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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Mantova, Sezione Civile, dott. Giorgio
Bertola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3360/2019 del R.A.C.C. in data
14/10/2019, iniziata con atto di citazione notificato in data 08/10/2019
d a
- (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BOCCHI
MARIA PAOLA, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 55 46036
REVERE, presso il difensore avv. BOCCHI MARIA PAOLA,
attrice / opponente c o n t r o
- (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. VEZZOLI LUCIANO
elettivamente domiciliata in CORSO MAGENTA 3 25121 BRESCIA presso lo studio dell'avv. VEZZOLI LUCIANO,
convenuta / opposta avente per oggetto: Somministrazione, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
14/01/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “NEL MERITO Parte_1
A) Revocarsi o comunque dichiararsi nullo e privo di ogni giuridico effetto il
Pag. 1 decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato per quanto in atti dedotto e prodotto, poiché in credito azionato non risulta certo, liquido ed esigibile.
B) Dichiararsi infondata la pretesa creditoria della ricorrente, con reiezione integrale della domanda di pagamento e comunque, in subordine, ridursi l'importo richiesto anche in ragione sia dell'eccepita prescrizione delle somme riferibili a consumi non fatturati e/o non richiesti da entro i CP_1
cinque anni (quantificati in perizia in €.3.408,25), nonché degli importi versati, e non contabilizzati dal richiedente pari ad €.5.751,51.
Sulle spese: In ogni caso, con vittoria di spese ed onorario di causa.
In via Istruttoria: Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie di controparte –
esibizione ex art. 210 c.p.c del contratto cartaceo – prova per interrogatorio formale dell'amministratore pro tempore e relativi capitoli richiesti- per le motivazioni meglio articolate in Memoria ex art.183 co.VI cpc n.2 del
15.01.2021;
-memoria ex art.183 co.VI c.p.c. n.3 del 05.02.2021: - note di trattazione del
13.05.2021 e del 12.01.2022, da intendersi qui integralmente riportate”;
- per “in via istruttoria: Controparte_1 Controparte_1
chiede senza inversione dell'onere probatorio, ammettersi prove per interrogatorio formale dell'amministratore del opponente sui Parte_1
seguenti capitoli:
1) vero che il documento (n.17 allegato alla memoria della convenuta opposta ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c.) che mi si rammostra riporta le letture e le teleletture dei consumi gas del contatore (matricola misuratore n.
0035248101- matricola convertitore n.4420091) utenza Parte_1
per il periodo dal 22/07/2009 al 31/01/2016;
[...]
Pag. 2 2) vero che il contratto per cui è causa è cessato il 31/01/2016 a seguito del cambio di fornitore effettuato dall'utente “ ”; nonché Parte_1 Pt_1
prova contraria sul seguente capitolo:
3) Vero che la fornitura di gas al Condominio ” PDR N. Pt_1
00881902826542 veniva riattivata in data 14.11.2014 alle ore 16,00? nel merito:
1) rigettare le domande tutte formulate da nei Parte_1
confronti di , siccome infondate in fatto e in diritto e, Controparte_1
per l'effetto,
2) confermare il decreto ingiuntivo n. 1108/2019 D.I., n. 2611/2019 R.G.,
emesso dal Tribunale di Mantova, in data 29.07.2019 o, comunque, in ogni caso accertare che è debitore di Parte_1 CP_1
della somma di € 20.594,97 per la somministrazione della
[...]
fornitura di gas per cui è causa condannando il a Parte_1
pagare in favore di il medesimo importo di € Controparte_1
20.594,97 oltre interessi di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Condominio attoreo si è opposto al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società convenuta/opposta a fronte del mancato pagamento delle fatture azionate nella fase monitoria.
Esponeva l'attore che le fatture emesse dalla società convenuta non fossero risultate chiare quanto alle poste di dare/avere e che quindi la parte avesse in realtà già integralmente corrisposto quanto da lei dovuto per il contratto di somministrazione in essere con la parte convenuta.
Ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti azionati.
Pag. 3 Si è costituita la parte convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita mediante prova documentale e CTU.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò
anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del
06/10/2005, confermata da ultimo anche da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11110
del 10/06/2020, secondo cui “Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C.,
enunciando il suddetto principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in
Pag. 4 ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte)”.
Come si è avuto modo di appurare a mezzo CTU: “Il Parte_1
risulta essere stato intestatario dei seguenti contratti di fornitura di gas naturale:
- Contratto n. 190282654201 dal 15/12/1975 al 31/01/2015;
- Contratto n.
