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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 26/09/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3808/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3808/2022 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 26 settembre 2025 innanzi al Giudice dott.ssa Alice Croci, sono comparsi:
Avv. BINI CANDIDA e Avv. GIUSTI GEMMA per Parte_1
Avv. DUCCI DONATI BEATRICE per Controparte_1
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Alice Croci
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3808/2022 promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CANDIDA BINI e dell'Avv. GEMMA GIUSTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Empoli (FI) in Via Cavour n. 47, come da procura in atti;
ATTORE contro
(P.Iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. BEATRICE DUCCI DONATI, presso il cui studio ha eletto domicilio a Firenze (FI) in Via Dei Conti n. 3, come da procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità della banca per servizio di cassette di sicurezza
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore al fine di ottenere la condanna di quest'ultima, ai sensi pagina 2 di 9 degli artt. 1839 e 2051 c.c., o, in via subordinata, dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conseguenza dell'allagamento della cassetta di sicurezza n. 235 custodita presso la Filiale di Empoli del suddetto istituto bancario, al piano interrato, concessagli in uso con contratto del 09.03.2015 - allagamento occorso il 17.11.2019 a causa di piogge che hanno interessato il centro di Empoli, nel quale si trova Piazza della Vittoria n. 4 ove ha sede la filiale in questione e dal quale è derivato il deterioramento dei numerosi oggetti di valore contenuti all'interno della cassetta di sicurezza, cosicché lo stesso ha subito danni patrimoniali in termini di danno emergente (ossia le spese sostenute per la rimessione in pristino dei beni danneggiati) e di lucro cessante (per la diminuzione del valore commerciale degli orologi a seguito della sostituzione dei componenti e del danneggiamento di scatole e documenti originali), oltre al pregiudizio non patrimoniale in ragione dal valore affettivo di tali beni.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto che: egli ha appreso motu proprio, alla fine del mese di novembre 2019, che i locali che ospitavano la cassetta di sicurezza al medesimo locata erano stati oggetto di allagamento, ricevendone conferma dalla banca, dallo stesso invitata a convenire una data per l'apertura della cassetta al fine di verificare lo stato dei beni ivi convenuti;
solamente il 12.12.2019 e, dunque, dopo ben 25 giorni dall'evento, con conseguente aggravio dei danni, essendo rimasti gli oggetti a lungo a contatto con l'acqua, la cassetta è stata aperta alla presenza del Notaio il quale ha redatto il verbale Persona_1 delle operazioni (Rep. 23.926- Racc. 9.808); nell'occasione, sono stati fotografati i beni rinvenuti;
soltanto il 14.01.2020 egli ha ricevuto dalla banca la formale comunicazione di quanto accaduto;
di fronte al silenzio prestato davanti alle sue formali richieste di risarcimento, egli, tramite il proprio legale, ha notificato l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, alla quale, tuttavia, l'istituto di credito non ha aderito, non ritenendo accoglibile la richiesta, come ribadito anche con successiva pec del 25.05.2020.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, principalmente argomentando sulla base della straordinarietà dell'evento meteorologico in questione, emergente dal report pluviometrico della Regione Toscana, tale da integrare la nozione di caso fortuito, con conseguente esclusione di ogni responsabilità a suo carico.
pagina 3 di 9 La causa è stata istruita mediante c.t.u. estimativa, volta a quantificare i danni riportati dagli oggetti contenuti nella cassetta di sicurezza.
***
La domanda è fondata nei termini che si vengono ad esplicitare.
Anzitutto, in punto di diritto si precisa che la responsabilità contrattuale della banca per la custodia delle cassette di sicurezza è regolata dall'art. 1839 c.c., a mente del quale “nel servizio delle cassette di sicurezza la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito”.
Pertanto, le obbligazioni che la banca assume con la stipula del contratto in questione sono quelle di concedere l'uso di un locale idoneo, di custodire i locali e di tutelare l'integrità della cassetta;
tali obbligazioni devono essere adempiute con la speciale diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., ovvero quella del c.d. bonus argentarius.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, la norma sopra richiamata pone una presunzione di responsabilità iuris tantum a carico dell'istituto bancario, che risponde dell'inadempimento delle predette obbligazioni con il solo limite del caso fortuito. Incombe, quindi, su parte attrice fornire la prova della sussistenza del rapporto obbligatorio, del danno e del nesso causale. Dal canto suo, l'istituto bancario può andare esente da addebiti solamente dimostrando la ricorrenza del caso fortuito, inteso quale fatto “connotato da imprevedibilità ed inevitabilità da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass., ord.
n. 4963/2019), connotato da esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento.
