Sentenza 28 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di trattamento di disoccupazione, nell'ipotesi di licenziamento collettivo, intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, i cui effetti siano rimasti sospesi a norma dell'art. 2 della l. 27 luglio 1971 n. 301 fino a data successiva all'entrata in vigore della citata legge 223, i lavoratori rimasti disoccupati per effetto del licenziamento hanno diritto, nel concorso degli altri presupposti di legge, all'indennità di mobilità a norma degli artt. 7 e 16 della legge n. 223 del 1991, atteso che, comportando la sospensione del licenziamento non l'estinzione ma la prosecuzione dei rapporti di lavoro, i licenziamenti devono intendersi verificati solo al momento in cui sono divenuti definitivamente efficaci, con la conseguente equiparazione della posizione dei lavoratori interessati a quella dei lavoratori assoggettati a collocamento in mobilità o a licenziamento collettivo dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2003, n. 16205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16205 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO LU, VE IA, HO DO, IA ZI, SC NA, LO RM, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE MARZIALE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sent. n. 231/2000 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 4 luglio 2000 - R.G.N. 151/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2003 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Napoli, confermando l'impugnata sentenza del Pretore di Napoli, rigettava la domanda proposta contro l'Inps da SA AT, IA LL, IC LA, NU IA, AN CH e EL RO, diretta ad ottenere la corresponsione dell'indennità di mobilità nella misura indicata dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, invece che nella misura prevista dall'art. 22 della medesima legge, di cui l'istituto assicuratore aveva ritenuto di dover fare applicazione.
In punto di fatto il giudice di appello ricordava che gli appellati erano stati dipendenti della s.r.l. Icalc, dichiarata fallita con sentenza dell'1 febbraio 1991; che successivamente essi erano stati licenziati (anche se nelle comunicazioni del datore di lavoro all'Inps per la concessione dell'indennità di disoccupazione come data di licenziamento era stata indicata quella della dichiarazione di fallimento), venendo poi, però, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs), a norma dell'art. 2 della legge n. 301 del 1979 per il periodo 1 febbraio 1991 - 1 febbraio 1992; che,
essendo cessato l'intervento della cassa integrazione dopo l'entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, essi erano stati iscritti nelle liste di mobilità e ammessi a fruire della relativa indennità, che era stata erogata, a norma dell'art. 22 di detta legge e quindi in una misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione, e non, come preteso dai lavoratori, in misura parti al trattamento di integrazione salariale straordinaria.
Secondo il giudice di appello l'Inps aveva fatto corretta applicazione delle norme di legge. Dava rilievo infatti al fatto che i lavoratori erano stati licenziati, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, da un'impresa sita in una delle aree del Mezzogiorno identificate ai sensi della D.P.R. n. 218 del 1978, come previsto dall'art. 22 L. n. 223 del 1991, e che la sospensione degli effetti degli stessi licenziamenti si era verificata, a norma dell'art. 2 L. 27 luglio 1979, n. 301, ai soli fini dell'intervento della cassa integrazione. Cessato l'intervento della cassa integrazione, i licenziamenti avevano ripreso piena efficacia, determinandosi così l'applicabilità dell'art. 22 della L. n. 223 del 1991 e l'inapplicabilità dell'art. 7, il quale ultimo fa riferimento ai lavoratori collocati in mobilità a norma del precedente art. 4 e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, primo comma, ("requisiti che nascono essenzialmente da uno stato di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ex art. 24 della stessa legge"). Di tali circostanza mancava la prova e la stessa allegazione.
Contro questa sentenza gli appellati hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico articolato motivo. L'Inps ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti denunciano violazione degli artt. 7 e 22 L. 23 luglio 1991, n. 223, dell'art. 2119 c.c. e degli artt. 12 e 14
disp.prel.c.c., unitamente a vizi di motivazione.
Deducono che erroneamente il giudice d'appello abbia dato rilievo, ai fini dell'identificazione del trattamento previdenziale loro spettante, alla data dell'intimazione del licenziamento - peraltro non precisata e fatta coincidere con la data del fallimento, in violazione del principio posto dall'art. 2119 c.c., secondo cui il tale evento non determinata l'estinzione dei rapporti di lavoro -, senza tenere nel debito conto il fatto che l'efficacia dei licenziamenti era sospesa a norma dell'art. 2 L. n. 301 del 1979 e che quindi il rapporto era proseguito a tutti gli effetti di legge sino alla conclusione dell'erogazione della cigs, costituente l'unica data di cessazione del rapporto. D'altronde l'art. 3 della L. n. 223 del 1991 prevede espressamente la possibilità che il licenziamento e la conseguente messa in mobilità siano disposti dalla curatela del fallimento nei casi, come quello di specie, in cui non sia possibile la continuazione dell'attività. Nè alcuna efficacia ostativa poteva svolgere il fatto che il licenziamento era stato disposto da azienda operante nel Mezzogiorno, anche perché l'art. 7, comma 2, della L. n. 223 del 1991 prevede il diritto dei lavoratori che siano stati collocati in mobilità nelle aree di cui al T.U. D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 di fruire della più favorevole disciplina dettata da tale comma a favore dei lavoratori licenziati nelle aree di crisi del Mezzogiorno.
