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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 776/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 776/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SARZI SARTORI STEFANO e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ARGENTO EMANUELE e dell'avv. ,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Ecc.ma Corte d'Appello, la precisa le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, con reiezione di ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, riforma parziale dell'appellata sentenza n. 274/2022, nelle parti sfavorevoli all'istituto di credito, così giudicare: Nel merito Preliminarmente Con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 7947 e anticipi/sbf n. 7970, accertare e dichiarare la prescrizione decennale del diritto di parte attrice alla ripetizione di tutte le somme contabilizzate ed annotate dalla banca, nessuna esclusa, in esecuzione di tutte le operazioni concluse tra le parti in data anteriore al decimo anno precedente l'1.10.2015 (e quindi ante 1.10.2005), corrispondente alla data di ricevimento della missiva 24.9.2015 (doc. 7 fascicolo parte attrice), o la diversa data che verrà accertata in corso di causa. pagina 1 di 9 Nel merito Accertare e dichiarare la validità delle pattuizioni degli interessi passivi contenute nei n. 7947 e n. 7970, e per l'effetto, in parziale modifica della sentenza di primo grado, condannare
[...] al pagamento in favore di della somma di euro 3.345,82=, o la Parte_1 Parte_2 diverso importo che verrà accertato in corso di causa. Conseguentemente, condannare
- in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, mediante Parte_2 pagamento, a favore della della somma di euro 88.932,36=, Parte_1 pagata dall'istituto di credito in esecuzione della sentenza di primo grado, dedotto l'importo che la banca dovrà restituire a per l'ammontare rettificato che verrà accertato in sentenza, oltre CP_2 agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
- l'Avv. Emanuele Argento (C.F. ), in qualità di procuratore antistatario, alla C.F._1 restituzione, mediante pagamento, a favore della della somma Parte_1 di euro 12.973,38= a titolo di spese di lite nette liquidate in sentenza, oltre alla somma di euro 3.088,90= a titolo di ritenuta d'acconto, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo. In ogni caso Respingere le domande tutte avversarie perché infondate in fatto e in diritto. Con condanna alla rifusione delle spese e compensi professionali di lite per entrambi i giudizi di primo e secondo grado”.
Per parte appellata: “La difesa di parte appellata, nel riportarsi al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta, precisa le conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento in via preliminare e nel merito, con vittoria di spese e competenze di lite per il presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore già dichiaratosi antistatario”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio esponendo di avere Parte_2 Parte_1 intrattenuto con l'istituto di credito il conto corrente ordinario con apertura di credito n. 7947.43 sottoscritto in data 10 febbraio 1997 e il conto anticipi s.b.f. attivo già al 30 settembre 1998, del quale però era stata fornita dalla banca copia di contratto del 9 febbraio 2000; che, nel corso degli anni,
l'istituto di credito aveva unilateralmente variato i tassi applicati e addebitato ingenti costi e oneri;
che, in base a una perizia di parte appositamente commissionata, era emersa una pluralità di addebiti illegittimi e segnatamente 1) violazione dell'art. 117 TUB a fronte della mancanza di valida sottoscrizione;
2) illegittimità dell'anatocismo applicato;
3) usura contrattuale;
4) applicazione di oneri non dovuti in quanto non pattuiti, in specie con riferimento alla CMS;
5) nullità di clausole ricettive di accordi anticoncorrenziali;
6) nullità di clausole in violazione degli obblighi di trasparenza.
Chiedeva pertanto, previo accertamento degli illeciti denunziati, la rideterminazione dei saldi e la condanna dell'istituto di credito alla ripetizione di quanto illegittimamente addebitato.
pagina 2 di 9 2. Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed Parte_1 eccependo, tra l'altro, la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito relativamente a tutti gli addebiti e/o i versamenti eseguiti in data anteriore al decimo anno antecedente l'1 ottobre 2015, corrispondente alla data di ricezione della missiva da parte di con la quale quest'ultima Parte_2 aveva avanzato per la prima volta richiesta di restituzione di somme.
3. Istruita la causa tramite c.t.u. contabile, con sentenza n. 274/2022 il Tribunale di Forlì accoglieva la domanda avanzata da accertando la nullità delle clausole relative a capitalizzazione trimestrale Pt_2 degli interessi, commissione di massimo scoperto, interessi, valute e spese e, conseguentemente, condannava al pagamento in favore dell'attrice di € 87.597,28, oltre Parte_1 ad interessi legali dalla domanda al saldo, spese di lite e di c.t.u.