Calando i suddetti principi nel caso di specie, deve ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante su parte attrice, avendo la stessa provato il rapporto di custodia (doc. 1 allegato all'atto di citazione), i danni materiali occorsi ai beni contenuti nella cassetta di sicurezza oggetto del contratto (verbale di apertura di cui al doc. 2 allegato all'atto di citazione, fotografie di cui ai docc.18-33 della memoria istruttoria, corrispondenza con le varie gioiellerie, preventivi e fatture per le riparazioni di cui ai docc. 10-16 allegati all'atto di citazione) e del nesso causale tra l'evento e il danno-conseguenza (comunicazioni della banca di cui ai docc. 3 e 8 allegati all'atto di citazione e numerosi articoli di giornale agli atti, prodotti da entrambe le parti).
pagina 4 di 9 Dall'altra parte, la banca non ha fornito la prova liberatoria del ricorrere dei presupposti per l'integrazione del c.d. caso fortuito. In particolare, secondo la ricostruzione dalla stessa fornita, le fortissime piogge che hanno interessato la città di Empoli nei giorni tra il 16 e il 17 novembre 2019, determinando l'allagamento dei locali ove si trova il caveau con gli armadi blindati delle cassette di sicurezza, avrebbero avuto natura eccezionale e straordinaria, come riportato dalle notizie di cronaca locale e attestato dal Report Ufficiale Pluviometrico della
Regione Toscana relativo al Novembre 2019 (doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione).
Tuttavia, si rileva che il citato Report pluviometrico, nel riportare che “il mese di Novembre è stato caratterizzato da apporti pluviometrici assai superiori a quelli medi del periodo, sulla maggior parte dei bacini rappresentano il maggior afflusso registrato negli ultimi 30 anni”, precisa al contempo che “le precipitazioni mensili di Novembre 2019 (Fig. 1) mostrano valori pluviometrici medi superiori a 400 mm, con picchi che puntualmente, addirittura, superano i
1000 mm rilevati in alcuni pluviometri ubicati nel bacino del fiume Serchio. Dall'analisi di dettaglio degli elaborati prodotti (Figg. 2 e 3), si registra un elevato surplus di pioggia
(rispetto ai valori di Novembre del precedente trentennio medio analizzato – anni 1989-2019) sull'intero territorio regionale, con eccedenze intorno al 150% (corrispondenti a circa 230 mm di pioggia in più); tale eccesso appare più marcato in alcune porzioni del bacino dell e del Fiora. L'analisi della fig. 6, in cui viene effettuato il calcolo Controparte_2 dell'indice SPI (indicatore statistico che misura il deficit o l'eccesso di precipitazione in un dato intervallo di tempo rispetto alla precipitazione normale di lungo termine), mostra quasi dappertutto valori di umidità da 'estrema' a 'moderata' e solo nella parte meridionale della regione (bacino dell'Albegna) e in territori del bacino dell'Arno si hanno valori 'vicini alla norma'”. Dunque, le situazioni di maggiore criticità si sono verificate nella provincia di CA
(bacino del Serchio) e di Grosseto (bacini dell' e del Fiora), mentre nel bacino CP_2 dell'Arno, il fiume che attraversa la città di Empoli, le precipitazioni, pur abbondanti, risultano non aver raggiunto valori estremi.
Risulta inoltre condivisibile quanto osservato da parte attrice riguardo all'inidoneità del
Report a dare prova dell'intensità delle piogge nell'esatto punto di localizzazione della città di
Empoli, raccogliendo dati provenienti da stazioni pluviometriche distanti. In proposito, è utile citare il principio più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo il quale “«le precipitazioni
pagina 5 di 9 atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico»
(Cass., sent. n. 4588/2022).
