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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/08/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 267/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/02/2025 da
1) , con l'Avv. GUGLIELMONI LORENZA, presso la quale ha Parte_1 eletto domicilio telematico
E
2) con l'Avv. GUGLIELMONI LORENZA , presso la quale ha eletto Parte_2 domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Trieste l'8 settembre 2012, registrato presso il
Comune di Trieste al n. 56 P.1 Vol BIS Anno 2012
Dall'unione è nato in data [...] il figlio . Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex art. 473 bi.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I. Separazione Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
II. Affidamento e mantenimento del figlio minorenne resterà affidato alle cure di entrambi i genitori i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 155, co. 1, c.c. e consapevoli che, in caso di disaccordo sulle decisioni da adottare, provvederà il Giudice, convengono, per la gestione del minore dopo la cessazione della convivenza, le seguenti condizioni
1) Piano Genitoriale
a) Collocamento paritario e residenza del minore rimane presso via Tribel 15,- per quanto possibile e compatibilmente alle esigenze scolastiche e sportive del medesimo – le giornate saranno così suddivise tra i genitori a settimane complete alterne.
Lunedi Martedì Mercole Giovedì Venerdì Sabato Domeni dì ca
1 Sett. Mamm
Mamm
Mamm
Mamm
Mamm
Mamm
Mamm
a a a a a a a
2 Sett Papà Papà Papà Papà Papà Papà Papà
3 Sett Mamm
Mamm
Mamm
Mamm
Mamm
Mamm
Mamm
a a a a a a a
4 Sett Papà Papà Papà Papà Papà Papà Papà
Per quanto riguarda gli orari il genitore che terrà con sè il bambino passerà a prenderlo a fine scuola ( o centro estivo) e lo riporterà a scuola ( o centro estivo) nelle mattinate di sue competenza.
La domenica sera il minore rientrerà presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore
20.00 durante il periodo scolastico e alle ore 21.00 durante le vacanze estive.
Durante il periodo Natalizio il minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore e i periodi saranno ad anni alterni tra la settimana di Natale e quella di Capodanno. Durante le vacanze estive trascorrerà due settimane di vacanze anche non consecutive con Per_1 ciascun genitore e i periodi dovranno essere comunicati entro il 30 maggio di ogni anno.
Per quanto riguarda gli orari e le attività extra scolastiche e sportive si precisa quanto segue: Il minore è iscritto alla scuola elementare Morpurgo – Campi Elisi con orario 8.00 / 16.00 , frequenta un corso di calcio nelle giornate di lunedì mercoledì e giovedì pomeriggio;
il bambino viene accompagnato agli impegni e ritirato dai genitori o da altra persona, che gode della fiducia di entrambi.
Nel periodo di vacanze scolastiche estive frequenta il ricreatori comunali , con Per_1 orario dalle 7.30 alle 14.30, ed è stato iscritto alle liste dei centri estivi comunali con orario
7.30. /17.30
Nel caso di necessità eccezionali, per eventi contingenti, o per eventuali “ponti”, un genitore potrà richiedere un “cambio” o un'aggiunta di giornate che non sarebbero di sua competenza con almeno due settimane di anticipo e l'altro genitore sarà tenuto a rispondere con urgenza per accordare, o meno, la modifica richiesta e per concordare il relativo recupero.
I genitori concordano che, a prescindere dalla calendarizzazione in atto, nel giorno del proprio compleanno ciascun genitore potrà avere con sé il figlio e festeggiare insieme a lui pranzo o a cena, previo congruo avviso all'altro genitore.
I genitori concordano che, a prescindere dalla calendarizzazione in atto, ad anni alterni sarà garantito a ciascuno di loro di organizzare la festa di compleanno del figlio (nel giorno stesso della ricorrenza o nel week-end immediatamente successivo) con diritto dell'altro genitore di parteciparvi salvo che, trattandosi di periodi di vacanza, non fossero state preventivamente organizzate vacanze fuori Trieste.
Se verrà prevista un'unica festa di compleanno, la spesa verrà divisa a metà tra i genitori;
diversamente ciascuno sosterrà la spesa dalla festa autonomamente organizzata.
I genitori prevedono sin d'ora che in caso di mutuo consenso il predetto calendario potrà essere modificato e prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Mantenimento del minore
Ogni genitore provvederà a tutte le esigenze dei figli nei periodi di propria competenza, mentre per capi di abbigliamento che superino gli euro 40,00 a capo, l'importo sarà suddiviso al 50 % tra il genitori. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% con i criteri stabiliti dal Protocollo adottato dal Tribunale di Trieste.
