Ordinanza cautelare 8 settembre 2020
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/07/2023, n. 4431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4431 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/07/2023
N. 04431/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02550/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2550 del 2020, proposto da
Carmine Del Sorbo, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Maione, Paolo Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Poggiomarino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Belcuore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 4/06/2020, con cui il Comune di Poggiomarino ha comunicato il diniego dell'istanza di Permesso di Costruire presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggiomarino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Roberto Michele Palmieri nell'udienza di smaltimento del giorno 20 luglio 2023 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento datato 4/06/2020, con cui il Comune di Poggiomarino ha comunicato il diniego dell’istanza di permesso di costruire, da lui presentata ai sensi dell’art. 5 co. 1 L.R. n. 19/09.
A fondamento del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 5 co. 1 L.R. n. 19/09; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione dell’art. 3 l. n. 241/90 e dell’art. 20 co. 8 d.P.R. n. 380/01 (TUE); eccesso di potere; 3) violazione dell’art. 5 co. 1L.R. n. 19/09 sotto altro profilo; eccesso di potere; 4) violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/90.
Ha chiesto, pertanto, l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Poggiomarino ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 20.7.2023 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con i primi tre motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’atto impugnato, a cagione dell’errore e del difetto di istruttoria e motivazione in cui sarebbe caduta l’Amministrazione nel ritenere non provata la contiguità dei lotti oggetto di intervento, presupposto per il richiesto permesso di costruire.
Le censure sono infondate.
2.1. Ai sensi dell’art. 5 co. 1 L.R. n. 19/09: “ In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’aumento, entro il limite del trentacinque per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato ”.
2.2. La ratio di tale disposizione va individuata, coerentemente, con l'impianto del testo normativo in esame, nella promozione di quelle iniziative funzionali ad incrementare la qualità urbana ed edilizia attraverso il miglioramento e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
In particolare, che la riqualificazione debba riguardare un corpo edilizio esistente (il quale viene fatto oggetto di demolizione e successiva ricostruzione, con l’aumento di volumetria del 35%) emerge chiaramente dal testo della cennata previsione normativa, la quale autorizza unicamente interventi da eseguirsi: “ ... all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato ”.
2.3. Dunque, gli interventi di ristrutturazione (demolizione e successiva ricostruzione) devono riguardare fabbricati già allocati sul lotto oggetto di intervento, e sulle eventuali pertinenze, con l’esclusione, pertanto, di quegli interventi da eseguirsi su aree che, per quanto vicine a quelle oggetto di intervento, non ospitino alcun corpo di fabbrica da demolire e costruire, e non siano pertinenze esterne asservite al fabbricato.
3. Così definite le coordinate normative di riferimento, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dalla documentazione in atti che il ricorrente è proprietario di tre fabbricati in congiunzione, destinati a civile abitazione, in Poggiomarino, Via Sambuci, in catasto al fg. 16, p.lla 106 sub. 102-1-2-3-4-5-6-7-8-9, p.lla 67 sub. 1-2-3 e p.lla 334 sub. 2.
Il ricorrente è poi proprietario di un fondo, insistente in catasto al fg. 16, p.lla 367, della superficie di circa 1.850 mq, separato dall’area su cui insistono i tre fabbricati da un viottolo di proprietà.
4. Ciò premesso, si legge nella relazione tecnica allegata all’istanza volta al rilascio del titolo che: “ l’intervento in progetto prevede: a) la realizzazione di n. 7 unità immobiliari duplex adibite a civili abitazioni ... Le sette unità immobiliari duplex descritte al punto a) saranno allocate sul descritto terreno rappresentato dalla particella 367 ... ” (cfr. rel. cit, p. 3).
Orbene, emerge dalla planimetria allegata alla suddetta relazione tecnica che la p.lla 367 – sulla quale dovrebbero essere realizzate le 7 abitazioni – è fisicamente separata dalle p.lle 106, 67 e 334, che tuttora ospitano i corpi di fabbrica che si vorrebbero demolire.
Non si tratta, invero, della stessa “unità immobiliare” (come dimostrato dai diversi estremi catastali) né di area a questa pertinenziale.