Parimenti e ad abundantiam, per quanto concerne la prova dell'imprevedibilità dell'evento meteorologico in questione, nulla è stato dimostrato, né, in realtà, dedotto da parte della convenuta, che ha limitato le proprie argomentazioni a sostegno dell'eccezionalità dell'evento. Emerge invece dagli atti di causa che la Protezione Civile aveva diramato varie allerte meteo già nei giorni precedenti ed anche il 16.11.2019 per il successivo 17 novembre, di colore arancione (docc. 27 e 29 di cui alla memoria istruttoria di parte attrice).
Pertanto, l'allagamento dei locali nei quali sono custodite le cassette di sicurezza per effetto di forti piogge, peraltro perduranti da molti giorni, è un evento che non può essere considerato né eccezionale né imprevedibile ai sensi dell'art. 1839 c.c., rientrando, invece, nel rischio d'impresa che la banca ha contrattualmente assunto. In adempimento delle obbligazioni sorte con la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. e dell'art. 16 del contratto medesimo (cfr. ultimo comma: “Se la ritenga che i provvedimenti di cui sopra [il CP_1 trasferimento del servizio in altri locali, ovvero la modifica o la sostituzione degli impianti] siano resi necessari da ragioni urgenti, i provvedimenti stessi possono essere adottati anche senza preavviso, dandone successiva comunicazione al Cliente”), l'istituto di credito avrebbe dovuto porre in essere tutte le misure idonee a prevenire e neutralizzare il rischio che un evento del genere, quale quello tipico dell'allagamento, potesse compromettere le cassette di sicurezza e con esse il loro contenuto, nonché, ex post, ad evitarne l'aggravamento. Ciò a maggior ragione tenuto conto della particolare ubicazione delle cassette di sicurezza al piano interrato, delle allerte meteo diffuse nei giorni precedenti, nonché della circostanza, dedotta dalla stessa convenuta, per cui l'allagamento “è proseguito per alcuni giorni data la persistenza delle piogge ed il lentissimo ritirarsi delle acque” (così nella comparsa di costituzione). Nel caso di specie, invece, la parte convenuta si è resa inadempiente, non avendo, del resto, dedotto alcunché in merito all'idoneità dei locali e delle cassette di pagina 6 di 9 sicurezza a resistere ad un allagamento (che difatti si è verificato), limitandosi a descrivere genericamente il luogo come una “stanza caveau priva di finestre, allarmata e blindata e la cui porta viene aperta soltanto ad ogni richiesta di accesso, con chiusura dopo l'uscita”.
Inoltre, la stessa ha provveduto all'apertura della cassetta solo il 12.12.2019 (doc. 2 allegato all'atto di citazione), dunque ad oltre tre settimane di distanza dal fatto del 17.11.2019 e su sollecitazione del cliente, al quale è giunta da parte della formale comunicazione di CP_1 quanto accaduto con invito a prendere contatti per la verifica dei danni solamente il
14.01.2020.
Sulla base di quanto sin qui considerato, la banca convenuta deve essere ritenuta responsabile dei danni subiti da parte attrice e tenuta a risponderne.
Accertato l'an della responsabilità, occorre determinare il quantum risarcitorio.
Il contenuto della cassetta di sicurezza è stato documentalmente provato con il verbale di aperura redatto dal Notaio e contenente l'elenco analitico dei beni ivi Persona_1 custoditi, fotografati nell'allegato A (doc. n. 2 di parte attrice). Parte attrice ha inoltre prodotto ulteriori fotografie di tali beni (docc.18-33 della memoria istruttoria), nonché la corrispondenza intercorsa con le varie gioiellerie contattate per la riparazione degli oggetti preziosi danneggiati, nonché i relativi preventivi e le fatture delle riparazioni (docc. 10-16 allegati all'atto di citazione).
Ciò premesso, avuto riguardo al danno emergente, questo deve essere liquidato in € 8.440,29, somma calcolata con riferimento ai preventivi e alle fatture allegati da parte attrice, ex adverso non contestati e positivamente vagliati dal c.t.u., di seguito indicati: ripristino dell'orologio PA PH RA con cassa in oro e cinturino in pelle con fasi lunari e spilla, dell'importo di € 3.669,79 (doc. 10); ripristino dell'orologio UM & ER con cassa oro e cinturino in pelle dell'importo di € 2.238,70 (doc. 11); ripristino dell'orologio
Rolex Day Date con cassa e bracciale in oro e relativa fattura, dell'importo di € 750,00 (docc.
