Sentenza 6 aprile 2017
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 06/04/2017, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/04/2017
N. 00369/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01438/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2011, proposto da:
LA Di OL, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Carucci e Vittorio Di Salvatore, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Di Salvatore in Bari, corso Vittorio Emanuele, n.193;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n.97, è domiciliato ex lege;
per l'annullamento
- del provvedimento n.0223358 del 06/06/2011, mai direttamente notificato al ricorrente, con il quale il Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Personale - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.), ha denegato la corresponsione dell'indennità di missione;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
- nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al percepimento del trattamento economico di missione (ex lege n. 836/1973) a far data dal 16.2.2006, in via principale, ovvero a far tempo dal 17.10.2008, in via gradata, e la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della diaria di missione, con decorrenza ritenuta di giustizia sino al 1.9.2011, data indicata per il “rientro” presso la sede effettiva di servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall’insorgenza dei singoli reati di credito sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, al percepimento del successivo trattamento di trasferimento (ex lege n.86/2001), in aggiunta e/o in alternativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, ispettore superiore di polizia penitenziaria presso la casa circondariale (C.C.) di Trani (BAT), a seguito di interpello cui ha aderito, è stato inviato in distacco, senza oneri a carico dell’Amministrazione di appartenenza (così espressamente nell’atto con cui è stata disposta la variazione della sede di servizio), presso l’istituto penitenziario di Spinazzola (I.p.S.), con provvedimento del 23.11.2004 e decorrenza dal 1.12.2004.
Con successivo provvedimento del Provveditore Regionale del 16.2.2006, il ricorrente veniva incaricato di svolgere, in via provvisoria, le funzioni di Comandante di Reparto dell’istituto di Spinazzola, con decorrenza immediata. Contestualmente, il Superiore Dipartimento veniva invitato a valutare la possibilità di rendere definitiva l’assegnazione.
Nessuna determinazione veniva assunta da parte dell’Amministrazione penitenziaria, nonostante alcune note interlocutorie, sicchè il ricorrente, in data 17.10.2008, formulava istanza di revoca del provvedimento di distacco, chiedendo il rientro presso la C.C. di Trani.
Seguiva riscontro dell’Amministrazione che, nel prendere atto della richiesta, escludeva, tuttavia, la possibilità di accoglierla nell’immediato, per la difficoltà di individuare un soggetto altrettanto qualificato cui affidare temporaneamente le funzioni di titolare di reparto.
Il Di OL, con istanza del 22.10.2008, invitava l’Amministrazione penitenziaria a valutare la possibilità di un suo definitivo trasferimento presso l’istituto di Spinazzola.
In assenza di un atto di trasferimento definitivo o di revoca del provvedimento di distacco, il ricorrente, con nota dell’8.4.2011, chiedeva all’Amministrazione penitenziaria la corresponsione in proprio favore dell’indennità di missione a far tempo dal 17.10.2008, sino all’eventuale determinazione amministrativa di trasferimento definitivo presso l’I.p.S.
La Direzione Generale del Personale del Ministero della Giustizia, con provvedimento n. 0223358 del 6.6.2011, negava la corresponsione della suddetta indennità, in quanto il distacco era da intendersi senza oneri a carico dell’Amministrazione penitenziaria.
Con nota prot. n. 18698 del 9.7.2011, il Provveditorato Regionale disponeva il rientro del Di OL alla sede di appartenenza, con decorrenza dall’1.9.2011.
Con ricorso notificato il 20.7.2011 e depositato il 28.7.2011, il dipendente impugna il citato provvedimento n. 0223358 del 6.6.2011 chiedendo:
- l’accertamento del diritto al trattamento economico di missione, ex art. 1, l. n.836/1973, ovvero di trasferimento, ex art. 1, l. n.86/2001, a far data dal 16.2.2006, in via principale, ovvero dal 17.10.2008, in via gradata, sino all’1.9.2011 ovvero alla data ritenuta di giustizia;
- la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento in suo favore dell’indennità accertata, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulle somme, da corrispondersi dal giorno della maturazione del diritto all’effettivo soddisfo.
I motivi di ricorso sono così riassumibili:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n.836/1973 ovvero dell’art. 1, l. n.86/2001.
La permanenza presso l’I.p.S., successivamente al 17.10.2008, data della revoca espressa del consenso al distacco del ricorrente, sarebbe frutto di una determinazione autoritativa, con conseguente costituzione, in capo al ricorrente, del diritto al percepimento dell’indennità di missione (ex art. 1, l. n.836/1973), ovvero del trattamento economico di trasferimento (ex art. 1, l. n.86/2001), sino all’1.9.2011, data di decorrenza del disposto rientro presso la C.C. di Trani, sede di appartenenza.