Osservava il giudice, rigettata l'eccezione di nullità dei contratti oggetto di causa per difetto di sottoscrizione, che il c.t.u. aveva analizzato il contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza, aperto in data 10 febbraio 1997, e il partitario anticipi s.b.f. allegato al contratto di conto corrente, sottoscritto in data 9 febbraio 2000, rapporti entrambi estinti in data 18 giugno 2007. aveva dedotto, relativamente al contratto di conto corrente n. 7947.43, l'esistenza di un c.d. Parte_2 fido di fatto a far data dal 1997 e la prova di tale circostanza, che doveva ritenersi ammissibile, risultava raggiunta, in quanto il c.t.u., pur avendo rilevato l'assenza di contratti scritti di apertura di credito sia per il conto corrente ordinario (n. 7947.43) sia per il n. 7970.76 (partitario anticipi s.b.f. allegato al contratto di c/c di corrispondenza n. 7947.43), aveva ritenuto che in quest'ultimo caso, trattandosi di un conto per anticipi s.b.f., fosse verosimile la concessione di una linea di castelletto di sconto, quindi l'esistenza un fido accordato dalla banca al cliente per lo sconto di portafoglio commerciale in via continuativa sino a revoca e a carattere rotativo.
In particolare, dall'analisi degli estratti conto e dei riassunti scalari si riscontrava che, a far data dall'apertura dei rapporti, e per tutta la durata (salvo brevi periodi), erano presenti numeri debitori sui quali erano stati calcolati gli interessi debitori e le CMS senza alcuna indicazione di eventuali limiti dei fidi accordati, ma con calcoli dove venivano applicati dapprima i tassi degli interessi passivi su fido per poi applicare quelli per sconfinamenti, così anche per le CMS (con applicazione di due aliquote su basi di calcolo che fanno desumere l'esistenza di affidamenti), con evidenza che i tassi applicati e le loro variazioni venivano indicati negli estratti conto trimestrali ma sempre dopo l'intervenuta variazione rispetto all'ultima segnalazione, così che il cliente li vedeva già applicati a consuntivo e sempre in mancanza di indicazione dei limiti di eventuali fidi.
Dalla visura della Centrale dei Rischi con le informazioni sulla poi, a far data dal dicembre 1995 Pt_2 all'ottobre 2017, figuravano anche due rapporti in essere con la banca che evidenziavano un credito pagina 3 di 9 accordato sin dal febbraio 1997 di € 15.494,00 per rischi a revoca e di € 103.291,00 per rischi autoliquidanti.
Dunque per tutta la durata del rapporto erano stati applicati tassi debitori e somme a titolo di CMS e si rinvenivano continuativamente due aliquote (interessi passivi su fido e interessi passivi per sconfinamento), e dalla visura della Centrale Rischi figurava un rapporto contrattuale assistito da affidamento fin dal febbraio 1997.
Il c.t.u. aveva infine evidenziato che “Nel caso di specie, per i contratti sottoscritti unilateralmente dal cliente e per le doglianze avanzate sull'ipotetico affidamento, pur essendo in essi indicati dei tassi a debito su fido e per sconfinamento se autorizzato, non è stato esplicitato il criterio applicativo degli uni
e degli altri mancando la possibilità di individuare con certezza ed ex ante tutti gli elementi alla base dei calcoli, così anche per il conteggio delle CMS (il sottoscritto C.T.U., solo a posteriori e con moltissime difficoltà, ha individuato i tassi debitori su fido o extra fido, tramite i numeri debitori per poi risalire ai limiti di fido). Nel caso di specie è come se si fossero fissati degli interessi minimi (quelli su fido) e massimi (per sconfinamento) ma senza conoscere le condizioni per la loro applicazione.
Considerato che se il tasso convenzionale risulta incerto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 385/1993
TUB (ante D.L.vo n. 141/10), trova applicazione il comma 7, lett. a), si è provveduto a rideterminare il saldo del conto n. 7947.43 (Allegato 16, 17 , 18 e 19) applicando il tasso nominale minimo e quello massimo dei Bot emessi nei 12 mesi precedenti ciascun trimestre di riferimento con capitalizzazione semplice fino al 30/06/2000 (contabilizzata alla fine del computo) e capitalizzazione trimestrale dal
01/07/2000, senza CMS imputando le competenze a debito derivanti dal conto s.b.f. n. 7970.76 ricalcolate applicando il tasso legale fino alla data del 09/02/2000 e, dopo tale data, il tasso nominale minimo dei Bot emessi nei 12 mesi precedenti ciascun trimestre di riferimento e senza CMS (Allegato
20 e 21) ottenendo l'importo a credito a favore di Parte attrice di € 87.597,28”.
In proposito, il tribunale concordava con il c.t.u. nel ritenere che, stante la scarsa chiarezza dei tassi convenzionalmente pattuiti, il ricalcolo dovesse essere effettuato al tasso sostitutivo, a maggior ragione in presenza di un fido occulto.