12 e 12 a); ripristino dell'orologio CA acciaio Pasha Chrono, dell'importo di € 1.001,00
(doc. 13); ripristino dell'orologio OR con bracciale e cassa in oro, dell'importo di € 268,40
(doc. 14); ripristino dell'orologio Omega con cassa in acciaio e cinturino in pelle, dell'importo di € 512,40 (doc. 15).
pagina 7 di 9 Su tale importo sono da calcolarsi gli interessi al tasso di legge dalla data della domanda sino al saldo.
Per quanto concerne, invece, il lucro cessante, alla luce della consulenza depositata e dei chiarimenti dati all'udienza del 29.11.2024 dal c.t.u. incaricato, dott. non Persona_2 vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni dell'elaborato peritale.
La censura fatta da parte convenuta, anche per mezzo del suo consulente, alla metodologia impiegata dal c.t.u., il quale non ha visionato direttamente gli oggetti, basandosi sulle relative immagini fotografiche, non risulta dirimente, in quanto, come peraltro chiarito dal c.t.u. in udienza, in atti sono presenti le relative certificazioni, che non lasciano dubbi circa l'originalità dei medesimi e sui danni. L'unica ragione di dubbio legata a tale profilo è stata indicata dal c.t.u. in relazione alla scatola di un orologio (“l'osservazione sulla non originalità della scatola di un orologio mi fa venire qualche scrupolo in proposito” cfr. verbale udienza del 29/11/2024). Ma come chiarito nella stessa sede, “nella mia valutazione di perdita di valore dal 40% al 60%, l'eventuale non originalità della confezione di un orologio non incide in misura determinante”.
La perdita di valore riportata dagli oggetti contenuti nella cassetta di sicurezza è stata stimata in una percentuale compresa tra il 40% ed il 60% dell'attuale valore di mercato, indicato nella consulenza. Pertanto, considerato il valore mediano del 50% della perdita di valore, detto danno viene liquidato in complessivi € 14.800,00.
Tale somma deve essere rivalutata dalla data del fatto sino ad oggi, previa devalutazione e calcolando sulla medesima gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato di anno in anno sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (Cass.,
S.U., sent. n. 1795/1992). Sulla somma liquidata all'attualità sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
Non sussistono, invece, i presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale invocato da parte attrice, che ancora la domanda alla perdita del valore affettivo di taluni degli oggetti danneggiati. Infatti, nel nostro ordinamento la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone la lesione di un interesse costituzionalmente protetto come, ad esempio, la salute, essendo in tal modo risarcibile il danno non patrimoniale, nelle voci del danno biologico e della sofferenza morale, in merito alla quale nulla è stato dedotto nel caso di specie. Inoltre,
pagina 8 di 9 occorre considerare il fatto che i beni non sono stati irrimediabilmente distrutti, bensì solamente danneggiati, essendo nuovamente fruibili in seguito alla riparazione, con la conseguenza che non si è di fronte ad una perdita del valore affettivo, che rimane intatto, in quanto legato al bene ancora esistente.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta e liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali (applicati i valori medi di cui al d.m. 55/2014 in relazione allo scaglione di riferimento), oltre al 15% per spese forfettarie, all'iva e al c.p.a. come per legge.
Infine, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi in capo alla stessa elementi riconducibili alla mala fede o alla colpa grave.
In base al medesimo principio della soccombenza in giudizio, sono poste ad integrale carico della parte convenuta anche le spese di c.t.u., come liquidate con separato e coevo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di CA, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accertato l'inadempimento di parte convenuta ai sensi dell'art. 1839 c.c., la condanna al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, liquidati in € 8.440,29 oltre interessi al tasso legale moratorio dalla domanda al saldo ed in € 14.800,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come detto in motivazione;
- Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali, liquidate in € 5.077,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge;
- Pone le spese di c.t.u. ad integrale carico di parte convenuta.