1-12317211442 dal 01/02/2015 al 31/01/2016.
Dalla lettura della documentazione in atti risulta che, a causa di un'anomalia tecnica che impediva l'emissione di fatture per i consumi effettuati dal Condominio, in data 01/02/2015 la convenuta Controparte_1
effettuava il cambio del numero di contratto (c.d. wayout) da n.
[...]
190282654201 a n.
1-12317211442 ed eseguiva sui sistemi un'operazione fittizia di cessazione e riattivazione del contratto.
Ciò premesso, il periodo di fornitura per il quale la convenuta
[...]
ha preteso in via monitoria il pagamento della fornitura di gas CP_1
naturale è relativo:
- agli anni 2015/2016 per quanto riguarda il contratto n. 1-12317211442;
- agli anni 2011/2015 per quanto riguarda il conguaglio dei consumi relativi al contratto n. 190282654201, cessato in data 31/01/2015
5 Sul totale dei consumi effettivi come da misure del distributore
Per determinare il volume totale di gas naturale effettivo misurato da
[...]
e fatturato al nel periodo per cui è Controparte_1 Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo, il CTU ha esaminato le voci di dettaglio dei consumi riportati in ciascuna delle fatture emesse dalla convenuta a partire dal mese di marzo 2011 fino alla chiusura della fornitura nel gennaio 2016
Pag. 5 (rif. Allegati dal n. 4 al n. 12 alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta (cfr. Documentazione acquisita n. 2). Controparte_1
Il totale dei consumi effettivi addebitati da al Controparte_1
risulta pari a 116.411 smc. Parte_1
Il calcolo di verifica effettuato dal CTU è riportato in tabella seguente. Nella
colonna “volume di gas effettivo” viene indicato il volume di gas naturale effettivamente erogato dal distributore, individuato dal CTU analizzando i consumi di ogni singola fattura, tenendo conto dei vari acconti e conguagli emessi in ciascun periodo di riferimento.
6 Sul totale dei consumi fatturati dal trader mese per mese
Dalla lettura delle letture certificate del trader prodotte nel Parte_2
corso delle operazioni peritali dalla CTP Dott.ssa (cfr. Persona_1
documentazione acquisita n. 1), risulta che nel periodo in cui
[...]
aveva richiesto il pagamento in via monitoria al CP_1 Parte_1
Cont
, aveva fatturato ad 16.428 smc.
[...] Parte_2
7 Sull'allineamento delle fatture tra il trader e il distributore
Come mostrato ai capitoli precedenti, i consumi di gas naturale misurati da
(e addebitati al nel periodo in cui Controparte_1 Parte_1
la convenuta ha richiesto all'opponente il pagamento in via monitoria),
risultano allineati con i consumi fatturati dal trader La Parte_2
differenza di 17 smc tra il valore misurato da (116.428 smc) e quello Pt_2
fatturato da al (116.411 smc) è CP_1 Parte_1
ragionevolmente riconducibile alle operazioni di installazione e collaudo del convertitore, avvenuta in data 07/05/2011, come affermato dalla CTP
Dott.ssa a pag. 2 della sua memoria tecnica preliminare (rif. Persona_1
Allegato 5).
Pag. 6 8 Sui ricalcoli del saldo dovuto in caso di mancato allineamento
Poiché i consumi di gas fatturati da al Controparte_1 Parte_1
e quelli fatturati dal trader sono allineati, non risulta
[...] Parte_2
necessario alcun ricalcolo”.
Avendo il CTU evidenziato la correttezza dei consumi fatturati con i consumi effettuati dal l'opposizione non può che essere rigettata non Parte_1
potendo avere alcun risvolto sul piano giuridico il fatto che la convenuta abbia effettuato con ritardo i conguagli poiché è stato giudizialmente accertato che le somme richieste in pagamento sono corrette. Non si rileva al contrario alcuna temerarietà nella opposizione proposta dal Parte_1
essendo essa risultata, all'esito di una CTU, solo infondata.
Infondata appare infine la eccepita prescrizione quinquennale. La prima fattura insoluta risulta essere stata emessa il 26/06/2015 (doc. 1 all. 3)
Allorquando fu notificato il decreto ingiuntivo n. 1108/2019 (02/08/2019) e dalle diffide rimaste senza esito (doc.16), non risultavano decorsi i termini di prescrizione.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.
Pag. 7
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta l'opposizione perché infondata e per l'effetto;
2) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parte attrice/opponente;
4) Condanna (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore, a rifondere a Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, le P.IVA_2
spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 09/04/2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
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