Andava invece esclusa l'usura, essendo stato individuato il superamento del tasso soglia in un solo trimestre, con conseguente ravvisabilità dell'ipotesi di “usura sopravvenuta”, la cui rilevanza era stata da tempo esclusa dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta in relazione a tutti gli addebiti/pagamenti eseguiti prima dei dieci anni decorrenti dal primo ottobre 2015 (ovvero di tutti i pagamenti eseguiti prima del primo ottobre 2005), data in cui l'istituto di credito aveva ricevuto una missiva interruttiva della prescrizione da parte di non poteva ritenersi operante alcuna Parte_2 pagina 4 di 9 prescrizione, in quanto, nel caso di rimesse solutorie, il dies a quo coincide con quello in cui il cliente ha eseguito il pagamento, e, premesso che la distinzione tra rimessa solutoria e ripristinatoria doveva essere effettuata anzitutto sul saldo “reale”, ovvero quello epurato da tutti gli interessi, costi, oneri e spese illegittimamente addebitati, al fine di individuare la natura solutoria di una rimessa era elemento imprescindibile la possibilità di operare il calcolo degli interessi intrafido separatamente da quello degli interessi extrafido, proprio ciò che non poteva avvenire nel caso di specie.
In sostanza, trattandosi di affidamento “di fatto”, il c.t.u. aveva eseguito un calcolo in base alle sole risultanze contabili – in assenza di regolamento contrattuale – giungendo a individuare interessi minimi e massimi, ma senza riuscire ad individuare le condizioni per l'applicazione di detti interessi.
L'impossibilità di conoscere il meccanismo applicativo non poteva pertanto in alcun modo consentire di individuare e distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, e ciò si riverberava in termini ovviamente negativi sull'eccezione sollevata da parte convenuta.
Pertanto, essendo l'eccezione di prescrizione infondata, andava Parte_1 condannata alla restituzione della somma di € 87.597,28, oltre interessi.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello;
ha resistito Parte_1 Pt_2
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 29.10.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2697 c.c.
– erronea interpretazione e/o applicazione del principio enunciato delle S.U. delle Corte di Cassazione con sentenza n. 24418/2010 per la determinazione delle rimesse prescritte – sulla prova dell'apertura di credito in conto corrente – il Tribunale ha erroneamente accertato l'esistenza di un fido c.d. di fatto, ed ha altresì erroneamente accertato, nell'ipotesi del c.d. fido di fatto, la natura ripristinatoria di tutte le rimesse, incluse quelle extrafido e/o effettuate su conto attivo, omettendo di esaminare le risultanze della CTU sul punto, rigettando integralmente l'eccezione di prescrizione”.
Lamenta in sostanza l'appellante che il tribunale avrebbe erroneamente accertato e dichiarato che l'esistenza dell'apertura di credito in conto corrente possa essere dimostrata anche indirettamente, senza la produzione del relativo contratto (c.d. fido di fatto anche se meramente indiziario), ritenendo poi ripristinatorie tutte le rimesse operate sul conto corrente fino alla sua estinzione, includendo persino quelle solutorie (es. pagamenti ultra fido “di fatto”), w acquisendo, tra le varie ipotesi di ricalcolo effettuate dal CTU, quella senza prescrizione e con l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.
Risulterebbe invece prescritto il diritto alla ripetizione di tutti gli addebiti asseritamente illegittimi operati dalla banca nel periodo antecedente all'01.10.2005, nessuna esclusa, in quanto non esisterebbe pagina 5 di 9 nel relativo periodo alcun contratto di apertura di credito in conto corrente (come peraltro accertato dal c.t.u.); il fatto che la banca abbia tollerato l'operatività con saldo passivo (scoperto di conto corrente) non costituirebbe invero prova della stipula di un'apertura di credito ovvero presunzione dell'esistenza di un fido di fatto.
Inoltre, poiché il fatto costitutivo che determina l'inizio della decorrenza del termine ex art. 2935 c.c. è
l'inerzia del titolare del diritto fatto valere (ossia del correntista) che poteva chiedere la ripetizione di tutte le somme addebitate dalla banca sul conto corrente, sarebbe stato onere di parte attrice, odierna appellata, dimostrare che, in realtà, il fatto costitutivo non si era verificato, allegando e provando che le operazioni annotate in conto corrente avevano avuto natura ripristinatoria e non solutoria e dimostrando che il conto era affidato.
Detta prova non può essere fornita indirettamente, tramite presunzione, con l'esame degli estratti conto, dei riassunti scalari, dei report della centrale rischi, dell'entità del saldo debitore, della previsione di una commissione di massimo scoperto, in sostanza del c.d. fido di fatto.
In ogni caso, il tribunale, dopo aver ritenuto ammissibile la prova del c.d. fido di fatto, avrebbe comunque dovuto verificare se gli elementi individuati dal c.t.u. (con mere presunzioni) potessero consentire di risalire all'ammontare dell'apertura di credito e alla durata, al fine di individuare le rimesse ripristinatorie non prescritte.
Infine, il giudice di primo grado ha presunto l'esistenza di un fido di fatto, evidenziando tuttavia l'impossibilità di individuare le rimesse solutorie e ripristinatorie in assenza di dati precisi, e, anziché accogliere integralmente l'eccezione della banca, dichiarando la natura solutoria di tutte le rimesse in assenza di prova della loro natura ripristinatoria, a carico del cliente, ha erroneamente ritenuto sufficiente la mera presunzione dell'esistenza di un fido di fatto e considerato ripristinatorie tutte le rimesse anche dopo aver affermato l'impossibilità di individuarle, includendo persino i pagamenti ultra fido “di fatto”.