CA, 26/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3808/2022 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 26 settembre 2025 innanzi al Giudice dott.ssa Alice Croci, sono comparsi:
Avv. BINI CANDIDA e Avv. GIUSTI GEMMA per Parte_1
Avv. DUCCI DONATI BEATRICE per Controparte_1
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Alice Croci
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3808/2022 promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CANDIDA BINI e dell'Avv. GEMMA GIUSTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Empoli (FI) in Via Cavour n. 47, come da procura in atti;
ATTORE contro
(P.Iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. BEATRICE DUCCI DONATI, presso il cui studio ha eletto domicilio a Firenze (FI) in Via Dei Conti n. 3, come da procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità della banca per servizio di cassette di sicurezza
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore al fine di ottenere la condanna di quest'ultima, ai sensi pagina 2 di 9 degli artt. 1839 e 2051 c.c., o, in via subordinata, dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conseguenza dell'allagamento della cassetta di sicurezza n. 235 custodita presso la Filiale di Empoli del suddetto istituto bancario, al piano interrato, concessagli in uso con contratto del 09.03.2015 - allagamento occorso il 17.11.2019 a causa di piogge che hanno interessato il centro di Empoli, nel quale si trova Piazza della Vittoria n. 4 ove ha sede la filiale in questione e dal quale è derivato il deterioramento dei numerosi oggetti di valore contenuti all'interno della cassetta di sicurezza, cosicché lo stesso ha subito danni patrimoniali in termini di danno emergente (ossia le spese sostenute per la rimessione in pristino dei beni danneggiati) e di lucro cessante (per la diminuzione del valore commerciale degli orologi a seguito della sostituzione dei componenti e del danneggiamento di scatole e documenti originali), oltre al pregiudizio non patrimoniale in ragione dal valore affettivo di tali beni.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto che: egli ha appreso motu proprio, alla fine del mese di novembre 2019, che i locali che ospitavano la cassetta di sicurezza al medesimo locata erano stati oggetto di allagamento, ricevendone conferma dalla banca, dallo stesso invitata a convenire una data per l'apertura della cassetta al fine di verificare lo stato dei beni ivi convenuti;
solamente il 12.12.2019 e, dunque, dopo ben 25 giorni dall'evento, con conseguente aggravio dei danni, essendo rimasti gli oggetti a lungo a contatto con l'acqua, la cassetta è stata aperta alla presenza del Notaio il quale ha redatto il verbale Persona_1 delle operazioni (Rep. 23.926- Racc. 9.808); nell'occasione, sono stati fotografati i beni rinvenuti;
soltanto il 14.01.2020 egli ha ricevuto dalla banca la formale comunicazione di quanto accaduto;
di fronte al silenzio prestato davanti alle sue formali richieste di risarcimento, egli, tramite il proprio legale, ha notificato l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, alla quale, tuttavia, l'istituto di credito non ha aderito, non ritenendo accoglibile la richiesta, come ribadito anche con successiva pec del 25.05.2020.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, principalmente argomentando sulla base della straordinarietà dell'evento meteorologico in questione, emergente dal report pluviometrico della Regione Toscana, tale da integrare la nozione di caso fortuito, con conseguente esclusione di ogni responsabilità a suo carico.
pagina 3 di 9 La causa è stata istruita mediante c.t.u. estimativa, volta a quantificare i danni riportati dagli oggetti contenuti nella cassetta di sicurezza.
***
La domanda è fondata nei termini che si vengono ad esplicitare.
Anzitutto, in punto di diritto si precisa che la responsabilità contrattuale della banca per la custodia delle cassette di sicurezza è regolata dall'art. 1839 c.c., a mente del quale “nel servizio delle cassette di sicurezza la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito”.
Pertanto, le obbligazioni che la banca assume con la stipula del contratto in questione sono quelle di concedere l'uso di un locale idoneo, di custodire i locali e di tutelare l'integrità della cassetta;
tali obbligazioni devono essere adempiute con la speciale diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., ovvero quella del c.d. bonus argentarius.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, la norma sopra richiamata pone una presunzione di responsabilità iuris tantum a carico dell'istituto bancario, che risponde dell'inadempimento delle predette obbligazioni con il solo limite del caso fortuito. Incombe, quindi, su parte attrice fornire la prova della sussistenza del rapporto obbligatorio, del danno e del nesso causale. Dal canto suo, l'istituto bancario può andare esente da addebiti solamente dimostrando la ricorrenza del caso fortuito, inteso quale fatto “connotato da imprevedibilità ed inevitabilità da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass., ord.
n. 4963/2019), connotato da esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento.
Calando i suddetti principi nel caso di specie, deve ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante su parte attrice, avendo la stessa provato il rapporto di custodia (doc. 1 allegato all'atto di citazione), i danni materiali occorsi ai beni contenuti nella cassetta di sicurezza oggetto del contratto (verbale di apertura di cui al doc. 2 allegato all'atto di citazione, fotografie di cui ai docc.18-33 della memoria istruttoria, corrispondenza con le varie gioiellerie, preventivi e fatture per le riparazioni di cui ai docc. 10-16 allegati all'atto di citazione) e del nesso causale tra l'evento e il danno-conseguenza (comunicazioni della banca di cui ai docc. 3 e 8 allegati all'atto di citazione e numerosi articoli di giornale agli atti, prodotti da entrambe le parti).
pagina 4 di 9 Dall'altra parte, la banca non ha fornito la prova liberatoria del ricorrere dei presupposti per l'integrazione del c.d. caso fortuito. In particolare, secondo la ricostruzione dalla stessa fornita, le fortissime piogge che hanno interessato la città di Empoli nei giorni tra il 16 e il 17 novembre 2019, determinando l'allagamento dei locali ove si trova il caveau con gli armadi blindati delle cassette di sicurezza, avrebbero avuto natura eccezionale e straordinaria, come riportato dalle notizie di cronaca locale e attestato dal Report Ufficiale Pluviometrico della
Regione Toscana relativo al Novembre 2019 (doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione).
Tuttavia, si rileva che il citato Report pluviometrico, nel riportare che “il mese di Novembre è stato caratterizzato da apporti pluviometrici assai superiori a quelli medi del periodo, sulla maggior parte dei bacini rappresentano il maggior afflusso registrato negli ultimi 30 anni”, precisa al contempo che “le precipitazioni mensili di Novembre 2019 (Fig. 1) mostrano valori pluviometrici medi superiori a 400 mm, con picchi che puntualmente, addirittura, superano i
1000 mm rilevati in alcuni pluviometri ubicati nel bacino del fiume Serchio. Dall'analisi di dettaglio degli elaborati prodotti (Figg. 2 e 3), si registra un elevato surplus di pioggia
(rispetto ai valori di Novembre del precedente trentennio medio analizzato – anni 1989-2019) sull'intero territorio regionale, con eccedenze intorno al 150% (corrispondenti a circa 230 mm di pioggia in più); tale eccesso appare più marcato in alcune porzioni del bacino dell e del Fiora. L'analisi della fig. 6, in cui viene effettuato il calcolo Controparte_2 dell'indice SPI (indicatore statistico che misura il deficit o l'eccesso di precipitazione in un dato intervallo di tempo rispetto alla precipitazione normale di lungo termine), mostra quasi dappertutto valori di umidità da 'estrema' a 'moderata' e solo nella parte meridionale della regione (bacino dell'Albegna) e in territori del bacino dell'Arno si hanno valori 'vicini alla norma'”. Dunque, le situazioni di maggiore criticità si sono verificate nella provincia di CA
(bacino del Serchio) e di Grosseto (bacini dell' e del Fiora), mentre nel bacino CP_2 dell'Arno, il fiume che attraversa la città di Empoli, le precipitazioni, pur abbondanti, risultano non aver raggiunto valori estremi.
Risulta inoltre condivisibile quanto osservato da parte attrice riguardo all'inidoneità del
Report a dare prova dell'intensità delle piogge nell'esatto punto di localizzazione della città di
Empoli, raccogliendo dati provenienti da stazioni pluviometriche distanti. In proposito, è utile citare il principio più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo il quale “«le precipitazioni
pagina 5 di 9 atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico»
(Cass., sent. n. 4588/2022).
