TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/07/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1378 /2024
Oggi 08/07/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti;
considerato che parte ricorrente ha chiesto l'invio degli atti al P.M. in ordine alle false dichiarazioni rese da all'udienza del Persona_1
4.2.2025 in quanto coniugata con il presidente della società resistente
Il Giudice
Dispone trasmettersi al Procuratore della Repubblica in sede il verbale di udienza del 4.2.2025 e la documentazione allegata da parte ricorrente alle note del 13.5.2025 per le determinazioni di competenza e, dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1378/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Caterina Calamia per procura in atti Email_1
RICORRENTE
E
(P. IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Genna
( per procura in atti Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa in favore della società resistente dal 28.72020 e fino al 26.10.2023 con qualifica di Custode, livello F del
CCNL Vigilanza Privata., ha convenuto per ottenere le differenze Controparte_2
retributive adducendo di aver lavorato per un numero maggiore di ore rispetto a quelle contrattualmente previste, chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma lorda di € 38.402,24.
2 La resistente, nel costituirsi contestando le deduzioni avverse, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sulla scorta della documentazione offerta dalle parti e di prove orali, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
Per quanto concerne la prestazione di lavoro straordinario, si osserva che, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il
compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale
di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del
giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte,
Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e Cass. 14 agosto 1998, n. 8006).
Ed infatti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato.
Inoltre, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, ove la busta paga consegnata al lavoratore contenga l'indicazione dell'orario di lavoro osservato dal dipendente, a tale dichiarazione non può essere assegnato il valore di prova legale
(preclusiva della prova testimoniale) in relazione alla pretesa del dipendente diretta alla remunerazione di lavoro straordinario (cfr. Cass. 21 gennaio 1993, n. 739 e, soprattutto, Cass.
19 novembre 2001, n. 14479), salvo che il lavoratore non abbia in qualche modo riconosciuto esplicitamente ed espressamente di avere osservato soltanto l'orario lavorativo indicato nel prospetto paga, circostanza non ricorrente nella specie. Il lavoratore è pertanto ammesso a provare l'esistenza di ulteriori debiti non risultanti dai prospetti paga sottoscritti per quietanza e, nel nostro caso, afferenti ad ore di lavoro straordinario asseritamente non conteggiati dalla parte datoriale.
Orbene, la prova assunta nel corso dell'istruzione non ha offerto elementi in grado di confermare, con il dovuto rigore, la sussistenza di prestazioni di lavoro eccedenti quelle comprese nell'orario normale di lavoro, né, in definitiva, la loro effettiva consistenza.
A tal proposito, i testi Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e hanno dichiarato di non sapere nulla in merito agli orari
[...] Testimone_4
3 lavorativi del ricorrente mentre e hanno riportato Testimone_5 Testimone_4
situazioni spazio temporali chiaramente appresi – poiché riferiti da questi telefonicamente
- de relato dallo stesso (cfr. verbali di udienza del 4.2.2025 e del 25.2.2025). Pt_1
Dunque, dalle deposizioni testimoniali non sono emersi elementi decisivi volti ad affermare la fondatezza delle domande attoree, che devono quindi essere rigettate.
In ragione delle difficoltà probatorie, si reputa di dover integralmente compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Marsala, 8.7.2025
Il Giudice Del Lavoro
-Cinzia Immordino
4