6. Con il secondo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 TUB, 1346, 1362,
1366, 1367 del c.c. nonché dell'art. 116 c.p.c. – il Tribunale ha erroneamente accertato la nullità delle clausole relative agli interessi passivi, accogliendo l'ipotesi di ricalcolo con i tassi sostitutivi BOT.”, assumendosi che, se il giudice di primo grado avesse esaminato la c.t.u. nel suo complesso, raffrontandola con la documentazione versata in atti e la normativa speciale, avrebbe accertato la validità delle pattuizioni degli interessi passivi.
7. L'appellata, dal canto suo, ha preliminarmente eccepito la carenza del potere di rappresentanza della banca in capo all'avv. Daniele Peccianti.
pagina 6 di 9 L'eccezione è infondata, in quanto l'appellante ha depositato lo statuto sociale della banca e la procura speciale a rogito notaio del 15.6.20121, documenti dai quali si desume che Daniele Peccianti è Per_1 attualmente in servizio presso la con decorrenza 07/12/2020 con Parte_1 ruolo di Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione "Legale", e che, come tale, è munito dei necessari poteri di rappresentanza per proporre il presente giudizio ai sensi dei suddetti statuto e procura.
8. Nel merito, l'appellata ha rilevato che, avendo l'appellante impugnato la sentenza di primo grado facendo sostanzialmente espresso e specifico riferimento unicamente alle questioni sopra evidenziate nei punti 1) e 2) dell'appello, non impugnando i capi con cui il giudice di primo grado ha affermato la nullità delle clausole in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto, valute, spese e le competenze di giudizio, i relativi capi debbono essere considerati definitivamente coperti dal giudicato.
Per il resto, ha dedotto l'infondatezza del gravame.
9. Passando allora all'esame del primo motivo di appello, lo stesso è fondato.
Invero, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass., n. 26897/2024 da ultimo, tra le tante).
E dunque, anche nel caso di accertamento dell'esistenza di un fido di fatto, era comunque onere del cliente accertare quali fossero le rimesse ripristinatorie della provvista, al fine di contrastare, rispetto ad esse, l'eccezione di prescrizione;
il giudice di primo grado, invece, ha affermato, errando, che l'impossibilità, nel caso di specie, di distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Deve invece ritenersi, al contrario, che, in difetto di prova della natura ripristinatoria, tutte le rimesse effettuate nei conti oggetto di causa debbano essere considerate solutorie, sicchè, in accoglimento dell'eccezione in esame, vanno considerate prescritte tutte le rimesse antecedenti all'01.10.2005.
Ebbene, per quest'ultima ipotesi il c.t.u. ha accertato quale importo ripetibile, relativo a spese e oneri non dovuti per il periodo successivo, quello di € 9.121,39.
10. E' invece infondato il secondo motivo di appello, in quanto nei contratti in questione, pur essendo indicati dei tassi a debito su fido e per sconfinamento autorizzato, non è stato esplicitato il criterio pagina 7 di 9 applicativo degli uni e degli altri, mancando la possibilità di individuare con certezza ed ex ante tutti gli elementi alla base dei calcoli, e così anche per il conteggio delle CMS.
Ciò comporta che, stante l'impossibilità di una ricostruzione analitica e risultando di conseguenza i diversi tassi convenzionali incerti, il c.t.u. ha correttamente applicato, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs.
385/1993 TUB (ante D.L.vo n. 141/10), il tasso nominale minimo e quello massimo dei Bot emessi nei
12 mesi precedenti ciascun trimestre di riferimento con capitalizzazione semplice fino al 30/06/2000
(contabilizzata alla fine del computo) e capitalizzazione trimestrale dal 01/07/2000, senza CMS, imputando le competenze a debito derivanti dal conto s.b.f. n. 7970.76 ricalcolate applicando il tasso legale fino alla data del 09/02/2000 e, dopo tale data, il tasso nominale minimo dei Bot emessi nei 12 mesi precedenti.
11. Il credito di nei confronti della banca va pertanto rideterminato, in parziale accoglimento Pt_2 dell'appello e in conseguente riforma della sentenza impugnata, nell'importo di € 9.121,39, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo, con condanna della a restituire a Pt_2 Parte_1 tutte le somme eccedenti tale importo percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento sino al saldo effettivo.
