Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2003, n. 16205
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Sentenza 28 ottobre 2003

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In tema di trattamento di disoccupazione, nell'ipotesi di licenziamento collettivo, intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, i cui effetti siano rimasti sospesi a norma dell'art. 2 della l. 27 luglio 1971 n. 301 fino a data successiva all'entrata in vigore della citata legge 223, i lavoratori rimasti disoccupati per effetto del licenziamento hanno diritto, nel concorso degli altri presupposti di legge, all'indennità di mobilità a norma degli artt. 7 e 16 della legge n. 223 del 1991, atteso che, comportando la sospensione del licenziamento non l'estinzione ma la prosecuzione dei rapporti di lavoro, i licenziamenti devono intendersi verificati solo al momento in cui sono divenuti definitivamente efficaci, con la conseguente equiparazione della posizione dei lavoratori interessati a quella dei lavoratori assoggettati a collocamento in mobilità o a licenziamento collettivo dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2003, n. 16205
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16205
    Data del deposito : 28 ottobre 2003

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