivo (accertamento del credito in regresso per gli interventi riparatori eseguiti, compensazione con il credito eventualmente accertato della procedura), la domanda introdotta con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.
sub n. 1 e da ritenersi integrante una mutatio libelli non ammessa e non, come sostenuto da parte attrice, una emendatio libelli consentita.
Tradizionalmente si riteneva che la differenza tra i due concetti passasse, con riguardo a domande aventi ad oggetti diritti etero-determinati,
per la modifica degli elementi individuatori della domanda giudiziale di tipo oggettivo, sicché al mutamento di uno di questi corrispondesse una domanda nuova non ammessa. Successivamente, con un arresto del 2015, le Sezioni
Unite civili hanno chiarito la reale portata applicativa dell'allora vigente art. 183 c.p.c., definendo il filo rosso che corre tra la c.d. mutatio e la emendatio
libelli (cfr. Cass. civ., SS.UU., 15 giugno 2015, n. 12310; conf. Cass. civ.,
sez. III, 28 novembre 2019, n. 31078; Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2021, n.
4031). Secondo la Suprema Corte, il concetto di domanda nuova inammissibile si ricava a contrariis dall'elenco di domande che il Legislatore
ha inteso esplicitamente ammettere come reazione alle opzioni difensive del convenuto. Più difficile, invece, l'individuazione del concetto di emendatio
libelli, ricomprendendo questi non solo la precisazione della domanda,
ovvero un intervento utile ad una maggiore chiarezza/precisione/perimetrazione della domanda originaria (i cui elementi individuatori rimangono immutati), ma anche la modifica della domanda. È proprio in quest'ultimo frangente che la pronuncia segna un'evoluzione rispetto all'interpretazione tradizionale. E ciò, in quanto i giudici di
Pag. 9 legittimità chiariscono che la differenza tra domanda nuova vietata e domanda modificata ammessa non sta nell'immutabilità degli elementi individuatori, bensì nel fatto che quest'ultima si ponga in rapporto di alternatività con quella originaria (con la quale condivide l'episodio socioeconomico di fondo), sicché questa risulti implicitamente rinunciata [o,
secondo parte della dottrina, formulata in via di subordine], dal momento che la nuova formulazione è ritenuta dalla parte più rispondente ai propri interessi.
Applicando tali principi al caso di specie, stante la sostanziale identità tra il disposto dell'art. 183, co. 5 e 6 n. 1, e quello del nuovo art. 171-ter, n. 1,
c.p.c., va rilevato come la domanda introdotta con la prima memoria integrativa sub n. 1 sia stata giustapposta in via principale a quella formulata originariamente e poi precisata. La stessa dev'essere, pertanto, qualificata come domanda nuova e rigettata in quanto inammissibile.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss.
modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi ed attività effettivamente svolte, ad eccezione della fase istruttoria a cui si possono applicare i minimi tariffari in quanto le parti si sono limitate a depositare le memorie autorizzate senza alcuna ulteriore attività.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta le domande proposte da in quanto inammissibili Parte_1
per le causali di cui in narrativa;
2) condanna (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore a rifondere a Controparte_1
Pag. 10 GIUDIZIALE (C.F. le spese legali del CP_1 P.IVA_2
presente procedimento che si liquidano euro 6.713,00 per compenso, oltre ad
I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso
ex DM n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 14 gennaio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Tommaso Filipuzzi, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/13.
Pag. 11