12. Alla luce dell'esito complessivo della lite e in particolare dell'accoglimento soltanto parziale e in misura ridotta delle domande proposte dall'odierna appellata, ricorrono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di e in conseguente Parte_1 Parte_2 riforma della sentenza n. 274/2022 il Tribunale di Forlì, accerta il credito di nei confronti della Pt_2 banca nell'importo di € 9.121,39, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo, e condanna a Pt_2 restituire a tutte le somme eccedenti tale importo già percepite in esecuzione Parte_1 della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento sino al saldo effettivo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone le spese di c.t.u. carico di entrambe le parti, in misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il giorno 22 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 776/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SARZI SARTORI STEFANO e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ARGENTO EMANUELE e dell'avv. ,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Ecc.ma Corte d'Appello, la precisa le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, con reiezione di ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, riforma parziale dell'appellata sentenza n. 274/2022, nelle parti sfavorevoli all'istituto di credito, così giudicare: Nel merito Preliminarmente Con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 7947 e anticipi/sbf n. 7970, accertare e dichiarare la prescrizione decennale del diritto di parte attrice alla ripetizione di tutte le somme contabilizzate ed annotate dalla banca, nessuna esclusa, in esecuzione di tutte le operazioni concluse tra le parti in data anteriore al decimo anno precedente l'1.10.2015 (e quindi ante 1.10.2005), corrispondente alla data di ricevimento della missiva 24.9.2015 (doc. 7 fascicolo parte attrice), o la diversa data che verrà accertata in corso di causa. pagina 1 di 9 Nel merito Accertare e dichiarare la validità delle pattuizioni degli interessi passivi contenute nei n. 7947 e n. 7970, e per l'effetto, in parziale modifica della sentenza di primo grado, condannare
[...] al pagamento in favore di della somma di euro 3.345,82=, o la Parte_1 Parte_2 diverso importo che verrà accertato in corso di causa. Conseguentemente, condannare
- in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, mediante Parte_2 pagamento, a favore della della somma di euro 88.932,36=, Parte_1 pagata dall'istituto di credito in esecuzione della sentenza di primo grado, dedotto l'importo che la banca dovrà restituire a per l'ammontare rettificato che verrà accertato in sentenza, oltre CP_2 agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
- l'Avv. Emanuele Argento (C.F. ), in qualità di procuratore antistatario, alla C.F._1 restituzione, mediante pagamento, a favore della della somma Parte_1 di euro 12.973,38= a titolo di spese di lite nette liquidate in sentenza, oltre alla somma di euro 3.088,90= a titolo di ritenuta d'acconto, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo. In ogni caso Respingere le domande tutte avversarie perché infondate in fatto e in diritto. Con condanna alla rifusione delle spese e compensi professionali di lite per entrambi i giudizi di primo e secondo grado”.
Per parte appellata: “La difesa di parte appellata, nel riportarsi al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta, precisa le conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento in via preliminare e nel merito, con vittoria di spese e competenze di lite per il presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore già dichiaratosi antistatario”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio esponendo di avere Parte_2 Parte_1 intrattenuto con l'istituto di credito il conto corrente ordinario con apertura di credito n. 7947.43 sottoscritto in data 10 febbraio 1997 e il conto anticipi s.b.f. attivo già al 30 settembre 1998, del quale però era stata fornita dalla banca copia di contratto del 9 febbraio 2000; che, nel corso degli anni,
l'istituto di credito aveva unilateralmente variato i tassi applicati e addebitato ingenti costi e oneri;
che, in base a una perizia di parte appositamente commissionata, era emersa una pluralità di addebiti illegittimi e segnatamente 1) violazione dell'art. 117 TUB a fronte della mancanza di valida sottoscrizione;
2) illegittimità dell'anatocismo applicato;
3) usura contrattuale;
4) applicazione di oneri non dovuti in quanto non pattuiti, in specie con riferimento alla CMS;
5) nullità di clausole ricettive di accordi anticoncorrenziali;
6) nullità di clausole in violazione degli obblighi di trasparenza.
Chiedeva pertanto, previo accertamento degli illeciti denunziati, la rideterminazione dei saldi e la condanna dell'istituto di credito alla ripetizione di quanto illegittimamente addebitato.
pagina 2 di 9 2. Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed Parte_1 eccependo, tra l'altro, la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito relativamente a tutti gli addebiti e/o i versamenti eseguiti in data anteriore al decimo anno antecedente l'1 ottobre 2015, corrispondente alla data di ricezione della missiva da parte di con la quale quest'ultima Parte_2 aveva avanzato per la prima volta richiesta di restituzione di somme.
3. Istruita la causa tramite c.t.u. contabile, con sentenza n. 274/2022 il Tribunale di Forlì accoglieva la domanda avanzata da accertando la nullità delle clausole relative a capitalizzazione trimestrale Pt_2 degli interessi, commissione di massimo scoperto, interessi, valute e spese e, conseguentemente, condannava al pagamento in favore dell'attrice di € 87.597,28, oltre Parte_1 ad interessi legali dalla domanda al saldo, spese di lite e di c.t.u.