Invero, trattasi di particella (la 367) che – avuto riguardo alle sue dimensioni, e al suo libero accesso tramite uno stradone di collegamento (evidenziato a p. 13 della relazione tecnica) – presenta una propria autonomia strutturale ed economica, e che per tali ragioni non può in alcun modo essere considerata quale pertinenza né della p.lla 68, né delle p.lle 106, 67 e 334.
Infine, a ulteriore dimostrazione della non assimilabilità delle due aree ai fini che ne occupano, trattasi di particelle rientranti all’interno di zone diverse nell’ambito del locale strumento urbanistico (segnatamente, zona B1 e zona F4). Dunque, vi è un ulteriore ostacolo, questa volta di tipo tecnico-normativo, all’assimilabilità – quoad aeffectum – delle particelle suindicate.
5. Tali decisive circostanze – facilmente evincibile dall’esame della planimetria catastale, a p. 13 della suddetta Relazione tecnica – impediscono che possa trovare applicazione la normativa di cui al citato art. 5 L.R. n. 190/09, la quale, come sopra detto, autorizza unicamente interventi da eseguirsi: “ all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato ”, e non anche interventi da eseguirsi al di fuori di dette aree e pertinenze. E la p.lla 367 – sulla quale dovrebbero essere realizzate le 7 abitazioni – da un lato non ospita i pregressi corpi di fabbrica, e sotto altro profilo – per le sue dimensioni, autonomia funzionale e diversa vocazione urbanistica – non è pertinenza né delle p.lle 106, 67 e 334, e né della p.lla 68, che è una stradina di collegamento tra le p.lle 106, 67 e 334, e la p.lla 367.
6. In tale ottica, del tutto inconferente è la disputa sulla proprietà della p.lla 68. Invero, anche dando per acquisito che la stessa appartenga al ricorrente (in virtù dei vari passaggi di proprietà succedutisi nel tempo, come evidenziati nella relazione esplicativa in atti), ciò nondimeno essa non risolve la criticità di fondo, rappresentata dal fatto che la p.lla 367 è un’area del tutto libera, che non ospita alcun fabbricato da demolire e ricostruire, che insiste in una zona del PRG diversa rispetto a quella delle altre particelle, e che per tali ragioni non può in alcun modo qualificarsi come pertinenza né delle p.lle 106, 67 e 334 (che attualmente ospitano i fabbricati che si vorrebbero demolire), né della p.lla 68, che è una semplice stradina di collegamento tra le p.lle 106, 67 e 334 e la p.lla 367.
7. Per tali ragioni, la motivazione che si legge nell’atto impugnato – vale a dire, che: “ ... non viene dimostrata in maniera inconfutabile la contiguità dei lotti oggetto dell’intervento ” – sebbene sintetica, è assolutamente corretta ed esaustiva, perché evidenzia l’assenza delle condizioni richieste ex art. 5 co. 1 L.R. n. 19/09 per interventi di demolizione e ricostruzione, i quali possono eseguirsi unicamente: “ all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato ”. E la p.lla 367 – lo si ribadisce – è un’area sia libera (che non ospita cioè gli attuali corpi di fabbrica), e sia assolutamente autonoma, giammai qualificabile quale “ pertinenza esterna asservita al fabbricato ”.
8. Alla luce di tali considerazioni, i primi tre motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi.
9. Va infine rigettato l’ultimo motivo di gravame, con il quale si censura la violazione della previsione di cui all’art. 10-bis l. n. 241/90. Ciò in quanto, avuto riguardo all’infondatezza delle censure di parte ricorrente, e alla natura vincolata dell’atto di che trattasi (il rilascio del chiesto titolo è subordinato unicamente al ricorrere delle condizioni di legge, senza alcun margine di esercizio della discrezionalità amministrativa), il dedotto vizio assume portata non invalidante, ai sensi dell’art. 21-octies, 2° comma, l. n. 241/90, posto che, quand’anche il ricorrente fosse stato ritualmente compulsato nel procedimento in esame, il relativo provvedimento finale avrebbe avuto identico tenore contenutistico.
10. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
11. Sussistono giusti motivi, legati alla natura particolarmente tecnica delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione SESTA), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2023 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO