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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/10/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 299/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice relatore/estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 299 di r.g. dell'anno 2023 ed iniziato con ricorso depositato in data 27.2.2023 da:
(CF. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Gulia e dall'avv. Federico Lucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Sora (Fr) Via Vittorio Emanuele III n. 31, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Luca Costantini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sora, Piazza Palestro n. 4, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
Come da accordo depositato nel fascicolo telematico in data 20.5.2025: “a) i coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, fissando la propria residenza dove riterranno più opportuno;
b) nella casa familiare, ubicata in Balsorano, continuerà a vivere , con espressa rinuncia di Controparte_1
al diritto di abitazione in detta abitazione;
c) verserà per il mantenimento Parte_1 Controparte_1 del figlio ancora non economicamente autosufficiente, un contributo di € 350,00 al mese, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie che verranno documentate;
d) rinuncia al contributo di Parte_1 mantenimento per se stessa;
e) si impegna a restituire a ed ai figli i Controparte_1 Parte_1
1 beni personali che ancora si trovano all'interno dell'abitazione familiare;
le parti prenderanno successivi accordi al fine di curare la consegna ed il ritiro;
f) successivamente alla formalizzazione della separazione in forma consensuale si impegna chiedere la voltura a suo nome della fornitura di acqua e a pagare Controparte_1 eventuali arretrati che risultano a carico della . Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato il 27.2.2023, deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 24.11.1990 a San Cipriano D'Aversa, che dall'unione sono Controparte_1 nati i figli , e quest'ultimo non ancora autosufficiente, ha chiesto pronunciarsi la Per_2 Per_3 Per_1 separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, l'assegnazione della casa coniugale a lei e la previsione, a carico del , di un assegno di mantenimento per lei e per il figlio di euro CP_1 Per_1
500,00 mensili complessivi.
B. Si è costituito in giudizio opponendosi alle domande articolate da parte ricorrente. Controparte_1
C. All'esito dell'udienza di comparizione del 3.5.2024, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha adottato, quali provvedimenti provvisori e urgenti, la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili in favore del figlio e di euro 100,00 mensili in favore della Per_1 ricorrente.
D. Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto l'accordo alle condizioni sopra riportate e il giudice istruttore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1. Tanto premesso, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale tra le parti, interrottasi nel 2018, è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
2. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e agli interessi del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 data 24.11.1990 con matrimonio concordatario trascritto presso lo stato civile del Comune di San Cipriano
d'Aversa (CE) – atto n. 94 – p.2 S.A. autorizzando gli stessi a vivere separati;
2 OMOLOGA le condizioni di cui all'accordo depositato in data 20.5.2025 relative al mantenimento del figlio maggiorenne:
- “ verserà per il mantenimento del figlio ancora non economicamente Controparte_1 Per_1 autosufficiente, un contributo di € 350,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che verranno documentate”;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo, integralmente richiamate in questa sede;
MANDA la Cancelleria della comunicazione di copia conforme della presente sentenza con attestazione di passaggio in giudicato all'Ufficio dello Stato civile del Comune di San Cipriano d'Aversa (CE) per l'annotazione di legge.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Camera di Consiglio del 15.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Dott. Leopoldo SCIARRILLO
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice relatore/estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 299 di r.g. dell'anno 2023 ed iniziato con ricorso depositato in data 27.2.2023 da:
(CF. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Gulia e dall'avv. Federico Lucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Sora (Fr) Via Vittorio Emanuele III n. 31, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Luca Costantini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sora, Piazza Palestro n. 4, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
Come da accordo depositato nel fascicolo telematico in data 20.5.2025: “a) i coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, fissando la propria residenza dove riterranno più opportuno;
b) nella casa familiare, ubicata in Balsorano, continuerà a vivere , con espressa rinuncia di Controparte_1
al diritto di abitazione in detta abitazione;
c) verserà per il mantenimento Parte_1 Controparte_1 del figlio ancora non economicamente autosufficiente, un contributo di € 350,00 al mese, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie che verranno documentate;
d) rinuncia al contributo di Parte_1 mantenimento per se stessa;
e) si impegna a restituire a ed ai figli i Controparte_1 Parte_1
1 beni personali che ancora si trovano all'interno dell'abitazione familiare;
le parti prenderanno successivi accordi al fine di curare la consegna ed il ritiro;
f) successivamente alla formalizzazione della separazione in forma consensuale si impegna chiedere la voltura a suo nome della fornitura di acqua e a pagare Controparte_1 eventuali arretrati che risultano a carico della . Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato il 27.2.2023, deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 24.11.1990 a San Cipriano D'Aversa, che dall'unione sono Controparte_1 nati i figli , e quest'ultimo non ancora autosufficiente, ha chiesto pronunciarsi la Per_2 Per_3 Per_1 separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, l'assegnazione della casa coniugale a lei e la previsione, a carico del , di un assegno di mantenimento per lei e per il figlio di euro CP_1 Per_1
500,00 mensili complessivi.
B. Si è costituito in giudizio opponendosi alle domande articolate da parte ricorrente. Controparte_1
C. All'esito dell'udienza di comparizione del 3.5.2024, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha adottato, quali provvedimenti provvisori e urgenti, la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili in favore del figlio e di euro 100,00 mensili in favore della Per_1 ricorrente.
D. Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto l'accordo alle condizioni sopra riportate e il giudice istruttore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1. Tanto premesso, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale tra le parti, interrottasi nel 2018, è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
2. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e agli interessi del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 data 24.11.1990 con matrimonio concordatario trascritto presso lo stato civile del Comune di San Cipriano
d'Aversa (CE) – atto n. 94 – p.2 S.A. autorizzando gli stessi a vivere separati;
2 OMOLOGA le condizioni di cui all'accordo depositato in data 20.5.2025 relative al mantenimento del figlio maggiorenne:
- “ verserà per il mantenimento del figlio ancora non economicamente Controparte_1 Per_1 autosufficiente, un contributo di € 350,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che verranno documentate”;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo, integralmente richiamate in questa sede;
MANDA la Cancelleria della comunicazione di copia conforme della presente sentenza con attestazione di passaggio in giudicato all'Ufficio dello Stato civile del Comune di San Cipriano d'Aversa (CE) per l'annotazione di legge.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Camera di Consiglio del 15.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Dott. Leopoldo SCIARRILLO
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