Saranno suddivisi al 50% tra i genitori i costi della mensa scolastica e abbonamento trasporti.
L'Assegno Unico spetterà ad entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno.
III Disposizioni patrimoniali relative ai coniugi
e dichiarano di essere autosufficienti sotto l'aspetto Parte_1 Parte_2 economico e rinunciano, allo stato, ad ogni assegno di mantenimento
Le parti convengono altresì che - al fine di regolare definitivamente ogni rapporto patrimoniale pendente tra i coniugi - trasferisce a , che Parte_1 Parte_2 accetta la quota di ½ di proprietà dei seguenti beni immobili di seguito meglio descritti: Ufficio Tavolare di Trieste Partita tavolare Web 760 (settecentosessanta) di Santa Maria
Maddalena Inferiore, corpo tavolare primo, unità condominiale costituita dall'alloggio sito al primo piano della casa civico numero 15 (quindici) di via Antonio Tribel, costruita sulla particella catastale nuova 3128/2 (tremilacentoventotto barra due) in Partita tavolare Web
757 (settecentocinquantasette) di Santa Maria Maddalena Inferiore, corpo tavolare primo, composto da ingresso, disimpegno, due bagni Wc, cucina, soggiorno, tre stanze e poggiolo,
e soffitta al piano sottotetto, tutto marcato “7” (sette) orlato in verde nel piano archiviato in atti tavolari sub Giornal Numero 817/2023, con le congiunte 400/1000 parti indivise della
Partita Tavolare Web 757 si Santa Maria Maddalena Inferiore, particella catastale nuova
3128/2, fondo e parti comuni dell'edificio.
Quanto al pertinenziale posto auto coperto con area esterna:
Ufficio Tavolare di Trieste Partita tavolare Web 765 (settecentosessantacinque) di Santa
Maria Maddalena Inferiore, corpo tavolare primo, unità condominiale costituita dal posto auto coperto ed area esterna siti al piano terra della medesima casa, marcati “12” (dodici) orlati in giallo nel piano archiviato in atti tavolari sub Giornal Numero 817/2023, con le congiunte 90/1000 parti indivise della Partita Tavolare Web 757 di Santa Maria Maddalena
Inferiore, particella catastale nuova 3128/2, sopra meglio descritta.
Quanto al pertinenziale locale lavanderia:
Ufficio Tavolare di Trieste Partita tavolare Web 763 (settecentosessantatre) di Santa Maria
Maddalena Inferiore, corpo tavolare primo, unità condominiale costituita dal locale lavanderia sito al piano seminterrato della medesima casa, marcato “10” (dieci) orlato in azzurro nel piano archiviato in atti tavolari sub Giornal Numero 817/2023, con le congiunte
17/1000 parti indivise della partita Tavolare Web 757 di Santa Maria Maddalena Inferiore, particella catastale nuova 3128/2, sopra meglio descritta.
Quanto al pertinenziale garage:
Ufficio Tavolare di Trieste Partita tavolare Web 758 (settecentocinquantotto) di Santa Maria
Maddalena Inferiore, corpo tavolare primo, unità condominiale costituita dal garage sito al piano terra della medesima casa, marcato “3” (tre) orlato in blu nel piano archiviato in atti tavolari sub Giornal Numero 817/2023, con le congiunte 70/1000 parti indivise della Partita
Tavolare Web 757 di Santa Maria Maddalena Inferiore, particella catastale nuova 3128/2, sopra meglio descritta.
Quanto al pertinenziale locale accessorio:
Ufficio Tavolare di Trieste Partita tavolare Web 761 (settecentosessantuno) di Santa Maria
Maddalena Inferiore, corpo tavolare primo, unità condominiale costituita dal locale accessorio sito al piano seminterrato della medesima casa, marcato “8” (otto) orlato in rosso nel piano archiviato in atti tavolari sub Giornal Numero 817/2023, con le congiunte 5/1000 parti indivise della Partita Tavolare Web 757 di Santa Maria Maddalena Inferiore, particella catastale nuova 3128/2, sopra meglio descritta. Quanto alla pertinenziale strada per la quota di ¼ (un quarto) parte indivisa:
, quota di ¼ parte indivisa della Partita tavolare Web 290 Controparte_1
(duecentonovanta) di Santa Maria Maddalena Inferiore, corpo tavolare primo, particella catastale nuova 3128/3, vigna classe quarta – strada, nel piano archiviato in atti tavolari sub
Giornal Numero 9112/1973.