Osservava il giudice, rigettata l'eccezione di nullità dei contratti oggetto di causa per difetto di sottoscrizione, che il c.t.u. aveva analizzato il contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza, aperto in data 10 febbraio 1997, e il partitario anticipi s.b.f. allegato al contratto di conto corrente, sottoscritto in data 9 febbraio 2000, rapporti entrambi estinti in data 18 giugno 2007. aveva dedotto, relativamente al contratto di conto corrente n. 7947.43, l'esistenza di un c.d. Parte_2 fido di fatto a far data dal 1997 e la prova di tale circostanza, che doveva ritenersi ammissibile, risultava raggiunta, in quanto il c.t.u., pur avendo rilevato l'assenza di contratti scritti di apertura di credito sia per il conto corrente ordinario (n. 7947.43) sia per il n. 7970.76 (partitario anticipi s.b.f. allegato al contratto di c/c di corrispondenza n. 7947.43), aveva ritenuto che in quest'ultimo caso, trattandosi di un conto per anticipi s.b.f., fosse verosimile la concessione di una linea di castelletto di sconto, quindi l'esistenza un fido accordato dalla banca al cliente per lo sconto di portafoglio commerciale in via continuativa sino a revoca e a carattere rotativo.
In particolare, dall'analisi degli estratti conto e dei riassunti scalari si riscontrava che, a far data dall'apertura dei rapporti, e per tutta la durata (salvo brevi periodi), erano presenti numeri debitori sui quali erano stati calcolati gli interessi debitori e le CMS senza alcuna indicazione di eventuali limiti dei fidi accordati, ma con calcoli dove venivano applicati dapprima i tassi degli interessi passivi su fido per poi applicare quelli per sconfinamenti, così anche per le CMS (con applicazione di due aliquote su basi di calcolo che fanno desumere l'esistenza di affidamenti), con evidenza che i tassi applicati e le loro variazioni venivano indicati negli estratti conto trimestrali ma sempre dopo l'intervenuta variazione rispetto all'ultima segnalazione, così che il cliente li vedeva già applicati a consuntivo e sempre in mancanza di indicazione dei limiti di eventuali fidi.
Dalla visura della Centrale dei Rischi con le informazioni sulla poi, a far data dal dicembre 1995 Pt_2 all'ottobre 2017, figuravano anche due rapporti in essere con la banca che evidenziavano un credito pagina 3 di 9 accordato sin dal febbraio 1997 di € 15.494,00 per rischi a revoca e di € 103.291,00 per rischi autoliquidanti.
Dunque per tutta la durata del rapporto erano stati applicati tassi debitori e somme a titolo di CMS e si rinvenivano continuativamente due aliquote (interessi passivi su fido e interessi passivi per sconfinamento), e dalla visura della Centrale Rischi figurava un rapporto contrattuale assistito da affidamento fin dal febbraio 1997.
Il c.t.u. aveva infine evidenziato che “Nel caso di specie, per i contratti sottoscritti unilateralmente dal cliente e per le doglianze avanzate sull'ipotetico affidamento, pur essendo in essi indicati dei tassi a debito su fido e per sconfinamento se autorizzato, non è stato esplicitato il criterio applicativo degli uni
e degli altri mancando la possibilità di individuare con certezza ed ex ante tutti gli elementi alla base dei calcoli, così anche per il conteggio delle CMS (il sottoscritto C.T.U., solo a posteriori e con moltissime difficoltà, ha individuato i tassi debitori su fido o extra fido, tramite i numeri debitori per poi risalire ai limiti di fido). Nel caso di specie è come se si fossero fissati degli interessi minimi (quelli su fido) e massimi (per sconfinamento) ma senza conoscere le condizioni per la loro applicazione.
Considerato che se il tasso convenzionale risulta incerto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 385/1993
TUB (ante D.L.vo n. 141/10), trova applicazione il comma 7, lett. a), si è provveduto a rideterminare il saldo del conto n. 7947.43 (Allegato 16, 17 , 18 e 19) applicando il tasso nominale minimo e quello massimo dei Bot emessi nei 12 mesi precedenti ciascun trimestre di riferimento con capitalizzazione semplice fino al 30/06/2000 (contabilizzata alla fine del computo) e capitalizzazione trimestrale dal
01/07/2000, senza CMS imputando le competenze a debito derivanti dal conto s.b.f. n. 7970.76 ricalcolate applicando il tasso legale fino alla data del 09/02/2000 e, dopo tale data, il tasso nominale minimo dei Bot emessi nei 12 mesi precedenti ciascun trimestre di riferimento e senza CMS (Allegato
20 e 21) ottenendo l'importo a credito a favore di Parte attrice di € 87.597,28”.
In proposito, il tribunale concordava con il c.t.u. nel ritenere che, stante la scarsa chiarezza dei tassi convenzionalmente pattuiti, il ricalcolo dovesse essere effettuato al tasso sostitutivo, a maggior ragione in presenza di un fido occulto.
