Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 18899/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (CF: ) con l'avv. Di Parte_1 C.F._1
Monte Daniela ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Montichiari
e
, nato a [...] il [...] (CF: , con l'avv. Di Controparte_1 C.F._2
Monte Daniela ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Montichiari
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 14.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. I coniugi vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
2. Le figlie e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con permanenza Per_1 Per_2
presso la madre.
3. Il padre potrà godere della presenza delle figlie come di seguito:
- il lunedì sera le minori rimarranno con il padre fino al martedì a pranzo, quando il padre riporterà le figlie dalla madre;
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- weekend alternati tra i genitori, dal sabato dopo la scuola fino alla domenica sera.
Verrà sempre garantita la bi-genitorialità, nell'esclusivo e preminente interesse delle minori, per far fronte alle loro necessità e tenendo in considerazione le esigenze di entrambi i genitori. Le parti potranno comunque concordare autonomamente ulteriori visite padre-figlie, nel preminente interesse della prole.
4. Durante le vacanze natalizie e pasquali, il padre avrà diritto di tenere con sé le figlie per almeno sette e tre giorni, anche consecutivi, previo accordo con la madre, sempre valutando preliminarmente gli interessi delle minori, le esigenze lavorative dei genitori e gestendo comunque alternativamente le principali festività.
S. Durante le vacanze estive il padre avrà diritto di tenere le figlie con sé, per almeno quindici giorni, anche consecutivi, valutando preliminarmente gli interessi delle minori e le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
I coniugi concorderanno di anno in anno tale periodo.
6. Il SI. provvederà a versare alla SI.ra l'importo mensile di € 250.00 (euro CP_1 Pt_1
duecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nonché l'importo Per_1 mensile di € 250.00 (euro duecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e così complessivamente € 500,00 mensili, da versare entro il 12 di ogni mese, a mezzo bonifico Per_2
bancario, con calcolo annuale della rivalutazione secondo gli indici Istat, fino alla completa autosufficienza economica delle figlie.
7. Il padre si obbliga altresì a corrispondere alla madre, la metà delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive sostenute per le figlie, purché documentate, come da Protocollo del Tribunale di
Brescia, fino alla loro completa autosufficienza economica.
8. La SI.ra godrà integralmente dell'assegno unico. Pt_1
9. Le detrazioni fiscali verranno godute per intero dalla SI.ra Pt_1
10. Il SI. continuerà a farsi carico della rateizzazione mensile INPS, di cui in narrativa. CP_1
11. Stante l'indipendenza economica di entrambi i coniugi, gli stessi rinunciano a qualsivoglia importo da versarsi a titolo di mantenimento.
12. La casa familiare, sita in Montichiari (BS), in via Trieste n. 160/B, viene assegnata alla sig.ra Pt_1
che la abiterà unitamente alle figlie.
pagina 2 di 4 13. La SI.ra si farà carico di tutte le utenze relative alla casa familiare, nonché di ogni spesa Pt_1
comunque afferente la manutenzione ordinaria.
Le spese straordinarie afferenti il cespite verranno suddivise al 50% tra i coniugi.
14. Le rate inerenti il mutuo sulla casa familiare verranno sostenute al 50% tra i coniugi.
15. Il sig. dichiara e riconosce che la sig. ha investito l'importo di € 80.000 nell'acquisto CP_1 Pt_1
del cespite familiare.
16. Il contratto di comodato d'uso gratuito di cui in narrativa e riconducibile ai genitori del SI. , CP_1
resterà in vigore alle medesime condizioni.
17. Ciascun coniuge resterà titolare del proprio conto corrente personale, nonché dei veicoli, dei finanziamenti e degli strumenti finanziari così come indicati in narrativa.
18. Il conto corrente cointestato verrà intestato unicamente alla SI.ra a seguito dell'estinzione Pt_1
del mutuo.
19. A fronte delle condizioni suesposte, i coniugi dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, nessuno escluso.
20. I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche afferenti le minori.
21. Le spese legali verranno corrisposte da entrambi i coniugi al 50%.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 08.10.2024, e , premesso di avere contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario a Montichiari (BS) in data 18.12.2005, dalla cui unione erano nati i figli Per_1
il 08.03.2007 e il 23.03.2010, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta Per_2
intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, l'audizione delle figlie minorenni ultradodicenni si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montichiari (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2005, parte
II, serie A, n. 43;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 20.3.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
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