Viceversa, osservano i ricorrenti, è evidente l'inapplicabilità nella specie della disposizione transitoria, e in quanto tale eccezionale, di cui all'art. 22 L. n. 223 del 1991, che si riferisce ai lavoratori che al momento dell'entrata in vigore di detta legge si trovavano a usufruire del trattamento di disoccupazione speciale di cui alla L. n. 1115 del 1968, soppresso dalla nuova normativa. Il ricorso è fondato.
Si tratta di vicenda svoltasi in parte prima e in parte successivamente all'entrata in vigore della riforma attuata, in materia di trattamento di cassa integrazione speciale, di licenziamenti collettivi e di trattamenti economici a sostegno dei lavoratori colpiti dalle vicende di ristrutturazione aziendale, dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Peraltro i licenziamenti collettivi sono diventati efficaci, dopo la sospensione dei loro effetti determinatasi per effetto dell'art. 2 della L. 27 luglio 1979, n. 301, durante la vigenza della legge n. 223/1991.
Al riguardo è opportuno sottolineare che dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2 dicembre 1991 n. 12908 e numerose conformi successive) è stato chiarito che la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti intimati dal curatore del fallimento determina non l'estinzione ma la prosecuzione dei rapporti di lavoro, con la sola sospensione delle obbligazioni aventi per oggetto la prestazione lavorativa e la retribuzione, e con il diritto dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria alle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il tempo dell'intervento straordinario.
La circostanza dell'effettivo ripristino dei rapporti di lavoro, sia pure in uno stato di sospensione ai fini di gran parte dei loro normali effetti, comporta che, ai fini della normativa di sostegno della posizione dei soggetti coinvolti da processi di ristrutturazione aziendale, i licenziamenti devono intendersi verificati solo al momento dell'acquisto da parte loro della efficacia definitiva. In altri termini, la posizione dei lavoratori interessati deve essere equiparata a quella degli altri lavoratori che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, sono assoggettati a collocamento in mobilità o a licenziamento collettivo. Altrimenti, in relazione alla circostanza che le formalità relative all'estinzione dei loro rapporti di lavoro sono state poste in atto prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, essi rimarrebbero privi della tutela appropriata in relazione alle vicende dei loro rapporti di lavoro, conclusione questa che evidenzia la necessità di preferire un'interpretazione della normativa che non presenti aspetti di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. Deve anche rilevarsi che non risulta giuridicamente proponibile la qualificazione della fattispecie compiuta dall'Inps e condivisa dal giudice di merito. La norma di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 223 del 1991, infatti, prende in considerazione "i lavoratori che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115", e che si trovano in aree di crisi economica e settoriale locale, o sono state licenziati da imprese in accertato stato di crisi aziendale o in determinate aree del Mezzogiorno, al fine di assicurare la loro iscrizione nelle liste di mobilità, con diritto, peraltro, ad un'indennità di mobilità nella misura iniziale pari al trattamento di disoccupazione da loro precedentemente percepito.
Appare evidente che presupposto essenziale della norma suddetta, in ragione del suo tenore letterale e delle sue modalità di applicazione, è la presenza di un licenziamento divenuto operativo prima dell'entrata in vigore della legge, con passaggio del lavoratore allo stato di disoccupato e con godimento da parte sua di un'indennità di disoccupazione. Ciò è già stato rilevato in una precedente pronuncia di questa Corte, che, in relazione a vicenda sotto vari profili analoga a quella ora in esame, ha rilevato che la mancata produzione degli effetti di un licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 e diventato operativo successivamente, perché sospeso per effetto di accordi sindacali al fine di far conseguire ai lavoratori il trattamento di cassa integrazione, osta all'applicabilità della norma transitoria di cui all'art. 22 della legge citata (Cass. 14 maggio 1998 n. 4884). Rimane confermato che, nel concorso degli ulteriori presupposti di legge, i relazione a fattispecie come quella in esame debba farsi applicazione estensiva degli artt. 7 e 16, che prevedono l'indennità di mobilità a favore dei lavoratori collocati in mobilità a norma dell'art. 4, o disoccupati per effetto di un licenziamento per riduzione di personale disposto, ai sensi dell'art. 24, da imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice, che si atterrà al seguente principio di diritto: "in caso di licenziamento collettivo, intimato prima dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i cui effetti siano rimasti sospesi a norma dell'art. 2 della L. 27 luglio 1979, n. 301 fino a data successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 223 del 1991, i lavoratori rimasti disoccupati per effetto del licenziamento hanno diritto, nel concorso degli altri presupposti di legge, all'indennità di mobilità a norma degli artt. 7 e 16 della legge n. 223 del 1991".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2003