Con atto di costituzione del 2.8.2011, l’Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda proposta, e successivamente, in data 12.8.2011, ha prodotto un rapporto del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, con documenti allegati, nel quale l’Amministrazione resistente:
- non ha opposto specifiche confutazioni alle cesure formulate dal ricorrente;
- ha riconosciuto la sussistenza degli elementi costitutivi del servizio fuori sede originanti il diritto al trattamento di missione, indicando il limite massimo di erogazione del trattamento economico di missione, pari a 240 gg, ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. n.417/1978.
In data 17.2.2017, parte ricorrente ha depositato una memoria conclusionale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 22.3.2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Per esigenze di ordine espositivo, va preliminarmente sgomberato il campo dalla domanda con la quale si reclama l’indennità di trasferimento.
Il dato testuale della disposizione invocata rende evidente che il diritto al trattamento economico di trasferimento spetti soltanto nelle ipotesi di trasferimento d’autorità, ossia allorquando l’Amministrazione dispone, d’ufficio e per esigenze di servizio, l’assegnazione a tempo indeterminato di un militare ad una sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza.
Diversamente, nel caso di specie, l’ispettore Di OL è stato inviato in distacco, “inteso quale prassi amministrativa adottata per circoscrivere la posizione del pubblico dipendente assegnato dalla Amministrazione di appartenenza a prestare servizio presso un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente inquadrato, per sopperire ad esigenze temporanee del primo, ovvero in attesa che sia formalizzato il definitivo provvedimento di trasferimento dal secondo” (Tar Puglia – Bari, Sez. I, 810/2016).
Ne consegue, dunque, l’infondatezza della domanda e, quindi, l’insussistenza del diritto del ricorrente al trattamento economico di trasferimento ex art. 1, l. n.86/2001.
Diversamente, risulta parzialmente fondata la domanda di corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1, l. n.836/1973.
La disposizione invocata stabilisce: “ Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede ”.
La giurisprudenza amministrativa prevalente afferma che l’indennità di trasferta per missione compete in caso di temporanea assegnazione ad una sede diversa da quella ordinaria, a prescindere dalla formale ed esplicita dicitura dispositiva dell’invio in missione (“ Il diritto al trattamento economico di missione di cui all’art. 1, l. n.836/1973, risulta costituito in capo al dipendente per il solo fatto della sua temporanea assegnazione ad una sede diversa da quella ordinaria di servizio, purché distante almeno 30 chilometri da quest’ultima, pertanto a nulla rileva il fatto che l’atto organizzativo di attribuzione all’interessato di un incarico continuativo in una località diversa da quella di assegnazione non rechi la formale ed esplicita dicitura dispositiva dell’invio in missione, ma quella (del tutto neutra ed atecnica) di distacco ”, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n.2877/2005).
Pertanto, ciò che rileva è che il dipendente, sia pure per un lasso di tempo determinato, svolga la propria prestazione lavorativa presso una sede di servizio diversa da quella ordinariamente assegnata e presso la quale resta incardinato, non sostanziando il distacco un vero e proprio trasferimento d’ufficio (Tar Puglia – Bari, Sez. I, 810/2016).
Affinchè il dipendente possa reclamare il trattamento in questione è, tuttavia, necessario, che la missione venga disposta d’ufficio dall’Amministrazione.
In base alle circostanze di fatto già evidenziate, tanto si è verificato solo a far data dal 17.10.2008 con la richiesta di rientro nella sede effettiva di servizio.
Fino a tale data, infatti, il ricorrente ha dato la propria disponibilità alla modifica della sede di servizio, sicchè non può invocare il trattamento richiesto (il distacco è stato, infatti, disposto “senza oneri a carico dell’Amministrazione” ed è inizialmente avvenuto con il consenso del ricorrente, avendo questi aderito all’interpello diramato con nota n. 26281 UPR/SPart del 7.10.2004, con conseguente acquiescenza a tutte le condizioni fissate dall’Amministrazione).
La permanenza presso l’istituto di Spinazzola, successivamente al 17.10.2008, costituisce, invece, determinazione autoritativa idonea ad equiparare la posizione del ricorrente a quella del distacco d’ufficio, con conseguente costituzione, in capo al dipendente, del diritto al percepimento dell’indennità di missione ex art. 1, l. n.836/1973.
L’accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1, l. n.836/1973 è circoscritta, ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. n.417/1978, ai primi 240 giorni di missione, da calcolarsi a partire dal 17.10.2008.
Da quanto sin qui esposto, discende l’accoglimento parziale del ricorso e, per l’effetto, la condanna dell’Amministrazione a corrispondere al ricorrente il trattamento di missione secondo i criteri appena indicati, secondo la previsione di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a., oltre accessori come per legge.
L’Amministrazione resistente è pertanto, condannata al pagamento delle somme predette secondo le modalità sopra descritte, previo accordo con il ricorrente da conseguirsi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Le spese, attesa la soccombenza reciproca, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di Di OL LA dell’indennità prevista dall’art. 1, l. n. 836/1978, secondo quanto indicato in parte motiva.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Desirèe Zonno | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO