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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/05/2024, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5976/2022 RGAL TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ferraro Parte_1
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t.,Controparte_1 convenuta contumace Oggetto: competenze di lavoro FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di lavorare alle Controparte_1 dipendenze della convenuta amministrazione con contratto a tempo indeterminato, svolgendo mansioni di infermiere (livello D CCNL Comparto Sanità), deduceva che per svolgere le proprie prestazioni lavorative deve necessariamente indossare la divisa, composta da casacca, pantaloni, giubbino e scarponi e che per compiere l'operazione di vestizione e di successiva svestizione (presso appositi locali aziendali) è costretta a giungere sul luogo di lavoro almeno dieci minuti prima dell'orario di inizio della propria attività e ad allontanarsene dieci muniti dopo rispetto all'orario di fine lavoro. Deduceva, quindi, che il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa deve essere incluso nell'orario lavorativo e autonomamente retribuito. Chiedeva, pertanto, al Tribunale, previa declaratoria del suo diritto a vedersi retribuito il tempo di vestizione e di svestizione, una condanna
1 della convenuta a corrisponderle la complessiva Controparte_1 somma indicata nell'atto di costituzione, oltre interessi legali, per il periodo giugno 2018/ottobre 2022. L , pur ritualmente convenuta in giudizio, Controparte_1 non si è costituita e, pertanto, è stata dichiarata contumace. La causa veniva più volte rinviata pendendo trattative volte ad una composizione bonaria. Da ultimo la causa è stata rinviata all'udienza del 08.05.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte contenenti sole istanze e conclusioni. La parte ricorrente ha depositato le note in sostituzione dell'udienza, chiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo stato raggiunto con l' un accordo transattivo. Controparte_1
Deve essere accolta la richiesta relativa ad una declaratoria di cessata materia del contendere, posto che dalla dichiarazione resa dal procuratore della parte ricorrente e dalla documentazione prodotta (cfr. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 133 del 20.03.2024 avente ad oggetto
“Presa atto dell'accordo sottoscritto in data 19.10.2023: Integrazione Delibera n. 584 del 15.11.2023”) risulta che l' ha disposto il CP_1 pagamento di una somma richiesta a titolo di lavoro straordinario per il tempo impiegato dalla parte nelle attività propedeutica e successiva allo svolgimento delle mansioni;
tanto, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 2016/2018 Comparto Sanità e dell'art. 43 comma 11 e 12 del CCNL 2019/2021 Comparto Sanità, per il residuo delle annualità spettanti alla parte ricorrente per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Quanto alle spese di lite, l'esito del giudizio, in una con la richiesta in tal senso avanzata dalla parte ricorrente, ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite. Cosenza, 08.05.2024
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ferraro Parte_1
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t.,Controparte_1 convenuta contumace Oggetto: competenze di lavoro FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di lavorare alle Controparte_1 dipendenze della convenuta amministrazione con contratto a tempo indeterminato, svolgendo mansioni di infermiere (livello D CCNL Comparto Sanità), deduceva che per svolgere le proprie prestazioni lavorative deve necessariamente indossare la divisa, composta da casacca, pantaloni, giubbino e scarponi e che per compiere l'operazione di vestizione e di successiva svestizione (presso appositi locali aziendali) è costretta a giungere sul luogo di lavoro almeno dieci minuti prima dell'orario di inizio della propria attività e ad allontanarsene dieci muniti dopo rispetto all'orario di fine lavoro. Deduceva, quindi, che il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa deve essere incluso nell'orario lavorativo e autonomamente retribuito. Chiedeva, pertanto, al Tribunale, previa declaratoria del suo diritto a vedersi retribuito il tempo di vestizione e di svestizione, una condanna
1 della convenuta a corrisponderle la complessiva Controparte_1 somma indicata nell'atto di costituzione, oltre interessi legali, per il periodo giugno 2018/ottobre 2022. L , pur ritualmente convenuta in giudizio, Controparte_1 non si è costituita e, pertanto, è stata dichiarata contumace. La causa veniva più volte rinviata pendendo trattative volte ad una composizione bonaria. Da ultimo la causa è stata rinviata all'udienza del 08.05.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte contenenti sole istanze e conclusioni. La parte ricorrente ha depositato le note in sostituzione dell'udienza, chiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo stato raggiunto con l' un accordo transattivo. Controparte_1
Deve essere accolta la richiesta relativa ad una declaratoria di cessata materia del contendere, posto che dalla dichiarazione resa dal procuratore della parte ricorrente e dalla documentazione prodotta (cfr. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 133 del 20.03.2024 avente ad oggetto
“Presa atto dell'accordo sottoscritto in data 19.10.2023: Integrazione Delibera n. 584 del 15.11.2023”) risulta che l' ha disposto il CP_1 pagamento di una somma richiesta a titolo di lavoro straordinario per il tempo impiegato dalla parte nelle attività propedeutica e successiva allo svolgimento delle mansioni;
tanto, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 2016/2018 Comparto Sanità e dell'art. 43 comma 11 e 12 del CCNL 2019/2021 Comparto Sanità, per il residuo delle annualità spettanti alla parte ricorrente per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Quanto alle spese di lite, l'esito del giudizio, in una con la richiesta in tal senso avanzata dalla parte ricorrente, ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite. Cosenza, 08.05.2024
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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