Al Catasto Urbano di Trieste
Quanto all'alloggio:
Catasto Fabbricati – Comune di Trieste, sezione “Q”, foglio “26”, particella: “3128/2” subalterno “7”, via Antonio Tribel numero 15, piano “1”, zona censuaria “2”; categoria
“A/3”; classe “5”, consistenza: vani 7, superficie catastale totale: metri quadrati 129; superficie catastale totale escluse aree scoperte: metri quadrati 126; rendita catastale: euro
1.012,26; annotazioni: classamento e rendita proposti (D.M. 701/94).
Quanto al pertinenziale posto auto coperto con area esterna:
Catasto Fabbricati – Comune di Trieste, sezione “Q”, foglio “26”, particella: “3128/2” subalterno “12”, via Antonio Tribel numero 15, piano “T”; zona censuaria “2”; categoria
“C/6”; classe “2”, consistenza: metri quadrati 45, superficie catastale totale: metri quadrati
59; rendita catastale euro 213,81; annotazioni: classamento e rendita proposti (D.M. 701/94).
Quanto al pertinenziale locale lavanderia:
Catasto Fabbricati – Comune di Trieste, sezione “Q”, foglio “26”, particella: “3128/2” subalterno “10”, via Antonio Tribel numero 15, piano “S1”; zona censuaria “2”; categoria
“C/2”; classe “3”, consistenza: metri quadrati 21, superficie catastale totale: metri quadrati
25; rendita catastale euro 41,21; classamento e rendita proposti (D.M. 701/94).
Quanto al pertinenziale garage:
Catasto Fabbricati – Comune di Trieste, sezione “Q”, foglio “26”, particella: “3128/2” subalterno “3”, via Antonio Tribel numero 15, piano “T”,; zona censuaria “2”; categoria
“C/6”; classe “3”, consistenza: metri quadrati 21, superficie catastale totale: metri quadrati
21; rendita catastale euro 117,13;
Quanto al pertinenziale locale accessorio:
Catasto Fabbricati – Comune di Trieste, sezione “Q”, foglio “26”, particella: “3128/2” subalterno “8”, via Antonio Tribel numero 15, piano “S1”, zona censuaria “2”; categoria
“C/2”; classe “3”, consistenza: metri quadrati 6, superficie catastale totale: metri quadrati 8; rendita catastale euro 11,78; classamento e rendita proposti (D.M. 701/94).
Quanto alla pertinenziale strada quota di ¼ parte indivisa:
Catasto Terreni – Comune di Trieste, sezione di Santa Maria Maddalena Inferiore, foglio
“26”, particella: “3128/3”; qualità “vigneti”; classe “4”; superficie catastale totale metri quadrati 90; reddito agrario euro 0,46; reddito dominicale euro 0,51. , intestataria tavolare e catastale di ½ delle sopra meglio descritte unità Parte_1 immobiliari urbane oggetto, dichiara ai sensi dell'articolo 29 comma 1bis della Legge 27 febbraio 1985 numero 52:
- che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari oggetto del presente atto raffigurate, quanto all'alloggio contraddistinto da subalterno “7”, al posto auto coperto con area esterna contraddistinti dal subalterno “12”, al locale lavanderia contraddistinto dal subalterno “10” e al locale accessorio contraddistinto dal subalterno “8”, nelle planimetrie depositate in Catasto in data 12 dicembre 2022, protocollo numero TS0049942 e, quanto al garage contraddistinto dal subalterno “3”, nella planimetria depositata in Catasto in data 31 dicembre 1992, protocollo numero 187B. Si allegano le planimetrie si allegano sub. 5 sottoscritte da entrambi i coniugi.
I dati catastali e le planimetrie depositate in Catasto sono conformi allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Parte_2
prende atto a tutti gli effetti delle sopra riportate dichiarazioni e conferma la
[...] conformità dello stato di fatto degli immobili in oggetto ai citati dati catastali e alle planimetrie di cui hanno preso visione.
Precisazioni immobiliari
Quanto oggetto di questo atto viene rispettivamente trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto a , con ogni accessorio, accessione, Parte_2 pertinenza, onere e diritto inerente, servitù attive e passive se e in quanto esistenti nonché con la quota proporzionale sulle parti comuni dell'edificio così come determinate dall'articolo 1117 del Codice Civile e dai titoli di provenienza.