Parimenti e ad abundantiam, per quanto concerne la prova dell'imprevedibilità dell'evento meteorologico in questione, nulla è stato dimostrato, né, in realtà, dedotto da parte della convenuta, che ha limitato le proprie argomentazioni a sostegno dell'eccezionalità dell'evento. Emerge invece dagli atti di causa che la Protezione Civile aveva diramato varie allerte meteo già nei giorni precedenti ed anche il 16.11.2019 per il successivo 17 novembre, di colore arancione (docc. 27 e 29 di cui alla memoria istruttoria di parte attrice).
Pertanto, l'allagamento dei locali nei quali sono custodite le cassette di sicurezza per effetto di forti piogge, peraltro perduranti da molti giorni, è un evento che non può essere considerato né eccezionale né imprevedibile ai sensi dell'art. 1839 c.c., rientrando, invece, nel rischio d'impresa che la banca ha contrattualmente assunto. In adempimento delle obbligazioni sorte con la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. e dell'art. 16 del contratto medesimo (cfr. ultimo comma: “Se la ritenga che i provvedimenti di cui sopra [il CP_1 trasferimento del servizio in altri locali, ovvero la modifica o la sostituzione degli impianti] siano resi necessari da ragioni urgenti, i provvedimenti stessi possono essere adottati anche senza preavviso, dandone successiva comunicazione al Cliente”), l'istituto di credito avrebbe dovuto porre in essere tutte le misure idonee a prevenire e neutralizzare il rischio che un evento del genere, quale quello tipico dell'allagamento, potesse compromettere le cassette di sicurezza e con esse il loro contenuto, nonché, ex post, ad evitarne l'aggravamento. Ciò a maggior ragione tenuto conto della particolare ubicazione delle cassette di sicurezza al piano interrato, delle allerte meteo diffuse nei giorni precedenti, nonché della circostanza, dedotta dalla stessa convenuta, per cui l'allagamento “è proseguito per alcuni giorni data la persistenza delle piogge ed il lentissimo ritirarsi delle acque” (così nella comparsa di costituzione). Nel caso di specie, invece, la parte convenuta si è resa inadempiente, non avendo, del resto, dedotto alcunché in merito all'idoneità dei locali e delle cassette di pagina 6 di 9 sicurezza a resistere ad un allagamento (che difatti si è verificato), limitandosi a descrivere genericamente il luogo come una “stanza caveau priva di finestre, allarmata e blindata e la cui porta viene aperta soltanto ad ogni richiesta di accesso, con chiusura dopo l'uscita”.
Inoltre, la stessa ha provveduto all'apertura della cassetta solo il 12.12.2019 (doc. 2 allegato all'atto di citazione), dunque ad oltre tre settimane di distanza dal fatto del 17.11.2019 e su sollecitazione del cliente, al quale è giunta da parte della formale comunicazione di CP_1 quanto accaduto con invito a prendere contatti per la verifica dei danni solamente il
14.01.2020.
Sulla base di quanto sin qui considerato, la banca convenuta deve essere ritenuta responsabile dei danni subiti da parte attrice e tenuta a risponderne.
Accertato l'an della responsabilità, occorre determinare il quantum risarcitorio.
Il contenuto della cassetta di sicurezza è stato documentalmente provato con il verbale di aperura redatto dal Notaio e contenente l'elenco analitico dei beni ivi Persona_1 custoditi, fotografati nell'allegato A (doc. n. 2 di parte attrice). Parte attrice ha inoltre prodotto ulteriori fotografie di tali beni (docc.18-33 della memoria istruttoria), nonché la corrispondenza intercorsa con le varie gioiellerie contattate per la riparazione degli oggetti preziosi danneggiati, nonché i relativi preventivi e le fatture delle riparazioni (docc. 10-16 allegati all'atto di citazione).
Ciò premesso, avuto riguardo al danno emergente, questo deve essere liquidato in € 8.440,29, somma calcolata con riferimento ai preventivi e alle fatture allegati da parte attrice, ex adverso non contestati e positivamente vagliati dal c.t.u., di seguito indicati: ripristino dell'orologio PA PH RA con cassa in oro e cinturino in pelle con fasi lunari e spilla, dell'importo di € 3.669,79 (doc. 10); ripristino dell'orologio UM & ER con cassa oro e cinturino in pelle dell'importo di € 2.238,70 (doc. 11); ripristino dell'orologio
Rolex Day Date con cassa e bracciale in oro e relativa fattura, dell'importo di € 750,00 (docc.