Andava invece esclusa l'usura, essendo stato individuato il superamento del tasso soglia in un solo trimestre, con conseguente ravvisabilità dell'ipotesi di “usura sopravvenuta”, la cui rilevanza era stata da tempo esclusa dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta in relazione a tutti gli addebiti/pagamenti eseguiti prima dei dieci anni decorrenti dal primo ottobre 2015 (ovvero di tutti i pagamenti eseguiti prima del primo ottobre 2005), data in cui l'istituto di credito aveva ricevuto una missiva interruttiva della prescrizione da parte di non poteva ritenersi operante alcuna Parte_2 pagina 4 di 9 prescrizione, in quanto, nel caso di rimesse solutorie, il dies a quo coincide con quello in cui il cliente ha eseguito il pagamento, e, premesso che la distinzione tra rimessa solutoria e ripristinatoria doveva essere effettuata anzitutto sul saldo “reale”, ovvero quello epurato da tutti gli interessi, costi, oneri e spese illegittimamente addebitati, al fine di individuare la natura solutoria di una rimessa era elemento imprescindibile la possibilità di operare il calcolo degli interessi intrafido separatamente da quello degli interessi extrafido, proprio ciò che non poteva avvenire nel caso di specie.
In sostanza, trattandosi di affidamento “di fatto”, il c.t.u. aveva eseguito un calcolo in base alle sole risultanze contabili – in assenza di regolamento contrattuale – giungendo a individuare interessi minimi e massimi, ma senza riuscire ad individuare le condizioni per l'applicazione di detti interessi.
L'impossibilità di conoscere il meccanismo applicativo non poteva pertanto in alcun modo consentire di individuare e distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, e ciò si riverberava in termini ovviamente negativi sull'eccezione sollevata da parte convenuta.
Pertanto, essendo l'eccezione di prescrizione infondata, andava Parte_1 condannata alla restituzione della somma di € 87.597,28, oltre interessi.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello;
ha resistito Parte_1 Pt_2
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 29.10.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2697 c.c.
– erronea interpretazione e/o applicazione del principio enunciato delle S.U. delle Corte di Cassazione con sentenza n. 24418/2010 per la determinazione delle rimesse prescritte – sulla prova dell'apertura di credito in conto corrente – il Tribunale ha erroneamente accertato l'esistenza di un fido c.d. di fatto, ed ha altresì erroneamente accertato, nell'ipotesi del c.d. fido di fatto, la natura ripristinatoria di tutte le rimesse, incluse quelle extrafido e/o effettuate su conto attivo, omettendo di esaminare le risultanze della CTU sul punto, rigettando integralmente l'eccezione di prescrizione”.
Lamenta in sostanza l'appellante che il tribunale avrebbe erroneamente accertato e dichiarato che l'esistenza dell'apertura di credito in conto corrente possa essere dimostrata anche indirettamente, senza la produzione del relativo contratto (c.d. fido di fatto anche se meramente indiziario), ritenendo poi ripristinatorie tutte le rimesse operate sul conto corrente fino alla sua estinzione, includendo persino quelle solutorie (es. pagamenti ultra fido “di fatto”), w acquisendo, tra le varie ipotesi di ricalcolo effettuate dal CTU, quella senza prescrizione e con l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.
Risulterebbe invece prescritto il diritto alla ripetizione di tutti gli addebiti asseritamente illegittimi operati dalla banca nel periodo antecedente all'01.10.2005, nessuna esclusa, in quanto non esisterebbe pagina 5 di 9 nel relativo periodo alcun contratto di apertura di credito in conto corrente (come peraltro accertato dal c.t.u.); il fatto che la banca abbia tollerato l'operatività con saldo passivo (scoperto di conto corrente) non costituirebbe invero prova della stipula di un'apertura di credito ovvero presunzione dell'esistenza di un fido di fatto.
Inoltre, poiché il fatto costitutivo che determina l'inizio della decorrenza del termine ex art. 2935 c.c. è
l'inerzia del titolare del diritto fatto valere (ossia del correntista) che poteva chiedere la ripetizione di tutte le somme addebitate dalla banca sul conto corrente, sarebbe stato onere di parte attrice, odierna appellata, dimostrare che, in realtà, il fatto costitutivo non si era verificato, allegando e provando che le operazioni annotate in conto corrente avevano avuto natura ripristinatoria e non solutoria e dimostrando che il conto era affidato.
Detta prova non può essere fornita indirettamente, tramite presunzione, con l'esame degli estratti conto, dei riassunti scalari, dei report della centrale rischi, dell'entità del saldo debitore, della previsione di una commissione di massimo scoperto, in sostanza del c.d. fido di fatto.
In ogni caso, il tribunale, dopo aver ritenuto ammissibile la prova del c.d. fido di fatto, avrebbe comunque dovuto verificare se gli elementi individuati dal c.t.u. (con mere presunzioni) potessero consentire di risalire all'ammontare dell'apertura di credito e alla durata, al fine di individuare le rimesse ripristinatorie non prescritte.
Infine, il giudice di primo grado ha presunto l'esistenza di un fido di fatto, evidenziando tuttavia l'impossibilità di individuare le rimesse solutorie e ripristinatorie in assenza di dati precisi, e, anziché accogliere integralmente l'eccezione della banca, dichiarando la natura solutoria di tutte le rimesse in assenza di prova della loro natura ripristinatoria, a carico del cliente, ha erroneamente ritenuto sufficiente la mera presunzione dell'esistenza di un fido di fatto e considerato ripristinatorie tutte le rimesse anche dopo aver affermato l'impossibilità di individuarle, includendo persino i pagamenti ultra fido “di fatto”.