Si precisa che la quota di una metà parte indivisa del corpo tavolare primo della Partita tavolare Web 290 di Santa Maria Maddalena Inferiore è destinata a pertinenza del corpo tavolare primo della Partita Tavolare Web 757 di Santa Maria Maddalena Inferiore come da annotazione sub giornal numero 555/2005, trasportato sub giornal numero 817/2023.
prende atto che per quanto attiene al passaggio di condutture interne, Parte_2 sotterranee od aree di qualsiasi tipo e dimensione, alle intercapedini ed ai vani tecnici posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto, dovrà essere consentito l'accesso, per ogni fine di ispezione e manutenzione, agli altri comproprietari delle consistenze immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato e a servizio delle quali i predetti vani tecnici, condutture e intercapedini sono posti. Le parti dichiarano che gli immobili medesimi non hanno formato oggetto dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della legge 47/1985 sopra richiamata e che comunque agli immobili oggetto del presente atto e alle parti condominiali, per quanto a loro conoscenza, non sono state eseguite opere in assenza dei necessari provvedimenti abilitativi, salvo quanto sopra precisato. La parte cedente dichiara che la quota dell'immobile in oggetto gli è pervenuta per atto di compravendita registrato a Trieste a firma del Notaio rep. 772 racc. 696. Dd. 15.5.2023 Ai sensi e per gli effetti Persona_3 dell'art. 29, comma 1 bis della L. 52/1985, la parte cedente dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari e relative pertinenze raffigurate nelle planimetrie sottoscritte dalle parti, depositate in Catasto e allegate al presente atto;
la parte cedente dichiara e la parte cessionaria prende atto che i dati catastali relativi all'unità immobiliare e relative pertinenze in oggetto, quali sopra riportati, e le planimetrie depositate in Catasto di cui sopra sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
la parte cedente dichiara di rinunciare come effettivamente rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale ed esonera il competente Ufficio Tavolare da ogni responsabilità a riguardo, autorizzando il cessionario a conseguire voltura catastale e le rispettive intavolazioni del diritto di proprietà a nome di degli immobili, e relative pertinenze oggetto di trasferimento di cui al Parte_2 presente atto.
In conformità all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 192/2005 – come modificato dalla L. 90/2013 di conversione del D.L. 63/2013 – dà atto di aver ricevuto le informazioni e Parte_2 la documentazione in ordine alla attestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'unità immobiliare dichiara altresì di essere edotto che il suddetto Attestato ha una validità massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
La parte cedente dichiara che il detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace e non risulta decaduto per cause sopravvenute.
resterà definitivamente immesso nel possesso esclusivo dell'immobile Parte_2 sopra descritto a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e sosterrà le relative spese accollandosi altresì il pagamento delle residue rate del mutuo bancario acceso con Banca ZK Trieste e Gorizia filiale di Trieste Carducci accollo che è già decorso dalla rata in scadenza nel mese di settembre 2024.
Le parti dichiarano che gli adempimenti sopra indicati sono e saranno volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale e devono quindi intendersi sottoposti al regime fiscale di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987 nel testo conseguente alla pronuncia n.
154/1999 della Corte costituzionale. Le Parti inoltre, confermando, ora per allora, di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio
CHIEDONO che, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970 e s.m.i. e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione dei coniugi, l'Ill.mo
Presidente, designando il Giudice Relatore, Voglia fissare ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
l'udienza di comparizione delle Parti, da tenersi mediante trattazione scritta, per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Trieste l'8 settembre 2012 registrato presso il Comune di Trieste al n. 56 P.1 Vol
[...]
BIS Anno 2012 ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni a margine dell'atto di matrimonio alle medesime condizioni omologate ai fini della dichiarazione di separazione, di seguito riportate:
CONDIZIONI
Affidamento e mantenimento del figlio minorenne
resterà affidato alle cure di entrambi i genitori i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 155, co. 1, c.c. e consapevoli che, in caso di disaccordo sulle decisioni da adottare, provvederà il Giudice, convengono, per la gestione del minore dopo la cessazione della convivenza, le seguenti condizioni
1) Piano Genitoriale
a) Collocamento paritario e residenza del minore rimane presso via Tribel 15, - per quanto possibile e compatibilmente alle esigenze scolastiche e sportive del medesimo – le giornate saranno così suddivise tra i genitori a settimane complete alterne.