12 e 12 a); ripristino dell'orologio CA acciaio Pasha Chrono, dell'importo di € 1.001,00
(doc. 13); ripristino dell'orologio OR con bracciale e cassa in oro, dell'importo di € 268,40
(doc. 14); ripristino dell'orologio Omega con cassa in acciaio e cinturino in pelle, dell'importo di € 512,40 (doc. 15).
pagina 7 di 9 Su tale importo sono da calcolarsi gli interessi al tasso di legge dalla data della domanda sino al saldo.
Per quanto concerne, invece, il lucro cessante, alla luce della consulenza depositata e dei chiarimenti dati all'udienza del 29.11.2024 dal c.t.u. incaricato, dott. non Persona_2 vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni dell'elaborato peritale.
La censura fatta da parte convenuta, anche per mezzo del suo consulente, alla metodologia impiegata dal c.t.u., il quale non ha visionato direttamente gli oggetti, basandosi sulle relative immagini fotografiche, non risulta dirimente, in quanto, come peraltro chiarito dal c.t.u. in udienza, in atti sono presenti le relative certificazioni, che non lasciano dubbi circa l'originalità dei medesimi e sui danni. L'unica ragione di dubbio legata a tale profilo è stata indicata dal c.t.u. in relazione alla scatola di un orologio (“l'osservazione sulla non originalità della scatola di un orologio mi fa venire qualche scrupolo in proposito” cfr. verbale udienza del 29/11/2024). Ma come chiarito nella stessa sede, “nella mia valutazione di perdita di valore dal 40% al 60%, l'eventuale non originalità della confezione di un orologio non incide in misura determinante”.
La perdita di valore riportata dagli oggetti contenuti nella cassetta di sicurezza è stata stimata in una percentuale compresa tra il 40% ed il 60% dell'attuale valore di mercato, indicato nella consulenza. Pertanto, considerato il valore mediano del 50% della perdita di valore, detto danno viene liquidato in complessivi € 14.800,00.
Tale somma deve essere rivalutata dalla data del fatto sino ad oggi, previa devalutazione e calcolando sulla medesima gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato di anno in anno sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (Cass.,
S.U., sent. n. 1795/1992). Sulla somma liquidata all'attualità sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
Non sussistono, invece, i presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale invocato da parte attrice, che ancora la domanda alla perdita del valore affettivo di taluni degli oggetti danneggiati. Infatti, nel nostro ordinamento la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone la lesione di un interesse costituzionalmente protetto come, ad esempio, la salute, essendo in tal modo risarcibile il danno non patrimoniale, nelle voci del danno biologico e della sofferenza morale, in merito alla quale nulla è stato dedotto nel caso di specie. Inoltre,
pagina 8 di 9 occorre considerare il fatto che i beni non sono stati irrimediabilmente distrutti, bensì solamente danneggiati, essendo nuovamente fruibili in seguito alla riparazione, con la conseguenza che non si è di fronte ad una perdita del valore affettivo, che rimane intatto, in quanto legato al bene ancora esistente.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta e liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali (applicati i valori medi di cui al d.m. 55/2014 in relazione allo scaglione di riferimento), oltre al 15% per spese forfettarie, all'iva e al c.p.a. come per legge.
Infine, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi in capo alla stessa elementi riconducibili alla mala fede o alla colpa grave.
In base al medesimo principio della soccombenza in giudizio, sono poste ad integrale carico della parte convenuta anche le spese di c.t.u., come liquidate con separato e coevo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di CA, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accertato l'inadempimento di parte convenuta ai sensi dell'art. 1839 c.c., la condanna al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, liquidati in € 8.440,29 oltre interessi al tasso legale moratorio dalla domanda al saldo ed in € 14.800,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come detto in motivazione;
- Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali, liquidate in € 5.077,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge;
- Pone le spese di c.t.u. ad integrale carico di parte convenuta.
CA, 26/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
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