6. Con il secondo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 TUB, 1346, 1362,
1366, 1367 del c.c. nonché dell'art. 116 c.p.c. – il Tribunale ha erroneamente accertato la nullità delle clausole relative agli interessi passivi, accogliendo l'ipotesi di ricalcolo con i tassi sostitutivi BOT.”, assumendosi che, se il giudice di primo grado avesse esaminato la c.t.u. nel suo complesso, raffrontandola con la documentazione versata in atti e la normativa speciale, avrebbe accertato la validità delle pattuizioni degli interessi passivi.
7. L'appellata, dal canto suo, ha preliminarmente eccepito la carenza del potere di rappresentanza della banca in capo all'avv. Daniele Peccianti.
pagina 6 di 9 L'eccezione è infondata, in quanto l'appellante ha depositato lo statuto sociale della banca e la procura speciale a rogito notaio del 15.6.20121, documenti dai quali si desume che Daniele Peccianti è Per_1 attualmente in servizio presso la con decorrenza 07/12/2020 con Parte_1 ruolo di Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione "Legale", e che, come tale, è munito dei necessari poteri di rappresentanza per proporre il presente giudizio ai sensi dei suddetti statuto e procura.
8. Nel merito, l'appellata ha rilevato che, avendo l'appellante impugnato la sentenza di primo grado facendo sostanzialmente espresso e specifico riferimento unicamente alle questioni sopra evidenziate nei punti 1) e 2) dell'appello, non impugnando i capi con cui il giudice di primo grado ha affermato la nullità delle clausole in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto, valute, spese e le competenze di giudizio, i relativi capi debbono essere considerati definitivamente coperti dal giudicato.
Per il resto, ha dedotto l'infondatezza del gravame.
9. Passando allora all'esame del primo motivo di appello, lo stesso è fondato.
Invero, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass., n. 26897/2024 da ultimo, tra le tante).
E dunque, anche nel caso di accertamento dell'esistenza di un fido di fatto, era comunque onere del cliente accertare quali fossero le rimesse ripristinatorie della provvista, al fine di contrastare, rispetto ad esse, l'eccezione di prescrizione;
il giudice di primo grado, invece, ha affermato, errando, che l'impossibilità, nel caso di specie, di distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Deve invece ritenersi, al contrario, che, in difetto di prova della natura ripristinatoria, tutte le rimesse effettuate nei conti oggetto di causa debbano essere considerate solutorie, sicchè, in accoglimento dell'eccezione in esame, vanno considerate prescritte tutte le rimesse antecedenti all'01.10.2005.
Ebbene, per quest'ultima ipotesi il c.t.u. ha accertato quale importo ripetibile, relativo a spese e oneri non dovuti per il periodo successivo, quello di € 9.121,39.
10. E' invece infondato il secondo motivo di appello, in quanto nei contratti in questione, pur essendo indicati dei tassi a debito su fido e per sconfinamento autorizzato, non è stato esplicitato il criterio pagina 7 di 9 applicativo degli uni e degli altri, mancando la possibilità di individuare con certezza ed ex ante tutti gli elementi alla base dei calcoli, e così anche per il conteggio delle CMS.
Ciò comporta che, stante l'impossibilità di una ricostruzione analitica e risultando di conseguenza i diversi tassi convenzionali incerti, il c.t.u. ha correttamente applicato, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs.
385/1993 TUB (ante D.L.vo n. 141/10), il tasso nominale minimo e quello massimo dei Bot emessi nei
12 mesi precedenti ciascun trimestre di riferimento con capitalizzazione semplice fino al 30/06/2000
(contabilizzata alla fine del computo) e capitalizzazione trimestrale dal 01/07/2000, senza CMS, imputando le competenze a debito derivanti dal conto s.b.f. n. 7970.76 ricalcolate applicando il tasso legale fino alla data del 09/02/2000 e, dopo tale data, il tasso nominale minimo dei Bot emessi nei 12 mesi precedenti.
11. Il credito di nei confronti della banca va pertanto rideterminato, in parziale accoglimento Pt_2 dell'appello e in conseguente riforma della sentenza impugnata, nell'importo di € 9.121,39, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo, con condanna della a restituire a Pt_2 Parte_1 tutte le somme eccedenti tale importo percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento sino al saldo effettivo.
12. Alla luce dell'esito complessivo della lite e in particolare dell'accoglimento soltanto parziale e in misura ridotta delle domande proposte dall'odierna appellata, ricorrono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di e in conseguente Parte_1 Parte_2 riforma della sentenza n. 274/2022 il Tribunale di Forlì, accerta il credito di nei confronti della Pt_2 banca nell'importo di € 9.121,39, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo, e condanna a Pt_2 restituire a tutte le somme eccedenti tale importo già percepite in esecuzione Parte_1 della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento sino al saldo effettivo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone le spese di c.t.u. carico di entrambe le parti, in misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il giorno 22 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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