Lunedi Martedì Mercole Giovedì Venerdì Sabato Domeni dì ca
1 Sett. Mamm
Mamm
Mamm
Mamm
Mamm
Mamm
Mamm
a a a a a a a
2 Sett Papà Papà Papà Papà Papà Papà Papà 3 Sett Mamm
Mamm
Mamm
Mamm
Mamm
Mamm
Mamm
a a a a a a a
4 Sett Papà Papà Papà Papà Papà Papà Papà
Per quanto riguarda gli orari il genitore che terrà con sè il bambino passerà a prenderlo a fine scuola ( o centro estivo) e lo riporterà a scuola ( o centro estivo) nelle mattinate di sue competenza.
La domenica sera il minore rientrerà presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore
20.00 durante il periodo scolastico e alle ore 21.00 durante le vacanze estive.
Durante il periodo Natalizio il minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore e i periodi saranno ad anni alterni tra la settimana di Natale e quella di Capodanno. Durante le vacanze estive trascorrerà due settimane di vacanze anche non consecutive con Per_1 ciascun genitore e i periodi dovranno essere comunicati entro il 30 maggio di ogni anno.
Per quanto riguarda gli orari e le attività extra scolastiche e sportive si precisa quanto segue:
Il minore è iscritto alla scuola elementare Morpurgo – Campi Elisi con orario 8.00 / 16.00 , frequenta un corso di calcio nelle giornate di lunedì mercoledì e giovedì pomeriggio;
il bambino viene accompagnato agli impegni e ritirato dai genitori o da altra persona, che gode della fiducia di entrambi.
Nel periodo di vacanze scolastiche estive frequenta il ricreatori comunali , con Per_1 orario dalle 7.30 alle 14.30, ed è stato iscritto alle liste dei centri estivi comunali con orario
7.30. /17.30
Nel caso di necessità eccezionali, per eventi contingenti, o per eventuali “ponti”, un genitore potrà richiedere un “cambio” o un'aggiunta di giornate che non sarebbero di sua competenza con almeno due settimane di anticipo e l'altro genitore sarà tenuto a rispondere con urgenza per accordare, o meno, la modifica richiesta e per concordare il relativo recupero.
I genitori concordano che, a prescindere dalla calendarizzazione in atto, nel giorno del proprio compleanno ciascun genitore potrà avere con sé il figlio e festeggiare insieme a lui pranzo o a cena, previo congruo avviso all'altro genitore.
I genitori concordano che, a prescindere dalla calendarizzazione in atto, ad anni alterni sarà garantito a ciascuno di loro di organizzare la festa di compleanno del figlio (nel giorno stesso della ricorrenza o nel week-end immediatamente successivo) con diritto dell'altro genitore di parteciparvi salvo che, trattandosi di periodi di vacanza, non fossero state preventivamente organizzate vacanze fuori Trieste.
Se verrà prevista un'unica festa di compleanno, la spesa verrà divisa a metà tra i genitori;
diversamente ciascuno sosterrà la spesa dalla festa autonomamente organizzata. I genitori prevedono sin d'ora che in caso di mutuo consenso il predetto calendario potrà essere modificato e prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Mantenimento del minore
Ogni genitore provvederà a tutte le esigenze dei figli nei periodi di propria competenza, mentre per capi di abbigliamento che superino gli euro 40,00 a capo, l'importo sarà suddiviso al 50 % tra il genitori. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% con i criteri stabiliti dal Protocollo adottato dal Tribunale di Trieste.
Saranno suddivisi al 50% tra i genitori i costi della mensa scolastica e abbonamento trasporti.
L'Assegno Unico spetterà ad entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno.
Disposizioni patrimoniali relative ai coniugi
e dichiarano, adempiuto a quanto disposto al punto Parte_1 Parte_2
III° del Ricorso per Separazione, di essere autosufficienti sotto l'aspetto economico e rinunciano, allo stato, ad ogni assegno di mantenimento.”
***
All'udienza dell'11.06.2025, le parti comparivano personalmente, dichiaravano di non volersi riconciliare, sottoscrivevano il ricorso innanzi al giudice , contenendo gli accordi un trasferimento immobiliare, e insistevano per la pronuncia di separazione alle richiamate condizioni.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese al definitivo
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per la fissazione della successiva data di udienza.
Così deciso in Trieste, 31/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli